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Decisione

80.2013.176

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, mancata prova della "manifesta inesattezza", preteso errore contenuto nel certificato di salario

13 novembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

periodo fiscale in discussione RI 1, divorziata, domiciliata a __________, lavorava

ancora per l’Ufficio federale di polizia.

Non

avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2010, nonostante un richiamo e una diffida,

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, con decisione del 20 gennaio 2012, le

infliggeva una multa disciplinare di fr. 400.– e le attribuiva un termine di 30

giorni per adempiere i propri obblighi procedurali, avvertendola che in caso

contrario avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.

B. Con

lettera del 17 ottobre 2012, che faceva seguito a un primo invio raccomandato

del 9 luglio 2012 (ritornato al mittente), l’autorità di tassazione si

rivolgeva nuovamente alla contribuente, invitandola a produrre la seguente

documentazione:

Ø copia del contratto d’acquisto

dell’immobile di __________;

Ø certificato di salario dell’anno 2010;

Ø elenco dei capitali al 31 dicembre 2010;

Ø elenco dei debiti al 31 dicembre 2010;

Ø premi della cassa malati pagati nel 2010.

C. La

lettere rimaneva senza risposta. Con successiva decisione del 12 dicembre 2012,

l’autorità notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2010, allestita d’ufficio. Il

reddito da attività lucrativa veniva stabilito in fr. 130'000.–, mentre il

valore locativo dell’abitazione di __________ veniva fissato in fr. 9'092.–. La

decisione era così motivata:

La tassazione

d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130

cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.

Il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa

che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente

compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.

Vi rendiamo

attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i

requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione

d’ufficio diventerà definitiva.

D. Con

lettera del 14 dicembre 2012, considerando un precedente scritto della contribuente

quale reclamo contro la tassazione d’ufficio, l’autorità attirava nuovamente l’attenzione

sui requisiti di forma previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione

per apprezzamento e le attribuiva un termine fino al 4 gennaio 2013 per conformarvisi,

con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato

irricevibile.

In

risposta, la contribuente spiegava di avere nel frattempo richiesto la

correzione del certificato di salario notificatole dalla sua vecchia datrice di

lavoro, aggiungendo poi che avrebbe provveduto all’allestimento della

dichiarazione d’imposta non appena in possesso della versione corretta.

E. Dopo

un ulteriore richiesta di motivazione e documentazione inviata l’11 aprile 2013

per posta A Plus, rimasta inevasa, l’autorità di tassazione, con

decisione del 30 maggio 2013, dichiarava irricevibile il reclamo, difettando la

prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.

Con scritti

del 19 giugno e 14 luglio 2013, trasmessi a questa Camera per competenza, RI 1,

dopo aver riassunto le vicissitudini personali affrontate negli anni precedenti,

chiede che le sia “concessa la possibilità di inoltrare una corretta dichiarazione

d’imposta per l’anno 2010”.

F. Nelle

proprie osservazioni del 24 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna

propone di respingere il gravame, non avendo saputo la ricorrente provare la

manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio impugnata.

Diritto

1. 1.1.

Come

esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il

reclamo presentato da RI 1, in difetto dei requisiti formali pretesi dalla

legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio, e per ciò stesso ha

confermato quest’ultima, rilevando che la contribuente si è sempre manifestata

sfuggente alle richieste di integrazione, limitandosi a presentare una sola

lettera del 30 novembre 2012, con la quale chiedeva alla sua vecchia datrice di

lavoro (Ufficio federale di polizia) di rilasciarle un nuovo certificato di

salario corretto, dal momento che “la cifra da Voi erroneamente dichiarata non

rispecchia il salario pervenutomi per l’anno 2010”.

1.2.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione

di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione

coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può

tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del

tenore di vita del contribuente.

1.3.

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità

di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il

reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione

per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale

federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella

disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

Considerandi

2.

2.1.

La prova

della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole

posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed

in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non

presentata (cfr. sentenza del 22 novembre 2011 n.2C_504/2010 in: RF 67/2012 p.

143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

2.2

La

ricorrente, in sede di reclamo, non ha sicuramente addotto la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio del 12 dicembre

2012.

Sebbene nella motivazione l’autorità fiscale avesse indicato con estrema

chiarezza a quali condizioni formali era subordinata la ricevibilità di un

eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, la contribuente si è

limitata a reagire affermando di non essere ancora in possesso della corretta

versione del certificato di salario notificatole dall’Ufficio federale di

polizia, aggiungendo poi che avrebbe provveduto all’allestimento della

dichiarazione d’imposta non appena in suo possesso.

Pur

ammettendo che il certificato di salario in suo possesso fosse effettivamente

viziato da un errore e che la sua richiesta di sostituzione sia tutt’oggi rimasta

inevasa, la contribuente poteva perlomeno produrre una copia del contratto di

lavoro e dei conteggi mensili. In tal modo avrebbe potuto dimostrare la “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio, impedendo nel contempo alla decisione

stessa di diventare esecutiva. Rimanendo passiva, per contro, ha di fatto

obbligato l’autorità fiscale a confermare la tassazione d’ufficio, ed in

particolare la stima del reddito proveniente dall’attività lucrativa alle

dipendenze dell’Ufficio federale di polizia.

2.3

Alla luce di quanto

precede, la decisione di irricevibilità qui contestata non può

che essere confermata.

In questa sede ci si

limita a ricordare alla ricorrente che le invocate difficoltà economiche non

sono in ogni caso atte a giustificare una modifica della

tassazione, ma vanno semmai fatte valere nell’ambito di una procedura di

condono. Gli art. 167 cpv. 1 LIFD e 246 cpv. 1 LT consentono infatti al

contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta,

dell’interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso,

di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Nonostante

l’esito del ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche della ricorrente,

si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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