80.2012.76
Restituzione dei termini o revisione: presupposti, errore di dichiarazione da parte del contribuente, certezza del diritto
5 maggio 2012Italiano12 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2012.76
Data decisione, Autorità:
05.05.2012, CDT
Ricorso:
TF.2C_577/2012
Titolo:
Restituzione dei termini o revisione: presupposti, errore di dichiarazione da parte del contribuente, certezza del diritto
TERMINI
art. 192 cpv. 5 LT
art. 232 LT
Incarto n.
80.2012.76
Lugano
5 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 aprile 2012 contro la decisione del 23
marzo 2012 in materia di restituzione dei termini e revisione dell’imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con
atto pubblico del 19 aprile 2002, RI 1 acquistava __________ un appartamento
nel comune __________ (quota PPP n__________ del mapp. n__________). Il prezzo,
pattuito dalle parti in complessivi fr. 500'000.–, veniva integralmente pagato
sul conto clienti del notaio rogante tramite:
·
mezzi propri (fr. 25'000.–);
·
un versamento della cassa pensione (fr.
130'000.–);
·
un versamento di __________, creditore
ipotecario prescelto dall’acquirente (fr. 345'000.–).
B. Il 6
febbraio 2003, i coniugi __________ apprendevano __________ che il vecchio
debito ipotecario della venditrice, di circa 300'000 franchi, non era stato nel
frattempo estinto e che la banca creditrice, ancora detentrice della cartella
ipotecaria, avrebbe promosso nei loro confronti l’esecuzione in via di realizzazione
del pegno immobiliare.
Da qui
l’apertura di un’inchiesta penale nei confronti del notaio rogante, nel corso
della quale emergevano quattordici malversazioni a danno di altrettanti
clienti. Con sentenza del 15 dicembre 2004, confermata dalla Corte di
cassazione e di revisione penale, la Corte delle assise correzionali di Lugano
lo condannava per ripetuta appropriazione indebita, in parte qualificata, a tre
anni e tre mesi di reclusione. Per quanto concerne le proprie pretese civili, RI
1, costretto a dover far fronte a due debiti “ipotecari” in seguito agli
illeciti commessi dal notaio rogante, veniva rinviato al foro civile.
C. Durante
i primi mesi del 2009, il contribuente riusciva a vendere l’appartamento di __________
al prezzo di fr. 650'000.–, tramite il quale poteva in particolare:
·
saldare la previdenza professionale per fr.
130'000.–;
·
saldare il debito nei confronti di __________
per fr. 300'000.–.
Il saldo
dell’intera (forzata) operazione risultava comunque negativo. In effetti, con l’importo
residuo di fr. 220'000.– (peraltro comprensivo del deposito infruttifero di
33'000 franchi trattenuto dal nuovo notaio rogante a garanzia del pagamento
dell’imposta sugli utili immobiliari), a cui andava ad aggiungersi la somma di
denaro raccolta con un fondo di solidarietà, che allora ammontava a circa
60'000 franchi, i __________ dovevano ancora far fronte al debito contratto nei
confronti di __________ ed alle ingenti spese legali sostenute dal 2003 al
2008.
D. Il
18 agosto 2009, RI 1 presentava la dichiarazione per l’imposta sugli utili
immobiliari, nella quale indicava quale valore di alienazione l’importo di fr.
650'000.– e quale valore di investimento l’importo di fr. 547'660.05, per un
utile imponibile totale di fr. 102'339.95. L’Ufficio di tassazione di Lugano
Campagna notificava al contribuente la tassazione dell’imposta sugli utili
immobiliari con decisione del 26 agosto 2009, nella quale commisurava l’utile
in fr. 138'156.– e l’imposta in fr. 31'775.90.
Parallelamente
all’inoltro della dichiarazione d’imposta, il 18 agosto 2009, il contribuente
si rivolgeva anche all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono
dell’imposta così calcolata. L’autorità fiscale, con decisione del 27 settembre
2010, respingeva la domanda. Un reclamo contro quest’ultima decisione veniva
respinto dall’Ufficio esazione e condoni con decisione del 15 aprile 2011.
Questa
Camera, con sentenza del 12 settembre 2011, ha respinto da parte sua un ricorso contro la decisione dell’autorità di riscossione (sentenza n. 80.2011.71).
Premesso che dall’acquisto e dalla successiva (forzata) rivendita dell’immobile
__________ il ricorrente non aveva realizzato nessun utile immobiliare, questa
Corte ha tuttavia argomentato che la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari,
sebbene fondata su un calcolo che non rifletteva la situazione economica, era
ormai divenuta esecutiva, sicché le era preclusa la possibilità di rimetterla
in discussione nell’ambito di una procedura che si inseriva nella fase
dell’esazione, e che come tale presupponeva proprio che un debito d’imposta
fosse esecutivo.
E. Con
istanza del 15 settembre 2011, RI 1 chiedeva la restituzione del termine di reclamo
contro la decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari e, subordinatamente,
la revisione della stessa.
L’Ufficio
di tassazione respingeva l’istanza, con decisione del 9 gennaio 2012. Per
quanto concerne la restituzione dei termini, negava che ne fossero dati i
presupposti ed in particolare che un grave motivo avesse oggettivamente
impedito al contribuente di interporre reclamo nei termini previsti. L’autorità
escludeva poi che fosse adempiuto un motivo di revisione, tanto più che
quest’ultima è esclusa se l’istante, usando la diligenza che da lui poteva
essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.
Un
reclamo contro la suddetta decisione è stato respinto dall’Ufficio di
tassazione con decisione del 23 marzo 2012.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la restituzione del termine di reclamo contro la decisione di tassazione
dell’imposta sugli utili immobiliari e, subordinatamente, la revisione della
stessa. Premesso che si è rivolto prima al Parlamento ed al Consiglio di Stato
per risolvere il suo “annoso problema”, senza tuttavia trovare rispondenza, il
ricorrente sottolinea che, se è caduto in errore dichiarando un utile non
conseguito, lo stesso errore si deve rimproverare all’autorità fiscale, che ha
deciso nello stesso senso. Rileva inoltre che il suo caso sarebbe unico, non
esistendone uno simile o analogo che poteva fungere da esempio.
Diritto
1. 1.1.
In primo
luogo, i ricorrenti chiedono la restituzione del termine per interporre reclamo
contro la decisione del 26 agosto 2009, con cui l’Ufficio di tassazione di
Lugano Campagna ha notificato loro la tassazione dell’imposta sugli utili
immobiliari.
1.2.
La
restituzione dei termini, secondo l’art. 192 cpv. 5 LT, è data se è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante.
In linea
di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente
è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF
106 II 173).
La
semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di carattere
procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica una
restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da
un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11
maggio 2006 n.2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).
1.3.
È del
tutto evidente che nella fattispecie non è dato un “grave motivo”, riguardante
il contribuente o il suo rappresentante, che abbia comportato l’inosservanza
del termine di reclamo. Il ricorrente ammette di essere incorso in errore,
dichiarando un utile imponibile che economicamente non aveva conseguito, ma pretende
che la circostanza che l’autorità di tassazione sia a sua volta caduta nello
stesso errore costituirebbe un motivo di restituzione del termine. Non è
difficile immaginare a quale incertezza del diritto si aprirebbe la strada se
si ammettesse che ogniqualvolta una decisione è viziata da errore il termine di
reclamo possa essere riaperto in qualsiasi momento. L’argomento
dell’insorgente, secondo cui il suo errore sarebbe stato favorito dal fatto che
non esisteva un caso simile al suo, che potesse fungere da esempio per la
corretta dichiarazione dell’utile, può facilmente essere rivolto contro lo
stesso contribuente: proprio perché non aveva trovato un caso simile al suo
nella giurisprudenza a lui nota, poteva ritenere che nel dubbio fosse
giustificato interporre reclamo e poi ricorso contro la decisione di tassazione.
2. 2.1.
In via
subordinata, il ricorrente postula come detto la revisione della decisione di
tassazione stessa. Prendendo spunto da un’argomentazione contenuta nella motivazione
della decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto la sua istanza di revisione,
contesta che nella fattispecie si possa parlare di un cambiamento di prassi da
parte dell’autorità fiscale.
2.2.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla
conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d
LT).
2.3.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di
reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni
distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che
ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252,
consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5
b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p.
87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
Considerandi
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/
Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di
far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto
scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la
tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.4
L’insorgente
non spiega quale sia, fra quelli codificati all’art. 232 LT, il motivo di revisione
su cui si fonda la sua istanza. Nelle sue motivazioni si limita a contestare
uno degli argomenti su cui l’autorità fiscale si è fondata per negare la
revisione. L’Ufficio di tassazione ha infatti sostenuto che una nuova
considerazione giuridica di una fattispecie, una nuova prassi come pure un cambiamento
della prassi vigente non rappresentano motivi di revisione. Secondo il
contribuente, nel caso in esame l’autorità non potrebbe invece richiamarsi ad
una prassi, perché “su questo tema non c’è mai stata una prassi né nemmeno ce
n’è una, dato che – lo si spera vivamente – non dovrebbero mai più accadere
fatti come quelli occorsi al ricorrente”.
In
effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’ignoranza del
diritto da parte del contribuente, così come l’errata applicazione del diritto
da parte dell’autorità, non costituisce un motivo di revisione (cfr. p. es. la
sentenza n.2A.11/2002 dell’11 febbraio 2002 consid. 2).
Inoltre, la giurisprudenza dell’Alta Corte esige dal contribuente
una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della
procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per
invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso
ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF
111.
Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA
67.
p. 391, consid.
3d).
Ora, se
il ricorrente riteneva che il suo fosse un caso unico, mai affrontato dalle autorità
fiscali e giudiziarie ticinesi, avrebbe potuto e dovuto sottoporlo a queste
ultime, proprio in considerazione del fatto che vi erano delle particolarità
che potevano giustificare un reclamo ed anche un ricorso. Il fatto che, come
egli sostiene, non ci fosse una prassi consolidata, non consolida pertanto ma
piuttosto compromette la sua pretesa di ottenere una revisione della decisione
di tassazione.
Ancora
una volta, è il caso di sottolineare che vi sono evidenti esigenze di certezza
del diritto che impongono di tenere ben distinti fra loro i rimedi giuridici
ordinari e quelli straordinari. In tale prospettiva, non si può ammettere che a
distanza di oltre due anni dalla notificazione di una decisione un contribuente
possa contestarla sulla base di argomentazioni giuridiche in precedenza
trascurate.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali, ridotte
al minimo per tener conto della particolare situazione del ricorrente, sono a
suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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