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Decisione

80.2013.117

Procedura: revisione, presupposti, IFD, commerciante professionale di immobili, contestazione solo dopo l’intimazione dei conteggi dei contributi AVS

22 ottobre 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1929, pensionato, negli anni 2007 e 2009 vendeva le sue quote di

proprietà per piani (PPP) del fondo base n. __________ RFD di __________ e il

nuovo mappale n. __________ RFD di __________, ricavato dal frazionamento dell’originario

mappale n. __________ (ricevuto in eredità e detenuto unitamente ai nipoti __________

e __________).

Le

transazioni in questione venivano assoggettate all’imposta sugli utili

immobiliari.

B. Con

decisione del 1° aprile 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli notificava

la tassazione IFD 2007, includendovi un reddito da attività lucrativa indipendente

di fr. 165'800.–, corrispondente all’utile derivante dal commercio professionale

di immobili.

Il

contribuente, allora rappresentato dalla Fiduciaria __________ SA, impugnava la

suddetta decisione, contestando il reddito da titoli e capitali e il valore

locativo della sua abitazione. Non faceva invece cenno al reddito da attività

lucrativa indipendente accessoria, che veniva conseguentemente confermato con decisione

su reclamo del 17 marzo 2010.

C. L’Ufficio

di tassazione di Lugano Città, con ulteriore decisione del 13 giugno 2012,

notificava al contribuente la tassazione IFD 2009, nella quale stabiliva in fr.

374'687.– il reddito proveniente dal commercio professionale di immobili. Non impugnata,

la decisione passava in giudicato.

D. Con

scritto del 22 agosto 2012 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, si rivolgeva

all’Ufficio di tassazione di Lugano Città, comunicando di aver ricevuto dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG le decisioni relative ai contributi

dovuti sugli utili immobiliari del 2007 e 2009.

Il

contribuente rilevava di essersi accorto solo in quel momento della sua

qualifica di commerciante professionale di immobili, ponendo l’accento sulla

sua avanzata età e sulle scarse conoscenze fiscali. Aggiungeva poi di essersi

limitato a vendere dei beni che deteneva dagli anni Settanta e che aveva

ricevuto in eredità “al fine di realizzare dei contanti che gli occorrevano”.

E. L’Ufficio

di tassazione di Lugano Città, con decisione del 4 settembre 2012, negava

l’adempimento dei presupposti per una revisione delle decisioni di tassazione, argomentando

che non era stato scoperto né un errore essenziale di procedura né un fatto

nuovo rilevante né un mezzo di prova decisivo che non potesse essere fatto valere

nell’ambito della procedura ordinaria di reclamo.

Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 settembre 2012,

contestando all’autorità di tassazione un “grave errore di accertamento”. A suo

dire, il fatto di avere ignorato l’origine degli immobili venduti costituiva un

motivo di revisione.

F. L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 25 gennaio 2013

(notificata alla rappresentante del contribuente con lettera raccomandata del 23

aprile 2013). L’autorità sottolineava di avere correttamente segnalato

l’imposizione di un reddito proveniente dal commercio professionale di

immobili, sostenendo che le obiezioni contenute nell’istanza di revisione andavano

semmai fatte valere nella procedura ordinaria.

G. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la revisione delle decisioni di tassazione.

Il

ricorrente ribadisce anzitutto che l’autorità di tassazione avrebbe ignorato

fatti rilevanti che non poteva non conoscere, “ritenuto come gli immobili

venduti erano di sua proprietà dagli anni ’70 o ricevuti in successione”. Sostiene

poi di avere fatto prova della diligenza richiesta, specie se si considera che la

decisione di imposizione “è rilevabile unicamente da un semplice asterisco in

fondo alla pagina nella parte della decisione di tassazione relativa

all’imposta federale diretta, che facilmente passa inosservata”. Solleva infine

l’eccezionalità della fattispecie, che impone di ammettere un temperamento dei

rigorosi presupposti cui sottostà la revisione in presenza di un risultato

scioccante e contrastante con il sentimento di giustizia.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 147 cpv. 1

LIFD sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c) il

fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

1.2.

La revisione è tuttavia esclusa

se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il

motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di

reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni

distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che

ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252 consid.

3b; 103 Ib 89 consid. 3; 98 Ia 572 consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152

consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger

Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, in: ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª

ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,

Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch,

Zürcher Steuergesetz – Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di

far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto

scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la

tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in: ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, il ricorrente ravvisa una violazione di principi essenziali della

procedura, costitutiva di un motivo di revisione, nel fatto stesso che

l’autorità di tassazione lo avrebbe considerato un commerciante professionale

di immobili in seguito alla vendita di beni che gli appartenevano da lungo

tempo (l’immobile di __________) o che aveva ricevuto in eredità (l’immobile di

__________).

A torto. Nella

misura in cui il ricorrente sembra sostenere che la decisione dell’Ufficio di

tassazione fosse inficiata da un errore di diritto, basti ricordare che il

rimedio giuridico della revisione non può essere utilizzato per far valere un

diverso punto di vista giuridico (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi

riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann,

Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Ma anche una

“valutazione completamente errata” dei fatti non potrebbe comunque essere considerata

una violazione di “principi essenziali della procedura”, così come preteso dall’art.

147.

cpv. 1 lett. b LIFD. Contrariamente a quanto sembra ancora emergere dal

gravame, un simile motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in

cui una motivazione errata o carente abbia dissuaso il contribuente dal presentare

un reclamo tempestivo (Casanova,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 8 ad art. 147 LIFD, p. 1343). Non si tratta, per contro, di prendere

in considerazione a posteriori un apprezzamento errato, rispettivamente

arbitrario, di una prova oppure una sussunzione mal fondata (errore dei fatti o

applicazione errata del diritto), poiché altrimenti si finirebbe per abolire

ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione.

2.2

Ma anche volendo

ammettere che l’autorità di tassazione non abbia effettivamente tenuto conto di

fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere,

una revisione delle tassazioni in discussione sarebbe in ogni caso esclusa.

Infatti,

la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza

nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione.

Egli non può in particolare avvalersi del rimedio della revisione per invocare

argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr.

le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t

consid. 3.3; DTF

111.

Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997, in:

ASA 67 p. 391 consid.

3d). Nel caso di specie, come giustamente osservato dall’autorità di

tassazione, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto avvedersi della sua qualifica

di commerciante professionale di immobili già nell’ambito della procedura

ordinaria di tassazione, per almeno due ragioni.

In primo

luogo poiché era assistito da un professionista, la Fiduciaria __________ SA, che

a suo tempo aveva impugnato la tassazione 2007 senza sollevare contestazioni

riguardo all’imposizione del reddito da commercio professionale di immobili. Il

ricorrente è quindi malvenuto a sollevare le sue scarse conoscenze fiscali e la

sua avanzata età e non potrebbe d’altronde nemmeno opporre all’autorità fiscale

un’eventuale colpa del suo rappresentante contrattuale. In analogia a quanto

previsto dal diritto privato, una simile responsabilità andrebbe comunque ascritta

al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti

contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. Trezzini,

in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619). In secondo luogo poiché dalle

decisioni di tassazioni risaltava chiaramente l’aggiunta di un reddito da

attività lucrativa indipendente di, rispettivamente, fr. 165'800.– e fr.

374'687.–, corrispondente all’utile derivante dal commercio professionale di immobili.

Le conoscenze professionali del contribuente e, prima ancora, gli elevati

importi in discussione sono tali da indurre a ritenere che egli avrebbe dovuto riconoscere

immediatamente le importanti conseguenza della sua qualifica di commerciante professionale

di immobili, non soltanto a livello di imposta federale diretta ma anche di

contributi AVS/AI/IPG.

3.

Da

ultimo, manifestamente infondato e finanche temerario è il richiamo alle

esigenze di buona fede e di parità di trattamento, che secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale impongono di ammettere un temperamento dei rigorosi

presupposti cui sottostà la revisione in presenza di un risultato scioccante e

contrastante con il sentimento di giustizia, che di tutta evidenza non si è

verificato nella fattispecie.

Anzi, da

un sommario esame dell’incarto fiscale sembrerebbero piuttosto emergere più

indizi per ritenere il ricorrente un commerciante professionale di immobili nel

senso della giurisprudenza del Tribunale federale. Un primo elemento che depone

a favore della tesi del carattere commerciale delle operazioni in esame è

senz’altro rappresentato dalla costituzione di una società di persone

unitamente al nipote __________ e all’avv. __________. Questi ultimi, nel corso

del 2005, sono infatti diventati comproprietari delle quote di proprietà per

piani (PPP) del fondo base n. __________ RFD di __________, che hanno poi

rivenduto negli anni 2007 e 2009. Un altro indizio a favore della tesi del

carattere professionale dell’attività che ha condotto alla vendita dei fondi in

discussione è poi il frazionamento, nel corso del 2009, dell’originario mappale

n. __________ RFD di __________ e l’attribuzione al contribuente del nuovo

fondo n. __________, rivenduto qualche mese più tardi. Un terzo elemento è

infine costituito dalla sua precedente professione di impresario costruttore e,

soprattutto, dalla sua attuale posizione di azionista e amministratore unico di

una società immobiliare (la __________ SA), senza dimenticare infine che nei periodi

fiscali incriminati sua moglie __________ era pure amministratrice unica di una

seconda società immobiliare (la __________ SA).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 144 LIFD

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 2'000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 2'100.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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