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Decisione

80.2013.103

Reddito: confronto fra entrate e uscite, reddito presunto, onere della prova, rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione

9 settembre 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1984, di professione ingegnere, è domiciliato nel comune di __________

ma svolge la propria attività alle dipendenze della __________ AG di __________,

nel Canton __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva un reddito del lavoro netto

di fr. 69'821.–. A titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti

deduzioni:

-

trasporto (mezzo privato) fr. 17'650.–

-

doppia economia domestica fr. 1'600.–

-

vitto fr. 1'600.–

-

alloggio fr. 12'000.–

-

altre spese

professionali (forfait) fr. 2'500.–

-

totale fr. 35'350.–

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 28 dicembre 2012, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 49'900.– per

l’IC ed in fr. 49'600.– per l’IFD. A titolo di spese professionali, l’autorità ammetteva

le seguenti deduzioni:

-

trasporto (mezzo pubblico) fr. 3'500.–

-

doppia economia domestica fr. 1'600.–

-

alloggio fr. 12'000.–

-

altre spese

professionali (forfait) fr. 2'500.–

-

totale fr. 19'600.–

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 gennaio 2013, nel

quale contestava la mancata deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato.

Sottolineava dapprima di avere l’obbligo di recarsi al posto di lavoro con la

propria automobile, tanto è vero che l’azienda partecipava ai relativi costi

con un importo annuo di fr. 1'200.–. Aggiungeva poi che l’uso dei mezzi

pubblici risultava oltremodo gravoso anche per le trasferte dal luogo di

domicilio (__________) al luogo di residenza settimanale (__________), la prima

fermata dell’autobus trovandosi a circa 50 minuti a piedi dalla sua abitazione

ticinese.

D. Con lettera

del 14 febbraio 2013, l’autorità di tassazione trasmetteva al contribuente un

calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2011, dal quale emergeva un ammanco

finanziario di oltre 16'000 franchi, invitandolo a presentare le proprie osservazioni.

In

risposta, con scritto del 23 febbraio 2013, il contribuente ammetteva

l’esistenza di un saldo negativo, giustificandolo tuttavia con il suo stile di

vita spartano, che gli permetteva di vivere praticamente con nulla.

E. Preso

atto della pigione mensile pagata per l’appartamento di __________ (fr.

1'300.–), l’autorità di tassazione allestiva un nuovo calcolo del dispendio,

dal quale emergeva un ammanco di quasi 20'000 franchi, sottoponendolo

nuovamente al contribuente per una sua presa di posizione.

In

risposta, con scritto del 15 marzo 2013, quest’ultimo contestava di avere avuto

altre entrate oltre a quelle dichiarate, sottolineando in particolare che le

spese di trasferta rivendicate in deduzione (fr. 17'650.–) erano solo teoriche

e non corrispondevano forzatamente alle spese realmente sostenute durante

l’anno.

F. L’Ufficio

di tassazione, con decisione su reclamo del 17 aprile 2013, commisurava il

reddito imponibile in fr. 64'900.– per l’IC ed in fr. 67'600.– per l’IFD.

L’autorità

aveva in particolar modo aggiunto a quanto dichiarato “altri redditi” per fr.

20'000.–, spiegando nella motivazione allegata che il calcolo sottoposto al

contribuente considerava, fra le uscite, il solo costo annuale dell’abbonamento

generale dei mezzi pubblici (fr. 3'500.–), ammesso in deduzione a titolo di

spese professionali.

G. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta l’aggiunta

di “altri redditi” oltre a quanto dichiarato.

Il

ricorrente ribadisce anzitutto che le spese di trasporto rivendicate in

deduzione erano solo teoriche e non corrispondevano a quanto realmente speso

nell’anno. Contesta inoltre il suo fabbisogno minimo d’esistenza, calcolato dall’autorità

di tassazione in fr. 15'000.–, sostenendo nuovamente di condurre una vita modesta,

senza concedersi alcuno svago.

Diritto

1. 1.1.

La prima

censura, relativa alla mancata deduzione dell’importo di fr. 17'650.– a titolo di spese di trasporto con il mezzo privato, non è più oggetto di

contestazione.

1.2.

In

applicazione della restrittiva giurisprudenza in materia di pendolari

settimanali (“Wochenaufenthaltern”), secondo cui il riconoscimento delle spese causate

dall’uso privato del mezzo di trasporto deve rimanere

l’eccezione, l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione il costo annuale

dell’abbonamento generale dei mezzi pubblici (fr. 3'500.–), al quale ha aggiunto in sede di reclamo

un ulteriore importo di fr. 2'000.– “al fine di agire

in modo prudente e per tenere conto di ogni e qualsiasi disagio scaturito per

lo spostamento dal proprio domicilio (zona “__________” __________) alla

stazione FFS (__________o __________)”. Di nessuna rilevanza sono invece gli

spostamenti quotidiani tra il luogo di residenza (__________) ed il posto di lavoro

(__________). Sul punto, la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che proprio nel

caso dei pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di

residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza

che eventuali spese di trasporto ulteriori possono essere dedotte solo se si

riferiscono a spostamenti all’interno dello stesso agglomerato (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea

2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648 e giurisprudenza citata).

1.3.

Nel

gravame qui in esame, come visto, il ricorrente lamenta invece l’aggiunta ai proventi

dichiarati di “altri redditi” per un importo di fr. 20'000.–.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere

in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75

p. 185, p. 190).

La

procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia

secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di

tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto

determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto

l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed

esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la

situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2

febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

2.2

In

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere

della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il

debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B

13.1

n. 8).

Tale

regola non è però assoluta, dal momento che nella procedura fiscale vanno pure

considerate le effettive possibilità probatorie oppure i comportamenti

ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in:

ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece laddove il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130

LIFD, p. 342 e riferimenti).

Indipendentemente

dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio, la massima ufficiale e il

principio inquisitorio trovano, in definitiva, i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD,

p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4

ad art. 123 LIFD, p. 1196).

3.

3.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere

della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

3.2

Giurisprudenza

e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi

obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili

sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.

130.

LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad

art. 130 LIFD, p. 1123).

L’autorità fiscale deve

agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti

presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi

di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere

imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino

possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

4.

4.1.

Nella

fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha intrapreso – in

sede di reclamo – un calcolo della disponibilità finanziaria del contribuente

e, su questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr.

20'000.–. Ha però rinunciato ad eseguire una formale tassazione d’ufficio, continuando

la procedura ordinaria con l’adozione di una decisione su reclamo.

In simili

circostanze, questa Camera non può sottrarsi da un esame della legittimità dell’apprezzamento

operato dall’autorità di tassazione, cui spettava l’onere di provare la

plausibilità della rappresentazione dei fatti su cui fonda l’applicazione

del diritto (Oberson,

Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n.

9.

p. 443).

4.2

Contrariamente

a quanto ancora sostenuto nel gravame qui in esame, le spese professionali considerate

nel calcolo della disponibilità finanziaria del ricorrente non sono quelle

dichiarate dal ricorrente (fr. 35'350.–), ma quelle inizialmente accertate dall’autorità

di tassazione (fr. 19'600.–). Se così non fosse, l’ammanco finanziario annuo ammonterebbe

a fr. 35'744.– (e non soltanto a fr. 19'994.–), come ben si evince dallo stesso

calcolo delle entrate e delle uscite e dalla motivazione della decisione su

reclamo, nella quale l’autorità sottolineava in particolare di aver tenuto conto

“del sol costo dell’abbonamento generale con i mezzi pubblici”. A nulla valgono

quindi le censure del ricorrente, secondo cui le spese professionali di

trasporto da lui rivendicate in deduzione (fr. 17'650.–) sono solo teoriche e

non corrispondono necessariamente a quanto realmente speso durante l’anno.

Contraddittoria

risulta pure la proposta di aggiungere alle sue entrate l’importo di fr.

1'200.–, ricevuto dal datore di lavoro a titolo di indennità per spese d’automobile

forfettarie (cfr. certificato di salario, cifra 13.2.2). Premesso che un simile

importo spetta di principio unicamente ai lavoratori che devono utilizzare spesso

la propria automobile privata a scopi professionali (Bosshard/ Mösli, Der neue Lohnausweis, Berna 2007, p. 107), nella

sua concezione usuale rappresenta in ogni caso un semplice rimborso di spese

rese necessarie dall’esecuzione del lavoro (art. art. 327a CO). Se

invece si volesse seguire la tesi del ricorrente ed ammettere che fosse destinato

a coprire le spese di trasferta quotidiana da __________ a __________

e viceversa, così come sostenuto dal ricorrente (cfr. reclamo del 18 gennaio

2013), esso configurerebbe effettivamente un’integrazione di stipendio. In tal

caso, prima di poterlo conteggiare fra le sue entrate, andrebbe tuttavia assoggettato

all’imposta sul reddito, conformemente a quanto disciplinato dagli art. 16

cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD.

4.3

Altre

censure meritano invece un’ulteriore verifica. Così come sostenuto dal ricorrente,

l’autorità avrebbe dovuto sommare alle sue entrate anche l’importo di fr. 3'925.–

accreditatogli dal locatore di __________ (fr. 1'345.– il 10 novembre 2011 e

fr. 2'580.– il 1° dicembre 2011). Dall’esame dell’incarto fiscale sembrerebbe inoltre

che nei suoi confronti fosse pendente una procedura d’incasso forzato dei premi

di cassa malati. È quindi probabile che nel periodo fiscale qui in discussione

non avesse ancora saldato gli oneri assicurativi di sua pertinenza, che l’autorità

di tassazione ha conteggiato fra le sue uscite.

Da

verificare è infine l’aggiunta di un importo totale di fr. 15'000.– a titolo di

“fabbisogno d’esistenza secondo i parametri UEF”. Certo, un simile importo

corrisponde all’incirca al minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, che per una persona che vive da sola ammonta mensilmente a fr. 1'200.–

(cfr. tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, edizione 1° settembre 2009). Tuttavia, come questa Camera ha già

avuto modo di precisare, la sua applicazione ai fini fiscali deve essere valutata

alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso. Il tenore di vita

dei contribuenti può infatti essere valutato in base a diversi parametri, a

dipendenza della loro situazione personale (CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno

2007).

4.4

Nel caso

in esame, il ricorrente ha più volte ribadito di avere un tenore di vita molto

modesto e di vivere praticamente con nulla, sostenendo in particolare di non

concedersi alcuno svago (“non sono andato ne in vacanza ne al cinema ne ho

fatto un’altra attività”, “non possiedo nessuna TV e non ho nemmeno spese di telefono

superiori ai 20 CHF all’anno”). Nel presente gravame ha poi aggiunto di avere

consumato tutti i pasti nella mensa aziendale e di non avere speso nemmeno un

centesimo per abbigliamento e biancheria intima.

In

realtà, tali affermazioni sono già contraddette dal luogo di invio delle

dichiarazioni fiscali. La dichiarazione del 2010, per esempio, è stata spedita il

27.

aprile 2011 da __________, località termale della __________, mentre quella successiva

è stata inviata il 21 settembre 2012 da __________, nota località balneare

della __________. Esse sono pure contraddette dalla considerevole pigione mensile

pagata per l’appartamento di __________ (fr. 1'300.–), che a dire del

ricorrente serviva unicamente quale pied-à-terre settimanale. Esse sono

infine smentite dall’uso dell’automobile privata, notoriamente più cara del

mezzo pubblico, e dalla scelta di risiedere durante la settimana ad oltre 20 chilometri dal posto di lavoro.

Simili

incoerenze, tuttavia, non permettevano ancora all’Ufficio di tassazione di attenersi

strettamente ai parametri del diritto esecutivo, senza prima procedere ad un

esame dettagliato della documentazione bancaria richiesta in visione. Da essa (conto

di risparmio aperto presso __________) emerge infatti che il ricorrente ha

prelevato nel corso dell’anno 2011 un importo totale di fr. 28'393.45, che a

suo dire sarebbe servito per far fronte a tutte le sue spese correnti.

4.5

Ora, tale

importo (prelevato a contanti) risulta già a prima vista manifestamente insufficiente,

ove si pensi appena che per l’appartamento di __________ ha dovuto versare

pigioni per complessivi fr. 15'600.–, a cui vanno ancora ad aggiungersi eventuali

spese accessorie. È infatti difficilmente immaginabile che il ricorrente possa

aver coperto tutte le ulteriori spese con il rimanente saldo di fr. 12'793.45, tra

le quali figurano in particolare quelle per l’uso e la manutenzione

dell’automobile (il ricorrente ha dichiarato di aver percorso 26'000 chilometri per sole trasferte professionali), quelle per i bisogni vitali (sostentamento, igiene

e salute) e quelle necessarie a condurre una vita dignitosa ed adattata ai

tempi moderni (Ochsner,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, p. 528 ad art. 93

LEF).

In simili

circostanze, l’autorità di tassazione avrebbe per esempio potuto richiedere al ricorrente

i giustificativi delle pigioni versate mensilmente per l’appartamento di __________,

le bollette del telefono (che a suo dire non superavano l’importo annuo di 20

franchi) oppure ancora l’elenco dei costi sostenuti per la casa di __________

(riscaldamento, elettricità, eventuali riparazioni, ecc.), di proprietà dei

suoi genitori. Solo in ultima analisi, ovvero completata l’istruttoria, avrebbe

potuto/dovuto commisurare un reddito d’altra fonte per insufficiente

disponibilità finanziaria.

5.

5.1.

A questa

Camera non resta quindi che annullare la decisione impugnata e rinviare gli

atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti sopra

descritti, avvertendo il contribuente che qualora non dovesse dar seguito alle

richieste di informazioni, omettendo così di adempiere ai propri obblighi di

collaborazione, sono ravvisabili gli estremi di una tassazione d’ufficio. In

questo caso, l’autorità fiscale dovrà menzionare quanto disposto dall’art. 206

cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza

(DTF 123 II 552 = RDAF 1998 II 445).

5.2

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 17 aprile 2013 è annullata e gli atti ritornati

all’Ufficio di tassazione di Bellinzona per ulteriori accertamenti e per nuova

decisione in relazione al reddito d’altra fonte.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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