80.2013.158
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, nessuna riduzione per case di "vacanza", definizione di abitazione secondaria, trasferimento del domicilio in altro cantone
9 settembre 2013Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2013.158
Data decisione, Autorità:
09.09.2013, CDT
Titolo:
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, nessuna riduzione per case di "vacanza", definizione di abitazione secondaria, trasferimento del domicilio in altro cantone
REDDITO DA SOSTANZA IMMOBILIARE
art. 21 cpv. 1 let. b LIFD
art. 20 cpv. 1 let. b LT
art. 20 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2013.158
80.2013.159
Lugano
9 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 giugno 2013 contro la decisione del 19
giugno 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e RI 2 hanno trasferito il domicilio da __________ a __________ (__________)
il 1° gennaio 2008.
Nella
dichiarazione d’imposta 2011, i contribuenti attribuivano alla loro casa di __________
un valore locativo di fr. 14'550.–.
Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 27 febbraio 2013, l’RS 1
commisurava per contro il valore locativo in fr. 20’790.–.
B. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 5 marzo 2013,
nel quale contestavano la mancanza di una motivazione e l’aumento del valore
locativo in sé.
In
seguito ad una richiesta di informazioni rivolta loro dall’Ufficio di
tassazione, i reclamanti, con scritto del 3 aprile 2013, precisavano che la
casa di __________ era stata la loro abitazione primaria fino alla fine del
2007 e che attualmente, dopo l’uscita di casa di due figli maggiorenni, era
abitata ormai solo dal figlio __________, che versava ai genitori un contributo
per l’uso della casa. A loro avviso, pertanto, quest’ultima era rimasta una
casa primaria e non era diventata secondaria, con la conseguenza che il valore
locativo doveva continuare ad essere calcolato sulla base delle disposizioni
previste per questa tipologia di abitazione.
Con
un’ulteriore lettera del 28 aprile 2013, i contribuenti contestavano in
particolare che la casa di __________ costituisse la loro abitazione di vacanza,
essendo a tal fine disponibile un’altra casa a __________.
C. L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 19 giugno 2013, così
motivata:
I
contribuenti sono domiciliati fuori Cantone dal 1 gennaio 2008.
L'abitazione
di __________ era l'abitazione primaria dei contribuenti e dei figli.
L'abitazione è grande, disponde di più bagni e di numerose camere da letto.
Presso l'abitazione di __________ continua a vivere un solo figlio.
L'affitto
richiesto dai contribuenti al figlio è un affitto simbolico, a tal punto basso
da non essere nemmeno sufficiente a coprire le spese accessorie dell'intera
abitazione. L'abitazione rimane a disposizione dei contribuenti per trascorrerci
le vacanze o per rientrare in Ticino al fine settimana. In simili condizioni il
giudizio è che ai contribuenti debba essere imposto il valore locativo
dell'abitazione. L'imposizione del valore locativo non è da loro contestata.
La
conclusione è però che il valore locativo dell'abitazione non possa essere
ridotto del 30%, come invece fatto valere dai contribuenti con il reclamo.
La
legge limita la riduzione del 30% al valore locativo dell'abitazione primaria.
L'abitazione primaria dei contribuenti è quella del domicilio nel Canton __________.
La circostanza secondo cui presso l'abitazione abiti ancora un figlio non
trasforma l'abitazione di __________ in abitazione primaria dei contribuenti.
Considerandi
II
valore locativo dell'abitazione di __________ è imposto per l'importo già stabilito
con la decisione di tassazione base, nella quale la riduzione del 30% è stata
giustamente rifiutata.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano,
in via principale, che il valore locativo della casa di Giubiasco sia riportato
a fr. 14'550.–, come nei periodi precedenti, e, in via subordinata, che gli
atti siano rinviati per stabilire il valore di mercato della pigione. Gli
insorgenti contestano nuovamente che si tratti di una casa prevalentemente usata
a scopo di vacanza, come richiede la legge per applicare il valore più elevato,
e sottolineano che avrebbero già ceduto in locazione l’immobile, se non
servisse al figlio quale abitazione.
Diritto
1.
1.1.
Secondo
gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo
di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo
gratuito.
Le
normative cantonale e federale si differenziano fra loro quanto alle modalità
di calcolo del valore locativo.
1.2
L’art. 21
cpv. 2 LIFD precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto
delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione
al domicilio del contribuente.
Il
riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante
per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in
via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non
necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p.
773.
= StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 =
StE 1997 A 21.11 n. 41).
Il
Tribunale federale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle
contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza
in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi
scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale
federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709).
1.3
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare
all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinato disposto
dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), ma non contiene
ulteriori disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore
locativo, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al valore di mercato,
l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se non quelli che derivano
dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67;
DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo
può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), precisando
poi che il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.
fed.).
1.4
Per
quanto qui di interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo,
tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza
personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni
e che per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore
della stima ufficiale.
Dal 1°
gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione
di cui al capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente
a scopo di vacanza.
La modifica
è stata proposta dal Consiglio di Stato nel quadro delle misure di risanamento
dei conti adottate con il preventivo 2009 ed è stata così motivata:
Nella misura in cui la residenza di vacanza
resta a disposizione del titolare, il relativo vantaggio deve essere calcolato
in forma piena. Secondo il Governo non vi sono motivi oggettivi tali da
condurre all'adozione di misure che promuovano l'accesso della proprietà di
residenze secondarie di vacanza. Di conseguenza, il valore locativo delle
residenze di vacanza deve corrispondere ai valori di mercato senza riduzioni o
provvedimenti nell’ottica di favorire l’accesso alla proprietà. Nemmeno deve
essere dimenticata la ricaduta sui comuni di residenze di vacanza, i quali
devono assumersi oneri di infrastrutture comunali senza importanti ricadute in
termini di gettito fiscale. In sintesi, la misura che proponiamo, attuata
tramite una modifica dell'art. 20 LT, comporta un onere fiscale supplementare a
carico di soggetti fiscali titolari di una residenza secondaria e quindi,
presumibilmente, contribuenti facenti parte della classe media superiore.
Osserviamo inoltre che una parte importante di questi contribuenti (circa il
50%) sono residenti fuori cantone o all’estero.
(cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo
2009.
e obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).
2.
2.1.
Il
ricorso solleva anzitutto una questione interpretativa. Gli insorgenti
ritengono infatti che non sia applicabile l’art. 20 cpv. 3 LT, per il fatto che
la casa di cui si tratta non è stata acquistata per trascorrervi le vacanze, ma
ha funto da abitazione primaria fino al momento del trasferimento del domicilio
nel Canton __________.
2.2
Sebbene i
materiali legislativi siano alquanto essenziali, dallo stralcio del messaggio
governativo poc’anzi citato si evince quale sia stata la ratio della
modifica di legge intervenuta a partire dal periodo fiscale 2009. Il Consiglio
di Stato ha infatti affermato che “il valore locativo delle residenze di
vacanza deve corrispondere ai valori di mercato senza riduzioni o provvedimenti
nell’ottica di favorire l’accesso alla proprietà”. Altrimenti detto, la
definizione del valore locativo nella misura del “60 - 70 per cento del valore
di mercato delle pigioni”, prevista dall’art. 20 cpv. 2 LT, è giustificata fra
l’altro dall’obiettivo della “promozione dell’accesso alla proprietà”.
Quest’ultimo obiettivo giustifica tuttavia una riduzione del valore locativo
solo quando si tratta di un’abitazione primaria.
In diverse occasioni, il
Tribunale federale ha confermato che il fatto di incoraggiare fiscalmente la
previdenza personale mediante l’accesso alla proprietà (art. 108 Cost.) costituisce
una ragione plausibile per stabilire il valore locativo al di sotto del valore
di mercato delle pigioni (DTF 125 I 65 consid. 3c e riferimenti citati).
La
stessa concezione costituzionale della promozione dell’accesso alla proprietà
dell’abitazione (art. 108 Cost.) non si estende all’accesso alla proprietà di
residenze secondarie, poiché ciò entrerebbe in conflitto con altri obiettivi
costituzionali ed in particolare quello dell’uso parsimonioso del suolo. In
questo contesto, un valore locativo ridotto per le abitazioni secondarie
comporterebbe, dal profilo della politica di pianificazione del territorio,
l’incentivo a lasciare le case secondarie vuote invece di cederle in locazione,
rischiando di pagare imposte più elevate. È per questa ragione che le
abitazioni secondarie e quelle di vacanza sono espressamente escluse dal campo
di applicazione della Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione
d'abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (art. 2 cpv. 3 LCAP ; RS 843;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale del 12 aprile 2006, in DTF 132 I 157 = StE 2006 A 21.11 n. 46 = RF 2006, p. 658 = RDAF 2007 II 10, con riferimento
a: Bericht zur Prüfung des Einsatzes des Steuerrechts für
wohnungs- und bodenpolitische Ziele [Expertenkommission Locher], Berna 1994, p.
8.
e p. 44).
2.3
Sebbene la scelta del legislatore
cantonale, di limitare il calcolo del valore locativo in misura corrispondente
al valore di mercato delle pigioni ai soli immobili
“utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza”, non sia probabilmente la più
felice, è indiscutibile che la stessa disciplina sia estesa a tutte le
abitazioni secondarie.
3.
3.1.
Si tratta
a questo punto di stabilire se la casa di __________, di proprietà dei ricorrenti,
costituisca un’abitazione primaria o secondaria. A loro avviso, si tratta di
un’abitazione primaria, in quanto abitata dal figlio, che vi ha il proprio
domicilio. Inoltre, anche per gli stessi proprietari non costituirebbe
un’abitazione secondaria, disponendo già di una casa di vacanza nel Cantone.
3.2
Il
concetto di abitazione primaria si lega a quello di domicilio. I contribuenti
hanno pertanto diritto all’imposizione del valore locativo ridotto rispetto al
valore di mercato delle pigioni solo per quella casa o per quell’appartamento
dove hanno il domicilio fiscale (cfr. per analogia DTF 138 II 105, in particolare consid. 6.3.1, con riferimento al requisito dell’”uso personale” dell’abitazione,
ai fini del differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare in caso di
reinvestimento privato).
Che,
nella fattispecie, i ricorrenti non abbiano il domicilio fiscale a __________
non è neppure in discussione. Dal 1° gennaio 2008, infatti, lo hanno trasferito
a __________ (__________). Inevitabile è allora la conclusione che nel Canton
Ticino dispongono solo di abitazioni secondarie.
3.3
Non basta
neppure che il figlio __________ vi abbia mantenuto il domicilio, dopo il loro
trasferimento nel Canton __________. Ciò che è determinante è effettivamente il
domicilio del contribuente stesso e non anche quello di un suo familiare,
poiché altrimenti si finirebbe per ammettere la possibilità che una persona
abbia diverse abitazioni primarie, cosa che potrebbe facilmente dare luogo ad
abusi.
Come già
ammesso dal Tribunale federale, d’altronde, si deve parlare di uso proprio
ai sensi degli art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD non solo quando il
proprietario di una casa la occupa personalmente, ma anche quando ne concede
l’uso gratuito a una terza persona, senza chiedergli un corrispettivo (sentenza
TF n.2A.508/2001 del 26 giugno 2002, in: RF 2002 p. 564; cfr. anche Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 86 ad art.
21.
LIFD, p. 370). In questi casi, tra le parti sorge, per atti concludenti e in
forma tacita, un contratto di comodato ai sensi dell’art. 305 CO, che
fiscalmente ha il carattere di una donazione. Il proprietario deve quindi
lasciarsi imputare il valore locativo dell’immobile, mentre la terza persona
soggiace all’imposta di donazione, sempreché non ricada in una fattispecie di esenzione
soggettiva prevista dall’art. 154 lett. f LT (cfr. anche la sentenza CDT
n. 80.2011.113 del 18 gennaio 2012, consid. 2.2.).
3.4
Alla
stessa conclusione si dovrebbe pervenire, del resto, anche considerando
l’esistenza di un contratto di locazione con il figlio.
A tale
proposito, il Tribunale federale (sentenza del 28 gennaio 2005, n.2A.535/2003,
in ASA 76 p. 204 = RF 2005 p. 500 = StE 2005 B 25.2 n. 7 = RDAF 2005 II 219) ha
stabilito che, quando la pigione convenuta in un semplice contratto di
locazione è inferiore al valore locativo ed il proprietario stesso non gode di
alcun diritto di utilizzare l’immobile, manca una base legale che permetta di
imporre la differenza fra la pigione effettivamente percepita ed il valore
locativo più elevato. Le autorità fiscali devono dunque fondarsi sui
contratti stipulati dalle parti, con la sola eccezione del caso in cui si sia
in presenza di un’elusione fiscale, cioè se il contribuente abbia adottato una
condotta insolita al solo scopo di conseguire un risparmio d’imposta abusivo.
Quando la pigione è al di sotto della metà del valore locativo, si deve
supporre – a prescindere dalla volontà di fare una donazione – che si tratti di
una situazione simile a quella dell’uso proprio e che il contratto di locazione
sia stato concluso in modo elusivo al solo scopo di evitare imposte che
avrebbero dovuto essere pagate seguendo un corretto svolgimento dei rapporti. Anche
in tal caso è comunque ammessa la prova che un’elusione fiscale, nonostante la
presunzione, non vi è stata.
Nella fattispecie,
l’importo pagato dal figlio __________ ai genitori, pari a 200 franchi al mese,
appare più come un contributo alle spese che come una pigione. Del resto, gli
stessi contribuenti non dichiarano tale importo come reddito della sostanza immobiliare,
ma indicano il valore locativo, supponendo quindi un uso proprio. Comunque, se
la somma in questione costituisse una pigione, non ha bisogno di essere
dimostrato che sarebbe nettamente inferiore al valore locativo della casa.
3.5
Sempre restando entro
quest’ultima ipotesi, il Tribunale federale ha già avuto occasione di affermare
che, in presenza di una locazione di favore fra parenti, che giustifica
l’imposizione della differenza fra la pigione effettivamente
percepita ed il valore locativo più elevato, il proprietario non può pretendere
che quale valore locativo sia preso in considerazione quello ridotto, previsto
dal diritto cantonale per l’abitazione primaria. Infatti, l’agevolazione
prevista dalla legge cantonale è dettata dallo scopo di incentivare l’accesso
alla proprietà dell’abitazione ed anche la previdenza individuale, scopo che
non viene perseguito quando si cede in locazione un immobile ad un terzo, per
quanto si tratti di un parente (cfr. la sentenza del 26 giugno 2008, n.
2C_188/2007, in RF 63/2008 p. 638, consid. 3.2).
3.6
Alla luce
delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere
confermata, nella misura in cui ha ritenuto che il valore locativo da
attribuire alla casa di __________ debba essere calcolato applicando l’art. 20
cpv. 3 LT.
4.
4.1.
Per
quanto riguarda le modalità di determinazione del valore locativo, secondo
l’art. 2 del Decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente l’imposizione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2011 (RL 10.2.2.1.1), il
valore locativo corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili
dello stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle
abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato
della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso
corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio
di stima nella decisione di stima (cpv. 2).
4.2
In una
sentenza di principio del 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008
n. 3t), questa Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata
a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.
In primo
luogo, il Canton Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori
locativi sono “accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale
degli immobili. Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale
prevedesse espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di
stima in sé ma anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per
esempio, nel Canton Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla
decisione dell’Ufficio stima si possa ricavare anche il valore di reddito non
significa invece che essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove
si pensi appena che l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea
di principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra
parte, anche volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il
termine per impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero
le condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una
procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione
dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere
probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova
dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione.
Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei
ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel
Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima
ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito,
dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità
ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di
pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è
attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al Tribunale di
espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito è
suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla Camera di
diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un reclamo o
di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata, cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso l’accertamento
del valore locativo, in modo da consentire al contribuente di valutare se
contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano invece ad
indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere ulteriori precisazioni.
A titolo
abbondanziale, questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla
circostanza che il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito –
accertato nel quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda
effettivamente al 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche
CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).
5.
5.1.
Venendo al
calcolo del valore locativo, a sua volta contestato in via subordinata dai
ricorrenti, l’Ufficio di tassazione lo ha determinato partendo da quello
stabilito nella tassazione dei periodi fiscali precedenti (fr. 14’552.–), che
ha considerato pari al 70% del valore di mercato. Ha quindi diviso tale importo
per 70 ed ha poi moltiplicato il risultato per 100. L’importo così determinato
(arrotondato a fr. 20’790.–) corrisponderebbe in tal modo al valore di mercato,
senza la riduzione riconosciuta ai proprietari di abitazioni primarie.
5.2
Ora, il
problema è che l’importo, che l’autorità fiscale ha considerato pari al 70% del
valore di mercato e sulla cui base ha quindi proceduto al calcolo del valore
locativo dei ricorrenti, è stato accertato applicando la prassi che, come
l’Ufficio di tassazione non poteva non sapere, era già stata ripetutamente
considerata illegale.
Ne viene
che anche il risultato del calcolo in questione è viziato dall’illegalità del
criterio adottato a tal fine. Altrimenti si dovrebbe ammettere che basti
riportare il valore di partenza ai 100/70 per renderlo conforme alla legge.
5.3
La
decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’autorità
fiscale perché determini il valore locativo dell’abitazione di vacanza dei
ricorrenti, in modo rispettoso della legge applicabile e dei principi costituzionali.
6.
Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 19 giugno 2013 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione di Bellinzona, perché accerti il valore locativo
della casa di __________.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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