80.2012.87
Procedura: ricorso contro decisione su reclamo IC/IFD, termini, non sospensione per ferie giudiziarie
5 maggio 2012Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2012.87
Data decisione, Autorità:
05.05.2012, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso contro decisione su reclamo IC/IFD, termini, non sospensione per ferie giudiziarie
TERMINI
art. 133 cpv. 1 LIFD
art. 133 cpv. 3 LIFD
art. 140 LIFD
art. 133 cpv. 3 LT
art. 192 cpv. 1 LT
art. 192 cpv. 5 LT
Incarti n.
80.2012.87
80.2012.88
Lugano
5 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati dal RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 aprile 2012 contro la decisione del 7
marzo 2012 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
- con
decisione del 2 marzo 2011, intimata ai contribuenti il 23 maggio 2011, l’RS 1
di Locarno notificava ai coniugi RA 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2009, nella
quale il reddito imponibile era commisurato in fr. 81'800.– per l’IC ed in fr.
84'100.– per l’IFD;
- i
contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 28 giugno 2011,
contestando la commisurazione del reddito del lavoro, il valore locativo dei
loro immobili e diverse deduzioni;
- con
decisione del 7 marzo 2012, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo,
riducendo il reddito imponibile a fr. 47'600.– per l’IC ed a fr. 47'200.–;
- con
ricorso del 16 aprile 2012 alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI
2 contestano il calcolo delle deduzioni delle spese professionali.
Diritto
- l’art. 227 cpv. 1 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti
alla Camera di diritto tributario;
- tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT): è prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
- la legge sull’imposta
federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede
delle disposizioni analoghe;
- nella fattispecie, i
ricorrenti hanno impugnato, con atto ricorsuale del 16 aprile 2012, la
decisione su reclamo datata 7 marzo 2012, che secondo le loro affermazioni “è
stata ritirata il più presto il giorno successivo”;
- sebbene la data esatta
dell’avvenuta notificazione della decisione non possa essere
stabilita esattamente, essendo avvenuta per posta semplice, gli insorgenti
sostengono che “il termine di 30 giorni, tenuto conto delle ferie giudiziarie viene
a cadere il 16 aprile 2011”;
- la Legge federale
sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene una disposizione procedurale
che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il
Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale
contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a
quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57;
inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n.2A.70/2006
consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël
Considerandi
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.
22.
ad art. 140 LIFD, p. 1311);
- queste regole sono
considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente
definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali
sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul
termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente
partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la
giurisprudenza del Tribunale federale in RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza
dell’11 novembre 2010 n.2C_503/2010 consid. 2.1);
- neppure la legge
tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme
di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco
della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13
ottobre 1993, p. 107 ss.);
- del resto, questa Camera
ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm);
- è vero che l’art. 1 LPamm,
definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di
«procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di
Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici
analoghi»; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione:
«Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi» (art. 1
cpv. 2 LPamm);
- tra le leggi speciali
riservate dall’art. 1 LPamm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge
d’espropriazione (cfr. Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, art. 1 LPamm, n. 5), che contengono una propria disciplina
procedurale esauriente (cfr. CDT n. 80.2006.70 del 7 luglio 2006, in RtiD I-2007 n. 12t; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.00086 del 13 agosto
1999; CDT n. 80.2004.117 del 5 novembre 2004);
- il termine di ricorso non
è quindi sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 13 lett. a LPamm;
- in tale
contesto, si può ancora ricordare una recente iniziativa del legislatore cantonale:
l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva
alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino
o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato
importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura
e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo
termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria
dell’irricevibilità del ricorso”;
- il
riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il
contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di
principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6457.
del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della
Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5);
- per
questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale,
stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione
dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012);
. - ne
consegue che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo: esso è infatti stato
inoltrato oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto dagli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv.1 LIFD, come ammesso dagli stessi
contribuenti, che hanno considerato tempestivo il loro gravame “tenuto conto
delle ferie giudiziarie”.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster