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Decisione

80.2013.112

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, segretaria che frequenta corso per interpreti e traduttori, scuola commerciale

16 dicembre 2013Italiano13 min

nata nel 1960, di professione segretaria, ha lavorato per diversi datori di lavoro,

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Numero d'incarto:

80.2013.112

Data decisione, Autorità:

16.12.2013, CDT

Titolo:

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, segretaria che frequenta corso per interpreti e traduttori, scuola commerciale

ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE

art. 26 cpv. 1 let. d LIFD

art. 25 cpv. 1 let. d LT

Incarti n.

80.2013.112

80.2013.113

Lugano

16 dicembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del

Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 1° maggio 2013 contro la decisione del 5

aprile 2013 in materia di IC e IFD 2011.

Fatti

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1960, di professione segretaria, ha lavorato per diversi datori di lavoro,

occupandosi fra l’altro di traduzioni dall’italiano al tedesco e viceversa. Per

quanto qui di interesse, nel periodo fiscale in esame è stata impiegata sino al

31 ottobre 2011 presso __________ AG (con il compito, fra l’altro, di tradurre

documenti tecnici), dopodiché si è iscritta in disoccupazione.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2011, la contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa

di fr. 46'678.– e indennità per perdita di guadagno di fr. 5'143.–. Fra le deduzioni,

faceva invece valere le seguenti spese professionali:

trasporto (veicolo privato) fr. 1'800.–

doppia

economia domestica fr. 1'600.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

perfezionamento

professionale fr. 10'000.–

totale fr. 15'900.–

Per

quanto concerne in particolare le spese di perfezionamento professionale, la

contribuente spiegava di frequentare una scuola commerciale per interpreti e

traduttori (la __________) di __________ e di avere nel frattempo trovato un

impiego presso il __________.

C. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 7 gennaio 2013, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 35'600.– per

l’IC ed in fr. 39'700.– per l’IFD.

Per

quanto attiene alle spese professionali, l’autorità negava la deduzione dei

costi di perfezionamento, spiegando nella motivazione allegata che la scuola

frequentata andava considerata quale formazione.

D. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 febbraio 2013,

nel quale contestava la mancata deduzione delle spese di perfezionamento,

sostenendo che la scuola commerciale di __________ le aveva permesso di approfondire

le conoscenza già apprese nella sua pluriennale attività come traduttrice.

L’autorità

di tassazione, con decisione del 5 aprile 2013, respingeva il reclamo, rilevando

in particolare che “la frequenza di corsi o studi effettuata a posteriori per

colmare difetti o carenze della formazione base non dà di per sé diritto alla

deduzione delle spese sostenute”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le argomentazioni

già sollevate in sede di reclamo, sottolineando in particolare che la frequenza

dei corsi in discussione le aveva semplicemente permesso di approfondire e aggiornare

nozioni già note.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d

LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri

costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Dal

chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche,

valido per il periodo fiscale 2011). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l’IFD, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993, RS 642.118.1). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la

formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza federale; art. 34 lett. b

LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le

spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione

e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,

soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non

appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale

acquisita (decisioni TF n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n. 2A.623/2004 del

6.

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

Per spese

“oggettivamente in rapporto con la professione”, occorre comprendere tutte le

spese in relazione con la professione imparata ed esercitata. Esse si contrappongono

a quelle sostenute per l’apprendimento di una prima formazione professionale,

di una nuova formazione o di una formazione supplementare; si distinguono nel

contempo dalle spese per una formazione continua seguita per progredire in una

posizione professionale più elevata da quella occupata e che da essa si discosta

chiaramente (decisione TF n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010; StE 2006 B 22.3 n.

86; RtiD 2006 II 524 tutte con rinvii).

2.2

Dai

principi esposti discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze

e le capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione

rispettivamente per progredire in una posizione professionale più elevata da

quella occupata (ad esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la

maturità, ma anche per studi superiori di post-diploma, ecc.) non sono di per

sé deducibili nemmeno quando la formazione viene svolta contemporaneamente al

lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, ma il fatto che la formazione

seguita serva ad apprendere una professione rispettivamente ad un avanzamento

in una funzione superiore (decisioni TF n. 2C_70/2010 del 26 agosto 2010; n. 2C_750/2009

del 26 maggio 2010).

La qualifica

di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto

della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal

contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione;

è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di

detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n. 2C_750/2009 del 26

maggio 2010; n. 2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n. 2A.182/2005 del 17 ottobre

2005, in: StR 61/2006 p. 41).

2.3

Il tema

della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse

con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione

vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale

federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,

per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una

tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua

formazione di base (decisione TF n. 2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60

p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un

centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui

affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di

un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.

2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di

un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,

conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un

Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente

aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e

con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua

preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento. La deduzione dei

costi per ottenere un master MBA è pure stata rifiutata a due economisti

aziendali, diplomati alla Scuola Superiore per i Quadri dell’Economia e

dell’Amministrazione (SSQEA), dal momento che una simile formazione

supplementare migliorava in modo marcato le loro prospettive di carriera,

benché disponessero già di una formazione nel campo economico (StE 2006 B 22.3

n. 86; RtiD II-2006 n. 18t). Ha infine negato il carattere di costo di perfezionamento

alle spese sostenute da un collaboratore di uno studio fiduciario per assolvere

una formazione in economia aziendale, parallela alla sua attività

professionale, che portava al conseguimento di un master MBA (StE 2008 B 22.3

n. 96).

2.4

Questa

Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha

per esempio negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale dei costi affrontati per frequentare un master MBA organizzato dalla SUPSI da un contribuente

che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità

d’esercente ed il diploma della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello (CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006). Nello stesso senso si è poi pronunciata nel caso di un ingegnere forestale diplomato

al Politecnico federale di Zurigo, da ormai nove anni direttore di un’azienda

forestale, che frequentava a sua volta un master MBA organizzato dalla SUPSI

(CDT n. 80.2007.162 del 26 febbraio 2008) oppure ancora nel caso di un

contribuente, diplomato alla HES (Haute Ecole Spécialisée) di Friborgo, che

lavorava come responsabile della parte tecnica e innovativa di una compagnia

telefonica e frequentava parallelamente un Executive Master of Business

Administration (EMBA) organizzato dalla PHW Hochschule Wirtschaft di Zurigo.

3.

3.1.

Venendo

al caso in esame, la ricorrente chiede di poter dedurre, a titolo di spese di

perfezionamento professionale, i costi sostenuti per frequentare la scuola

commerciale per interpreti e traduttori (la __________) di __________, che

quantifica in fr. 10'000.–. Di parere avverso è l’autorità di tassazione, che

nella decisione impugnata ha ribadito trattarsi di una vera e propria ulteriore

formazione, che ha permesso alla contribuente di colmare “difetti o carenze”

della sua precedente formazione commerciale.

3.2

Dalla documentazione

reperibile su internet si evince che il corso per interpreti e traduttori della

__________ di __________ si compone di 80 lezioni

individuali e 13 giornate di seminari in gruppo. Basato su un percorso

prevalentemente individualizzato, permette agli studenti di ottenere un

programma su misura, tagliato sui propri bisogni professionali o personali, e

di pianificare al meglio il calendario delle lezioni.

Al suo termine

è rilasciato un diploma di traduttore __________, che in virtù di un accordo intercorso

con l’__________ (__________) di __________ viene equiparato a due corsi postdiploma

(CAS) e consente ai partecipanti di iscriversi ad una formazione più completa in

“Transkulturelle Kommunikation & Übersetzung”,

al fine di ottenere un titolo di Master of Advanced Studies (MAS).

3.3

La scuola commerciale per interpreti e traduttori di __________ non è tuttavia una scuola

universitaria professionale (SUP) né tanto meno offre una formazione accademica,

che in Svizzera solo l’Università di Ginevra, con la sua Facoltà di traduzione

e interpretariato, garantisce.

A differenza, per esempio,

della __________ (__________), la scuola di __________ non rilacia titoli di

bachelor o di master, ma unicamente un diploma di traduttore __________. Come visto,

in virtù di un accordo di collaborazione con l’__________ di __________,

quest’ultimo è equiparato a due corsi CAS, che per definizione consentono ai

partecipanti di adeguare le proprie conoscenze all’evoluzione

in corso di alcuni settori specifici, ma che a differenza di uno studio

postdiploma non si concludono con il rilascio di un titolo riconosciuto a

livello federale.

3.4

Poco importa infine se la

contribuente, di professione segretaria, non ha una formazione specifica come

traduttrice. Essa può infatti vantare una pluriennale carriera nel campo delle

traduzioni dal tedesco all’italiano e viceversa, come dimostrano le numerose attestazioni

di lavoro allegate al gravame (__________, __________, __________, __________ (__________)

e, da ultimo, __________ AG). Dall’incarto fiscale risulta inoltre che dopo

essersi iscritta in disoccupazione, a contare dal mese di luglio 2012 ha trovato un nuovo lavoro presso il ____________________ di __________, dove continua ad occuparsi

di lavori di segreteria.

In simili circostanze, il

fatto che la ricorrente abbia frequentato un corso per traduttori presso una

scuola commerciale non permette ancora di giungere alla conclusione che si

tratti di una vera e propria ulteriore formazione, come invece afferma

l’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata. Al contrario, si deve supporre

che abbia intrapreso tale corso allo scopo di approfondire le conoscenze già apprese

sul campo (“learning by doing on the job”) e mantenere così le sue

opportunità di lavoro.

3.5

La conclusione sarebbe

diversa se la contribuente non si fosse limitata a frequentare il corso di

base, iscrivendosi successivamente alla formazione più completa

in “Transkulturelle Kommunikation & Übersetzung” organizzata dall’__________ di __________, al fine di ottenere un

titolo di Master of Advanced Studies (MAS). In quest’ultimo caso, infatti, la

formazione complementare non configurerebbe più un semplice approfondimento

ed aggiornamento delle conoscenze di base già apprese sul campo, ma

perseguirebbe uno scopo ben più ambizioso, permettendole di conseguire un

titolo di studio che migliorerebbe le possibilità di carriera sul lungo

periodo, ossia in termini di anni futuri, aumentando considerevolmente il suo

valore nel settore delle traduzioni (decisione TF n.

2A.424/2005 del 28 aprile 2006).

A tale

proposito, gli atti dell’incarto fiscale sono tuttavia parecchio carenti. Essi

contengono unicamente la richiesta di immatricolazione del 21 marzo 2011 e la

successiva decisione di ammissione (Studienbestätigung) del 27 aprile

2011.

Non è invece dato conoscere se nel frattempo la contribuente abbia effettivamente

frequentato i corsi e ottenuto il diploma o se abbia addirittura deciso di

iscriversi al corso di Master in “Transkulturelle Kommunikation &

Übersetzung”. Manca inoltre qualsiasi documentazione che

permetta di stabilire quando e in che misura sono state pagate le spese di

iscrizione al corso, che nella decisione di ammissione vengono quantificate in

fr. 9'700.– e suddivise fra gli anni 2011 (fr. 7'700.–) e 2012 (fr. 2'000.–). In

simili circostanze, appare quindi opportuno retrocedere gli atti all’autorità

di tassazione perché si pronunci nuovamente sulla deducibilità delle postulate spese

ed eventualmente sulla loro entità.

4.

La

decisione su reclamo del 5 aprile 2013 è conseguentemente annullata e gli atti

rinviati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona, affinché esamini se e in che

misura sono deducibili le postulate spese di perfezionamento professionale.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La decisione

su reclamo del 5 aprile 2013 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio

di tassazione di Bellinzona per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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