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Decisione

80.2013.156

Procedura: autorità di tassazione, competenza territoriale, imposta sugli utili immobiliari, decisione dell’autorità incompetente, annullamento

3 ottobre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con atto

pubblico del 15 febbraio 2011, RI 1 e __________, comproprietari in ragione di

un mezzo ciascuno del mapp. n. __________ di __________, cedevano alla __________

SA un diritto di compera con oggetto la quota di un terzo della proprietà (una

quota di un sesto ciascuno), al prezzo di fr. 623'333.–. Esercitato il diritto,

il trapasso veniva iscritto a Registro fondiario il 27 febbraio 2012.

B. Nella

dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, i venditori indicavano un

valore di alienazione di fr. 623'333.– e un valore di investimento totale di

fr. 633'396.–, così composto: valore d’acquisto (fr. 500'000.–), costi di

costruzione (fr. 105'044.–) e costi di acquisto e vendita (fr. 28'352.–).

L’utile imponibile veniva conseguentemente calcolato in zero franchi.

C. Notificando

ai venditori la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisioni

del 26 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava l’utile

immobiliare imponibile in fr. 113'348.– e l’imposta dovuta in fr. 34'004.40

(fr. 17'002.20 a carico di ciascun venditore). Nelle motivazioni allegate,

l’autorità spiegava che i costi di costruzione deducibili ammontavano unicamente

a fr. 1'600.–, “ammessi in ragione di 1/3 (quota parte ceduta)”.

D. I

contribuenti, rappresentati dall’avv. RA 1, impugnavano le suddette decisioni,

con reclamo del 26 ottobre 2012, nel quale eccepivano preliminarmente

l’incompetenza territoriale dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio. Chiedevano

quindi che l’incarto fosse trasferito all’Ufficio di tassazione di Bellinzona

“per la decisione in merito al presente reclamo”.

E. Il 6

maggio 2013, il rappresentante dei contribuenti veniva convocato negli uffici dell’autorità

di tassazione di Bellinzona, come da lui auspicato. Di tale audizione non

veniva steso alcun verbale; agli atti dell’incarto fiscale si trova nondimeno

uno scritto di medesima data, con il quale l’autorità di tassazione di

Bellinzona trasmetteva nuovamente l’incarto all’Ufficio di tassazione di Mendrisio

“per evasione reclamo (reclamo non ammesso)”, informandolo dell’avvenuta

audizione.

F. L’Ufficio

di tassazione di Mendrisio respingeva il reclamo con decisioni del 23 maggio

2013, così motivate:

In

sede di reclamo è stata eccepita l’incompetenza dell’ufficio di tassazione di

Mendrisio a pronunciarsi sulla tassazione degli utili immobiliari siccome il fondo

alienato, (facente parte di una comproprietà comprendente diversi comuni

iscritta a Mendrisio), si trova nel comune di __________, quindi nella giurisdizione

dell’ufficio di tassazione di Bellinzona.

Dopo aver

conferito con l’avvocato, rappresentante dei reclamanti, l’udienza per la

definizione del contenzioso è avvenuta presso gli uffici di tassazione di

Bellinzona (vedi documentazione agli atti).

L’udienza,

fissata dai colleghi del circondario competente, è avvenuta il 6 maggio 2013

alle ore 9.00: le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. La

decisione verrà comunque intimata dall’ufficio tassazione di Mendrisio per

ragioni d’iscrizione iniziale della pratica TUI, circostanza convenientemente

spiegata all’avvocato RA 1 durante l’udienza.

G. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e __________, sempre

rappresentati dall’avv. RA 1, sollevano nuovamente, in ordine, l’eccezione di

incompetenza territoriale dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio.

Diritto

1. 1.1.

Ancora in questa sede, i

ricorrenti ribadiscono l’eccezione di incompetenza territoriale dell’Ufficio di

tassazione di Mendrisio. A loro avviso, l’autorità competente sarebbe l’Ufficio

di tassazione di Bellinzona, sia perché l’immobile in discussione si trova nel comune di __________ sia perché entrambi gli alienanti

sono domiciliati nel comprensorio di competenza dell’autorità di Bellinzona: RI

1 a __________, __________ a __________.

1.2.

Secondo

l’art. 16 lett. a cifra 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre

1994 (RL 10.2.1.1.1), le persone fisiche assoggettate a motivo della loro

appartenenza personale (art. 2 LT) sono attribuite, per l’imposta sul reddito e

sulla sostanza, all’ufficio circondariale di tassazione del comune di domicilio

o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. Con

particolare riferimento all’imposizione degli utili immobiliari, l’art. 17 cpv.

1 del medesimo regolamento precisa quindi che i contribuenti sono attribuiti ai

singoli uffici di tassazione competenti per l’imposizione ordinaria

dell’alienante.

1.3.

Tornando

al caso in esame, è quindi immediatamente evidente che le decisioni impugnate

sono viziate dall’incompetenza ratione loci dell’Ufficio di tassazione

di Mendrisio. Non perché l’immobile alienato si trova nel comune di __________,

ma perché entrambi gli alienanti erano domiciliati, alla data determinante del

31 dicembre 2012, nel comprensorio di competenza dell’Ufficio circondariale di

tassazione di Bellinzona (cfr. art. 15 lett. e del regolamento della legge

tributaria, secondo cui il comprensorio dell’Ufficio circondariale di

Bellinzona comprende i comuni del Distretto di Bellinzona e quello del Circolo

del Gambarogno).

Considerandi

2.

2.1.

Altro

discorso vale invece per la sanzione di questo vizio procedurale. La giurisprudenza

del Tribunale federale non si è ancora chiaramente espressa sulla sanzione –

nullità o annullabilità – di una decisione inficiata dall’incompetenza

territoriale dell’autorità che l’ha emessa. In almeno due occasioni,

confrontata con una decisione di un’autorità cantonale di tassazione incompetente

per l’imposta federale diretta, l’Alta Corte ha infatto lasciato aperta la

questione, negando che in simili casi si debba sempre e comunque concludere per

la nullità della decisione viziata (decisione TF n.2A.241/2006 del 26 ottobre

2006, in: StR 62/2007 p. 127; decisione TF n.2A.609/1998 del 28 settembre

1999, in: ASA 70 p. 529)

2.2

Del

resto, la nullità, ovvero l’inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in

ogni tempo, di una decisione costituisce un caso eccezionale. Essa va ammessa

solo quando il difetto è particolarmente grave ed evidente, senza dimenticare

inoltre che il suo accertamento non deve pregiudicare in modo intollerabile la

sicurezza del diritto (Plüss/Schade/Walther,

in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum aargauer

Steuergesetz, Vol. 2, 3ª ediz.,

Berna 2009, n. 51 ad Vorbemerkungen zu §§ 172–200, p. 1665; v. anche Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a

ediz., Cadenazzo 2002, n. 832). All’infuori dell’incompetenza ratione

materiae o funzionale dell’autorità decidente, errori procedurali gravi non

comportano di regola la nullità. Quest’ultima presuppone piuttosto una violazione

qualificata, ovvero crassa ed evidente, del diritto materiale. Tipico è il caso

quando nella notifica mancano i fattori imponibili o l’importo dovuto a titolo

d’imposta o vengono imposte persone o entità che non sono soggetti fiscali (Känzig/Behnisch, Die direkte

Bundessteuer, Vol. III, p. 199).

2.3

La

questione, tuttavia, non deve essere approfondita ulteriormente. Come esposto

in precedenza, i ricorrenti hanno ribadito, in questa sede, l’eccezione

di incompetenza territoriale dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio, per cui

le decisioni impugnate vanno in ogni caso annullate.

A destare

più di una perplessità è semmai il comportamento del rappresentante dei

contribuenti, che in occasione dell’udienza tenutasi negli uffici dell’autorità

di tassazione di Bellinzona, come da lui auspicato, avrebbe acconsentito a che

le decisioni su reclamo fossero ancora evase dall’Ufficio di tassazione di

Mendrisio “per ragioni d’iscrizione iniziale della pratica TUI” (cfr. note

manoscritte agli atti dell’incarto fiscale), salvo poi impugnarle dinanzi a

questa Camera, eccependo proprio l’incompetenza territoriale dell’autorità. In

mancanza di un verbale dell’audizione, questa Camera, come detto, non può far altro

che annullare le decisioni impugnate e rinviare gli atti al competente Ufficio

di tassazione di Bellinzona.

3.

Il

ricorso è conseguentemente accolto.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Ai ricorrenti, rappresentanti da un avvocato, è riconosciuto l’importo di fr.

400.

– a titolo di ripetibili di questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni su reclamo del 23 maggio 2013 sono annullate e gli

atti inviati al competente Ufficio di tassazione di Bellinzona per nuove

decisioni.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Ai

ricorrenti è riconosciuto l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di

questa sede.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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