80.2013.156
Procedura: autorità di tassazione, competenza territoriale, imposta sugli utili immobiliari, decisione dell’autorità incompetente, annullamento
3 ottobre 2014Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2013.156
Data decisione, Autorità:
03.10.2014, CDT
Titolo:
Procedura: autorità di tassazione, competenza territoriale, imposta sugli utili immobiliari, decisione dell’autorità incompetente, annullamento
COMPETENZA TERRITORIALE
art. 16 let. a RLT
art. 17 cpv. 1 RLT
Incarti n.
80.2013.156
80.2013.157
Lugano
3 ottobre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
__________,
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 giugno 2013 contro le decisioni del 23
maggio 2013 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con atto
pubblico del 15 febbraio 2011, RI 1 e __________, comproprietari in ragione di
un mezzo ciascuno del mapp. n. __________ di __________, cedevano alla __________
SA un diritto di compera con oggetto la quota di un terzo della proprietà (una
quota di un sesto ciascuno), al prezzo di fr. 623'333.–. Esercitato il diritto,
il trapasso veniva iscritto a Registro fondiario il 27 febbraio 2012.
B. Nella
dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, i venditori indicavano un
valore di alienazione di fr. 623'333.– e un valore di investimento totale di
fr. 633'396.–, così composto: valore d’acquisto (fr. 500'000.–), costi di
costruzione (fr. 105'044.–) e costi di acquisto e vendita (fr. 28'352.–).
L’utile imponibile veniva conseguentemente calcolato in zero franchi.
C. Notificando
ai venditori la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisioni
del 26 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava l’utile
immobiliare imponibile in fr. 113'348.– e l’imposta dovuta in fr. 34'004.40
(fr. 17'002.20 a carico di ciascun venditore). Nelle motivazioni allegate,
l’autorità spiegava che i costi di costruzione deducibili ammontavano unicamente
a fr. 1'600.–, “ammessi in ragione di 1/3 (quota parte ceduta)”.
D. I
contribuenti, rappresentati dall’avv. RA 1, impugnavano le suddette decisioni,
con reclamo del 26 ottobre 2012, nel quale eccepivano preliminarmente
l’incompetenza territoriale dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio. Chiedevano
quindi che l’incarto fosse trasferito all’Ufficio di tassazione di Bellinzona
“per la decisione in merito al presente reclamo”.
E. Il 6
maggio 2013, il rappresentante dei contribuenti veniva convocato negli uffici dell’autorità
di tassazione di Bellinzona, come da lui auspicato. Di tale audizione non
veniva steso alcun verbale; agli atti dell’incarto fiscale si trova nondimeno
uno scritto di medesima data, con il quale l’autorità di tassazione di
Bellinzona trasmetteva nuovamente l’incarto all’Ufficio di tassazione di Mendrisio
“per evasione reclamo (reclamo non ammesso)”, informandolo dell’avvenuta
audizione.
F. L’Ufficio
di tassazione di Mendrisio respingeva il reclamo con decisioni del 23 maggio
2013, così motivate:
In
sede di reclamo è stata eccepita l’incompetenza dell’ufficio di tassazione di
Mendrisio a pronunciarsi sulla tassazione degli utili immobiliari siccome il fondo
alienato, (facente parte di una comproprietà comprendente diversi comuni
iscritta a Mendrisio), si trova nel comune di __________, quindi nella giurisdizione
dell’ufficio di tassazione di Bellinzona.
Dopo aver
conferito con l’avvocato, rappresentante dei reclamanti, l’udienza per la
definizione del contenzioso è avvenuta presso gli uffici di tassazione di
Bellinzona (vedi documentazione agli atti).
L’udienza,
fissata dai colleghi del circondario competente, è avvenuta il 6 maggio 2013
alle ore 9.00: le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. La
decisione verrà comunque intimata dall’ufficio tassazione di Mendrisio per
ragioni d’iscrizione iniziale della pratica TUI, circostanza convenientemente
spiegata all’avvocato RA 1 durante l’udienza.
G. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e __________, sempre
rappresentati dall’avv. RA 1, sollevano nuovamente, in ordine, l’eccezione di
incompetenza territoriale dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio.
Diritto
1. 1.1.
Ancora in questa sede, i
ricorrenti ribadiscono l’eccezione di incompetenza territoriale dell’Ufficio di
tassazione di Mendrisio. A loro avviso, l’autorità competente sarebbe l’Ufficio
di tassazione di Bellinzona, sia perché l’immobile in discussione si trova nel comune di __________ sia perché entrambi gli alienanti
sono domiciliati nel comprensorio di competenza dell’autorità di Bellinzona: RI
1 a __________, __________ a __________.
1.2.
Secondo
l’art. 16 lett. a cifra 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre
1994 (RL 10.2.1.1.1), le persone fisiche assoggettate a motivo della loro
appartenenza personale (art. 2 LT) sono attribuite, per l’imposta sul reddito e
sulla sostanza, all’ufficio circondariale di tassazione del comune di domicilio
o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. Con
particolare riferimento all’imposizione degli utili immobiliari, l’art. 17 cpv.
1 del medesimo regolamento precisa quindi che i contribuenti sono attribuiti ai
singoli uffici di tassazione competenti per l’imposizione ordinaria
dell’alienante.
1.3.
Tornando
al caso in esame, è quindi immediatamente evidente che le decisioni impugnate
sono viziate dall’incompetenza ratione loci dell’Ufficio di tassazione
di Mendrisio. Non perché l’immobile alienato si trova nel comune di __________,
ma perché entrambi gli alienanti erano domiciliati, alla data determinante del
31 dicembre 2012, nel comprensorio di competenza dell’Ufficio circondariale di
tassazione di Bellinzona (cfr. art. 15 lett. e del regolamento della legge
tributaria, secondo cui il comprensorio dell’Ufficio circondariale di
Bellinzona comprende i comuni del Distretto di Bellinzona e quello del Circolo
del Gambarogno).
Considerandi
2.
2.1.
Altro
discorso vale invece per la sanzione di questo vizio procedurale. La giurisprudenza
del Tribunale federale non si è ancora chiaramente espressa sulla sanzione –
nullità o annullabilità – di una decisione inficiata dall’incompetenza
territoriale dell’autorità che l’ha emessa. In almeno due occasioni,
confrontata con una decisione di un’autorità cantonale di tassazione incompetente
per l’imposta federale diretta, l’Alta Corte ha infatto lasciato aperta la
questione, negando che in simili casi si debba sempre e comunque concludere per
la nullità della decisione viziata (decisione TF n.2A.241/2006 del 26 ottobre
2006, in: StR 62/2007 p. 127; decisione TF n.2A.609/1998 del 28 settembre
1999, in: ASA 70 p. 529)
2.2
Del
resto, la nullità, ovvero l’inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in
ogni tempo, di una decisione costituisce un caso eccezionale. Essa va ammessa
solo quando il difetto è particolarmente grave ed evidente, senza dimenticare
inoltre che il suo accertamento non deve pregiudicare in modo intollerabile la
sicurezza del diritto (Plüss/Schade/Walther,
in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum aargauer
Steuergesetz, Vol. 2, 3ª ediz.,
Berna 2009, n. 51 ad Vorbemerkungen zu §§ 172–200, p. 1665; v. anche Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a
ediz., Cadenazzo 2002, n. 832). All’infuori dell’incompetenza ratione
materiae o funzionale dell’autorità decidente, errori procedurali gravi non
comportano di regola la nullità. Quest’ultima presuppone piuttosto una violazione
qualificata, ovvero crassa ed evidente, del diritto materiale. Tipico è il caso
quando nella notifica mancano i fattori imponibili o l’importo dovuto a titolo
d’imposta o vengono imposte persone o entità che non sono soggetti fiscali (Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer, Vol. III, p. 199).
2.3
La
questione, tuttavia, non deve essere approfondita ulteriormente. Come esposto
in precedenza, i ricorrenti hanno ribadito, in questa sede, l’eccezione
di incompetenza territoriale dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio, per cui
le decisioni impugnate vanno in ogni caso annullate.
A destare
più di una perplessità è semmai il comportamento del rappresentante dei
contribuenti, che in occasione dell’udienza tenutasi negli uffici dell’autorità
di tassazione di Bellinzona, come da lui auspicato, avrebbe acconsentito a che
le decisioni su reclamo fossero ancora evase dall’Ufficio di tassazione di
Mendrisio “per ragioni d’iscrizione iniziale della pratica TUI” (cfr. note
manoscritte agli atti dell’incarto fiscale), salvo poi impugnarle dinanzi a
questa Camera, eccependo proprio l’incompetenza territoriale dell’autorità. In
mancanza di un verbale dell’audizione, questa Camera, come detto, non può far altro
che annullare le decisioni impugnate e rinviare gli atti al competente Ufficio
di tassazione di Bellinzona.
3.
Il
ricorso è conseguentemente accolto.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai ricorrenti, rappresentanti da un avvocato, è riconosciuto l’importo di fr.
400.
– a titolo di ripetibili di questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 23 maggio 2013 sono annullate e gli
atti inviati al competente Ufficio di tassazione di Bellinzona per nuove
decisioni.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai
ricorrenti è riconosciuto l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di
questa sede.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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