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Decisione

80.2013.107

Doppia imposizione internazionale: integrazione di pensione comunale "per differenza cambio", dipendente del Comune di Campione d’Italia, assoggettamento in Svizzera

7 luglio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1952, è al beneficio di una rendita italiana proveniente dall’Istituto

Nazionale Previdenza Sociale (INPS), quale ex dipendente del Comune di Campione

d’Italia. Anche il marito, __________, percepisce una pensione italiana.

Nella dichiarazione

fiscale 2011, per quanto qui di interesse, i contribuenti esponevano redditi

di, rispettivamente, € 42'794.–

la moglie e € 62'445.– il

marito.

B. Notificando

ai coniugi la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 20 marzo 2013,

l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr.

113'500.– per l’IC (determinante per l’aliquota fr. 168'000.–) e in fr.

115'000.– per l’IFD (determinante per l’aliquota fr. 171'100.–). Rispetto a

quanto dichiarato, l’autorità aveva in particolar modo aggiunto ai redditi l’importo

di fr. 42'620.–, che il Comune di Campione d’Italia aveva corrisposto alla sua

ex dipendente a titolo di “integrazione per differenza cambio”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo di medesima data, lamentando

l’assoggettamento di tale importo all’imposta federale e cantonale sul reddito.

A loro avviso, si trattava di un sussidio integrativo comparabile alle prestazioni

complementari all’AVS/AI.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisone dell’11 aprile 2013, così

motivata:

Contrariamente

alle affermazioni dei reclamanti tale emolumento non è esente d’imposta:

infatti, la sentenza nr. 2643 del 5 novembre 2012, emessa dalla III sezione del

T.A.R. Lombardia, ha nuovamente indicato che, secondo giurisprudenza della

cassazione, non può essere qualificato assistenziale l’assegno, corrisposto dal

comune di Campione a dipendenti e pensionati residenti nel Comune, avente la

funzione di conservazione del valore reale delle retribuzioni e delle pensioni:

tale assegno, recita la citata sentenza, è imponibile ai fini IRPEF. Siccome,

nel caso in rassegna, la beneficiaria del contributo è domiciliata nel nostro

Cantone, l’importo percepito soggiace, ovviamente, alla nostra sovranità

impositiva.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’imposizione

dell’importo di fr. 42'620.– ricevuto a titolo di “integrazione per differenza

cambio”. A sostegno delle sue argomentazioni, la ricorrente allega un verbale

della Giunta comunale del 13 novembre 2007 e un estratto della Legge n. 272

dell’11 agosto 1991, che all’art. 1 recita:

Le

integrazioni corrisposte per differenza cambio sulle prestazioni previdenziali

ai cittadini pensionati residenti nel comune di Campione d’Italia s’intendono

comprese tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a

titolo assistenziale a norma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Diritto

1. Il

diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della

Confederazione, ma si estendono all’estero, laddove si intrattengono relazioni

economiche con il nostro paese. Gli effetti internazionali in questione possono

derivare dal fatto che la sovranità fiscale così come definita dal diritto

interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti

alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con

la Svizzera. Ma possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente

sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici

situati all’estero, come nel presente caso.

Per evitare

doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali determinate

disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti dell’estero. A

tali disposizioni si affiancano trattati bilaterali o multilaterali fra i

diversi Stati. L’insieme delle norme giuridiche del diritto interno e del

diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del diritto fiscale

da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher, System des

Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in esame è anzitutto pacifico che la pensione italiana percepita dal marito,

stimata in fr. 69'625.– dall’autorità di tassazione (€ 62'445.– al cambio di fr. 1.23, meno i contributi versati alle

forme di previdenza complementare), soggiace all’imposta federale e cantonale sul

reddito. Secondo l’art. 18 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie

imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul

reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), infatti, le pensioni e le

altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in

relazione ad un cessato impiego, sono di principio imponibili soltanto in

questo Stato.

2.2

È poi

altrettanto manifesto che la pensione percepita dalla moglie, stimata in fr. 52'636.–

(€ 42'794.– al cambio di fr.

1.

), ricade invece nelle eccezioni previste dall’art. 19 CDI-I, che al paragrafo

1.

stabilisce quanto segue:

Le remunerazioni, comprese le pensioni,

pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa

o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente

autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante

prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità

di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono

imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette

remunerazioni.

Secondo

una vecchia circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, l’art.

19.

CDI-I si applica, fra l’altro, a tutti i cittadini italiani in Svizzera che

lavorano (o lavoravano) presso la Repubblica italiana, una Provincia o un

Comune (cfr. Menétrey, Commentario

alla Convenzione sulla doppi imposizione fra l’Italia e la Svizzera, in: Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta,

Lugano 1985, p. 611). È quindi immediatamente evidente che la rendita italiana

di cui beneficia la ricorrente quale ex dipendente del Comune di Campione

d’Italia – rendita proveniente dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti

dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), nel frattempo confluito nell’INPS – soggiace

alla sovranità fiscale italiana e può essere presa in considerazione in Svizzera unicamente ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile,

conformemente a quanto disposto dall’art. 24 paragrafo 3 CDI-I.

A tale

proposito e contrariamente a quanto sostenuto in un primo momento dai ricorrenti,

decisivo è l’ammontare lordo della pensione, senza cioè la deduzione delle imposte trattenute alla fonte in Italia (decisione CDT n. 80.2008.66 del 4 ottobre

2011, in: RtiD I-2012 n. 3t). Bene ha quindi fatto l’autorità di tassazione a

riprendere l’intero importo di fr. 52'636.–.

3.

3.1.

Più

problematica è l’imposizione dell’importo di fr. 42'620.–, che il Comune di Campione

d’Italia ha corrisposto alla sua ex dipendente a titolo di “integrazione per

differenza cambio”.

3.2

Ora, tale

prestazione non rientra in nessuna categoria di reddito espressamente

menzionata dalla Convenzione. In particolare, essa non rappresenta un

corrispettivo dovuto per la precedente attività lavorativa né tanto meno può

essere considerata una componente delle pensioni pagate dall’INPS. In primo

luogo perché è versata direttamente dal Comune di Campione d’Italia e secondariamente

poiché è lo stesso ente erogante a qualificarla quale sussidio corrisposto a

titolo assistenziale.

Come

correttamente osservato dall’autorità di tassazione, nella decisione qui impugnata,

l’importo di fr. 42'620.– rappresenta piuttosto un sussidio economico che il

Comune di Campione d’Italia elargisce ai propri dipendenti e pensionati, a

parziale compensazione del pregiudizio loro derivante dalla necessità di

convertire stipendi e pensioni in franchi svizzeri. Si tratta, in altri

termini, di una “differenza di cambio” sull’importo in euro, che mira esclusivamente

a conservare, per chi vive in una realtà socio-economica legata al franco

svizzero, il valore reale di stipendi e pensioni. Come anticipato, tali integrazioni

di salario sono esenti da imposte in Italia, essendo riconducibili tra i

sussidi previsti dal terzo comma dell’art. 34 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Per porre termine a un lungo conflitto fra

fisco e cittadini di Campione d’Italia, la Camera dei deputati ha infatti

proposto e poi introdotto una specifica norma di interpretazione autentica,

contenuta nell’art. 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 272:

Le

integrazioni corrisposte per differenza cambio sulle prestazioni previdenziali

ai cittadini pensionati residenti nel comune di Campione d’Italia s’intendono

comprese tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a

titolo assistenziale a norma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3.3

Le integrazioni

di salario elargite dal Comune di Campione d’Italia, così come definite, ricadono

piuttosto nel campo di applicazione dell’art. 21 paragrafo 1 CDI-I, secondo cui

lo Stato di residenza ha il diritto di imporre tutti gli elementi di reddito

che non sono attribuiti all’altro Stato in virtù di particolari disposizioni convenzionali

(cfr. Modello di Convenzione fiscale sui redditi e sul capitale, traduzione a

cura di Maisto, Milano 2004, n. 1

ad art. 21, p. 254). Anche in questo caso, bene ha quindi fatto l’autorità di

tassazione ad aggiungere l’importo di fr. 42'620.– ai redditi dichiarati dai

contribuenti e a sottoporlo alla sovranità fiscale svizzera.

4.

4.1.

Fatte

queste premesse, ne discende che il diritto di imporre il “sussidio economico” in

discussione non va determinato in virtù della legislazione fiscale italiana né

tanto meno della giurisprudenza della III sezione del T.A.R. Lombardia evocata

dalla stessa autorità di tassazione. Si tratta, piuttosto, di stabilire sotto

quale regime, previsto dalla legislazione fiscale svizzera, ricadono le

integrazioni “per differenza cambio” garantite dal Comune di Campione d’Italia

non soltanto ai residenti sul proprio territorio, ma anche ai pensionati

iscritti all’AIRE del Comune e domiciliati nel Canton Ticino (cfr. verbale di

deliberazione della Giunta comunale del 13 novembre 2007).

4.2

Il confronto

proposto dalla ricorrente, che nel gravame in esame ribadisce nuovamente che

l’importo di fr. 42'620.– versatole dal Comune di Campione d’Italia sarebbe equivalente

alle prestazioni complementari all’AVS/AI, si palesa già a prima vista privo di

ogni fondamento.

A tale

riguardo, è appena il caso di ricordare che lo scopo delle prestazioni complementari

svizzere è quello di garantire alle persone anziane e invalide un “reddito

minimo” per far fronte ai “fabbisogni vitali” (cfr. DTF 121 V 204; Pratique VSI

1995.

p. 52 e 176; Pratique VSI 1994 p. 225). La legge federale sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI (LPC; RS 831.30), al suo art. 10, stabilisce in

particolare che l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale

vitale va oggi riconosciuto in 19'210 franchi (pari all’incirca a 1'600 franchi

al mese) per le persone sole e in 28'815 franchi (pari all’incirca a 2'401

franchi al mese) per i coniugi. Importi, questi, di gran lunga inferiori alle

pensioni percepite dai coniugi RI 1 e __________ di, rispettivamente, € 42'794.– la moglie e € 62'445.– il marito. Diverso, invece, è lo

scopo cui mirano le integrazioni per differenza di cambio elargite dal comune

di Campione d’Italia. Esse non considerano i fabbisogni vitali dei dipendenti

comunali e pensionati, preoccupandosi unicamente di conservare il valore reale di

stipendi e pensioni, tanto è vero che vengono calcolati in base alla durata dell’impiego:

L’integrazione mensile sarà

pari ad 1/40 (un quarantesimo) di CHF 4.000,00 per ciascun anno di lavoro

prestato prima del 31 dicembre 1995, e di 1/80 di CHF 4.000,00 per ciascun anno

di servizio prestato dopo tale data, salve le eventuale riduzioni di cui al

comma successivo

(Verbale di deliberazione

della Giunta comunale del 13 dicembre 2007, punto 2).

4.3

Escluso, quindi, che il

sussidio in questione possa essere esentato dall’imposta sul reddito quale

prestazione complementare all’AVS/AI (art. 24 lett. h LIFD; art. 23

lett. h LT), ci si potrebbe ancora chiedere se lo possa essere quale

sussidio d’assistenza proveniente da fondi pubblici (art. 24 lett. d

LIFD; art. 23 lett. d LT).

In una sentenza

del 9 marzo 2011, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare il campo

d’applicazione delle disposizioni legali che esentano dall’imposta sul reddito

i sussidi d’assistenza (DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011

p. 506). I giudici federali hanno dapprima sottolineato che

dalle versioni tedesca e italiana della legge risulta in modo più chiaro che la

disposizione in questione mira anzitutto a esentare dall’imposta l’aiuto alle

persone svantaggiate o bisognose, i relativi sussidi provenienti in generale da

fondazioni, associazioni caritative o altre entità che perseguono fini

disinteressati di pura utilità pubblica. Si tratta, pertanto, di un’esenzione

fondata su motivazioni di carattere socio-politico, che si prefigge di far

pervenire integralmente al destinatario le prestazioni versate allo scopo di

sfuggire ad una situazione di indigenza o di bisogno (Notlage). La

sentenza prende poi atto delle critiche rivolte in dottrina all’esenzione in

questione, che sarebbe causa di ineguaglianze. Immaginando due contribuenti che

si trovassero in una simile situazione economica precaria, quello che

percepisce redditi provenienti da prestazioni d’assistenza sarebbe

indebitamente avvantaggiato rispetto a quello che consegue redditi

professionali, poiché questi ultimi sono imponibili. Gli autori in questione auspicano

pertanto, de lege ferenda, l’esenzione generale di un importo corrispondente

al minimo vitale, mediante deduzioni sociali o mediante l’aliquota. Il

Tribunale federale ha concluso lasciando aperta la questione, in quanto l’art.

190.

Cost. fed. lo obbliga comunque ad applicare il diritto federale vigente. Ha

tuttavia sottolineato che, nell’interpretazione dell’art. 24 lett. d

LIFD, avrebbe cercato di ridurre il più possibile le disparità di trattamento

che questa norma poteva generare. Le condizioni alle quali è data l’esenzione

sono, in sintesi, le seguenti:

Ø il beneficiario deve trovarsi in una situazione di disagio (stato di

bisogno, Bedürftigkeit);

Ø

l’entità (di diritto pubblico o privato) che

eroga le prestazioni lo deve fare allo scopo di venire in aiuto del

beneficiario (motivo di assistenza, Unterstützung);

Ø

il versamento deve avere un carattere

disinteressato e non oneroso, cioè dal beneficiario non deve essere pretesa alcuna

controprestazione o contropartita (gratuità, Unentgeltlichkeit).

4.4

Nel caso

in esame, l’importo di fr. 42'620.– corrisposto dal Comune di Campione d’Italia

alla sua ex dipendente a titolo di “integrazione per differenza cambio” non

rappresenta – di tutta evidenza – un sussidio d’assistenza nel senso degli art.

24.

lett. d LIFD e 23 lett. d LT.

Come già

ampiamente esposto al punto precedente, tale importo non si fonda sullo stato

di bisogno (Bedürftigkeit) della ricorrente, ma mira unicamente a

conservare il valore reale della sua pensione. Se si considera, infine,

l’entità delle pensioni percepite dai coniugi RI 1 e __________ di,

rispettivamente, € 42'794.–

e € 62'445.–, la pretesa

esenzione dell’importo aggiuntivo di fr. 42'620.– appare non soltanto infondata,

ma anche temeraria.

5.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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