80.2013.103
Reddito: confronto fra entrate e uscite, reddito presunto, onere della prova, rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione
9 settembre 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
80.2013.103
Data decisione, Autorità:
09.09.2013, CDT
Titolo:
Reddito: confronto fra entrate e uscite, reddito presunto, onere della prova, rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione
REDDITI
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2013.103
80.2013.104
Lugano
9 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 aprile 2013 contro la decisione del 17
aprile 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1984, di professione ingegnere, è domiciliato nel comune di __________
ma svolge la propria attività alle dipendenze della __________ AG di __________,
nel Canton __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva un reddito del lavoro netto
di fr. 69'821.–. A titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti
deduzioni:
-
trasporto (mezzo privato) fr. 17'650.–
-
doppia economia domestica fr. 1'600.–
-
vitto fr. 1'600.–
-
alloggio fr. 12'000.–
-
altre spese
professionali (forfait) fr. 2'500.–
-
totale fr. 35'350.–
B. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 28 dicembre 2012, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 49'900.– per
l’IC ed in fr. 49'600.– per l’IFD. A titolo di spese professionali, l’autorità ammetteva
le seguenti deduzioni:
-
trasporto (mezzo pubblico) fr. 3'500.–
-
doppia economia domestica fr. 1'600.–
-
alloggio fr. 12'000.–
-
altre spese
professionali (forfait) fr. 2'500.–
-
totale fr. 19'600.–
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 gennaio 2013, nel
quale contestava la mancata deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato.
Sottolineava dapprima di avere l’obbligo di recarsi al posto di lavoro con la
propria automobile, tanto è vero che l’azienda partecipava ai relativi costi
con un importo annuo di fr. 1'200.–. Aggiungeva poi che l’uso dei mezzi
pubblici risultava oltremodo gravoso anche per le trasferte dal luogo di
domicilio (__________) al luogo di residenza settimanale (__________), la prima
fermata dell’autobus trovandosi a circa 50 minuti a piedi dalla sua abitazione
ticinese.
D. Con lettera
del 14 febbraio 2013, l’autorità di tassazione trasmetteva al contribuente un
calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2011, dal quale emergeva un ammanco
finanziario di oltre 16'000 franchi, invitandolo a presentare le proprie osservazioni.
In
risposta, con scritto del 23 febbraio 2013, il contribuente ammetteva
l’esistenza di un saldo negativo, giustificandolo tuttavia con il suo stile di
vita spartano, che gli permetteva di vivere praticamente con nulla.
E. Preso
atto della pigione mensile pagata per l’appartamento di __________ (fr.
1'300.–), l’autorità di tassazione allestiva un nuovo calcolo del dispendio,
dal quale emergeva un ammanco di quasi 20'000 franchi, sottoponendolo
nuovamente al contribuente per una sua presa di posizione.
In
risposta, con scritto del 15 marzo 2013, quest’ultimo contestava di avere avuto
altre entrate oltre a quelle dichiarate, sottolineando in particolare che le
spese di trasferta rivendicate in deduzione (fr. 17'650.–) erano solo teoriche
e non corrispondevano forzatamente alle spese realmente sostenute durante
l’anno.
F. L’Ufficio
di tassazione, con decisione su reclamo del 17 aprile 2013, commisurava il
reddito imponibile in fr. 64'900.– per l’IC ed in fr. 67'600.– per l’IFD.
L’autorità
aveva in particolar modo aggiunto a quanto dichiarato “altri redditi” per fr.
20'000.–, spiegando nella motivazione allegata che il calcolo sottoposto al
contribuente considerava, fra le uscite, il solo costo annuale dell’abbonamento
generale dei mezzi pubblici (fr. 3'500.–), ammesso in deduzione a titolo di
spese professionali.
G. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta l’aggiunta
di “altri redditi” oltre a quanto dichiarato.
Il
ricorrente ribadisce anzitutto che le spese di trasporto rivendicate in
deduzione erano solo teoriche e non corrispondevano a quanto realmente speso
nell’anno. Contesta inoltre il suo fabbisogno minimo d’esistenza, calcolato dall’autorità
di tassazione in fr. 15'000.–, sostenendo nuovamente di condurre una vita modesta,
senza concedersi alcuno svago.
Diritto
1. 1.1.
La prima
censura, relativa alla mancata deduzione dell’importo di fr. 17'650.– a titolo di spese di trasporto con il mezzo privato, non è più oggetto di
contestazione.
1.2.
In
applicazione della restrittiva giurisprudenza in materia di pendolari
settimanali (“Wochenaufenthaltern”), secondo cui il riconoscimento delle spese causate
dall’uso privato del mezzo di trasporto deve rimanere
l’eccezione, l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione il costo annuale
dell’abbonamento generale dei mezzi pubblici (fr. 3'500.–), al quale ha aggiunto in sede di reclamo
un ulteriore importo di fr. 2'000.– “al fine di agire
in modo prudente e per tenere conto di ogni e qualsiasi disagio scaturito per
lo spostamento dal proprio domicilio (zona “__________” __________) alla
stazione FFS (__________o __________)”. Di nessuna rilevanza sono invece gli
spostamenti quotidiani tra il luogo di residenza (__________) ed il posto di lavoro
(__________). Sul punto, la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che proprio nel
caso dei pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di
residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza
che eventuali spese di trasporto ulteriori possono essere dedotte solo se si
riferiscono a spostamenti all’interno dello stesso agglomerato (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea
2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648 e giurisprudenza citata).
1.3.
Nel
gravame qui in esame, come visto, il ricorrente lamenta invece l’aggiunta ai proventi
dichiarati di “altri redditi” per un importo di fr. 20'000.–.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere
in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75
p. 185, p. 190).
La
procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia
secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di
tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto
determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto
l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed
esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la
situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2
febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
2.2
In
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere
della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il
debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B
13.1
n. 8).
Tale
regola non è però assoluta, dal momento che nella procedura fiscale vanno pure
considerate le effettive possibilità probatorie oppure i comportamenti
ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in:
ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo
fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece laddove il contribuente, per
motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il
suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non
può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130
LIFD, p. 342 e riferimenti).
Indipendentemente
dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio, la massima ufficiale e il
principio inquisitorio trovano, in definitiva, i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD,
p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4
ad art. 123 LIFD, p. 1196).
3.
3.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere
della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
3.2
Giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi
obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili
sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.
130.
LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad
art. 130 LIFD, p. 1123).
L’autorità fiscale deve
agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti
presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi
di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere
imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino
possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
4.
4.1.
Nella
fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha intrapreso – in
sede di reclamo – un calcolo della disponibilità finanziaria del contribuente
e, su questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr.
20'000.–. Ha però rinunciato ad eseguire una formale tassazione d’ufficio, continuando
la procedura ordinaria con l’adozione di una decisione su reclamo.
In simili
circostanze, questa Camera non può sottrarsi da un esame della legittimità dell’apprezzamento
operato dall’autorità di tassazione, cui spettava l’onere di provare la
plausibilità della rappresentazione dei fatti su cui fonda l’applicazione
del diritto (Oberson,
Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n.
9.
p. 443).
4.2
Contrariamente
a quanto ancora sostenuto nel gravame qui in esame, le spese professionali considerate
nel calcolo della disponibilità finanziaria del ricorrente non sono quelle
dichiarate dal ricorrente (fr. 35'350.–), ma quelle inizialmente accertate dall’autorità
di tassazione (fr. 19'600.–). Se così non fosse, l’ammanco finanziario annuo ammonterebbe
a fr. 35'744.– (e non soltanto a fr. 19'994.–), come ben si evince dallo stesso
calcolo delle entrate e delle uscite e dalla motivazione della decisione su
reclamo, nella quale l’autorità sottolineava in particolare di aver tenuto conto
“del sol costo dell’abbonamento generale con i mezzi pubblici”. A nulla valgono
quindi le censure del ricorrente, secondo cui le spese professionali di
trasporto da lui rivendicate in deduzione (fr. 17'650.–) sono solo teoriche e
non corrispondono necessariamente a quanto realmente speso durante l’anno.
Contraddittoria
risulta pure la proposta di aggiungere alle sue entrate l’importo di fr.
1'200.–, ricevuto dal datore di lavoro a titolo di indennità per spese d’automobile
forfettarie (cfr. certificato di salario, cifra 13.2.2). Premesso che un simile
importo spetta di principio unicamente ai lavoratori che devono utilizzare spesso
la propria automobile privata a scopi professionali (Bosshard/ Mösli, Der neue Lohnausweis, Berna 2007, p. 107), nella
sua concezione usuale rappresenta in ogni caso un semplice rimborso di spese
rese necessarie dall’esecuzione del lavoro (art. art. 327a CO). Se
invece si volesse seguire la tesi del ricorrente ed ammettere che fosse destinato
a coprire le spese di trasferta quotidiana da __________ a __________
e viceversa, così come sostenuto dal ricorrente (cfr. reclamo del 18 gennaio
2013), esso configurerebbe effettivamente un’integrazione di stipendio. In tal
caso, prima di poterlo conteggiare fra le sue entrate, andrebbe tuttavia assoggettato
all’imposta sul reddito, conformemente a quanto disciplinato dagli art. 16
cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD.
4.3
Altre
censure meritano invece un’ulteriore verifica. Così come sostenuto dal ricorrente,
l’autorità avrebbe dovuto sommare alle sue entrate anche l’importo di fr. 3'925.–
accreditatogli dal locatore di __________ (fr. 1'345.– il 10 novembre 2011 e
fr. 2'580.– il 1° dicembre 2011). Dall’esame dell’incarto fiscale sembrerebbe inoltre
che nei suoi confronti fosse pendente una procedura d’incasso forzato dei premi
di cassa malati. È quindi probabile che nel periodo fiscale qui in discussione
non avesse ancora saldato gli oneri assicurativi di sua pertinenza, che l’autorità
di tassazione ha conteggiato fra le sue uscite.
Da
verificare è infine l’aggiunta di un importo totale di fr. 15'000.– a titolo di
“fabbisogno d’esistenza secondo i parametri UEF”. Certo, un simile importo
corrisponde all’incirca al minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, che per una persona che vive da sola ammonta mensilmente a fr. 1'200.–
(cfr. tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, edizione 1° settembre 2009). Tuttavia, come questa Camera ha già
avuto modo di precisare, la sua applicazione ai fini fiscali deve essere valutata
alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso. Il tenore di vita
dei contribuenti può infatti essere valutato in base a diversi parametri, a
dipendenza della loro situazione personale (CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno
2007).
4.4
Nel caso
in esame, il ricorrente ha più volte ribadito di avere un tenore di vita molto
modesto e di vivere praticamente con nulla, sostenendo in particolare di non
concedersi alcuno svago (“non sono andato ne in vacanza ne al cinema ne ho
fatto un’altra attività”, “non possiedo nessuna TV e non ho nemmeno spese di telefono
superiori ai 20 CHF all’anno”). Nel presente gravame ha poi aggiunto di avere
consumato tutti i pasti nella mensa aziendale e di non avere speso nemmeno un
centesimo per abbigliamento e biancheria intima.
In
realtà, tali affermazioni sono già contraddette dal luogo di invio delle
dichiarazioni fiscali. La dichiarazione del 2010, per esempio, è stata spedita il
27.
aprile 2011 da __________, località termale della __________, mentre quella successiva
è stata inviata il 21 settembre 2012 da __________, nota località balneare
della __________. Esse sono pure contraddette dalla considerevole pigione mensile
pagata per l’appartamento di __________ (fr. 1'300.–), che a dire del
ricorrente serviva unicamente quale pied-à-terre settimanale. Esse sono
infine smentite dall’uso dell’automobile privata, notoriamente più cara del
mezzo pubblico, e dalla scelta di risiedere durante la settimana ad oltre 20 chilometri dal posto di lavoro.
Simili
incoerenze, tuttavia, non permettevano ancora all’Ufficio di tassazione di attenersi
strettamente ai parametri del diritto esecutivo, senza prima procedere ad un
esame dettagliato della documentazione bancaria richiesta in visione. Da essa (conto
di risparmio aperto presso __________) emerge infatti che il ricorrente ha
prelevato nel corso dell’anno 2011 un importo totale di fr. 28'393.45, che a
suo dire sarebbe servito per far fronte a tutte le sue spese correnti.
4.5
Ora, tale
importo (prelevato a contanti) risulta già a prima vista manifestamente insufficiente,
ove si pensi appena che per l’appartamento di __________ ha dovuto versare
pigioni per complessivi fr. 15'600.–, a cui vanno ancora ad aggiungersi eventuali
spese accessorie. È infatti difficilmente immaginabile che il ricorrente possa
aver coperto tutte le ulteriori spese con il rimanente saldo di fr. 12'793.45, tra
le quali figurano in particolare quelle per l’uso e la manutenzione
dell’automobile (il ricorrente ha dichiarato di aver percorso 26'000 chilometri per sole trasferte professionali), quelle per i bisogni vitali (sostentamento, igiene
e salute) e quelle necessarie a condurre una vita dignitosa ed adattata ai
tempi moderni (Ochsner,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, p. 528 ad art. 93
LEF).
In simili
circostanze, l’autorità di tassazione avrebbe per esempio potuto richiedere al ricorrente
i giustificativi delle pigioni versate mensilmente per l’appartamento di __________,
le bollette del telefono (che a suo dire non superavano l’importo annuo di 20
franchi) oppure ancora l’elenco dei costi sostenuti per la casa di __________
(riscaldamento, elettricità, eventuali riparazioni, ecc.), di proprietà dei
suoi genitori. Solo in ultima analisi, ovvero completata l’istruttoria, avrebbe
potuto/dovuto commisurare un reddito d’altra fonte per insufficiente
disponibilità finanziaria.
5.
5.1.
A questa
Camera non resta quindi che annullare la decisione impugnata e rinviare gli
atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti sopra
descritti, avvertendo il contribuente che qualora non dovesse dar seguito alle
richieste di informazioni, omettendo così di adempiere ai propri obblighi di
collaborazione, sono ravvisabili gli estremi di una tassazione d’ufficio. In
questo caso, l’autorità fiscale dovrà menzionare quanto disposto dall’art. 206
cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza
(DTF 123 II 552 = RDAF 1998 II 445).
5.2
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 17 aprile 2013 è annullata e gli atti ritornati
all’Ufficio di tassazione di Bellinzona per ulteriori accertamenti e per nuova
decisione in relazione al reddito d’altra fonte.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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