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Decisione

80.2012.76

Restituzione dei termini o revisione: presupposti, errore di dichiarazione da parte del contribuente, certezza del diritto

5 maggio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto pubblico del 19 aprile 2002, RI 1 acquistava __________ un appartamento

nel comune __________ (quota PPP n__________ del mapp. n__________). Il prezzo,

pattuito dalle parti in complessivi fr. 500'000.–, veniva integralmente pagato

sul conto clienti del notaio rogante tramite:

·

mezzi propri (fr. 25'000.–);

·

un versamento della cassa pensione (fr.

130'000.–);

·

un versamento di __________, creditore

ipotecario prescelto dall’acquirente (fr. 345'000.–).

B. Il 6

febbraio 2003, i coniugi __________ apprendevano __________ che il vecchio

debito ipotecario della venditrice, di circa 300'000 franchi, non era stato nel

frattempo estinto e che la banca creditrice, ancora detentrice della cartella

ipotecaria, avrebbe promosso nei loro confronti l’esecuzione in via di realizzazione

del pegno immobiliare.

Da qui

l’apertura di un’inchiesta penale nei confronti del notaio rogante, nel corso

della quale emergevano quattordici malversazioni a danno di altrettanti

clienti. Con sentenza del 15 dicembre 2004, confermata dalla Corte di

cassazione e di revisione penale, la Corte delle assise correzionali di Lugano

lo condannava per ripetuta appropriazione indebita, in parte qualificata, a tre

anni e tre mesi di reclusione. Per quanto concerne le proprie pretese civili, RI

1, costretto a dover far fronte a due debiti “ipotecari” in seguito agli

illeciti commessi dal notaio rogante, veniva rinviato al foro civile.

C. Durante

i primi mesi del 2009, il contribuente riusciva a vendere l’appartamento di __________

al prezzo di fr. 650'000.–, tramite il quale poteva in particolare:

·

saldare la previdenza professionale per fr.

130'000.–;

·

saldare il debito nei confronti di __________

per fr. 300'000.–.

Il saldo

dell’intera (forzata) operazione risultava comunque negativo. In effetti, con l’importo

residuo di fr. 220'000.– (peraltro comprensivo del deposito infruttifero di

33'000 franchi trattenuto dal nuovo notaio rogante a garanzia del pagamento

dell’imposta sugli utili immobiliari), a cui andava ad aggiungersi la somma di

denaro raccolta con un fondo di solidarietà, che allora ammontava a circa

60'000 franchi, i __________ dovevano ancora far fronte al debito contratto nei

confronti di __________ ed alle ingenti spese legali sostenute dal 2003 al

2008.

D. Il

18 agosto 2009, RI 1 presentava la dichiarazione per l’imposta sugli utili

immobiliari, nella quale indicava quale valore di alienazione l’importo di fr.

650'000.– e quale valore di investimento l’importo di fr. 547'660.05, per un

utile imponibile totale di fr. 102'339.95. L’Ufficio di tassazione di Lugano

Campagna notificava al contribuente la tassazione dell’imposta sugli utili

immobiliari con decisione del 26 agosto 2009, nella quale commisurava l’utile

in fr. 138'156.– e l’imposta in fr. 31'775.90.

Parallelamente

all’inoltro della dichiarazione d’imposta, il 18 agosto 2009, il contribuente

si rivolgeva anche all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono

dell’imposta così calcolata. L’autorità fiscale, con decisione del 27 settembre

2010, respingeva la domanda. Un reclamo contro quest’ultima decisione veniva

respinto dall’Ufficio esazione e condoni con decisione del 15 aprile 2011.

Questa

Camera, con sentenza del 12 settembre 2011, ha respinto da parte sua un ricorso contro la decisione dell’autorità di riscossione (sentenza n. 80.2011.71).

Premesso che dall’acquisto e dalla successiva (forzata) rivendita dell’immobile

__________ il ricorrente non aveva realizzato nessun utile immobiliare, questa

Corte ha tuttavia argomentato che la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari,

sebbene fondata su un calcolo che non rifletteva la situazione economica, era

ormai divenuta esecutiva, sicché le era preclusa la possibilità di rimetterla

in discussione nell’ambito di una procedura che si inseriva nella fase

dell’esazione, e che come tale presupponeva proprio che un debito d’imposta

fosse esecutivo.

E. Con

istanza del 15 settembre 2011, RI 1 chiedeva la restituzione del termine di reclamo

contro la decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari e, subordinatamente,

la revisione della stessa.

L’Ufficio

di tassazione respingeva l’istanza, con decisione del 9 gennaio 2012. Per

quanto concerne la restituzione dei termini, negava che ne fossero dati i

presupposti ed in particolare che un grave motivo avesse oggettivamente

impedito al contribuente di interporre reclamo nei termini previsti. L’autorità

escludeva poi che fosse adempiuto un motivo di revisione, tanto più che

quest’ultima è esclusa se l’istante, usando la diligenza che da lui poteva

essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

Un

reclamo contro la suddetta decisione è stato respinto dall’Ufficio di

tassazione con decisione del 23 marzo 2012.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la restituzione del termine di reclamo contro la decisione di tassazione

dell’imposta sugli utili immobiliari e, subordinatamente, la revisione della

stessa. Premesso che si è rivolto prima al Parlamento ed al Consiglio di Stato

per risolvere il suo “annoso problema”, senza tuttavia trovare rispondenza, il

ricorrente sottolinea che, se è caduto in errore dichiarando un utile non

conseguito, lo stesso errore si deve rimproverare all’autorità fiscale, che ha

deciso nello stesso senso. Rileva inoltre che il suo caso sarebbe unico, non

esistendone uno simile o analogo che poteva fungere da esempio.

Diritto

1. 1.1.

In primo

luogo, i ricorrenti chiedono la restituzione del termine per interporre reclamo

contro la decisione del 26 agosto 2009, con cui l’Ufficio di tassazione di

Lugano Campagna ha notificato loro la tassazione dell’imposta sugli utili

immobiliari.

1.2.

La

restituzione dei termini, secondo l’art. 192 cpv. 5 LT, è data se è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il

contribuente o il suo rappresentante.

In linea

di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF

106 II 173).

La

semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di carattere

procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica una

restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da

un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11

maggio 2006 n.2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).

1.3.

È del

tutto evidente che nella fattispecie non è dato un “grave motivo”, riguardante

il contribuente o il suo rappresentante, che abbia comportato l’inosservanza

del termine di reclamo. Il ricorrente ammette di essere incorso in errore,

dichiarando un utile imponibile che economicamente non aveva conseguito, ma pretende

che la circostanza che l’autorità di tassazione sia a sua volta caduta nello

stesso errore costituirebbe un motivo di restituzione del termine. Non è

difficile immaginare a quale incertezza del diritto si aprirebbe la strada se

si ammettesse che ogniqualvolta una decisione è viziata da errore il termine di

reclamo possa essere riaperto in qualsiasi momento. L’argomento

dell’insorgente, secondo cui il suo errore sarebbe stato favorito dal fatto che

non esisteva un caso simile al suo, che potesse fungere da esempio per la

corretta dichiarazione dell’utile, può facilmente essere rivolto contro lo

stesso contribuente: proprio perché non aveva trovato un caso simile al suo

nella giurisprudenza a lui nota, poteva ritenere che nel dubbio fosse

giustificato interporre reclamo e poi ricorso contro la decisione di tassazione.

2. 2.1.

In via

subordinata, il ricorrente postula come detto la revisione della decisione di

tassazione stessa. Prendendo spunto da un’argomentazione contenuta nella motivazione

della decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto la sua istanza di revisione,

contesta che nella fattispecie si possa parlare di un cambiamento di prassi da

parte dell’autorità fiscale.

2.2.

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla

conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d

LT).

2.3.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di

reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni

distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che

ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252,

consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5

b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p.

87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger

Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

Considerandi

II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/

Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di

far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto

scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la

tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2.4

L’insorgente

non spiega quale sia, fra quelli codificati all’art. 232 LT, il motivo di revisione

su cui si fonda la sua istanza. Nelle sue motivazioni si limita a contestare

uno degli argomenti su cui l’autorità fiscale si è fondata per negare la

revisione. L’Ufficio di tassazione ha infatti sostenuto che una nuova

considerazione giuridica di una fattispecie, una nuova prassi come pure un cambiamento

della prassi vigente non rappresentano motivi di revisione. Secondo il

contribuente, nel caso in esame l’autorità non potrebbe invece richiamarsi ad

una prassi, perché “su questo tema non c’è mai stata una prassi né nemmeno ce

n’è una, dato che – lo si spera vivamente – non dovrebbero mai più accadere

fatti come quelli occorsi al ricorrente”.

In

effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’ignoranza del

diritto da parte del contribuente, così come l’errata applicazione del diritto

da parte dell’autorità, non costituisce un motivo di revisione (cfr. p. es. la

sentenza n.2A.11/2002 dell’11 febbraio 2002 consid. 2).

Inoltre, la giurisprudenza dell’Alta Corte esige dal contribuente

una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della

procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per

invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso

ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF

111.

Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA

67.

p. 391, consid.

3d).

Ora, se

il ricorrente riteneva che il suo fosse un caso unico, mai affrontato dalle autorità

fiscali e giudiziarie ticinesi, avrebbe potuto e dovuto sottoporlo a queste

ultime, proprio in considerazione del fatto che vi erano delle particolarità

che potevano giustificare un reclamo ed anche un ricorso. Il fatto che, come

egli sostiene, non ci fosse una prassi consolidata, non consolida pertanto ma

piuttosto compromette la sua pretesa di ottenere una revisione della decisione

di tassazione.

Ancora

una volta, è il caso di sottolineare che vi sono evidenti esigenze di certezza

del diritto che impongono di tenere ben distinti fra loro i rimedi giuridici

ordinari e quelli straordinari. In tale prospettiva, non si può ammettere che a

distanza di oltre due anni dalla notificazione di una decisione un contribuente

possa contestarla sulla base di argomentazioni giuridiche in precedenza

trascurate.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali, ridotte

al minimo per tener conto della particolare situazione del ricorrente, sono a

suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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