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Decisione

80.2012.80

Assoggettamento illimitato: domicilio accertato dal Comune e confermato dal Consiglio di Stato, restituzione delle imposte pagate in un altro cantone

6 febbraio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 nel periodo fiscale 2009 aveva il domicilio a __________ (ZH), ma esercitava

la propria attività lavorativa a __________, dove aveva un permesso di

soggiorno.

Dato che

il suo permesso di soggiorno nel comune di __________ era scaduto il 30

novembre 2009 e che da accertamenti effettuati risultava una sua presenza

stabile e costante nell’abitazione in __________, in data 10 dicembre 2009

l’Ufficio controllo abitanti di Bellinzona la informava che i presupposti del

suo domicilio erano realizzati a __________, stabilendo per tanto che lo stesso

era trasferito d’ufficio a decorrere dal 1° dicembre 2009.

Un

ricorso contro tale decisione veniva respinto dal Consiglio di Stato, con

decisione del 27 aprile 2010, cresciuta in giudicato.

B. Con decisione

del 26 ottobre 2011, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava alla

contribuente la tassazione IC/IFD 2009, considerandola illimitatamente imponibile

nel Canton Ticino. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo

del 4 novembre 2011, sostenendo che per il periodo fiscale 2009 era già stata

assoggettata nel Comune di __________ dov’era domiciliata. Visto che il pagamento

dei suoi oneri fiscali per l’anno 2009 era già avvenuto, nulla sarebbe più stato

dovuto all’erario fiscale del Canton Ticino.

L’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 21 marzo 2012, così motivata:

L’autorità

comunale di __________, dopo le verifiche del caso, ha comunicato alla

scrivente autorità fiscale la presa di domicilio da parte della signora __________

a decorrere dal 1.dicembre 2009 (comportando, ovviamente, l’imposizione per

l’anno fiscale 2009 in base alla situazione al 31.12). Tale imposizione, contestata

dalla contribuente presso la competente sede, è stata oggetto di presa di

posizione da parte del Consiglio di Stato che ha confermato la decisione su

reclamo emessa dal Municipio di __________ atta a ivi fissare il domicilio a decorrere

dal 1. dicembre 2009: a fronte di tale risoluzione – non impugnata

dall’interessata – la scrivente autorità fiscale non può esimersi dalla

conferma di quanto emesso con il conteggio del 26 ottobre 2011 respingendo il

reclamo in assenza di validi presupposti”.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la

decisione di tassazione su reclamo dell’autorità fiscale. La ricorrente sostiene

di aver versato i contributi per l’imposta comunale, cantonale e federale

diretta per l’anno 2009 due volte, la prima nel comune di __________ nel Canton

__________ e la seconda in Ticino e più precisamente a __________. L’insorgente

richiama il divieto di doppia imposizione sancito dalla Costituzione federale, chiedendo

a questa Camera di far valere il suo diritto costituzionale e pertanto di

procedere al rimborso del pagamento effettuato a favore del Canton Ticino per

le imposte comunali e cantonali e quello a favore della Confederazione per le

imposte federali dirette.

Nelle

proprie osservazioni del 17 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione rimanda alla

motivazione del calcolo dell’imponibile dopo reclamo del 21 marzo 2012 e alla

decisione del Consiglio di Stato, con la quale il domicilio della ricorrente

viene fissato a __________ a decorrere dal 1.dicembre 2009, concludendo che la

competenza impositiva per l’anno 2009 spetta al Canton Ticino.

Diritto

1. 1.1.

Nella

fattispecie, la ricorrente non contesta né l’assoggettamento in sé all’imposta

cantonale ticinese né gli elementi imponibili accertati con la decisione di

tassazione notificatale dall’Ufficio di tassazione di __________. La ricorrente

lamenta dunque unicamente il fatto di aver pagato imposte per l’anno 2009 sia

nel Canton __________ (comune di __________), sia nel Canton Ticino (comune di __________)

e, secondo il divieto di doppia imposizione, richiede il rimborso dei

contributi versati all’autorità ticinese e federale.

1.2.

Il diritto

fiscale svizzero e quello del Canton Ticino ammettono in linea di principio,

che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo

luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv.

1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

Una

persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2

LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi

durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio

legale.

Secondo

la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto

con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i

due seguenti elementi:

·

l’effettiva residenza in un determinato luogo;

·

l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal

fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la

sua condotta esteriore.

1.3.

La

competenza per la tassazione di un periodo fiscale appartiene in linea di massima

ad un solo cantone (unità del periodo fiscale), e ciò vale in caso di

cambiamento sia dell’appartenenza personale sia di quella economica all’interno

della Svizzera nel corso di un periodo fiscale. Nel caso di modifiche

dell’assoggettamento illimitato (cambiamento di domicilio rispettivamente di

sede) per le persone fisiche è il cantone di arrivo che incassa le imposte per

l’intero periodo (Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Manno

2010, p. 10).

Per

quanto concerne l’imposta federale diretta, le autorità cantonali la riscuotono

dalle persone fisiche che, all’inizio del periodo fiscale o

dell’assoggettamento, hanno il domicilio fiscale oppure, se non hanno un tale

domicilio in Svizzera, la dimora fiscale nel Cantone (art. 105 cpv. 1 LIFD).

1.4.

Nel caso

in esame, l’autorità fiscale ha ritenuto la ricorrente illimitatamente assoggettata

all’imposta nel Canton Ticino e nel comune di __________. L’Ufficio di tassazione

di __________ ha preso tale decisione sulla base della sentenza del Consiglio

di Stato che ha fissato il domicilio di __________ a decorrere dal 1.dicembre 2009 a __________.

In base

agli articoli 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv. 1 LT l’autorità fiscale ha

riconosciuto adempiuti i presupposti per l’assoggettamento soggettivo illimitato

nel nostro Cantone. Fatto che tra l’altro la ricorrente non contesta.

Per

queste ragioni questa Camera non ha quindi motivo di non confermare nel merito

la decisione dell’Ufficio di tassazione di __________ in materia di assoggettamento

illimitato. Anche per l’imposta federale diretta, è competente l’autorità

fiscale ticinese, secondo l’art. 105 cpv. 1 LIFD.

Considerandi

2.

2.1.

Come già

ricordato, la ricorrente lamenta tuttavia una doppia imposizione, essendo stata

assoggettata alle imposte per il periodo fiscale 2009 sia nel Canton __________

sia nel Canton __________.

2.2

Una

doppia imposizione contraria all’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. si realizza quando

un contribuente è tassato da due o più cantoni sullo stesso oggetto per il

medesimo periodo di tempo (doppia imposizione

attuale) oppure quando un cantone eccede i limiti della propria sovranità

fiscale e, violando norme che regolano i casi di conflitto, preleva un’imposta

che compete ad un altro cantone (doppia imposizione virtuale). Inoltre un

cantone non può tassare in maggior misura un contribuente per il solo fatto che

non soggiace esclusivamente alla sua sovranità fiscale, ma è imponibile anche

in un altro cantone (divieto di discriminazione; cfr. DTF 134 I 303 consid.

2.1

; 133 I 19 consid. 2.1; 132 I 29 consid. 2.1).

2.3

Nel caso

concreto, non compete al Canton Ticino la restituzione dell’imposta, rivendicata

dalla ricorrente sulla base della doppia imposizione subita nel 2009. Infatti,

la pretesa fiscale del Canton Ticino è legittima.

Se la

contribuente volesse ottenere il rimborso dell’imposta pagata nel Canton __________,

dovrebbe impugnare la decisione di tassazione di quel Cantone o, tutt’al più,

interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, invocando

il divieto di doppia imposizione garantito dall’art. 127 cpv. 3 Cost.

Il

ricorso di diritto pubblico in materia di doppia imposizione è ammesso solo

contro decisioni emesse da un’autorità cantonale di ultima istanza. Allo stesso

tempo è possibile impugnare una decisione di un altro cantone – anche già cresciuta

in giudicato – sebbene non sia stata adottata da un autorità di ultima istanza

(Locher, Introduzione al diritto

fiscale intercantonale, 2a ediz., Manno 2010, p. 128).

L’atto di

ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All’atto di ricorso deve essere allegata la decisione impugnata (art.

42.

cpv. 3 LTF) e al riguardo della formulazione di una richiesta di

restituzione delle imposte essa deve essere richiesta con sufficiente

chiarezza, allegando pure una ricevuta degli importi pagati (Locher, op. cit., p.

151).

3.

Il ricorso è conseguentemente respinto. Visto l’esito del ricorso, la

tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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