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Decisione

80.2013.172

Deduzioni: spese professionali, trasporto, automobile usata anche per trasferte professionali, verifica delle trasferte indennizzate, rinvio degli atti

9 settembre 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RICO

1, divorziato, è domiciliato nel comune di _ ma lavora alle dipendenze della _

AG di _, nel Canton _. Dapprima impiegato presso la filiale italiana di _, in

provincia di _, dal 1° luglio 2011 è stato trasferito alla

casa madre di _.

Nella

dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva un reddito del lavoro

netto di fr. 96'056.–. A titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti

deduzioni:

-

trasporto (mezzo privato) fr. 19'399.–

-

doppia economia domestica fr. 825.–

-

vitto fr. 2'475.–

-

altre spese

professionali (forfait) fr. 2'500.–

-

totale fr. 25'199.–

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 7 novembre 2012, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna commisurava il suo reddito imponibile in fr.

27'800.– per l’IC ed in fr. 30'800.– per l’IFD. A titolo di spese professionali,

l’autorità ammetteva le seguenti deduzioni:

-

trasporto (mezzo pubblico) fr. 1'650.–

-

trasporto (mezzo privato) fr. 11'475.–

-

doppia economia domestica fr. 825.–

-

vitto fr. 2'475.–

-

altre spese

professionali (forfait) fr. 2'500.–

-

totale fr. 18'925.–

Nella

motivazione allegata spiegava di avere concesso in deduzione l’uso del mezzo privato

per i primi sei mesi dell’anno (trasferte da _ a _) e il costo dell’abbonamento

del mezzo pubblico per gli ulteriori sei mesi (trasferte da _ a _).

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 novembre 2012, nel

quale lamentava il mancato riconoscimento del mezzo privato anche per le trasferte

da _ a _ e viceversa. Sosteneva di utilizzare quotidianamente la propria automobile

per scopi professionali (trasferte presso le altre sedi del gruppo o i fornitori)

e privati (attività sportive e di svago). Aggiungeva poi che l’uso del mezzo

privato gli permetteva di rientrare in Ticino il venerdì sera e di ripartire il

lunedì mattina.

L’Ufficio

di tassazione, con decisione del 10 luglio 2013, respingeva il reclamo, argomentando

che “in caso di trasferimenti settimanali è lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche disagio supplementare”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RICO 1 ribadisce di

utilizzare regolarmente la propria autovettura anche per trasferte

professionali. Osserva quindi di disporre di una camera sul posto di lavoro –

messagli a disposizione dal datore di lavoro – unicamente dal lunedì al venerdì

e di non potersi permettere finanziariamente una stanza d’albergo per la

domenica notte né tanto meno l’onere di un secondo appartamento, che l’utilizzo

dei mezzi pubblici gli imporrebbe.

Nelle

proprie osservazioni del 22 luglio 2013, l’autorità fiscale propone di

respingere il gravame.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

1.2.

Le stesse

sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2011 qui in esame è del 21 dicembre

2010), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di

trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.

Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,

dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.

articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in

periodo.

Come

precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1

dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono,

più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in

rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono

quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il

necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento

del relativo reddito.

Considerandi

2.

2.1.

RICO 1, domiciliato

a _, lavora alle dipendenze della ditta _ AG, quale informatico. Dapprima impiegato

presso la filiale _ di _, a contare dal 1° luglio 2011 è stato trasferito alla

casa madre di _, nel Canton _.

La

necessità di utilizzare il veicolo privato per le trasferte quotidiane da _ a _

e ritorno (durante i primi sei mesi dell’anno) non è oggetto di discussione in

questa sede. Controversa è unicamente la deduzione delle spese di trasporto da

e per _ (durante gli ulteriori sei mesi dell’anno). L’autorità di tassazione ha

infatti riconosciuto il costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo

pubblico (pro rata temporis), rinviando alla restrittiva giurisprudenza

di questa Camera in materia di pendolari settimanali. Il ricorrente pretende invece

di dedurre le spese dell’automobile privata sulla base di due ordini di idee.

Anzitutto perché gli permetterebbe di rientrare in Ticino il venerdì sera e di

ripartire il lunedì mattina; in secondo luogo poiché dovrebbe servirsene regolarmente

per trasferte professionali.

2.2

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così

stabilite:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese

del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le

motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le

automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10

febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5

cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un

mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente

ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2011: fr.

700.

– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la

motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).

2.3

La

questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o

quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il

criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una

decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella

basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva

dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA

41.

p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di

trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. I, p. 682/83).

2.4

Il

riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo

di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,

unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al

lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile

dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di

domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola,

sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di

quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale,

quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,

ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali

del fondo stradale.

In altre

parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato

del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),

rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19

maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).

3.

3.1.

Nel caso

in esame, la prima questione da affrontare riguarda le

trasferte settimanali dal luogo di domicilio (_) al luogo di residenza lavorativa

(_).

L’Ufficio

di tassazione, nel richiamare la restrittiva giurisprudenza di questa Camera, ha

ritenuto lecito, per il rientro settimanale, esigere che il contribuente

sopporti anche una sensibile dila-zione del tempo di percorrenza del tragitto

da e per il luogo di domicilio, dovendosi considerare preferibile l’uso del

mezzo pubblico sulle lunghe tratte a causa della minor fatica del viaggio e della

minore probabilità di “insidie”. Il contribuente, invece, ritiene che il tempo

di percorrenza _ -_ sia eccessivo con i mezzi pubblici e, soprattutto, non gli

consenta di rientrare in Ticino il venerdì sera e di

ripartire il lunedì mattina, a discapito del suo “ruolo

di genitore-divorziato che vede la figlia nel fine settimana”.

3.2

I comuni

di _ e di _ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che

impiegano poco più di quattro ore per la trasferta in questione. La domenica sera,

contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, l’ultimo collegamento

utile parte da _ dopo le 19.00 (con un solo cambio alla stazione centrale di _),

mentre il venerdì sera, gli ultimi collegamenti ferroviari per il Canton Ticino

sono previsti addirittura dopo le ore 20.00.

Certo, la

durata di percorrenza media in automobile è di sole 2 ore e mezza (almeno

quando le condizioni stradali sono ottimali, perché il ricorrente non tiene

conto degli orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili cantieri

stradali, delle condizioni meteorologiche avverse nel periodo invernale, ecc.),

ma ciò non può bastare a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione

delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),

che deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. Sebbene il ricorso al mezzo ferroviario non sia la situazione più

comoda, non è in sé stessa tale da far apparire più idonea la trasferta con il

mezzo privato.

3.3

Manifestamente

infondate appaiono le ulteriori argomentazioni del ricorrente in merito al

ruolo di genitore-divorziato che vede la figlia nel fine settimana (la sua

situazione non differenziandosi da quella di molti altri genitori, che per motivi

professionali devono lasciare il proprio domicilio la domenica sera) e alla

necessità di utilizzare l’automobile per le trasferte a titolo privato, che

nulla hanno a che vedere con il conseguimento del reddito del lavoro.

In linea

di principio, pertanto, il contribuente non ha diritto alla deduzione delle

spese di trasporto con il mezzo privato.

4.

4.1.

La

seconda questione sottesa al presente giudizio riguarda la sostenibilità o meno

della tesi, portata avanti dal ricorrente, secondo cui il datore di lavoro

richiederebbe la disponibilità dell’automobile privata per gli spostamenti tra

le diverse sedi del gruppo (in Svizzera, _ e _) e per le altre trasferte

professionali, segnatamente presso i vari fornitori informatici (in Svizzera, _

e _).

4.2

Deve anzitutto essere

ricordato che il codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro

debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione

del lavoro (art. 327a CO). Lo stesso codice stabilisce, a tale proposito, che

se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro

di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio

e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro

(art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a

disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse

pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile

e un’equa indennità per l’usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo

è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; RDAT I-1996 n. 3t).

La

giurisprudenza del Tribunale federale afferma che il contribuente può

rivendicare la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato anche

quando è obbligato ad utilizzare il suo veicolo per delle trasferte

professionali, per esempio dalla sede principale del suo datore di lavoro ad

una delle succursali. Il fatto che il datore di lavoro gli debba versare dei

rimborsi secondo l’art. 327b CO è irrilevante (decisione TF n.

2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76 consid. 3.3;

2A.502/1995 del 21 maggio 1997 consid. 2a/cc; NStP 49/1995 p. 81 consid. 2; inoltre:

Eckert, in: Yersin/Noël [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 30 ad

art. 26 LIFD, p. 445; Agner/Digeronimo/ Neuhaus/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo

2000, n. 2a ad art. 26 LIFD, p. 109).

4.3

Tornando

al caso in esame, dal certificato di salario agli atti dell’incarto fiscale risulta

che la _ AG dispone di un regolamento delle spese approvato dalle competenti

autorità del cantone di sede (Canton _). Non è però dato sapere l’ammontare del

rimborso spese riconosciuto al ricorrente né tanto meno quello del relativo

forfait approvato (cfr. Istruzioni per la compilazione del certificato di

salario risp. dell’attestazione delle rendite [Modulo 11], par. 54). Come

precedentemente esposto, l’autorità di tassazione si è limitata a respingere il

reclamo sulla base della giurisprudenza in materia di pendolari settimanali,

senza spendere una sola parola in merito all’asserita necessità di disporre

dell’automobile privata durante le ore di lavoro. Né dalla motivazione della

decisione né dagli atti trasmessi alla Camera è possibile ricavare indicazioni

che permettano di verificare la reale necessità di compiere trasferte per

ordine del datore di lavoro.

Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29

cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di

partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di

determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II

132.

consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale

formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione

impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287

consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Si giustifica pertanto l’annullamento

della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’autorità di tassazione,

perché adotti una nuova decisione, dopo aver verificato, in contraddittorio con

il ricorrente, la necessità di servirsi regolarmente dell’automobile privata durante

le ore di lavoro.

4.4

Al fine di

chiarire tale aspetto, l’autorità di tassazione inviterà il contribuente a fornire,

oltre al regolamento delle spese approvato dalle competenti autorità del Canton

Argovia, una copia delle buste paga (sempreché dalle stesse si possa risalire

alle spese di viaggio effettivamente rimborsate), un’attestazione del datore di

lavoro relativa al numero di trasferte indennizzate nel corso del 2011 o, meglio ancora, una prova diretta di tutti gli importi

accreditati a tale titolo nel corso del medesimo periodo fiscale.

È il caso

di rammentare, a questo proposito, che, secondo un consolidato principio, è il

contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF n.2A.438/2006 del

14.

dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid.

4c/aa; decisione TF n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t,

consid. 4.1; Blumenstein/Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p.

416, con rinvii). Esso non potrà pertanto limitarsi a produrre una generica dichiarazione

circa la necessità di servirsi dell’automobile privata per gli spostamenti tra le diverse sedi del gruppo e per le altre

trasferte professionali, che potrebbe anche far

sorgere il dubbio che si tratti di una dichiarazione compiacente, ma dovrà

chiaramente comprovare le singole trasferte compiute per ordine del datore di lavoro.

5.

5.1.

Alla luce delle

indicazioni ottenute, l’autorità di tassazione si pronuncerà nuovamente, concedendo

in deduzione le spese del mezzo privato anche per la trasferta da _ a _ e

viceversa, se risulterà che il contribuente si serve regolarmente della propria

automobile durante le ore di lavoro; altrimenti, potrà eventualmente procedere

ad una deduzione proporzionale, ammettendo, accanto al costo dell’abbonamento

del mezzo pubblico, un ulteriore importo a tale titolo.

5.2

Visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di

giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 10 luglio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna per una nuova decisione, dopo gli

accertamenti indicati al consid. 4.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- _ _ _;

- _ _;

- _ _;

- _ _.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di _.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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