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Decisione

80.2012.96

Deduzioni: costi di amministrazione della sostanza mobiliare privata, non abbonamento a giornali economici

28 dicembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

dichiarazione fiscale 2010, RI 1 indicava di avere conseguito un reddito della

sostanza mobiliare di fr. 485.–. Faceva inoltre valere una deduzione di fr.

817.–, a titolo di spese di amministrazione dei titoli, affermando di gestire

da alcuni anni autonomamente la propria cassa pensione e, per farlo al meglio,

di affidarsi alla lettura delle nozioni economiche contenute nei giornali Finanz

und Wirtschaft e Neue Zürcher Zeitung, pagando complessivi fr. 817.-

per i relativi abbonamenti.

B. Notificando

al contribuente la decisione di tassazione IC e IFD 2010 il 1° febbraio 2012,

l’Ufficio di tassazione di Locarno gli negava la deduzione di tali costi, sostenendo

che gli stessi non fossero fiscalmente deducibili. Dopo la rettificazione notificata

l’8 febbraio 2012, l’imposta cantonale dovuta ammontava a

fr. 864.75, con un reddito imponibile e determinante per l’aliquota di fr.

26'100.- e una sostanza imponibile e determinante per l’aliquota di fr.

357'000.-. Per quanto concerne la IFD, con un reddito imponibile e determinante

per l’aliquota di fr. 35'700.- l’imposta ammontava a fr. 90.-.

C. Con

reclamo tempestivo, il ricorrente postulava nuovamente la deduzione dei costi

dell’abbonamento ai due giornali, sostenendo che gli stessi sarebbero “il

minimo assoluto” per gestire la propria cassa-pensione e che la deduzione

sarebbe sempre stata accettata. Il reclamante chiedeva altresì la deduzione di

fr. 649.90 per “assicurazione stabile e tassa canalizzazione” per la proprietà

ricevuta in eredità (mappale 212).

Con

decisione del 28 marzo 2012, l’Autorità di tassazione accoglieva parzialmente

la richiesta formulata in sede di reclamo nel senso di includere, tra le

deduzioni, anche i fr. 532.90 di premio dell’assicurazione immobiliare,

specificando di non poter dedurre pure la somma di fr. 117.- di tassa di

canalizzazione in quanto la proprietà è “in uso diretto dei proprietari”.

D’altro canto, confermava la deduzione a forfait di fr. 2'100.- per spese di

manutenzione della casa (mappale 221) e l’impossibilità di dedurre i fr. 817.-

per gli abbonamenti ai giornali, in quanto i costi di amministrazione del

patrimonio privato sono quelli direttamente necessari alla realizzazione del reddito

della sostanza immobiliare privata, ovvero quelli che denotino un nesso causale

diretto. Il reddito imponibile per l’IC 2010 si riduceva, quindi, a fr. 25'500.–

e quello per l’IFD 2010 a fr. 35'200.–.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e la moglie RI 2

contestano la decisione dell’Ufficio di tassazione, dapprima specificando che i

costi che vorrebbero fossero dedotti non sono di gestione né del patrimonio

privato né della sostanza immobiliare privata, bensì della cassa pensione

autogestita, poi sottolineando che questi costi dovrebbero rientrare nelle deduzioni

in quanto necessariamente l’abbonamento ai due giornali si pone in stretta

relazione con la gestione autonoma di una cassa pensione.

In

aggiunta al ricorso, in data 12 novembre 2012 i ricorrenti hanno inviato una

lettera intitolata “nuovo ricorso per tassazione 2010”, chiedendo di vedersi tassare fr. 580.84 di interessi in totale (non fr. 1’277.78) in quanto l’importo

di fr. 696.44 corrisponderebbe alla commissione prelevata da UBS.

Diritto

1. 1.1.

Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi

di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non

possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1

LIFD).

Gli altri

costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:

a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia,

nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;

b) le spese di formazione professionale;

c) le spese per l’estinzione di debiti;

d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;

e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili

immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33

LT; art. 34 LIFD).

1.2.

Sono costi

di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il

reddito della sostanza mobiliare privata.

Sono quindi deducibili

unicamente i costi per l’amministrazione da parte di terzi (cfr. Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil,

Therwil/Basel 2001, p. 780; Zwahlen,

in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 32 LIFD, p.

383; Funk, Der Begriff der

Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Coira/Zurigo,

1989, p. 172).

Entrano quindi tra gli altri in considerazione quali costi di amministrazione

ordinari anche i costi per l’amministrazione del patrimonio da parte delle

autorità, segnatamente del tutore risp. dell’autorità tutoria, del curatore,

dell’esecutore testamentario, dell'amministratore della successione, ecc. (cfr.

Locher, op. cit., p. 781).

1.3.

In merito

ai costi d'amministrazione deducibili, la giurisprudenza del Tribunale federale

precisa che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al conseguimento

del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale diretto (ASA

67 p. 477, consid. 2c con riferimenti). In caso di amministrazione di titoli,

sono per es. deducibili quali costi di amministrazione ordinaria le spese per

l'affitto di cassette di sicurezza, per la conservazione o spese che servono

alla sicurezza di beni mobili. I costi per la consulenza in relazione all'acquisto

o la vendita di titoli costituiscono per contro spese per il mantenimento

personale o per l'acquisto di beni e non sono deducibili. Ciò vale anche per costi

di segretariato determinati dall'amministrazione di titoli, anche se tali

lavori sono conferiti a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477, consid. 2e

con riferimenti).

1.4.

La

questione su cui il ricorrente concentra il ricorso è la possibilità di dedurre

la spesa di abbonamento dei giornali Finanz und Wirtschaft e Neue

Zürcher Zeitung di fr. 817.-, sulla base del fatto che queste letture

sarebbero indispensabili per acquisire gli aggiornamenti economici necessari

alla gestione autonoma della “propria cassa pensione”.

La

deduzione non può in alcun modo venire ammessa, già per la semplice ragione che

le uniche spese di amministrazione che possono essere dedotte sono solo quelle

di gestione da parte di terzi (o soggetti specifici equiparati a terzi). Il

ricorrente, occupandosi direttamente di quella che egli definisce la “propria

cassa pensione”, non può pertanto in alcun modo pretendere tale deduzione.

1.5.

A maggior

ragione la deduzione non può essere ammessa in quanto solo nel caso in cui la spesa

di amministrazione del patrimonio privato sia direttamente e causalmente

connessa alla realizzazione del reddito della sostanza mobiliare privata allora

è concessa; come già rilevato, tuttavia, le spese di consulenza in investimenti

sono considerate costi per incrementare il valore del patrimonio, non per

mantenerlo (cfr. anche ASA 71 p. 44), e rientrano pertanto fra le spese di

acquisto di beni patrimoniali, la cui deduzione è esclusa dalla legge. Anche se

si tratta solo dell’abbonamento a giornali, lo scopo della spesa, secondo gli

stessi insorgenti, consiste nell’ottenere consulenza per gli investimenti.

1.6.

Si può

ancora aggiungere che nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione

dei redditi, al punto 14.2, è presente una breve e chiara descrizione su quanto

è possibile chiedere in deduzione alla voce “spese di amministrazione titoli”. Vi

si trova un breve elenco delle spese ammesse in deduzione ed inoltre si indica

che non è ammessa la deduzione delle spese sostenute dal contribuente che

detenga averi bancari o sia titolare di crediti in relazione ai quali non

derivano spese di custodia o gestione; è pure escluso il computo di compensi

per “l’incomodo avuto dal contribuente” e delle spese che concernono

l’amministrazione “propriamente detta” dei titoli (comprese, ad esempio, le

spese per consulti in materia di investimenti della sostanza o in materia di

imposte).

Considerandi

2.

Per

quanto concerne, poi, la lettera inviata dal ricorrente in data 12 novembre

2012.

ed intitolata “nuovo ricorso per tassazione 2010”, si specifica anzitutto che lo stesso non è ricevibile, dal momento che, in base agli articoli

228.

cpv. 2 LT e 140 cpv. 1 LIFD, il termine per interporre ricorso (30 giorni) era

già decorso.

Si

sottolinea, però, che l’autorità di tassazione aveva già ammesso, nelle proprie

decisioni, la richiesta formulata nella lettera del ricorrente, ovvero di

vedersi dedurre dagli interessi lordi la somma corrisposta a UBS per la propria

consulenza; non solo, ma aveva ammesso quale cifra di interessi tassabili

quella indicata dal ricorrente, quantificata in fr. 485.-. Nella lettera, lo

stesso ricorrente quantifica addirittura il suo reddito netto in 580.84

dollari, ovvero (in base al cambio indicato dallo stesso ricorrente) fr. 541.-,

di fatto chiedendo una reformatio in peius a proprio danno.

3.

Il ricorso è conseguentemente

respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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