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Decisione

80.2012.94

Assoggettamento illimitato: aliquota, coniuge che lavora all'estero, compatibilità del cumulo dei redditi con la CDI-I e l'ALC

30 novembre 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e RI 2 vivono a __________ e lavorano entrambi come dipendenti, il

marito in Italia e la moglie in Svizzera.

Con

decisione del 28 marzo 2012, l’Ufficio di tassazione di Locarno notificava ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, nella quale commisurava il reddito

imponibile per l’IC in fr. 63’500.– e quello determinante per l’aliquota in fr.

230'800.–, il reddito imponibile per l’IFD in fr. 62’000.– e quello

determinante per l’aliquota in fr. 224’300.–. L’autorità fiscale aveva

calcolato il reddito all’estero applicando il cambio medio annuo e non aveva

ammesso in deduzione le spese di abbonamento, per il pasto fuori casa e quelle professionali

(forfait) dichiarate e neppure alcune spese di gestione dell’immobile.

B. I

contribuenti interponevano reclamo il 3 aprile 2012, chiedendo in primis

di ricalcolare l’imponibile da assoggettare a tassazione, ovvero di convertire

il cambio da quello medio annuale a quello di fine anno, già accettato per il

2008 e il 2009, deducendo da tale somma un importo pari a spese di abbonamento,

pasto fuori casa e spese professionali e di dedurre l’intera somma di fr.

7'128.- per le spese professionali che, dovendosi attribuire totalmente ai

redditi della moglie prodotti in Svizzera, non dovrebbero contemplare una

ripartizione proporzionale anche sui redditi prodotti in Italia; poi,

chiedevano di ricalcolare l’aliquota teorica sul reddito complessivo (di

entrambi i coniugi) da applicare al reddito imponibile (in sostanza quello

della moglie). A maggior sostegno della propria tesi i contribuenti

menzionavano gli articoli 7 LIFD, 6 LT, 24 CDI-I, 127 Cost. fed., lamentando una

doppia imposizione a danno dei coniugi ed una violazione del principio di capacità

contributiva e del divieto di discriminazione.

L’Ufficio

di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 25 aprile

2012, accettando di convertire il cambio a quello di fine anno ed ammettendo le

deduzioni richieste. Per contro, ribadiva che, essendo i coniugi domiciliati nel

Canton Ticino, il diritto fiscale applicabile era solo quello svizzero; risultava

quindi corretta, e non in contrasto con il divieto di doppia imposizione e con

il principio di uguaglianza, l’applicazione degli articoli 6 LT e 7 LIFD, che

impongono di calcolare l’imposta tenendo conto anche dei redditi prodotti dal

marito in Italia.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, dopo

riepilogo della situazione personale, ripropongono la richiesta respinta

dall’Ufficio di tassazione di calcolare l’imposta tenendo conto solo del

reddito della moglie, sulla base delle medesime argomentazioni di diritto già

proposte in sede di reclamo. Gli insorgenti chiedono di sancire la parziale

incostituzionalità degli articoli 7 LIFD e 6 LT, che sarebbero in contrasto con

gli articoli 8 e 127 della Costituzione, e di “riliquidare” le imposte

sia per l’anno 2010, che per gli anni 2008 e 2009, considerando il solo reddito

della moglie come parametro per la determinazione dell’aliquota.

D. All’udienza

del 25 ottobre 2012, il giudice delegato ha illustrato ai ricorrenti un recente

caso nel quale il contribuente presentava censure simili alle loro, offrendogli

un termine per esprimersi sull’intenzione di mantenere o ritirare il ricorso.

Il 6

novembre 2012, in risposta a tale richiesta, gli insorgenti hanno confermato il

ricorso con atto scritto, ribadendo le motivazioni già esposte nel gravame,

aggiungendo peraltro delle considerazioni tratte dal Rapporto esplicativo

concernente una modifica della Legge Federale sull’imposta federale diretta del

29 agosto 2012. Affermano di lasciar cadere la richiesta di parziale incostituzionalità

degli articoli 7 LIFD e 6 LT, ma ritengono che allo stesso risultato si

dovrebbe pervenire applicando il diritto internazionale.

Diritto

1. 1.1.

Dottrina

e giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi

come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità

economica.

A tale

proposito, il Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi

si misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono

pertanto tassati congiuntamente, cioè sulla base del cumulo dei fattori

imponibili (Lanz-Baur, Das Ehepaar

im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey,

L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung

der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8;

DTF 110 Ia 17).

1.2.

Per gli

articoli 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate

all’imposta sul reddito e sulla sostanza, rispettivamente, in Svizzera e nel Cantone,

devono pagare l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera o nel Cantone all'aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

In virtù

del combinato disposto di questi articoli e del principio dell’unità fiscale

della famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali

vive all’interno e l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).

In una

sentenza del 1949, relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha

stabilito che la moglie che abita all'estero (nella fattispecie a San Remo) ed

è imponibile in Svizzera per il reddito derivante da una proprietà immobiliare,

deve pagare l'imposta calcolata con un'aliquota applicabile al reddito

complessivo di lei e di suo marito (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Tale

soluzione è giustificata dall'incremento della capacità contributiva risultante

dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito di ambedue i

coniugi concorrono alle spese dell'economia domestica, senza che rilevi il

fatto che ambedue i coniugi o solo la moglie siano soggetti all'imposta o che

essa colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e redditi. Il Tribunale

federale ha sottolineato che, in tal modo, il fisco svizzero non colpisce i

fattori non tassabili del marito, ma questi ultimi entrano in considerazione

solo «per ragguagliare il tributo della moglie alla sua effettiva capacità

contributiva».

Questa giurisprudenza è stata ripetutamente confermata dal Tribunale federale,

anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale e delle nuove

legislazioni sulle imposte dirette (cfr. p. es. la sentenza del 5 febbraio 2008, in rf 63/2008, p. 364 consid. 2.2; la sentenza dell’11 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 267; cfr. inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 37 ad art. 9 LIFD,

p. 104).

Anche questa Camera ha confermato il principio per cui, nel caso in cui uno

solo dei coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in

Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si

commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile

1994, in RDAT II–1994 n. 2t p. 338).

1.3.

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), contiene una norma secondo cui:

Se un

residente in Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che,

conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in

Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio... ma

può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente

patrimonio, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero

patrimonio senza tener conto dell'esenzione

(art. 24 cpv. 3 CDI I-CH).

Infatti, per evitare la doppia imposizione

internazionale, la Svizzera applica il metodo dell'esenzione, cioè manda esenti

da imposta gli elementi di reddito e di sostanza attribuiti all'Italia per

l'imposizione, senza preoccuparsi se poi l'Italia imponga in concreto o no, ma,

in virtù della c.d. "riserva dell'aliquota globale", può tener conto

degli elementi esonerati, per determinare l'aliquota applicabile agli altri

elementi di sostanza e di reddito normalmente imponibili (cfr. Menétray, Commentario alla Convenzione

sulla doppia imposizione fra l'Italia e la Svizzera, p. 618; CDT n. 169 del 27

agosto 1993 in re F.D.T.);

Considerandi

2.

2.1.

Mentre

nel ricorso i contribuenti chiedevano che fosse riconosciuta

l’incostituzionalità degli articoli 6 cpv. 1 LT e 7 cpv. 1 LIFD, in combinato

disposto con l’art. 9 LIFD, per violazione del principio di uguaglianza e

dell’art. 127 cpv. 2 Cost., nelle osservazioni presentate dopo l’udienza del 25

ottobre 2012 hanno rinunciato a tale richiesta, sostenendo che tuttavia la

considerazione dei redditi esteri ai fini della determinazione dell’aliquota

dovrebbe essere esclusa dall’applicazione del diritto internazionale ed in

particolare della Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni e dell’Accordo

fra Svizzera e Unione europea sulla libera circolazione.

2.2

Per quanto concerne la

Convenzione italo svizzera, il già ricordato art. 24 CDI-I contiene

una riserva espressa, che consente alla Svizzera di “applicare l’aliquota corrispondente

all’intero reddito”. In ogni caso, come già ricordato da questa Camera nella sentenza

segnalata ai ricorrenti nel corso dell’udienza del 25 ottobre 2012, il

contestato calcolo dell’imposta si imporrebbe già per effetto dell’art. 7 cpv.

1.

LIFD e della corrispondente disposizione della legge tributaria cantonale

(art. 6 cpv. 1 LT).

Secondo

il Tribunale federale, anche se la convenzione applicabile nei rapporti bilaterali

non contenesse una esplicita riserva della progressione dell’aliquota, tale principio

si imporrebbe in ogni caso in base all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola

dell’aliquota progressiva è un aspetto che concerne il calcolo dell’imposta ed

è come tale disciplinato dal diritto interno. In considerazione del carattere negativo

del diritto delle convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe

tutt’al più escludere o limitare gli effetti di una simile disposizione, non

invece prevederla (cfr. la sentenza n.2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con riferimento a: Locher,

Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz.,

p. 95).

L’art. 24 cpv. 3 CDI-I è del resto ricalcato sul modello dell’art.

23A par. 3 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE. A proposito di tale

disposizione il relativo commentario (cfr. OCSE, Modèle

de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune - version abrégée,

Parigi 2010, n. 55 ad art. 23A) contiene la seguente

precisazione:

La règle s’applique même lorsque les revenus

(ou éléments de fortune) exemptés et les revenus (ou éléments de fortune)

imposables sont recueillis par des personnes (par exemple mari et femme) dont

les revenus (ou éléments de fortune) sont, en vertu de la législation interne,

cumulés aux fins d’imposition.

2.3

Ne

consegue che la decisione impugnata, che ha considerato i redditi conseguiti

all’estero per il calcolo dell’imposta dei ricorrenti, è conforme non solo al

diritto federale ma anche alla Convenzione con l’Italia.

3.

3.1.

Nello scritto del 6 novembre 2012, con cui

hanno comunicato di mantenere il ricorso, gli insorgenti hanno ripreso ampi

stralci del Rapporto esplicativo concernente una modifica della legge federale

sull’imposta federale diretta (LIFD) del 29 agosto 2012. Da tale documento,

hanno menzionato in particolar modo dei passaggi che si riferiscono agli

effetti che l’Accordo sulla libera circolazione delle persone ha sull’imposizione

dei contribuenti soggetti all’imposta alla fonte. Su questo presupposto, i

ricorrenti argomentano che la prassi dell’Ufficio di

tassazione costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle persone

vigente fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea, in quanto produrrebbe,

a loro avviso, una discriminazione nel calcolare l’imposta di due coniugi

residenti in Svizzera di cui uno lavori in Italia.

3.2

Per

l’art. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone (ALC; RS 0.142.112. 681) i cittadini di una parte contraente che

soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non devono

essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. L’art. 9

cpv. 2 dell’Allegato I all’ALC precisa che il lavoratore dipendente e i membri

della sua famiglia godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei

lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.

Il

divieto di discriminazione vieta agli Stati contraenti di far dipendere dal

requisito della cittadinanza il riconoscimento di un diritto ad una persona che

si trova in una situazione disciplinata dall’Accordo sulla libera circolazione

(cfr. p. es. DTF 137 II 242 consid. 3.2.1).

3.3

Gli

insorgenti sottolineano che il Tribunale federale ha recentemente giudicato

che, in alcuni casi, la regolamentazione dell’imposta alla fonte genera delle

disparità di trattamento tra soggetti residenti in Svizzera e soggetti c.d

alloctoni, ossia domiciliati altrove al di fuori del territorio elvetico. In

particolare, menzionano il caso di un lavoratore frontaliero, domiciliato in

Francia ma impiegato a Ginevra, per il quale l’Alta Corte ha riconosciuto una

disparità di trattamento per la mancata deduzione di diverse spese, ammesse

invece per i contribuenti domiciliati, quali, ad esempio, i costi effettivi di

conseguimento del reddito. In tal caso, è stata ravvisata una violazione sia

dell’obbligo di non discriminazione (art. 2 ALC), sia della clausola relativa

alla parità di trattamento (art. 9 cpv. 2 all. I ALC). I ricorrenti ritengono

che la loro situazione sia paragonabile a quella illustrata.

La tesi è

difficilmente comprensibile.

Nel caso

dei ricorrenti, non si vede come possa essere lamentata una discriminazione

fondata sulla cittadinanza o, perlomeno, sulla residenza. Infatti, la regola

che prevede il calcolo dell’imposta dei coniugi sulla base del cumulo dei

redditi si applica a tutti i contribuenti, indipendentemente dal luogo di

residenza e dalla nazionalità. D’altra parte, i contribuenti sono domiciliati

entrambi nel Canton Ticino, circostanza che dovrebbe bastare ad escludere una

discriminazione fondata sulla residenza, come nel caso dei frontalieri cui

venivano negate le deduzioni riconosciute invece ai contribuenti domiciliati.

Piuttosto,

se si accogliesse la tesi ricorsuale, si creerebbe una discriminazione. Infatti,

i coniugi, uno dei quali lavora all’estero, sarebbero avvantaggiati rispetto a

quelli che esercitano entrambi un’attività lucrativa in Svizzera, per il fatto

che beneficerebbero del calcolo dell’imposta con l’aliquota calcolata

tralasciando i redditi di uno dei due.

3.4

In ultima

analisi, la discriminazione lamentata dai ricorrenti sembra rivolgersi più

contro le aliquote d’imposta italiane che non contro quelle svizzere. Infatti,

nel ricorso si afferma che “i ricorrenti, anche in presenza di tassazione

locale sul solo reddito della moglie (senza tener conto quindi del reddito del

marito) avrebbero già di per sé un ammontare di reddito post-tasse disponibile

nettamente inferiore a quello di una coppia con reddito totalmente assoggettato

in Svizzera e ciò a causa del livello di tassazione italiano molto superiore a

quello svizzero”. Ma non si vede come in tale circostanza si possa ravvisare

una violazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

4.

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di

giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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