80.2013.107
Doppia imposizione internazionale: integrazione di pensione comunale "per differenza cambio", dipendente del Comune di Campione d’Italia, assoggettamento in Svizzera
7 luglio 2014Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2013.107
Data decisione, Autorità:
07.07.2014, CDT
Titolo:
Doppia imposizione internazionale: integrazione di pensione comunale "per differenza cambio", dipendente del Comune di Campione d’Italia, assoggettamento in Svizzera
REDDITO ESENTE
art. 19 CDI-I
art. 21 CDI-I
art. 24 let. d LIFD
art. 23 let. d LT
Incarti n.
80.2013.107
80.2013.108
Lugano
7 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 aprile 2013 contro la decisione dell’11
aprile 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1952, è al beneficio di una rendita italiana proveniente dall’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale (INPS), quale ex dipendente del Comune di Campione
d’Italia. Anche il marito, __________, percepisce una pensione italiana.
Nella dichiarazione
fiscale 2011, per quanto qui di interesse, i contribuenti esponevano redditi
di, rispettivamente, € 42'794.–
la moglie e € 62'445.– il
marito.
B. Notificando
ai coniugi la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 20 marzo 2013,
l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr.
113'500.– per l’IC (determinante per l’aliquota fr. 168'000.–) e in fr.
115'000.– per l’IFD (determinante per l’aliquota fr. 171'100.–). Rispetto a
quanto dichiarato, l’autorità aveva in particolar modo aggiunto ai redditi l’importo
di fr. 42'620.–, che il Comune di Campione d’Italia aveva corrisposto alla sua
ex dipendente a titolo di “integrazione per differenza cambio”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo di medesima data, lamentando
l’assoggettamento di tale importo all’imposta federale e cantonale sul reddito.
A loro avviso, si trattava di un sussidio integrativo comparabile alle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisone dell’11 aprile 2013, così
motivata:
Contrariamente
alle affermazioni dei reclamanti tale emolumento non è esente d’imposta:
infatti, la sentenza nr. 2643 del 5 novembre 2012, emessa dalla III sezione del
T.A.R. Lombardia, ha nuovamente indicato che, secondo giurisprudenza della
cassazione, non può essere qualificato assistenziale l’assegno, corrisposto dal
comune di Campione a dipendenti e pensionati residenti nel Comune, avente la
funzione di conservazione del valore reale delle retribuzioni e delle pensioni:
tale assegno, recita la citata sentenza, è imponibile ai fini IRPEF. Siccome,
nel caso in rassegna, la beneficiaria del contributo è domiciliata nel nostro
Cantone, l’importo percepito soggiace, ovviamente, alla nostra sovranità
impositiva.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’imposizione
dell’importo di fr. 42'620.– ricevuto a titolo di “integrazione per differenza
cambio”. A sostegno delle sue argomentazioni, la ricorrente allega un verbale
della Giunta comunale del 13 novembre 2007 e un estratto della Legge n. 272
dell’11 agosto 1991, che all’art. 1 recita:
Le
integrazioni corrisposte per differenza cambio sulle prestazioni previdenziali
ai cittadini pensionati residenti nel comune di Campione d’Italia s’intendono
comprese tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a
titolo assistenziale a norma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Diritto
1. Il
diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della
Confederazione, ma si estendono all’estero, laddove si intrattengono relazioni
economiche con il nostro paese. Gli effetti internazionali in questione possono
derivare dal fatto che la sovranità fiscale così come definita dal diritto
interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti
alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con
la Svizzera. Ma possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente
sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici
situati all’estero, come nel presente caso.
Per evitare
doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali determinate
disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti dell’estero. A
tali disposizioni si affiancano trattati bilaterali o multilaterali fra i
diversi Stati. L’insieme delle norme giuridiche del diritto interno e del
diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del diritto fiscale
da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
in esame è anzitutto pacifico che la pensione italiana percepita dal marito,
stimata in fr. 69'625.– dall’autorità di tassazione (€ 62'445.– al cambio di fr. 1.23, meno i contributi versati alle
forme di previdenza complementare), soggiace all’imposta federale e cantonale sul
reddito. Secondo l’art. 18 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), infatti, le pensioni e le
altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in
relazione ad un cessato impiego, sono di principio imponibili soltanto in
questo Stato.
2.2
È poi
altrettanto manifesto che la pensione percepita dalla moglie, stimata in fr. 52'636.–
(€ 42'794.– al cambio di fr.
1.
), ricade invece nelle eccezioni previste dall’art. 19 CDI-I, che al paragrafo
1.
stabilisce quanto segue:
Le remunerazioni, comprese le pensioni,
pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente
autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante
prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità
di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono
imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette
remunerazioni.
Secondo
una vecchia circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, l’art.
19.
CDI-I si applica, fra l’altro, a tutti i cittadini italiani in Svizzera che
lavorano (o lavoravano) presso la Repubblica italiana, una Provincia o un
Comune (cfr. Menétrey, Commentario
alla Convenzione sulla doppi imposizione fra l’Italia e la Svizzera, in: Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta,
Lugano 1985, p. 611). È quindi immediatamente evidente che la rendita italiana
di cui beneficia la ricorrente quale ex dipendente del Comune di Campione
d’Italia – rendita proveniente dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), nel frattempo confluito nell’INPS – soggiace
alla sovranità fiscale italiana e può essere presa in considerazione in Svizzera unicamente ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile,
conformemente a quanto disposto dall’art. 24 paragrafo 3 CDI-I.
A tale
proposito e contrariamente a quanto sostenuto in un primo momento dai ricorrenti,
decisivo è l’ammontare lordo della pensione, senza cioè la deduzione delle imposte trattenute alla fonte in Italia (decisione CDT n. 80.2008.66 del 4 ottobre
2011, in: RtiD I-2012 n. 3t). Bene ha quindi fatto l’autorità di tassazione a
riprendere l’intero importo di fr. 52'636.–.
3.
3.1.
Più
problematica è l’imposizione dell’importo di fr. 42'620.–, che il Comune di Campione
d’Italia ha corrisposto alla sua ex dipendente a titolo di “integrazione per
differenza cambio”.
3.2
Ora, tale
prestazione non rientra in nessuna categoria di reddito espressamente
menzionata dalla Convenzione. In particolare, essa non rappresenta un
corrispettivo dovuto per la precedente attività lavorativa né tanto meno può
essere considerata una componente delle pensioni pagate dall’INPS. In primo
luogo perché è versata direttamente dal Comune di Campione d’Italia e secondariamente
poiché è lo stesso ente erogante a qualificarla quale sussidio corrisposto a
titolo assistenziale.
Come
correttamente osservato dall’autorità di tassazione, nella decisione qui impugnata,
l’importo di fr. 42'620.– rappresenta piuttosto un sussidio economico che il
Comune di Campione d’Italia elargisce ai propri dipendenti e pensionati, a
parziale compensazione del pregiudizio loro derivante dalla necessità di
convertire stipendi e pensioni in franchi svizzeri. Si tratta, in altri
termini, di una “differenza di cambio” sull’importo in euro, che mira esclusivamente
a conservare, per chi vive in una realtà socio-economica legata al franco
svizzero, il valore reale di stipendi e pensioni. Come anticipato, tali integrazioni
di salario sono esenti da imposte in Italia, essendo riconducibili tra i
sussidi previsti dal terzo comma dell’art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Per porre termine a un lungo conflitto fra
fisco e cittadini di Campione d’Italia, la Camera dei deputati ha infatti
proposto e poi introdotto una specifica norma di interpretazione autentica,
contenuta nell’art. 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 272:
Le
integrazioni corrisposte per differenza cambio sulle prestazioni previdenziali
ai cittadini pensionati residenti nel comune di Campione d’Italia s’intendono
comprese tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a
titolo assistenziale a norma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
3.3
Le integrazioni
di salario elargite dal Comune di Campione d’Italia, così come definite, ricadono
piuttosto nel campo di applicazione dell’art. 21 paragrafo 1 CDI-I, secondo cui
lo Stato di residenza ha il diritto di imporre tutti gli elementi di reddito
che non sono attribuiti all’altro Stato in virtù di particolari disposizioni convenzionali
(cfr. Modello di Convenzione fiscale sui redditi e sul capitale, traduzione a
cura di Maisto, Milano 2004, n. 1
ad art. 21, p. 254). Anche in questo caso, bene ha quindi fatto l’autorità di
tassazione ad aggiungere l’importo di fr. 42'620.– ai redditi dichiarati dai
contribuenti e a sottoporlo alla sovranità fiscale svizzera.
4.
4.1.
Fatte
queste premesse, ne discende che il diritto di imporre il “sussidio economico” in
discussione non va determinato in virtù della legislazione fiscale italiana né
tanto meno della giurisprudenza della III sezione del T.A.R. Lombardia evocata
dalla stessa autorità di tassazione. Si tratta, piuttosto, di stabilire sotto
quale regime, previsto dalla legislazione fiscale svizzera, ricadono le
integrazioni “per differenza cambio” garantite dal Comune di Campione d’Italia
non soltanto ai residenti sul proprio territorio, ma anche ai pensionati
iscritti all’AIRE del Comune e domiciliati nel Canton Ticino (cfr. verbale di
deliberazione della Giunta comunale del 13 novembre 2007).
4.2
Il confronto
proposto dalla ricorrente, che nel gravame in esame ribadisce nuovamente che
l’importo di fr. 42'620.– versatole dal Comune di Campione d’Italia sarebbe equivalente
alle prestazioni complementari all’AVS/AI, si palesa già a prima vista privo di
ogni fondamento.
A tale
riguardo, è appena il caso di ricordare che lo scopo delle prestazioni complementari
svizzere è quello di garantire alle persone anziane e invalide un “reddito
minimo” per far fronte ai “fabbisogni vitali” (cfr. DTF 121 V 204; Pratique VSI
1995.
p. 52 e 176; Pratique VSI 1994 p. 225). La legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI (LPC; RS 831.30), al suo art. 10, stabilisce in
particolare che l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale
vitale va oggi riconosciuto in 19'210 franchi (pari all’incirca a 1'600 franchi
al mese) per le persone sole e in 28'815 franchi (pari all’incirca a 2'401
franchi al mese) per i coniugi. Importi, questi, di gran lunga inferiori alle
pensioni percepite dai coniugi RI 1 e __________ di, rispettivamente, € 42'794.– la moglie e € 62'445.– il marito. Diverso, invece, è lo
scopo cui mirano le integrazioni per differenza di cambio elargite dal comune
di Campione d’Italia. Esse non considerano i fabbisogni vitali dei dipendenti
comunali e pensionati, preoccupandosi unicamente di conservare il valore reale di
stipendi e pensioni, tanto è vero che vengono calcolati in base alla durata dell’impiego:
L’integrazione mensile sarà
pari ad 1/40 (un quarantesimo) di CHF 4.000,00 per ciascun anno di lavoro
prestato prima del 31 dicembre 1995, e di 1/80 di CHF 4.000,00 per ciascun anno
di servizio prestato dopo tale data, salve le eventuale riduzioni di cui al
comma successivo
(Verbale di deliberazione
della Giunta comunale del 13 dicembre 2007, punto 2).
4.3
Escluso, quindi, che il
sussidio in questione possa essere esentato dall’imposta sul reddito quale
prestazione complementare all’AVS/AI (art. 24 lett. h LIFD; art. 23
lett. h LT), ci si potrebbe ancora chiedere se lo possa essere quale
sussidio d’assistenza proveniente da fondi pubblici (art. 24 lett. d
LIFD; art. 23 lett. d LT).
In una sentenza
del 9 marzo 2011, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare il campo
d’applicazione delle disposizioni legali che esentano dall’imposta sul reddito
i sussidi d’assistenza (DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011
p. 506). I giudici federali hanno dapprima sottolineato che
dalle versioni tedesca e italiana della legge risulta in modo più chiaro che la
disposizione in questione mira anzitutto a esentare dall’imposta l’aiuto alle
persone svantaggiate o bisognose, i relativi sussidi provenienti in generale da
fondazioni, associazioni caritative o altre entità che perseguono fini
disinteressati di pura utilità pubblica. Si tratta, pertanto, di un’esenzione
fondata su motivazioni di carattere socio-politico, che si prefigge di far
pervenire integralmente al destinatario le prestazioni versate allo scopo di
sfuggire ad una situazione di indigenza o di bisogno (Notlage). La
sentenza prende poi atto delle critiche rivolte in dottrina all’esenzione in
questione, che sarebbe causa di ineguaglianze. Immaginando due contribuenti che
si trovassero in una simile situazione economica precaria, quello che
percepisce redditi provenienti da prestazioni d’assistenza sarebbe
indebitamente avvantaggiato rispetto a quello che consegue redditi
professionali, poiché questi ultimi sono imponibili. Gli autori in questione auspicano
pertanto, de lege ferenda, l’esenzione generale di un importo corrispondente
al minimo vitale, mediante deduzioni sociali o mediante l’aliquota. Il
Tribunale federale ha concluso lasciando aperta la questione, in quanto l’art.
190.
Cost. fed. lo obbliga comunque ad applicare il diritto federale vigente. Ha
tuttavia sottolineato che, nell’interpretazione dell’art. 24 lett. d
LIFD, avrebbe cercato di ridurre il più possibile le disparità di trattamento
che questa norma poteva generare. Le condizioni alle quali è data l’esenzione
sono, in sintesi, le seguenti:
Ø il beneficiario deve trovarsi in una situazione di disagio (stato di
bisogno, Bedürftigkeit);
Ø
l’entità (di diritto pubblico o privato) che
eroga le prestazioni lo deve fare allo scopo di venire in aiuto del
beneficiario (motivo di assistenza, Unterstützung);
Ø
il versamento deve avere un carattere
disinteressato e non oneroso, cioè dal beneficiario non deve essere pretesa alcuna
controprestazione o contropartita (gratuità, Unentgeltlichkeit).
4.4
Nel caso
in esame, l’importo di fr. 42'620.– corrisposto dal Comune di Campione d’Italia
alla sua ex dipendente a titolo di “integrazione per differenza cambio” non
rappresenta – di tutta evidenza – un sussidio d’assistenza nel senso degli art.
24.
lett. d LIFD e 23 lett. d LT.
Come già
ampiamente esposto al punto precedente, tale importo non si fonda sullo stato
di bisogno (Bedürftigkeit) della ricorrente, ma mira unicamente a
conservare il valore reale della sua pensione. Se si considera, infine,
l’entità delle pensioni percepite dai coniugi RI 1 e __________ di,
rispettivamente, € 42'794.–
e € 62'445.–, la pretesa
esenzione dell’importo aggiuntivo di fr. 42'620.– appare non soltanto infondata,
ma anche temeraria.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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