80.2013.152
Procedura: reclamo, accordo transattivo fra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, verbale sottoscritto nonostante riserve sui “metodi” dell’Ispettorato fiscale
2 agosto 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2013.152
80.2013.153
Lugano
2 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Gianola, vicecancelliera,
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 giugno 2013 contro la decisione del 16 maggio 2013 in materia di IC e
di IFD 2007, 2008, 2009 e 2010.
Fatti
A. Il 17.8.2011
l’Ufficio di tassazione di __________ [di seguito UT] chiedeva all’Ispettorato
fiscale di procedere ad una verifica in merito al contribuente RI 1,
proprietario del “__________” per il quadriennio 2007 – 2010, dopo la presentazione
delle rispettive dichiarazioni fiscali.
B. La verifica veniva
effettuata tra il 24 ed il 26 gennaio 2012. Sulla base delle informazioni
raccolte l’Ispettorato fiscale indiva un’audizione, il 4.6.2012, in presenza
dei rappresentanti fiscali del contribuente [__________]. Gli elementi imponibili
venivano pertanto vagliati, formalizzati e sottoscritti per il tramite del verbale
di audizione, trasmesso ai rappresentanti e ritornato da loro controfirmato in
rappresentanza del contribuente (v. osservazioni al ricorso da parte dell’UT
del 12.7.2013).
Il verbale di audizione
aveva il seguente tenore:
“(...) dopo aver brevemente esposto le problematiche di natura fiscale
emerse in seguito alla verifica contabile del 24, 25 e 26 gennaio 2012 è stato
definito, di comune accordo, quanto segue”:
Utile / (perdita)
2007
2008
2009
2010
Risultato
d'esercizio
17.412
25.153
15.942
7.306
Prelevamenti
privati
16.111
47.929
29.562
35.564
Imposte
17.061
25.87
19.205
8.683
Hotel
- cassa malati
0
0
5.716
0
Risultato
dichiarato
50.584
98.953
70.424
51.553
RT
ammortamento immobile
90.006
43.516
134.461
-27.508
RT
accantonamento rischi gen.
0
30
0
0
Alloggio
privato
12'000
12'000
12'000
12'000
Costi
legali privati
0
0
0
1'480
Vantaggi
vitto direttore
3.76
9.736
10'070
10'600
Utile
/ (perdita) netta IC / IFD
160'550
198'405
231'155
52'325
Totale
riserve tassate
2007
2008
2009
2'010
RT
ammortamento immobile
90'006
133'522
267'983
240'475
RT
accantonamento rischi gen.
0
30'000
30'000
30'000
Totale
riserve tassate
90'006
163'522
297'983
270'475
C. L’UT
emanava la decisione di tassazione, con data 9.8.2012 per i periodi fiscali
oggetto di verifica.
Veniva stabilito un reddito imponibile:
·
per il 2007 di fr. 155'700.- per
l’IC e di fr. 159’00.- per l’IFD;
·
per il 2008 di 212'100.- per l’IC
e di 215'500.- per l’IFD;
· per il 2009 di 244’600.- per l’IC e di fr. 234’900.-
per l’IFD;
·
per il 2010 di 65'700.- per l’IC e
di fr. 69'200.- per l’IFD.
D. Con reclamo 9.8.2012 RI
1 si aggravava contro tutte le decisioni intimategli per il quadriennio 2007 –
2010, contestando la commisurazione del reddito proveniente dalla sua attività
lucrativa indipendente per il __________ AG di __________ (SG). In particolare,
nel reclamo gli allora rappresentanti fiscali del contribuente proponevano le
seguenti argomentazioni:
A nostro parere i valori notificati recano pregiudizio
al contribuente perché il reddito da attività indipendente accessoria (cifra
2.2.) non tiene conto nella giusta misura dei costi sostenuti per svolgere la
professione. Siccome il signor RI 1 risulta essere domiciliato in Ticino e venendogli
imputato il costo di una stanza nell’albergo è pensabile che gli vengano riconosciuti
dei costi per la sua attività indipendente quale consulente analogamente ai
dipendenti che rientrano settimanalmente al domicilio.
E. Con decisioni del
16.5.2013, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, per i periodi fiscali dal
2008 al 2010, riducendo il reddito dell’attività in questione da fr. 25'200 a
fr. 12'000.–; lo aumentava per contro da fr. 6'300.– a fr. 12'000.– per il
periodo fiscale 2007. Il reddito imponibile era così definito:
·
per il periodo fiscale 2007: reddito imponibile di fr.
161'400.- per l’IC e di fr.164'700.- per l’IFD;
·
per il periodo fiscale 2008:
reddito imponibile di fr. 198'900.- per l’IC e di 202'300.- per l’IFD;
·
per il periodo fiscale 2009:
reddito imponibile di fr. 231’400.- per l’IC e di fr. 234’900.- per l’IFD;
·
per il periodo fiscale 2010:
reddito imponibile di fr. 52'500.- per l’IC e di fr. 56'000.- per l’IFD.
F. Con
ricorso 12.6.2013 RI 1 impugna tutte le decisioni su reclamo per i periodi fiscali
compresi tra il 2007 ed il 2010. In particolare, nel gravame viene indicato
come a seguito del controllo avvenuto – da parte dell’Ispettorato fiscale – nel
2012, gli ispettori avrebbero ridotto in maniera considerevole gli ammortamenti
così da aumentare il reddito di RI 1. Il contribuente precisa di aver
sottoscritto il verbale di audizione del 6.6.2012, apponendo tuttavia una
riserva (che allega al ricorso sub. allegato G).
L’insorgente
ritiene inoltre come l’operato dell’Ispettorato fiscale non fosse giustificato
ed in particolare come – per i periodi fiscali antecedenti all’ispezione – la
politica degli ammortamenti fosse corretta. A tale riguardo, afferma quanto
segue:
Abbiamo firmato il verbale di audizione sotto molto
pressione di __________, ma solo sotto una clausola, cioè che la nostra lettera
del 7 giugno 2012 sia considerata come parte integrante. Sappiamo con
certitudine che gli ispettori hanno ricevuto questa lettera (...).
Il ricorrente ritiene inoltre non corretta la
commisurazione di fr. 12'000.- a titolo di utilizzo dell’appartamento per ogni
periodo fiscale compreso tra il 2007 ed il 2010, a fronte dell’importo di fr.
3'240.- che era stato fissato per il precedente quadriennio. Anche per quanto
attiene alla somma per il lavoro svolto presso la __________, a suo avviso
l’importo corretto sarebbe di fr. 6'000.- annuali. Inoltre l’insorgente
contesta i vantaggi a lui imposti relativi al vitto ed all’alloggio del direttore
dell’albergo.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente contesta la
decisione assunta dall’Ufficio di tassa-zione, ignorando del tutto il verbale
di audizione del 6.6.2012 mediante il quale venivano definiti e sottoscritti
per accettazione – di comune accordo tra l’Ispettorato fiscale e gli allora
rappresentanti del contribuente – gli elementi imponibili, proponendo, con il
gravame, di nuovo contestazioni nel merito concernenti questioni già risolte in
sede di verbale.
1.2.
Va premesso che, come ha
ancora recentemente ribadito il Tri-bunale federale, sebbene l’autorità di
tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa
pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una
concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di
imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e
dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
·
in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità
procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato
il caso specifico;
·
in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di
tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni
elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi
considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche
in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria
al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e
2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II
p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher,
“Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in
particolare p. 267).
1.3.
La fattispecie in
discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo l’autorità fiscale
concordato con il rappresentante del contribuente un utile imponibile in
presenza di una situazione oggettivamente non chiara, caratterizzata da diversi
costi non facilmente quantificabili in modo preciso. Dopo che l’Ufficio circondariale
di tassazione di __________ ha richiesto all’Ispettorato fiscale una verifica
generale per per il quadriennio 2007 - 2010, vi è stata l’ispezione a gennaio
2012 e, in sede di udienza, è poi sopravvenuto l’accordo.
Sebbene sia intervenuto in
forma di verbale di audizione, l’accordo transattivo 6.6.2012 è valido, essendo
stato sottoscritto dai rappresentanti fiscali del contribuente, __________.
Considerandi
2.
2.1.
Sennonché, in questa sede
il ricorrente, ignorando del tutto il contenuto dell’accordo transattivo di cui
al verbale 6 giugno 2012, contesta nuovamente il metodo utilizzato per valutare
gli ammortamenti e quindi l’utile, nonché gli altri redditi, operati da parte
dell’Ispettorato fiscale.
2.2
2.2.1
Ritornando alla
giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo la
cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di
principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli,
Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103
s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente,
poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al
principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra
privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità
(art. 5 cpv. 3 Cost.) (v. anche Locher,
op. cit., p. 269).
2.2.2
Tornando al caso in esame,
il ricorrente non ha, in questa sede, contestato la validità, o l’efficacia
dell’accordo intercorso con l’Ufficio di tassazione, ma ha semplicemente
proposto questioni peraltro già discusse (e risolte), rimettendo in discussione
il merito della tassazione.
Essendo, però, intervenuto
un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento espresso della
decisione su reclamo, è evidente come il comportamento dell’insorgente risulti
con-traddittorio e in contrasto con il principio della buona fede.
Questi, infatti, ha
presentato un ricorso in cui è stato completamente omesso ogni riferimento
all’accordo transattivo, peraltro sottoscritto dallo stesso rappresentante
contrattuale, con cui era in essere – al momento della sottoscrizione del
verbale – un rapporto di mandato.
Né si può di certo
ammettere che un contribuente, in un primo tempo, raggiunga un accordo con l’autorità
fiscale a chiusura di una vertenza e, poi, si rivolga all’autorità giudiziaria
per far valere ancora ulteriori pretese, in contrasto con quanto convenuto in
via transattiva. Verrebbe meno, in tal modo, l’essenza stessa di un accordo
transattivo in materia fiscale.
2.3
Se il ricorrente aveva
conferito mandato ad un professionista perché si occupasse della sua pratica
fiscale ed il rappresentan-te ha raggiunto un accordo transattivo valido con l’autorità
com-petente, non può certo essere opposta a quest’ultima un’eventuale
istruzione successiva.
A tale proposito, questa
Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente che, impugnata con
reclamo la propria tas-sazione, viene convocato ad un’audizione presso
l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante contrattuale, il quale
sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non può in seguito mettere
in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non
aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti
del proprio potere di rappresentanza (CDT n. 80.97.00224 del 10 febbraio 1998
in RDAT II-1998 n. 9t). Infatti, per il codice delle obbligazioni, devono
essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una
procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o
aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: “Se il rappresentato
comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo
è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione”). Da tale principio discende
la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento
dell’autorità nell’esistenza della procura che le è stata comunicata,
nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994,
p. 104).
Se poi il rappresentante,
raggiungendo l’accordo transattivo, avesse ecceduto i limiti del proprio potere
di rappresentanza, questa sarebbe una questione attinente ai rapporti
contrattuali fra le parti, che non potrebbe certamente essere opposta
all’autorità di tassazione.
2.4
2.4.1
Nel caso che qui ci occupa
si ha che il verbale 6 giugno 2012 è stato sottoscritto – per il contribuente –
da parte del rappresentante fiscale, ossia __________, che ha preso parte
all’incontro con l’Ispettorato fiscale ed ha ritornato il medesimo sottoscritto
il 21.6.2012.
L’insorgente sostiene –
dal canto suo – di aver firmato il verbale unicamente a condizione di integrare
un suo scritto 7.6.2012, apparentemente trasmesso alla Divisione delle
contribuzioni, all’attenzione dell’allora vicedirettore __________.
In calce a tale scritto
veniva riportato:
Il 6 giugno 2012, ci è stato inviato il verbale di
audizione del 06.06.2012 con la richiesta di firmare.
La
proprietà assieme con la direzione firmano questo verbale, ma solo includendo
questa lettera del 7 giugno 2012.
La
proprietà e la direzione ribadiscono quello detto durante 4 mesi di argomentazioni
e discussioni:
1.
Consideriamo la politica
dell’ispettorato fiscale nel tempo incongruente e arbitraria.
2.
I metodi del fisco hanno come
conseguenza fatale che l’esistenza dell’albergo __________ è ancora molto più a
rischio di quanto non lo era già prima dell’ispezione, viste la grande crisi
del settore alberghiero in Ticino e le continue chiusure di alberghi nel
Luganese.
3.
Ci riserviamo il diritto di
investigare nella fondamentale questione in quale misura i risultati di
un’ispezione fiscale sono legati per le ispezioni future (2004, 2012), poiché
gli ispettori fiscali non hanno mai soddisfatto le nostre domande su questo
tema.
4.
Il verbale di audizione esclude un altro problema del
proprietario RI 1 concernente il periodo ispezionato (conto postale),
riferendosi ad un altro ufficio competente. Questa procedura prevista preclude
un trattamento uniforme del caso __________; perché la problematica emersa
durante l’ispezione fiscale è tutta collegata e non si può dunque frammentare e
analizzare separatamente per poter prendere una decisione giusta e consolidata.
(ricorso 13.6.2013,
allegato doc. G).
Scritto di medesimo tenore
veniva anche trasmesso, unitamente al verbale di audizione [controfirmato da
parte dei rappresentanti fiscali del contribuente] il 21.6.2013 (v. scritto
16.6
, allegato ad osservazioni 12.7.2013 UT di __________).
2.4.2
Dall’analisi dei documenti
agli atti, emerge in maniera univoca come il verbale di audizione datato
6.6.2012
sia stato controfirmato dai rappresentanti fiscali del contribuente, con
il consenso di quest’ultimo (“la proprietà”) e del suo attuale rappresentante
(“la direzione”). Quest’ultimo, invero, negli scritti accompagnatori, non mette
in discussione il contenuto del medesimo, ma si limita a contestare
genericamente la “politica” e i “metodi” dell’Ispettorato fiscale. Se il
contribuente ed il suo attuale rappresentante non fossero stati d’accordo con
il contenuto della transazione, definita dall’autorità fiscale e dal suo
rappresentante nel contesto di tale procedura, si sarebbero semplicemente opposti
alla sottoscrizione del documento o avrebbero perlomeno proposto delle
modifiche allo stesso.
C’è un ulteriore elemento
che avvalora la conclusione secondo cui il contribuente ed i suoi
rappresentanti hanno condiviso il contenuto dell’accordo transattivo. Dopo che
al ricorrente sono state notificate le decisioni di tassazione per i periodi
litigiosi, che si basavano sugli importi stabiliti con il più volte evocato
verbale di audizione, il contribuente ha impugnato tali decisioni con reclamo
all’autorità di tassazione, limitando tuttavia le sue contestazioni alla sola
questione del reddito dell’attività lucrativa indipendente definita
“accessoria”, cioè quella per la __________ AG. Il reddito in questione, del
tutto estraneo alla gestione dell’albergo, era stato ignorato nell’accordo
transattivo.
A
livello formale, il verbale di audizione del 6.6.2012 è stato quindi stato
accettato dalle parti coinvolte.
Si tratta ora di
esaminare, se lo stesso sia conforme al principio della legalità.
2.4.3
Come visto, secondo l’Alta
Corte si possono trovare degli accordi transattivi con l’Autorità fiscale,
laddove ci sono delle situazioni di fatto non liquide e che devono essere
chiarite. Possono ad esempio essere oggetto di un accordo delle questioni di
valutazione. Segnatamente per la commisurazione del valore di immobili
l’accordo fiscale appare un mezzo per poter appianare divergenze a livello di
circostanze fattuali.
Le decisioni fiscali
basate sull’accordo possono essere impugnate e saranno le autorità di ricorso a
stabilirne la legalità ed il rispetto del principio della buona fede (Locher, op. cit., p. 271 e 272).
Nel caso di specie, si ha
che l’accordo riguarda in principal modo la commisurazione dell’utile
dell’albergo __________ per i periodi fiscali dal 2007 al 2010. Senza entrare
nel merito delle cifre relative ai singoli elementi imponibili, quest’Autorità
è dell’avviso che l’accordo sia conforme con il diritto materiale, riguardando
il medesimo questioni di valutazione degli stessi, per i quali il fisco gode di
un determinato potere di apprezzamento.
Ne consegue pertanto come il
verbale di audizione del 6.6.2012 sia vincolante per le parti. Sostenere il
contrario sarebbe in contrasto con il principio della buona fede.
2.5
Si rileva inoltre come, in
sede di ricorso, il contribuente abbia altresì contestato l’importo di fr.
12'000.- esposto quale reddito percepito dall’attività da lui esercitata presso
il __________. Si tratta dell’unico aspetto che era stato contestato con il
reclamo interposto contro le decisioni di tassazione.
Tuttavia dagli atti emerge
un suo scritto 10.3.2013 [citato anche nelle decisioni su reclamo di tutti i
periodi fiscali ora sub judice] dal seguente tenore:
(...). Ho preso conoscenza della sua email del 5 marzo
2013.
e della proposta di tassazione che prevede per gli anni 2003 – 2010 un
reddito netto da attività indipendente legata alla mia attività presso __________
pari a Fr. 12.000.- per annum. Ho consultato il mio rappresentante per tutte le
questioni finanziarie (procura scritta allegata), il signor __________ che mi
ha informato della situazione fiscale e che questo forfait di reddito netto
viene tassato indipendentemente del risultato in contabilità finanziaria
dell’albergo. Mi ha consigliato di sottoscrivere questa proposta, per evitare ulteriori
lunghe discussioni con un esito della pratica incerta.
Anche in questo caso, il
contribuente ha sottoscritto la proposta avanzata dal fisco.
Emerge come il
contribuente sia malvenuto a rimettere in discussione una proposta da lui
accettata e sottoscritta in punto al reddito in questione.
Anche in questo senso si
può applicare – per analogia – la giurisprudenza sopra evocata in ambito di
accordi fiscali, tenuto conto di come, in presenza di elementi fattuali non
certi, il fisco ha un certo margine di apprezzamento per stabilire gli elementi
imponibili.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese vengono integralmente poste a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’500.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’700.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
(per sé e per RI 1);
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: