80.2012.8
Deduzioni: spese professionali, docente che svolge attività sindacale non retribuita, congedo pagato del datore di lavoro, nessuna deduzione
5 maggio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2012.8
Data decisione, Autorità:
05.05.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, docente che svolge attività sindacale non retribuita, congedo pagato del datore di lavoro, nessuna deduzione
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 25 LIFD
art. 26 LIFD
art. 46 LORD
art. 24 LT
art. 25 LT
Incarti n.
80.2012.8
80.2012.9
Lugano
5 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 gennaio 2012 contro la decisione del 14
gennaio 2011 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________, è professore di geografia al liceo cantonale di __________
e presidente del Gruppo docenti in seno al sindacato VPOD/SSP.
Nella
dichiarazione fiscale 2010, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa
dipendente di fr. 99'451.–. Fra le deduzioni faceva in particolare valere spese
di trasporto con il mezzo privato, per un importo complessivo di fr. 1'512.–,
in relazione alla sua attività sindacale.
B. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 5 ottobre 2011, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna negava la postulata deduzione delle spese di
trasporto con il veicolo privato, spiegando nella motivazione allegata che ne difettavano
“i requisiti di legge”.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 ottobre 2011,
nel quale osservava in particolare di utilizzare il veicolo privato per recarsi
a riunioni e incontri sindacali, aggiungendo poi che “questa attività di
presidente del sindacato SSP/VPOD docenti è riconosciuta dal Cantone, datore di
lavoro, tramite uno sgravio orario”. In una successiva lettera del 28 novembre
2011, il contribuente contestava la qualifica di attività di volontariato,
precisando di svolgere in realtà due attività lucrative a favore dello stesso
datore di lavoro: quella di docente (per il 78% della sua occupazione) e quella
di sindacalista (per il rimanente 22%).
L’autorità
di tassazione, con decisione del 14 dicembre 2011, respingeva il reclamo, ribadendo
che l’attività sindacale andava considerata come “attività volontaria svolta a
favore del sindacato”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la deduzione delle spese di trasporto inerenti la sua attività di presidente VPOD/SSP
del gruppo docenti, ponendo l’accento sulle argomentazioni già esposte in sede di
reclamo.
Nelle
proprie osservazioni del 13 gennaio 2012, l’autorità fiscale propone di respingere
il gravame.
All’udienza
del 28 marzo 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 24 LT sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde
ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.
La
dottrina vigente prevede in realtà tre categorie di deduzioni possibili: le
deduzioni organiche, che consistono nelle spese direttamente legate
all’acquisizione del reddito (art. 25 ss. LT e 26 ss. LIFD); le deduzioni
generali (o anorganiche), che costituiscono in quanto tali un’eccezione al
principio secondo cui le spese legate all’utilizzo del reddito non sono di
principio deducibili (art. 32 LT e 33 LIFD); infine, le deduzioni sociali, che
prendono in considerazione la situazione personale del contribuente (art. 34 LT
e 35 LIFD; cfr. Oberson, Droit
fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, p. 137).
1.2.
Le spese
professionali dei salariati (art. 25 LT e 26 LIFD) e degli indipendenti (art. 27 LT e 28 LIFD) rientrano pacificamente nella prima categoria di deduzioni possibili.
In virtù
della concezione causale di spese oggi predominante, sono deducibili non
soltanto i costi che il contribuente sostiene per
conseguire il reddito del lavoro, ma anche tutte quelle spese che vengono
occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.
12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol
I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel
2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631). Secondo la giurisprudenza, il
concetto di necessità professionale di una spesa deve inoltre essere
interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre cioè dimostrare che il
contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la
spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in
virtù di un obbligo legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base
ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce
l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il
contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza
2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).
In ogni
caso, per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati e degli indipendenti
possono essere ammesse in deduzioni dal totale dei redditi imponibili solo se
direttamente e strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito derivante
da un’attività lucrativa dipendente o indipendente,
principale o accessoria.
Considerandi
2.
2.1.
Sennonché,
nel caso in esame, il ricorrente non dichiara alcun reddito soggetto
all’imposta in relazione alla sua carica di presidente del gruppo docenti del
sindacato VPOD/SSP. Senza con questo voler mettere in discussione l’interesse
proprio delle attività sindacali e gli ingenti oneri, in termini di tempo e
finanziari, che esse inevitabilmente comportano, da un punto di vista prettamente
fiscale l’assenza di una specifica retribuzione impedisce di ammettere i
relativi costi in deduzione dal totale dei redditi imponibili.
2.2
Contrariamente
a quanto sostenuto nel gravame, la carica di presidente del gruppo docenti costituisce
un’attività collaterale, che non denota nessuna correlazione economica con quella
dell’insegnamento.
La sola
circostanza che il ricorrente abbia potuto beneficiare di uno sgravio orario
per le sue attività sindacali non porta ad una diversa conclusione. La
possibilità di richiedere un congedo pagato per affari sindacali e per
formazione sindacale (cfr. art. 46 della Legge sull’ordinamento degli impiegati
dello Stato e dei docenti; LORD [RL 2.5.4.1]) rappresenta piuttosto un
vantaggio che il Cantone Ticino concede ai propri dipendenti, compatibilmente
con i loro doveri e le esigenze di servizio, permettendogli di assentarsi dal
posto di lavoro pur continuando a percepire lo stipendio normale. L’attività
posta al beneficio di un congedo pagato non denota per questa semplice ragione
un legame economico diretto con l’attività che lo Stato continua a retribuire. Decidere
diversamente significherebbe ammettere in deduzione non soltanto i costi per
affari sindacali, ma anche tutte quelle spese connesse con affari pubblici,
volontariato sociale e attività di sportivo d’élite, che pure dipendono dalla
volontà e dalle scelte del dipendente e che a loro volta consentono di beneficiare
di uno sgravio orario ai sensi dell’art. 46 LORD.
2.3
Come
peraltro già concluso da questa Camera in una sentenza risalente al 22 agosto
1996.
(inc. CDT 80.96.109), i soli costi deducibili a titolo di spese
professionali sono quelli che presentano un legame economico diretto con la
sfera professionale del contribuente, che nella fattispecie è quella di docente
di geografia al liceo cantonale di __________. Non lo sono invece le postulate
spese di trasporto con il mezzo privato per recarsi a riunioni e incontri
sindacali, dal momento che dalla sua attività collaterale di presidente del
Gruppo docenti del sindacato VPOD/SSP il ricorrente non trae alcun reddito
soggetto all’imposta.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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