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Decisione

80.2013.11

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, rischio di doppia imposizione intercantonale

29 luglio 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- i coniugi

RI 1 e RI 2 sono domiciliati a Zurigo ma sono limitatamente imponibili nel

Canton Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;

- notificando

loro la tassazione IC 2009, con decisione del 9 marzo 2011, l’RS 1 commisurava

il reddito imponibile in zero franchi;

- i

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 29 marzo 2011,

chiedendo che fossero ammesse in deduzione le spese di manutenzione

dell’immobile per l’importo di fr. 238'111.–;

- l’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 12 dicembre 2012,

argomentando che “di principio non è… possibile procedere alla tassazione di un

reddito negativo: il valore locativo può dunque al massimo essere azzerato” ed

aggiungendo che “l’autorità fiscale non è tenuta a procedere all’accertamento

delle spese dette di manutenzione fatte valere dai contribuenti, se non fino a

concorrenza del valore locativo”, che nella fattispecie ammontava a zero

franchi;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano

le argomentazioni dell’autorità fiscale, “in quanto l’accertamento deve essere

effettuato, poiché tutto quanto supera il reddito dell’immobile (ossia le spese

di manutenzione) deve essere dedotto, nella misura in cui giustificato”;

- secondo i

ricorrenti, se l’importo delle spese di manutenzione dell’immobile non fosse

recepito nel riparto intercantonale, si verificherebbe una doppia imposizione;

- nelle sue

osservazioni dell’11 gennaio 2013, l’Ufficio di tassazione ha ribadito che la

legittimità delle deduzioni richieste deve essere valutata dalle autorità

fiscali del cantone di domicilio;

- i

contribuenti hanno replicato, con scritto del 19 marzo 2013, nel quale

affermano di ritirare il ricorso se la Camera ritiene “superflua per il periodo

fiscale 2009, una decisione del canton Ticino concernente la suddivisione delle

spese immobiliari in spese di manutenzione e di investimento, dato che il

canton Ticino, per evitare il divieto di discriminazione, sarà tenuto a

Considerandi

considerare al momento della vendita dell’immobile che le spese sostenute nel

periodo fiscale 2009 siano da ritenere nella misura del 50% spese di

manutenzione e nella misura del 50% costi di investimento”;

- gli

insorgenti spiegano infatti che l’autorità fiscale del cantone di domicilio ha

nel frattempo ammesso in deduzione dal reddito imponibile la metà delle spese

fatte valere, sicché l’altra metà dovrà essere considerata nel calcolo

dell’imposta sugli utili immobiliari.

Diritto

- con la

lettera del 19 marzo 2013, i ricorrenti hanno affermato di ritirare il ricorso

se la Camera ritiene “superflua” la decisione sulle spese di manutenzione, alla

luce delle loro nuove considerazioni sviluppate in tale scritto;

- è

evidente che con tale lettera non hanno ritirato il ricorso, poiché anzi hanno

sottoposto alla Camera delle nuove argomentazioni;

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- nella

fattispecie, il ricorso si rivela irricevibile, in quanto i ricorrenti non sono

debitori di alcuna imposta sul reddito;

- infatti,

il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse

degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente

connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona

1988, p. 200 s.);

- in altri

termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti

presupposti:

Ø l’interessato

deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti

di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantagg io economico, ideale, materiale o di altra natura;

Ø il

ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,

Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);

- secondo

la decisione su reclamo qui impugnata, l’imposta cantonale sul reddito dovuta

per il 2009 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti non

hanno alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche Plüss, in:

Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a

ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870);

- del

resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al

Dispositivo

dispositivo di una sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta

dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);

- in altri

termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe

alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;

- i

ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del

Tribunale federale n.2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);

-il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

- nella

replica del 19 marzo 2013 – peraltro di più che dubbia ammissibilità, essendo

stata inoltrata a oltre due mesi dalla conoscenza delle osservazioni

dell’Ufficio di tassazione, che inoltre non contenevano argomentazioni nuove

rispetto a quelle già proposte con la decisione impugnata – gli insorgenti

sollevano il problema di una possibile doppia imposizione nel caso di una futura

vendita dell’immobile;

- a loro

avviso, se nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari l’autorità fiscale

ticinese dovesse in futuro ammettere in deduzione meno del cinquanta per cento

delle spese sostenute, si verificherebbe una doppia imposizione;

- è escluso

che la mera possibilità che in avvenire possa verificarsi una doppia imposizione

basti a giustificare che il fisco ticinese si occupi oggi di commisurare le spese

di miglioria che potrebbero essere dedotte da un ipotetico utile soggetto

all’imposta speciale;

.

- la

vendita dell’immobile potrebbe infatti anche non verificarsi mai oppure

potrebbe avvenire in un tempo tanto lontano che i contribuenti potrebbero

avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 129 cpv. 2 LT per il caso di

proprietà di durata superiore a venti anni, di chiedere che il valore di stima

vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di

investimento fino a tale data;

- in ogni

caso, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione

del divieto di doppia imposizione è ammissibile entro 30 giorni dalla data in

cui il secondo cantone ha adottato la sua decisione (p. es. DTF 133 I 300

consid. 2.2.2).

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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