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Decisione

80.2013.164

Deduzioni: spese professionali, trasporto, meccanico d’aviazione, mezzo pubblico, luogo di lavoro Basilea

30 ottobre 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

di professione meccanico d’aviazione, è domiciliato a __________ con la moglie RI

2, ma svolge la propria attività a __________, quale direttore della __________

AG, società che gestisce la flotta aerea del Gruppo __________.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa

dipendente di fr. 270'658.–. A titolo di spese professionali, faceva valere in

deduzione l’importo complessivo di fr. 37'210.–, così composto:

trasporto

(mezzo privato) fr. 17'910.–

doppia

economia domestica fr. 3'200.–

alloggio

(con cucina) fr. 12'000.–

vitto fr. 1'600.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

totale fr. 37'210.–

C. Notificando

ai coniugi la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 13 marzo 2013,

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ripartiva le postulate spese

professionali nel seguente modo:

trasporto

(mezzo pubblico) fr. 3'200.–

alloggio

(senza cucina) fr. 12'000.–

vitto fr. 3'200.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 0.–

totale fr. 18'400.–

Per quanto

qui di interesse, nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di avere

ammesso in deduzione, a titolo di spese di trasporto, unicamente il costo

annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico.

D. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 25 marzo 2013,

completato su richiesta dell’autorità di tassazione il successivo 11 aprile

2013. Il reclamante lamentava in particolare la mancata deduzione delle spese

di trasporto con il veicolo privato, ponendo l’accento sulla posizione dirigenziale ricoperta all’interno del Gruppo __________,

quale responsabile della flotta aerea, che lo obbliga ad essere sempre

disponibile per ogni urgenza.

In

occasione di un’udienza tenutasi l’8 maggio 2013, il contribuente ribadiva di

avere orari e giorni di lavoro irregolari “in ragione delle esigenze e degli

imprevisti dovuti agli spostamenti dei dirigenti della società”. A sostegno

delle sue argomentazioni produceva una dichiarazione scritta della sua datrice

di lavoro __________ AG.

E. L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 giugno 2013, sottolineando

in particolare che la citata dichiarazione si limitava ad attestare orari di

lavoro irregolari, senza nemmeno precisare le ore di lavoro settimanali

mediamente compiute, che per contratto ammontavano a quaranta. Concludeva

quindi che il contribuente non aveva saputo dimostrare l’oggettiva impossibilità

di far capo ai mezzi pubblici, peraltro giornalmente disponibili con

collegamenti regolari dalla prima mattina alla tarda sera, per un tempo di

percorrenza di circa quattro ore.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2,

rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente la deduzione delle spese di

trasferta con il veicolo privato, così come indicate nella dichiarazione.

I

ricorrenti ribadiscono che l’uso dei mezzi pubblici non è oggettivamente

possibile né il lunedì mattina (il primo treno in partenza da __________, alle

ore 06:37, arriverebbe a __________ troppo tardi, alle ore 10:53) né tanto meno

il venerdì sera (l’ultimo treno in partenza da __________, alle ore 21:07,

arriverebbe a Lugano alle ore 1:14, “cioè a un orario improponibile”). Aggiungono

poi che il venerdì sera sarebbe spesso impossibilitato a prendere anche l’ultimo

treno, trattandosi del giorno di maggior traffico aereo, dovuto al rientro del personale dirigente di __________.

G. Nelle

proprie osservazioni del 15 luglio 2013, l’autorità di tassazione propone

invece di respingere il gravame. L’autorità sottolinea in particolare che il

primo treno per __________ parte alle ore 05:10 del mattino e arriva alle ore

08:53 e che in ogni caso, anche se non tutti gli orari sono coperti dai mezzi

pubblici, ciò non basta ancora a giustificare l’uso del mezzo privato.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

1.2.

Le stesse

sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2011 qui in esame è del 21 dicembre

2010), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di

trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.

Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,

dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.

articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in

periodo.

Come

precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1

dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più

in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in

rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono

quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il

necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento

del relativo reddito.

Considerandi

2.

2.1.

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così

stabilite:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese

del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le

motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le

automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10

febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5

cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un

mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente

ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2011: fr.

700.

– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la

motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).

2.2

La

questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o

quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il

criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una

decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella

basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva

dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA

41.

p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di

trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. I, p. 682/83).

2.3

Il

riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo

di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,

unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al

lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile

dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di

domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola,

sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di

quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale,

quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,

ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali

del fondo stradale.

In altre

parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato

del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),

rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19

maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).

3.

3.1.

Come

esposto in narrativa, RI 1, di professione meccanico d’aviazione, è domiciliato

a __________ ma svolge la propria attività professionale a __________, quale direttore

della __________ AG, società che gestisce la flotta aerea di __________.

Controversa

è in questa sede la deduzione delle spese di trasporto settimanali dal luogo di

domicilio al luogo di residenza lavorativa e viceversa. L’autorità di tassazione

gli ha infatti riconosciuto unicamente un importo di fr. 3'200.– a titolo di

costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico, rinviando alla

restrittiva giurisprudenza di questa Camera in materia di pendolari settimanali

e sottolineando in particolare che il contribuente non ha saputo dimostrare sufficientemente l’oggettiva impossibilità di far

capo ai mezzi pubblici. Il ricorrente pretende invece

di poter dedurre le spese dell’automobile privata, così come indicate nella

dichiarazione fiscale, in quanto l’uso dei mezzi pubblici non gli permetterebbe

di rientrare in Ticino il venerdì sera e di ripartire il lunedì mattina, al

fine di poter godere appieno di “un meritato riposo dopo un’intensa attività”.

3.2

I comuni di __________ e __________ sono collegati fra loro da mezzi

di trasporto comodi e frequenti, che impiegano mediamente poco più di quattro

ore per la trasferta in questione.

Se è pur

vero che con l’automobile la durata del viaggio si riduce all’incirca di un’ora

(almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, perché il ricorrente non

tiene conto degli orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili cantieri

stradali, delle condizioni metereologiche avverse nel periodo invernale, ecc.),

ciò però non può bastare a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in

considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare

settimanale (“Wochenaufenthalter”), che deve affrontare una sola trasferta

alla settimana in avanti e indietro. Come pure osservato dall’autorità di

tassazione, sebbene il ricorso al mezzo ferroviario non

sia la soluzione più comoda, non è in sé stessa tale da far apparire più idonea

la trasferta con il mezzo privato.

3.3

In questo senso, le argomentazioni dei

ricorrenti in merito alla posizione dirigenziale ricoperta dal marito all’interno

del Gruppo __________ e agli orari di lavoro irregolari appaiono già a prima

vista infondate. Simili censure sarebbero tutt’al più condivisibili se il

criterio per ammettere la deduzione delle spese con il mezzo privato fosse

quello della “comodità”, ma non sono di nessun aiuto per dimostrarne la maggiore

“idoneità”. Del resto, sia detto per inciso, non risulta particolarmente gravoso

dover intraprendere la trasferta settimanale il sabato mattina o la domenica sera

(l’ultimo collegamento da __________ è previsto alle ore 21:12), oppure ancora

arrivare a casa il venerdì sera dopo la mezzanotte e ripartire il lunedì

mattina alle 05:10, senza dimenticare infine che non esiste alcun diritto

codificato a restare il più possibile al proprio domicilio.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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