80.2013.135
Reddito della sostanza immobiliare: casa in comproprietà fra coniugi, divorzio, attribuzione dell'uso alla moglie, valore locativo imposto in parte come reddito della sostanza e in parte come alimenti
18 agosto 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2013.135
80.2013.136
Lugano
18 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di
Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 maggio 2013 contro la decisione del 1° maggio 2013 in materia di IC e
IFD 2011.
Fatti
A. RI 1 e __________ si
sono uniti in matrimonio il 25 giugno 1993. Dalla loro unione sono nate, il 27
giugno 1994, le gemelle __________ e __________.
Un anno più tardi, il 12
giugno 1995 (data di iscrizione a registro fondiario), i coniugi acquistavano in
comproprietà, in ragione di un mezzo ciascuno, un appartamento a __________ (PPP
n. __________ al mapp. __________), facendone la loro casa coniugale.
B. Dal mese di luglio
2005 vivono separati. Con sentenza del 7 dicembre 2006, il Pretore di __________
ha sciolto per divorzio il matrimonio ed omologato la convenzione sulle
conseguenze accessorie dell’8 giugno 2006, nella quale veniva, fra l’altro,
stipulato quanto segue:
Ø
__________ e __________ saranno
domiciliate presso la madre (punto 2.a);
Ø
I genitori riconoscendosi
reciprocamente competenze e responsabilità nei confronti delle figlie, chiedono
di poter continuare ad esercitare congiuntamente l’autorità parentale (punto
2.b);
Ø
__________ si impegna al
mantenimento di ogni figlia fino alla conclusione degli studi, massimo fino al
compimento del venticinquesimo anno di età (punto 4);
Ø RI 1 continuerà a vivere insieme alle figlie
nell’appartamento in questione e si assumerà tutti gli oneri ipotecari che
gravano sull’immobile e le spese ordinarie (punto 9.a).
C. Con un nuovo accordo,
sottoscritto il 20 agosto 2011, gli ex coniugi si davano reciprocamente atto
che la moglie avrebbe lasciato, a contare dal 1° settembre 2011, l’abitazione
coniugale, trasferendosi a __________. Al suo posto sarebbe subentrato il
marito, prendendosi “in cura e affidamento” le due figlie.
D. Notificando a RI 1 la
tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 5 dicembre 2012, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile
in 66'500.– per l’IC ed in fr. 75'500.– per l’IFD.
Rispetto a quanto
dichiarato, l’autorità le aveva in particolar modo concesso solo la metà delle
deduzioni sociali per figli a carico e agli studi.
E. La contribuente,
rappresentata dalla RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12
dicembre 2012, chiedendo che fossero dedotti, nella stessa misura di un mezzo,
anche gli alimenti ricevuti per le due figlie (sino al 31 agosto 2011).
F. In occasione di
un’udienza tenutasi il 1° febbraio 2013, l’autorità di tassazione informava la
contribuente di volerle negare ogni deduzione sociale, facendo riferimento alla
situazione alla fine del periodo fiscale.
Con lettera del 22
febbraio 2013, RI 1 si opponeva a tale soluzione, osservando che in un simile
caso sarebbe stata doppiamente penalizzata, poiché imposta sugli alimenti
percepiti sino al 31 agosto 2011, senza la possibilità di far valere alcuna deduzione
sociale.
G. L’autorità di
tassazione, con successivo scritto del 14 marzo 2013, ribadiva di voler procedere
ad una reformatio in peius della sua decisione di tassazione, rettificando
in fr. 18'326.– il valore locativo dell’immobile di __________ (pari a un’imposizione
pro rata temporis dal 1° gennaio al 31 agosto 2011) e negandole ogni
deduzione sociale. Le assegnava quindi un nuovo termine per presentare le
proprie osservazioni.
In risposta, con lettera del
9 aprile 2013, la contribuente chiedeva che le fosse imposto unicamente un
valore locativo di fr. 9'118.–, sostenendo che sino al 31 agosto 2011 entrambi
i coniugi ne avevano il godimento.
H. Con decisione su
reclamo del 1° maggio 2013, l’autorità riformava la prima decisione,
commisurando in fr. 18'236.– il valore locativo dell’immobile e negando ogni
deduzione sociale per figli a carico e agli studi, con la seguente motivazione:
(…) si procede all’evasione del reclamo considerata la
situazione di godimento del bene immobile PPP __________ in capo alla
contribuente fino al 31.8.2011 e la situazione di convivenza al 31.12.2011
delle figlie con il padre, imputando il valore locativo complessivo
dell’abitazione in ragione di 8/12, ammettendo le spese di gestione e
manutenzione d’immobili sullo stesso in ragione forfettaria e gli interessi
passivi complessivi pro rata per 8/12, non ammettendo le deduzioni per figli a
carico e figli agli studi come pure la deduzione sociale per figli minorenni
(…).
I. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente che le
vengano concesse le postulate deduzioni per figli a carico e agli studi oppure,
in alternativa, che non le vengano imposti gli alimenti percepiti sino al 31
agosto 2011. Chiede inoltre che le venga imposta unicamente la metà del valore
locativo dell’immobile di __________.
La ricorrente
lamenta sostanzialmente una disparità di trattamento nei confronti dell’ex
coniuge, che da parte sua può dedurre gli alimenti versati e nel contempo
beneficia delle deduzioni sociali per figli a carico e agli studi.
L. Nelle proprie
osservazioni del 13 giugno 2013, l’autorità di tassazione propone di respingere
il gravame.
Diritto
1. 1.1.
Litigiosa è
in primo luogo l’attribuzione del valore locativo dell’appartamento di __________,
di cui gli ex coniugi sono tuttora comproprietari, in ragione di un mezzo
ciascuno.
L’autorità
fiscale, come visto, ha commisurato in fr. 27'354.– il valore locativo
dell’immobile, assoggettandolo pro rata temporis alla contribuente (fr.
18'326.–, per i primi otto mesi) e all’ex marito (fr. 9'118.– per gli ultimi
quattro mesi). La ricorrente, da parte sua, non contesta la commisurazione del valore
locativo in quanto tale, ma chiede che le venga imposto unicamente la metà dell’importo
di fr. 18'326.– (pari a fr. 9'118.–), sostenendo che entrambi i coniugi avevano
il godimento dell’appartamento.
1.2.
Per gli artt. 20 cpv. 1 LT
e 21 cpv. 1 LIFD, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare,
segnatamente:
a) i
proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
b) il
valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione
per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto
a titolo gratuito;
c) i
proventi da contratti di superficie;
d) i
proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del
suolo.
1.3.
La giurisprudenza ha avuto
modo di stabilire a più riprese che il valore locativo è imponibile al coniuge
cui il giudice ha attribuito il godimento dell’immobile. Questa Camera ha poi precisato
che se un coniuge si obbliga a contribuire al mantenimento dell’altro,
lasciandogli tra l’altro abitare la propria casa gratuitamente, si ha una
prestazione imponibile di alimenti in natura anziché in denaro (cfr. art. 22
lett. f LT e art. 23 lett. f LIFD), con la conseguenza che il beneficiario
dovrà dichiarare il valore locativo dell’abitazione quale prestazione
alimentare ricevuta dall’ex coniuge, mentre quest’ultimo potrà dedurre lo
stesso importo dal suo reddito a titolo di alimenti versati (CDT n. 80.99.00179
dell’8 ottobre 1999, in: RDAT I-2000 n. 3t; inoltre Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 57 ad art.
23 LIFD, p. 596).
L’effetto della deduzione
degli alimenti sarà neutralizzato, perlopiù, dall’aggiunta del valore locativo
nella tassazione del proprietario: quest’ultimo può infatti versare a titolo di
alimenti all’ex coniuge ciò che egli stesso ha conseguito quale reddito, indipendentemente
dalla forma in cui si presenta; il suo reddito in natura, rappresentato dal
valore locativo della casa di cui è proprietario, diventa così l’oggetto della
sua prestazione alimentare. Una differenza fra quanto dichiarato quale valore
locativo e quanto dedotto a titolo di alimenti potrebbe tuttavia essere
determinata dai costi di manutenzione della casa. Se, infatti, il proprietario,
con la convenzione di divorzio, si assume anche il pagamento di tali spese,
potrà ottenerne la deduzione dal valore locativo, che, al netto di tali costi,
risulterà quindi inferiore alla deduzione per alimenti riconosciutagli (Pedroli, Il divorzio tra diritto civile
e diritto fiscale, in: RDAT I-1998 p. 497).
1.4.
Nel caso di comproprietà, quanto
esposto sopra vale solo per la metà spettante all’ex coniuge. Per l’uso della
propria quota vale invece il regime ordinario (Locher,
Auswirkungen einer Scheidung/Trennung im Bereich der Steuern, in: FamPra.ch
2008, p. 472). In questo senso, il beneficiario deve dichiarare la metà del
valore locativo dell’abitazione familiare quale prestazione alimentare ricevuta
in natura dall’ex coniuge (cfr. art. 22 lett. f LT e art. 23 lett. f LIFD) e
l’altra metà quale vero e proprio reddito immobiliare, al netto degli interessi
passivi. Solo per questa seconda metà prevale, in altri termini, la norma che
disciplina l’assoggettamento del valore locativo di immobili che “il contribuente
ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. b LT e art. 21
cpv. 1 lett. b LIFD).
1.5.
Venendo ora all’esame della
fattispecie, è pacifico che la ricorrente, in virtù della convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal pretore con sentenza del 7 dicembre
2006, ha beneficiato del godimento dell’appartamento di __________, nel quale
ha continuato a vivere con le due figlie minorenni sino al 30 agosto 2011. Il
corrispondente valore locativo, calcolato pro rata temporis in fr.
18'326.– e non contestato nel suo ammontare, le deve conseguentemente essere imposto
per metà a titolo di alimenti percepiti in natura dall’ex coniuge e per l’altra
metà a titolo di reddito immobiliare.
Nonostante i dubbi
sull’efficacia della modifica della convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio, conclusa il 20 agosto 2011 (v. infra, consid. 3.3),
diverso è invece il discorso per gli ultimi quattro mesi dell’anno, nei quali
gli ex coniugi, per stessa ammissione della ricorrente, si sono invertiti i
ruoli. Come esposto in narrativa, a contare dal 1° settembre 2011, la
contribuente ha infatti lasciato l’abitazione famigliare, trasferendosi a __________,
mentre l’ex coniuge è ritornato a vivere con le due figlie. È quindi la
ricorrente che, negli ultimi quattro mesi dell’anno, ha elargito una
prestazione alimentare in natura all’ex marito, lasciandogli abitare l’appartamento
di __________ gratuitamente. Sulla base dei chiari disposti di legge, si
giustificava perciò l’imposizione, a titolo di reddito della sostanza immobiliare,
della metà del corrispondente valore locativo (calcolato pro rata temporis
in fr. 9'118.– e non contestato nel suo ammontare), ma nel contempo la deduzione
dello stesso importo a titolo di alimenti versati (cfr. art. 32 lett. c LT e
art. 33 lett. c LIFD).
1.6.
In
definitiva, la decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha
rettificato in fr. 18'326.– il valore locativo dell’immobile di __________
appare corretta nel risultato, seppur non nelle motivazioni. Tale
importo andrebbe infatti suddiviso in due metà: la prima, riferita alla quota
di comproprietà della ricorrente, andava effettivamente imposta quale reddito da
sostanza immobiliare, mentre la seconda, relativa alla quota di comproprietà
dell’ex marito, andava imposta a titolo di alimenti erogati in natura.
Nulla va
invece imposto con riferimento agli ultimi quattro mesi dell’anno. Come
accennato sopra, il reddito in natura, rappresentato dalla sua quota di
comproprietà, è in questo caso neutralizzato dagli alimenti versati in natura
all’ex coniuge, ritornato a vivere nell’abitazione coniugale.
Considerandi
2.
2.1.
Litigiose
sono in secondo luogo le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi.
La
ricorrente chiede che le vengano concesse tutte le deduzioni dichiarate oppure,
in alternativa, che non le vengano imposti gli alimenti ricevuti per le due
figlie (sino al 31 agosto 2011, per un importo complessivo di fr. 25'600.–),
lamentando una chiara disparità di trattamento nei confronti dell’ex coniuge, che
da parte sua può dedurre gli alimenti versati e nel contempo beneficiare delle piene
deduzioni sociali. Di parere avverso è invece l’autorità di tassazione, che
ritiene in ogni caso determinante la situazione alla fine del periodo fiscale,
allorché era il padre a vivere con le due figlie minorenni.
2.2
Secondo l’art. 34 cpv. 1
lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a
tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure
in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è
limitato a fr. 6'400.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD;
inoltre Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p.
149).
Per figli a
carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale
interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi
fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.
2.3
Conformemente all’art. 34
cpv. 1 lett. c LT, per la sola imposta cantonale, sono inoltre dedotti dal
reddito netto “per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento
il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,
frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un
massimo di 13'200.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio
di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati”.
A tale proposito, l’art.
11.
cpv. 1 del decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente l’imposizione
delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2011, stabilisce che le
deduzioni ammontano a:
1.
fr.
1'200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della
scuola o del luogo di formazione;
2.
fr.
1'900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di
sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3.
fr.
4'500.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di
sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4.
fr.
6'300.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone
rientrando giornalmente a domicilio;
5.
fr.
13'200.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente
al domicilio.
2.4
Per quanto
attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli
art. 34 cpv. 3 LT e 213 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono
stabilite “secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento”.
Di conseguenza,
se i presupposti per ottenere la deduzione non sono adempiuti al 31 dicembre
del periodo fiscale in questione, il contribuente non ha diritto, per quel
periodo, alla deduzione sociale (integrale e tantomeno parziale) richiesta. Ciò
anche se avesse provveduto al sostentamento dei figli e della moglie durante la
maggior parte dell’anno; inversamente, l’ammontare della deduzione non viene ridotto
se le condizioni per il suo ottenimento, adempiute solo al 31 dicembre, non lo
sono state durante l’intero anno (Jaques,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 3 ad art. 213 LIFD, p. 1678).
2.5
Con il
principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una
schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto
(Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge
und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea
2001, n. 69 ad art. 35 LIFD, p. 885). Tale principio presuppone una
considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un
contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile
conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità
contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che
una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit.,
p.111, con riferimento a DTF 120 la 337). Nel caso del principio in discussione,
una simile discriminazione generale di una certa categoria di contribuenti non
si produce, per il fatto che una deduzione sociale vantaggiosa viene concessa a
tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale si è
verificata solo per breve tempo (Bosshard/
Bosshard/Lüdin, loc. cit.).
Tali
considerazioni spingono la dottrina a considerare quello del giorno determinante
come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso a
favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
op. cit., p. 112). Inoltre, come ricordato dal Tribunale federale, l’uso di
parametri schematici e deduzioni forfetarie è inevitabile, poiché per ragioni di
praticabilità non è evidentemente possibile individualizzare ogni singola situazione
personale (cfr. decisione TF n.2A.683/2006, consid. 4.1; decisione TF n. 2A.
107/2007, consid. 5.1)
2.6
Una
particolare soluzione è stata recentemente adottata per i genitori divorziati,
separati o non coniugati. Nella sua nuova formulazione, entrata in vigore il 1°
gennaio 2011, l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD precisa infatti che se i
genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità
parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett.
c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà. Nello
stesso senso si esprime la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni, pure entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Con riguardo
ai genitori separati, divorziati o non coniugati (due economie
domestiche distinte) con un figlio minorenne in comune, autorità parentale in
comune, con o senza custodia alternata e senza alimenti, la stessa specifica infatti
che ognuno di essi può far valere la metà della deduzione per i figli e la metà
dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio
(cfr. Circolare cit., par. 14.4, p. 33). Criterio
determinante, come visto, non è quello della custodia alternata, bensì quello dell’esercizio in comune dell’autorità parentale. Non si potrebbe
d’altronde pretendere che l’autorità fiscale accerti la quota effettiva di
autorità parentale di ogni genitore (cfr. Messaggio del 20 maggio 2009
concernente la legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli,
in: FF 2009 4025, p. 4122).
La medesima
soluzione si trova anche nella legislazione cantonale, benché le deduzioni
sociali non siano di principio oggetto di armonizzazione. Secondo il nuovo art.
34.
cpv. 1 lett. a LT, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, se i genitori sono
tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune
e non sono versati alimenti nel senso dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, la
deduzione per i figli è ripartita per metà. Come sottolineato dal Consiglio di
Stato (cfr. Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011 concernente gli sgravi fiscali
delle famiglie con figli, p. 4), tale soluzione si allinea all’opinione della
dottrina dominante, secondo cui i genitori tassati separatamente devono per
principio potersi suddividere le deduzioni sociali per figli, perlomeno se non sono
versati alimenti oppure se gli stessi non sono più deducibili dal reddito
imponibile (cfr. Locher, op. cit.,
n. 10 ad art. 35 LIFD, p. 868).
3.
3.1.
Tornando al
caso in esame, come visto, al momento determinante del 31 dicembre 2011 erano
versati alimenti. La contribuente, a contare dal 1° settembre 2011, ha infatti
elargito una prestazione alimentare in natura all’ex marito,
lasciandogli abitare l’appartamento di __________ gratuitamente. In queste circostanze,
i presupposti per suddividere la deduzione sociale per figli a
carico tra gli ex coniugi non sono quindi adempiuti, sebbene gli stessi abbiano
continuato ad esercitare l’autorità parentale in comune.
Dopo averle
in un primo momento suddivise a metà, con la decisione qui impugnata,
l’autorità di tassazione ha correttamente concesso le deduzioni sociali all’ex
marito, spiegando nella motivazione allegata che al momento determinante del 31
dicembre 2011 era il padre che viveva con le due figlie minorenni.
3.2
Certo, dalla
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal pretore, risulta
che l’appartamento famigliare di __________ è stato attribuito alla
contribuente (cfr. convenzione, cifra 9.a), mentre l’ex marito si è impegnato al mantenimento di ogni figlia (cfr. convenzione, cifra 4). Per stessa
ammissione della ricorrente, i ruoli si sono tuttavia invertiti a contare dal 1° settembre 2011. Da allora, la ricorrente si è trasferita
a __________, lasciando la casa famigliare all’ex marito.
Così stando
le cose, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche. Al momento
determinante del 31 dicembre 2011, era infatti il padre che percepiva gli
alimenti per le due figlie, seppure in natura (cfr. Circolare cit. dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni, par. 14.5, 34). È quindi all’ex coniuge che spettano
le piene deduzioni sociali.
3.3
Si potrebbe
obiettare che la dichiarazione scritta del 20 agosto 2011,
con la quale gli ex coniugi si davano reciprocamente atto del trasferimento
della custodia delle figlie, non ha alcuna valenza giuridica. Se, di principio,
non occorre rivolgersi al giudice per modificare una sentenza di divorzio
passata in giudicato riguardante mere questioni patrimoniali (art. 284 cpv. 2
CPC; cfr. Bernasconi, in: Cocchi/Trezzini/
Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, Lugano 2011, p. 1284), trattandosi invece di modificare una sentenza
di divorzio su questioni inerenti agli interessi dei figli (art. 284 cpv. 2 seconda
frase CPC), un’intesa degli ex coniugi per semplice accordo scritto è di regola
esclusa. Dal punto di vista del diritto civile, la dichiarazione del 20 agosto
2011.
non ha pertanto alcuna valenza giuridica, per cui se ne dovrebbe dedurre
che le due figlie sono tuttora sotto la custodia della madre.
La questione non merita,
tuttavia, di essere approfondita ulteriormente. Dal profilo fiscale, come
accennato sopra, poco importa stabilire a chi competeva l’effettivo accudimento
delle due figlie minorenni al momento determinante del 31 dicembre 2011. Già lo
si è detto, non spetta d’altronde all’autorità fiscale accertare, di caso in
caso, la quota effettiva di autorità parentale di ogni genitore. Con
riguardo ai genitori separati, divorziati o non coniugati (due economie
domestiche distinte) con un figlio minorenne in comune, autorità parentale in comune
e con alimenti, l’Amministrazione federale delle contribuzioni specifica chiaramente
che, indipendentemente dall’esistenza di una custodia alternata, le deduzioni
sociali, così come le aliquote agevolate, spettano al genitore che riceve gli
alimenti (cfr. Circolare cit., par. 14.5, p. 34).
3.4
Priva di
ogni fondamento è invece la richiesta, sollevata in via subordinata, di non
essere imposta sugli alimenti ricevuti dall’ex marito (sino al 31 agosto
2011).
Con la convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio, come visto, la custodia delle due figlie è
stata affidata alla madre, mentre il padre si è assunto l’obbligo di versare alimenti.
È quindi pacifico che tali contributi (erogati sino al 31 agosto 2011) andavano
imposti nella partita fiscale della contribuente (art. 22 lett. f LT; art. 23
lett. f LIFD), indipendentemente da quanto successo a contare dal 1° settembre
2011.
I cambiamenti intervenuti dopo tale data, con gli ex coniugi che si sono
di fatto invertiti i ruoli, determinano unicamente il diritto alle deduzioni
sociali, senza minimamente influenzare l’assoggettamento di tali prestazioni. Come
già ricordato, con il principio del giorno determinante, la
legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla
semplificazione dell’applicazione del diritto, che presuppone una
considerazione complessiva dei coniugi. In una recente sentenza,
confrontandosi con il ricorso di un contribuente che si era separato nel mese
di ottobre e che aveva potuto dedurre solo gli alimenti pagati negli ultimi tre
mesi dell’anno, il Tribunale federale ha ribadito che le regole concernenti le
basi di calcolo temporale in caso di divorzio o separazione possono avvantaggiare
o svantaggiare i singoli contribuenti, a dipendenza del momento in cui
interviene la separazione. Ha tuttavia escluso che la disciplina legale in sé
sia in contrasto con i principi costituzionali della giustizia fiscale ed in
particolar modo con quello di capacità contributiva di cui all’art. 127 cpv. 2 della
Costituzione federale (decisione TF n.2C_1145/2013 e
2C_1146/2013 del 20 settembre 2014, consid. 5.2.1).
4.
Il ricorso è conseguentemente
respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: