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Decisione

80.2013.166

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 giugno 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

corso di un’udienza tenutasi il 31 gennaio 2012 dinanzi al Pretore del

Distretto di __________, i coniugi RI 1 e __________ hanno definito le

conseguenze della separazione intervenuta il 15 settembre 2011. In particolare, escluso il pagamento di contributi di mantenimento, hanno convenuto di chiedere

all’Ufficio di tassazione la disgiunzione delle partite fiscali a partire dal

1° gennaio 2012 e di suddividere le imposte per il 2011 “in funzione delle

rispettive entrate per quell’anno”.

B. Con

decisione del 27 marzo 2013, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha notificato a

RI 1 la tassazione IC 2011, commisurando l’imposta cantonale dovuta in fr.

611.05. Il 30 aprile 2013, l’RS 1 ha chiesto alla contribuente il pagamento

dell’intero debito d’imposta.

Il 23

maggio 2013 la contribuente si è rivolta all’Ufficio di esazione, chiedendo di

computare gli acconti da lei pagati nel corso del 2011, per complessivi fr.

474.–.

Con

scritto del 3 giugno 2013, l’autorità d’incasso ha comunicato alla contribuente

di non poter aderire alla sua richiesta, “in quanto in seguito alla notifica di

tassazione emessa il 30.1.2013 (recte: 27.3.2013) gli importi sono stati

restituiti automaticamente direttamente all’intestatario della partita

erariale”.

C. RI 1

si è rivolta alla Camera di diritto tributario con lettera del 2 luglio 2013,

qualificata “ricorso contro la decisione (comunicazione) 3 giugno 2013

dell’Ufficio esazione e condoni”. Ribadito di aver personalmente pagato gli

acconti 2011 per sé e per il marito e sottolineato che il solo reddito del

lavoro dei coniugi era da anni il suo, ritiene che l’Ufficio di esazione sia

incorso in un errore, avendo accreditato gli acconti al marito.

Diritto

1. 1.1.

Si pone

in primo luogo la questione della ricevibilità del ricorso. L’RS 1 non ha

infatti adottato una decisione formale, ma si è limitata a rispondere alla

contribuente con una lettera, senza indicare i rimedi giuridici.

1.2.

Secondo

l’art. 241 LT, l’imposta è riscossa conformemente alla tassazione. L’imposta

ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d’imposta,

dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto. Le imposte

riscosse in rate sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla

tassazione definitiva. Se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la

differenza; l’eccedenza è rimborsata d’ufficio con un interesse rimunerativo

fissato dal Consiglio di Stato.

La

disposizione menzionata non indica che contro il calcolo del conguaglio da pagare

o dell’eccedenza da rimborsare sia dato reclamo o ricorso.

Il diritto

di contestare una decisione nell’ambito della riscossione dell’imposta è previsto

solo nel caso della domanda di restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta

solo in parte, che il contribuente ha pagato per errore (art. 247 LT). Se la

domanda di restituzione è respinta, infatti, l’interessato può avvalersi dei

rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 247 cpv. 3

seconda frase LT).

1.3.

Il 1°

gennaio 2007 è entrato in vigore l’art. 29a Cost., secondo cui nelle

controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità

giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono

escludere per legge la via giudiziaria.

L’articolo

191b Cost. riprende questo principio e prescrive che i Cantoni devono

istituire autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto

pubblico.

Analogamente

a quanto previsto espressamente dalla legge di altri cantoni (cfr. p. es.

Zurigo, che ha adeguato il § 178 della legge tributaria cantonale, ammettendo

il ricorso al Tribunale amministrativo contro i conteggi finali e le decisioni

concernenti agevolazioni di pagamento), si deve ritenere che il diritto alla

via giudiziaria imponga di ammettere la possibilità di sottoporre al

giudizio di un tribunale le contestazioni che concernono le richieste di

conguaglio dell’imposta cantonale e comunale (cfr. anche Berger, Gedanken zu einer Reform der

Zuständigkeitsordnung in der zürcherischen Steuerrechtspflege, in ZStP 2006 p.

95 ss., in particolare p. 110; Beusch/Bärtschi,

Rechtsschutz bei den harmonisierten Staats- und Gemeindesteuern und der

direkten Bundessteuer – dargestellt am Beispiel des Kantons Zürich, in zsis

2006 n. 5, par. 3.2.2.2; inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meu-ter,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, n. 2 ad §

178, p. 1683).

Dal 1°

gennaio 2009, d’altronde, proprio per effetto dell’entrata in vigore dell’art.

29a Cost., le decisioni con cui l’RS 1 ha respinto una domanda di condono sono impugnabili prima con reclamo alla stessa autorità e poi

con ricorso dinanzi alla Camera di diritto tributario (art. 246 cpv. 3 LT).

1.4.

Si deve pertanto ammettere

che, così come le decisioni dell’RS 1 che concernono le domande di restituzione

e di condono, anche quelle che si riferiscono al calcolo del conguaglio

d’imposta possano essere contestate dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

Nella fattispecie, tuttavia,

l’autorità competente non solo non ha adottato una decisione su reclamo – che

peraltro non sarebbe indispensabile per l’art. 29a Cost. – ma non ha

neppure adottato una decisione formale in seguito alla lettera con cui la contribuente

contestava il conguaglio ricevuto.

In mancanza di

disposizioni procedurali specifiche, si può tuttavia ritenere che lo stesso

conguaglio d’imposta del 30 aprile 2013 costituisca una decisione suscettibile

di ricorso. Dal conteggio in questione e dalle considerazioni contenute nella

successiva lettera dell’RS 1 si comprende infatti la posizione dell’autorità

resistente, tanto è vero che la contribuente ha potuto motivare il suo ricorso.

Il gravame della

ricorrente è pertanto ricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Nel

merito, l’insorgente contesta la decisione con cui l’RS 1 ha calcolato il conguaglio dell’imposta cantonale senza tener conto degli acconti che lei stessa ha

pagato nel corso del periodo fiscale 2011 per conto suo e di suo marito. Dalla

lettera del 3 giugno 2013 dell’autorità di riscossione si evince che

quest’ultima ha computato gli acconti in discussione nel calcolo del conguaglio

del marito nel frattempo separato.

2.2

Il

problema dell’attribuzione degli acconti, che i coniugi hanno pagato prima

della caduta della responsabilità solidale, in relazione ad un debito d’imposta

comune, può essere risolto in diversi modi.

Una prima

possibilità è quella di attribuire metà degli acconti a ciascuno dei coniugi,

conformandosi alla concezione del diritto matrimoniale ed in particolare al

regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht

der direkten Steuern, in IFF Forum 2009 p. 168 ss., in particolare p. 180).

Questa soluzione è d’altronde codificata nelle leggi tributarie di diversi

cantoni (p. es. Friburgo [art. 209 cpv. 2 LT-FR; v. anche la sentenza

del 16 dicembre 2011 del Tribunale cantonale, in RF 67/2012, p. 361], Vallese

[art. 168bis LT-VS], Giura [art. 177d cpv. 2 LT-JU]); nella

maggior parte dei casi, quale eccezione alla regola descritta, è ammessa

tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo una convenzione

in tal senso (p. es. Zurigo [§ 180 LT-ZH], Berna [art. 245 cpv. 2 LT-BE],

Argovia [§ 228 LT-AG], San Gallo [art. 219 LT-SG], Lucerna [§ 194 cpv. 4

LT-LU], Neuchâtel [art. 237 cpv. 2 LT-NE ; v. anche la sentenza del 29

luglio 2008 del Tribunale amministrativo cantonale, in RJN 2008 p. 330 = RDAF

2009.

II 63], Vaud [art. 227 cpv. 2 e 3 LT-VD], Ginevra [art. 31 cpv. 2 della

Loi relative à la perception et aux garanties des personnes physiques et des

personnes morales]; cfr. anche de Vries

Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce:

mode d’emploi pour le praticien, in AJP 2010 p. 267 ss., in particolare p. 272

s.).

2.3

Un’altra

opzione consiste nel ripartire fra i coniugi gli acconti pagati in proporzione

alle rispettive quote di responsabilità per l’imposta complessiva.

In questa

direzione è andato, in tempi relativamente recenti, il legislatore bernese,

introducendo una disposizione specifica per la ripartizione degli importi

pagati congiuntamente dai coniugi durante l’anno del loro divorzio o della loro

separazione. La modifica legislativa si fonda sul presupposto che la

ripartizione per metà tra i coniugi degli acconti pagati congiuntamente nella

maggior parte dei casi non sia equa, per il fatto che di solito i rispettivi

redditi sono diversi, con la conseguenza che devono poi procedere ad una

compensazione fra loro. Si è quindi ritenuto che solo una ripartizione in

proporzione ai rispettivi elementi imponibili fosse equa. Così è stato introdotto

il nuovo art. 233 cpv. 3 LT-BE, che impone la ripartizione fra i coniugi in proporzione

alla parte di cui ognuno dei due risponde secondo l’art. 15 cpv. 2, cioè secondo

le regole applicabili in caso di decadenza della responsabilità solidale.

L’art. 233 cpv. 4 LT-BE precisa a tale riguardo che le quote rispettive dei

coniugi sono stabilite sulla base dell’ultima tassazione comune disponibile. In

altre parole, la ripartizione degli acconti pagati durante l’anno in cui

interviene la separazione o il divorzio si fonda sui dati delle tassazioni dei

periodi fiscali precedenti, quando i coniugi erano ancora imposti

congiuntamente. In tal modo, si tiene conto anche dell’esigenza, per l’autorità

fiscale, di rispettare il segreto fiscale, dal momento che nel periodo durante

il quale interviene la separazione i coniugi sono già tassati separatamente

(cfr. al riguardo Langeneg-ger,

in: Leuch/Kästli/Langenegger [a cura di], Praxiskommentar zum Berner

Steuergesetz, Muri-Berna 2011, n. 13 ad art. 233, p. 692).

Nel

Canton Basilea Città, la legge tributaria prevede che la restituzione a coniugi

separati o divorziati di imposte che erano state ancora riscosse

congiuntamente, avviene in base alla ripartizione da loro richiesta di comune

accordo; in mancanza di un simile accordo, la restituzione avviene in

proporzione alle rispettive quote dell’imposta complessiva (§ 202 cpv. 4 ultima frase LT-BS).

2.4

Un’ultima

possibilità consiste nell’attribuire i pagamenti al coniuge che ha pagato gli

anticipi o per conto del quale sono stati pagati. Una tale soluzione richiede

un’interpretazione estremamente estensiva dell’art. 13 cpv. 2 LIFD, secondo cui

“la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche

per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti”; presuppone infatti che la

decadenza della responsabilità solidale si estenda non solo ai debiti d’imposta

già esistenti al momento in cui si verifica la separazione ma anche a quelli

che devono ancora essere accertati (Rajower/Weber-Rajower,

Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern, in IFF Forum 2009 p.

168.

ss., in particolare p. 180).

2.5

La legge sull’imposta

federale diretta (LIFD) non contiene alcuna disposizione che concerne tale

aspetto. È anche vero che il problema è meno sensibile rispetto a

quanto si verifica nell’ambito dell’imposta cantonale, per il fatto che il termine generale di scadenza dell’IFD è il 1° marzo dell'anno

civile successivo a quello fiscale (art. 1 cpv. 1 prima frase dell’Ordinanza

del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale

diretta; RS 642.124). Di conseguenza, nel regime di tassazione annuale postnumerando,

ormai vigente in tutti i cantoni, due coniugi che si separano durante il

periodo fiscale pagano l’IFD, perlopiù in base ad un calcolo provvisorio, solo

nella primavera dell’anno successivo.

In una sentenza del 18

febbraio 2003, il Tribunale federale si è confrontato con il caso di una coppia

di coniugi separati ai quali doveva essere restituita l’imposta federale

diretta (StE 2003 99.2 n. 20 = ASA 73 p. 646 = RDAF 2003 II 337). Nel caso

concreto, vigente ancora il sistema biennale praenumerando, i coniugi si

erano separati l’8 febbraio 1996 ed il 26 marzo 1996 il marito aveva versato un

acconto di fr. 24'668.–. Il 17 aprile 1998 era poi stata notificata la

decisione di tassazione per il periodo dal 1° gennaio 1995 all’8 febbraio 1996,

cioè per un periodo in cui i coniugi vivevano ancora insieme, commisurando

l’imposta in zero franchi. L’Alta Corte ha confermato la decisione

dell’autorità fiscale cantonale, che aveva rimborsato l’intera somma al marito,

sottolineando che si trattava di un’imposta ancora tassata congiuntamente, per

la quale tuttavia la responsabilità solidale era decaduta nel momento in cui

era avvenuto il pagamento. Ha pertanto ritenuto che non si giustificasse la

suddivisione per metà alla moglie, che non aveva contribuito al pagamento.

In dottrina, si sottolinea

che con questa sentenza il Tribunale federale non ha tuttavia sanzionato

diverse modalità di ripartizione schematica, in particolare quella per metà,

facendo notare in particolar modo che in una sentenza successiva la stessa Alta

Corte ha affermato che la sorte degli acconti versati da un coniuge doveva

essere disciplinata nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale (de Vries Reilingh, op. cit., p. 273 nota

42, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 18 gennaio 2007, in RF 62/2007 p. 352 consid. 5.2).

3.

3.1.

L’RS 1

non ha trasmesso alla Camera alcun atto relativo alla procedura di riscossione

litigiosa. Dai documenti allegati al ricorso si evince tuttavia che i coniugi __________

si sono separati il 15 settembre 2011 (cfr. verbale di udienza del 31 gennaio

2012.

della Pretura di __________). Gli acconti dell’imposta cantonale 2011 (tre

rate di fr. 158.– ciascuna, ancora indirizzate congiuntamente ai coniugi) sono

stati pagati rispettivamente il 18 maggio 2011, l’8 agosto 2011 e il 7 ottobre

2011.

(cfr. ricevute postali allegate al ricorso). Il 27 marzo 2013 l’Ufficio di

tassazione di __________ ha notificato alla ricorrente la tassazione IC 2011,

basata solo sui suoi elementi imponibili, commisurando l’imposta da lei dovuta

in fr. 611.05. Il successivo 30 aprile 2013__________RS 1 le ha notificato il

conguaglio dell’imposta cantonale 2011, senza computare alcun acconto

d’imposta.

3.2

Diversamente

dalla legge degli altri cantoni, la legge tributaria ticinese non contiene

alcuna disposizione in merito alle modalità di restituzione o di computo degli

acconti pagati dai coniugi per il periodo durante il quale è intervenuta la

separazione o il divorzio ed eventualmente anche per periodi precedenti.

Ciò non

toglie che la decisione contestata, con la quale l’RS 1 ha computato (o restituito) tutti gli acconti al marito separato della ricorrente, non può essere

condivisa. Sia che si voglia seguire la soluzione più semplice, scelta peraltro

dalla maggior parte dei cantoni, consistente nella suddivisione per metà

ciascuno degli acconti pagati, sia che si preferisca quella più elaborata e

precisa, consistente nella ripartizione in base alle quote di responsabilità

per l’imposta complessiva, in alcun modo si giustifica il rimborso di tutti gli

acconti ad un solo coniuge. Volendo superare le riserve di principio che

solleva (v. supra, consid. 2.4), una simile soluzione potrebbe tutt’al

più essere applicata, se si potesse verificare concretamente chi ha versato le

rate d’acconto ancora intestate congiuntamente ai coniugi. Nella fattispecie,

tuttavia, si è potuto constatare dal ricorso che le rate in discussione sono state

tutte versate proprio dalla ricorrente, cioè dal coniuge al quale non sono

state poi restituite o attribuite in sede di conguaglio. Non si può del resto

mettere in dubbio la circostanza che l’autorità di tassazione fosse a conoscenza

dell’avvenuta separazione dei coniugi nel corso del 2011, considerato il fatto

che ha proceduto alla loro tassazione separata per il periodo fiscale stesso.

3.3

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna,

alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art.

1.

cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua

applicazione solleva inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta

né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna propria; DTF

125.

III 425 consid. 3a; 117 III 3 consid. 2b) oppure quando, a causa di

un'incongruenza del legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui

soluzione scaturisce dalle idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il

giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata

voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma

negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile

(lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore;

egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la

Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF

126.

II 71 consid. 6d p. 80; 124 V 271 consid. 2a, 346 consid. 3b/aa).

3.4

Si deve

ritenere che nella fattispecie vi sia una lacuna propria, che come tale deve

essere colmata. Infatti, la restituzione, o l’attribuzione in sede di calcolo

dei conguagli, degli acconti pagati dai coniugi che si sono in seguito separati

solleva un problema che deve essere disciplinato. La soluzione più conforme

alle esigenze di tutte le parti coinvolte (contribuente e coniuge, autorità

fiscale) consisterebbe nel conformarsi alle indicazioni fornite dagli stessi

coniugi. Come si è visto esaminando la disciplina prevista dagli altri cantoni,

nella maggior parte dei casi, anche laddove in linea di principio è

prevista la ripartizione per metà, è ammessa tuttavia una diversa ripartizione,

se i coniugi presentano per tempo una convenzione in tal senso. Nel caso in

esame, con il verbale dell’udienza tenutasi il 31 gennaio 2012 dinanzi al pretore,

i coniugi __________ hanno convenuto la suddivisione delle imposte per l’anno

2011.

“in funzione delle rispettive entrate per quell’anno”. Non è tuttavia

noto, anche perché, come già rilevato, l’RS 1 non ha trasmesso gli atti alla

Camera di diritto tributario, se ed eventualmente quando il suddetto verbale

sia stato trasmesso all’autorità di tassazione. L’accordo non fa tuttavia riferimento

agli acconti, già pagati a tale momento, ma si limita a pronunciarsi sulla

suddivisione delle imposte, che peraltro non ha dovuto essere attuata, giacché

per il 2011 i coniugi sono già stati imposti separatamente. Per essere determinante

ai fini della ripartizione degli acconti, il verbale avrebbe dovuto fare riferimento

espressamente alla circostanza che gli stessi erano stati pagati dalla

ricorrente e che pertanto avrebbero dovuto essere a lei restituiti (o computati

sul suo debito d’imposta).

Poiché la soluzione

adottata dalla maggior parte dei cantoni consiste nella ripartizione per metà

fra i coniugi, si ritiene equo anche in questo caso un simile criterio di

attribuzione degli acconti pagati.

3.5

L’RS 1 notificherà pertanto

alla ricorrente un nuovo conguaglio dell’imposta cantonale 2011, computando gli

acconti già pagati nella misura di fr. 237.– (la metà di fr. 474.–). Restano

riservate ulteriori pretese della ricorrente nei confronti dell’ex coniuge, da

far valere tuttavia in altra sede.

4.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, il conguaglio del 30 aprile 2013 è annullato. L’RS 1 notificherà alla ricorrente un nuovo conguaglio, computando

gli acconti già pagati nella misura di fr. 237.–

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 400.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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