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Decisione

80.2013.131

Procedura: prescrizione del diritto di tassare, contribuente stralciato per errore, prova dell’invio dei formulari per la dichiarazione 2007 entro la fine del 2012, ricupero d’imposta

4 giugno 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________ (Canton __________), sono limitatamente

imponibili nel Canton Ticino, in quanto proprietari di un appartamento di vacanza

a __________ (PPP n. __________ al mapp. __________).

B. Non

avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2007, nonostante una diffida,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, con decisione del 13 febbraio 2013,

notificava ai contribuenti la tassazione IC 2007, allestita d’ufficio. Il

reddito imponibile era commisurato in fr. 1'800.– e quello determinante per

l’aliquota in fr. 40'800.–; quanto alla sostanza imponibile era stabilita in

fr. 20'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 154'000.–.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 28 febbraio

2013, invocando la sopravvenuta prescrizione del diritto di tassare. I

reclamanti sostenevano in particolar modo di non avere mai ricevuto il modulo

per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2007 né tanto meno un altro atto

interruttivo della prescrizione.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 24 aprile 2013, così

motivata:

(…) Con

lettera del 21 dicembre 2012 l’Ufficio circondariale di tassazione ha richiesto

ai contribuenti di voler fornire la dichiarazione d’imposta 2007. Con la

lettera gli ha fornito i moduli di dichiarazione 2007. Il periodo fiscale 2007

non è perciò prescritto, contrariamente a quanto affermato dai contribuenti con

il reclamo.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano

nuovamente l’annullamento della decisione di tassazione per il periodo fiscale 2007. A loro avviso, la prescrizione del diritto di tassare sarebbe subentrata il 31 dicembre 2012,

trascorsi cioè cinque anni dalla fine del periodo fiscale in discussione, non

avendo mai ricevuto la lettera del 21 dicembre 2012.

E. Nelle

proprie osservazioni del 12 giugno 2013, l’autorità di tassazione propone di

respingere il gravame.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 193 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 120 cpv. 1 LIFD, il diritto

di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

Un nuovo

termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento

o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al

corresponsabile dell’imposta (art. 193 cpv. 4 lett. a LT). Il diritto

di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 193 cpv. 5 LT).

1.2.

La

nozione di atto inteso alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione

dell’imposta, ma anche tutti gli atti ufficiali intesi all’accertamento della

pretesa fiscale che sono portati a conoscenza del contribuente (decisione

Tribunale federale, 26 novembre 1999, RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n.

5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p.

9316, 97 I 167, consid. 5, p. 176). Vi rientrano, per esempio, l’invio del

formulario per la dichiarazione, la diffida a inoltrare la dichiarazione,

l’annuncio di una verifica e le ispezioni dei libri contabili, la notificazione

di una tassazione fiscale definitiva o provvisoria, l’invito o la diffida di

pagamento (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: Känzig/Behnisch,

Die direkte Bundessteuer, 2ª

ediz., n. 10 ad art. 128 DIFD).

Nella menzionata sentenza del 1999, il Tribunale federale ha

stabilito che anche una comunicazione ufficiale con la quale viene unicamente

annunciata l’intenzione di procedere ad un’ulteriore tassazione vale come atto

di esazione suscettibile di interrompere il corso della prescrizione (RDAF

56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2f).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, come esposto in narrativa, i coniugi RI 1 e RI 2 sono stati assoggettati

ad una tassazione d’ufficio, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale

2007.

Il reddito imponibile è stato commisurato in fr. 1'800.– e quello

determinante per l’aliquota in fr. 40'800.–, mentre la sostanza imponibile è

stata stabilita in fr. 20'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr.

154'000.–

Contro la

tassazione per apprezzamento, i contribuenti hanno interposto reclamo nei

termini di legge, invocando la sopravvenuta prescrizione del diritto di

tassare. A loro avviso, infatti, il periodo fiscale 2007 si sarebbe prescritto

il 31 dicembre 2012, non avendo mai ricevuto il modulo per la compilazione

della dichiarazione d’imposta né tanto meno un altro atto interruttivo della prescrizione.

Di parere contrario è invece l’autorità di tassazione, che ritiene di avere

interrotto la prescrizione tramite l’invio della lettera semplice del 21

dicembre 2012, con la quale invitava i ricorrenti a produrre una copia della

decisione di tassazione delle autorità fiscali del Canton __________ e a

compilare l’allegato modulo della dichiarazione fiscale 2007.

2.2

Per

intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento

o di un suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; v. anche Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.

581; Knapp, Grundlagen des

Verwaltungsrecht, 4ª ediz., Vol. I, Basilea 1992, p.

157, Häfelin/Müller/ Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). L’autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante

invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale

concerne l’onere della prova circa la sua effettiva comunicazione e la data in

cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione

o di una comunicazione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumersi l’onere

della prova in base alla regola dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una

portata generale e che si applica sia in diritto privato che pubblico, dispone

che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da

una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III

54, 99 Ib 359). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l’attenzione

delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice,

adducendo esplicitamente che le controversie relative all’effettiva

comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una

notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento (DTF 101

Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi,

Le insidie dell’invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi,

RTT 1974, p. 66; Corti, L’intimazione

delle decisioni secondo l’art. 14 LPamm, in: RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509

del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l’obbligo di intimare gli atti e

le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell’art. 14 della Legge di

procedura per le cause amministrative).

2.3

Conformemente

alla regola generale dell’art. 8 CC, la prova dell’avvenuta intimazione della

lettera semplice del 21 dicembre 2012, con allegato il modulo per la compilazione

della dichiarazione d’imposta 2007, spettava quindi all’Ufficio di tassazione

di Bellinzona.

Certo, all’autorità di

tassazione non è preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione di

un atto, che non siano la quietanza dell’azienda delle poste, al fine di

rendere verosimile la notifica. Nella fattispecie, in particolare, il fatto

stesso che i ricorrenti ammettano di avere ricevuto i moduli

per le dichiarazioni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, che l’autorità di

tassazione sostiene aver spedito assieme alla lettera in discussione, lascerebbe

supporre che il medesimo giorno gli sia pervenuto anche il modulo per la

compilazione della dichiarazione fiscale 2007. In assenza di altri indizi concludenti, tuttavia, a questa Camera non resta che confermare la sopravvenuta

prescrizione del diritto di tassare (il 31 dicembre 2012) e conseguentemente

annullare la tassazione notificata ai ricorrenti il 13 febbraio 2013.

3.

3.1.

Assodata

l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare, rimane ancora aperta la

possibilità di avviare una procedura di ricupero d’imposta, che a

differenza della tassazione ordinaria decade dopo dieci anni dalla fine del

periodo fiscale (art. 237 cpv. 1 LT; v. anche Masmejan-Fey, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral

direct, Basilea 2008, n. 6 ad art. 120 LIFD, p. 1181).

Da un semplice

esame del registro fondiario emerge anzitutto che i coniugi RI 1 e RI 2 hanno acquistato

l’appartamento di __________, in ragione di un mezzo ciascuno, già nel corso

del 1988. Dagli atti dell’incarto fiscale risulta poi che gli stessi sono stati

regolarmente tassati sino agli anni 2001/2002, dopodiché sarebbero stati stralciati,

per errore, dal registro dei contribuenti. Essi, infatti, non hanno mai

contestato il loro assoggettamento all’imposta cantonale ticinese, né tanto

meno il loro obbligo di inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel

Canton Ticino, come dimostra il fatto che non abbiano sollevato

alcuna obiezione alla notifica dei moduli delle dichiarazioni fiscali per gli

anni 2008, 2009, 2010 e 2011, che hanno nel frattempo compilato e tempestivamente

consegnato all’autorità di tassazione.

3.2

Del resto, l’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’applicazione della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali del 9

marzo 2001 (RS 642.141) prevede espressamente che se, per ragioni di

appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel cantone di

domicilio o di sede, bensì anche in altri cantoni, la procedura di tassazione

si svolge anche in questi altri cantoni. Il contribuente assoggettato

all’imposta in parecchi Cantoni può allora adempiere il suo obbligo di

allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della

dichiarazione d’imposta del cantone di domicilio o di sede, a meno che il

cantone di domicilio e l’altro cantone non abbiano lo stesso sistema di basi

temporali d’imposizione (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.). In ogni caso,

come questa Camera ha già avuto modo di confermare, la legge

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni non

dispensa il contribuente dall’obbligo di inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente assoggettato all’imposta (decisione CDT n.

80.2003.154

del 4 dicembre 2003, in: RtiD I-2004 n. 20t).

3.3

Tornando

al caso in esame, se ne può quindi dedurre che i contribuenti hanno ammesso –

almeno implicitamente – di avere infranto i loro obblighi di collaborazione, giustificando

il loro agire con la sola prescrizione del diritto di tassare.

In simili circostanze,

nulla impedisce al competente Ufficio delle procedure speciali di Bellinzona di

avviare una procedura di ricupero ordinario dell’imposta non incassata,

compresi gli interessi, dal momento che la tassazione – per stessa ammissione

dei ricorrenti – è stata indebitamente omessa. L’autorità valuterà se siano adempiuti

i presupposti per infliggere anche una multa ai contribuenti, per il loro comportamento

colpevole, nell’ambito di un separato procedimento penale per

sottrazione d’imposta (art. 258 cpv. 1 LT).

4.

Il

ricorso è conseguentemente accolto e la tassazione notificata ai ricorrenti il 13

febbraio 2013 annullata per intervenuta prescrizione del diritto di tassare.

Nel contempo, l’incarto fiscale è trasmesso all’Ufficio delle procedure

speciali di Bellinzona per i suoi incombenti.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la tassazione notificata ai ricorrenti il 13 febbraio 2013 è annullata;

nel contempo, l’incarto fiscale è trasmesso all’Ufficio delle procedure speciali

di Bellinzona per i suoi incombenti.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

- Divisione delle contribuzioni Ufficio delle

procedure speciali,

Bellinzona.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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