80.2013.112
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, segretaria che frequenta corso per interpreti e traduttori, scuola commerciale
16 dicembre 2013Italiano13 min
nata nel 1960, di professione segretaria, ha lavorato per diversi datori di lavoro,
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2013.112
Data decisione, Autorità:
16.12.2013, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, segretaria che frequenta corso per interpreti e traduttori, scuola commerciale
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
Incarti n.
80.2013.112
80.2013.113
Lugano
16 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 1° maggio 2013 contro la decisione del 5
aprile 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1960, di professione segretaria, ha lavorato per diversi datori di lavoro,
occupandosi fra l’altro di traduzioni dall’italiano al tedesco e viceversa. Per
quanto qui di interesse, nel periodo fiscale in esame è stata impiegata sino al
31 ottobre 2011 presso __________ AG (con il compito, fra l’altro, di tradurre
documenti tecnici), dopodiché si è iscritta in disoccupazione.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2011, la contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa
di fr. 46'678.– e indennità per perdita di guadagno di fr. 5'143.–. Fra le deduzioni,
faceva invece valere le seguenti spese professionali:
trasporto (veicolo privato) fr. 1'800.–
doppia
economia domestica fr. 1'600.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
perfezionamento
professionale fr. 10'000.–
totale fr. 15'900.–
Per
quanto concerne in particolare le spese di perfezionamento professionale, la
contribuente spiegava di frequentare una scuola commerciale per interpreti e
traduttori (la __________) di __________ e di avere nel frattempo trovato un
impiego presso il __________.
C. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 7 gennaio 2013, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 35'600.– per
l’IC ed in fr. 39'700.– per l’IFD.
Per
quanto attiene alle spese professionali, l’autorità negava la deduzione dei
costi di perfezionamento, spiegando nella motivazione allegata che la scuola
frequentata andava considerata quale formazione.
D. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 febbraio 2013,
nel quale contestava la mancata deduzione delle spese di perfezionamento,
sostenendo che la scuola commerciale di __________ le aveva permesso di approfondire
le conoscenza già apprese nella sua pluriennale attività come traduttrice.
L’autorità
di tassazione, con decisione del 5 aprile 2013, respingeva il reclamo, rilevando
in particolare che “la frequenza di corsi o studi effettuata a posteriori per
colmare difetti o carenze della formazione base non dà di per sé diritto alla
deduzione delle spese sostenute”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le argomentazioni
già sollevate in sede di reclamo, sottolineando in particolare che la frequenza
dei corsi in discussione le aveva semplicemente permesso di approfondire e aggiornare
nozioni già note.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d
LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese
professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Dal
chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio
dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e
documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche,
valido per il periodo fiscale 2011). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per
l’IFD, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993, RS 642.118.1). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la
formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza federale; art. 34 lett. b
LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le
spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione
e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,
soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non
appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale
acquisita (decisioni TF n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n. 2A.623/2004 del
6.
luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).
Per spese
“oggettivamente in rapporto con la professione”, occorre comprendere tutte le
spese in relazione con la professione imparata ed esercitata. Esse si contrappongono
a quelle sostenute per l’apprendimento di una prima formazione professionale,
di una nuova formazione o di una formazione supplementare; si distinguono nel
contempo dalle spese per una formazione continua seguita per progredire in una
posizione professionale più elevata da quella occupata e che da essa si discosta
chiaramente (decisione TF n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010; StE 2006 B 22.3 n.
86; RtiD 2006 II 524 tutte con rinvii).
2.2
Dai
principi esposti discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze
e le capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione
rispettivamente per progredire in una posizione professionale più elevata da
quella occupata (ad esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la
maturità, ma anche per studi superiori di post-diploma, ecc.) non sono di per
sé deducibili nemmeno quando la formazione viene svolta contemporaneamente al
lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, ma il fatto che la formazione
seguita serva ad apprendere una professione rispettivamente ad un avanzamento
in una funzione superiore (decisioni TF n. 2C_70/2010 del 26 agosto 2010; n. 2C_750/2009
del 26 maggio 2010).
La qualifica
di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto
della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal
contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione;
è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di
detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n. 2C_750/2009 del 26
maggio 2010; n. 2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n. 2A.182/2005 del 17 ottobre
2005, in: StR 61/2006 p. 41).
2.3
Il tema
della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse
con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione
vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale
federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,
per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una
tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua
formazione di base (decisione TF n. 2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60
p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un
centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui
affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di
un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.
2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di
un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,
conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un
Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente
aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e
con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua
preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento. La deduzione dei
costi per ottenere un master MBA è pure stata rifiutata a due economisti
aziendali, diplomati alla Scuola Superiore per i Quadri dell’Economia e
dell’Amministrazione (SSQEA), dal momento che una simile formazione
supplementare migliorava in modo marcato le loro prospettive di carriera,
benché disponessero già di una formazione nel campo economico (StE 2006 B 22.3
n. 86; RtiD II-2006 n. 18t). Ha infine negato il carattere di costo di perfezionamento
alle spese sostenute da un collaboratore di uno studio fiduciario per assolvere
una formazione in economia aziendale, parallela alla sua attività
professionale, che portava al conseguimento di un master MBA (StE 2008 B 22.3
n. 96).
2.4
Questa
Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha
per esempio negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale dei costi affrontati per frequentare un master MBA organizzato dalla SUPSI da un contribuente
che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità
d’esercente ed il diploma della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello (CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006). Nello stesso senso si è poi pronunciata nel caso di un ingegnere forestale diplomato
al Politecnico federale di Zurigo, da ormai nove anni direttore di un’azienda
forestale, che frequentava a sua volta un master MBA organizzato dalla SUPSI
(CDT n. 80.2007.162 del 26 febbraio 2008) oppure ancora nel caso di un
contribuente, diplomato alla HES (Haute Ecole Spécialisée) di Friborgo, che
lavorava come responsabile della parte tecnica e innovativa di una compagnia
telefonica e frequentava parallelamente un Executive Master of Business
Administration (EMBA) organizzato dalla PHW Hochschule Wirtschaft di Zurigo.
3.
3.1.
Venendo
al caso in esame, la ricorrente chiede di poter dedurre, a titolo di spese di
perfezionamento professionale, i costi sostenuti per frequentare la scuola
commerciale per interpreti e traduttori (la __________) di __________, che
quantifica in fr. 10'000.–. Di parere avverso è l’autorità di tassazione, che
nella decisione impugnata ha ribadito trattarsi di una vera e propria ulteriore
formazione, che ha permesso alla contribuente di colmare “difetti o carenze”
della sua precedente formazione commerciale.
3.2
Dalla documentazione
reperibile su internet si evince che il corso per interpreti e traduttori della
__________ di __________ si compone di 80 lezioni
individuali e 13 giornate di seminari in gruppo. Basato su un percorso
prevalentemente individualizzato, permette agli studenti di ottenere un
programma su misura, tagliato sui propri bisogni professionali o personali, e
di pianificare al meglio il calendario delle lezioni.
Al suo termine
è rilasciato un diploma di traduttore __________, che in virtù di un accordo intercorso
con l’__________ (__________) di __________ viene equiparato a due corsi postdiploma
(CAS) e consente ai partecipanti di iscriversi ad una formazione più completa in
“Transkulturelle Kommunikation & Übersetzung”,
al fine di ottenere un titolo di Master of Advanced Studies (MAS).
3.3
La scuola commerciale per interpreti e traduttori di __________ non è tuttavia una scuola
universitaria professionale (SUP) né tanto meno offre una formazione accademica,
che in Svizzera solo l’Università di Ginevra, con la sua Facoltà di traduzione
e interpretariato, garantisce.
A differenza, per esempio,
della __________ (__________), la scuola di __________ non rilacia titoli di
bachelor o di master, ma unicamente un diploma di traduttore __________. Come visto,
in virtù di un accordo di collaborazione con l’__________ di __________,
quest’ultimo è equiparato a due corsi CAS, che per definizione consentono ai
partecipanti di adeguare le proprie conoscenze all’evoluzione
in corso di alcuni settori specifici, ma che a differenza di uno studio
postdiploma non si concludono con il rilascio di un titolo riconosciuto a
livello federale.
3.4
Poco importa infine se la
contribuente, di professione segretaria, non ha una formazione specifica come
traduttrice. Essa può infatti vantare una pluriennale carriera nel campo delle
traduzioni dal tedesco all’italiano e viceversa, come dimostrano le numerose attestazioni
di lavoro allegate al gravame (__________, __________, __________, __________ (__________)
e, da ultimo, __________ AG). Dall’incarto fiscale risulta inoltre che dopo
essersi iscritta in disoccupazione, a contare dal mese di luglio 2012 ha trovato un nuovo lavoro presso il ____________________ di __________, dove continua ad occuparsi
di lavori di segreteria.
In simili circostanze, il
fatto che la ricorrente abbia frequentato un corso per traduttori presso una
scuola commerciale non permette ancora di giungere alla conclusione che si
tratti di una vera e propria ulteriore formazione, come invece afferma
l’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata. Al contrario, si deve supporre
che abbia intrapreso tale corso allo scopo di approfondire le conoscenze già apprese
sul campo (“learning by doing on the job”) e mantenere così le sue
opportunità di lavoro.
3.5
La conclusione sarebbe
diversa se la contribuente non si fosse limitata a frequentare il corso di
base, iscrivendosi successivamente alla formazione più completa
in “Transkulturelle Kommunikation & Übersetzung” organizzata dall’__________ di __________, al fine di ottenere un
titolo di Master of Advanced Studies (MAS). In quest’ultimo caso, infatti, la
formazione complementare non configurerebbe più un semplice approfondimento
ed aggiornamento delle conoscenze di base già apprese sul campo, ma
perseguirebbe uno scopo ben più ambizioso, permettendole di conseguire un
titolo di studio che migliorerebbe le possibilità di carriera sul lungo
periodo, ossia in termini di anni futuri, aumentando considerevolmente il suo
valore nel settore delle traduzioni (decisione TF n.
2A.424/2005 del 28 aprile 2006).
A tale
proposito, gli atti dell’incarto fiscale sono tuttavia parecchio carenti. Essi
contengono unicamente la richiesta di immatricolazione del 21 marzo 2011 e la
successiva decisione di ammissione (Studienbestätigung) del 27 aprile
2011.
Non è invece dato conoscere se nel frattempo la contribuente abbia effettivamente
frequentato i corsi e ottenuto il diploma o se abbia addirittura deciso di
iscriversi al corso di Master in “Transkulturelle Kommunikation &
Übersetzung”. Manca inoltre qualsiasi documentazione che
permetta di stabilire quando e in che misura sono state pagate le spese di
iscrizione al corso, che nella decisione di ammissione vengono quantificate in
fr. 9'700.– e suddivise fra gli anni 2011 (fr. 7'700.–) e 2012 (fr. 2'000.–). In
simili circostanze, appare quindi opportuno retrocedere gli atti all’autorità
di tassazione perché si pronunci nuovamente sulla deducibilità delle postulate spese
ed eventualmente sulla loro entità.
4.
La
decisione su reclamo del 5 aprile 2013 è conseguentemente annullata e gli atti
rinviati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona, affinché esamini se e in che
misura sono deducibili le postulate spese di perfezionamento professionale.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La decisione
su reclamo del 5 aprile 2013 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio
di tassazione di Bellinzona per una nuova decisione.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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