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Decisione

80.2013.150

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, prova della manifesta inesattezza, valutazione palesemente sproporzionata, incremento di debiti non provato, verifica calcolo del dispendio

17 dicembre 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

separato, domiciliato a __________, possiede diverse società, tra cui la __________

SA, il gruppo __________, la __________ SA e la __________ SA (ora in liquidazione).

Nella

dichiarazione fiscale 2008, il contribuente esponeva, fra l’altro, un reddito

da attività lucrativa dipendente di fr. 373'532.– e alimenti per complessivi

fr. 213'062.–. Ai soli fini cantonali indicava inoltre titoli e capitali per

fr. 2'443'113.– e debiti per complessivi fr. 10'810'884.–.

B. Con

scritto del 17 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna si rivolgeva

direttamente al contribuente, invitandolo a produrre la seguente documentazione:

·

atto di costituzione della __________ SA;

·

contratto di acquisto delle azioni __________ SA;

·

contratto di prestito stipulato con __________

SA;

·

contratto di prestito stipulato con __________

SA;

·

contratto di prestito stipulato con __________

Ltd;

·

dichiarazione di __________ e __________

attestante i debiti esistenti al 31 dicembre 2008 e gli interessi passivi maturati;

·

documentazione a comprova dei contributi alimentari

versati alla ex moglie e al figlio residenti in __________.

C. Il

termine per presentare la documentazione è stato più volte prorogato, su

richiesta dello stesso contribuente. Dopo una diffida raccomandata del 22

novembre 2012, con decisione del 18 gennaio 2013 l’autorità di tassazione gli

infliggeva una multa disciplinare di fr. 300.– e gli attribuiva un nuovo

termine di dieci giorni per presentare la documentazione richiesta, avvertendolo

che in caso contrario avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.

D. Con

decisione del 13 marzo 2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava

al contribuente la tassazione IC/IFD 2008, allestita d’ufficio a causa della

sua mancata collaborazione.

L’autorità

aveva in particolare aggiunto alle entrate dichiarate “altri redditi” per fr.

629'619.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava dell’aumento

dei debiti non riconosciuti, “in quanto non comprovati”. Riprendeva inoltre una

parte degli interessi passivi e gli alimenti versati alla ex moglie e al

figlio, “difettando i requisiti di legge”. Nella motivazione veniva inoltre

precisato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere contestata solo con

il motivo che era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo avrebbe

dovuto essere motivato ed accompagnato dai mezzi di prova. In caso di

inosservanza di tali requisiti di forma, sarebbe invece stato dichiarato

irricevibile.

E. RI 1,

rappresentato da RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11

aprile 2013, nel quale si limitava tuttavia a produrre solo una parte della

documentazione richiesta (per quanto qui di interesse, non produceva alcuna

attestazione bancaria, alcun contratto di prestito né tanto meno la prova

del’avvenuto versamento degli alimenti) e a chiedere di essere convocato “per

ulteriori chiarimenti”.

F. L’Ufficio

di tassazione di Lugano Campagna, con decisione del 23 maggio 2013, dichiarava

irricevibile il reclamo, argomentando che quest’ultimo non era conforme ai

requisiti di legge.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene di avere evaso tutte

le richieste dell’autorità di tassazione e di avere conseguentemente portato la

prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.

Il

ricorrente ribadisce in particolare di non avere sottoscritto alcun contratto

di prestito con le società del gruppo __________, trattandosi di “linee di

credito concesse dal gruppo al loro Direttore Generale”. Sostiene inoltre che

per prassi gli istituti bancari non rilasciano alcun attestato interessi e

capitali durante le procedure esecutive. Osserva infine di avere già prodotto

la convenzione di divorzio nella quale vengono pure regolati i contributi

alimentari.

H. Nelle

proprie osservazioni del 1° luglio 2013, l’autorità di tassazione propone di respingere

il gravame. A suo dire, il ricorrente “non saputo confrontarsi in modo appropriato

alla decisione impugnata, sostanziando le circostanze di fatto e apportando i

mezzi di prova idonei a dimostrare l’inesattezza della tassazione d’ufficio impugnata”.

I. All’udienza

del 5 dicembre 2013, il ricorrente ha sottolineato di aver adempiuto la richiesta

di documentazione dell’Ufficio di tassazione nella misura in cui era possibile

farlo in quel momento. Per quanto concerne l’aumento del debito nei confronti

del __________ si tratta di un debito per il quale era già in corso da tempo una

procedura esecutiva e che sarebbe stato estinto nel 2010 con il pagamento di

fr. 3'350'000.–. In relazione al credito con la __________ SA, ha rilevato di

aver prodotto la scheda contabile della società stessa e non anche il contratto

di mutuo, che non esisteva, trattandosi di una linea di credito nei confronti

del contribuente azionista. Il ricorrente contesta che in queste circostanze

l’Ufficio di tassazione potesse dichiarare irricevibile il reclamo presentato

contro una tassazione a suo avviso punitiva. Lamenta inoltre il fatto che

l’Ufficio di tassazione non l’abbia neppure convocato prima di dichiarare

irricevibile il reclamo.

L’Ufficio

di tassazione ha per contro sottolineato che, su 7 punti contenuti nella domanda

di collaborazione, il ricorrente aveva inviato documentazione limitatamente a

tre di questi. Il contribuente non era stato convocato, in quanto dal reclamo

già si evinceva che non si conformava ai requisiti di ricevibilità previsti

dalla legge.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso

in esame, questa Camera deve limitarsi a verificare la legittimità della decisione

dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo

interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.

2. 2.1.

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.2.

Per

procedere alla stima degli elementi imponibili, l’autorità fiscale deve necessariamente

basarsi su supposizioni e presunzioni. Per il fatto che una tassazione d’ufficio

è per sua natura approssimativa, la possibilità di contestarla è corrispondentemente

limitata. In principio, compete al contribuente la prova che la tassazione per

apprezzamento non corrisponde alla situazione effettiva. Mediante una completa

prova dell’inesattezza, deve contrastare l’incertezza esistente in relazione ai

fatti; semplici prove parziali non sono sufficienti. Nella motivazione del

reclamo, i fatti devono pertanto essere esposti in modo esauriente e devono

essere indicati i mezzi di prova per questa esposizione dei fatti. Non è

sufficiente contestare la valutazione in modo generale o limitarsi a definire

eccessive singole posizioni della valutazione. Il contribuente, che nella

procedura di tassazione ha violato i suoi obblighi di collaborazione ed ha così

provocato la tassazione d’ufficio, deve invece prestare la collaborazione

precedentemente trascurata (p. es. procedendo all’inoltro ritardato della dichiarazione

d’imposta), per motivare in modo sufficiente il reclamo (cfr. la sentenza del

Tribunale federale del 17 ottobre 2011, in RF 67/2012 p. 59 = RDAF 2012 II p. 283, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

2.3.

Nel caso in esame, la dichiarazione d’imposta presentata dal

contribuente sollevava numerosi dubbi. In particolare, dalla dichiarazione risultava

un aumento di diversi debiti, senza che tuttavia fossero allegati i relativi

attestati.

Secondo

gli articoli 127 cpv. 1 lett. b LIFD e 201 cpv. 1 lett. b LT,

infatti, devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente i creditori e i

debitori, sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti.

Tali attestazioni devono essere allegate alla dichiarazione da parte del

contribuente o devono essere fornite, a domanda dell’autorità di tassazione

(articoli 125 cpv. 1 e 126 cpv. 2 LIFD; articoli 199 cpv. 1 e 200 cpv. 2 LT).

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Su questa

base, l’Ufficio di tassazione ha ripetutamente chiesto al contribuente di documentare

l’esistenza e la consistenza dei debiti in questione. L’unico debito per il

quale, solo con il reclamo, il contribuente ha prodotto documentazione, peraltro

limitandosi alla scheda contabile della società creditrice, è quello nei

confronti della__________ SA. Per il resto, ha solo comunicato all’autorità

fiscale che:

·

il prestito __________ era “un anticipo fatto da

una società del Gruppo al contribuente” e che “se necessario” si sarebbe potuta

“verificare l’esistenza di un contratto scritto”;

·

il prestito __________ Ltd era un altro

“anticipo”, per il quale “le parti” erano d’accordo di “allestire un contratto

scritto qualora le contingenze lo rendessero necessario”;

·

quanto ai debiti nei confronti di __________ e __________,

essendo in corso la procedura esecutiva, erano disponibili solo comunicazioni

verbali.

Per

quanto concerne gli alimenti pagati alla ex moglie, la prova non è stata

portata, essendosi il contribuente limitato a produrre una copia della

convenzione di divorzio.

2.4

Ci si

potrebbe chiedere se, almeno in parte, l’insorgente non abbia dato seguito, con

il reclamo, alle richieste dell’autorità fiscale, adempiendo in tal modo le

condizioni per contestare la tassazione d’ufficio. Infatti, almeno per il

debito nei confronti della __________ SA, è stata prodotta la scheda contabile

richiesta, che dovrebbe confermare che il credito figura fra gli attivi della

società. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, per il fatto che la

decisione impugnata deve comunque essere annullata.

3.

3.1.

Non

avendo ricevuto le informazioni e i documenti richiesti, l’autorità di

tassazione ha aggiunto ai redditi dichiarati dal contribuente ulteriori

proventi per fr. 629'619.–. Tale importo risulta dalla somma dell’aumento dei

debiti per i quali l’autorità ha ritenuto non fornita la prova, cioè:

debito __________

SA fr. 129'619.–

debito __________ fr. 300'000.–

debito __________

Ltd fr. 200'000.–

totale fr.

629'619.–

L’Ufficio

di tassazione ha dunque ritenuto che l’aumento dei debiti non comprovato

costituisca un reddito.

3.2

Nella

procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità deve prendere in considerazione

tutti gli elementi a sua disposizione. Deve altresì considerare tutte le

circostanze di cui ha conoscenza, anche se non dovessero risultare dai

documenti agli atti; infatti la tassazione d’ufficio deve essere intrapresa

sulla base di una valutazione coscienziosa. Il contribuente deve, nella misura

in cui sia possibile, essere imposto su un reddito valutato che si avvicini

quanto più è possibile alla sua effettiva capacità contributiva. Ciò esige un

esame dell’insieme delle circostanze. L’autorità fiscale deve procedere ad una

stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte

dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione

più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è

preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che

possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che

rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non

si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali

(RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b

e giurisprudenza citata).

3.3

Anche

se il contribuente non prova la manifesta inesattezza della tassazione

d’ufficio, riprendendo la collaborazione precedentemente trascurata, gli è

comunque consentito di dimostrare che la tassazione contestata è palesemente

sproporzionata. Una tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta se ha

trascurato o valutato erroneamente un punto di vista essenziale (cfr. RF 67/2012 p. 59 = RDAF 2012 II p. 283,

consid. 3.1). In tal caso, continua ad esservi una tassazione per

apprezzamento, ma, se l’autorità di ricorso ritiene che la valutazione sia

manifestamente sproporzionata, può sostituirla con una più prudente (cfr. Fenners/Looser, Besonderheiten bei der

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013, p. 33 ss., in particolare p.

39.

e giurisprudenza citata; v. anche Blöchliger,

Die Einsprache gegen die Ermessenseinschätzung, in RF 63/2008, p. 86 ss., in

particolare p. 93).

Per esempio, il Tribunale

federale ha ammesso che fosse giustificata l’aggiunta di un reddito presunto,

nel calcolo dell’imponibile relativo ad una contribuente che aveva acquistato

un immobile, versando 140'000 franchi in contanti, anche se non aveva mai

dichiarato dei risparmi. Secondo l’Alta Corte, tuttavia, si doveva tener conto

dell’affermazione della ricorrente, secondo cui ella avrebbe risparmiato tale

importo durante oltre vent’anni di attività dipendente; inoltre, i suoi redditi

del lavoro avevano sempre oscillato intorno ad una media di 33'000 franchi

all’anno, con punte vicine a 60'000 franchi. L’autorità fiscale aveva allora ecceduto

il suo potere di apprezzamento, moltiplicando il reddito della contribuente per

5.

rispetto alla media degli anni precedenti e per 3 rispetto al reddito

massimo. Avrebbe pertanto dovuto attribuire l’importo litigioso (fr. 140'000.–)

non al solo periodo fiscale contestato, bensì in parte ai periodi precedenti,

eventualmente procedendo ad un recupero d’imposta per le tassazioni già passate

in giudicato (cfr. RF 67/2012 p. 59 = RDAF 2012 II p. 283, consid. 3.2).

3.4

Nella fattispecie, il

ricorrente ha già in precedenza dichiarato ingenti debiti, in parte nei

confronti di società da lui stesso controllate. Nel periodo fiscale litigioso,

come già ricordato, ha indicato un aumento dei debiti, senza tuttavia

comprovarlo in modo ineccepibile. L’Ufficio di tassazione non ha semplicemente

negato la deduzione di tali importi, nel calcolo della sostanza imponibile, ma ha

considerato l’intero aumento dei debiti come reddito presunto.

Ora,

quest’ultimo aspetto della decisione non può essere condiviso senza riserve. È

vero che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando il

contribuente non prova in modo ineccepibile l’esistenza di un preteso mutuo, si

giustifica non solo di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli

interessi pagati, ma anche l’imposizione di un reddito d’altra fonte, che tenga

conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate

dichiarate, per lo stesso periodo (cfr. p. es. la sentenza n.2P.267/1998 e

2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t).

Tornando

al caso del ricorrente, non risulta dagli atti che l’imposizione degli “altri

redditi” nella misura di fr. 629'619.– sia giustificata da un’assenza di

disponibilità finanziaria nelle stesse proporzioni. Agli atti è sì reperibile

un calcolo della disponibilità finanziaria del contribuente, ma lo stesso – che

fra l’altro non è stato sottoposto all’interessato – solleva alcuni

interrogativi. In primo luogo, l’ammanco di disponibilità che ne emerge non è

di fr. 629'619.– bensì di fr. 472'251.–, anche se non è considerato il tenore

di vita del contribuente, cioè le spese per la vita quotidiana. Inoltre, fra le

uscite figurano proprio quei 629'619 franchi, che sono costituiti dall’aumento

dei debiti, dichiarato ma non provato. Ne discende che, diversamente dai casi

di cui si è occupata la giurisprudenza poc’anzi richiamata, non si tratta qui

di un ammanco di disponibilità finanziaria che il contribuente ha cercato di

giustificare adducendo l’accensione di debiti, bensì di un ammanco che

risulterebbe proprio dal fatto che non è stato giustificato il preteso aumento

dei debiti. In altri termini, non sembra che si possa affermare che, se il

contribuente non avesse dichiarato il controverso aumento dei debiti,

l’autorità di tassazione avrebbe nondimeno ravvisato un’assenza di

disponibilità finanziaria, nelle stesse proporzioni.

Questa

conclusione vale a maggior ragione per il contestato incremento del debito nei

confronti del __________. Si tratterebbe infatti di mutui ipotecari, per il cui

rimborso la banca creditrice ha avviato già diversi anni fa delle procedure

esecutive. L’incremento del debito, per quanto non debitamente comprovato,

appare allora verosimile ed è riconducibile con ogni probabilità alla

capitalizzazione degli interessi passivi e degli interessi di ritardo. In

simili circostanze, appare discutibile assimilare questa situazione a quella di

chi ha ottenuto dal creditore un ulteriore mutuo.

3.5

Alla luce

delle considerazioni che precedono, si ritiene che la tassazione d’ufficio

contestata sia manifestamente inesatta e che si giustifichi pertanto un

adeguamento del reddito imponibile. Come già sottolineato, tuttavia, ciò non

implica una rinuncia alla tassazione per apprezzamento, essendo stata la

collaborazione del contribuente inadeguata e, soprattutto, non avendo egli soddisfatto,

con il reclamo, le esigenze legali per la contestazione della valutazione

intrapresa dall’Ufficio di tassazione.

In

considerazione del fatto che la valutazione da cui è scaturita la tassazione

d’ufficio non è mai stata sottoposta al ricorrente e ritenuto che non è mai

stato valutato il tenore di vita del contribuente, si giustifica il rinvio

degli atti all’autorità di tassazione, perché si pronunci nuovamente sulla

misura degli altri redditi da aggiungere ai proventi dichiarati. La nuova

valutazione dovrà essere fondata esclusivamente sui mezzi di prova già

acquisiti, poiché come già rilevato il reclamo non è stato motivato in modo

sufficiente per far venir meno la tassazione d’ufficio. È tuttavia auspicabile

che si tenga conto della scheda contabile relativa al debito con la __________

SA, prodotta con il reclamo.

4.

La

decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio

di tassazione per una nuova decisione.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 23 maggio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Non si

assegnano ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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