80.2013.143
Reddito imponibile: realizzazione, contratto di società, operazione immobiliare, azione legale in corso, assoggettamento all’imposta sugli utili immobiliari
8 settembre 2014Italiano14 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2013.143
Data decisione, Autorità:
08.09.2014, CDT
Titolo:
Reddito imponibile: realizzazione, contratto di società, operazione immobiliare, azione legale in corso, assoggettamento all’imposta sugli utili immobiliari
REDDITO IMPONIBILE
art. 16 cpv. 1 LIFD
art. 15 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2013.143
80.2013.144
Lugano
8 settembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 giugno 2013 contro la decisione del 7
maggio 2013 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1,
di professione assicuratore, è socio e gerente della __________ Sagl, società
attiva nel campo assicurativo e immobiliare.
Il
contribuente perfezionava, il 3 marzo 2008, un contratto di società semplice
con il figlio __________, l’allora segretaria __________ e l’architetto __________,
avente per scopo l’edificazione di una casa plurifamiliare sui mapp. __________
e __________ di __________ (di proprietà di __________) e la successiva vendita
delle singole quote di PPP (tre appartamenti e un rustico).
Gli
accordi prevedevano, fra l’altro, che ciascun socio deteneva una paritaria partecipazione
nella società. Al contribuente spettava inoltre un ulteriore importo di fr.
20'000.– “a titolo di compenso per l’attività svolta in qualità di promotore
dell’intera operazione immobiliare”
B. Nella
dichiarazione fiscale 2008, il contribuente esponeva un reddito di fr.
31'213.–, proveniente dalla sua attività indipendente di assicuratore, e un
reddito accessorio di fr. 48'510.–, riferito alla sua quota parte di ¼ all’utile
proveniente dalla società semplice. Lo stesso importo di fr. 48'510.– veniva inoltre
indicato nell’elenco titoli, quale credito vantato nei confronti della socia __________.
C. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 2 febbraio 2011, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 98'400.– per
l’IC ed in fr. 103'000.– per l’IFD.
Rispetto
a quanto dichiarato, l’autorità aveva in particolar modo rettificato in fr.
45'000.– il reddito proveniente dalla sua attività indipendente di assicuratore
e aggiunto, a titolo di vantaggi goduti nell’ambito della __________ Sagl, “altri
redditi” per fr. 6'000.–. Aveva infine confermato in fr. 48'000.– il reddito
accessorio proveniente dalla società semplice (fr. 53'349.– meno una percentuale
del 10% a titolo di spese generali).
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 febbraio 2011,
nel quale chiedeva di essere convocato in udienza.
L’Ufficio
di tassazione, con scritto del 20 maggio 2011, si rivolgeva direttamente al
contribuente, invitandolo a prendere posizione in merito all’allegato calcolo
delle entrate e delle uscite dell’anno 2008, dal quale emergeva un ammanco
finanziario di fr. 2'052.–.
In
risposta, RI 1 sottolineava, fra l’altro, di non avere ancora incassato l’importo
di fr. 48'000.–, opponendosi quindi alla sua imposizione a titolo di “reddito
att. indipendente accessoria contribuente”.
E. In
occasione di una successiva udienza tenutasi l’11 luglio 2011 dinanzi
all’autorità di tassazione, il reclamante spiegava di avere intentato una causa
civile nei confronti della socia __________. Le parti convenivano quindi di
sospendere la procedura di reclamo sino a conclusione della vertenza civile.
F. Con lettere
del 5 marzo 2012 e del 10 gennaio 2013, RI 1 chiedeva di riattivare la
procedura di reclamo e di “accantonare” il reddito proveniente dalla società
semplice “fino a quando tutti gli elementi saranno noti e che il contenzioso
venga evaso dall’autorità giudiziaria”. Si opponeva inoltre all’aumento del reddito
proveniente dalla sua attività indipendente di assicuratore, così come alla
tassazione di vantaggi goduti nell’ambito della __________ Sagl.
G. L’autorità
di tassazione, con scritto del 16 gennaio 2013, trasmetteva al contribuente un
nuovo calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2008, dal quale emergeva
un ammanco di oltre 8'000 franchi, invitandolo in particolare a presentare tutta
la documentazione inerente la società semplice.
In
risposta, il contribuente si limitava a produrre il bilancio, il conto
economico e alcune schede contabili della __________ Sagl, senza fare cenno
all’allegato calcolo della sua disponibilità finanziaria. Anche una nuova
richiesta di osservazioni del 13 marzo 2013 rimaneva inevasa.
H. L’autorità
di tassazione respingeva successivamente il reclamo, con decisione del 7 maggio
2013 così motivata:
(…) Tenuto conto di quanto precede e, in
particolare, la mancata presentazione della documentazione relativa al mancato
incasso dell’importo di fr. 48'000.– e della documentazione relativa alle fonti
di reddito per coprire il fabbisogno d’esistenza, l’Autorità Fiscale decide,
senza procedere ad una nuova convocazione del contribuente, di emettere la
decisione su reclamo confermando la decisione di prima istanza.
I. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla
RA 1, contesta l’imposizione dell’importo di fr. 48'000.– e la rivalutazione
del reddito aziendale.
Quanto
alla prima censura, il ricorrente sostiene che nulla dovrebbe essergli imposto
a titolo di attività indipendente accessoria, per almeno due ragioni: in primo
luogo poiché la causa civile promossa nei confronti della socia __________ sarebbe
ancora pendente; in secondo luogo perché non vi sarebbero comunque gli estremi
per considerare questa partecipazione di tipo “aziendale”.
Quanto
alla rivalutazione del reddito aziendale, si dichiara d’accordo di aggiungere a
quanto dichiarato (fr. 31'213.–) unicamente un ulteriore importo di fr. 2'838.–,
trattandosi di una commissione inavvertitamente omessa nella dichiarazione fiscale.
L. Nelle
proprie (tardive) osservazioni del 2 agosto 2013, l’autorità di tassazione ribadisce
l’imponibilità del credito vantato nei confronti della socia __________, che
propone tuttavia di ridurre a fr. 40'024.–. Chiede, per contro, di elevare il
reddito da attività lucrativa indipendente a fr. 62'430.–, prospettando di
fatto una reformatio in peius della sua decisione.
M. All’udienza
del 4 luglio 2014, il ricorrente si è impegnato a produrre tutta la documentazione
relativa al procedimento civile promosso nei confronti della socia __________.
Ha invece ritirato la seconda censura in merito alla rivalutazione del reddito aziendale.
Con scritto del 9 luglio
2014, dando seguito a quanto promesso all’udienza, il ricorrente ha prodotto la
petizione presentata alla Pretura di __________ (del 14 marzo 2012), la replica
(del 10 settembre 2012) e una recente presa di posizione del suo rappresentante
legale (del 3 luglio 2014), con oggetto una possibile conclusione transattiva
della vertenza civile.
Diritto
1. Come
esposto in narrativa, oggetto di litigio è rimasta la sola imposizione della quota
parte di utile proveniente dall’operazione immobiliare di __________.
Il
ricorrente chiede che l’importo tassato di fr. 48'000.– sia stralciato dai suoi
redditi, sostenendo fondamentalmente di non avere ancora incassato nulla
dall’operazione immobiliare in questione. Suggerisce quindi di posticipare la
sua eventuale imposizione al momento in cui gli verrà effettivamente versato un
utile, una volta conclusasi la vertenza civile intentata nei confronti della
socia __________. Nelle proprie (tardive) osservazioni del 2 agosto 2013, l’autorità
di tassazione propone invece di ridurre la quota parte di utile di ogni singolo
socio a fr. 40'024.–, ribadendo nondimeno che la pretesa morosità di __________
nell’onorare i suoi impegni contrattuali sarebbe a tale riguardo irrilevante.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la totalità
dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Come ha ripetutamente sottolineato
il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il legislatore
ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto
globale (Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung).
2.2
Dottrina
e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato
quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in
possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa
giuridica ferma. Di solito, già l’acquisizione di un credito viene ritenuta
costitutiva di reddito, purché l’adempimento non appaia incerto (cfr., per
esempio, le sentenze del Tribunale federale n.2C_94/2010 del 10 febbraio 2011
consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid. 2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554
consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per
contro, nei casi in cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro,
non ci si deve fondare sul momento del suo acquisto, bensì su quello
dell’adempimento effettivo; semplici previsioni sono, infatti, insufficienti (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II
293; ASA 66 p. 377).
2.3
Tornando
al caso in esame, la realizzazione dell’importo tassato di fr. 48'000.– (ma
anche dell’importo di fr. 40'024.– proposto nelle osservazioni del 3 agosto 2014) appare già
a prima vista del tutto improbabile.
Dagli atti della causa
civile pendente dinanzi alla Pretura di __________ risulta anzitutto che gli utili
intermedi conseguiti con la vendita dei primi due appartamenti (fr. 63'775.– per
la PPP n. __________ e fr. 149'621.– per la PPP n. __________) non sono mai stati
distribuiti ai singoli soci. Fatto questo, che ha portato il ricorrente a
dichiarare due volte la sua quota parte all’utile intermedio proveniente
dall’operazione immobiliare di __________: una prima volta come “reddito accessorio”
e una seconda volta come credito vantato nei confronti della
società semplice. Da un esame più approfondito degli atti di causa emerge, poi,
che il terzo appartamento (PPP n. __________), inizialmente dato in locazione,
e il rustico (PPP n. __________) sarebbero stati successivamente venduti dalla
sola __________, apparentemente senza l’accordo degli altri soci e sotto costo.
Da qui le richieste del ricorrente che, oltre al mancato rimborso di un mutuo di
fr. 32'000.– e al mancato indennizzo di fr. 20'000.– convenuto
nel patto societario “a titolo di compenso per l’attività svolta in qualità di
promotore dell’intera operazione immobiliare”, rivendica pure il risarcimento
del danno cagionato dalla vendita delle ultime due unità abitative sotto il
valore di mercato e dai numerosi prelevamenti fatti senza il consenso degli
altri soci. Da ultimo, a ulteriore dimostrazione del fatto che l’utile
proveniente dalla vendita delle prime due unità abitative non è mai stato distribuito
ai singoli soci e appare ormai irrecuperabile, vi è la recente lettera del 3
luglio 2014, con la quale il rappresentante legale del ricorrente si è detto
disposto ad accettare un importo di “soli” fr. 10'000.– a tacitazione di ogni
pretesa civile.
Così
stando le cose, la quota parte del ricorrente all’utile conseguito con la
vendita dei primi due appartamenti di __________ non può essere considerata acquisita, dal momento che la sua
realizzazione appare di fatto esclusa o del tutto improbabile per cause
indipendenti dalla sua volontà. Non è pertanto
condivisibile la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha assoggettato
l’intero importo di fr. 48'000.– all’imposta ordinaria sul reddito.
3.
3.1.
Ma non
solo. Anche la qualifica di tale partecipazione all’utile immobiliare appare
chiaramente infondata. La soluzione di assoggettare all’imposta sugli utili
immobiliari la sola __________, quale unica proprietaria degli originari mapp. __________
e __________ di __________, e di tassare ordinariamente gli altri tre soci – dopo
aver dedotto la loro quota parte all’utile immobiliare a titolo di costi di
investimento – non può essere condivisa da questa Camera.
In questo
contesto, è appena il caso di ricordare che il Tribunale amministrativo del
Canton Zurigo ha già avuto modo di decidere che anche il socio passivo di una società
occulta (stille Gesellschaft), pur non apparendo quale proprietario
degli immobili, consegue un utile immobiliare imponibile (StE 1997 B 42.22 n.
7; inoltre Soldini/Pedroli, L’imposizione
degli utili immobiliari – Complemento al Commentario, Lugano 2003, p. 62). È
quindi immediatamente evidente che non soltanto __________, ma anche il
ricorrente, suo figlio __________ e l’architetto __________ andavano considerati
alienanti economici assoggettati all’imposta sugli utili immobiliari.
L’esistenza di un animus societatis, del resto, è innegabile: con la
sottoscrizione del “contratto di società semplice”, ogni socio si è impegnato a
partecipare all’operazione immobiliare di __________ con una quota paritaria
del 25%.
3.2
Se, alla
conclusione della citata vertenza civile, il ricorrente dovesse effettivamente
riuscire a recuperare, almeno parzialmente, la sua quota parte all’utile lordo proveniente
dalla vendita delle prime due unità abitative (PPP n. __________ e __________),
nulla impedirebbe di sottoporla all’imposta sugli utili immobiliari in quel momento.
Lo stesso
importo andrebbe, inoltre, imposto ordinariamente in materia di imposta
federale diretta. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, è infatti innegabile
che il ricorrente ha operato commercialmente nel campo del commercio
d’immobili. A tale riguardo, eloquenti indizi sono rappresentati dalla
costituzione di una società semplice, dalla partecipazione paritaria di ciascun
socio, dalla valorizzazione dei fondi attraverso l’edificazione di una nuova
casa plurifamiliare e la costituzione di quattro proprietà per piani e, non da
ultimo, dalla circostanza che lo stesso ricorrente e suo figlio __________
avessero già intrapreso una simile operazione immobiliare ad __________ (cfr.
petizione del 14 marzo 2012, p. 2).
4.
4.1.
Come
anticipato sopra, all’udienza del 4 luglio 2014, il ricorrente ha invece
dichiarato di ritirare il ricorso limitatamente alla rivalutazione del reddito
aziendale, che viene conseguentemente confermato in fr. 45'000.–.
4.2
Poco
importa se l’autorità di tassazione, nelle proprie osservazioni al gravame, ha
addirittura proposto di aumentarlo a 62'430.– franchi, prospettando di fatto al
contribuente una reformatio in peius della decisione impugnata.
Come
già ammesso dal Tribunale federale, la reformatio in peius deve
prevalere – almeno teoricamente – sull’eventuale ritiro del ricorso soltanto
nel caso in cui la decisione impugnata è palesemente
incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento si impone
in seguito alla verifica della questione controversa (decisione TF n.
2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p. 159). Senza
dimenticare, inoltre, che la giurisprudenza in questione è criticata dalla
dottrina, sia perché introduce in materia fiscale un regime diverso rispetto a
quanto vige negli altri settori del diritto amministrativo sia alla luce della
recente entrata in vigore della legge sul Tribunale federale, che ha precluso a
quest’ultimo la facoltà di “andare oltre le conclusioni delle parti” (art. 107
cpv. 1 LTF). Uno degli argomenti su cui si era fondata la citata sentenza
dell’Alta Corte consisteva infatti nella circostanza che tale possibilità era
concessa anche al Tribunale federale, secondo la legge allora in vigore (cfr. Simonek, Die steuerrechtliche Rechtssprechung
des Bundesgerichts im Jahre 2004 – Direkte Bundessteuer, in: ASA 75, p. 25; Kocher, Neue Standpunkte, Tatsachen und
Anträge im steuerlichen Rechtsmittelverfahren – Das Novenrecht beschränkt die
Handlungsmöglichkeiten auch in Steuersachen, in. ST 2009, p. 163). Da
ultimo, in materia di imposta cantonale, l’art. 228 cpv. 3 LT contraddice il
principio di un’armonizzazione verticale e stabilisce espressamente che il
ricorrente ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento (cfr. Pedroli, Novità e tendenze legislative
nel campo del diritto tributario, in: RDAT II-2004, p. 475).
4.3
In simili
circostanze e tutto ben considerato, si rinuncia quindi a entrare nel merito
delle nuove argomentazioni dell’autorità, ed in particolare del nuovo calcolo
delle entrate e delle uscite dell’anno (di dubbia ricevibilità), confermando
nel contempo l’importo di fr. 45'000.– stabilito nella decisione impugnata.
5.
Il
ricorso è conseguentemente solo parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata
nel senso che viene stralciato il reddito da attività indipendente accessoria
di fr. 48'000.–.
Visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
del ricorrente solo limitatamente, nella misura di un mezzo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 7 maggio 2013 è riformata nel senso
che viene stralciato il reddito da attività indipendente accessoria di fr.
48'000.–.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 60.–
per un
totale di fr. 660.–
sono a
carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 330.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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