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Decisione

80.2013.12

Prestazioni in capitale della previdenza: imposta annua intera, base imponibile, nessuna deduzione ammessa

9 maggio 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

periodo fiscale 2011, RI 1, domiciliata ad __________, risultava esente da imposte,

non avendo raggiunto il reddito minimo imponibile.

Il 2

maggio 2011, in seguito al decesso di suo padre __________, la Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft

AG le versava tuttavia una prestazione in capitale di fr. 63'822.–.

B. L’Ufficio

di tassazione di Lugano Campagna, con decisioni del 25 ottobre 2012, notificava

alla contribuente la tassazione dell’imposta annua intera IC/IFD 2011 sulle

prestazioni in capitale proveniente dalla previdenza. L’imposta dovuta era

commisurata in fr. 1'276.– per l’IC e in fr. 110.– per l’IFD.

C. La

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’11 novembre

2012, nel quale lamentava di avere nel frattempo consumato l’intero capitale

versatole dalla compagnia d’assicurazioni, investendolo per il suo fabbisogno e

quello delle due figlie __________ e __________.

Con

lettera del 19 novembre 2012, l’autorità di tassazione invitava la contribuente

a produrre la decisione della Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG

e l’attestazione del bonifico postale o bancario, aggiungendo poi che la sua

attuale situazione finanziaria era semmai motivo di condono delle imposte.

Constatata

la mancata risposta, con successive decisioni del 12 dicembre 2012, l’autorità

respingeva il reclamo, riconfermando l’imposizione del capitale previdenziale

“come da dati in possesso dell’ufficio”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di

essere esonerata dal pagamento dell’imposta annua intera cantonale e federale,

sostenendo di avere consumato l’intero capitale per il suo fabbisogno e quello della

sua famiglia.

Con

successivo ricorso del 23 gennaio 2013, RI 1 postula pure l’esonero dal pagamento

dell’imposta annua intera comunale, nel frattempo intimatale dal Comune di __________.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la

totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette

dei cantoni e dei comuni (LAID).

Come ha

ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16

cpv. 1 LIFD, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung).

1.2.

Sono in

particolare imponibili tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da

forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le

liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art.

21 cpv. 1 LT; art. 22 cpv. 1 LIFD). Fatta salva la disciplina transitoria

dell’art. 204 LIFD, queste prestazioni sottostanno interamente all’imposta sul

reddito (DTF 132 II 128, consid. 3.1).

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 38

cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente con un’imposta annua intera le

prestazioni in capitale secondo l’art. 21 LT (vale a dire i redditi da fonti

previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all’articolo 16 cpv. 2 LT (vale a

dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in

rapporto con l’attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore

di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale

permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lett. b LT). Secondo

l’art. 38 cpv. 2 LT, l’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe

applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione

annua corrispondente; l’aliquota minima è del 2 per cento.

L’art. 38

cpv. 1 LIFD prevede, analogamente all’art. 38 LT, l’imposizione separata delle

prestazioni in capitale secondo l’art. 22 LIFD (vale a dire i proventi da fonti

previdenziali elencate nella norma), come anche le somme versate in seguito a

decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute. Tali

prestazioni includono, pur non menzionandoli esplicitamente, anche i “versamenti

analoghi” (Baumgartner, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a

ediz., Basilea 2008, n. 6a ad art. 38 LIFD, p. 648). L’aliquota

è calcolata secondo l’art. 38 cpv. 2 LIFD su un quinto della tariffa secondo l’art.

36.

(vale a dire su un quinto dell’aliquota normale).

2.2

In questo

contesto, deve ancora essere ricordato il tenore degli art. 58 cpv. 1 LT e 48

LIFD. Le disposizioni in questione prevedono che l’imposta annua intera per prestazioni

in capitale provenienti dalla previdenza sia dovuta per l’anno fiscale nel corso

del quale i proventi corrispondenti sono stati conseguiti. L’art. 58 cpv. 1 seconda

frase LT specifica poi che, se ne sono stati conseguiti diversi nello

stesso anno fiscale, l’imposta è commisurata alla totalità dei proventi.

3.

3.1.

Venendo

al caso in esame, la ricorrente non contesta l’imponibilità dell’importo di fr.

63'822.– in quanto tale, né tanto meno il suo assoggettamento all’imposta annua

intera degli art. 38 LT e LIFD. Chiede però di poter dedurre dalla prestazione

previdenziale quanto investito per il suo fabbisogno e quello delle due figlie,

per un totale di oltre 61'000 franchi. Tra le spese elencate nella scheda

prodotta dalla ricorrente figurano, per esempio, fr. 7'500.– per il rimpatrio

del defunto padre con la Rega, fr. 20'260.– per l’acquisto di una nuova

automobile __________, fr. 2'150.– per altri acquisti (un tavolo, una

bicicletta, un paio di sci e due computer), fr. 15'782.– per elettricità (!),

fr. 8'258.– per cure dentarie ecc.

3.2

Le

argomentazioni della ricorrente sono prive di ogni fondamento per almeno due

ragioni.

Anzitutto

poiché le prestazioni in capitale assoggettate all’imposta annua intera degli

art. 38 LT e LIFD non ammettono alcuna deduzione. Se, per definizione, l’acquisto

di prestazioni provenienti dalla previdenza non comporta spese particolari (deduzioni

organiche), la dottrina unanime ritiene che le prestazioni in capitale non

ammettano nemmeno deduzioni generali (anorganiche) o sociali (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 33 e 34 ad

art. 38 LIFD, p. 630; Laffely

Maillard, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de

la LIFD, Basilea 2008, n. 11 ad art. 38 LT, p. 581).

In

secondo luogo perché le spese elencate dalla ricorrente – o almeno la maggior

parte di esse – costituiscono tipici costi per il mantenimento del contribuente

e della sua famiglia (l’acquisto, per esempio, di una nuova autovettura,

l’iscrizione a diversi corsi oppure l’eccessivo consumo di elettricità), che

non sarebbero deducibili neppure nell’ambito del calcolo ordinario dell’imposta

sul reddito (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD). La

questione non merita tuttavia di essere approfondita ulteriormente, dal momento

che la ricorrente è stata in ogni caso esentata da imposte per il periodo

fiscale in questione, non avendo raggiunto il reddito minimo imponibile.

3.3

Come già

preannunciato dall’autorità di tassazione, le argomentazioni della ricorrente

potevano tutt’al più giustificare un’istanza di condono. Gli art. 246 cpv. 1 LT

e 167 cpv. 1 LIFD consentono, infatti, al contribuente caduto nel bisogno, per

il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione

tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli

importi dovuti. Secondo gli art. 246 cpv. 2 LT e 167 cpv. 2 LIFD, la domanda di

condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve

essere presentata all’autorità competente, vale a dire all’Ufficio esazione e

condoni di Bellinzona, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune

di domicilio o sede del contribuente.

4.

Discorso

a parte merita infine il ricorso del 23 gennaio 2013 contro la decisione del

Comune di __________, che si palesa, oltre che infondata, anche irricevibile.

Secondo

l’art. 299 LT, in materia di imposte comunali, possono essere impugnati dinanzi

al Municipio (cpv. 1) e successivamente alla Camera di diritto tributario (cpv.

2) unicamente le decisioni di assoggettamento e i calcoli dell’imposta

comunale. Nel caso in esame, per contro, oggetto di litigio è nuovamente la

mancata deduzione delle postulate spese di oltre 61'000 franchi. La ricorrente non

solleva alcuna censura in merito al suo assoggettamento all’imposta comunale né

tanto meno contesta l’applicazione del moltiplicatore comunale all’imposta

cantonale di base (art. 276 cpv. 2 LT), ciò che rende il suo ricorso non

soltanto manifestamente infondato per quanto detto in precedenza, ma anche irricevibile

per incompetenza di questa Camera.

5.

L’esito

dei gravami è quindi differenziato. Il ricorso dell’8 gennaio 2013 contro le decisioni

su reclamo dell’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna è respinto; il ricorso

del 23 gennaio 2013 contro la decisione del Comune di __________ è dichiarato

irricevibile.

Visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso dell’8 gennaio 2013 in materia di imposta annua intera IC/IFD è respinto.

1.2. Il

ricorso del 23 gennaio 2013 in materia di imposta annua intera comunale è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-,.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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