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Decisione

80.2013.167

Assoggettamento illimitato: domicilio, coniugato con lavoro nel Canton Ticino, trasferimento del domicilio in un altro cantone nell’imminenza del pensionamento, non riconosciuto

25 febbraio 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1. RI 1 ha lavorato

presso la __________, a __________, fino al giorno del suo pensionamento, il

primo luglio 2009. In quest’occasione riceveva una prestazione in capitale di

fr. 1'183'091.-.

2. Con lettera del 23

aprile 2010 la Città di __________ comunicava a RI 1 l’apertura di una procedura

per l’accertamento del domicilio. Il ricorrente, domiciliato da anni nella

capitale, il 14 novembre 2008 aveva trasferito il proprio domicilio a __________,

nel Canton __________. Le autorità __________ ritenevano il contribuente ancora

domiciliato sul proprio territorio. Un termine di 15 giorni veniva accordato

per presentare eventuali osservazioni.

Il contribuente

rispondeva con scritto del 30 aprile 2010, contestando tale conclusione e dichiarando

di essere validamente domiciliato a __________, nel paese di __________, dove

aveva acquistato un’abitazione primaria il 14 settembre 2007 e due abitazioni

secondarie nel corso dell’anno 2010.

C. Il 3 febbraio 2011 l’RS

1 emetteva una decisione pregiudiziale, con la quale comunicava al contribuente

di averlo iscritto nel registro dei contribuenti del Canton Ticino e del comune

di __________ per il periodo fiscale 2009, “per elezione di domicilio o dimora

fiscale (art. 2 LT)”.

Il 17 febbraio 2011, il

rappresentante del contribuente chiedeva di visionare l’incarto concernente il

proprio cliente. L’autorità di tassazione rispondeva in data 1° marzo 2011

invitando il contribuente ed il rappresentante a visionare gli atti nella

propria sede di __________, rifiutando di inviare l’incarto direttamente allo

studio del patrocinatore. Il rappresentante di RI 1 lamentava, con scritto del 3

marzo 2011, una violazione del diritto di essere sentito e chiedeva di emanare

una decisione formale al riguardo.

D. Il 7 marzo 2011 RI 1

interponeva reclamo contro la decisione di assoggettamento del 3 febbraio 2011,

lamentando in primo luogo un formalismo eccessivo ed una violazione dell’art.

29 Cost., in relazione alla mancata trasmissione dell’incarto concernente il

contribuente. Censurava inoltre una carente motivazione della decisione e, nel

merito, ribadiva il proprio assoggettamento nel Canton __________.

Il 21 maggio 2012 si teneva

un’udienza tra le parti.

L’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo, con decisione del 12 giugno 2012. In relazione all’esame degli atti, ribadiva di averlo ammesso, presso i propri uffici,

conformemente alla giurisprudenza. Negava poi una carente motivazione della

decisione, sottolineando che nel corso dell’udienza del 21 maggio 2012 il rappresentante

del reclamante aveva potuto visionare tutti gli atti. Nel merito, l’autorità

fiscale sottolineava che il contribuente non aveva mai smesso di vivere

nell’abitazione coniugale condivisa con la moglie a __________, come confermato

da accertamenti di polizia e da testimonianze di un vicino di casa e del postino;

inoltre, la sua automobile e la sua motocicletta erano immatricolati nel Canton

Ticino ed a lui erano intestati gli allacciamenti elettrici, idrici e

telefonici della casa di __________. Fino al 30 giugno 2009, poi, aveva lavorato

in questa stessa città, dove si concentravano pertanto i suoi interessi vitali.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta preliminarmente la

violazione del diritto di essere sentito, sia perché gli atti non sono stati

trasmessi al suo rappresentante sia in considerazione della carente motivazione

della decisione. Nel merito, contesta nuovamente l’assoggettamento per l’anno

fiscale 2009 nel Canton Ticino, sottolineando che nel Canton __________ dispone

di un’abitazione primaria ed è titolare di una società che si occupa di marketing.

Nel Comune di __________ egli parteciperebbe poi attivamente alla vita politica

e sociale. Ammette di trascorrere tre mesi a __________ e, su tale presupposto,

ritiene che gli accertamenti della polizia non bastino a dimostrare il suo

domicilio in quest’ultimo comune.

Nelle sue osservazioni del

10 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione ha proposto di respingere il ricorso.

Diritto

1. 1.1.

Il ricorrente lamenta in

primo luogo un formalismo eccessivo ed una violazione del diritto di essere

sentito, poiché l’autorità di tassazione non ha recapitato al legale l’incarto

concernente il ricorrente, ma lo ha invitato a consultare i documenti nella

propria sede.

1.2.

Per l’art. 187 cpv. 1 LT,

il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati. I

coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli

atti. L’art. 187 cpv. 2 LT aggiunge che il contribuente può esaminare gli altri

atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato

non vi si opponga.

L’atto il cui esame è

stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto

qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto

essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di

indicare prove contrarie (art. 187 cpv. 3 LT).

1.3.

Per l’art. 29 cpv. 2 Cost.

le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, se ne

deduce in particolare il diritto per l’interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove

circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di

prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3,

126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di

regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità

di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’esercizio del diritto di

essere sentito e, nello specifico, il diritto di accedere agli atti “è di

principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei

documenti che costituiscono l’inserto in causa, consultandoli in sede appropriata

e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie” (RtiD I-2009,

n. 14t, p. 436).

1.4.

Contrariamente a quanto

sostiene il ricorrente, nella sentenza del 10 aprile 1996 (DTF 122 I 209,

consid. 2b) il Tribunale federale non ha affermato che l’avvocato ha diritto di

ricevere gli atti nel suo studio, bensì ha sostenuto che l’accesso agli atti

implica generalmente solo il diritto di consultare i documenti alla sede

dell’autorità, di prendere appunti e, nella misura in cui ciò non comporta inconvenienti

eccessivi per l’amministrazione o per il tribunale, di fare delle fotocopie

(cfr. anche Frésard, in: Commentaire

de la LTF, 2a ediz., Berna 2014, n. 6 ad art. 56 LTF, p. 454). L’Alta

Corte ha censurato la decisione, con cui il Tribunale dei minori si era

rifiutato di inviare gli atti ad un legale, per il fatto che la sua prassi era

di trasmettere gli atti agli avvocati residenti nello stesso cantone, cosicché

ne risultava un’inammissibile discriminazione.

Nei rapporti con

l’autorità fiscale, la prassi è dunque quella di mettere a disposizione del

contribuente gli atti nei propri uffici (cfr. p. es. Casanova/Zweifel, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht –

Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 15, n. 17, p. 145; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,

3a ediz., Zurigo 2013, § 124, n. 17, p. 1272; inoltre,

la sentenza del Tribunale federale del 15 ottobre 2009, n.2C_301/2009, consid.

2.2).

1.5.

Nel caso concreto, non vi

è stata nessuna violazione del diritto di essere sentito del contribuente, poiché

è stata offerta al suo rappresentante la possibilità di consultare tutti i

documenti concernenti il contribuente e la determinazione del domicilio. Inoltre,

il rappresentante del ricorrente è stato convocato in udienza ed ha potuto

visionare gli atti.

2. 2.1.

L’insorgente lamenta

quindi una carente motivazione della decisione di assoggettamento ed il fatto

di non essere stato convocato prima di tale decisione.

2.2.

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.

138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti).

2.3.

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.

3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3;

decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

2.4.

La motivazione deve dunque

consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,

dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in

tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

2.5.

Tenuto conto del fatto che

la decisione di assoggettamento è suscettibile di reclamo alla stessa autorità

di tassazione e, in seguito, di ricorso all’autorità giudiziaria, una sua motivazione

succinta è compatibile con il diritto di essere sentito.

Diversamente da quanto

precedentemente previsto dalla legge federale fino al 1994 e da quella

cantonale fino al 2000, d’altronde, neppure il reclamo deve più essere

motivato. Tale innovazione è correlata alla semplificazione introdotta nella

notificazione della tassazione, in relazione alla quale è stabilito che le

modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta devono essere comunicate al

contribuente ma, per quanto disposto dall’art. 131 cpv. 2 LIFD e, per il

diritto cantonale, dall’art. 205 cpv. 2 LT, non devono più essere motivate

(cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale, in ASA 71 p. 623 = RDAF 2003 II

285 consid. 1b; inoltre la giurisprudenza di questa Camera, p. es. la sentenza

CDT n. 80.96.046 del 10 maggio 1996 in re G. B.-S.).

Ne consegue che anche tale

censura formale deve essere respinta.

3. 3.1.

Né giustifica

l’annullamento della decisione la circostanza che il contribuente non sia stato

convocato in udienza. A tale riguardo, egli riconosce che un’audizione si è

verificata, ma sostiene che la stessa mirava esclusivamente a “trovare

un’intesa sulla ripartizione fiscale tra i due cantoni interessati”.

3.2.

Agli atti non è reperibile

un verbale dell’udienza in questione. Non mette conto tuttavia approfondire la

questione dei temi trattati in quell’occasione. Gli articoli 208 cpv. 1 LT e

135 cpv. 1 LIFD stabiliscono infatti che l’autorità di tassazione prende la sua

decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e che essa può determinare

nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare

la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Né la legge tributaria

cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono

dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente

prima di una decisione su reclamo.

Né una simile garanzia

discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale federale

la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento

amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I

464 consid. 4c e giurisprudenza citata).

Come ha ricordato il

Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di

massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per

le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]

l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente;

sentenza del 14 dicembre 2006 n.2A.438/2006 consid. 3.2).

3.3.

Quali che siano stati gli

argomenti trattati durante l’udienza del 21 maggio 2012, è pertanto escluso che

l’autorità di tassazione, che non era neppure obbligata a convocare

personalmente il ricorrente, abbia violato il diritto di essere sentito.

4. 4.1.

Nel

merito, è controverso se il ricorrente sia illimitatamente assoggettato

all’imposta nel Canton Ticino, avendo il domicilio fiscale nel comune di __________,

oppure nel Canton __________, a __________.

4.2.

Il

diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.

3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

4.3.

Una

persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e

l’art. 3 cpv. 1 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi

regolarmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale

domicilio legale.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo

in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono

dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

·

l’effettiva residenza in un

determinato luogo;

·

l’intenzione di rimanervi in

modo duraturo.

A

tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì

la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il

centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme

delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue

dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.

2b).

4.4.

Secondo

l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino

è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

·

almeno 30 giorni esercitandovi un’attività

lucrativa;

·

almeno 90 giorni senza esercitare un’attività

lucrativa.

La dimora

fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno

l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata

qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza

interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta

alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per

appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di

interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere

ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre

superare il periodo stesso per permanenza (Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano 2010,

p. 25).

4.5.

Per contro,

se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti

contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione

intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono

stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il

centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di

carattere sia ideale che materiale (Locher,

op. cit., p. 25; Höhn/Athanas,

Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

Come nel

diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza

rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale

principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso

dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale

federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro,

soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di

contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale,

l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT

II-1993 p. 346 segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio della professione

coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire

eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a

quelli ideali, familiari (Locher,

op. cit., p. 29). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette

un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua

famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di

un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una

pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132

I 29). Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali

equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale

scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto

domicilio alternato (“alternierenden Wohnsitz”; cfr. LOCHER, op. cit.,

p. 30).

5. 5.1

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista all’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova dei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Incombe dunque alle

autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da

altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del

domicilio (dimora) fiscale (art. 123 cpv. 1 LIFD; art. 196 seg. LT) e quindi

provarne l’esistenza. Il contribuente ha l’obbligo di collaborare, deve cioè

fornire delle informazioni circonstanziate su tutte gli elementi idonei a

fondare il suo assoggettamento (art. 124 segg. LIFD; art. 198 segg. LT).

5.2

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel,

op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). In presenza di indizi chiari e

precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dall’autorità, si giustifica

così di attribuire al contribuente l’onere di confutare, prove a sostegno,

quanto avanzato dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; decisione TF n.

2C_484/2009 del 30 settembre 2010 e TF n.2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr.

anche Locher, Kommentar zum DGB,

Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).

5.3

Come ancora recentemente

giudicato dal Tribunale federale, in caso di trasferimento del domicilio da un

Cantone all’altro, spetta pertanto al contribuente il compito di provare l’esistenza

di stretti legami con il nuovo Cantone dove afferma essere domiciliato,

perlomeno se l’assoggettamento ammesso dalle autorità appare molto verosimile,

in base ad indizi precisi. Questa regola, inizialmente valida solo nei rapporti

internazionali, trova ormai applicazione anche in materia di doppia imposizione

intercantonale (decisione TF n.2C_92/2012 del 17 agosto 2012, in: StR 67/2012

p. 828)

6.

6.1.

È

incontestato che il ricorrente, nato nel 1949, sposato dal 1977 con __________,

ha lavorato fino al 30 giugno 2009 alle dipendenze della __________, a __________.

Dal 1982, i coniugi __________ sono proprietari di una casa d’abitazione in via

____________________ a __________.

Il

contribuente ha annunciato al Comune di __________ la sua partenza per __________

(__________) il 31 ottobre 2008, mentre la moglie sarebbe rimasta domiciliata a

__________.

6.2

Come già

anticipato, il fatto che un contribuente annunci all’autorità comunale di aver

trasferito il proprio domicilio altrove non ha alcun effetto immediato

sull’assoggettamento fiscale. Secondo la giurisprudenza infatti il domicilio di

una persona si trova nel luogo in cui è situato, di fatto, il centro dei suoi

interessi vitali. Esso si determina in base all’insieme delle circostanze

oggettive ed esteriori, dalle quali si possono dedurre tali interessi, e non

dai semplici desideri espressi dal contribuente. Il domicilio fiscale non può

quindi essere scelto liberamente; una preferenza soltanto affettiva per un

luogo piuttosto che per un altro non entra in considerazione (DTF 138 II 300 =

ASA 81 p. 671 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II 92, consid. 3.2 e

giurisprudenza citata).

6.3

È

vero che, potendo ogni coniuge avere il suo proprio domicilio principale, si deve

verificare per il singolo partner in quale luogo siano adempiuti i presupposti

per l’assoggettamento illimitato (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht,

Basilea 2011, § 6, n. 65, p. 74 e giurisprudenza citata). Tuttavia, i coniugi

hanno in linea di principio un unico domicilio fiscale comune (DTF 121 I 14

consid. 4b e 4c). In effetti, in generale marito e moglie hanno un luogo di residenza

unico, dove abitano insieme. In tal caso, la determinazione del domicilio

fiscale non pone problemi: esso si trova al luogo della residenza comune (de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 223, p. 76).

Anche se il

coniuge lavora in un altro cantone e rientra regolarmente alla fine della

settimana dalla famiglia, il suo domicilio si trova al luogo di residenza della

famiglia. Infatti, la giurisprudenza del Tribunale federale considera i legami

creati dai rapporti personali e familiari più forti di quelli stabiliti al

luogo di lavoro. Solo se il contribuente non rientra nella sua famiglia alla

fine della settimana (o non con la regolarità necessaria) il suo domicilio si

trova al luogo di lavoro, nel qual caso il luogo di residenza della famiglia

rappresenta per lui un domicilio fiscale secondario (de Vries Reilingh, op. cit., n. 224-226, p. 76 e

giurisprudenza citata).

Come già

accennato, i legami con il luogo di lavoro assumono maggiore importanza se il

contribuente assume una funzione dirigenziale.

Per i

contribuenti coniugati in pensione, che soggiornano alternativamente in due

luoghi differenti, il centro degli interessi personali si determina principalmente

in funzione della durata dei rispettivi soggiorni, dell’intensità dei contatti

familiari e delle relazioni sociali, come pure delle condizioni d’abitazione

(DTF 131 I 145 consid. 5).

6.4

Nel caso in

esame, nel momento in cui il ricorrente ha annunciato al comune di __________

il trasferimento del domicilio a __________, lavorava ancora nella stessa città

presso la __________. Ha perlomeno implicitamente escluso che sia sopravvenuta

una separazione dalla moglie, sicché almeno fino al momento del suo

pensionamento si deve concludere che il luogo di lavoro e quello in cui sussistevano

i legami personali più importanti continuava ad essere la città di __________.

Né, d’altronde, il contribuente ha provato di aver fatto un trasloco, portando oggetti

di sua proprietà nel suo nuovo luogo di domicilio.

Ma anche

dopo il pensionamento non vi sono elementi univoci in grado di rendere verosimile

un effettivo spostamento del centro degli interessi vitali dal Canton __________

al Canton __________.

In questa

prospettiva, la constatazione della sua presenza presso l’abitazione coniugale

di __________, in occasione delle verifiche della polizia, piuttosto che come

la prova di “un periodo di permanenza prolungato dell’insorgente a __________”,

come sostenuto nel ricorso, rappresenta la conferma della circostanza che il

centro degli interessi non è mai stato trasferito.

Non possono

essere trascurati, in questo contesto, neppure gli altri elementi che

l’autorità fiscale ticinese ha sottolineato. Si pensi al fatto che tutti gli

attestati fiscali (del datore di lavoro, delle banche, delle assicurazioni

ecc.) sono tuttora indirizzati al domicilio coniugale di __________. Nella

stessa dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2009, inoltrata

all’autorità fiscale grigionese, il contribuente menziona il numero di telefono

di __________, accanto a quello del suo cellulare. Perfino la notifica di prestazioni

in capitale, inviata all’autorità di tassazione dalla cassa pensione il 29

settembre 2009 – quasi un anno dopo il preteso trasferimento a __________ –

indica quale indirizzo dell’assicurato __________ a __________.

Alla stessa

conclusione inducono anche l’immatricolazione dell’automobile e della

motocicletta e l’intestazione degli allacciamenti elettrici, idrici e

telefonici della casa di __________.

6.5

I pochi

argomenti con cui l’insorgente cerca di confutare la tesi dell’autorità fiscale

ticinese non sono certo sufficienti a provare, o anche solo a rendere più verosimile,

che il centro dei suoi interessi sia stato trasferito a __________ (__________).

La generica

attestazione di partecipazione attiva “alla vita politica e sociale del Comune”,

rilasciatagli dal segretario comunale di __________, si fonda sulla “sua

assiduità nei contatti con gli amministratori comunali e nella richiesta di informazioni

alla cancelleria di __________” e sulla sua “partecipazione alle attività

civiche”. Le indicazioni fornite non sono certamente precise e circostanziate.

Anche

l’attestazione dell’Ente Turistico Regionale del __________, secondo cui il

contribuente avrebbe “operato nel supporto di attività turistiche in seno al villaggio

di __________” è quanto di più vago si possa immaginare e comunque fa riferimento

ad “attività turistiche”, che certo non presuppongono il domicilio nel comune.

Circa la sua

attività in seno alla __________ Sagl di __________, si deve sottolineare che

la società, costituita nel dicembre del 2009, ha sede allo stesso indirizzo dell’appartamento abitato dal ricorrente. Non è noto quale

impegno comporti per il contribuente l’esercizio di tale attività, che finora

non risulta tuttavia aver prodotto utili. Perlomeno curiosa si deve ritenere,

tuttavia, la circostanza, che emerge dalla dichiarazione d’imposta presentata

dall’insorgente all’autorità fiscale __________, che sua moglie è impiegata

della stessa società, da cui consegue un reddito di fr. 11'274.–.

6.6

In queste circostanze,

la comunicazione alle autorità comunali del trasferimento del domicilio nel

Canton __________ non trova alcuna conferma nei fatti ed appare semplicemente

l’espressione dell’auspicio del ricorrente di essere sottoposto all’imposizione

sul reddito in un cantone notoriamente più attrattivo dal profilo fiscale. Tale

comunicazione del resto è avvenuta prima del pensionamento, in occasione del

quale gli è stata versata una prestazione in capitale di oltre un milione di

franchi.

L’unico

aspetto che desta stupore, in un simile contesto, è che l’autorità fiscale

ticinese abbia assoggettato all’imposta per il periodo fiscale 2008 la sola

moglie, ammettendo il domicilio del marito nel Canton __________.

7.

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 3’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: