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Decisione

80.2012.8

Deduzioni: spese professionali, docente che svolge attività sindacale non retribuita, congedo pagato del datore di lavoro, nessuna deduzione

5 maggio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________, è professore di geografia al liceo cantonale di __________

e presidente del Gruppo docenti in seno al sindacato VPOD/SSP.

Nella

dichiarazione fiscale 2010, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa

dipendente di fr. 99'451.–. Fra le deduzioni faceva in particolare valere spese

di trasporto con il mezzo privato, per un importo complessivo di fr. 1'512.–,

in relazione alla sua attività sindacale.

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 5 ottobre 2011, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna negava la postulata deduzione delle spese di

trasporto con il veicolo privato, spiegando nella motivazione allegata che ne difettavano

“i requisiti di legge”.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 ottobre 2011,

nel quale osservava in particolare di utilizzare il veicolo privato per recarsi

a riunioni e incontri sindacali, aggiungendo poi che “questa attività di

presidente del sindacato SSP/VPOD docenti è riconosciuta dal Cantone, datore di

lavoro, tramite uno sgravio orario”. In una successiva lettera del 28 novembre

2011, il contribuente contestava la qualifica di attività di volontariato,

precisando di svolgere in realtà due attività lucrative a favore dello stesso

datore di lavoro: quella di docente (per il 78% della sua occupazione) e quella

di sindacalista (per il rimanente 22%).

L’autorità

di tassazione, con decisione del 14 dicembre 2011, respingeva il reclamo, ribadendo

che l’attività sindacale andava considerata come “attività volontaria svolta a

favore del sindacato”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la deduzione delle spese di trasporto inerenti la sua attività di presidente VPOD/SSP

del gruppo docenti, ponendo l’accento sulle argomentazioni già esposte in sede di

reclamo.

Nelle

proprie osservazioni del 13 gennaio 2012, l’autorità fiscale propone di respingere

il gravame.

All’udienza

del 28 marzo 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 24 LT sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde

ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.

La

dottrina vigente prevede in realtà tre categorie di deduzioni possibili: le

deduzioni organiche, che consistono nelle spese direttamente legate

all’acquisizione del reddito (art. 25 ss. LT e 26 ss. LIFD); le deduzioni

generali (o anorganiche), che costituiscono in quanto tali un’eccezione al

principio secondo cui le spese legate all’utilizzo del reddito non sono di

principio deducibili (art. 32 LT e 33 LIFD); infine, le deduzioni sociali, che

prendono in considerazione la situazione personale del contribuente (art. 34 LT

e 35 LIFD; cfr. Oberson, Droit

fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, p. 137).

1.2.

Le spese

professionali dei salariati (art. 25 LT e 26 LIFD) e degli indipendenti (art. 27 LT e 28 LIFD) rientrano pacificamente nella prima categoria di deduzioni possibili.

In virtù

della concezione causale di spese oggi predominante, sono deducibili non

soltanto i costi che il contribuente sostiene per

conseguire il reddito del lavoro, ma anche tutte quelle spese che vengono

occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.

12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol

I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und

Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel

2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631). Secondo la giurisprudenza, il

concetto di necessità professionale di una spesa deve inoltre essere

interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre cioè dimostrare che il

contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la

spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in

virtù di un obbligo legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base

ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce

l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il

contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza

2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).

In ogni

caso, per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati e degli indipendenti

possono essere ammesse in deduzioni dal totale dei redditi imponibili solo se

direttamente e strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito derivante

da un’attività lucrativa dipendente o indipendente,

principale o accessoria.

Considerandi

2.

2.1.

Sennonché,

nel caso in esame, il ricorrente non dichiara alcun reddito soggetto

all’imposta in relazione alla sua carica di presidente del gruppo docenti del

sindacato VPOD/SSP. Senza con questo voler mettere in discussione l’interesse

proprio delle attività sindacali e gli ingenti oneri, in termini di tempo e

finanziari, che esse inevitabilmente comportano, da un punto di vista prettamente

fiscale l’assenza di una specifica retribuzione impedisce di ammettere i

relativi costi in deduzione dal totale dei redditi imponibili.

2.2

Contrariamente

a quanto sostenuto nel gravame, la carica di presidente del gruppo docenti costituisce

un’attività collaterale, che non denota nessuna correlazione economica con quella

dell’insegnamento.

La sola

circostanza che il ricorrente abbia potuto beneficiare di uno sgravio orario

per le sue attività sindacali non porta ad una diversa conclusione. La

possibilità di richiedere un congedo pagato per affari sindacali e per

formazione sindacale (cfr. art. 46 della Legge sull’ordinamento degli impiegati

dello Stato e dei docenti; LORD [RL 2.5.4.1]) rappresenta piuttosto un

vantaggio che il Cantone Ticino concede ai propri dipendenti, compatibilmente

con i loro doveri e le esigenze di servizio, permettendogli di assentarsi dal

posto di lavoro pur continuando a percepire lo stipendio normale. L’attività

posta al beneficio di un congedo pagato non denota per questa semplice ragione

un legame economico diretto con l’attività che lo Stato continua a retribuire. Decidere

diversamente significherebbe ammettere in deduzione non soltanto i costi per

affari sindacali, ma anche tutte quelle spese connesse con affari pubblici,

volontariato sociale e attività di sportivo d’élite, che pure dipendono dalla

volontà e dalle scelte del dipendente e che a loro volta consentono di beneficiare

di uno sgravio orario ai sensi dell’art. 46 LORD.

2.3

Come

peraltro già concluso da questa Camera in una sentenza risalente al 22 agosto

1996.

(inc. CDT 80.96.109), i soli costi deducibili a titolo di spese

professionali sono quelli che presentano un legame economico diretto con la

sfera professionale del contribuente, che nella fattispecie è quella di docente

di geografia al liceo cantonale di __________. Non lo sono invece le postulate

spese di trasporto con il mezzo privato per recarsi a riunioni e incontri

sindacali, dal momento che dalla sua attività collaterale di presidente del

Gruppo docenti del sindacato VPOD/SSP il ricorrente non trae alcun reddito

soggetto all’imposta.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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