80.2013.164
Deduzioni: spese professionali, trasporto, meccanico d’aviazione, mezzo pubblico, luogo di lavoro Basilea
30 ottobre 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2013.164
Data decisione, Autorità:
30.10.2013, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, trasporto, meccanico d’aviazione, mezzo pubblico, luogo di lavoro Basilea
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarti n.
80.2013.164
80.2013.165
Lugano
30 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr.
da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 luglio 2013 contro la decisione del 5
giugno 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1,
di professione meccanico d’aviazione, è domiciliato a __________ con la moglie RI
2, ma svolge la propria attività a __________, quale direttore della __________
AG, società che gestisce la flotta aerea del Gruppo __________.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa
dipendente di fr. 270'658.–. A titolo di spese professionali, faceva valere in
deduzione l’importo complessivo di fr. 37'210.–, così composto:
trasporto
(mezzo privato) fr. 17'910.–
doppia
economia domestica fr. 3'200.–
alloggio
(con cucina) fr. 12'000.–
vitto fr. 1'600.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
totale fr. 37'210.–
C. Notificando
ai coniugi la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 13 marzo 2013,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ripartiva le postulate spese
professionali nel seguente modo:
trasporto
(mezzo pubblico) fr. 3'200.–
alloggio
(senza cucina) fr. 12'000.–
vitto fr. 3'200.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 0.–
totale fr. 18'400.–
Per quanto
qui di interesse, nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di avere
ammesso in deduzione, a titolo di spese di trasporto, unicamente il costo
annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico.
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 25 marzo 2013,
completato su richiesta dell’autorità di tassazione il successivo 11 aprile
2013. Il reclamante lamentava in particolare la mancata deduzione delle spese
di trasporto con il veicolo privato, ponendo l’accento sulla posizione dirigenziale ricoperta all’interno del Gruppo __________,
quale responsabile della flotta aerea, che lo obbliga ad essere sempre
disponibile per ogni urgenza.
In
occasione di un’udienza tenutasi l’8 maggio 2013, il contribuente ribadiva di
avere orari e giorni di lavoro irregolari “in ragione delle esigenze e degli
imprevisti dovuti agli spostamenti dei dirigenti della società”. A sostegno
delle sue argomentazioni produceva una dichiarazione scritta della sua datrice
di lavoro __________ AG.
E. L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 giugno 2013, sottolineando
in particolare che la citata dichiarazione si limitava ad attestare orari di
lavoro irregolari, senza nemmeno precisare le ore di lavoro settimanali
mediamente compiute, che per contratto ammontavano a quaranta. Concludeva
quindi che il contribuente non aveva saputo dimostrare l’oggettiva impossibilità
di far capo ai mezzi pubblici, peraltro giornalmente disponibili con
collegamenti regolari dalla prima mattina alla tarda sera, per un tempo di
percorrenza di circa quattro ore.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2,
rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente la deduzione delle spese di
trasferta con il veicolo privato, così come indicate nella dichiarazione.
I
ricorrenti ribadiscono che l’uso dei mezzi pubblici non è oggettivamente
possibile né il lunedì mattina (il primo treno in partenza da __________, alle
ore 06:37, arriverebbe a __________ troppo tardi, alle ore 10:53) né tanto meno
il venerdì sera (l’ultimo treno in partenza da __________, alle ore 21:07,
arriverebbe a Lugano alle ore 1:14, “cioè a un orario improponibile”). Aggiungono
poi che il venerdì sera sarebbe spesso impossibilitato a prendere anche l’ultimo
treno, trattandosi del giorno di maggior traffico aereo, dovuto al rientro del personale dirigente di __________.
G. Nelle
proprie osservazioni del 15 luglio 2013, l’autorità di tassazione propone
invece di respingere il gravame. L’autorità sottolinea in particolare che il
primo treno per __________ parte alle ore 05:10 del mattino e arriva alle ore
08:53 e che in ogni caso, anche se non tutti gli orari sono coperti dai mezzi
pubblici, ciò non basta ancora a giustificare l’uso del mezzo privato.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse
sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2011 qui in esame è del 21 dicembre
2010), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di
trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,
dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.
articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in
periodo.
Come
precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1
dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più
in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in
rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono
quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il
necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento
del relativo reddito.
Considerandi
2.
2.1.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così
stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese
del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le
motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le
automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10
febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5
cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente
ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2011: fr.
700.
– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la
motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).
2.2
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o
quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il
criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una
decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella
basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva
dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA
41.
p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di
trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. I, p. 682/83).
2.3
Il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,
unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al
lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile
dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di
domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola,
sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di
quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale,
quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali
del fondo stradale.
In altre
parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato
del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),
rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19
maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
3.
3.1.
Come
esposto in narrativa, RI 1, di professione meccanico d’aviazione, è domiciliato
a __________ ma svolge la propria attività professionale a __________, quale direttore
della __________ AG, società che gestisce la flotta aerea di __________.
Controversa
è in questa sede la deduzione delle spese di trasporto settimanali dal luogo di
domicilio al luogo di residenza lavorativa e viceversa. L’autorità di tassazione
gli ha infatti riconosciuto unicamente un importo di fr. 3'200.– a titolo di
costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico, rinviando alla
restrittiva giurisprudenza di questa Camera in materia di pendolari settimanali
e sottolineando in particolare che il contribuente non ha saputo dimostrare sufficientemente l’oggettiva impossibilità di far
capo ai mezzi pubblici. Il ricorrente pretende invece
di poter dedurre le spese dell’automobile privata, così come indicate nella
dichiarazione fiscale, in quanto l’uso dei mezzi pubblici non gli permetterebbe
di rientrare in Ticino il venerdì sera e di ripartire il lunedì mattina, al
fine di poter godere appieno di “un meritato riposo dopo un’intensa attività”.
3.2
I comuni di __________ e __________ sono collegati fra loro da mezzi
di trasporto comodi e frequenti, che impiegano mediamente poco più di quattro
ore per la trasferta in questione.
Se è pur
vero che con l’automobile la durata del viaggio si riduce all’incirca di un’ora
(almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, perché il ricorrente non
tiene conto degli orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili cantieri
stradali, delle condizioni metereologiche avverse nel periodo invernale, ecc.),
ciò però non può bastare a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in
considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare
settimanale (“Wochenaufenthalter”), che deve affrontare una sola trasferta
alla settimana in avanti e indietro. Come pure osservato dall’autorità di
tassazione, sebbene il ricorso al mezzo ferroviario non
sia la soluzione più comoda, non è in sé stessa tale da far apparire più idonea
la trasferta con il mezzo privato.
3.3
In questo senso, le argomentazioni dei
ricorrenti in merito alla posizione dirigenziale ricoperta dal marito all’interno
del Gruppo __________ e agli orari di lavoro irregolari appaiono già a prima
vista infondate. Simili censure sarebbero tutt’al più condivisibili se il
criterio per ammettere la deduzione delle spese con il mezzo privato fosse
quello della “comodità”, ma non sono di nessun aiuto per dimostrarne la maggiore
“idoneità”. Del resto, sia detto per inciso, non risulta particolarmente gravoso
dover intraprendere la trasferta settimanale il sabato mattina o la domenica sera
(l’ultimo collegamento da __________ è previsto alle ore 21:12), oppure ancora
arrivare a casa il venerdì sera dopo la mezzanotte e ripartire il lunedì
mattina alle 05:10, senza dimenticare infine che non esiste alcun diritto
codificato a restare il più possibile al proprio domicilio.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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