80.2013.117
Procedura: revisione, presupposti, IFD, commerciante professionale di immobili, contestazione solo dopo l’intimazione dei conteggi dei contributi AVS
22 ottobre 2014Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2013.117
Data decisione, Autorità:
22.10.2014, CDT
Titolo:
Procedura: revisione, presupposti, IFD, commerciante professionale di immobili, contestazione solo dopo l’intimazione dei conteggi dei contributi AVS
REVISIONE
art. 147 LIFD
Incarto n.
80.2013.117
Lugano
22 ottobre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini,
assente)
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 8 maggio 2013 contro la decisione del 23
aprile 2013 in materia di revisione IFD 2007 e 2009.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1929, pensionato, negli anni 2007 e 2009 vendeva le sue quote di
proprietà per piani (PPP) del fondo base n. __________ RFD di __________ e il
nuovo mappale n. __________ RFD di __________, ricavato dal frazionamento dell’originario
mappale n. __________ (ricevuto in eredità e detenuto unitamente ai nipoti __________
e __________).
Le
transazioni in questione venivano assoggettate all’imposta sugli utili
immobiliari.
B. Con
decisione del 1° aprile 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli notificava
la tassazione IFD 2007, includendovi un reddito da attività lucrativa indipendente
di fr. 165'800.–, corrispondente all’utile derivante dal commercio professionale
di immobili.
Il
contribuente, allora rappresentato dalla Fiduciaria __________ SA, impugnava la
suddetta decisione, contestando il reddito da titoli e capitali e il valore
locativo della sua abitazione. Non faceva invece cenno al reddito da attività
lucrativa indipendente accessoria, che veniva conseguentemente confermato con decisione
su reclamo del 17 marzo 2010.
C. L’Ufficio
di tassazione di Lugano Città, con ulteriore decisione del 13 giugno 2012,
notificava al contribuente la tassazione IFD 2009, nella quale stabiliva in fr.
374'687.– il reddito proveniente dal commercio professionale di immobili. Non impugnata,
la decisione passava in giudicato.
D. Con
scritto del 22 agosto 2012 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, si rivolgeva
all’Ufficio di tassazione di Lugano Città, comunicando di aver ricevuto dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG le decisioni relative ai contributi
dovuti sugli utili immobiliari del 2007 e 2009.
Il
contribuente rilevava di essersi accorto solo in quel momento della sua
qualifica di commerciante professionale di immobili, ponendo l’accento sulla
sua avanzata età e sulle scarse conoscenze fiscali. Aggiungeva poi di essersi
limitato a vendere dei beni che deteneva dagli anni Settanta e che aveva
ricevuto in eredità “al fine di realizzare dei contanti che gli occorrevano”.
E. L’Ufficio
di tassazione di Lugano Città, con decisione del 4 settembre 2012, negava
l’adempimento dei presupposti per una revisione delle decisioni di tassazione, argomentando
che non era stato scoperto né un errore essenziale di procedura né un fatto
nuovo rilevante né un mezzo di prova decisivo che non potesse essere fatto valere
nell’ambito della procedura ordinaria di reclamo.
Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 settembre 2012,
contestando all’autorità di tassazione un “grave errore di accertamento”. A suo
dire, il fatto di avere ignorato l’origine degli immobili venduti costituiva un
motivo di revisione.
F. L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 25 gennaio 2013
(notificata alla rappresentante del contribuente con lettera raccomandata del 23
aprile 2013). L’autorità sottolineava di avere correttamente segnalato
l’imposizione di un reddito proveniente dal commercio professionale di
immobili, sostenendo che le obiezioni contenute nell’istanza di revisione andavano
semmai fatte valere nella procedura ordinaria.
G. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la revisione delle decisioni di tassazione.
Il
ricorrente ribadisce anzitutto che l’autorità di tassazione avrebbe ignorato
fatti rilevanti che non poteva non conoscere, “ritenuto come gli immobili
venduti erano di sua proprietà dagli anni ’70 o ricevuti in successione”. Sostiene
poi di avere fatto prova della diligenza richiesta, specie se si considera che la
decisione di imposizione “è rilevabile unicamente da un semplice asterisco in
fondo alla pagina nella parte della decisione di tassazione relativa
all’imposta federale diretta, che facilmente passa inosservata”. Solleva infine
l’eccezionalità della fattispecie, che impone di ammettere un temperamento dei
rigorosi presupposti cui sottostà la revisione in presenza di un risultato
scioccante e contrastante con il sentimento di giustizia.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 147 cpv. 1
LIFD sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa
se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il
motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di
reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni
distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che
ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252 consid.
3b; 103 Ib 89 consid. 3; 98 Ia 572 consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152
consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, in: ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª
ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz – Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di
far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto
scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la
tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in: ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, il ricorrente ravvisa una violazione di principi essenziali della
procedura, costitutiva di un motivo di revisione, nel fatto stesso che
l’autorità di tassazione lo avrebbe considerato un commerciante professionale
di immobili in seguito alla vendita di beni che gli appartenevano da lungo
tempo (l’immobile di __________) o che aveva ricevuto in eredità (l’immobile di
__________).
A torto. Nella
misura in cui il ricorrente sembra sostenere che la decisione dell’Ufficio di
tassazione fosse inficiata da un errore di diritto, basti ricordare che il
rimedio giuridico della revisione non può essere utilizzato per far valere un
diverso punto di vista giuridico (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi
riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann,
Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Ma anche una
“valutazione completamente errata” dei fatti non potrebbe comunque essere considerata
una violazione di “principi essenziali della procedura”, così come preteso dall’art.
147.
cpv. 1 lett. b LIFD. Contrariamente a quanto sembra ancora emergere dal
gravame, un simile motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in
cui una motivazione errata o carente abbia dissuaso il contribuente dal presentare
un reclamo tempestivo (Casanova,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 8 ad art. 147 LIFD, p. 1343). Non si tratta, per contro, di prendere
in considerazione a posteriori un apprezzamento errato, rispettivamente
arbitrario, di una prova oppure una sussunzione mal fondata (errore dei fatti o
applicazione errata del diritto), poiché altrimenti si finirebbe per abolire
ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione.
2.2
Ma anche volendo
ammettere che l’autorità di tassazione non abbia effettivamente tenuto conto di
fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere,
una revisione delle tassazioni in discussione sarebbe in ogni caso esclusa.
Infatti,
la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza
nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione.
Egli non può in particolare avvalersi del rimedio della revisione per invocare
argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr.
le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t
consid. 3.3; DTF
111.
Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997, in:
ASA 67 p. 391 consid.
3d). Nel caso di specie, come giustamente osservato dall’autorità di
tassazione, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto avvedersi della sua qualifica
di commerciante professionale di immobili già nell’ambito della procedura
ordinaria di tassazione, per almeno due ragioni.
In primo
luogo poiché era assistito da un professionista, la Fiduciaria __________ SA, che
a suo tempo aveva impugnato la tassazione 2007 senza sollevare contestazioni
riguardo all’imposizione del reddito da commercio professionale di immobili. Il
ricorrente è quindi malvenuto a sollevare le sue scarse conoscenze fiscali e la
sua avanzata età e non potrebbe d’altronde nemmeno opporre all’autorità fiscale
un’eventuale colpa del suo rappresentante contrattuale. In analogia a quanto
previsto dal diritto privato, una simile responsabilità andrebbe comunque ascritta
al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti
contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. Trezzini,
in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619). In secondo luogo poiché dalle
decisioni di tassazioni risaltava chiaramente l’aggiunta di un reddito da
attività lucrativa indipendente di, rispettivamente, fr. 165'800.– e fr.
374'687.–, corrispondente all’utile derivante dal commercio professionale di immobili.
Le conoscenze professionali del contribuente e, prima ancora, gli elevati
importi in discussione sono tali da indurre a ritenere che egli avrebbe dovuto riconoscere
immediatamente le importanti conseguenza della sua qualifica di commerciante professionale
di immobili, non soltanto a livello di imposta federale diretta ma anche di
contributi AVS/AI/IPG.
3.
Da
ultimo, manifestamente infondato e finanche temerario è il richiamo alle
esigenze di buona fede e di parità di trattamento, che secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale impongono di ammettere un temperamento dei rigorosi
presupposti cui sottostà la revisione in presenza di un risultato scioccante e
contrastante con il sentimento di giustizia, che di tutta evidenza non si è
verificato nella fattispecie.
Anzi, da
un sommario esame dell’incarto fiscale sembrerebbero piuttosto emergere più
indizi per ritenere il ricorrente un commerciante professionale di immobili nel
senso della giurisprudenza del Tribunale federale. Un primo elemento che depone
a favore della tesi del carattere commerciale delle operazioni in esame è
senz’altro rappresentato dalla costituzione di una società di persone
unitamente al nipote __________ e all’avv. __________. Questi ultimi, nel corso
del 2005, sono infatti diventati comproprietari delle quote di proprietà per
piani (PPP) del fondo base n. __________ RFD di __________, che hanno poi
rivenduto negli anni 2007 e 2009. Un altro indizio a favore della tesi del
carattere professionale dell’attività che ha condotto alla vendita dei fondi in
discussione è poi il frazionamento, nel corso del 2009, dell’originario mappale
n. __________ RFD di __________ e l’attribuzione al contribuente del nuovo
fondo n. __________, rivenduto qualche mese più tardi. Un terzo elemento è
infine costituito dalla sua precedente professione di impresario costruttore e,
soprattutto, dalla sua attuale posizione di azionista e amministratore unico di
una società immobiliare (la __________ SA), senza dimenticare infine che nei periodi
fiscali incriminati sua moglie __________ era pure amministratrice unica di una
seconda società immobiliare (la __________ SA).
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 144 LIFD
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 2'000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 2'100.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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