80.2012.89
Revisione: contribuente sottoposto a tassazione per apprezzamento passata in giudicato, reddito inferiore nei periodi successivi, nuovo bilancio non costituisce nuovo mezzo di prova
28 giugno 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2012.89
Data decisione, Autorità:
28.06.2012, CDT
Titolo:
Revisione: contribuente sottoposto a tassazione per apprezzamento passata in giudicato, reddito inferiore nei periodi successivi, nuovo bilancio non costituisce nuovo mezzo di prova
REVISIONE
art. 147 LIFD
art. 232 LT
Incarti n.
80.2012.89
80.2012.90
Lugano
28 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 aprile 2012 contro la decisione del 14
marzo 2012 in materia di revisione IC/IFD 2008 e 2009.
Fatti
A. RI 1, di professione muratore, è titolare
dell’impresa di costruzioni __________ di __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2008, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito
da attività indipendente pari a fr. 44'628.- e nella dichiarazione di imposta
2009 un importo di fr. 41'733.-.
B. Notificando
ai coniugi __________ le tassazioni IC/IFD 2008 e 2009, con decisioni del 1° dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione di
Bellinzona, stabiliva il reddito da attività lucrativa indipendente principale del
marito in fr. 150'000.-. Spiegava nella motivazione che tale importo era
stabilito per apprezzamento a causa del mancato inoltro di una documentazione
chiara e precisa. Le decisioni, non contestate, passavano
regolarmente in giudicato.
C. Con scritto del 6 ottobre 2011 il contribuente, rappresentato dalla __________
SA di __________, inoltrava un’istanza di revisione delle tassazioni citate.
L’istante postulava che queste ultime venissero adeguate all’andamento reale
dell’attività, prendendo in considerazione le risultanze delle scritture
contabili da lui allegate. L’autorità
fiscale respingeva l’istanza con decisione del 20 gennaio 2012, ritenendo in
particolare che non fosse adempiuto “nessuno dei motivi legittimanti la
revisione”.
.
D. I
contribuenti, tramite la stessa rappresentante, impugnavano tale decisione con
reclamo del 16 febbraio 2012, contestando l’importo di fr. 150'000.- quale
reddito da attività indipendente del marito. I reclamanti sostenevano di non
aver potuto realizzare un simile reddito valutato, a loro avviso, in modo
ingente, chiedendo che lo stesso fosse ridotto a fr. 75'000.-.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 14 marzo 2012, nella
quale sottolineava in particolare che “i reclamanti non presentano nuove
obiezioni idonee a contrastare la motivazione della decisione dell’Ufficio che
ha respinto l’istanza in assenza dei motivi di revisione previsti dalla legge e
dalla giurisprudenza“.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i ricorrenti, rappresentati
dall’avv. RA 1, postulano nuovamente la revisione della tassazione IC/IFD 2008
e 2009, ritenendo adempiuti due motivi di revisione. In primo luogo, l’autorità
fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere,
in quanto non avrebbe considerato il reddito da attività principale accertato
nella precedente tassazione IC/IFD 2007, pari a fr. 55'000.-, ciò che avrebbe
escluso un aumento dello stesso a fr. 150'000.-. In secondo
luogo, i ricorrenti ritengono che sono stati scoperti fatti rilevanti o mezzi
di prova decisivi, in quanto “solo in un secondo tempo dopo la crescita in
giudicato definitiva delle decisioni impugnate” avrebbero scoperto il bilancio
e il conto economico 2008 e 2009 allestiti dalla ditta __________ SA.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che
essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità
che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare
la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre
(art. 232 cpv. 1 lett. d LT; art. 147 cpv. 1 lett. d LIFD).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di
reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni
distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che
ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252,
consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5
b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p.
87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
Considerandi
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/
Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di
far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto
scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la
tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.
2.1.
Nella
fattispecie, i ricorrenti lamentano anzitutto il fatto che, sebbene
l’autorità di tassazione abbia accertato il reddito da attività indipendente
principale nella tassazione IC/IFD 2007 in fr. 55'000.-, e dunque, a loro avviso, fosse a
conoscenza dell’impossibilità per il ricorrente di conseguire il doppio del reddito
negli anni successivi, lo abbia comunque valutato per apprezzamento in ben fr.
150'000.-.
2.2
Gli
insorgenti sembrano dimenticare che, nel corso della procedura di tassazione
per i periodi fiscali 2008 e 2009, erano stati convocati dall’Ufficio di
tassazione, in quanto quest’ultimo era entrato in possesso di fatture emesse
dal contribuente ma non contabilizzate. Il 23 settembre 2010 il ricorrente
aveva dunque sottoscritto un verbale di audizione con cui si impegnava a presentare
all’autorità fiscale “[…] una lista completa del fatturato 2008 e 2009 comprese
le fatture non ancora incassate e quelle emesse precedentemente al 2008 ma
incassate in tale anno e finora non dichiarate […]” entro il 15 ottobre 2010.
Non
avendo presentato entro il termine pattuito i documenti richiesti dall’autorità
fiscale per accertare il reddito, i ricorrenti non possono di certo
rimproverare a quest’ultima di aver valutato il reddito per apprezzamento, a
causa dell’incompletezza della documentazione.
2.3
In ogni
caso, dopo che sono state loro notificate le decisioni di tassazione per i periodi
fiscali contestati, i contribuenti hanno omesso di interporre reclamo,
nonostante che l’autorità avesse indicato di aver stabilito il reddito
dell’attività lucrativa indipendente “per apprezzamento in mancanza di
documentazione precisa e completa”.
A tale
proposito, come già rilevato, la giurisprudenza del Tribunale federale esige
dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel
contesto della procedura di tassazione. Egli non può in particolare avvalersi
del rimedio straordinario della revisione per invocare argomenti che ha omesso
di sollevare nella procedura di reclamo e nella successiva procedura di ricorso
ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in:
RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996
del 21 maggio 1997 in: ASA
67.
p. 391, consid.
3d).
3.
3.1.
Neppure costituisce un motivo di revisione la circostanza che “solo
in un secondo tempo, dopo la crescita in giudicato definitiva delle decisioni
impugnate”, i ricorrenti avrebbero scoperto il bilancio e il conto economico
2008.
e 2009 allestiti dalla ditta __________ SA.
3.2
Anche in
questo caso, va ricordato agli insorgenti che la loro dichiarazione fiscale si
è rivelata incompleta, cosa che ha indotto l’autorità di tassazione ad
invitarli ad inoltrare la documentazione necessaria ad accertare l’effettivo
reddito. Nel termine loro attribuito essi non hanno tuttavia dato seguito a
tale richiesta né hanno trasmesso all’Ufficio di tassazione la contabilità
completa dopo aver ricevuto le decisioni di tassazione, nelle quali il reddito
aziendale era stato commisurato per apprezzamento.
Non si
vede allora come possano pretendere che “il bilancio e il conto economico 2008
e 2009 allestiti dalla ditta __________ SA costituiscono fatti rilevanti e mezzi
di prova decisivi scoperti dai contribuenti solo in un secondo tempo”. Non è
ravvisabile alcuna ragione che possa aver impedito ai contribuenti di inoltrare
da subito una dichiarazione fiscale completa ed accompagnata dalla
documentazione necessaria o perlomeno di interporre un reclamo nei termini di
legge.
3.3
Se poi
l’argomento sollevato dai ricorrenti si dovesse leggere nel senso che essi
vorrebbero attribuire ai loro consulenti fiscali (e rappresentanti nella prima
fase della procedura di revisione) la responsabilità per la mancata presentazione
dei conti, è del tutto evidente l’assenza di ogni presupposto per una
revisione. In analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante
contrattuale o di un suo ausiliario non è infatti mai opponibile all’autorità
fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne
unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi
[a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano
2011, p. 619).
Come
precedentemente esposto, la revisione è esclusa quando, per
trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far
valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto
scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la
tassazione notificatagli.
4.
Per
le ragioni che precedono, il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia
e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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