80.2013.172
Deduzioni: spese professionali, trasporto, automobile usata anche per trasferte professionali, verifica delle trasferte indennizzate, rinvio degli atti
9 settembre 2013Italiano16 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2013.172
Data decisione, Autorità:
09.09.2013, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, trasporto, automobile usata anche per trasferte professionali, verifica delle trasferte indennizzate, rinvio degli atti
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarti n.
80.2013.172
80.2013.173
Lugano
9 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
_ RICO 1 _
contro
RESI 1 _
oggetto
ricorso del 15 luglio 2013 contro la decisione del 10
luglio 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RICO
1, divorziato, è domiciliato nel comune di _ ma lavora alle dipendenze della _
AG di _, nel Canton _. Dapprima impiegato presso la filiale italiana di _, in
provincia di _, dal 1° luglio 2011 è stato trasferito alla
casa madre di _.
Nella
dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva un reddito del lavoro
netto di fr. 96'056.–. A titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti
deduzioni:
-
trasporto (mezzo privato) fr. 19'399.–
-
doppia economia domestica fr. 825.–
-
vitto fr. 2'475.–
-
altre spese
professionali (forfait) fr. 2'500.–
-
totale fr. 25'199.–
B. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 7 novembre 2012, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna commisurava il suo reddito imponibile in fr.
27'800.– per l’IC ed in fr. 30'800.– per l’IFD. A titolo di spese professionali,
l’autorità ammetteva le seguenti deduzioni:
-
trasporto (mezzo pubblico) fr. 1'650.–
-
trasporto (mezzo privato) fr. 11'475.–
-
doppia economia domestica fr. 825.–
-
vitto fr. 2'475.–
-
altre spese
professionali (forfait) fr. 2'500.–
-
totale fr. 18'925.–
Nella
motivazione allegata spiegava di avere concesso in deduzione l’uso del mezzo privato
per i primi sei mesi dell’anno (trasferte da _ a _) e il costo dell’abbonamento
del mezzo pubblico per gli ulteriori sei mesi (trasferte da _ a _).
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 novembre 2012, nel
quale lamentava il mancato riconoscimento del mezzo privato anche per le trasferte
da _ a _ e viceversa. Sosteneva di utilizzare quotidianamente la propria automobile
per scopi professionali (trasferte presso le altre sedi del gruppo o i fornitori)
e privati (attività sportive e di svago). Aggiungeva poi che l’uso del mezzo
privato gli permetteva di rientrare in Ticino il venerdì sera e di ripartire il
lunedì mattina.
L’Ufficio
di tassazione, con decisione del 10 luglio 2013, respingeva il reclamo, argomentando
che “in caso di trasferimenti settimanali è lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche disagio supplementare”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RICO 1 ribadisce di
utilizzare regolarmente la propria autovettura anche per trasferte
professionali. Osserva quindi di disporre di una camera sul posto di lavoro –
messagli a disposizione dal datore di lavoro – unicamente dal lunedì al venerdì
e di non potersi permettere finanziariamente una stanza d’albergo per la
domenica notte né tanto meno l’onere di un secondo appartamento, che l’utilizzo
dei mezzi pubblici gli imporrebbe.
Nelle
proprie osservazioni del 22 luglio 2013, l’autorità fiscale propone di
respingere il gravame.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse
sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2011 qui in esame è del 21 dicembre
2010), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di
trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,
dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.
articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in
periodo.
Come
precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1
dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono,
più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in
rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono
quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il
necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento
del relativo reddito.
Considerandi
2.
2.1.
RICO 1, domiciliato
a _, lavora alle dipendenze della ditta _ AG, quale informatico. Dapprima impiegato
presso la filiale _ di _, a contare dal 1° luglio 2011 è stato trasferito alla
casa madre di _, nel Canton _.
La
necessità di utilizzare il veicolo privato per le trasferte quotidiane da _ a _
e ritorno (durante i primi sei mesi dell’anno) non è oggetto di discussione in
questa sede. Controversa è unicamente la deduzione delle spese di trasporto da
e per _ (durante gli ulteriori sei mesi dell’anno). L’autorità di tassazione ha
infatti riconosciuto il costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo
pubblico (pro rata temporis), rinviando alla restrittiva giurisprudenza
di questa Camera in materia di pendolari settimanali. Il ricorrente pretende invece
di dedurre le spese dell’automobile privata sulla base di due ordini di idee.
Anzitutto perché gli permetterebbe di rientrare in Ticino il venerdì sera e di
ripartire il lunedì mattina; in secondo luogo poiché dovrebbe servirsene regolarmente
per trasferte professionali.
2.2
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così
stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese
del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le
motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le
automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10
febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5
cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente
ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2011: fr.
700.
– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la
motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).
2.3
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o
quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il
criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una
decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella
basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva
dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA
41.
p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di
trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. I, p. 682/83).
2.4
Il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,
unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al
lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile
dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di
domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola,
sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di
quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale,
quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali
del fondo stradale.
In altre
parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato
del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),
rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19
maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
3.
3.1.
Nel caso
in esame, la prima questione da affrontare riguarda le
trasferte settimanali dal luogo di domicilio (_) al luogo di residenza lavorativa
(_).
L’Ufficio
di tassazione, nel richiamare la restrittiva giurisprudenza di questa Camera, ha
ritenuto lecito, per il rientro settimanale, esigere che il contribuente
sopporti anche una sensibile dila-zione del tempo di percorrenza del tragitto
da e per il luogo di domicilio, dovendosi considerare preferibile l’uso del
mezzo pubblico sulle lunghe tratte a causa della minor fatica del viaggio e della
minore probabilità di “insidie”. Il contribuente, invece, ritiene che il tempo
di percorrenza _ -_ sia eccessivo con i mezzi pubblici e, soprattutto, non gli
consenta di rientrare in Ticino il venerdì sera e di
ripartire il lunedì mattina, a discapito del suo “ruolo
di genitore-divorziato che vede la figlia nel fine settimana”.
3.2
I comuni
di _ e di _ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che
impiegano poco più di quattro ore per la trasferta in questione. La domenica sera,
contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, l’ultimo collegamento
utile parte da _ dopo le 19.00 (con un solo cambio alla stazione centrale di _),
mentre il venerdì sera, gli ultimi collegamenti ferroviari per il Canton Ticino
sono previsti addirittura dopo le ore 20.00.
Certo, la
durata di percorrenza media in automobile è di sole 2 ore e mezza (almeno
quando le condizioni stradali sono ottimali, perché il ricorrente non tiene
conto degli orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili cantieri
stradali, delle condizioni meteorologiche avverse nel periodo invernale, ecc.),
ma ciò non può bastare a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione
delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),
che deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. Sebbene il ricorso al mezzo ferroviario non sia la situazione più
comoda, non è in sé stessa tale da far apparire più idonea la trasferta con il
mezzo privato.
3.3
Manifestamente
infondate appaiono le ulteriori argomentazioni del ricorrente in merito al
ruolo di genitore-divorziato che vede la figlia nel fine settimana (la sua
situazione non differenziandosi da quella di molti altri genitori, che per motivi
professionali devono lasciare il proprio domicilio la domenica sera) e alla
necessità di utilizzare l’automobile per le trasferte a titolo privato, che
nulla hanno a che vedere con il conseguimento del reddito del lavoro.
In linea
di principio, pertanto, il contribuente non ha diritto alla deduzione delle
spese di trasporto con il mezzo privato.
4.
4.1.
La
seconda questione sottesa al presente giudizio riguarda la sostenibilità o meno
della tesi, portata avanti dal ricorrente, secondo cui il datore di lavoro
richiederebbe la disponibilità dell’automobile privata per gli spostamenti tra
le diverse sedi del gruppo (in Svizzera, _ e _) e per le altre trasferte
professionali, segnatamente presso i vari fornitori informatici (in Svizzera, _
e _).
4.2
Deve anzitutto essere
ricordato che il codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro
debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione
del lavoro (art. 327a CO). Lo stesso codice stabilisce, a tale proposito, che
se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro
di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio
e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro
(art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a
disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse
pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile
e un’equa indennità per l’usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo
è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; RDAT I-1996 n. 3t).
La
giurisprudenza del Tribunale federale afferma che il contribuente può
rivendicare la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato anche
quando è obbligato ad utilizzare il suo veicolo per delle trasferte
professionali, per esempio dalla sede principale del suo datore di lavoro ad
una delle succursali. Il fatto che il datore di lavoro gli debba versare dei
rimborsi secondo l’art. 327b CO è irrilevante (decisione TF n.
2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76 consid. 3.3;
2A.502/1995 del 21 maggio 1997 consid. 2a/cc; NStP 49/1995 p. 81 consid. 2; inoltre:
Eckert, in: Yersin/Noël [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 30 ad
art. 26 LIFD, p. 445; Agner/Digeronimo/ Neuhaus/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo
2000, n. 2a ad art. 26 LIFD, p. 109).
4.3
Tornando
al caso in esame, dal certificato di salario agli atti dell’incarto fiscale risulta
che la _ AG dispone di un regolamento delle spese approvato dalle competenti
autorità del cantone di sede (Canton _). Non è però dato sapere l’ammontare del
rimborso spese riconosciuto al ricorrente né tanto meno quello del relativo
forfait approvato (cfr. Istruzioni per la compilazione del certificato di
salario risp. dell’attestazione delle rendite [Modulo 11], par. 54). Come
precedentemente esposto, l’autorità di tassazione si è limitata a respingere il
reclamo sulla base della giurisprudenza in materia di pendolari settimanali,
senza spendere una sola parola in merito all’asserita necessità di disporre
dell’automobile privata durante le ore di lavoro. Né dalla motivazione della
decisione né dagli atti trasmessi alla Camera è possibile ricavare indicazioni
che permettano di verificare la reale necessità di compiere trasferte per
ordine del datore di lavoro.
Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29
cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di
partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II
132.
consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale
formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione
impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287
consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Si giustifica pertanto l’annullamento
della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’autorità di tassazione,
perché adotti una nuova decisione, dopo aver verificato, in contraddittorio con
il ricorrente, la necessità di servirsi regolarmente dell’automobile privata durante
le ore di lavoro.
4.4
Al fine di
chiarire tale aspetto, l’autorità di tassazione inviterà il contribuente a fornire,
oltre al regolamento delle spese approvato dalle competenti autorità del Canton
Argovia, una copia delle buste paga (sempreché dalle stesse si possa risalire
alle spese di viaggio effettivamente rimborsate), un’attestazione del datore di
lavoro relativa al numero di trasferte indennizzate nel corso del 2011 o, meglio ancora, una prova diretta di tutti gli importi
accreditati a tale titolo nel corso del medesimo periodo fiscale.
È il caso
di rammentare, a questo proposito, che, secondo un consolidato principio, è il
contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF n.2A.438/2006 del
14.
dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid.
4c/aa; decisione TF n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t,
consid. 4.1; Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p.
416, con rinvii). Esso non potrà pertanto limitarsi a produrre una generica dichiarazione
circa la necessità di servirsi dell’automobile privata per gli spostamenti tra le diverse sedi del gruppo e per le altre
trasferte professionali, che potrebbe anche far
sorgere il dubbio che si tratti di una dichiarazione compiacente, ma dovrà
chiaramente comprovare le singole trasferte compiute per ordine del datore di lavoro.
5.
5.1.
Alla luce delle
indicazioni ottenute, l’autorità di tassazione si pronuncerà nuovamente, concedendo
in deduzione le spese del mezzo privato anche per la trasferta da _ a _ e
viceversa, se risulterà che il contribuente si serve regolarmente della propria
automobile durante le ore di lavoro; altrimenti, potrà eventualmente procedere
ad una deduzione proporzionale, ammettendo, accanto al costo dell’abbonamento
del mezzo pubblico, un ulteriore importo a tale titolo.
5.2
Visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 10 luglio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna per una nuova decisione, dopo gli
accertamenti indicati al consid. 4.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- _ _ _;
- _ _;
- _ _;
- _ _.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di _.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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