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Decisione

80.2013.147

Redditi da fonti previdenziali: rendita completiva per figli dell’assicurazione invalidità, versata direttamente al figlio, reddito imponibile del padre

22 ottobre 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

divorziato, è padre di __________, studente universitario. Sin dal 1° maggio

2009, dichiarato inabile al lavoro, beneficia di una rendita d’invalidità intera.

In

occasione di un’udienza tenutasi il 24 settembre 2009 dinanzi al Pretore di __________,

nell’ambito di una causa civile promossa dal figlio, il contributo di mantenimento

a carico del padre veniva stabilito in fr. 870.– mensili, da aggiungersi alle

rendite completive dell’assicurazione invalidità e della cassa pensione, direttamente

versate al figlio maggiorenne.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva una rendita della cassa

pensione di fr. 59'111.– e una rendita d’invalidità di fr. 26'952.–. Dal

reddito imponibile complessivo chiedeva la deduzione sociale di fr. 10'900.–

per figlio a carico e la deduzione di ulteriori fr. 13'200.– per figlio agli

studi.

C. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 10 ottobre 2012, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 66'800.–

per l’imposta cantonale ed in fr. 83'900.– per l’imposta federale diretta.

L’autorità

aveva in particolar modo aumentato a fr. 37'728.– le rendite dell’assicurazione

invalidità, prendendo in considerazione anche le rendite completive versate direttamente

al figlio __________. Quanto alle deduzioni sociali, l’autorità le ammetteva

nella limitata misura di, rispettivamente, fr. 8'720.– (deduzione per figlio a

carico) e fr. 10'560.– (deduzione per figlio agli studi), spiegando nella motivazione

allegata di essersi fondata sul “verbale redatto in data 10.08.2011”.

D. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 ottobre 2012, contestando

l’aggiunta delle rendite completive versate direttamente al figlio maggiorenne.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 maggio 2013 così

motivata:

Sulla base della circolare no. 16/1995

della Divisione delle contribuzioni, la rendita completiva per figli va esposta

nella partita fiscale del genitore beneficiario della rendita principale, anche

qualora per motivi di tirocinio o di studio il figlio maggiorenne, avesse

scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori invalidi.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta nuovamente

l’aggiunta delle rendite completive invalidità. Chiede inoltre che gli sia applicata

l’aliquota più favorevole, riservata ai coniugi, per avere contribuito “in modo

considerevole e preponderante” al mantenimento di __________. Contesta infine all’autorità

fiscale di non avergli sottoposto le informazioni richieste in merito alla

prassi seguita nell’imposizione del figlio e della ex moglie.

F. Nelle

proprie osservazioni del 27 giugno 2013, l’autorità di tassazione, dopo controllo,

riconosce di avere imposto la rendita completiva dell’assicurazione d’invalidità

anche nella partita fiscale del figlio, ma di avere nel contempo omesso

l’imposizione della rendita complementare della cassa pensione. Fondandosi

sulla circolare n. 18/2009 della Divisione delle contribuzioni, ritiene infine

che le deduzioni sociali spettino alla sola madre, che ha inoltre diritto

all’aliquota privilegiata.

G. Con

scritto del 29 luglio 2013, il ricorrente ripropone le sue argomentazioni, contestando

in particolare le conclusioni dell’autorità di tassazione.

Diritto

1. 1.1.

La prima censura del

ricorrente si riferisce all’imposizione delle rendite suppletive versate

direttamente al figlio maggiorenne. Egli ritiene, infatti, che tali prestazioni

andrebbero imposte nella partita fiscale del figlio, non avendo

“alcuna facoltà di disporre” su di esse.

L’autorità di tassazione,

per contro, sostiene che le rendite completive dell’assicurazione d’invalidità

siano sempre da esporre nella partita fiscale del genitore beneficiario. Nelle

proprie osservazioni al gravame, l’autorità ammette infine di avere

imposto tali rendite anche nella partita fiscale del figlio, ma di avere nel contempo

omesso l’imposizione della rendita complementare della cassa pensione.

1.2.

Conformemente a quanto disciplinato

dagli art. 22 cpv. 1 LIFD e 21 cpv. 1 LT, tutti i proventi dall’assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità devono essere esposti nella partita fiscale

dei diretti interessati. Il beneficiario di una rendita d’invalidità che, in

virtù dell’art. 35 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione per

l’invalidità (LAI; RS 831.20), ha diritto a una rendita completiva per figlio,

deve conseguentemente dichiarare anche quest’ultima rendita. Poco importa se

destinata per un figlio minorenne o maggiorenne ancora in formazione (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 28 ad art. 22 LIFD, p. 389; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea

2001, n. 13 ad art. 22 LIFD, p. 556; Agner/

Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum DBG – Ergänzungsband, Zurigo

2000, n. 2a ad art. 22 LIFD, p. 92; v. anche decisione TF n.2A.536/2001

del 29 maggio 2002, in: RF 2002 p. 632 consid. 3.1).

Questa Camera, da parte

sua, ha già avuto modo di sottolineare che la rendita completiva

per figli va esposta nella partita fiscale del genitore beneficiario, anche qualora per motivi di tirocinio o di studio il figlio maggiorenne, che dà diritto alla

completiva sino al compimento del suo 25mo anno di età (art. 25 cpv.

5 della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

[LAVS; RS 831.10], applicabile per analogia), avesse scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori invalidi (CDT n. 80.2009.23 del 15 aprile 2009; CDT n.

80.2000.130 del 2 ottobre 2000).

1.3.

Irrilevante

è infine la circostanza che le rendite in discussione siano state versate direttamente

al figlio maggiorenne, come da accordi raggiunti in occasione

dell’udienza del 24 settembre 2009 tenutasi dinanzi al Pretore di Lugano. Se,

di principio, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è

connessa (art. 35 cpv. 4 LAI), la stessa può infatti essere assegnata,

interamente o in parte, a un terzo o un’autorità quando il beneficiario non

utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello

delle persone per cui deve provvedere oppure è provato che non è in grado di

utilizzarle a questo scopo (art. 20 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]).

Il versamento diretto

delle rendite completive al figlio __________ conferma semmai l’esistenza di

rapporti non sempre idilliaci tra padre e figlio, ma non è di nessuna importanza

ai fini del presente giudizio. È quindi a giusta ragione che l’Ufficio

di tassazione ha esposto nella partita fiscale del ricorrente le rendite

completive di cui ha indirettamente beneficiato. Quale contropartita, del

resto, egli ha potuto ambire alle deduzioni sociali per figlio a carico e per

figlio agli studi, nella proporzione dell’80% concordata con l’autorità fiscale

nell’ambito del precedente periodo fiscale (cfr. verbale di audizione del 10 agosto 2011). Poco

importa, da ultimo, se le stesse rendite completive sono state imposte anche

nella partita fiscale del figlio, trattandosi di una questione

che va semmai risolta direttamente con il figlio __________, ricorrendo

all’istituto straordinario della revisione (art. 147 cpv. 1 LIFD e 232 cpv. 1

LT), ma che non deve in nessun caso interessare la tassazione del ricorrente.

Considerandi

2.

2.1.

La

seconda censura sollevata nel gravame si riferisce all’aliquota applicabile

alla fattispecie. Il ricorrente pretende di aver contribuito in maniera più

importante rispetto alla ex moglie al mantenimento del figlio e chiede pertanto

di poter beneficiare dell’aliquota agevolata riservata ai contribuenti

coniugati.

2.2

Ai

coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati

giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione

domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui

sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si applica un’aliquota più

favorevole (aliquota per coniugati), rispetto a quella ordinaria, valida per

gli altri contribuenti (art. 35 cpv. 2 LT; art. 214 cpv. 2 LIFD, divenuto dal

1° gennaio 2014 l’art. 36 cpv. 2bis LIFD).

Le

aliquote differenziate – così come le deduzioni sociali – hanno lo scopo di

adattare in maniera schematica l’onere fiscale alla situazione soggettiva del

contribuente, conformemente al principio dell’imposizione secondo la capacità

economica (art. 127 cpv. 2 della Costituzione federale). Per ragioni di parità

di trattamento, un medesimo alleggerimento non può di principio essere

accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie sposate, le quali

possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugati, detta tariffa

non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o divorziati, che sono

d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi redditi (DTF 131 II 553

consid. 3.4).

2.3

Nel caso

in esame, come visto, il ricorrente si limita a sostenere di avere contribuito

“in modo considerevole e preponderante” al mantenimento del figlio __________. Non

pretende invece di vivere in comunione domestica con lo stesso, né potrebbe

d’altronde farlo, ove si pensi appena che i loro difficili rapporti sono

sfociati in una causa civile.

Tanto

basta per escludere la possibilità di far capo alla scala privilegiata delle aliquote

riservate ai coniugi e agli altri contribuenti che vivono in comunione

domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo

essenziale (cfr. Jaques,

Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les

allégements fiscaux en vigueur dès 2011, in: ASA 80 p. 217 ss., in particolare

p. 250). In questi casi, la circolare n. 30 del 21 dicembre

2010.

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (“Imposizione

dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale

diretta [LIFD]”), che ha sostituito la vecchia circolare n. 14 del 1994,

presuppone infatti che il genitore che vive in comunione domestica con il

figlio provveda in modo prevalente al sostentamento effettivo o finanziario del

figlio, anche se l’altro genitore versa gli alimenti al figlio conformemente

all’art. 24 lett. e LIFD (Circolare cit., p. 26, cifra 13.4.3). Quest’ultimo genitore

viene tassato secondo la tariffa di base, ma d’altro canto può far valere la

deduzione per i figli di cui all’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, come

effettivamente avvenuto nella fattispecie.

La

decisione impugnata va pertanto condivisa anche su questo punto.

3.

3.1.

Superata,

e comunque infondata, è infine la censura relativa al diniego di accesso alle

informazioni richieste.

Premesso

che il ricorrente non aveva alcun diritto di essere informato sulle tassazioni

del figlio e della ex moglie (Masmejan-Fey,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 10 ad art. 114 LIFD, p. 1152; v. anche Circolare cit., p. 42,

cifra 15.6), quanto richiesto emerge in ogni caso dalle osservazioni presentate

al gravame in discussione. Del tutto inconsistente è inoltre la

richiesta di poter consultare la giurisprudenza citata nella decisione su reclamo,

ove si pensi appena che la stessa è liberamente accessibile e, comunque sia,

non ha impedito al contribuente di impugnare la decisione con cognizione di

causa.

3.2

Si aggiunga infine che il

ricorrente non può trarre giovamento dalla circostanza che in periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione lo abbia imposto solo sulle rendite direttamente

incassate. Il principio della buona fede, infatti, non vieta alle autorità fiscali

di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del

contribuente (decisione TF del 3 maggio 1999, in: RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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