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Decisione

80.2013.152

Procedura: reclamo, accordo transattivo fra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, verbale sottoscritto nonostante riserve sui “metodi” dell’Ispettorato fiscale

2 agosto 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 17.8.2011

l’Ufficio di tassazione di __________ [di seguito UT] chiedeva all’Ispettorato

fiscale di procedere ad una verifica in merito al contribuente RI 1,

proprietario del “__________” per il quadriennio 2007 – 2010, dopo la presentazione

delle rispettive dichiarazioni fiscali.

B. La verifica veniva

effettuata tra il 24 ed il 26 gennaio 2012. Sulla base delle informazioni

raccolte l’Ispettorato fiscale indiva un’audizione, il 4.6.2012, in presenza

dei rappresentanti fiscali del contribuente [__________]. Gli elementi imponibili

venivano pertanto vagliati, formalizzati e sottoscritti per il tramite del verbale

di audizione, trasmesso ai rappresentanti e ritornato da loro controfirmato in

rappresentanza del contribuente (v. osservazioni al ricorso da parte dell’UT

del 12.7.2013).

Il verbale di audizione

aveva il seguente tenore:

“(...) dopo aver brevemente esposto le problematiche di natura fiscale

emerse in seguito alla verifica contabile del 24, 25 e 26 gennaio 2012 è stato

definito, di comune accordo, quanto segue”:

Utile / (perdita)

2007

2008

2009

2010

Risultato

d'esercizio

17.412

25.153

15.942

7.306

Prelevamenti

privati

16.111

47.929

29.562

35.564

Imposte

17.061

25.87

19.205

8.683

Hotel

- cassa malati

0

0

5.716

0

Risultato

dichiarato

50.584

98.953

70.424

51.553

RT

ammortamento immobile

90.006

43.516

134.461

-27.508

RT

accantonamento rischi gen.

0

30

0

0

Alloggio

privato

12'000

12'000

12'000

12'000

Costi

legali privati

0

0

0

1'480

Vantaggi

vitto direttore

3.76

9.736

10'070

10'600

Utile

/ (perdita) netta IC / IFD

160'550

198'405

231'155

52'325

Totale

riserve tassate

2007

2008

2009

2'010

RT

ammortamento immobile

90'006

133'522

267'983

240'475

RT

accantonamento rischi gen.

0

30'000

30'000

30'000

Totale

riserve tassate

90'006

163'522

297'983

270'475

C. L’UT

emanava la decisione di tassazione, con data 9.8.2012 per i periodi fiscali

oggetto di verifica.

Veniva stabilito un reddito imponibile:

·

per il 2007 di fr. 155'700.- per

l’IC e di fr. 159’00.- per l’IFD;

·

per il 2008 di 212'100.- per l’IC

e di 215'500.- per l’IFD;

· per il 2009 di 244’600.- per l’IC e di fr. 234’900.-

per l’IFD;

·

per il 2010 di 65'700.- per l’IC e

di fr. 69'200.- per l’IFD.

D. Con reclamo 9.8.2012 RI

1 si aggravava contro tutte le decisioni intimategli per il quadriennio 2007 –

2010, contestando la commisurazione del reddito proveniente dalla sua attività

lucrativa indipendente per il __________ AG di __________ (SG). In particolare,

nel reclamo gli allora rappresentanti fiscali del contribuente proponevano le

seguenti argomentazioni:

A nostro parere i valori notificati recano pregiudizio

al contribuente perché il reddito da attività indipendente accessoria (cifra

2.2.) non tiene conto nella giusta misura dei costi sostenuti per svolgere la

professione. Siccome il signor RI 1 risulta essere domiciliato in Ticino e venendogli

imputato il costo di una stanza nell’albergo è pensabile che gli vengano riconosciuti

dei costi per la sua attività indipendente quale consulente analogamente ai

dipendenti che rientrano settimanalmente al domicilio.

E. Con decisioni del

16.5.2013, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, per i periodi fiscali dal

2008 al 2010, riducendo il reddito dell’attività in questione da fr. 25'200 a

fr. 12'000.–; lo aumentava per contro da fr. 6'300.– a fr. 12'000.– per il

periodo fiscale 2007. Il reddito imponibile era così definito:

·

per il periodo fiscale 2007: reddito imponibile di fr.

161'400.- per l’IC e di fr.164'700.- per l’IFD;

·

per il periodo fiscale 2008:

reddito imponibile di fr. 198'900.- per l’IC e di 202'300.- per l’IFD;

·

per il periodo fiscale 2009:

reddito imponibile di fr. 231’400.- per l’IC e di fr. 234’900.- per l’IFD;

·

per il periodo fiscale 2010:

reddito imponibile di fr. 52'500.- per l’IC e di fr. 56'000.- per l’IFD.

F. Con

ricorso 12.6.2013 RI 1 impugna tutte le decisioni su reclamo per i periodi fiscali

compresi tra il 2007 ed il 2010. In particolare, nel gravame viene indicato

come a seguito del controllo avvenuto – da parte dell’Ispettorato fiscale – nel

2012, gli ispettori avrebbero ridotto in maniera considerevole gli ammortamenti

così da aumentare il reddito di RI 1. Il contribuente precisa di aver

sottoscritto il verbale di audizione del 6.6.2012, apponendo tuttavia una

riserva (che allega al ricorso sub. allegato G).

L’insorgente

ritiene inoltre come l’operato dell’Ispettorato fiscale non fosse giustificato

ed in particolare come – per i periodi fiscali antecedenti all’ispezione – la

politica degli ammortamenti fosse corretta. A tale riguardo, afferma quanto

segue:

Abbiamo firmato il verbale di audizione sotto molto

pressione di __________, ma solo sotto una clausola, cioè che la nostra lettera

del 7 giugno 2012 sia considerata come parte integrante. Sappiamo con

certitudine che gli ispettori hanno ricevuto questa lettera (...).

Il ricorrente ritiene inoltre non corretta la

commisurazione di fr. 12'000.- a titolo di utilizzo dell’appartamento per ogni

periodo fiscale compreso tra il 2007 ed il 2010, a fronte dell’importo di fr.

3'240.- che era stato fissato per il precedente quadriennio. Anche per quanto

attiene alla somma per il lavoro svolto presso la __________, a suo avviso

l’importo corretto sarebbe di fr. 6'000.- annuali. Inoltre l’insorgente

contesta i vantaggi a lui imposti relativi al vitto ed all’alloggio del direttore

dell’albergo.

Diritto

1. 1.1.

Il ricorrente contesta la

decisione assunta dall’Ufficio di tassa-zione, ignorando del tutto il verbale

di audizione del 6.6.2012 mediante il quale venivano definiti e sottoscritti

per accettazione – di comune accordo tra l’Ispettorato fiscale e gli allora

rappresentanti del contribuente – gli elementi imponibili, proponendo, con il

gravame, di nuovo contestazioni nel merito concernenti questioni già risolte in

sede di verbale.

1.2.

Va premesso che, come ha

ancora recentemente ribadito il Tri-bunale federale, sebbene l’autorità di

tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa

pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una

concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di

imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e

dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:

·

in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità

procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato

il caso specifico;

·

in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di

tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni

elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi

considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche

in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria

al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e

2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II

p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher,

“Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in

particolare p. 267).

1.3.

La fattispecie in

discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo l’autorità fiscale

concordato con il rappresentante del contribuente un utile imponibile in

presenza di una situazione oggettivamente non chiara, caratterizzata da diversi

costi non facilmente quantificabili in modo preciso. Dopo che l’Ufficio circondariale

di tassazione di __________ ha richiesto all’Ispettorato fiscale una verifica

generale per per il quadriennio 2007 - 2010, vi è stata l’ispezione a gennaio

2012 e, in sede di udienza, è poi sopravvenuto l’accordo.

Sebbene sia intervenuto in

forma di verbale di audizione, l’accordo transattivo 6.6.2012 è valido, essendo

stato sottoscritto dai rappresentanti fiscali del contribuente, __________.

Considerandi

2.

2.1.

Sennonché, in questa sede

il ricorrente, ignorando del tutto il contenuto dell’accordo transattivo di cui

al verbale 6 giugno 2012, contesta nuovamente il metodo utilizzato per valutare

gli ammortamenti e quindi l’utile, nonché gli altri redditi, operati da parte

dell’Ispettorato fiscale.

2.2

2.2.1

Ritornando alla

giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo la

cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di

principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli,

Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103

s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente,

poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al

principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra

privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità

(art. 5 cpv. 3 Cost.) (v. anche Locher,

op. cit., p. 269).

2.2.2

Tornando al caso in esame,

il ricorrente non ha, in questa sede, contestato la validità, o l’efficacia

dell’accordo intercorso con l’Ufficio di tassazione, ma ha semplicemente

proposto questioni peraltro già discusse (e risolte), rimettendo in discussione

il merito della tassazione.

Essendo, però, intervenuto

un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento espresso della

decisione su reclamo, è evidente come il comportamento dell’insorgente risulti

con-traddittorio e in contrasto con il principio della buona fede.

Questi, infatti, ha

presentato un ricorso in cui è stato completamente omesso ogni riferimento

all’accordo transattivo, peraltro sottoscritto dallo stesso rappresentante

contrattuale, con cui era in essere – al momento della sottoscrizione del

verbale – un rapporto di mandato.

Né si può di certo

ammettere che un contribuente, in un primo tempo, raggiunga un accordo con l’autorità

fiscale a chiusura di una vertenza e, poi, si rivolga all’autorità giudiziaria

per far valere ancora ulteriori pretese, in contrasto con quanto convenuto in

via transattiva. Verrebbe meno, in tal modo, l’essenza stessa di un accordo

transattivo in materia fiscale.

2.3

Se il ricorrente aveva

conferito mandato ad un professionista perché si occupasse della sua pratica

fiscale ed il rappresentan-te ha raggiunto un accordo transattivo valido con l’autorità

com-petente, non può certo essere opposta a quest’ultima un’eventuale

istruzione successiva.

A tale proposito, questa

Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente che, impugnata con

reclamo la propria tas-sazione, viene convocato ad un’audizione presso

l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante contrattuale, il quale

sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non può in seguito mettere

in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non

aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti

del proprio potere di rappresentanza (CDT n. 80.97.00224 del 10 febbraio 1998

in RDAT II-1998 n. 9t). Infatti, per il codice delle obbligazioni, devono

essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una

procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o

aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: “Se il rappresentato

comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo

è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione”). Da tale principio discende

la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento

dell’autorità nell’esistenza della procura che le è stata comunicata,

nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994,

p. 104).

Se poi il rappresentante,

raggiungendo l’accordo transattivo, avesse ecceduto i limiti del proprio potere

di rappresentanza, questa sarebbe una questione attinente ai rapporti

contrattuali fra le parti, che non potrebbe certamente essere opposta

all’autorità di tassazione.

2.4

2.4.1

Nel caso che qui ci occupa

si ha che il verbale 6 giugno 2012 è stato sottoscritto – per il contribuente –

da parte del rappresentante fiscale, ossia __________, che ha preso parte

all’incontro con l’Ispettorato fiscale ed ha ritornato il medesimo sottoscritto

il 21.6.2012.

L’insorgente sostiene –

dal canto suo – di aver firmato il verbale unicamente a condizione di integrare

un suo scritto 7.6.2012, apparentemente trasmesso alla Divisione delle

contribuzioni, all’attenzione dell’allora vicedirettore __________.

In calce a tale scritto

veniva riportato:

Il 6 giugno 2012, ci è stato inviato il verbale di

audizione del 06.06.2012 con la richiesta di firmare.

La

proprietà assieme con la direzione firmano questo verbale, ma solo includendo

questa lettera del 7 giugno 2012.

La

proprietà e la direzione ribadiscono quello detto durante 4 mesi di argomentazioni

e discussioni:

1.

Consideriamo la politica

dell’ispettorato fiscale nel tempo incongruente e arbitraria.

2.

I metodi del fisco hanno come

conseguenza fatale che l’esistenza dell’albergo __________ è ancora molto più a

rischio di quanto non lo era già prima dell’ispezione, viste la grande crisi

del settore alberghiero in Ticino e le continue chiusure di alberghi nel

Luganese.

3.

Ci riserviamo il diritto di

investigare nella fondamentale questione in quale misura i risultati di

un’ispezione fiscale sono legati per le ispezioni future (2004, 2012), poiché

gli ispettori fiscali non hanno mai soddisfatto le nostre domande su questo

tema.

4.

Il verbale di audizione esclude un altro problema del

proprietario RI 1 concernente il periodo ispezionato (conto postale),

riferendosi ad un altro ufficio competente. Questa procedura prevista preclude

un trattamento uniforme del caso __________; perché la problematica emersa

durante l’ispezione fiscale è tutta collegata e non si può dunque frammentare e

analizzare separatamente per poter prendere una decisione giusta e consolidata.

(ricorso 13.6.2013,

allegato doc. G).

Scritto di medesimo tenore

veniva anche trasmesso, unitamente al verbale di audizione [controfirmato da

parte dei rappresentanti fiscali del contribuente] il 21.6.2013 (v. scritto

16.6

, allegato ad osservazioni 12.7.2013 UT di __________).

2.4.2

Dall’analisi dei documenti

agli atti, emerge in maniera univoca come il verbale di audizione datato

6.6.2012

sia stato controfirmato dai rappresentanti fiscali del contribuente, con

il consenso di quest’ultimo (“la proprietà”) e del suo attuale rappresentante

(“la direzione”). Quest’ultimo, invero, negli scritti accompagnatori, non mette

in discussione il contenuto del medesimo, ma si limita a contestare

genericamente la “politica” e i “metodi” dell’Ispettorato fiscale. Se il

contribuente ed il suo attuale rappresentante non fossero stati d’accordo con

il contenuto della transazione, definita dall’autorità fiscale e dal suo

rappresentante nel contesto di tale procedura, si sarebbero semplicemente opposti

alla sottoscrizione del documento o avrebbero perlomeno proposto delle

modifiche allo stesso.

C’è un ulteriore elemento

che avvalora la conclusione secondo cui il contribuente ed i suoi

rappresentanti hanno condiviso il contenuto dell’accordo transattivo. Dopo che

al ricorrente sono state notificate le decisioni di tassazione per i periodi

litigiosi, che si basavano sugli importi stabiliti con il più volte evocato

verbale di audizione, il contribuente ha impugnato tali decisioni con reclamo

all’autorità di tassazione, limitando tuttavia le sue contestazioni alla sola

questione del reddito dell’attività lucrativa indipendente definita

“accessoria”, cioè quella per la __________ AG. Il reddito in questione, del

tutto estraneo alla gestione dell’albergo, era stato ignorato nell’accordo

transattivo.

A

livello formale, il verbale di audizione del 6.6.2012 è stato quindi stato

accettato dalle parti coinvolte.

Si tratta ora di

esaminare, se lo stesso sia conforme al principio della legalità.

2.4.3

Come visto, secondo l’Alta

Corte si possono trovare degli accordi transattivi con l’Autorità fiscale,

laddove ci sono delle situazioni di fatto non liquide e che devono essere

chiarite. Possono ad esempio essere oggetto di un accordo delle questioni di

valutazione. Segnatamente per la commisurazione del valore di immobili

l’accordo fiscale appare un mezzo per poter appianare divergenze a livello di

circostanze fattuali.

Le decisioni fiscali

basate sull’accordo possono essere impugnate e saranno le autorità di ricorso a

stabilirne la legalità ed il rispetto del principio della buona fede (Locher, op. cit., p. 271 e 272).

Nel caso di specie, si ha

che l’accordo riguarda in principal modo la commisurazione dell’utile

dell’albergo __________ per i periodi fiscali dal 2007 al 2010. Senza entrare

nel merito delle cifre relative ai singoli elementi imponibili, quest’Autorità

è dell’avviso che l’accordo sia conforme con il diritto materiale, riguardando

il medesimo questioni di valutazione degli stessi, per i quali il fisco gode di

un determinato potere di apprezzamento.

Ne consegue pertanto come il

verbale di audizione del 6.6.2012 sia vincolante per le parti. Sostenere il

contrario sarebbe in contrasto con il principio della buona fede.

2.5

Si rileva inoltre come, in

sede di ricorso, il contribuente abbia altresì contestato l’importo di fr.

12'000.- esposto quale reddito percepito dall’attività da lui esercitata presso

il __________. Si tratta dell’unico aspetto che era stato contestato con il

reclamo interposto contro le decisioni di tassazione.

Tuttavia dagli atti emerge

un suo scritto 10.3.2013 [citato anche nelle decisioni su reclamo di tutti i

periodi fiscali ora sub judice] dal seguente tenore:

(...). Ho preso conoscenza della sua email del 5 marzo

2013.

e della proposta di tassazione che prevede per gli anni 2003 – 2010 un

reddito netto da attività indipendente legata alla mia attività presso __________

pari a Fr. 12.000.- per annum. Ho consultato il mio rappresentante per tutte le

questioni finanziarie (procura scritta allegata), il signor __________ che mi

ha informato della situazione fiscale e che questo forfait di reddito netto

viene tassato indipendentemente del risultato in contabilità finanziaria

dell’albergo. Mi ha consigliato di sottoscrivere questa proposta, per evitare ulteriori

lunghe discussioni con un esito della pratica incerta.

Anche in questo caso, il

contribuente ha sottoscritto la proposta avanzata dal fisco.

Emerge come il

contribuente sia malvenuto a rimettere in discussione una proposta da lui

accettata e sottoscritta in punto al reddito in questione.

Anche in questo senso si

può applicare – per analogia – la giurisprudenza sopra evocata in ambito di

accordi fiscali, tenuto conto di come, in presenza di elementi fattuali non

certi, il fisco ha un certo margine di apprezzamento per stabilire gli elementi

imponibili.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese vengono integralmente poste a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’500.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’700.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

(per sé e per RI 1);

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: