80.2012.96
Deduzioni: costi di amministrazione della sostanza mobiliare privata, non abbonamento a giornali economici
28 dicembre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2012.96
Data decisione, Autorità:
28.12.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: costi di amministrazione della sostanza mobiliare privata, non abbonamento a giornali economici
DEDUZIONE SUI PROVENTI DELLA SOSTANZA
art. 32 cpv. 1 LIFD
art. 31 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2012.96
80.2012.267
Lugano
28 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 aprile 2012 contro la decisione del 28
marzo 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. Nella
dichiarazione fiscale 2010, RI 1 indicava di avere conseguito un reddito della
sostanza mobiliare di fr. 485.–. Faceva inoltre valere una deduzione di fr.
817.–, a titolo di spese di amministrazione dei titoli, affermando di gestire
da alcuni anni autonomamente la propria cassa pensione e, per farlo al meglio,
di affidarsi alla lettura delle nozioni economiche contenute nei giornali Finanz
und Wirtschaft e Neue Zürcher Zeitung, pagando complessivi fr. 817.-
per i relativi abbonamenti.
B. Notificando
al contribuente la decisione di tassazione IC e IFD 2010 il 1° febbraio 2012,
l’Ufficio di tassazione di Locarno gli negava la deduzione di tali costi, sostenendo
che gli stessi non fossero fiscalmente deducibili. Dopo la rettificazione notificata
l’8 febbraio 2012, l’imposta cantonale dovuta ammontava a
fr. 864.75, con un reddito imponibile e determinante per l’aliquota di fr.
26'100.- e una sostanza imponibile e determinante per l’aliquota di fr.
357'000.-. Per quanto concerne la IFD, con un reddito imponibile e determinante
per l’aliquota di fr. 35'700.- l’imposta ammontava a fr. 90.-.
C. Con
reclamo tempestivo, il ricorrente postulava nuovamente la deduzione dei costi
dell’abbonamento ai due giornali, sostenendo che gli stessi sarebbero “il
minimo assoluto” per gestire la propria cassa-pensione e che la deduzione
sarebbe sempre stata accettata. Il reclamante chiedeva altresì la deduzione di
fr. 649.90 per “assicurazione stabile e tassa canalizzazione” per la proprietà
ricevuta in eredità (mappale 212).
Con
decisione del 28 marzo 2012, l’Autorità di tassazione accoglieva parzialmente
la richiesta formulata in sede di reclamo nel senso di includere, tra le
deduzioni, anche i fr. 532.90 di premio dell’assicurazione immobiliare,
specificando di non poter dedurre pure la somma di fr. 117.- di tassa di
canalizzazione in quanto la proprietà è “in uso diretto dei proprietari”.
D’altro canto, confermava la deduzione a forfait di fr. 2'100.- per spese di
manutenzione della casa (mappale 221) e l’impossibilità di dedurre i fr. 817.-
per gli abbonamenti ai giornali, in quanto i costi di amministrazione del
patrimonio privato sono quelli direttamente necessari alla realizzazione del reddito
della sostanza immobiliare privata, ovvero quelli che denotino un nesso causale
diretto. Il reddito imponibile per l’IC 2010 si riduceva, quindi, a fr. 25'500.–
e quello per l’IFD 2010 a fr. 35'200.–.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e la moglie RI 2
contestano la decisione dell’Ufficio di tassazione, dapprima specificando che i
costi che vorrebbero fossero dedotti non sono di gestione né del patrimonio
privato né della sostanza immobiliare privata, bensì della cassa pensione
autogestita, poi sottolineando che questi costi dovrebbero rientrare nelle deduzioni
in quanto necessariamente l’abbonamento ai due giornali si pone in stretta
relazione con la gestione autonoma di una cassa pensione.
In
aggiunta al ricorso, in data 12 novembre 2012 i ricorrenti hanno inviato una
lettera intitolata “nuovo ricorso per tassazione 2010”, chiedendo di vedersi tassare fr. 580.84 di interessi in totale (non fr. 1’277.78) in quanto l’importo
di fr. 696.44 corrisponderebbe alla commissione prelevata da UBS.
Diritto
1. 1.1.
Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi
di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non
possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1
LIFD).
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:
a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia,
nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) le spese di formazione professionale;
c) le spese per l’estinzione di debiti;
d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili
immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33
LT; art. 34 LIFD).
1.2.
Sono costi
di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il
reddito della sostanza mobiliare privata.
Sono quindi deducibili
unicamente i costi per l’amministrazione da parte di terzi (cfr. Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil,
Therwil/Basel 2001, p. 780; Zwahlen,
in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 32 LIFD, p.
383; Funk, Der Begriff der
Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Coira/Zurigo,
1989, p. 172).
Entrano quindi tra gli altri in considerazione quali costi di amministrazione
ordinari anche i costi per l’amministrazione del patrimonio da parte delle
autorità, segnatamente del tutore risp. dell’autorità tutoria, del curatore,
dell’esecutore testamentario, dell'amministratore della successione, ecc. (cfr.
Locher, op. cit., p. 781).
1.3.
In merito
ai costi d'amministrazione deducibili, la giurisprudenza del Tribunale federale
precisa che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al conseguimento
del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale diretto (ASA
67 p. 477, consid. 2c con riferimenti). In caso di amministrazione di titoli,
sono per es. deducibili quali costi di amministrazione ordinaria le spese per
l'affitto di cassette di sicurezza, per la conservazione o spese che servono
alla sicurezza di beni mobili. I costi per la consulenza in relazione all'acquisto
o la vendita di titoli costituiscono per contro spese per il mantenimento
personale o per l'acquisto di beni e non sono deducibili. Ciò vale anche per costi
di segretariato determinati dall'amministrazione di titoli, anche se tali
lavori sono conferiti a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477, consid. 2e
con riferimenti).
1.4.
La
questione su cui il ricorrente concentra il ricorso è la possibilità di dedurre
la spesa di abbonamento dei giornali Finanz und Wirtschaft e Neue
Zürcher Zeitung di fr. 817.-, sulla base del fatto che queste letture
sarebbero indispensabili per acquisire gli aggiornamenti economici necessari
alla gestione autonoma della “propria cassa pensione”.
La
deduzione non può in alcun modo venire ammessa, già per la semplice ragione che
le uniche spese di amministrazione che possono essere dedotte sono solo quelle
di gestione da parte di terzi (o soggetti specifici equiparati a terzi). Il
ricorrente, occupandosi direttamente di quella che egli definisce la “propria
cassa pensione”, non può pertanto in alcun modo pretendere tale deduzione.
1.5.
A maggior
ragione la deduzione non può essere ammessa in quanto solo nel caso in cui la spesa
di amministrazione del patrimonio privato sia direttamente e causalmente
connessa alla realizzazione del reddito della sostanza mobiliare privata allora
è concessa; come già rilevato, tuttavia, le spese di consulenza in investimenti
sono considerate costi per incrementare il valore del patrimonio, non per
mantenerlo (cfr. anche ASA 71 p. 44), e rientrano pertanto fra le spese di
acquisto di beni patrimoniali, la cui deduzione è esclusa dalla legge. Anche se
si tratta solo dell’abbonamento a giornali, lo scopo della spesa, secondo gli
stessi insorgenti, consiste nell’ottenere consulenza per gli investimenti.
1.6.
Si può
ancora aggiungere che nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione
dei redditi, al punto 14.2, è presente una breve e chiara descrizione su quanto
è possibile chiedere in deduzione alla voce “spese di amministrazione titoli”. Vi
si trova un breve elenco delle spese ammesse in deduzione ed inoltre si indica
che non è ammessa la deduzione delle spese sostenute dal contribuente che
detenga averi bancari o sia titolare di crediti in relazione ai quali non
derivano spese di custodia o gestione; è pure escluso il computo di compensi
per “l’incomodo avuto dal contribuente” e delle spese che concernono
l’amministrazione “propriamente detta” dei titoli (comprese, ad esempio, le
spese per consulti in materia di investimenti della sostanza o in materia di
imposte).
Considerandi
2.
Per
quanto concerne, poi, la lettera inviata dal ricorrente in data 12 novembre
2012.
ed intitolata “nuovo ricorso per tassazione 2010”, si specifica anzitutto che lo stesso non è ricevibile, dal momento che, in base agli articoli
228.
cpv. 2 LT e 140 cpv. 1 LIFD, il termine per interporre ricorso (30 giorni) era
già decorso.
Si
sottolinea, però, che l’autorità di tassazione aveva già ammesso, nelle proprie
decisioni, la richiesta formulata nella lettera del ricorrente, ovvero di
vedersi dedurre dagli interessi lordi la somma corrisposta a UBS per la propria
consulenza; non solo, ma aveva ammesso quale cifra di interessi tassabili
quella indicata dal ricorrente, quantificata in fr. 485.-. Nella lettera, lo
stesso ricorrente quantifica addirittura il suo reddito netto in 580.84
dollari, ovvero (in base al cambio indicato dallo stesso ricorrente) fr. 541.-,
di fatto chiedendo una reformatio in peius a proprio danno.
3.
Il ricorso è conseguentemente
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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