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Decisione

80.2013.143

Reddito imponibile: realizzazione, contratto di società, operazione immobiliare, azione legale in corso, assoggettamento all’imposta sugli utili immobiliari

8 settembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

di professione assicuratore, è socio e gerente della __________ Sagl, società

attiva nel campo assicurativo e immobiliare.

Il

contribuente perfezionava, il 3 marzo 2008, un contratto di società semplice

con il figlio __________, l’allora segretaria __________ e l’architetto __________,

avente per scopo l’edificazione di una casa plurifamiliare sui mapp. __________

e __________ di __________ (di proprietà di __________) e la successiva vendita

delle singole quote di PPP (tre appartamenti e un rustico).

Gli

accordi prevedevano, fra l’altro, che ciascun socio deteneva una paritaria partecipazione

nella società. Al contribuente spettava inoltre un ulteriore importo di fr.

20'000.– “a titolo di compenso per l’attività svolta in qualità di promotore

dell’intera operazione immobiliare”

B. Nella

dichiarazione fiscale 2008, il contribuente esponeva un reddito di fr.

31'213.–, proveniente dalla sua attività indipendente di assicuratore, e un

reddito accessorio di fr. 48'510.–, riferito alla sua quota parte di ¼ all’utile

proveniente dalla società semplice. Lo stesso importo di fr. 48'510.– veniva inoltre

indicato nell’elenco titoli, quale credito vantato nei confronti della socia __________.

C. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 2 febbraio 2011, l’Ufficio di

tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 98'400.– per

l’IC ed in fr. 103'000.– per l’IFD.

Rispetto

a quanto dichiarato, l’autorità aveva in particolar modo rettificato in fr.

45'000.– il reddito proveniente dalla sua attività indipendente di assicuratore

e aggiunto, a titolo di vantaggi goduti nell’ambito della __________ Sagl, “altri

redditi” per fr. 6'000.–. Aveva infine confermato in fr. 48'000.– il reddito

accessorio proveniente dalla società semplice (fr. 53'349.– meno una percentuale

del 10% a titolo di spese generali).

D. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 febbraio 2011,

nel quale chiedeva di essere convocato in udienza.

L’Ufficio

di tassazione, con scritto del 20 maggio 2011, si rivolgeva direttamente al

contribuente, invitandolo a prendere posizione in merito all’allegato calcolo

delle entrate e delle uscite dell’anno 2008, dal quale emergeva un ammanco

finanziario di fr. 2'052.–.

In

risposta, RI 1 sottolineava, fra l’altro, di non avere ancora incassato l’importo

di fr. 48'000.–, opponendosi quindi alla sua imposizione a titolo di “reddito

att. indipendente accessoria contribuente”.

E. In

occasione di una successiva udienza tenutasi l’11 luglio 2011 dinanzi

all’autorità di tassazione, il reclamante spiegava di avere intentato una causa

civile nei confronti della socia __________. Le parti convenivano quindi di

sospendere la procedura di reclamo sino a conclusione della vertenza civile.

F. Con lettere

del 5 marzo 2012 e del 10 gennaio 2013, RI 1 chiedeva di riattivare la

procedura di reclamo e di “accantonare” il reddito proveniente dalla società

semplice “fino a quando tutti gli elementi saranno noti e che il contenzioso

venga evaso dall’autorità giudiziaria”. Si opponeva inoltre all’aumento del reddito

proveniente dalla sua attività indipendente di assicuratore, così come alla

tassazione di vantaggi goduti nell’ambito della __________ Sagl.

G. L’autorità

di tassazione, con scritto del 16 gennaio 2013, trasmetteva al contribuente un

nuovo calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2008, dal quale emergeva

un ammanco di oltre 8'000 franchi, invitandolo in particolare a presentare tutta

la documentazione inerente la società semplice.

In

risposta, il contribuente si limitava a produrre il bilancio, il conto

economico e alcune schede contabili della __________ Sagl, senza fare cenno

all’allegato calcolo della sua disponibilità finanziaria. Anche una nuova

richiesta di osservazioni del 13 marzo 2013 rimaneva inevasa.

H. L’autorità

di tassazione respingeva successivamente il reclamo, con decisione del 7 maggio

2013 così motivata:

(…) Tenuto conto di quanto precede e, in

particolare, la mancata presentazione della documentazione relativa al mancato

incasso dell’importo di fr. 48'000.– e della documentazione relativa alle fonti

di reddito per coprire il fabbisogno d’esistenza, l’Autorità Fiscale decide,

senza procedere ad una nuova convocazione del contribuente, di emettere la

decisione su reclamo confermando la decisione di prima istanza.

I. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla

RA 1, contesta l’imposizione dell’importo di fr. 48'000.– e la rivalutazione

del reddito aziendale.

Quanto

alla prima censura, il ricorrente sostiene che nulla dovrebbe essergli imposto

a titolo di attività indipendente accessoria, per almeno due ragioni: in primo

luogo poiché la causa civile promossa nei confronti della socia __________ sarebbe

ancora pendente; in secondo luogo perché non vi sarebbero comunque gli estremi

per considerare questa partecipazione di tipo “aziendale”.

Quanto

alla rivalutazione del reddito aziendale, si dichiara d’accordo di aggiungere a

quanto dichiarato (fr. 31'213.–) unicamente un ulteriore importo di fr. 2'838.–,

trattandosi di una commissione inavvertitamente omessa nella dichiarazione fiscale.

L. Nelle

proprie (tardive) osservazioni del 2 agosto 2013, l’autorità di tassazione ribadisce

l’imponibilità del credito vantato nei confronti della socia __________, che

propone tuttavia di ridurre a fr. 40'024.–. Chiede, per contro, di elevare il

reddito da attività lucrativa indipendente a fr. 62'430.–, prospettando di

fatto una reformatio in peius della sua decisione.

M. All’udienza

del 4 luglio 2014, il ricorrente si è impegnato a produrre tutta la documentazione

relativa al procedimento civile promosso nei confronti della socia __________.

Ha invece ritirato la seconda censura in merito alla rivalutazione del reddito aziendale.

Con scritto del 9 luglio

2014, dando seguito a quanto promesso all’udienza, il ricorrente ha prodotto la

petizione presentata alla Pretura di __________ (del 14 marzo 2012), la replica

(del 10 settembre 2012) e una recente presa di posizione del suo rappresentante

legale (del 3 luglio 2014), con oggetto una possibile conclusione transattiva

della vertenza civile.

Diritto

1. Come

esposto in narrativa, oggetto di litigio è rimasta la sola imposizione della quota

parte di utile proveniente dall’operazione immobiliare di __________.

Il

ricorrente chiede che l’importo tassato di fr. 48'000.– sia stralciato dai suoi

redditi, sostenendo fondamentalmente di non avere ancora incassato nulla

dall’operazione immobiliare in questione. Suggerisce quindi di posticipare la

sua eventuale imposizione al momento in cui gli verrà effettivamente versato un

utile, una volta conclusasi la vertenza civile intentata nei confronti della

socia __________. Nelle proprie (tardive) osservazioni del 2 agosto 2013, l’autorità

di tassazione propone invece di ridurre la quota parte di utile di ogni singolo

socio a fr. 40'024.–, ribadendo nondimeno che la pretesa morosità di __________

nell’onorare i suoi impegni contrattuali sarebbe a tale riguardo irrilevante.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la totalità

dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Come ha ripetutamente sottolineato

il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il legislatore

ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto

globale (Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung).

2.2

Dottrina

e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato

quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in

possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa

giuridica ferma. Di solito, già l’acquisizione di un credito viene ritenuta

costitutiva di reddito, purché l’adempimento non appaia incerto (cfr., per

esempio, le sentenze del Tribunale federale n.2C_94/2010 del 10 febbraio 2011

consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid. 2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554

consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per

contro, nei casi in cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro,

non ci si deve fondare sul momento del suo acquisto, bensì su quello

dell’adempimento effettivo; semplici previsioni sono, infatti, insufficienti (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II

293; ASA 66 p. 377).

2.3

Tornando

al caso in esame, la realizzazione dell’importo tassato di fr. 48'000.– (ma

anche dell’importo di fr. 40'024.– proposto nelle osservazioni del 3 agosto 2014) appare già

a prima vista del tutto improbabile.

Dagli atti della causa

civile pendente dinanzi alla Pretura di __________ risulta anzitutto che gli utili

intermedi conseguiti con la vendita dei primi due appartamenti (fr. 63'775.– per

la PPP n. __________ e fr. 149'621.– per la PPP n. __________) non sono mai stati

distribuiti ai singoli soci. Fatto questo, che ha portato il ricorrente a

dichiarare due volte la sua quota parte all’utile intermedio proveniente

dall’operazione immobiliare di __________: una prima volta come “reddito accessorio”

e una seconda volta come credito vantato nei confronti della

società semplice. Da un esame più approfondito degli atti di causa emerge, poi,

che il terzo appartamento (PPP n. __________), inizialmente dato in locazione,

e il rustico (PPP n. __________) sarebbero stati successivamente venduti dalla

sola __________, apparentemente senza l’accordo degli altri soci e sotto costo.

Da qui le richieste del ricorrente che, oltre al mancato rimborso di un mutuo di

fr. 32'000.– e al mancato indennizzo di fr. 20'000.– convenuto

nel patto societario “a titolo di compenso per l’attività svolta in qualità di

promotore dell’intera operazione immobiliare”, rivendica pure il risarcimento

del danno cagionato dalla vendita delle ultime due unità abitative sotto il

valore di mercato e dai numerosi prelevamenti fatti senza il consenso degli

altri soci. Da ultimo, a ulteriore dimostrazione del fatto che l’utile

proveniente dalla vendita delle prime due unità abitative non è mai stato distribuito

ai singoli soci e appare ormai irrecuperabile, vi è la recente lettera del 3

luglio 2014, con la quale il rappresentante legale del ricorrente si è detto

disposto ad accettare un importo di “soli” fr. 10'000.– a tacitazione di ogni

pretesa civile.

Così

stando le cose, la quota parte del ricorrente all’utile conseguito con la

vendita dei primi due appartamenti di __________ non può essere considerata acquisita, dal momento che la sua

realizzazione appare di fatto esclusa o del tutto improbabile per cause

indipendenti dalla sua volontà. Non è pertanto

condivisibile la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha assoggettato

l’intero importo di fr. 48'000.– all’imposta ordinaria sul reddito.

3.

3.1.

Ma non

solo. Anche la qualifica di tale partecipazione all’utile immobiliare appare

chiaramente infondata. La soluzione di assoggettare all’imposta sugli utili

immobiliari la sola __________, quale unica proprietaria degli originari mapp. __________

e __________ di __________, e di tassare ordinariamente gli altri tre soci – dopo

aver dedotto la loro quota parte all’utile immobiliare a titolo di costi di

investimento – non può essere condivisa da questa Camera.

In questo

contesto, è appena il caso di ricordare che il Tribunale amministrativo del

Canton Zurigo ha già avuto modo di decidere che anche il socio passivo di una società

occulta (stille Gesellschaft), pur non apparendo quale proprietario

degli immobili, consegue un utile immobiliare imponibile (StE 1997 B 42.22 n.

7; inoltre Soldini/Pedroli, L’imposizione

degli utili immobiliari – Complemento al Commentario, Lugano 2003, p. 62). È

quindi immediatamente evidente che non soltanto __________, ma anche il

ricorrente, suo figlio __________ e l’architetto __________ andavano considerati

alienanti economici assoggettati all’imposta sugli utili immobiliari.

L’esistenza di un animus societatis, del resto, è innegabile: con la

sottoscrizione del “contratto di società semplice”, ogni socio si è impegnato a

partecipare all’operazione immobiliare di __________ con una quota paritaria

del 25%.

3.2

Se, alla

conclusione della citata vertenza civile, il ricorrente dovesse effettivamente

riuscire a recuperare, almeno parzialmente, la sua quota parte all’utile lordo proveniente

dalla vendita delle prime due unità abitative (PPP n. __________ e __________),

nulla impedirebbe di sottoporla all’imposta sugli utili immobiliari in quel momento.

Lo stesso

importo andrebbe, inoltre, imposto ordinariamente in materia di imposta

federale diretta. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, è infatti innegabile

che il ricorrente ha operato commercialmente nel campo del commercio

d’immobili. A tale riguardo, eloquenti indizi sono rappresentati dalla

costituzione di una società semplice, dalla partecipazione paritaria di ciascun

socio, dalla valorizzazione dei fondi attraverso l’edificazione di una nuova

casa plurifamiliare e la costituzione di quattro proprietà per piani e, non da

ultimo, dalla circostanza che lo stesso ricorrente e suo figlio __________

avessero già intrapreso una simile operazione immobiliare ad __________ (cfr.

petizione del 14 marzo 2012, p. 2).

4.

4.1.

Come

anticipato sopra, all’udienza del 4 luglio 2014, il ricorrente ha invece

dichiarato di ritirare il ricorso limitatamente alla rivalutazione del reddito

aziendale, che viene conseguentemente confermato in fr. 45'000.–.

4.2

Poco

importa se l’autorità di tassazione, nelle proprie osservazioni al gravame, ha

addirittura proposto di aumentarlo a 62'430.– franchi, prospettando di fatto al

contribuente una reformatio in peius della decisione impugnata.

Come

già ammesso dal Tribunale federale, la reformatio in peius deve

prevalere – almeno teoricamente – sull’eventuale ritiro del ricorso soltanto

nel caso in cui la decisione impugnata è palesemente

incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento si impone

in seguito alla verifica della questione controversa (decisione TF n.

2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p. 159). Senza

dimenticare, inoltre, che la giurisprudenza in questione è criticata dalla

dottrina, sia perché introduce in materia fiscale un regime diverso rispetto a

quanto vige negli altri settori del diritto amministrativo sia alla luce della

recente entrata in vigore della legge sul Tribunale federale, che ha precluso a

quest’ultimo la facoltà di “andare oltre le conclusioni delle parti” (art. 107

cpv. 1 LTF). Uno degli argomenti su cui si era fondata la citata sentenza

dell’Alta Corte consisteva infatti nella circostanza che tale possibilità era

concessa anche al Tribunale federale, secondo la legge allora in vigore (cfr. Simonek, Die steuerrechtliche Rechtssprechung

des Bundesgerichts im Jahre 2004 – Direkte Bundessteuer, in: ASA 75, p. 25; Kocher, Neue Standpunkte, Tatsachen und

Anträge im steuerlichen Rechtsmittelverfahren – Das Novenrecht beschränkt die

Handlungsmöglichkeiten auch in Steuersachen, in. ST 2009, p. 163). Da

ultimo, in materia di imposta cantonale, l’art. 228 cpv. 3 LT contraddice il

principio di un’armonizzazione verticale e stabilisce espressamente che il

ricorrente ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento (cfr. Pedroli, Novità e tendenze legislative

nel campo del diritto tributario, in: RDAT II-2004, p. 475).

4.3

In simili

circostanze e tutto ben considerato, si rinuncia quindi a entrare nel merito

delle nuove argomentazioni dell’autorità, ed in particolare del nuovo calcolo

delle entrate e delle uscite dell’anno (di dubbia ricevibilità), confermando

nel contempo l’importo di fr. 45'000.– stabilito nella decisione impugnata.

5.

Il

ricorso è conseguentemente solo parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata

nel senso che viene stralciato il reddito da attività indipendente accessoria

di fr. 48'000.–.

Visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

del ricorrente solo limitatamente, nella misura di un mezzo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 7 maggio 2013 è riformata nel senso

che viene stralciato il reddito da attività indipendente accessoria di fr.

48'000.–.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 60.–

per un

totale di fr. 660.–

sono a

carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 330.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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