80.2013.11
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, rischio di doppia imposizione intercantonale
29 luglio 2013Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.11
Data decisione, Autorità:
29.07.2013, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, rischio di doppia imposizione intercantonale
RICORSO
art. 227 LT
Incarto n.
80.2013.11
Lugano
29 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 gennaio 2013 contro la decisione del 12
dicembre 2012 in materia di IC 2009.
Fatti
- i coniugi
RI 1 e RI 2 sono domiciliati a Zurigo ma sono limitatamente imponibili nel
Canton Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;
- notificando
loro la tassazione IC 2009, con decisione del 9 marzo 2011, l’RS 1 commisurava
il reddito imponibile in zero franchi;
- i
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 29 marzo 2011,
chiedendo che fossero ammesse in deduzione le spese di manutenzione
dell’immobile per l’importo di fr. 238'111.–;
- l’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 12 dicembre 2012,
argomentando che “di principio non è… possibile procedere alla tassazione di un
reddito negativo: il valore locativo può dunque al massimo essere azzerato” ed
aggiungendo che “l’autorità fiscale non è tenuta a procedere all’accertamento
delle spese dette di manutenzione fatte valere dai contribuenti, se non fino a
concorrenza del valore locativo”, che nella fattispecie ammontava a zero
franchi;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano
le argomentazioni dell’autorità fiscale, “in quanto l’accertamento deve essere
effettuato, poiché tutto quanto supera il reddito dell’immobile (ossia le spese
di manutenzione) deve essere dedotto, nella misura in cui giustificato”;
- secondo i
ricorrenti, se l’importo delle spese di manutenzione dell’immobile non fosse
recepito nel riparto intercantonale, si verificherebbe una doppia imposizione;
- nelle sue
osservazioni dell’11 gennaio 2013, l’Ufficio di tassazione ha ribadito che la
legittimità delle deduzioni richieste deve essere valutata dalle autorità
fiscali del cantone di domicilio;
- i
contribuenti hanno replicato, con scritto del 19 marzo 2013, nel quale
affermano di ritirare il ricorso se la Camera ritiene “superflua per il periodo
fiscale 2009, una decisione del canton Ticino concernente la suddivisione delle
spese immobiliari in spese di manutenzione e di investimento, dato che il
canton Ticino, per evitare il divieto di discriminazione, sarà tenuto a
Considerandi
considerare al momento della vendita dell’immobile che le spese sostenute nel
periodo fiscale 2009 siano da ritenere nella misura del 50% spese di
manutenzione e nella misura del 50% costi di investimento”;
- gli
insorgenti spiegano infatti che l’autorità fiscale del cantone di domicilio ha
nel frattempo ammesso in deduzione dal reddito imponibile la metà delle spese
fatte valere, sicché l’altra metà dovrà essere considerata nel calcolo
dell’imposta sugli utili immobiliari.
Diritto
- con la
lettera del 19 marzo 2013, i ricorrenti hanno affermato di ritirare il ricorso
se la Camera ritiene “superflua” la decisione sulle spese di manutenzione, alla
luce delle loro nuove considerazioni sviluppate in tale scritto;
- è
evidente che con tale lettera non hanno ritirato il ricorso, poiché anzi hanno
sottoposto alla Camera delle nuove argomentazioni;
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- nella
fattispecie, il ricorso si rivela irricevibile, in quanto i ricorrenti non sono
debitori di alcuna imposta sul reddito;
- infatti,
il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse
degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente
connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona
1988, p. 200 s.);
- in altri
termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti
presupposti:
Ø l’interessato
deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti
di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantagg io economico, ideale, materiale o di altra natura;
Ø il
ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,
Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);
- secondo
la decisione su reclamo qui impugnata, l’imposta cantonale sul reddito dovuta
per il 2009 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti non
hanno alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche Plüss, in:
Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a
ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870);
- del
resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al
Dispositivo
dispositivo di una sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta
dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);
- in altri
termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe
alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;
- i
ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del
Tribunale federale n.2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);
-il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
- nella
replica del 19 marzo 2013 – peraltro di più che dubbia ammissibilità, essendo
stata inoltrata a oltre due mesi dalla conoscenza delle osservazioni
dell’Ufficio di tassazione, che inoltre non contenevano argomentazioni nuove
rispetto a quelle già proposte con la decisione impugnata – gli insorgenti
sollevano il problema di una possibile doppia imposizione nel caso di una futura
vendita dell’immobile;
- a loro
avviso, se nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari l’autorità fiscale
ticinese dovesse in futuro ammettere in deduzione meno del cinquanta per cento
delle spese sostenute, si verificherebbe una doppia imposizione;
- è escluso
che la mera possibilità che in avvenire possa verificarsi una doppia imposizione
basti a giustificare che il fisco ticinese si occupi oggi di commisurare le spese
di miglioria che potrebbero essere dedotte da un ipotetico utile soggetto
all’imposta speciale;
.
- la
vendita dell’immobile potrebbe infatti anche non verificarsi mai oppure
potrebbe avvenire in un tempo tanto lontano che i contribuenti potrebbero
avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 129 cpv. 2 LT per il caso di
proprietà di durata superiore a venti anni, di chiedere che il valore di stima
vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di
investimento fino a tale data;
- in ogni
caso, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione
del divieto di doppia imposizione è ammissibile entro 30 giorni dalla data in
cui il secondo cantone ha adottato la sua decisione (p. es. DTF 133 I 300
consid. 2.2.2).
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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