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Decisione

80.2012.92

Procedura: decisione su reclamo, motivazione, aumento reddito dell’attività lucrativa indipendente, generico riferimento a correzioni e riprese in sede d’accertamento

27 marzo 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

coniugato con RI 2, svolge la professione di contadino in __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2010, il contribuente esponeva, fra l’altro, un reddito

da attività lucrativa indipendente di fr. 21'064.– e un attivo di fr. 30'975.–.

B. Notificando

ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 24 agosto

2011, l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito aziendale in fr.

26'000.– e l’attivo della ditta individuale in fr. 47'731.–.

Nella

motivazione allegata, l’autorità argomentava di essersi fondata sulle indicazioni

fornite dagli stessi contribuenti e, più in generale, sui “coefficienti d’utile

medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale”.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 19 settembre

2011, ponendo l’accento sulla carente motivazione della decisione impugnata,

che fondamentalmente non gli spiegava “da dove risultano le cifre contestate”.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 13 aprile 2012 così formulata:

(…) L’attivo

aziendale al 31.12.2010 è così composto: Cassa fr. 15'761.–; Bestiame fr.

26'400.–; Macchine fr. 5'570.–.

L’utile

aziendale è confermato in fr. 26'000.– a seguito delle correzioni apportate e

delle riprese effettuate in sede d’accertamento.

Si invita il

contribuente per le dichiarazione future a voler presentare i rendiconti

tramite i moduli ufficiali o con una contabilità a partita doppia e redatta in

italiano.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente

che il reddito sia ridotto a fr. 21'064.– e l’attivo aziendale a fr. 30'975.–.

Il

ricorrente contesta in particolar modo l’esistenza di una cassa, sostenendo poi

che la differenza tra l’utile aziendale dichiarato e quello accertato

risulterebbe da un errato calcolo, dal momento che l’autorità di tassazione

avrebbe conteggiato due volte l’aumento di inventario dovuto all’acquisto di un

nuovo macchinario (sega circolare) e di una nuova autovettura.

E. Nelle

proprie osservazioni del 10 maggio 2012, l’autorità di tassazione propone di

respingere il gravame, limitandosi a rinviare alle motivazioni allegate alla

decisione impugnata.

Diritto

1. 1.1.

Adita dal

contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione

motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui

risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v.

anche Agner/Jung/ Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua

violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che

vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid.

2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti).

1.2.

L’art. 29

Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato

nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242

consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far

ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli

argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia

1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101

Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85

B III a, p. 535; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

1.3.

La

motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una

motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo

della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

Considerandi

2.

2.1.

Venendo

all’esame della fattispecie, va dato atto all’Ufficio di tassazione di avere indicato,

nella decisione qui impugnata, la composizione dell’attivo aziendale accertato,

suddividendolo in tre poste: cassa (fr. 15'761.–), bestiame (fr. 26'400.–) e macchinari

(fr. 5'570.–).

Per

contro, le considerazioni proposte dall’autorità fiscale sono ancora una volta

carenti in merito al calcolo dell’utile aziendale imponibile, stimato in fr.

26'000.– “a seguito delle correzioni apportate e delle riprese effettuate in

sede d’accertamento”.

2.2

Come

esposto in narrativa, i contribuenti hanno contestato, con il reclamo, la

carente motivazione della prima decisione di tassazione, sottolineando in

particolar modo di non essere a conoscenza del calcolo delle “cifre

contestate”.

In presenza

di simili censure, l’Ufficio di tassazione non poteva limitarsi a respingere il

reclamo, rinviando a non meglio precisate correzioni apportate in sede d’accertamento.

Anche se l’autorità di tassazione avesse ritenuto la contabilità presentata da RI

1.

del tutto destituita di fondamento, sarebbe stata comunque obbligata a

giustificare la decisione di respingere il reclamo, entrando nel merito delle

singole poste contabili rettificate. Confermando invece l’utile aziendale di

fr. 26'000.– senza minimamente specificare le correzioni apportate, l’Ufficio

di tassazione ha messo il contribuente nella situazione di non poter fare altro

che inoltrare un ricorso lacunoso dal punto di vista procedurale e ha posto, di

riflesso, questa Camera nella situazione di non poter nemmeno capire i calcoli

contestati. In simili circostanze, è quindi immediatamente evidente che la

motivazione della decisione su reclamo qui impugnata non rispetta le esigenze

della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito e va

pertanto annullata, senza la necessità di entrare nel merito del contestato

computo dell’aumento di valore dell’inventario.

2.3

Si deve

infine tener conto del fatto che la reiezione di un ricorso da parte della Camera

di diritto tributario comporta il pagamento di tasse di giustizia e spese processuali.

Solo una decisione su reclamo debitamente motivata consente al contribuente di

valutare se sia il caso di interporre ricorso all’autorità giudiziaria,

considerando anche la prospettiva dell’eventuale pagamento delle spese di

giudizio.

Da ultimo,

deve ancora essere sottolineato che l’autorità di tassazione non ha neppure

provveduto a sanare il vizio della sua precedente decisione, presentando perlomeno

delle osservazioni al ricorso più dettagliate. In tal modo, avrebbe eventualmente

messo i ricorrenti in condizione di valutare se fosse opportuno mantenere il

ricorso oppure ritirarlo.

3.

La

decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 13 aprile 2012 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione di Biasca e Valli, perché adotti una nuova decisione motivata.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- e;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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