80.2013.149
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, abitazioni di vacanza, 100% del valore di mercato, contestazione dell'importo precedentemente accettato
28 aprile 2014Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2013.149
Data decisione, Autorità:
28.04.2014, CDT
Titolo:
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, abitazioni di vacanza, 100% del valore di mercato, contestazione dell'importo precedentemente accettato
REDDITO DA SOSTANZA IMMOBILIARE
art. 20 cpv. 1 let. b LT
art. 20 cpv. 2 LT
art. 20 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2013.149
Lugano
28 aprile
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’11 giugno 2013 contro la decisione del 16
maggio 2013 in materia di IC 2010.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________ (Canton __________), è limitatamente imponibile nel
Canton Ticino, in quanto proprietario di una casa di vacanza a __________ (mapp.
__________).
Nella
dichiarazione fiscale 2010, il contribuente attribuiva alla casa in questione
un valore locativo di fr. 31'200.–, pari a quanto accertato nei precedenti
periodi fiscali.
B. Notificandogli
la tassazione IC 2010, con decisione del 5 gennaio 2012, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr.
37'300.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 263'600.–. Il valore
locativo dell’abitazione di __________, in particolare, era stabilito in fr. 44'400.–.
Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava che “il valore locativo delle
abitazioni secondarie corrisponde al valore di mercato delle pigioni della zona”
e che “l’agevolazione fiscale prevista per le abitazioni primarie non può
essere ammessa”.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 3 gennaio 2012,
nel quale contestava l’aumento del valore locativo, lamentando
fondamentalmente un’ingiustificata discriminazione delle residenze secondarie
rispetto a quelle primarie, che beneficiano invece di un’imposizione privilegiata
(valore locativo stabilito nella limitata misura del 60-70% del valore di
mercato delle pigioni).
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 16 maggio 2013, così motivata:
(…) Si
precisa pure che per quanto attiene le residenze secondarie si rileva che
l’Alta Corte Federale ha già sancito che la promozione dell’accesso alla proprietà
è un motivo ammissibile per trattare fiscalmente in modo diverso le residenze
principali da quelle secondarie, ne discende che l’imposizione moderata (pari
al 60-70% del valore di mercato) può essere limitata alla sola residenza
primaria (cfr. DTF 132 I 157 consid. 5).
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato
dall’avv. RA 1, contesta il valore locativo calcolato dall’autorità fiscale
(fr. 44'400.–, pari a una pigione mensile di fr. 3'700.–), rilevando che a suo
avviso l’importo accertato nei periodi fiscali precedenti (fr. 31'200.–, pari a
una pigione mensile di fr. 2'600.–) già corrispondeva al valore di mercato
delle pigioni della zona.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’
art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile quale reddito della
sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il
contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di
proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
1.2.
La legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i
cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù
del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1
LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue modalità di
accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al valore di
mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se non
quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I
65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha
stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF
124 I 145, consid. 4d p. 156), precisando poi che il 60% del valore di mercato
rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).
1.3.
Per
quanto qui di interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo,
tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza
personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni
e che per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore
della stima ufficiale.
Dal 1°
gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione
di cui al capoverso 2 non è invece ammessa per gli immobili utilizzati
prevalentemente a scopo di vacanza. La modifica è stata proposta dal Consiglio
di Stato nel quadro delle misure di risanamento dei conti adottate con il preventivo
2009 ed è stata così motivata:
Nella misura in cui la residenza di vacanza
resta a disposizione del titolare, il relativo vantaggio deve essere calcolato
in forma piena. Secondo il Governo non vi sono motivi oggettivi tali da
condurre all'adozione di misure che promuovano l'accesso della proprietà di
residenze secondarie di vacanza. Di conseguenza, il valore locativo delle
residenze di vacanza deve corrispondere ai valori di mercato senza riduzioni o
provvedimenti nell’ottica di favorire l’accesso alla proprietà. Nemmeno deve
essere dimenticata la ricaduta sui comuni di residenze di vacanza, i quali
devono assumersi oneri di infrastrutture comunali senza importanti ricadute in
termini di gettito fiscale. In sintesi, la misura che proponiamo, attuata
tramite una modifica dell'art. 20 LT, comporta un onere fiscale supplementare a
carico di soggetti fiscali titolari di una residenza secondaria e quindi,
presumibilmente, contribuenti facenti parte della classe media superiore.
Osserviamo inoltre che una parte importante di questi contribuenti (circa il
50%) sono residenti fuori cantone o all’estero.
(cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo
2009 e obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).
Considerandi
2.
2.1.
Per
quanto riguarda le modalità di determinazione del valore locativo, secondo
l’art. 2 del decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente l’imposizione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2010 (RL 10.2.2.1.4), esso corrisponde
al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella
medesima posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie
corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in
mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola,
al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione
di stima (cpv. 2).
2.2
In una
sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in: RtiD
II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già
applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della
Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.
In primo
luogo, il Canton Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori
locativi sono “accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale
degli immobili. Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale
prevedesse espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di
stima in sé ma anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per
esempio, nel Canton Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione
dell’Ufficio stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa
invece che essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi
appena che l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di
principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra
parte, anche volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura
in cui accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine
per impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le
condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una
procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione
dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere
probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova
dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione.
Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei
ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel
Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima
ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito,
dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità
ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di
pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è
attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al Tribunale di
espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito è
suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla Camera di
diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un reclamo o
di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata, cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso l’accertamento
del valore locativo, in modo da consentire al contribuente di valutare se
contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano invece ad
indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere ulteriori precisazioni.
A titolo
abbondanziale, questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla
circostanza che il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito –
accertato nel quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda
effettivamente al 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche
CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).
3.
3.1.
Venendo
all’esame della fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha stabilito il valore locativo
dell’abitazione di vacanza del ricorrente, partendo da quello stabilito nella
tassazione dei periodi fiscali precedenti (fr. 31'200.–), che ha considerato
pari al 70% del valore di mercato. Ha quindi diviso tale importo per 70 ed ha
poi moltiplicato il risultato per 100. L’importo così determinato (arrotondato
a fr. 44'400.–) corrisponderebbe in tal modo al valore di mercato, senza la
riduzione riconosciuta ai proprietari di abitazioni primarie.
3.2
Come
esposto in narrativa, il ricorrente, rappresentato in questa sede dall’avv. RA
1, non pone più l’accento sul diverso trattamento fiscale riservato alle
abitazioni secondarie, alle quali il nuovo art. 20 cpv. 3 LT non riconosce
l’imposizione moderata concessa alle abitazioni primarie. Contesta però all’autorità
di tassazione di essersi limitata a riportare il valore di partenza ai 100/70,
senza intraprendere “un accertamento reale del valore di mercato” delle pigioni.
Egli sostiene in definitiva che il valore locativo di fr. 31'200.–, stabilito nella
tassazione dei precedenti periodi fiscali, meglio rappresenterebbe il valore
delle pigioni per immobili dello stesso genere nella medesima zona.
La circostanza
che tale importo non sia stato messo in discussione dal ricorrente in passato, quando
ancora rappresentava il 70% del valore di mercato delle pigioni, non impedisce
certamente di farlo nell’ambito della presente tassazione e di considerarlo
oggi quale intero valore di mercato, senza cioè la riduzione riconosciuta alle
abitazioni primarie. A tale proposito basti pensare che, secondo il Tribunale
federale, neppure il principio della buona fede vieta alle autorità fiscali di
giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore della
contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793; il principio secondo cui le tassazioni divenute definitive sono vincolanti
unicamente in relazione ai periodi che le riguardano è stato ribadito dal
Tribunale federale ancora nella sentenza n.2C_157/2010 e 2C_163/2010 del 12
dicembre 2010, consid. 11.8). Meno che mai sarà l’autorità a poter invocare la
propria buona fede nei confronti di un contribuente che in periodi fiscali
precedenti aveva accettato una certa valutazione del suo reddito.
Se,
dunque, ai contribuenti non potrebbe essere impedito di rimettere in discussione
il valore locativo in un periodo fiscale successivo, meno che mai gli si potrà
precludere la facoltà di contestare un nuovo (aumentato) reddito immobiliare,
calcolato a partire dal valore locativo accertato in un precedente periodo fiscale.
3.3
Ora,
dagli atti dell’incarto fiscale non è dato sapere come sia stato calcolato l’importo
di fr. 31'200.–. D’altra parte, l’autorità di tassazione non ha nemmeno presentato
osservazioni al presente gravame e non si è pertanto confrontata con il contestato
mancato “accertamento reale del valore di mercato delle pigioni della zona”.
In simili
circostanze e alla luce delle considerazioni che precedono, a questa Camera non
resta quindi che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti
all’Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione motivata. In
questa sede ci si limita ad osservare che l’importo di fr. 31'200.– può essere
validamente riportato ai 100/70 solo se è stato a sua volta determinato in modo
rispettoso della legge e dei principi costituzionali, senza quindi far capo
alla prassi disciplinata dall’art. 2 cpv. 2 del decreto esecutivo del 9
dicembre 2009, già ripetutamente considerata illegale dalla giurisprudenza
cantonale (cfr. punto 2).
4.
Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali. Al ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La decisione su reclamo del 16 maggio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Locarno per una nuova decisione motivata.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Al
ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 400.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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