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Decisione

80.2013.132

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, infermiere in una casa per anziani che frequenta un Master in Human Capital Management e uno in Economia e gestione sanitaria e sociosanitaria

4 giugno 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

separato, lavora alle dipendenze del __________ di __________.

Di

formazione infermiere diplomato CRS, il contribuente ha ottenuto nel 2010 un Diploma

of Advanced Studies (DAS) in Gestione sanitaria presso la Scuola universitaria

professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Il medesimo anno si è pure iscritto

al corso di Master of Advanced Studies (MAS) in Human capital management e

l’anno successivo al corso di Executive Master in Economia e gestione sanitaria

e sociosanitaria organizzato dall’Università della Svizzera italiana (USI).

B. Nella

dichiarazione fiscale 2011, RI 1 chiedeva, fra l’altro, la deduzione dal

reddito imponibile delle seguenti spese professionali:

- veicolo

privato fr. 2'156.–

- doppia

economia domestica fr. 3'200.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

- perfezionamento

professionale fr. 12'400.–

totale fr. 20'256.–

Per

quanto concerne le spese di perfezionamento e riqualificazione, il contribuente

precisava trattarsi delle tasse di iscrizione al corso annuale di Master in Human

capital management organizzato dalla SUPSI (fr. 8'000.–) e al primo semestre di

Master in Economia e gestione sanitaria e sociosanitaria organizzato dall’USI (fr.

4'400.–).

C. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 13 febbraio 2013, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 64'000.– per

l’IC ed in fr. 68'300.– per l’IFD. Quanto alle spese professionali, ammetteva

in deduzione i costi di trasporto, di doppia economia domestica e il forfait

per le altre spese. Negava, per contro, le postulate spese di perfezionamento e

riqualificazione professionale, spiegando nella motivazione allegata che non

potevano essere ammesse in deduzione in quanto “formazione Master”.

D. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 febbraio 2013,

nel quale lamentava la mancata deduzione delle tasse di iscrizione ai corsi di

master. In occasione di un’udienza tenutasi l’11 aprile 2013, egli sottolineava

di avere intrapreso un nuovo percorso di studi in seguito a un infortunio occorsogli

nel 2006 e alla conseguente impossibilità di esercitare la precedente attività

di infermiere.

L’autorità

di tassazione, con decisione del 24 aprile 2013, respingeva il reclamo,

argomentando che i corsi di master in questione non potevano essere considerati

quale mero perfezionamento o riqualificazione professionale, ma rappresentavano

“veri e propri costi di formazione”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la deduzione delle spese di perfezionamento e riqualificazione professionale,

così come indicate nella dichiarazione.

Il

ricorrente ribadisce anzitutto di avere intrapreso un nuovo ciclo di studi in

seguito all’infortunio occorsogli nel 2006, che gli ha impedito di continuare

la sua precedente attività di infermiere poiché impossibilitato a sollevare

pesi e fare sforzi. Sostiene inoltre che i corsi di master frequentati alla

SUPSI e all’USI gli permettano di meglio posizionarsi sul mercato del lavoro,

“sempre e maggiormente esigente e selettivo”.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d

LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri

costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Dal

chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche,

valido per il periodo fiscale 2011). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l’IFD, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993, RS 642.118.1). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la

formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza federale; art. 34 lett. b

LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le

spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione

e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,

soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non

appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale

acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del

6.

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

Per spese

“oggettivamente in rapporto con la professione”, occorre comprendere tutte le

spese in relazione con la professione imparata ed esercitata. Esse si contrappongono

a quelle sostenute per l’apprendimento di una prima formazione professionale,

di una nuova formazione o di una formazione supplementare; si distinguono nel

contempo dalle spese per una formazione continua seguita per progredire in una

posizione professionale più elevata da quella occupata e che da essa si discosta

chiaramente (decisione TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010; StE 2006 B 22.3 n.

86; RtiD 2006 II 524 tutte con rinvii).

2.2

Dai

principi esposti discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze

e le capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione

rispettivamente per progredire in una posizione professionale più elevata da

quella occupata (ad esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la

maturità, ma anche per studi superiori di post-diploma, ecc.) non sono di per

sé deducibili nemmeno quando la formazione viene svolta contemporaneamente al

lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, ma il fatto che la formazione

seguita serva ad apprendere una professione rispettivamente ad un avanzamento

in una funzione superiore (decisioni TF n.2C_70/2010 del 26 agosto 2010; n.2C_750/2009

del 26 maggio 2010).

La qualifica

di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto

della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal

contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione;

è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di

detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26

maggio 2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre

2005, in: StR 61/2006 p. 41).

2.3

Il tema

della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse

con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione

vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale

federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,

per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una

tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua

formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60

p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un

centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui

affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di

un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.

2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di

un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,

conseguiva un Bachelor of business administration (BBA) e successivamente un

Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente

aveva appreso il mestiere sul campo (learning by doing on the job) e con

la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua

preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento. La deduzione dei

costi per ottenere un master MBA è pure stata rifiutata a due economisti

aziendali, diplomati alla Scuola Superiore per i Quadri dell’Economia e

dell’Amministrazione (SSQEA), dal momento che una simile formazione

supplementare migliorava in modo marcato le loro prospettive di carriera,

benché disponessero già di una formazione nel campo economico (StE 2006 B 22.3

n. 86; RtiD II-2006 n. 18t). Ha infine negato il carattere di costo di perfezionamento

alle spese sostenute da un collaboratore di uno studio fiduciario per assolvere

una formazione in economia aziendale, parallela alla sua attività

professionale, che portava al conseguimento di un master MBA (StE 2008 B 22.3

n. 96).

2.4

Questa

Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha

per esempio negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale dei costi affrontati per frequentare un master MBA organizzato dalla SUPSI da un contribuente

che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità

d’esercente ed il diploma della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello (CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006). Nello stesso senso si è poi pronunciata nel caso di un ingegnere forestale diplomato

al Politecnico federale di Zurigo, da ormai nove anni direttore di un’azienda

forestale, che frequentava a sua volta un master MBA organizzato dalla SUPSI

(CDT n. 80.2007.162 del 26 febbraio 2008) oppure ancora nel caso di un

contribuente, diplomato alla HES (Haute école spécialisée) di Friburgo, che

lavorava come responsabile della parte tecnica e innovativa di una compagnia

telefonica e frequentava parallelamente un Executive Master of Business

Administration (EMBA) organizzato dalla PHW Hochschule Wirtschaft di Zurigo. Questa

Camera ha infine negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati da una infermiera diplomata CRS per frequentare un master in Medical

humanities organizzato dalla SUPSI (CDT n. 80.2009.175 del 1° ottobre 2010).

3.

3.1.

Venendo

al caso in esame, il ricorrente chiede di poter dedurre, a titolo di spese di

perfezionamento e riqualificazione professionale, i costi sostenuti i corsi di

master organizzati dalla SUPSI (fr. 8'000.–) e dall’USI (fr. 4'400.–). Di

parere avverso è l’autorità di tassazione, che nella decisione impugnata ha

ribadito trattarsi di vere e proprie ulteriori formazioni.

3.2

Dalla

consultazione del sito internet del Master in Human capital management risulta

che lo scopo di quest’ultimo è quello di formare professionisti capaci di

intervenire sulle organizzazioni complesse con una visione ampia e completa

delle problematiche di gestione delle risorse umane. Il Master in Economia e gestione

sanitaria e sociosanitaria, dal canto suo, viene definito dal sito internet

dell’USI un programma di formazione avanzata, compatibile con l’attività

lucrativa, indirizzato a professionisti attivi in ambito sanitario e

sociosanitario ed a giovani laureati di varie facoltà, dotati di talento e con

uno spiccato interesse a intraprendere una carriera direzionale in questi

settori.

È

anzitutto indubbio che i corsi in discussione non si limitino ad offrire al

contribuente degli approfondimenti delle conoscenze professionali già apprese

con il conseguimento del DAS in Gestione sanitaria, ma gli forniscono un’ulteriore

formazione nell’ambito delle risorse umane, toccando tematiche istituzionali,

sociali, giuridiche e economiche del mondo del lavoro e dell’organizzazione

aziendale. Il Master in Economia e gestione sanitaria e sociosanitaria, in

particolare, persegue uno scopo ben più ambizioso di un semplice

approfondimento ed aggiornamento delle conoscenze di base, trattandosi di uno specifico programma di formazione rivolto alla classe dirigente del

settore sanitario e sociosanitario, che non può che migliorare considerevolmente

le sue aspettative professionali (cfr. decisione TF n.

2A.424/2005 del 28 aprile 2006). Del resto, è lo stesso

ricorrente ad ammettere che i due corsi in discussione gli hanno permesso di

meglio posizionarsi sul mercato del lavoro, “sempre e maggiormente esigente e

selettivo”, aumentando le sue possibilità di una carriera direzionale nel campo

delle risorse umane. È lo stesso contribuente ad ammettere infine che negli

anni successivi al periodo fiscale qui in esame è stato promosso ad altre

funzioni, passando da capo infermiere responsabile del personale curante a responsabile

dell’area gestionale dell’istituto (cfr. verbale di audizione dell’11 aprile

2013.

e certificato di lavoro rilasciatogli dal presidente della Fondazione __________

il 20 dicembre 2011).

3.3

Contrariamente a quanto

sembra sostenere il ricorrente, che nel gravame qui in esame ribadisce

di avere intrapreso un nuovo ciclo di studi in seguito all’infortunio occorsogli

nel 2006, la frequenza dei corsi di master in discussione non costituisce

neppure una riqualificazione professionale. È vero che le

spese per riqualificazione professionale non si riferiscono all’esercizio della

professione attuale, rispettivamente esercitata finora, ma alla preparazione di una nuova professione. Come già anticipato e come confermato ripetutamente anche dal

Tribunale federale, tali spese possono tuttavia essere dedotte solo se esiste la

necessità obiettiva di una riqualificazione.

Il nesso

dei costi di riqualificazione con la (attuale) professione, che giustifica la deduzione, è dato dal fatto che la causa per la nuova formazione è da ricercare in tale professione. La nozione di riqualificazione deve però essere interpretata in modo restrittivo, per

consentire di delimitarla da quella di nuova formazione (cfr. ASA 72 p. 473

consid. 4.1.3; StE 2006 B 22.3 n. 85 consid. 2.2, 2.4.2

e 2.4.3 con rinvii). Nel caso in esame, un simile nesso poteva tutt’al più

essere ricercato in relazione al DAS in Gestione sanitaria, ma non certo ai corsi

di master qui in discussione. Anche volendo ammettere che l’infortunio

del 2006 ha effettivamente impedito al ricorrente di continuare la sua

precedente attività di infermiere e di amministratore di un centro di fitness,

poiché impossibilitato a sollevare pesi e fare sforzi, ciò non basterebbe comunque

a far assurgere la frequenza dei corsi di master – che gli hanno

permesso di aumentare le proprie opportunità di carriera e, di riflesso, di

retribuzione – a riqualificazione professionale.

3.4

Da tutto

quanto precede, a questa Camera non resta che concludere che i costi affrontati

dal ricorrente per frequentare i corsi di master in Human capital management

(fr. 8'000.–) e in Economia e gestione sanitaria e sociosanitaria (fr. 4'400.–)

costituiscono spese di formazione e non di mero perfezionamento, in quanto tali

non deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett.

b LIFD).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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