80.2013.134
Procedura: decisione su reclamo, motivazione, autocritica dell’Ufficio di tassazione nelle osservazioni al ricorso, annullamento e rinvio degli atti
1 ottobre 2013Italiano14 min
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Numero d'incarto:
80.2013.134
Data decisione, Autorità:
01.10.2013, CDT
Titolo:
Procedura: decisione su reclamo, motivazione, autocritica dell’Ufficio di tassazione nelle osservazioni al ricorso, annullamento e rinvio degli atti
RECLAMO
art. 134 cpv. 1 LT
art. 208 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2013.134
Lugano
1 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro
Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 maggio 2013 contro la decisione del 25
aprile 2013 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Il
15 dicembre 2010 (data dell’iscrizione a Registro fondiario), RI 1 acquistava
un appartamento in proprietà per piani nel comune di __________ (PPP n. __________
al fondo base n. __________), per il prezzo di fr.
270'000.–. Nei mesi successivi, egli intraprendeva importanti lavori di
ristrutturazione, procedendo fra l’altro alla demolizione di una parete della
cucina, per un costo totale di oltre fr. 77'000.–.
Il 20
agosto 2012 (data dell’iscrizione a Registro fondiario), dopo nemmeno due anni,
vendeva l’appartamento a __________, al prezzo complessivo di fr. 372'000.–.
B. Nella
dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, il contribuente indicava un
valore di investimento di fr. 364'400.–, composto dal valore di acquisto (fr.
270'000.–), dai costi di costruzione e miglioria (fr. 77'000.–), dai costi di
acquisto (fr. 5'400.–) e dalle provvigioni versate al mediatore (fr. 12'000.–).
Notificandogli
la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26
febbraio 2013, l’Ufficio di tassazione commisurava l’utile imponibile in fr.
102'000.– e l’imposta dovuta in fr. 30'600.–. Per quanto qui di interesse, l’autorità
spiegava di non aver concesso alcuna deduzione per costi di costruzione e miglioria,
“non conoscendone la natura”.
C. Con e-mail
del 1° marzo 2013, considerato dall’autorità di tassazione quale valido
reclamo, il contribuente impugnava la suddetta decisione, contestando fra
l’altro la mancata deduzione dei postulati costi di costruzione e miglioria.
L’autorità
accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 25 aprile 2013, ammettendo
in deduzione costi di costruzione e miglioria per fr. 17'000.–. La decisione
era così motivata:
Gli interventi effettuati dal contribuenti
sono da considerarsi l’abrogazione della prassi Dumont) parzialmente di
manutenzione. Pertanto si può concedere ai fini TUI un importo complessivo di
fr. 17'000.–. Il rimanente è da richiedere con la dichiarazione 2011 come spese
di manutenzione.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che gli vengano
riconosciuti in deduzione tutti i costi indicati nella dichiarazione.
Nelle
proprie osservazioni del 27 maggio 2013, l’autorità di tassazione ammette anzitutto
che la decisione impugnata “poteva essere più esaustiva e completa”. Si chiede
inoltre se “il terzo concesso in relazione al costo dei lavori della __________
sagl (totale fattura fr. 22'000.–) non sia in effetti troppo punitivo considerando
che in questo importo sono comprese la demolizione della parete della cucina”.
E. Preso
atto delle difficoltà del ricorrente, che in un successivo scritto del 25
giugno 2013 lamentava ancora di non aver ottenuto spiegazioni in merito al
calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari, questa Camera gli ha trasmesso un
elenco di tutte le spese considerate dall’autorità di tassazione quali costi di
miglioria. Ha inoltre precisato che la cosiddetta prassi Dumont –
secondo cui tutti gli interventi intrapresi su un immobile da poco acquistato andavano
considerati di migliorie – non era più in vigore nel 2010 e non poteva in ogni
caso essere invocata, dal momento che la manutenzione dell’immobile in discussione
non era stata trascurata dal precedente proprietario.
F. In
risposta, con lettera del 16 settembre 2013, RI 1 ha prodotto a questa Camera una tabella con oggetto tutti i lavori di ristrutturazione intrapresi nell’appartamento
di __________. Per ogni opera viene indicato un importo, una percentuale di
spesa di miglioria e il corrispondente riferimento alla Circolare della Divisione
delle contribuzioni concernente le deduzioni sui proventi della sostanza
immobiliare privata (Circolare n. 7/2010). Il ricorrente conclude quindi che i
costi di costruzione e miglioria deducibili ammontano a complessivi fr.
40'601.45.
Diritto
1. 1.1.
Lo Stato preleva
un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso
(art. 123 LT). Il tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella
categoria delle imposte sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta
generale sul reddito bensì di una speciale, poiché colpisce solo una parte del
reddito della persona assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava
sull’immobile trasferito, senza che entri in considerazione la complessiva
capacità contributiva del soggetto dell’imposta, il tributo in esame si
configura come imposta reale (Soldini/ Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
1.2.
L’utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l’alienante è
stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga
quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
Considerandi
2.
2.1.
Come
esposto in narrativa, nella minuziosa tabella trasmessa a questa Camera il 16
settembre 2013, il ricorrente considera deducibili dall’utile immobiliare,
quali costi di costruzione e miglioria, le seguenti spese:
-
__________ Sagl:
·
allestimento cantiere fr. 1'000.00
·
demolizione parete
cucina e
nuovo armadio a muro fr. 8'570.00
·
scanalature e nuovi
fori
per colonna riscaldamento fr. 245.00
·
demolizione vecchia
cucina fr. 841.50
·
tinteggio nuovo
appartamento fr. 2'930.00
-
Fornitura piastrelle (sala, cucina, bagno) fr. 1'579.45
-
Fornitura e posa lamelle V70 fr. 527.70
-
Nuovi impianti doccia e bidet fr. 750.00
-
Porte interne (dimensioni maggiori) fr. 520.00
-
Controsoffitto in cartongesso fr. 4'204.90
-
Apertura nuova finestra fr. 1'130.50
-
Posa piastrelle (sala, cucina, bagno) fr. 2'222.40
-
Impianto elettrico completo fr. 4'800.00
-
Nuova cucina fr. 5'280.00
-
Direzione lavori fr. 6'000.00
Tot. fr. 40'601.45
2.2
Nella
decisione impugnata, per contro, l’autorità di tassazione aveva ammesso in
deduzione costi di costruzione e miglioria per un totale di fr. 17'000.–, senza
fornire alcuna spiegazione in merito al calcolo intrapreso. Dalle note
manoscritte dell’incarto fiscale risulta nondimeno che le spese concesse in
deduzione sono le seguenti:
-
__________ Sagl fr. 7'333.00
-
Fornitura piastrelle fr. 936.00
-
Posa piastrelle fr. 1'316.00
-
Nuova cucina fr. 5'333.00
-
Direzione lavori fr. 2'000.00
Tot. fr. 16'918.00
Tutti gli
importi considerati rappresentano un terzo dell’ammontare indicato sulla fattura 1° novembre 2011 della __________
Sagl. L’Ufficio di tassazione ha invece ritenuto tipici costi di manutenzione,
negando quindi la deduzione dall’utile immobiliare, le ulteriori spese elencate
nella fattura: la fornitura e posa delle lamelle, l’impianto idraulico, la
fornitura e posa delle porte interne, il controsoffitto ribassato, le nuove finestre
e l’impianto elettrico.
3.
3.1.
Per
l’art. 134 cpv. 1 LT, sono considerati costi di investimento:
·
i costi di acquisto e di vendita, quali le spese
notarili, di iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate
versate a un mediatore;
·
costi che hanno aumentato il valore del fondo
alienato, quali i costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi
di miglioria e le tasse di allacciamento;
·
le indennità versate per la costituzione di
servitù o di oneri fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle
versate per liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano al momento
del precedente acquisto.
3.2
Per
quanto attiene, in particolar modo, ai costi di costruzione e di miglioria, la
loro computabilità presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo
alienato, cioè che abbiano apportato all’immobile un miglioramento duraturo, di
fatto o di diritto.
È
peraltro irrilevante che la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un
incremento di valore corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato
all’aumento del valore, esso deve essere computato in misura corrispondente
all’importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 258 e dottrina ivi citata). Computabili sono in primo luogo tutti
i costi di costruzione, ivi comprese le spese per misurazioni, prestazioni
d’opera, canalizzazione, recinzione, realizzazione di un giardino, ecc. Il caso
più importante è quello della costruzione su di un fondo non edificato; vengono
tuttavia considerati anche tutti i costi per costruzioni realizzate in relazione
ad un edificio già esistente (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 258 giurisprudenza e dottrina ivi citate).
3.3
Non
possono invece essere fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione
del reddito o dell’utile nell’ambito della tassazione ordinaria (art. 134 cpv.
2.
LT).
La legge
tributaria prevede in primo luogo la deduzione dai proventi della sostanza
immobiliare privata delle spese di manutenzione, dei premi di assicurazione e
delle spese di amministrazione da parte di terzi (art. 31 cpv. 2 LT). Per
costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività (p. es. RDAT II-1992 p. 207; RDAT II-1993 p.
390).
La
distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria tuttavia non sempre
è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di
salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo
il valore. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore
dell’immobile che servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In
altre parole, le spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte
carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a
queste difficoltà la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare
in simili casi una suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione,
tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile
(Circolare n. 7/2010 dell’aprile 2011).
3.4
Tornando
al caso in esame, come visto, il ricorrente ha presentato una tabella dettagliata
di tutti i lavori intrapresi nell’appartamento di __________, indicando per ciascuna
opera un importo, una percentuale di spesa di miglioria e il corrispondente riferimento
alla Circolare della Divisione delle contribuzioni. Egli non ha tuttavia prodotto
alcun documento giustificativo, al di fuori della già citata fattura della __________
Sagl, di cui peraltro risulta essere l’unico socio e gerente. In particolare
non è dato sapere se la stessa sia stata nel frattempo onorata, su quali basi sono
stati suddivisi gli importi delle diverse opere elencate, né tanto meno è dato
conoscere il nome degli artigiani intervenuti sul cantiere. Fatta eccezione per
alcune fotografie, dagli atti dell’incarto fiscale non emergono nemmeno indizi
che possano corroborare alcune sue perentorie affermazioni: le maggiori dimensioni
delle nuove porte interne, l’aggiunta di una nuova cabina doccia e di un nuovo
bidet oppure ancora la creazione di un nuovo armadio a muro nell’atrio, solo
per citarne alcune. Con particolare riferimento alle lamelle e al nuovo
controsoffitto in cartongesso andrebbe infine verificata l’esistenza di
eventuali misure destinate al risparmio di energia, che per esplicita volontà
del legislatore sono sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se
contribuiscono ad incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n.
2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318).
In simili
circostanze, il ricorrente è manifestamente venuto meno al proprio onere
probatorio. Secondo un consolidato principio, infatti, l’autorità fiscale è
tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre spetta al contribuente la prova di quei fatti che estinguono o
diminuiscono il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p.
493; decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n. 13t,
consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3
novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1). I costi di costruzione e
miglioria rivendicati in deduzione dall’utile immobiliare, per un totale di fr.
40'601.45, andrebbero conseguentemente ridimensionati in modo drastico.
4.
4.1.
Nel caso
in esame, tuttavia, non può passare inosservata la carente motivazione della
decisione impugnata, che ha di fatto obbligato il ricorrente a inoltrare un
ricorso lacunoso.
4.2
A
quest’ultimo riguardo si deve ricordare che adita dal contribuente con
reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui
risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima
frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135
cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto,
di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza
che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136
consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).
L’art. 29
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,
riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque
essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i
motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e
pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza
superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere
posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione
di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107 Ia 248, cons.
3a; 105 Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/ Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
La motivazione
deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione
giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:
solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso
e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
4.3
Certo, questa
Camera ha avuto modo di sanare tale vizio, fornendo al ricorrente le necessarie
indicazioni in merito al calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari e alla
distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria. È però la stessa
autorità di tassazione ad ammettere, nelle proprie osservazioni al gravame, che
la sua decisione è verosimilmente troppo punitiva nei confronti del
contribuente, non considerando adeguatamente i lavori di demolizione della
parete della cucina, compresi nell’importo di fr. 22'000.– fatturato da __________
Sagl.
Già per
questa ragione, si giustifica di annullare la decisione e di rinviare gli atti all’Ufficio
di tassazione, non fosse altro che per garantire un doppio grado di giudizio al
ricorrente. In questa sede ci si limita ad osservare che l’autorità di
tassazione dovrà emettere una nuova decisione motivata, dopo essersi confrontata
con la nuova tabella presentata dal contribuente. A quest’ultimo spetterà
invece l’onere di comprovare quanto dichiarato, tramite la produzione di debita
documentazione. In caso contrario, i costi di costruzione e miglioria
rivendicati in deduzione per un totale di fr. 40'601.45 non potranno che essere
radicalmente ridimensionati.
5.
Alla
luce di tutte le argomentazioni esposte, la decisione su reclamo del 25 aprile
2013.
deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di
tassazione di Locarno, perché adotti una nuova decisione motivata.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 25 aprile 2013 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione di Locarno per una nuova decisione motivata.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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