80.2013.131
Procedura: prescrizione del diritto di tassare, contribuente stralciato per errore, prova dell’invio dei formulari per la dichiarazione 2007 entro la fine del 2012, ricupero d’imposta
4 giugno 2014Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2013.131
Data decisione, Autorità:
04.06.2014, CDT
Titolo:
Procedura: prescrizione del diritto di tassare, contribuente stralciato per errore, prova dell’invio dei formulari per la dichiarazione 2007 entro la fine del 2012, ricupero d’imposta
PRESCRIZIONE
art. 193 cpv. 1 LT
art. 193 cpv. 4 let. a LT
art. 193 cpv. 5 LT
Incarto n.
80.2013.131
Lugano
4 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 ()
RI 2 ()
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 maggio 2013 contro la decisione del 24
aprile 2013 in materia di IC 2007.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________ (Canton __________), sono limitatamente
imponibili nel Canton Ticino, in quanto proprietari di un appartamento di vacanza
a __________ (PPP n. __________ al mapp. __________).
B. Non
avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2007, nonostante una diffida,
l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, con decisione del 13 febbraio 2013,
notificava ai contribuenti la tassazione IC 2007, allestita d’ufficio. Il
reddito imponibile era commisurato in fr. 1'800.– e quello determinante per
l’aliquota in fr. 40'800.–; quanto alla sostanza imponibile era stabilita in
fr. 20'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 154'000.–.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 28 febbraio
2013, invocando la sopravvenuta prescrizione del diritto di tassare. I
reclamanti sostenevano in particolar modo di non avere mai ricevuto il modulo
per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2007 né tanto meno un altro atto
interruttivo della prescrizione.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 24 aprile 2013, così
motivata:
(…) Con
lettera del 21 dicembre 2012 l’Ufficio circondariale di tassazione ha richiesto
ai contribuenti di voler fornire la dichiarazione d’imposta 2007. Con la
lettera gli ha fornito i moduli di dichiarazione 2007. Il periodo fiscale 2007
non è perciò prescritto, contrariamente a quanto affermato dai contribuenti con
il reclamo.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano
nuovamente l’annullamento della decisione di tassazione per il periodo fiscale 2007. A loro avviso, la prescrizione del diritto di tassare sarebbe subentrata il 31 dicembre 2012,
trascorsi cioè cinque anni dalla fine del periodo fiscale in discussione, non
avendo mai ricevuto la lettera del 21 dicembre 2012.
E. Nelle
proprie osservazioni del 12 giugno 2013, l’autorità di tassazione propone di
respingere il gravame.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 193 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 120 cpv. 1 LIFD, il diritto
di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
Un nuovo
termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento
o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al
corresponsabile dell’imposta (art. 193 cpv. 4 lett. a LT). Il diritto
di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 193 cpv. 5 LT).
1.2.
La
nozione di atto inteso alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione
dell’imposta, ma anche tutti gli atti ufficiali intesi all’accertamento della
pretesa fiscale che sono portati a conoscenza del contribuente (decisione
Tribunale federale, 26 novembre 1999, RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n.
5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p.
9316, 97 I 167, consid. 5, p. 176). Vi rientrano, per esempio, l’invio del
formulario per la dichiarazione, la diffida a inoltrare la dichiarazione,
l’annuncio di una verifica e le ispezioni dei libri contabili, la notificazione
di una tassazione fiscale definitiva o provvisoria, l’invito o la diffida di
pagamento (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, 2ª
ediz., n. 10 ad art. 128 DIFD).
Nella menzionata sentenza del 1999, il Tribunale federale ha
stabilito che anche una comunicazione ufficiale con la quale viene unicamente
annunciata l’intenzione di procedere ad un’ulteriore tassazione vale come atto
di esazione suscettibile di interrompere il corso della prescrizione (RDAF
56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2f).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, come esposto in narrativa, i coniugi RI 1 e RI 2 sono stati assoggettati
ad una tassazione d’ufficio, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale
2007.
Il reddito imponibile è stato commisurato in fr. 1'800.– e quello
determinante per l’aliquota in fr. 40'800.–, mentre la sostanza imponibile è
stata stabilita in fr. 20'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr.
154'000.–
Contro la
tassazione per apprezzamento, i contribuenti hanno interposto reclamo nei
termini di legge, invocando la sopravvenuta prescrizione del diritto di
tassare. A loro avviso, infatti, il periodo fiscale 2007 si sarebbe prescritto
il 31 dicembre 2012, non avendo mai ricevuto il modulo per la compilazione
della dichiarazione d’imposta né tanto meno un altro atto interruttivo della prescrizione.
Di parere contrario è invece l’autorità di tassazione, che ritiene di avere
interrotto la prescrizione tramite l’invio della lettera semplice del 21
dicembre 2012, con la quale invitava i ricorrenti a produrre una copia della
decisione di tassazione delle autorità fiscali del Canton __________ e a
compilare l’allegato modulo della dichiarazione fiscale 2007.
2.2
Per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento
o di un suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; v. anche Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des
Verwaltungsrecht, 4ª ediz., Vol. I, Basilea 1992, p.
157, Häfelin/Müller/ Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). L’autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante
invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale
concerne l’onere della prova circa la sua effettiva comunicazione e la data in
cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione
o di una comunicazione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumersi l’onere
della prova in base alla regola dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una
portata generale e che si applica sia in diritto privato che pubblico, dispone
che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da
una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III
54, 99 Ib 359). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l’attenzione
delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice,
adducendo esplicitamente che le controversie relative all’effettiva
comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una
notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento (DTF 101
Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi,
Le insidie dell’invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi,
RTT 1974, p. 66; Corti, L’intimazione
delle decisioni secondo l’art. 14 LPamm, in: RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509
del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l’obbligo di intimare gli atti e
le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell’art. 14 della Legge di
procedura per le cause amministrative).
2.3
Conformemente
alla regola generale dell’art. 8 CC, la prova dell’avvenuta intimazione della
lettera semplice del 21 dicembre 2012, con allegato il modulo per la compilazione
della dichiarazione d’imposta 2007, spettava quindi all’Ufficio di tassazione
di Bellinzona.
Certo, all’autorità di
tassazione non è preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione di
un atto, che non siano la quietanza dell’azienda delle poste, al fine di
rendere verosimile la notifica. Nella fattispecie, in particolare, il fatto
stesso che i ricorrenti ammettano di avere ricevuto i moduli
per le dichiarazioni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, che l’autorità di
tassazione sostiene aver spedito assieme alla lettera in discussione, lascerebbe
supporre che il medesimo giorno gli sia pervenuto anche il modulo per la
compilazione della dichiarazione fiscale 2007. In assenza di altri indizi concludenti, tuttavia, a questa Camera non resta che confermare la sopravvenuta
prescrizione del diritto di tassare (il 31 dicembre 2012) e conseguentemente
annullare la tassazione notificata ai ricorrenti il 13 febbraio 2013.
3.
3.1.
Assodata
l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare, rimane ancora aperta la
possibilità di avviare una procedura di ricupero d’imposta, che a
differenza della tassazione ordinaria decade dopo dieci anni dalla fine del
periodo fiscale (art. 237 cpv. 1 LT; v. anche Masmejan-Fey, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, Basilea 2008, n. 6 ad art. 120 LIFD, p. 1181).
Da un semplice
esame del registro fondiario emerge anzitutto che i coniugi RI 1 e RI 2 hanno acquistato
l’appartamento di __________, in ragione di un mezzo ciascuno, già nel corso
del 1988. Dagli atti dell’incarto fiscale risulta poi che gli stessi sono stati
regolarmente tassati sino agli anni 2001/2002, dopodiché sarebbero stati stralciati,
per errore, dal registro dei contribuenti. Essi, infatti, non hanno mai
contestato il loro assoggettamento all’imposta cantonale ticinese, né tanto
meno il loro obbligo di inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel
Canton Ticino, come dimostra il fatto che non abbiano sollevato
alcuna obiezione alla notifica dei moduli delle dichiarazioni fiscali per gli
anni 2008, 2009, 2010 e 2011, che hanno nel frattempo compilato e tempestivamente
consegnato all’autorità di tassazione.
3.2
Del resto, l’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’applicazione della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali del 9
marzo 2001 (RS 642.141) prevede espressamente che se, per ragioni di
appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel cantone di
domicilio o di sede, bensì anche in altri cantoni, la procedura di tassazione
si svolge anche in questi altri cantoni. Il contribuente assoggettato
all’imposta in parecchi Cantoni può allora adempiere il suo obbligo di
allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della
dichiarazione d’imposta del cantone di domicilio o di sede, a meno che il
cantone di domicilio e l’altro cantone non abbiano lo stesso sistema di basi
temporali d’imposizione (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.). In ogni caso,
come questa Camera ha già avuto modo di confermare, la legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni non
dispensa il contribuente dall’obbligo di inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente assoggettato all’imposta (decisione CDT n.
80.2003.154
del 4 dicembre 2003, in: RtiD I-2004 n. 20t).
3.3
Tornando
al caso in esame, se ne può quindi dedurre che i contribuenti hanno ammesso –
almeno implicitamente – di avere infranto i loro obblighi di collaborazione, giustificando
il loro agire con la sola prescrizione del diritto di tassare.
In simili circostanze,
nulla impedisce al competente Ufficio delle procedure speciali di Bellinzona di
avviare una procedura di ricupero ordinario dell’imposta non incassata,
compresi gli interessi, dal momento che la tassazione – per stessa ammissione
dei ricorrenti – è stata indebitamente omessa. L’autorità valuterà se siano adempiuti
i presupposti per infliggere anche una multa ai contribuenti, per il loro comportamento
colpevole, nell’ambito di un separato procedimento penale per
sottrazione d’imposta (art. 258 cpv. 1 LT).
4.
Il
ricorso è conseguentemente accolto e la tassazione notificata ai ricorrenti il 13
febbraio 2013 annullata per intervenuta prescrizione del diritto di tassare.
Nel contempo, l’incarto fiscale è trasmesso all’Ufficio delle procedure
speciali di Bellinzona per i suoi incombenti.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la tassazione notificata ai ricorrenti il 13 febbraio 2013 è annullata;
nel contempo, l’incarto fiscale è trasmesso all’Ufficio delle procedure speciali
di Bellinzona per i suoi incombenti.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
- Divisione delle contribuzioni Ufficio delle
procedure speciali,
Bellinzona.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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