80.2012.94
Assoggettamento illimitato: aliquota, coniuge che lavora all'estero, compatibilità del cumulo dei redditi con la CDI-I e l'ALC
30 novembre 2012Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2012.94
Data decisione, Autorità:
30.11.2012, CDT
Titolo:
Assoggettamento illimitato: aliquota, coniuge che lavora all'estero, compatibilità del cumulo dei redditi con la CDI-I e l'ALC
ASSOGGETTAMENTO PARZIALE
art. 2 ALC
art. 24 cpv. 3 CDI-I
art. 7 cpv. 1 LIFD
art. 6 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2012.94
80.2012.95
Lugano
30 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 aprile 2012 contro la decisione del 25
aprile 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e RI 2 vivono a __________ e lavorano entrambi come dipendenti, il
marito in Italia e la moglie in Svizzera.
Con
decisione del 28 marzo 2012, l’Ufficio di tassazione di Locarno notificava ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, nella quale commisurava il reddito
imponibile per l’IC in fr. 63’500.– e quello determinante per l’aliquota in fr.
230'800.–, il reddito imponibile per l’IFD in fr. 62’000.– e quello
determinante per l’aliquota in fr. 224’300.–. L’autorità fiscale aveva
calcolato il reddito all’estero applicando il cambio medio annuo e non aveva
ammesso in deduzione le spese di abbonamento, per il pasto fuori casa e quelle professionali
(forfait) dichiarate e neppure alcune spese di gestione dell’immobile.
B. I
contribuenti interponevano reclamo il 3 aprile 2012, chiedendo in primis
di ricalcolare l’imponibile da assoggettare a tassazione, ovvero di convertire
il cambio da quello medio annuale a quello di fine anno, già accettato per il
2008 e il 2009, deducendo da tale somma un importo pari a spese di abbonamento,
pasto fuori casa e spese professionali e di dedurre l’intera somma di fr.
7'128.- per le spese professionali che, dovendosi attribuire totalmente ai
redditi della moglie prodotti in Svizzera, non dovrebbero contemplare una
ripartizione proporzionale anche sui redditi prodotti in Italia; poi,
chiedevano di ricalcolare l’aliquota teorica sul reddito complessivo (di
entrambi i coniugi) da applicare al reddito imponibile (in sostanza quello
della moglie). A maggior sostegno della propria tesi i contribuenti
menzionavano gli articoli 7 LIFD, 6 LT, 24 CDI-I, 127 Cost. fed., lamentando una
doppia imposizione a danno dei coniugi ed una violazione del principio di capacità
contributiva e del divieto di discriminazione.
L’Ufficio
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 25 aprile
2012, accettando di convertire il cambio a quello di fine anno ed ammettendo le
deduzioni richieste. Per contro, ribadiva che, essendo i coniugi domiciliati nel
Canton Ticino, il diritto fiscale applicabile era solo quello svizzero; risultava
quindi corretta, e non in contrasto con il divieto di doppia imposizione e con
il principio di uguaglianza, l’applicazione degli articoli 6 LT e 7 LIFD, che
impongono di calcolare l’imposta tenendo conto anche dei redditi prodotti dal
marito in Italia.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, dopo
riepilogo della situazione personale, ripropongono la richiesta respinta
dall’Ufficio di tassazione di calcolare l’imposta tenendo conto solo del
reddito della moglie, sulla base delle medesime argomentazioni di diritto già
proposte in sede di reclamo. Gli insorgenti chiedono di sancire la parziale
incostituzionalità degli articoli 7 LIFD e 6 LT, che sarebbero in contrasto con
gli articoli 8 e 127 della Costituzione, e di “riliquidare” le imposte
sia per l’anno 2010, che per gli anni 2008 e 2009, considerando il solo reddito
della moglie come parametro per la determinazione dell’aliquota.
D. All’udienza
del 25 ottobre 2012, il giudice delegato ha illustrato ai ricorrenti un recente
caso nel quale il contribuente presentava censure simili alle loro, offrendogli
un termine per esprimersi sull’intenzione di mantenere o ritirare il ricorso.
Il 6
novembre 2012, in risposta a tale richiesta, gli insorgenti hanno confermato il
ricorso con atto scritto, ribadendo le motivazioni già esposte nel gravame,
aggiungendo peraltro delle considerazioni tratte dal Rapporto esplicativo
concernente una modifica della Legge Federale sull’imposta federale diretta del
29 agosto 2012. Affermano di lasciar cadere la richiesta di parziale incostituzionalità
degli articoli 7 LIFD e 6 LT, ma ritengono che allo stesso risultato si
dovrebbe pervenire applicando il diritto internazionale.
Diritto
1. 1.1.
Dottrina
e giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi
come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità
economica.
A tale
proposito, il Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi
si misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono
pertanto tassati congiuntamente, cioè sulla base del cumulo dei fattori
imponibili (Lanz-Baur, Das Ehepaar
im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey,
L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung
der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8;
DTF 110 Ia 17).
1.2.
Per gli
articoli 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate
all’imposta sul reddito e sulla sostanza, rispettivamente, in Svizzera e nel Cantone,
devono pagare l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera o nel Cantone all'aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
In virtù
del combinato disposto di questi articoli e del principio dell’unità fiscale
della famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali
vive all’interno e l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).
In una
sentenza del 1949, relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha
stabilito che la moglie che abita all'estero (nella fattispecie a San Remo) ed
è imponibile in Svizzera per il reddito derivante da una proprietà immobiliare,
deve pagare l'imposta calcolata con un'aliquota applicabile al reddito
complessivo di lei e di suo marito (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Tale
soluzione è giustificata dall'incremento della capacità contributiva risultante
dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito di ambedue i
coniugi concorrono alle spese dell'economia domestica, senza che rilevi il
fatto che ambedue i coniugi o solo la moglie siano soggetti all'imposta o che
essa colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e redditi. Il Tribunale
federale ha sottolineato che, in tal modo, il fisco svizzero non colpisce i
fattori non tassabili del marito, ma questi ultimi entrano in considerazione
solo «per ragguagliare il tributo della moglie alla sua effettiva capacità
contributiva».
Questa giurisprudenza è stata ripetutamente confermata dal Tribunale federale,
anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale e delle nuove
legislazioni sulle imposte dirette (cfr. p. es. la sentenza del 5 febbraio 2008, in rf 63/2008, p. 364 consid. 2.2; la sentenza dell’11 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 267; cfr. inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 37 ad art. 9 LIFD,
p. 104).
Anche questa Camera ha confermato il principio per cui, nel caso in cui uno
solo dei coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in
Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si
commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile
1994, in RDAT II–1994 n. 2t p. 338).
1.3.
La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), contiene una norma secondo cui:
Se un
residente in Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in
Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio... ma
può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente
patrimonio, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero
patrimonio senza tener conto dell'esenzione
(art. 24 cpv. 3 CDI I-CH).
Infatti, per evitare la doppia imposizione
internazionale, la Svizzera applica il metodo dell'esenzione, cioè manda esenti
da imposta gli elementi di reddito e di sostanza attribuiti all'Italia per
l'imposizione, senza preoccuparsi se poi l'Italia imponga in concreto o no, ma,
in virtù della c.d. "riserva dell'aliquota globale", può tener conto
degli elementi esonerati, per determinare l'aliquota applicabile agli altri
elementi di sostanza e di reddito normalmente imponibili (cfr. Menétray, Commentario alla Convenzione
sulla doppia imposizione fra l'Italia e la Svizzera, p. 618; CDT n. 169 del 27
agosto 1993 in re F.D.T.);
Considerandi
2.
2.1.
Mentre
nel ricorso i contribuenti chiedevano che fosse riconosciuta
l’incostituzionalità degli articoli 6 cpv. 1 LT e 7 cpv. 1 LIFD, in combinato
disposto con l’art. 9 LIFD, per violazione del principio di uguaglianza e
dell’art. 127 cpv. 2 Cost., nelle osservazioni presentate dopo l’udienza del 25
ottobre 2012 hanno rinunciato a tale richiesta, sostenendo che tuttavia la
considerazione dei redditi esteri ai fini della determinazione dell’aliquota
dovrebbe essere esclusa dall’applicazione del diritto internazionale ed in
particolare della Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni e dell’Accordo
fra Svizzera e Unione europea sulla libera circolazione.
2.2
Per quanto concerne la
Convenzione italo svizzera, il già ricordato art. 24 CDI-I contiene
una riserva espressa, che consente alla Svizzera di “applicare l’aliquota corrispondente
all’intero reddito”. In ogni caso, come già ricordato da questa Camera nella sentenza
segnalata ai ricorrenti nel corso dell’udienza del 25 ottobre 2012, il
contestato calcolo dell’imposta si imporrebbe già per effetto dell’art. 7 cpv.
1.
LIFD e della corrispondente disposizione della legge tributaria cantonale
(art. 6 cpv. 1 LT).
Secondo
il Tribunale federale, anche se la convenzione applicabile nei rapporti bilaterali
non contenesse una esplicita riserva della progressione dell’aliquota, tale principio
si imporrebbe in ogni caso in base all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola
dell’aliquota progressiva è un aspetto che concerne il calcolo dell’imposta ed
è come tale disciplinato dal diritto interno. In considerazione del carattere negativo
del diritto delle convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe
tutt’al più escludere o limitare gli effetti di una simile disposizione, non
invece prevederla (cfr. la sentenza n.2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con riferimento a: Locher,
Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz.,
p. 95).
L’art. 24 cpv. 3 CDI-I è del resto ricalcato sul modello dell’art.
23A par. 3 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE. A proposito di tale
disposizione il relativo commentario (cfr. OCSE, Modèle
de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune - version abrégée,
Parigi 2010, n. 55 ad art. 23A) contiene la seguente
precisazione:
La règle s’applique même lorsque les revenus
(ou éléments de fortune) exemptés et les revenus (ou éléments de fortune)
imposables sont recueillis par des personnes (par exemple mari et femme) dont
les revenus (ou éléments de fortune) sont, en vertu de la législation interne,
cumulés aux fins d’imposition.
2.3
Ne
consegue che la decisione impugnata, che ha considerato i redditi conseguiti
all’estero per il calcolo dell’imposta dei ricorrenti, è conforme non solo al
diritto federale ma anche alla Convenzione con l’Italia.
3.
3.1.
Nello scritto del 6 novembre 2012, con cui
hanno comunicato di mantenere il ricorso, gli insorgenti hanno ripreso ampi
stralci del Rapporto esplicativo concernente una modifica della legge federale
sull’imposta federale diretta (LIFD) del 29 agosto 2012. Da tale documento,
hanno menzionato in particolar modo dei passaggi che si riferiscono agli
effetti che l’Accordo sulla libera circolazione delle persone ha sull’imposizione
dei contribuenti soggetti all’imposta alla fonte. Su questo presupposto, i
ricorrenti argomentano che la prassi dell’Ufficio di
tassazione costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle persone
vigente fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea, in quanto produrrebbe,
a loro avviso, una discriminazione nel calcolare l’imposta di due coniugi
residenti in Svizzera di cui uno lavori in Italia.
3.2
Per
l’art. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone (ALC; RS 0.142.112. 681) i cittadini di una parte contraente che
soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non devono
essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. L’art. 9
cpv. 2 dell’Allegato I all’ALC precisa che il lavoratore dipendente e i membri
della sua famiglia godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei
lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
Il
divieto di discriminazione vieta agli Stati contraenti di far dipendere dal
requisito della cittadinanza il riconoscimento di un diritto ad una persona che
si trova in una situazione disciplinata dall’Accordo sulla libera circolazione
(cfr. p. es. DTF 137 II 242 consid. 3.2.1).
3.3
Gli
insorgenti sottolineano che il Tribunale federale ha recentemente giudicato
che, in alcuni casi, la regolamentazione dell’imposta alla fonte genera delle
disparità di trattamento tra soggetti residenti in Svizzera e soggetti c.d
alloctoni, ossia domiciliati altrove al di fuori del territorio elvetico. In
particolare, menzionano il caso di un lavoratore frontaliero, domiciliato in
Francia ma impiegato a Ginevra, per il quale l’Alta Corte ha riconosciuto una
disparità di trattamento per la mancata deduzione di diverse spese, ammesse
invece per i contribuenti domiciliati, quali, ad esempio, i costi effettivi di
conseguimento del reddito. In tal caso, è stata ravvisata una violazione sia
dell’obbligo di non discriminazione (art. 2 ALC), sia della clausola relativa
alla parità di trattamento (art. 9 cpv. 2 all. I ALC). I ricorrenti ritengono
che la loro situazione sia paragonabile a quella illustrata.
La tesi è
difficilmente comprensibile.
Nel caso
dei ricorrenti, non si vede come possa essere lamentata una discriminazione
fondata sulla cittadinanza o, perlomeno, sulla residenza. Infatti, la regola
che prevede il calcolo dell’imposta dei coniugi sulla base del cumulo dei
redditi si applica a tutti i contribuenti, indipendentemente dal luogo di
residenza e dalla nazionalità. D’altra parte, i contribuenti sono domiciliati
entrambi nel Canton Ticino, circostanza che dovrebbe bastare ad escludere una
discriminazione fondata sulla residenza, come nel caso dei frontalieri cui
venivano negate le deduzioni riconosciute invece ai contribuenti domiciliati.
Piuttosto,
se si accogliesse la tesi ricorsuale, si creerebbe una discriminazione. Infatti,
i coniugi, uno dei quali lavora all’estero, sarebbero avvantaggiati rispetto a
quelli che esercitano entrambi un’attività lucrativa in Svizzera, per il fatto
che beneficerebbero del calcolo dell’imposta con l’aliquota calcolata
tralasciando i redditi di uno dei due.
3.4
In ultima
analisi, la discriminazione lamentata dai ricorrenti sembra rivolgersi più
contro le aliquote d’imposta italiane che non contro quelle svizzere. Infatti,
nel ricorso si afferma che “i ricorrenti, anche in presenza di tassazione
locale sul solo reddito della moglie (senza tener conto quindi del reddito del
marito) avrebbero già di per sé un ammontare di reddito post-tasse disponibile
nettamente inferiore a quello di una coppia con reddito totalmente assoggettato
in Svizzera e ciò a causa del livello di tassazione italiano molto superiore a
quello svizzero”. Ma non si vede come in tale circostanza si possa ravvisare
una violazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
4.
Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di
giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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