80.2012.80
Assoggettamento illimitato: domicilio accertato dal Comune e confermato dal Consiglio di Stato, restituzione delle imposte pagate in un altro cantone
6 febbraio 2013Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Alla prima parola trovata >
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2012.80
Data decisione, Autorità:
06.02.2013, CDT
Titolo:
Assoggettamento illimitato: domicilio accertato dal Comune e confermato dal Consiglio di Stato, restituzione delle imposte pagate in un altro cantone
APPARTENENZA PERSONALE
art. 127 cpv. 3 COST
art. 3 cpv. 1 LIFD
art. 2 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2012.80
80.2012.81
Lugano
6 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 aprile 2012 contro la decisione del 21
marzo 2012 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1 nel periodo fiscale 2009 aveva il domicilio a __________ (ZH), ma esercitava
la propria attività lavorativa a __________, dove aveva un permesso di
soggiorno.
Dato che
il suo permesso di soggiorno nel comune di __________ era scaduto il 30
novembre 2009 e che da accertamenti effettuati risultava una sua presenza
stabile e costante nell’abitazione in __________, in data 10 dicembre 2009
l’Ufficio controllo abitanti di Bellinzona la informava che i presupposti del
suo domicilio erano realizzati a __________, stabilendo per tanto che lo stesso
era trasferito d’ufficio a decorrere dal 1° dicembre 2009.
Un
ricorso contro tale decisione veniva respinto dal Consiglio di Stato, con
decisione del 27 aprile 2010, cresciuta in giudicato.
B. Con decisione
del 26 ottobre 2011, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava alla
contribuente la tassazione IC/IFD 2009, considerandola illimitatamente imponibile
nel Canton Ticino. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo
del 4 novembre 2011, sostenendo che per il periodo fiscale 2009 era già stata
assoggettata nel Comune di __________ dov’era domiciliata. Visto che il pagamento
dei suoi oneri fiscali per l’anno 2009 era già avvenuto, nulla sarebbe più stato
dovuto all’erario fiscale del Canton Ticino.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 21 marzo 2012, così motivata:
L’autorità
comunale di __________, dopo le verifiche del caso, ha comunicato alla
scrivente autorità fiscale la presa di domicilio da parte della signora __________
a decorrere dal 1.dicembre 2009 (comportando, ovviamente, l’imposizione per
l’anno fiscale 2009 in base alla situazione al 31.12). Tale imposizione, contestata
dalla contribuente presso la competente sede, è stata oggetto di presa di
posizione da parte del Consiglio di Stato che ha confermato la decisione su
reclamo emessa dal Municipio di __________ atta a ivi fissare il domicilio a decorrere
dal 1. dicembre 2009: a fronte di tale risoluzione – non impugnata
dall’interessata – la scrivente autorità fiscale non può esimersi dalla
conferma di quanto emesso con il conteggio del 26 ottobre 2011 respingendo il
reclamo in assenza di validi presupposti”.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la
decisione di tassazione su reclamo dell’autorità fiscale. La ricorrente sostiene
di aver versato i contributi per l’imposta comunale, cantonale e federale
diretta per l’anno 2009 due volte, la prima nel comune di __________ nel Canton
__________ e la seconda in Ticino e più precisamente a __________. L’insorgente
richiama il divieto di doppia imposizione sancito dalla Costituzione federale, chiedendo
a questa Camera di far valere il suo diritto costituzionale e pertanto di
procedere al rimborso del pagamento effettuato a favore del Canton Ticino per
le imposte comunali e cantonali e quello a favore della Confederazione per le
imposte federali dirette.
Nelle
proprie osservazioni del 17 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione rimanda alla
motivazione del calcolo dell’imponibile dopo reclamo del 21 marzo 2012 e alla
decisione del Consiglio di Stato, con la quale il domicilio della ricorrente
viene fissato a __________ a decorrere dal 1.dicembre 2009, concludendo che la
competenza impositiva per l’anno 2009 spetta al Canton Ticino.
Diritto
1. 1.1.
Nella
fattispecie, la ricorrente non contesta né l’assoggettamento in sé all’imposta
cantonale ticinese né gli elementi imponibili accertati con la decisione di
tassazione notificatale dall’Ufficio di tassazione di __________. La ricorrente
lamenta dunque unicamente il fatto di aver pagato imposte per l’anno 2009 sia
nel Canton __________ (comune di __________), sia nel Canton Ticino (comune di __________)
e, secondo il divieto di doppia imposizione, richiede il rimborso dei
contributi versati all’autorità ticinese e federale.
1.2.
Il diritto
fiscale svizzero e quello del Canton Ticino ammettono in linea di principio,
che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo
luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv.
1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
Una
persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2
LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio
legale.
Secondo
la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto
con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i
due seguenti elementi:
·
l’effettiva residenza in un determinato luogo;
·
l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal
fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la
sua condotta esteriore.
1.3.
La
competenza per la tassazione di un periodo fiscale appartiene in linea di massima
ad un solo cantone (unità del periodo fiscale), e ciò vale in caso di
cambiamento sia dell’appartenenza personale sia di quella economica all’interno
della Svizzera nel corso di un periodo fiscale. Nel caso di modifiche
dell’assoggettamento illimitato (cambiamento di domicilio rispettivamente di
sede) per le persone fisiche è il cantone di arrivo che incassa le imposte per
l’intero periodo (Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Manno
2010, p. 10).
Per
quanto concerne l’imposta federale diretta, le autorità cantonali la riscuotono
dalle persone fisiche che, all’inizio del periodo fiscale o
dell’assoggettamento, hanno il domicilio fiscale oppure, se non hanno un tale
domicilio in Svizzera, la dimora fiscale nel Cantone (art. 105 cpv. 1 LIFD).
1.4.
Nel caso
in esame, l’autorità fiscale ha ritenuto la ricorrente illimitatamente assoggettata
all’imposta nel Canton Ticino e nel comune di __________. L’Ufficio di tassazione
di __________ ha preso tale decisione sulla base della sentenza del Consiglio
di Stato che ha fissato il domicilio di __________ a decorrere dal 1.dicembre 2009 a __________.
In base
agli articoli 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv. 1 LT l’autorità fiscale ha
riconosciuto adempiuti i presupposti per l’assoggettamento soggettivo illimitato
nel nostro Cantone. Fatto che tra l’altro la ricorrente non contesta.
Per
queste ragioni questa Camera non ha quindi motivo di non confermare nel merito
la decisione dell’Ufficio di tassazione di __________ in materia di assoggettamento
illimitato. Anche per l’imposta federale diretta, è competente l’autorità
fiscale ticinese, secondo l’art. 105 cpv. 1 LIFD.
Considerandi
2.
2.1.
Come già
ricordato, la ricorrente lamenta tuttavia una doppia imposizione, essendo stata
assoggettata alle imposte per il periodo fiscale 2009 sia nel Canton __________
sia nel Canton __________.
2.2
Una
doppia imposizione contraria all’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. si realizza quando
un contribuente è tassato da due o più cantoni sullo stesso oggetto per il
medesimo periodo di tempo (doppia imposizione
attuale) oppure quando un cantone eccede i limiti della propria sovranità
fiscale e, violando norme che regolano i casi di conflitto, preleva un’imposta
che compete ad un altro cantone (doppia imposizione virtuale). Inoltre un
cantone non può tassare in maggior misura un contribuente per il solo fatto che
non soggiace esclusivamente alla sua sovranità fiscale, ma è imponibile anche
in un altro cantone (divieto di discriminazione; cfr. DTF 134 I 303 consid.
2.1
; 133 I 19 consid. 2.1; 132 I 29 consid. 2.1).
2.3
Nel caso
concreto, non compete al Canton Ticino la restituzione dell’imposta, rivendicata
dalla ricorrente sulla base della doppia imposizione subita nel 2009. Infatti,
la pretesa fiscale del Canton Ticino è legittima.
Se la
contribuente volesse ottenere il rimborso dell’imposta pagata nel Canton __________,
dovrebbe impugnare la decisione di tassazione di quel Cantone o, tutt’al più,
interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, invocando
il divieto di doppia imposizione garantito dall’art. 127 cpv. 3 Cost.
Il
ricorso di diritto pubblico in materia di doppia imposizione è ammesso solo
contro decisioni emesse da un’autorità cantonale di ultima istanza. Allo stesso
tempo è possibile impugnare una decisione di un altro cantone – anche già cresciuta
in giudicato – sebbene non sia stata adottata da un autorità di ultima istanza
(Locher, Introduzione al diritto
fiscale intercantonale, 2a ediz., Manno 2010, p. 128).
L’atto di
ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All’atto di ricorso deve essere allegata la decisione impugnata (art.
42.
cpv. 3 LTF) e al riguardo della formulazione di una richiesta di
restituzione delle imposte essa deve essere richiesta con sufficiente
chiarezza, allegando pure una ricevuta degli importi pagati (Locher, op. cit., p.
151).
3.
Il ricorso è conseguentemente respinto. Visto l’esito del ricorso, la
tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster