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Decisione

80.2013.129

Condono: non sostituisce i rimedi giuridici, contestazione di una tassazione d'ufficio passata in giudicato

12 settembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- la RI 1,

con sede a __________, è una società con scopo l’acquisto, la vendita, la

distribuzione, l’importazione e l’esportazione al dettaglio e all’ingrosso di

videogiochi, indumenti, orologi, gioielli, vino, alcolici, alimentari e di

qualunque bene mobile connesso con lo scopo sociale, in Svizzera e tra Svizzera

ed estero;

- fondata

nel marzo 2007, la società dispone di un capitale di 20'000 franchi, interamente

liberato mediante conferimenti in natura;

- l’Ufficio

di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), con decisione del 10 settembre

2009, notificava alla neo costituita società la tassazione 2007, allestita

d’ufficio per mancata presentazione della dichiarazione d’imposta, esponendole un

utile netto di fr. 5'000.–;

- l’UTPG

stabiliva per apprezzamento anche le successive tassazioni 2008 e 2009,

commisurando l’utile imponibile in, rispettivamente, fr. 10'000.– e fr. 20'000.–;

- il 30

aprile 2011, tramite formulario ufficiale, la contribuente si rivolgeva all’autorità

fiscale, postulando il condono delle imposte federali, cantonali e comunali

2008/2009;

- a

sostegno della sua domanda lamentava difficoltà finanziarie, sottolineando in

particolare di trovarsi in uno “stato fallimentare”;

- l’Ufficio

esazione e condoni, con decisioni del 22 febbraio 2013, respingeva la domanda

sulla base di due ordini di idee: la mancata collaborazione verso l’autorità di

tassazione e il sovraindebitamento della società, tale da minacciarne un

fallimento ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO;

- la

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 5 marzo 2013, nel

quale poneva l’accento sugli eccessivi utili stabiliti per apprezzamento

dall’UTPG, in realtà mai realizzati;

- l’Ufficio

esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 22 aprile

2013;

- spiegava

anzitutto che l’istituto del condono non poteva servire a correggere le tassazioni

d’ufficio, ormai passate in giudicato, ribadendo inoltre che la minaccia di fallimento

imponeva di respingere la domanda, conformemente a quanto disciplinato

dall’art. 14 dell’Ordinanza federale sul condono dell’imposta;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 sottolinea anzitutto

di avere nel frattempo provveduto a risollevare la sua situazione debitoria,

chiedendo nuovamente di pagare “l’effettivo delle imposte che non corrisponde a

quello valutato”;

- nelle

proprie osservazioni del 27 maggio 2013, l’autorità fiscale propone di respingere

il gravame.

Diritto

Considerandi

- secondo

l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel

bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa

per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono

essere interamente o parzialmente condonati;

- il condono

è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto

vigente (Beusch, Der Untergang der

Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188);

- le

ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale

spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella

“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni economiche,

di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione;

- per

motivi che possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica o finanziaria,

si ritiene infatti che l’esistenza economica di un contribuente debba essere

per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo

2009.

e dottrina citata);

- il

condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra

della legge;

- nel

rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti

precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad

art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468);

- conformemente

a quanto disposto dagli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

l’esistenza di una situazione di bisogno e conseguenze oltremodo gravose dovute

al pagamento del debito fiscale;

- non

costituiscono, per contro, motivo di condono eventuali inesattezze contenute nelle

decisioni di tassazioni;

- come

indicato dall’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta (RS 642.121), la

procedura di condono non può infatti sostituire i rimedi giuridici né può avere

per scopo la revisione di tassazioni già passate in giudicato;

- nel gravame qui in esame, come visto, è la stessa ricorrente ad

ammettere di avere nel frattempo provveduto a risollevare la sua situazione

economica, postulando il condono delle imposte 2008 e 2009 sostanzialmente per

censurare gli eccessivi utili di, rispettivamente, fr.

10'000.– e fr. 20'000.–, stabiliti per apprezzamento dall’UTPG;

- in simili

circostanze, le decisioni impugnate, con cui l’Ufficio esazione e condoni ha

respinto la domanda di condono, si palesano chiaramente fondate, senza la necessità

di ulteriori approfondimenti;

- il

ricorso è conseguentemente respinto;

- vista la

particolarità del caso, si rinuncia tuttavia a prelevare tassa di giustizia e

spese processuali;

- contro le

decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m

LTF);

- l’Alta

Corte si rifiuta inoltre di entrare nel merito di ricorsi sussidiari in materia

costituzionale, (art. 113 LTF), negando l’esistenza di un interesse

giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-,;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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