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Decisione

80.2012.89

Revisione: contribuente sottoposto a tassazione per apprezzamento passata in giudicato, reddito inferiore nei periodi successivi, nuovo bilancio non costituisce nuovo mezzo di prova

28 giugno 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, di professione muratore, è titolare

dell’impresa di costruzioni __________ di __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2008, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito

da attività indipendente pari a fr. 44'628.- e nella dichiarazione di imposta

2009 un importo di fr. 41'733.-.

B. Notificando

ai coniugi __________ le tassazioni IC/IFD 2008 e 2009, con decisioni del 1° dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione di

Bellinzona, stabiliva il reddito da attività lucrativa indipendente principale del

marito in fr. 150'000.-. Spiegava nella motivazione che tale importo era

stabilito per apprezzamento a causa del mancato inoltro di una documentazione

chiara e precisa. Le decisioni, non contestate, passavano

regolarmente in giudicato.

C. Con scritto del 6 ottobre 2011 il contribuente, rappresentato dalla __________

SA di __________, inoltrava un’istanza di revisione delle tassazioni citate.

L’istante postulava che queste ultime venissero adeguate all’andamento reale

dell’attività, prendendo in considerazione le risultanze delle scritture

contabili da lui allegate. L’autorità

fiscale respingeva l’istanza con decisione del 20 gennaio 2012, ritenendo in

particolare che non fosse adempiuto “nessuno dei motivi legittimanti la

revisione”.

.

D. I

contribuenti, tramite la stessa rappresentante, impugnavano tale decisione con

reclamo del 16 febbraio 2012, contestando l’importo di fr. 150'000.- quale

reddito da attività indipendente del marito. I reclamanti sostenevano di non

aver potuto realizzare un simile reddito valutato, a loro avviso, in modo

ingente, chiedendo che lo stesso fosse ridotto a fr. 75'000.-.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 14 marzo 2012, nella

quale sottolineava in particolare che “i reclamanti non presentano nuove

obiezioni idonee a contrastare la motivazione della decisione dell’Ufficio che

ha respinto l’istanza in assenza dei motivi di revisione previsti dalla legge e

dalla giurisprudenza“.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i ricorrenti, rappresentati

dall’avv. RA 1, postulano nuovamente la revisione della tassazione IC/IFD 2008

e 2009, ritenendo adempiuti due motivi di revisione. In primo luogo, l’autorità

fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere,

in quanto non avrebbe considerato il reddito da attività principale accertato

nella precedente tassazione IC/IFD 2007, pari a fr. 55'000.-, ciò che avrebbe

escluso un aumento dello stesso a fr. 150'000.-. In secondo

luogo, i ricorrenti ritengono che sono stati scoperti fatti rilevanti o mezzi

di prova decisivi, in quanto “solo in un secondo tempo dopo la crescita in

giudicato definitiva delle decisioni impugnate” avrebbero scoperto il bilancio

e il conto economico 2008 e 2009 allestiti dalla ditta __________ SA.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che

essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità

che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare

la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre

(art. 232 cpv. 1 lett. d LT; art. 147 cpv. 1 lett. d LIFD).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.

147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di

reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni

distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che

ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252,

consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5

b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p.

87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger

Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

Considerandi

II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/

Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz

über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di

far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto

scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la

tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2.

2.1.

Nella

fattispecie, i ricorrenti lamentano anzitutto il fatto che, sebbene

l’autorità di tassazione abbia accertato il reddito da attività indipendente

principale nella tassazione IC/IFD 2007 in fr. 55'000.-, e dunque, a loro avviso, fosse a

conoscenza dell’impossibilità per il ricorrente di conseguire il doppio del reddito

negli anni successivi, lo abbia comunque valutato per apprezzamento in ben fr.

150'000.-.

2.2

Gli

insorgenti sembrano dimenticare che, nel corso della procedura di tassazione

per i periodi fiscali 2008 e 2009, erano stati convocati dall’Ufficio di

tassazione, in quanto quest’ultimo era entrato in possesso di fatture emesse

dal contribuente ma non contabilizzate. Il 23 settembre 2010 il ricorrente

aveva dunque sottoscritto un verbale di audizione con cui si impegnava a presentare

all’autorità fiscale “[…] una lista completa del fatturato 2008 e 2009 comprese

le fatture non ancora incassate e quelle emesse precedentemente al 2008 ma

incassate in tale anno e finora non dichiarate […]” entro il 15 ottobre 2010.

Non

avendo presentato entro il termine pattuito i documenti richiesti dall’autorità

fiscale per accertare il reddito, i ricorrenti non possono di certo

rimproverare a quest’ultima di aver valutato il reddito per apprezzamento, a

causa dell’incompletezza della documentazione.

2.3

In ogni

caso, dopo che sono state loro notificate le decisioni di tassazione per i periodi

fiscali contestati, i contribuenti hanno omesso di interporre reclamo,

nonostante che l’autorità avesse indicato di aver stabilito il reddito

dell’attività lucrativa indipendente “per apprezzamento in mancanza di

documentazione precisa e completa”.

A tale

proposito, come già rilevato, la giurisprudenza del Tribunale federale esige

dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel

contesto della procedura di tassazione. Egli non può in particolare avvalersi

del rimedio straordinario della revisione per invocare argomenti che ha omesso

di sollevare nella procedura di reclamo e nella successiva procedura di ricorso

ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in:

RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996

del 21 maggio 1997 in: ASA

67.

p. 391, consid.

3d).

3.

3.1.

Neppure costituisce un motivo di revisione la circostanza che “solo

in un secondo tempo, dopo la crescita in giudicato definitiva delle decisioni

impugnate”, i ricorrenti avrebbero scoperto il bilancio e il conto economico

2008.

e 2009 allestiti dalla ditta __________ SA.

3.2

Anche in

questo caso, va ricordato agli insorgenti che la loro dichiarazione fiscale si

è rivelata incompleta, cosa che ha indotto l’autorità di tassazione ad

invitarli ad inoltrare la documentazione necessaria ad accertare l’effettivo

reddito. Nel termine loro attribuito essi non hanno tuttavia dato seguito a

tale richiesta né hanno trasmesso all’Ufficio di tassazione la contabilità

completa dopo aver ricevuto le decisioni di tassazione, nelle quali il reddito

aziendale era stato commisurato per apprezzamento.

Non si

vede allora come possano pretendere che “il bilancio e il conto economico 2008

e 2009 allestiti dalla ditta __________ SA costituiscono fatti rilevanti e mezzi

di prova decisivi scoperti dai contribuenti solo in un secondo tempo”. Non è

ravvisabile alcuna ragione che possa aver impedito ai contribuenti di inoltrare

da subito una dichiarazione fiscale completa ed accompagnata dalla

documentazione necessaria o perlomeno di interporre un reclamo nei termini di

legge.

3.3

Se poi

l’argomento sollevato dai ricorrenti si dovesse leggere nel senso che essi

vorrebbero attribuire ai loro consulenti fiscali (e rappresentanti nella prima

fase della procedura di revisione) la responsabilità per la mancata presentazione

dei conti, è del tutto evidente l’assenza di ogni presupposto per una

revisione. In analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante

contrattuale o di un suo ausiliario non è infatti mai opponibile all’autorità

fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne

unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi

[a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano

2011, p. 619).

Come

precedentemente esposto, la revisione è esclusa quando, per

trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far

valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto

scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la

tassazione notificatagli.

4.

Per

le ragioni che precedono, il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia

e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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