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Decisione

80.2013.135

Reddito della sostanza immobiliare: casa in comproprietà fra coniugi, divorzio, attribuzione dell'uso alla moglie, valore locativo imposto in parte come reddito della sostanza e in parte come alimenti

18 agosto 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 e __________ si

sono uniti in matrimonio il 25 giugno 1993. Dalla loro unione sono nate, il 27

giugno 1994, le gemelle __________ e __________.

Un anno più tardi, il 12

giugno 1995 (data di iscrizione a registro fondiario), i coniugi acquistavano in

comproprietà, in ragione di un mezzo ciascuno, un appartamento a __________ (PPP

n. __________ al mapp. __________), facendone la loro casa coniugale.

B. Dal mese di luglio

2005 vivono separati. Con sentenza del 7 dicembre 2006, il Pretore di __________

ha sciolto per divorzio il matrimonio ed omologato la convenzione sulle

conseguenze accessorie dell’8 giugno 2006, nella quale veniva, fra l’altro,

stipulato quanto segue:

Ø

__________ e __________ saranno

domiciliate presso la madre (punto 2.a);

Ø

I genitori riconoscendosi

reciprocamente competenze e responsabilità nei confronti delle figlie, chiedono

di poter continuare ad esercitare congiuntamente l’autorità parentale (punto

2.b);

Ø

__________ si impegna al

mantenimento di ogni figlia fino alla conclusione degli studi, massimo fino al

compimento del venticinquesimo anno di età (punto 4);

Ø RI 1 continuerà a vivere insieme alle figlie

nell’appartamento in questione e si assumerà tutti gli oneri ipotecari che

gravano sull’immobile e le spese ordinarie (punto 9.a).

C. Con un nuovo accordo,

sottoscritto il 20 agosto 2011, gli ex coniugi si davano reciprocamente atto

che la moglie avrebbe lasciato, a contare dal 1° settembre 2011, l’abitazione

coniugale, trasferendosi a __________. Al suo posto sarebbe subentrato il

marito, prendendosi “in cura e affidamento” le due figlie.

D. Notificando a RI 1 la

tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 5 dicembre 2012, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile

in 66'500.– per l’IC ed in fr. 75'500.– per l’IFD.

Rispetto a quanto

dichiarato, l’autorità le aveva in particolar modo concesso solo la metà delle

deduzioni sociali per figli a carico e agli studi.

E. La contribuente,

rappresentata dalla RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12

dicembre 2012, chiedendo che fossero dedotti, nella stessa misura di un mezzo,

anche gli alimenti ricevuti per le due figlie (sino al 31 agosto 2011).

F. In occasione di

un’udienza tenutasi il 1° febbraio 2013, l’autorità di tassazione informava la

contribuente di volerle negare ogni deduzione sociale, facendo riferimento alla

situazione alla fine del periodo fiscale.

Con lettera del 22

febbraio 2013, RI 1 si opponeva a tale soluzione, osservando che in un simile

caso sarebbe stata doppiamente penalizzata, poiché imposta sugli alimenti

percepiti sino al 31 agosto 2011, senza la possibilità di far valere alcuna deduzione

sociale.

G. L’autorità di

tassazione, con successivo scritto del 14 marzo 2013, ribadiva di voler procedere

ad una reformatio in peius della sua decisione di tassazione, rettificando

in fr. 18'326.– il valore locativo dell’immobile di __________ (pari a un’imposizione

pro rata temporis dal 1° gennaio al 31 agosto 2011) e negandole ogni

deduzione sociale. Le assegnava quindi un nuovo termine per presentare le

proprie osservazioni.

In risposta, con lettera del

9 aprile 2013, la contribuente chiedeva che le fosse imposto unicamente un

valore locativo di fr. 9'118.–, sostenendo che sino al 31 agosto 2011 entrambi

i coniugi ne avevano il godimento.

H. Con decisione su

reclamo del 1° maggio 2013, l’autorità riformava la prima decisione,

commisurando in fr. 18'236.– il valore locativo dell’immobile e negando ogni

deduzione sociale per figli a carico e agli studi, con la seguente motivazione:

(…) si procede all’evasione del reclamo considerata la

situazione di godimento del bene immobile PPP __________ in capo alla

contribuente fino al 31.8.2011 e la situazione di convivenza al 31.12.2011

delle figlie con il padre, imputando il valore locativo complessivo

dell’abitazione in ragione di 8/12, ammettendo le spese di gestione e

manutenzione d’immobili sullo stesso in ragione forfettaria e gli interessi

passivi complessivi pro rata per 8/12, non ammettendo le deduzioni per figli a

carico e figli agli studi come pure la deduzione sociale per figli minorenni

(…).

I. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente che le

vengano concesse le postulate deduzioni per figli a carico e agli studi oppure,

in alternativa, che non le vengano imposti gli alimenti percepiti sino al 31

agosto 2011. Chiede inoltre che le venga imposta unicamente la metà del valore

locativo dell’immobile di __________.

La ricorrente

lamenta sostanzialmente una disparità di trattamento nei confronti dell’ex

coniuge, che da parte sua può dedurre gli alimenti versati e nel contempo

beneficia delle deduzioni sociali per figli a carico e agli studi.

L. Nelle proprie

osservazioni del 13 giugno 2013, l’autorità di tassazione propone di respingere

il gravame.

Diritto

1. 1.1.

Litigiosa è

in primo luogo l’attribuzione del valore locativo dell’appartamento di __________,

di cui gli ex coniugi sono tuttora comproprietari, in ragione di un mezzo

ciascuno.

L’autorità

fiscale, come visto, ha commisurato in fr. 27'354.– il valore locativo

dell’immobile, assoggettandolo pro rata temporis alla contribuente (fr.

18'326.–, per i primi otto mesi) e all’ex marito (fr. 9'118.– per gli ultimi

quattro mesi). La ricorrente, da parte sua, non contesta la commisurazione del valore

locativo in quanto tale, ma chiede che le venga imposto unicamente la metà dell’importo

di fr. 18'326.– (pari a fr. 9'118.–), sostenendo che entrambi i coniugi avevano

il godimento dell’appartamento.

1.2.

Per gli artt. 20 cpv. 1 LT

e 21 cpv. 1 LIFD, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare,

segnatamente:

a) i

proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;

b) il

valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione

per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto

a titolo gratuito;

c) i

proventi da contratti di superficie;

d) i

proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del

suolo.

1.3.

La giurisprudenza ha avuto

modo di stabilire a più riprese che il valore locativo è imponibile al coniuge

cui il giudice ha attribuito il godimento dell’immobile. Questa Camera ha poi precisato

che se un coniuge si obbliga a contribuire al mantenimento dell’altro,

lasciandogli tra l’altro abitare la propria casa gratuitamente, si ha una

prestazione imponibile di alimenti in natura anziché in denaro (cfr. art. 22

lett. f LT e art. 23 lett. f LIFD), con la conseguenza che il beneficiario

dovrà dichiarare il valore locativo dell’abitazione quale prestazione

alimentare ricevuta dall’ex coniuge, mentre quest’ultimo potrà dedurre lo

stesso importo dal suo reddito a titolo di alimenti versati (CDT n. 80.99.00179

dell’8 ottobre 1999, in: RDAT I-2000 n. 3t; inoltre Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 57 ad art.

23 LIFD, p. 596).

L’effetto della deduzione

degli alimenti sarà neutralizzato, perlopiù, dall’aggiunta del valore locativo

nella tassazione del proprietario: quest’ultimo può infatti versare a titolo di

alimenti all’ex coniuge ciò che egli stesso ha conseguito quale reddito, indipendentemente

dalla forma in cui si presenta; il suo reddito in natura, rappresentato dal

valore locativo della casa di cui è proprietario, diventa così l’oggetto della

sua prestazione alimentare. Una differenza fra quanto dichiarato quale valore

locativo e quanto dedotto a titolo di alimenti potrebbe tuttavia essere

determinata dai costi di manutenzione della casa. Se, infatti, il proprietario,

con la convenzione di divorzio, si assume anche il pagamento di tali spese,

potrà ottenerne la deduzione dal valore locativo, che, al netto di tali costi,

risulterà quindi inferiore alla deduzione per alimenti riconosciutagli (Pedroli, Il divorzio tra diritto civile

e diritto fiscale, in: RDAT I-1998 p. 497).

1.4.

Nel caso di comproprietà, quanto

esposto sopra vale solo per la metà spettante all’ex coniuge. Per l’uso della

propria quota vale invece il regime ordinario (Locher,

Auswirkungen einer Scheidung/Trennung im Bereich der Steuern, in: FamPra.ch

2008, p. 472). In questo senso, il beneficiario deve dichiarare la metà del

valore locativo dell’abitazione familiare quale prestazione alimentare ricevuta

in natura dall’ex coniuge (cfr. art. 22 lett. f LT e art. 23 lett. f LIFD) e

l’altra metà quale vero e proprio reddito immobiliare, al netto degli interessi

passivi. Solo per questa seconda metà prevale, in altri termini, la norma che

disciplina l’assoggettamento del valore locativo di immobili che “il contribuente

ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un

usufrutto ottenuto a titolo gratuito (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. b LT e art. 21

cpv. 1 lett. b LIFD).

1.5.

Venendo ora all’esame della

fattispecie, è pacifico che la ricorrente, in virtù della convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal pretore con sentenza del 7 dicembre

2006, ha beneficiato del godimento dell’appartamento di __________, nel quale

ha continuato a vivere con le due figlie minorenni sino al 30 agosto 2011. Il

corrispondente valore locativo, calcolato pro rata temporis in fr.

18'326.– e non contestato nel suo ammontare, le deve conseguentemente essere imposto

per metà a titolo di alimenti percepiti in natura dall’ex coniuge e per l’altra

metà a titolo di reddito immobiliare.

Nonostante i dubbi

sull’efficacia della modifica della convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio, conclusa il 20 agosto 2011 (v. infra, consid. 3.3),

diverso è invece il discorso per gli ultimi quattro mesi dell’anno, nei quali

gli ex coniugi, per stessa ammissione della ricorrente, si sono invertiti i

ruoli. Come esposto in narrativa, a contare dal 1° settembre 2011, la

contribuente ha infatti lasciato l’abitazione famigliare, trasferendosi a __________,

mentre l’ex coniuge è ritornato a vivere con le due figlie. È quindi la

ricorrente che, negli ultimi quattro mesi dell’anno, ha elargito una

prestazione alimentare in natura all’ex marito, lasciandogli abitare l’appartamento

di __________ gratuitamente. Sulla base dei chiari disposti di legge, si

giustificava perciò l’imposizione, a titolo di reddito della sostanza immobiliare,

della metà del corrispondente valore locativo (calcolato pro rata temporis

in fr. 9'118.– e non contestato nel suo ammontare), ma nel contempo la deduzione

dello stesso importo a titolo di alimenti versati (cfr. art. 32 lett. c LT e

art. 33 lett. c LIFD).

1.6.

In

definitiva, la decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha

rettificato in fr. 18'326.– il valore locativo dell’immobile di __________

appare corretta nel risultato, seppur non nelle motivazioni. Tale

importo andrebbe infatti suddiviso in due metà: la prima, riferita alla quota

di comproprietà della ricorrente, andava effettivamente imposta quale reddito da

sostanza immobiliare, mentre la seconda, relativa alla quota di comproprietà

dell’ex marito, andava imposta a titolo di alimenti erogati in natura.

Nulla va

invece imposto con riferimento agli ultimi quattro mesi dell’anno. Come

accennato sopra, il reddito in natura, rappresentato dalla sua quota di

comproprietà, è in questo caso neutralizzato dagli alimenti versati in natura

all’ex coniuge, ritornato a vivere nell’abitazione coniugale.

Considerandi

2.

2.1.

Litigiose

sono in secondo luogo le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi.

La

ricorrente chiede che le vengano concesse tutte le deduzioni dichiarate oppure,

in alternativa, che non le vengano imposti gli alimenti ricevuti per le due

figlie (sino al 31 agosto 2011, per un importo complessivo di fr. 25'600.–),

lamentando una chiara disparità di trattamento nei confronti dell’ex coniuge, che

da parte sua può dedurre gli alimenti versati e nel contempo beneficiare delle piene

deduzioni sociali. Di parere avverso è invece l’autorità di tassazione, che

ritiene in ogni caso determinante la situazione alla fine del periodo fiscale,

allorché era il padre a vivere con le due figlie minorenni.

2.2

Secondo l’art. 34 cpv. 1

lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure

in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è

limitato a fr. 6'400.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD;

inoltre Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p.

149).

Per figli a

carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale

interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi

fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.

2.3

Conformemente all’art. 34

cpv. 1 lett. c LT, per la sola imposta cantonale, sono inoltre dedotti dal

reddito netto “per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento

il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,

frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un

massimo di 13'200.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio

di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati”.

A tale proposito, l’art.

11.

cpv. 1 del decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente l’imposizione

delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2011, stabilisce che le

deduzioni ammontano a:

1.

fr.

1'200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della

scuola o del luogo di formazione;

2.

fr.

1'900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di

sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.

fr.

4'500.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di

sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4.

fr.

6'300.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone

rientrando giornalmente a domicilio;

5.

fr.

13'200.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente

al domicilio.

2.4

Per quanto

attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli

art. 34 cpv. 3 LT e 213 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono

stabilite “secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento”.

Di conseguenza,

se i presupposti per ottenere la deduzione non sono adempiuti al 31 dicembre

del periodo fiscale in questione, il contribuente non ha diritto, per quel

periodo, alla deduzione sociale (integrale e tantomeno parziale) richiesta. Ciò

anche se avesse provveduto al sostentamento dei figli e della moglie durante la

maggior parte dell’anno; inversamente, l’ammontare della deduzione non viene ridotto

se le condizioni per il suo ottenimento, adempiute solo al 31 dicembre, non lo

sono state durante l’intero anno (Jaques,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 3 ad art. 213 LIFD, p. 1678).

2.5

Con il

principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una

schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto

(Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge

und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea

2001, n. 69 ad art. 35 LIFD, p. 885). Tale principio presuppone una

considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un

contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile

conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità

contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che

una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit.,

p.111, con riferimento a DTF 120 la 337). Nel caso del principio in discussione,

una simile discriminazione generale di una certa categoria di contribuenti non

si produce, per il fatto che una deduzione sociale vantaggiosa viene concessa a

tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale si è

verificata solo per breve tempo (Bosshard/

Bosshard/Lüdin, loc. cit.).

Tali

considerazioni spingono la dottrina a considerare quello del giorno determinante

come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso a

favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 112). Inoltre, come ricordato dal Tribunale federale, l’uso di

parametri schematici e deduzioni forfetarie è inevitabile, poiché per ragioni di

praticabilità non è evidentemente possibile individualizzare ogni singola situazione

personale (cfr. decisione TF n.2A.683/2006, consid. 4.1; decisione TF n. 2A.

107/2007, consid. 5.1)

2.6

Una

particolare soluzione è stata recentemente adottata per i genitori divorziati,

separati o non coniugati. Nella sua nuova formulazione, entrata in vigore il 1°

gennaio 2011, l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD precisa infatti che se i

genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità

parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett.

c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà. Nello

stesso senso si esprime la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni, pure entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Con riguardo

ai genitori separati, divorziati o non coniugati (due economie

domestiche distinte) con un figlio minorenne in comune, autorità parentale in

comune, con o senza custodia alternata e senza alimenti, la stessa specifica infatti

che ognuno di essi può far valere la metà della deduzione per i figli e la metà

dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio

(cfr. Circolare cit., par. 14.4, p. 33). Criterio

determinante, come visto, non è quello della custodia alternata, bensì quello dell’esercizio in comune dell’autorità parentale. Non si potrebbe

d’altronde pretendere che l’autorità fiscale accerti la quota effettiva di

autorità parentale di ogni genitore (cfr. Messaggio del 20 maggio 2009

concernente la legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli,

in: FF 2009 4025, p. 4122).

La medesima

soluzione si trova anche nella legislazione cantonale, benché le deduzioni

sociali non siano di principio oggetto di armonizzazione. Secondo il nuovo art.

34.

cpv. 1 lett. a LT, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, se i genitori sono

tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune

e non sono versati alimenti nel senso dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, la

deduzione per i figli è ripartita per metà. Come sottolineato dal Consiglio di

Stato (cfr. Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011 concernente gli sgravi fiscali

delle famiglie con figli, p. 4), tale soluzione si allinea all’opinione della

dottrina dominante, secondo cui i genitori tassati separatamente devono per

principio potersi suddividere le deduzioni sociali per figli, perlomeno se non sono

versati alimenti oppure se gli stessi non sono più deducibili dal reddito

imponibile (cfr. Locher, op. cit.,

n. 10 ad art. 35 LIFD, p. 868).

3.

3.1.

Tornando al

caso in esame, come visto, al momento determinante del 31 dicembre 2011 erano

versati alimenti. La contribuente, a contare dal 1° settembre 2011, ha infatti

elargito una prestazione alimentare in natura all’ex marito,

lasciandogli abitare l’appartamento di __________ gratuitamente. In queste circostanze,

i presupposti per suddividere la deduzione sociale per figli a

carico tra gli ex coniugi non sono quindi adempiuti, sebbene gli stessi abbiano

continuato ad esercitare l’autorità parentale in comune.

Dopo averle

in un primo momento suddivise a metà, con la decisione qui impugnata,

l’autorità di tassazione ha correttamente concesso le deduzioni sociali all’ex

marito, spiegando nella motivazione allegata che al momento determinante del 31

dicembre 2011 era il padre che viveva con le due figlie minorenni.

3.2

Certo, dalla

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal pretore, risulta

che l’appartamento famigliare di __________ è stato attribuito alla

contribuente (cfr. convenzione, cifra 9.a), mentre l’ex marito si è impegnato al mantenimento di ogni figlia (cfr. convenzione, cifra 4). Per stessa

ammissione della ricorrente, i ruoli si sono tuttavia invertiti a contare dal 1° settembre 2011. Da allora, la ricorrente si è trasferita

a __________, lasciando la casa famigliare all’ex marito.

Così stando

le cose, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche. Al momento

determinante del 31 dicembre 2011, era infatti il padre che percepiva gli

alimenti per le due figlie, seppure in natura (cfr. Circolare cit. dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni, par. 14.5, 34). È quindi all’ex coniuge che spettano

le piene deduzioni sociali.

3.3

Si potrebbe

obiettare che la dichiarazione scritta del 20 agosto 2011,

con la quale gli ex coniugi si davano reciprocamente atto del trasferimento

della custodia delle figlie, non ha alcuna valenza giuridica. Se, di principio,

non occorre rivolgersi al giudice per modificare una sentenza di divorzio

passata in giudicato riguardante mere questioni patrimoniali (art. 284 cpv. 2

CPC; cfr. Bernasconi, in: Cocchi/Trezzini/

Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero, Lugano 2011, p. 1284), trattandosi invece di modificare una sentenza

di divorzio su questioni inerenti agli interessi dei figli (art. 284 cpv. 2 seconda

frase CPC), un’intesa degli ex coniugi per semplice accordo scritto è di regola

esclusa. Dal punto di vista del diritto civile, la dichiarazione del 20 agosto

2011.

non ha pertanto alcuna valenza giuridica, per cui se ne dovrebbe dedurre

che le due figlie sono tuttora sotto la custodia della madre.

La questione non merita,

tuttavia, di essere approfondita ulteriormente. Dal profilo fiscale, come

accennato sopra, poco importa stabilire a chi competeva l’effettivo accudimento

delle due figlie minorenni al momento determinante del 31 dicembre 2011. Già lo

si è detto, non spetta d’altronde all’autorità fiscale accertare, di caso in

caso, la quota effettiva di autorità parentale di ogni genitore. Con

riguardo ai genitori separati, divorziati o non coniugati (due economie

domestiche distinte) con un figlio minorenne in comune, autorità parentale in comune

e con alimenti, l’Amministrazione federale delle contribuzioni specifica chiaramente

che, indipendentemente dall’esistenza di una custodia alternata, le deduzioni

sociali, così come le aliquote agevolate, spettano al genitore che riceve gli

alimenti (cfr. Circolare cit., par. 14.5, p. 34).

3.4

Priva di

ogni fondamento è invece la richiesta, sollevata in via subordinata, di non

essere imposta sugli alimenti ricevuti dall’ex marito (sino al 31 agosto

2011).

Con la convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio, come visto, la custodia delle due figlie è

stata affidata alla madre, mentre il padre si è assunto l’obbligo di versare alimenti.

È quindi pacifico che tali contributi (erogati sino al 31 agosto 2011) andavano

imposti nella partita fiscale della contribuente (art. 22 lett. f LT; art. 23

lett. f LIFD), indipendentemente da quanto successo a contare dal 1° settembre

2011.

I cambiamenti intervenuti dopo tale data, con gli ex coniugi che si sono

di fatto invertiti i ruoli, determinano unicamente il diritto alle deduzioni

sociali, senza minimamente influenzare l’assoggettamento di tali prestazioni. Come

già ricordato, con il principio del giorno determinante, la

legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla

semplificazione dell’applicazione del diritto, che presuppone una

considerazione complessiva dei coniugi. In una recente sentenza,

confrontandosi con il ricorso di un contribuente che si era separato nel mese

di ottobre e che aveva potuto dedurre solo gli alimenti pagati negli ultimi tre

mesi dell’anno, il Tribunale federale ha ribadito che le regole concernenti le

basi di calcolo temporale in caso di divorzio o separazione possono avvantaggiare

o svantaggiare i singoli contribuenti, a dipendenza del momento in cui

interviene la separazione. Ha tuttavia escluso che la disciplina legale in sé

sia in contrasto con i principi costituzionali della giustizia fiscale ed in

particolar modo con quello di capacità contributiva di cui all’art. 127 cpv. 2 della

Costituzione federale (decisione TF n.2C_1145/2013 e

2C_1146/2013 del 20 settembre 2014, consid. 5.2.1).

4.

Il ricorso è conseguentemente

respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: