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Decisione

80.2012.87

Procedura: ricorso contro decisione su reclamo IC/IFD, termini, non sospensione per ferie giudiziarie

5 maggio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- con

decisione del 2 marzo 2011, intimata ai contribuenti il 23 maggio 2011, l’RS 1

di Locarno notificava ai coniugi RA 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2009, nella

quale il reddito imponibile era commisurato in fr. 81'800.– per l’IC ed in fr.

84'100.– per l’IFD;

- i

contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 28 giugno 2011,

contestando la commisurazione del reddito del lavoro, il valore locativo dei

loro immobili e diverse deduzioni;

- con

decisione del 7 marzo 2012, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo,

riducendo il reddito imponibile a fr. 47'600.– per l’IC ed a fr. 47'200.–;

- con

ricorso del 16 aprile 2012 alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI

2 contestano il calcolo delle deduzioni delle spese professionali.

Diritto

- l’art. 227 cpv. 1 LT

stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti

alla Camera di diritto tributario;

- tale termine, stabilito

dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT): è prevista una deroga solo

quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire

quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio

militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente

o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

- la legge sull’imposta

federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede

delle disposizioni analoghe;

- nella fattispecie, i

ricorrenti hanno impugnato, con atto ricorsuale del 16 aprile 2012, la

decisione su reclamo datata 7 marzo 2012, che secondo le loro affermazioni “è

stata ritirata il più presto il giorno successivo”;

- sebbene la data esatta

dell’avvenuta notificazione della decisione non possa essere

stabilita esattamente, essendo avvenuta per posta semplice, gli insorgenti

sostengono che “il termine di 30 giorni, tenuto conto delle ferie giudiziarie viene

a cadere il 16 aprile 2011”;

- la Legge federale

sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene una disposizione procedurale

che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il

Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale

contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a

quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57;

inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n.2A.70/2006

consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël

Considerandi

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.

22.

ad art. 140 LIFD, p. 1311);

- queste regole sono

considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente

definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali

sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul

termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente

partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la

giurisprudenza del Tribunale federale in RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza

dell’11 novembre 2010 n.2C_503/2010 consid. 2.1);

- neppure la legge

tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme

di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco

della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13

ottobre 1993, p. 107 ss.);

- del resto, questa Camera

ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la

Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm);

- è vero che l’art. 1 LPamm,

definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di

«procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di

Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici

analoghi»; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione:

«Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi» (art. 1

cpv. 2 LPamm);

- tra le leggi speciali

riservate dall’art. 1 LPamm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge

d’espropriazione (cfr. Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Bor­ghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, art. 1 LPamm, n. 5), che contengono una propria disciplina

procedurale esauriente (cfr. CDT n. 80.2006.70 del 7 luglio 2006, in RtiD I-2007 n. 12t; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.00086 del 13 agosto

1999; CDT n. 80.2004.117 del 5 novembre 2004);

- il termine di ricorso non

è quindi sospeso dalle ferie giudiziarie previste dal­l’art. 13 lett. a LPamm;

- in tale

contesto, si può ancora ricordare una recente iniziativa del legislatore cantonale:

l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva

alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino

o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato

importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura

e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo

termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria

dell’irricevibilità del ricorso”;

- il

riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il

contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di

principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6457.

del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della

Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5);

- per

questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale,

stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione

dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012);

. - ne

consegue che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo: esso è infatti stato

inoltrato oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto dagli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv.1 LIFD, come ammesso dagli stessi

contribuenti, che hanno considerato tempestivo il loro gravame “tenuto conto

delle ferie giudiziarie”.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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