80.2013.147
Redditi da fonti previdenziali: rendita completiva per figli dell’assicurazione invalidità, versata direttamente al figlio, reddito imponibile del padre
22 ottobre 2014Italiano11 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2013.147
Data decisione, Autorità:
22.10.2014, CDT
Titolo:
Redditi da fonti previdenziali: rendita completiva per figli dell’assicurazione invalidità, versata direttamente al figlio, reddito imponibile del padre
REDDITO DA FONTI PREVIDENZIALI
art. 35 cpv. 1 LAI
art. 35 cpv. 4 LAI
art. 22 cpv. 1 LIFD
art. 20 cpv. 1 let. a LPGA
art. 21 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2013.147
80.2013.148
Lugano
22 ottobre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 giugno 2013 contro la decisione del 7
maggio 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1,
divorziato, è padre di __________, studente universitario. Sin dal 1° maggio
2009, dichiarato inabile al lavoro, beneficia di una rendita d’invalidità intera.
In
occasione di un’udienza tenutasi il 24 settembre 2009 dinanzi al Pretore di __________,
nell’ambito di una causa civile promossa dal figlio, il contributo di mantenimento
a carico del padre veniva stabilito in fr. 870.– mensili, da aggiungersi alle
rendite completive dell’assicurazione invalidità e della cassa pensione, direttamente
versate al figlio maggiorenne.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva una rendita della cassa
pensione di fr. 59'111.– e una rendita d’invalidità di fr. 26'952.–. Dal
reddito imponibile complessivo chiedeva la deduzione sociale di fr. 10'900.–
per figlio a carico e la deduzione di ulteriori fr. 13'200.– per figlio agli
studi.
C. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 10 ottobre 2012, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 66'800.–
per l’imposta cantonale ed in fr. 83'900.– per l’imposta federale diretta.
L’autorità
aveva in particolar modo aumentato a fr. 37'728.– le rendite dell’assicurazione
invalidità, prendendo in considerazione anche le rendite completive versate direttamente
al figlio __________. Quanto alle deduzioni sociali, l’autorità le ammetteva
nella limitata misura di, rispettivamente, fr. 8'720.– (deduzione per figlio a
carico) e fr. 10'560.– (deduzione per figlio agli studi), spiegando nella motivazione
allegata di essersi fondata sul “verbale redatto in data 10.08.2011”.
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 ottobre 2012, contestando
l’aggiunta delle rendite completive versate direttamente al figlio maggiorenne.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 maggio 2013 così
motivata:
Sulla base della circolare no. 16/1995
della Divisione delle contribuzioni, la rendita completiva per figli va esposta
nella partita fiscale del genitore beneficiario della rendita principale, anche
qualora per motivi di tirocinio o di studio il figlio maggiorenne, avesse
scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori invalidi.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta nuovamente
l’aggiunta delle rendite completive invalidità. Chiede inoltre che gli sia applicata
l’aliquota più favorevole, riservata ai coniugi, per avere contribuito “in modo
considerevole e preponderante” al mantenimento di __________. Contesta infine all’autorità
fiscale di non avergli sottoposto le informazioni richieste in merito alla
prassi seguita nell’imposizione del figlio e della ex moglie.
F. Nelle
proprie osservazioni del 27 giugno 2013, l’autorità di tassazione, dopo controllo,
riconosce di avere imposto la rendita completiva dell’assicurazione d’invalidità
anche nella partita fiscale del figlio, ma di avere nel contempo omesso
l’imposizione della rendita complementare della cassa pensione. Fondandosi
sulla circolare n. 18/2009 della Divisione delle contribuzioni, ritiene infine
che le deduzioni sociali spettino alla sola madre, che ha inoltre diritto
all’aliquota privilegiata.
G. Con
scritto del 29 luglio 2013, il ricorrente ripropone le sue argomentazioni, contestando
in particolare le conclusioni dell’autorità di tassazione.
Diritto
1. 1.1.
La prima censura del
ricorrente si riferisce all’imposizione delle rendite suppletive versate
direttamente al figlio maggiorenne. Egli ritiene, infatti, che tali prestazioni
andrebbero imposte nella partita fiscale del figlio, non avendo
“alcuna facoltà di disporre” su di esse.
L’autorità di tassazione,
per contro, sostiene che le rendite completive dell’assicurazione d’invalidità
siano sempre da esporre nella partita fiscale del genitore beneficiario. Nelle
proprie osservazioni al gravame, l’autorità ammette infine di avere
imposto tali rendite anche nella partita fiscale del figlio, ma di avere nel contempo
omesso l’imposizione della rendita complementare della cassa pensione.
1.2.
Conformemente a quanto disciplinato
dagli art. 22 cpv. 1 LIFD e 21 cpv. 1 LT, tutti i proventi dall’assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità devono essere esposti nella partita fiscale
dei diretti interessati. Il beneficiario di una rendita d’invalidità che, in
virtù dell’art. 35 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione per
l’invalidità (LAI; RS 831.20), ha diritto a una rendita completiva per figlio,
deve conseguentemente dichiarare anche quest’ultima rendita. Poco importa se
destinata per un figlio minorenne o maggiorenne ancora in formazione (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 28 ad art. 22 LIFD, p. 389; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea
2001, n. 13 ad art. 22 LIFD, p. 556; Agner/
Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum DBG – Ergänzungsband, Zurigo
2000, n. 2a ad art. 22 LIFD, p. 92; v. anche decisione TF n.2A.536/2001
del 29 maggio 2002, in: RF 2002 p. 632 consid. 3.1).
Questa Camera, da parte
sua, ha già avuto modo di sottolineare che la rendita completiva
per figli va esposta nella partita fiscale del genitore beneficiario, anche qualora per motivi di tirocinio o di studio il figlio maggiorenne, che dà diritto alla
completiva sino al compimento del suo 25mo anno di età (art. 25 cpv.
5 della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
[LAVS; RS 831.10], applicabile per analogia), avesse scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori invalidi (CDT n. 80.2009.23 del 15 aprile 2009; CDT n.
80.2000.130 del 2 ottobre 2000).
1.3.
Irrilevante
è infine la circostanza che le rendite in discussione siano state versate direttamente
al figlio maggiorenne, come da accordi raggiunti in occasione
dell’udienza del 24 settembre 2009 tenutasi dinanzi al Pretore di Lugano. Se,
di principio, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è
connessa (art. 35 cpv. 4 LAI), la stessa può infatti essere assegnata,
interamente o in parte, a un terzo o un’autorità quando il beneficiario non
utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello
delle persone per cui deve provvedere oppure è provato che non è in grado di
utilizzarle a questo scopo (art. 20 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]).
Il versamento diretto
delle rendite completive al figlio __________ conferma semmai l’esistenza di
rapporti non sempre idilliaci tra padre e figlio, ma non è di nessuna importanza
ai fini del presente giudizio. È quindi a giusta ragione che l’Ufficio
di tassazione ha esposto nella partita fiscale del ricorrente le rendite
completive di cui ha indirettamente beneficiato. Quale contropartita, del
resto, egli ha potuto ambire alle deduzioni sociali per figlio a carico e per
figlio agli studi, nella proporzione dell’80% concordata con l’autorità fiscale
nell’ambito del precedente periodo fiscale (cfr. verbale di audizione del 10 agosto 2011). Poco
importa, da ultimo, se le stesse rendite completive sono state imposte anche
nella partita fiscale del figlio, trattandosi di una questione
che va semmai risolta direttamente con il figlio __________, ricorrendo
all’istituto straordinario della revisione (art. 147 cpv. 1 LIFD e 232 cpv. 1
LT), ma che non deve in nessun caso interessare la tassazione del ricorrente.
Considerandi
2.
2.1.
La
seconda censura sollevata nel gravame si riferisce all’aliquota applicabile
alla fattispecie. Il ricorrente pretende di aver contribuito in maniera più
importante rispetto alla ex moglie al mantenimento del figlio e chiede pertanto
di poter beneficiare dell’aliquota agevolata riservata ai contribuenti
coniugati.
2.2
Ai
coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati
giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione
domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui
sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si applica un’aliquota più
favorevole (aliquota per coniugati), rispetto a quella ordinaria, valida per
gli altri contribuenti (art. 35 cpv. 2 LT; art. 214 cpv. 2 LIFD, divenuto dal
1° gennaio 2014 l’art. 36 cpv. 2bis LIFD).
Le
aliquote differenziate – così come le deduzioni sociali – hanno lo scopo di
adattare in maniera schematica l’onere fiscale alla situazione soggettiva del
contribuente, conformemente al principio dell’imposizione secondo la capacità
economica (art. 127 cpv. 2 della Costituzione federale). Per ragioni di parità
di trattamento, un medesimo alleggerimento non può di principio essere
accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie sposate, le quali
possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugati, detta tariffa
non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o divorziati, che sono
d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi redditi (DTF 131 II 553
consid. 3.4).
2.3
Nel caso
in esame, come visto, il ricorrente si limita a sostenere di avere contribuito
“in modo considerevole e preponderante” al mantenimento del figlio __________. Non
pretende invece di vivere in comunione domestica con lo stesso, né potrebbe
d’altronde farlo, ove si pensi appena che i loro difficili rapporti sono
sfociati in una causa civile.
Tanto
basta per escludere la possibilità di far capo alla scala privilegiata delle aliquote
riservate ai coniugi e agli altri contribuenti che vivono in comunione
domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo
essenziale (cfr. Jaques,
Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les
allégements fiscaux en vigueur dès 2011, in: ASA 80 p. 217 ss., in particolare
p. 250). In questi casi, la circolare n. 30 del 21 dicembre
2010.
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (“Imposizione
dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale
diretta [LIFD]”), che ha sostituito la vecchia circolare n. 14 del 1994,
presuppone infatti che il genitore che vive in comunione domestica con il
figlio provveda in modo prevalente al sostentamento effettivo o finanziario del
figlio, anche se l’altro genitore versa gli alimenti al figlio conformemente
all’art. 24 lett. e LIFD (Circolare cit., p. 26, cifra 13.4.3). Quest’ultimo genitore
viene tassato secondo la tariffa di base, ma d’altro canto può far valere la
deduzione per i figli di cui all’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, come
effettivamente avvenuto nella fattispecie.
La
decisione impugnata va pertanto condivisa anche su questo punto.
3.
3.1.
Superata,
e comunque infondata, è infine la censura relativa al diniego di accesso alle
informazioni richieste.
Premesso
che il ricorrente non aveva alcun diritto di essere informato sulle tassazioni
del figlio e della ex moglie (Masmejan-Fey,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 10 ad art. 114 LIFD, p. 1152; v. anche Circolare cit., p. 42,
cifra 15.6), quanto richiesto emerge in ogni caso dalle osservazioni presentate
al gravame in discussione. Del tutto inconsistente è inoltre la
richiesta di poter consultare la giurisprudenza citata nella decisione su reclamo,
ove si pensi appena che la stessa è liberamente accessibile e, comunque sia,
non ha impedito al contribuente di impugnare la decisione con cognizione di
causa.
3.2
Si aggiunga infine che il
ricorrente non può trarre giovamento dalla circostanza che in periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione lo abbia imposto solo sulle rendite direttamente
incassate. Il principio della buona fede, infatti, non vieta alle autorità fiscali
di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del
contribuente (decisione TF del 3 maggio 1999, in: RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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