80.2013.111
Procedura: ricorso, termini, non sospensione per ferie pasquali
28 maggio 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2013.111
Data decisione, Autorità:
28.05.2013, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, termini, non sospensione per ferie pasquali
TERMINI
art. 133 cpv. 1 LIFD
art. 140 cpv. 1 LIFD
art. 182 cpv. 3 LIFD
art. 227 cpv. 1 LT
art. 266 cpv. 4 LT
Incarto n.
80.2013.111
Lugano
28 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 aprile 2013 contro la decisione del 22
marzo 2013 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
- con
decisione del 15 marzo 2013, l’RS 1 di Locarno infliggeva a RI 1 una multa disciplinare
di fr. 1'360.– per non avere inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011, neppure
dopo la diffida notificatale il 16 gennaio 2013;
- la
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 21 marzo 2013, argomentando
di non avere inoltrato la dichiarazione avendo richiesto all’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche una nuova valutazione delle azioni della __________
SA, società di sua proprietà;
- con
decisione del 22 marzo 2013, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, rilevando
che dopo la scadenza dell’ultima proroga (fino al 31 dicembre 2012) la
reclamante aveva omesso di chiederne una ulteriore;
- con
ricorso del 30 aprile 2013 alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula, in
via principale, l’annullamento della multa e, in via subordinata, la sua
riduzione a 100 franchi.
Diritto
- l’art. 227 cpv. 1 LT,
applicabile anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione
degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 4 LT), stabilisce che il contribuente
può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione,
entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
- tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT): è prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
- la legge sull’imposta
federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede
delle disposizioni analoghe (applicabili anche nella procedura di contestazione
delle multe per violazione degli obblighi procedurali, secondo l’art. 182 cpv.
3 LIFD);
- nella fattispecie, la
ricorrente ha impugnato, con atto ricorsuale del 30 aprile 2013, la decisione
su reclamo notificatale il 29 marzo 2013 (cfr. rapporto Track&Trace de La
Posta, allegato al ricorso);
- nel ricorso, il
rappresentante della contribuente giustifica la ricevibilità del ricorso
invocando la sospensione del termine dal 24 marzo al 7 aprile 2013 “per effetto
delle ferie pasquali”;
- la Legge federale
sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene una disposizione procedurale
che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il
Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale
contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a
quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57;
inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n.2A.70/2006
consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.
22 ad art. 140 LIFD, p. 1311);
Considerandi
- queste regole sono
considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente
definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali
sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul
termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente
partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la
giurisprudenza del Tribunale federale in RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza
dell’11 novembre 2010 n.2C_503/2010 consid. 2.1);
- neppure la legge
tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme
di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco
della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13
ottobre 1993, p. 107 ss.);
- del resto, questa Camera
ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm);
- è vero che l’art. 1 LPamm,
definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di
«procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di
Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici
analoghi»; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione:
«Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi» (art. 1
cpv. 2 LPamm);
- tra le leggi speciali
riservate dall’art. 1 LPamm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge
d’espropriazione (cfr. Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, art. 1 LPamm, n. 5), che contengono una propria disciplina
procedurale esauriente (cfr. CDT n. 80.2006.70 del 7 luglio 2006, in RtiD I-2007 n. 12t; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.00086 del 13 agosto
1999; CDT n. 80.2004.117 del 5 novembre 2004);
- il termine di ricorso non
è quindi sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 13 lett. a
LPamm;
- in tale
contesto, si può ancora ricordare una recente iniziativa del legislatore cantonale:
l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva
alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino
o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato
importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura
e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo
termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria
dell’irricevibilità del ricorso”;
- il
riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il
contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di
principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457
del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge
tributaria del 21 giugno 1994, p. 5);
- per
questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale,
stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione
dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012);
- nel caso in esame, il
termine per impugnare con ricorso la decisione su reclamo notificata alla
ricorrente il 29 marzo 2013 sarebbe scaduto il 28 aprile 2013, ma trattandosi
di un giorno festivo la scadenza è protratta al 29 aprile 2013 (art. 192 cpv. 2
LT; art. 133 cpv. 1 ultima frase LIFD);
- ne consegue che il ricorso,
consegnato all’ufficio postale il 30 aprile 2013, è irricevibile in quanto
tardivo: esso è infatti stato inoltrato oltre la scadenza del termine di 30
giorni previsto dagli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv.1 LIFD,
come ammesso dalla stessa insorgente, che ha considerato tempestivo il suo
gravame solo considerando la sospensione del termine “per effetto delle ferie
pasquali”.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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