80.2012.85
Procedura: reclamo, accordo transattivo fra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, condotta contraddittoria e in contrasto con il principio della buona fede
12 settembre 2014Italiano10 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2012.85
Data decisione, Autorità:
12.09.2014, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, accordo transattivo fra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, condotta contraddittoria e in contrasto con il principio della buona fede
RICORSO
art. 2 CC
art. 5 cpv. 3 COST
art. 227 LT
Incarti n.
80.2012.85
80.2012.86
Lugano
12 settembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 aprile 2012 contro la decisione del 15
marzo 2012 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. La RI
1 con sede a __________, è una società anonima fondata nel 1982, con scopo l’acquisto
e la vendita di prodotti informatici. Essa si occupa, fra l’altro, dello sviluppo
di programmi software di gestione contabile.
Suo azionista
e amministratore unico è __________, titolare del diritto di firma. La moglie __________
figura quale dipendente della ditta.
B. Nelle
dichiarazioni fiscali 2007 e 2008, la società contribuente presentava perdite
d’esercizio di, rispettivamente, fr. 11'127.– (nel 2007) e fr. 3'257.– (nel
2008). Per quanto qui di interesse, in risposta ad una richiesta di
informazioni dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), la
contribuente modificava i conti annuali del 2007, riducendo in particolare la
voce di bilancio “Software da ammortizzare” da fr. 136'000.– a fr. 98'000.–.
C. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2007, con decisione dell’8 luglio 2010, l’UTPG calcolava l’utile
imponibile in fr. 50'400.–. Alla perdita d’esercizio dichiarata, l’autorità sommava
gli importi di, rispettivamente, fr. 10'000.– (ammortamenti software non ammessi)
e fr. 51'620.– (altri elementi dell’utile, corrispondenti alle rinunce dei
creditori).
Con
decisione di medesima data notificava alla società anche la tassazione IC/IFD
2008, commisurando l’utile imponibile in zero franchi. Alla perdita dichiarata
aggiungeva costi non ammessi per lo stesso importo.
D. La società
contribuente impugnava le suddette decisioni, con separati reclami del 6 e
dell’8 agosto 2010, contestando le riprese e le aggiunte operate dall’UTPG. Chiedeva
inoltre di poter “ripartire su più anni la rettifica del 2007”.
In
occasione di un’udienza tenutasi il 13 dicembre 2011, le parti sottoscrivevano
un verbale con il seguente contenuto:
Dopo ampie
discussioni, e ritenuto il precedente incontro dell’11 novembre 2009, nonché le
successive lettere della contribuente del
31.11.2009+6.8.2010+8.8.2010+16.11.2011, premesso che contabilità 2006 e 2007 e
2009 sono poco attendibili e che la presente audizione vale quale diritto di
essere sentita invocato dalla contribuente, si conviene in via transattiva di
determinare i seguenti fattori imponibili:
2007 2008 2009
Perdita
d’esercizio -11'127 -3'257 -1'935
Ammortamento
software 10'000 1'000
Altri
elementi dell’utile 11'127 13'257 0
Utile
imponibile IC / IFD 10'000 10'000 -935
Il
rappresentante della contribuente prende atto che i conti presentati per l’anno
2009 contengono errori di somma.
L’Autorità
fiscale ribadisce che a suo avviso la posizione software per un importo residuo
di CHF 89'000 al 31 dicembre 2009 è costituita da attivi riattivati, che
essendo trascorsi i 7 anni ai sensi degli artt. 62 cpv. 3 LIFD e 71 cpv. 3 LT,
non possono più essere ammortizzati. Resta un valore residuo di CHF 1, in quanto i software sono di proprietà della società e dovranno in caso di cessazione essere
venduti. Il rappresentante della contribuente si distanzia da questa posizione.
Il presente
accordo è accettato nel suo complesso, caso contrario l’Autorità fiscale si
riserva di emettere una diversa decisione di tassazione. Il Signor __________
si fa garante delle imposte scoperte e dovute dalla contribuente.
E. Con
una prima decisione su reclamo del 12 gennaio 2012, l’UTPG accoglieva parzialmente
il gravame del 6 agosto 2010, riducendo da fr. 50'400.– a fr. 10'000.– l’utile imponibile
dell’esercizio 2007, così come a verbale di audizione.
Due mesi
più tardi, con decisione su reclamo del 15 marzo 2012, l’UTPG confermava
nuovamente quanto concordato in sede di audizione, commisurando in fr. 10'000.–
anche l’utile imponibile dell’esercizio 2008.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta ora l’utile
imponibile stabilito per l’anno 2008, chiedendo che le sia riconosciuta la
perdita dichiarata di fr. 3'257.–. Contesta inoltre che l’amministratore debba
farsi garante delle imposte della società contribuente.
Nelle sue osservazioni del 9 maggio 2012,
l’UTPG propone di respingere il ricorso e di confermare la tassazione dopo
reclamo emessa il 15 marzo 2012, sulla base del verbale di audizione del 13
dicembre 2011.
Diritto
1. 1.1.
La
società ricorrente contesta la decisione assunta
dall’UTPG, ribadendo sostanzialmente che la posta “Software da ammortizzare”
non rappresenterebbe un’attivazione di normali costi di gestione, ma il valore
effettivo dei programmi software esistenti alla fine dell’esercizio contabile 2008.
Per contro, essa ignora l’accordo transattivo, riguardante ben tre esercizi
contabili (2007, 2008 e 2009), trovato all’udienza del 13 dicembre 2011, allo
scopo di superare non soltanto le diverse opinioni in merito a quest’ultima
voce di bilancio, ma più in generale le numerose lacune contabili riscontrate
negli anni precedenti.
1.2.
Come ha
ancora recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene l’autorità di
tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa
pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una
concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di
imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e
dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
Ø
in primo luogo, se la base legale lascia margini
di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe
adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
Ø
in secondo luogo, quando nell’ambito della
procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza
di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe
sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere
accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque
risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza TF del 9 novembre 2007
n.2C_75/2007 e 2C_76/2007, in: RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento
a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p.
97 consid. 7b/aa).
1.3.
La
fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo
l’autorità fiscale concordato con la società contribuente un utile imponibile
in presenza di una situazione oggettivamente non chiara, dovuta alle numerose
lacune nella tenuta della contabilità (agli atti dell’incarto fiscale, per
esempio, sono presenti diverse versioni dei conti annuali del 2007, senza dimenticare
inoltre l’erroneo riporto degli utili dall’anno 2005 all’anno 2007).
Sebbene
sia intervenuto in forma di verbale di audizione, l’accordo transattivo del 13
dicembre 2011 è pienamente valido e efficace, essendo stato sottoscritto dall’amministratore
unico della società contribuente, __________, titolare del diritto di firma.
Considerandi
2.
2.1.
Sennonché,
in questa sede, la società ricorrente, ignorando l’accordo complessivo di cui
al verbale del 13 dicembre 2011, contesta la qualifica contabile della voce
“Software da ammortizzare”, chiedendo che le sia riconosciuta, per il solo
periodo fiscale 2008, la perdita dichiarata di fr. 3'257.–. Nel gravame, la
società rinvia a uno scritto del 5 gennaio 2012, erroneamente definito quale “reclamo”,
nel quale già faceva presente all’UTPG le sue contestazioni in merito alla
ripresa degli ammortamenti.
2.2
Ritornando
alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un
accordo la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque
contratto, è di principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t
consid. 4.5, con riferimento a: Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im
Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti
non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un
comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale
è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in
generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.). Tornando
al caso in esame, la società ricorrente non ha, in questa sede, contestato la
validità o l’efficacia dell’accordo transattivo intercorso con l’UTPG, almeno
nel suo insieme, ma ha semplicemente proposto questioni già discusse (e risolte
tramite una soluzione complessiva), entrando nuovamente nel merito di una
singola tassazione.
Essendo,
però, intervenuto un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento
espresso della decisione su reclamo, è evidente come il comportamento della ricorrente
risulti contraddittorio e in contrasto con il principio della buona fede. La
contribuente, del resto, ha impugnato solo l’utile imponibile stabilito per
l’esercizio 2008, guardandosi bene dal contestare anche quello calcolato per
l’esercizio 2007, che nell’ambito dell’accordo transattivo di cui al verbale
del 13 dicembre 2011 è stato ridotto da fr. 50'400.– a fr. 10'000.–.
2.3
Poco
importa infine se qualche settimana più tardi, con scritto del 5 gennaio 2012,
la società si rivolgeva all’UTPG, sottolineando nuovamente la sua diversa
opinione in merito alla qualifica contabile della voce “Software da
ammortizzare” (già espressa nel verbale di audizione). Non si può, infatti,
ammettere che un contribuente, in un primo tempo, accetti la proposta dell’autorità
fiscale a chiusura di una vertenza riguardante più esercizi contabili e, poi, qualche
settimana più tardi, faccia valere le sue iniziali pretese concernenti un
singolo periodo fiscale, in contrasto con quanto convenuto in via transattiva.
Verrebbe meno, in tal modo, l’essenza stessa di un accordo transattivo in
materia fiscale.
2.4
Alla luce di siffatte
argomentazioni, questa Camera non può procedere all’esame delle doglianze fatte
valere dalla società ricorrente, essendo queste palesemente inammissibili.
3.
Inammissibile
è infine la richiesta dell’amministratore unico, __________, di non farsi
garante delle imposte della società contribuente.
Anche se
tale questione è contenuta nell’accordo transattivo del 13 dicembre 2011, che
la società ricorrente, e per essa il suo amministratore unico, ha accettato “nel
suo complesso” apponendovi la propria firma, essa non è tuttavia oggetto della
decisione impugnata. Si tratta, infatti, di un problema prematuro, che si porrà
eventualmente quando dovesse essere adottata una decisione nel senso degli art.
55.
LIFD e 64 LT (secondo tali disposizioni, in caso di cessazione
dell’assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua
amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da
detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione
oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all’estero la sede o
l’amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della
persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver
usato la diligenza richiesta dalle circostanze).
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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