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Decisione

80.2012.85

Procedura: reclamo, accordo transattivo fra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, condotta contraddittoria e in contrasto con il principio della buona fede

12 settembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1 con sede a __________, è una società anonima fondata nel 1982, con scopo l’acquisto

e la vendita di prodotti informatici. Essa si occupa, fra l’altro, dello sviluppo

di programmi software di gestione contabile.

Suo azionista

e amministratore unico è __________, titolare del diritto di firma. La moglie __________

figura quale dipendente della ditta.

B. Nelle

dichiarazioni fiscali 2007 e 2008, la società contribuente presentava perdite

d’esercizio di, rispettivamente, fr. 11'127.– (nel 2007) e fr. 3'257.– (nel

2008). Per quanto qui di interesse, in risposta ad una richiesta di

informazioni dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), la

contribuente modificava i conti annuali del 2007, riducendo in particolare la

voce di bilancio “Software da ammortizzare” da fr. 136'000.– a fr. 98'000.–.

C. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2007, con decisione dell’8 luglio 2010, l’UTPG calcolava l’utile

imponibile in fr. 50'400.–. Alla perdita d’esercizio dichiarata, l’autorità sommava

gli importi di, rispettivamente, fr. 10'000.– (ammortamenti software non ammessi)

e fr. 51'620.– (altri elementi dell’utile, corrispondenti alle rinunce dei

creditori).

Con

decisione di medesima data notificava alla società anche la tassazione IC/IFD

2008, commisurando l’utile imponibile in zero franchi. Alla perdita dichiarata

aggiungeva costi non ammessi per lo stesso importo.

D. La società

contribuente impugnava le suddette decisioni, con separati reclami del 6 e

dell’8 agosto 2010, contestando le riprese e le aggiunte operate dall’UTPG. Chiedeva

inoltre di poter “ripartire su più anni la rettifica del 2007”.

In

occasione di un’udienza tenutasi il 13 dicembre 2011, le parti sottoscrivevano

un verbale con il seguente contenuto:

Dopo ampie

discussioni, e ritenuto il precedente incontro dell’11 novembre 2009, nonché le

successive lettere della contribuente del

31.11.2009+6.8.2010+8.8.2010+16.11.2011, premesso che contabilità 2006 e 2007 e

2009 sono poco attendibili e che la presente audizione vale quale diritto di

essere sentita invocato dalla contribuente, si conviene in via transattiva di

determinare i seguenti fattori imponibili:

2007 2008 2009

Perdita

d’esercizio -11'127 -3'257 -1'935

Ammortamento

software 10'000 1'000

Altri

elementi dell’utile 11'127 13'257 0

Utile

imponibile IC / IFD 10'000 10'000 -935

Il

rappresentante della contribuente prende atto che i conti presentati per l’anno

2009 contengono errori di somma.

L’Autorità

fiscale ribadisce che a suo avviso la posizione software per un importo residuo

di CHF 89'000 al 31 dicembre 2009 è costituita da attivi riattivati, che

essendo trascorsi i 7 anni ai sensi degli artt. 62 cpv. 3 LIFD e 71 cpv. 3 LT,

non possono più essere ammortizzati. Resta un valore residuo di CHF 1, in quanto i software sono di proprietà della società e dovranno in caso di cessazione essere

venduti. Il rappresentante della contribuente si distanzia da questa posizione.

Il presente

accordo è accettato nel suo complesso, caso contrario l’Autorità fiscale si

riserva di emettere una diversa decisione di tassazione. Il Signor __________

si fa garante delle imposte scoperte e dovute dalla contribuente.

E. Con

una prima decisione su reclamo del 12 gennaio 2012, l’UTPG accoglieva parzialmente

il gravame del 6 agosto 2010, riducendo da fr. 50'400.– a fr. 10'000.– l’utile imponibile

dell’esercizio 2007, così come a verbale di audizione.

Due mesi

più tardi, con decisione su reclamo del 15 marzo 2012, l’UTPG confermava

nuovamente quanto concordato in sede di audizione, commisurando in fr. 10'000.–

anche l’utile imponibile dell’esercizio 2008.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta ora l’utile

imponibile stabilito per l’anno 2008, chiedendo che le sia riconosciuta la

perdita dichiarata di fr. 3'257.–. Contesta inoltre che l’amministratore debba

farsi garante delle imposte della società contribuente.

Nelle sue osservazioni del 9 maggio 2012,

l’UTPG propone di respingere il ricorso e di confermare la tassazione dopo

reclamo emessa il 15 marzo 2012, sulla base del verbale di audizione del 13

dicembre 2011.

Diritto

1. 1.1.

La

società ricorrente contesta la decisione assunta

dall’UTPG, ribadendo sostanzialmente che la posta “Software da ammortizzare”

non rappresenterebbe un’attivazione di normali costi di gestione, ma il valore

effettivo dei programmi software esistenti alla fine dell’esercizio contabile 2008.

Per contro, essa ignora l’accordo transattivo, riguardante ben tre esercizi

contabili (2007, 2008 e 2009), trovato all’udienza del 13 dicembre 2011, allo

scopo di superare non soltanto le diverse opinioni in merito a quest’ultima

voce di bilancio, ma più in generale le numerose lacune contabili riscontrate

negli anni precedenti.

1.2.

Come ha

ancora recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene l’autorità di

tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa

pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una

concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di

imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e

dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:

Ø

in primo luogo, se la base legale lascia margini

di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe

adottato se avesse regolamentato il caso specifico;

Ø

in secondo luogo, quando nell’ambito della

procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza

di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe

sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere

accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque

risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza TF del 9 novembre 2007

n.2C_75/2007 e 2C_76/2007, in: RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento

a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p.

97 consid. 7b/aa).

1.3.

La

fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo

l’autorità fiscale concordato con la società contribuente un utile imponibile

in presenza di una situazione oggettivamente non chiara, dovuta alle numerose

lacune nella tenuta della contabilità (agli atti dell’incarto fiscale, per

esempio, sono presenti diverse versioni dei conti annuali del 2007, senza dimenticare

inoltre l’erroneo riporto degli utili dall’anno 2005 all’anno 2007).

Sebbene

sia intervenuto in forma di verbale di audizione, l’accordo transattivo del 13

dicembre 2011 è pienamente valido e efficace, essendo stato sottoscritto dall’amministratore

unico della società contribuente, __________, titolare del diritto di firma.

Considerandi

2.

2.1.

Sennonché,

in questa sede, la società ricorrente, ignorando l’accordo complessivo di cui

al verbale del 13 dicembre 2011, contesta la qualifica contabile della voce

“Software da ammortizzare”, chiedendo che le sia riconosciuta, per il solo

periodo fiscale 2008, la perdita dichiarata di fr. 3'257.–. Nel gravame, la

società rinvia a uno scritto del 5 gennaio 2012, erroneamente definito quale “reclamo”,

nel quale già faceva presente all’UTPG le sue contestazioni in merito alla

ripresa degli ammortamenti.

2.2

Ritornando

alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un

accordo la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque

contratto, è di principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t

consid. 4.5, con riferimento a: Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im

Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti

non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un

comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale

è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in

generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.). Tornando

al caso in esame, la società ricorrente non ha, in questa sede, contestato la

validità o l’efficacia dell’accordo transattivo intercorso con l’UTPG, almeno

nel suo insieme, ma ha semplicemente proposto questioni già discusse (e risolte

tramite una soluzione complessiva), entrando nuovamente nel merito di una

singola tassazione.

Essendo,

però, intervenuto un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento

espresso della decisione su reclamo, è evidente come il comportamento della ricorrente

risulti contraddittorio e in contrasto con il principio della buona fede. La

contribuente, del resto, ha impugnato solo l’utile imponibile stabilito per

l’esercizio 2008, guardandosi bene dal contestare anche quello calcolato per

l’esercizio 2007, che nell’ambito dell’accordo transattivo di cui al verbale

del 13 dicembre 2011 è stato ridotto da fr. 50'400.– a fr. 10'000.–.

2.3

Poco

importa infine se qualche settimana più tardi, con scritto del 5 gennaio 2012,

la società si rivolgeva all’UTPG, sottolineando nuovamente la sua diversa

opinione in merito alla qualifica contabile della voce “Software da

ammortizzare” (già espressa nel verbale di audizione). Non si può, infatti,

ammettere che un contribuente, in un primo tempo, accetti la proposta dell’autorità

fiscale a chiusura di una vertenza riguardante più esercizi contabili e, poi, qualche

settimana più tardi, faccia valere le sue iniziali pretese concernenti un

singolo periodo fiscale, in contrasto con quanto convenuto in via transattiva.

Verrebbe meno, in tal modo, l’essenza stessa di un accordo transattivo in

materia fiscale.

2.4

Alla luce di siffatte

argomentazioni, questa Camera non può procedere all’esame delle doglianze fatte

valere dalla società ricorrente, essendo queste palesemente inammissibili.

3.

Inammissibile

è infine la richiesta dell’amministratore unico, __________, di non farsi

garante delle imposte della società contribuente.

Anche se

tale questione è contenuta nell’accordo transattivo del 13 dicembre 2011, che

la società ricorrente, e per essa il suo amministratore unico, ha accettato “nel

suo complesso” apponendovi la propria firma, essa non è tuttavia oggetto della

decisione impugnata. Si tratta, infatti, di un problema prematuro, che si porrà

eventualmente quando dovesse essere adottata una decisione nel senso degli art.

55.

LIFD e 64 LT (secondo tali disposizioni, in caso di cessazione

dell’assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua

amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da

detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione

oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all’estero la sede o

l’amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della

persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver

usato la diligenza richiesta dalle circostanze).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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