80.2012.92
Procedura: decisione su reclamo, motivazione, aumento reddito dell’attività lucrativa indipendente, generico riferimento a correzioni e riprese in sede d’accertamento
27 marzo 2014Italiano7 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2012.92
Data decisione, Autorità:
27.03.2014, CDT
Titolo:
Procedura: decisione su reclamo, motivazione, aumento reddito dell’attività lucrativa indipendente, generico riferimento a correzioni e riprese in sede d’accertamento
RECLAMO
art. 29 COST
art. 135 cpv. 2 LIFD
art. 208 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2012.92
80.2012.93
Lugano
27 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 aprile 2012 contro la decisione del 13
aprile 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
coniugato con RI 2, svolge la professione di contadino in __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2010, il contribuente esponeva, fra l’altro, un reddito
da attività lucrativa indipendente di fr. 21'064.– e un attivo di fr. 30'975.–.
B. Notificando
ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 24 agosto
2011, l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito aziendale in fr.
26'000.– e l’attivo della ditta individuale in fr. 47'731.–.
Nella
motivazione allegata, l’autorità argomentava di essersi fondata sulle indicazioni
fornite dagli stessi contribuenti e, più in generale, sui “coefficienti d’utile
medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale”.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 19 settembre
2011, ponendo l’accento sulla carente motivazione della decisione impugnata,
che fondamentalmente non gli spiegava “da dove risultano le cifre contestate”.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 13 aprile 2012 così formulata:
(…) L’attivo
aziendale al 31.12.2010 è così composto: Cassa fr. 15'761.–; Bestiame fr.
26'400.–; Macchine fr. 5'570.–.
L’utile
aziendale è confermato in fr. 26'000.– a seguito delle correzioni apportate e
delle riprese effettuate in sede d’accertamento.
Si invita il
contribuente per le dichiarazione future a voler presentare i rendiconti
tramite i moduli ufficiali o con una contabilità a partita doppia e redatta in
italiano.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente
che il reddito sia ridotto a fr. 21'064.– e l’attivo aziendale a fr. 30'975.–.
Il
ricorrente contesta in particolar modo l’esistenza di una cassa, sostenendo poi
che la differenza tra l’utile aziendale dichiarato e quello accertato
risulterebbe da un errato calcolo, dal momento che l’autorità di tassazione
avrebbe conteggiato due volte l’aumento di inventario dovuto all’acquisto di un
nuovo macchinario (sega circolare) e di una nuova autovettura.
E. Nelle
proprie osservazioni del 10 maggio 2012, l’autorità di tassazione propone di
respingere il gravame, limitandosi a rinviare alle motivazioni allegate alla
decisione impugnata.
Diritto
1. 1.1.
Adita dal
contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione
motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui
risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v.
anche Agner/Jung/ Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua
violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che
vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid.
2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
1.2.
L’art. 29
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato
nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242
consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far
ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli
argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia
1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101
Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85
B III a, p. 535; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
1.3.
La
motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
all’esame della fattispecie, va dato atto all’Ufficio di tassazione di avere indicato,
nella decisione qui impugnata, la composizione dell’attivo aziendale accertato,
suddividendolo in tre poste: cassa (fr. 15'761.–), bestiame (fr. 26'400.–) e macchinari
(fr. 5'570.–).
Per
contro, le considerazioni proposte dall’autorità fiscale sono ancora una volta
carenti in merito al calcolo dell’utile aziendale imponibile, stimato in fr.
26'000.– “a seguito delle correzioni apportate e delle riprese effettuate in
sede d’accertamento”.
2.2
Come
esposto in narrativa, i contribuenti hanno contestato, con il reclamo, la
carente motivazione della prima decisione di tassazione, sottolineando in
particolar modo di non essere a conoscenza del calcolo delle “cifre
contestate”.
In presenza
di simili censure, l’Ufficio di tassazione non poteva limitarsi a respingere il
reclamo, rinviando a non meglio precisate correzioni apportate in sede d’accertamento.
Anche se l’autorità di tassazione avesse ritenuto la contabilità presentata da RI
1.
del tutto destituita di fondamento, sarebbe stata comunque obbligata a
giustificare la decisione di respingere il reclamo, entrando nel merito delle
singole poste contabili rettificate. Confermando invece l’utile aziendale di
fr. 26'000.– senza minimamente specificare le correzioni apportate, l’Ufficio
di tassazione ha messo il contribuente nella situazione di non poter fare altro
che inoltrare un ricorso lacunoso dal punto di vista procedurale e ha posto, di
riflesso, questa Camera nella situazione di non poter nemmeno capire i calcoli
contestati. In simili circostanze, è quindi immediatamente evidente che la
motivazione della decisione su reclamo qui impugnata non rispetta le esigenze
della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito e va
pertanto annullata, senza la necessità di entrare nel merito del contestato
computo dell’aumento di valore dell’inventario.
2.3
Si deve
infine tener conto del fatto che la reiezione di un ricorso da parte della Camera
di diritto tributario comporta il pagamento di tasse di giustizia e spese processuali.
Solo una decisione su reclamo debitamente motivata consente al contribuente di
valutare se sia il caso di interporre ricorso all’autorità giudiziaria,
considerando anche la prospettiva dell’eventuale pagamento delle spese di
giudizio.
Da ultimo,
deve ancora essere sottolineato che l’autorità di tassazione non ha neppure
provveduto a sanare il vizio della sua precedente decisione, presentando perlomeno
delle osservazioni al ricorso più dettagliate. In tal modo, avrebbe eventualmente
messo i ricorrenti in condizione di valutare se fosse opportuno mantenere il
ricorso oppure ritirarlo.
3.
La
decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 13 aprile 2012 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione di Biasca e Valli, perché adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- e;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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