80.2013.176
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, mancata prova della "manifesta inesattezza", preteso errore contenuto nel certificato di salario
13 novembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.176
Data decisione, Autorità:
13.11.2014, CDT
Ricorso:
TF,2C_1190/2014 2C_1191/2014, 17.2.2015
Titolo:
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, mancata prova della "manifesta inesattezza", preteso errore contenuto nel certificato di salario
TASSAZIONE
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2013.176
80.2013.177
Lugano
13 novembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 giugno 2013 contro la decisione del 30
maggio 2013 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. Nel
periodo fiscale in discussione RI 1, divorziata, domiciliata a __________, lavorava
ancora per l’Ufficio federale di polizia.
Non
avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2010, nonostante un richiamo e una diffida,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, con decisione del 20 gennaio 2012, le
infliggeva una multa disciplinare di fr. 400.– e le attribuiva un termine di 30
giorni per adempiere i propri obblighi procedurali, avvertendola che in caso
contrario avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.
B. Con
lettera del 17 ottobre 2012, che faceva seguito a un primo invio raccomandato
del 9 luglio 2012 (ritornato al mittente), l’autorità di tassazione si
rivolgeva nuovamente alla contribuente, invitandola a produrre la seguente
documentazione:
Ø copia del contratto d’acquisto
dell’immobile di __________;
Ø certificato di salario dell’anno 2010;
Ø elenco dei capitali al 31 dicembre 2010;
Ø elenco dei debiti al 31 dicembre 2010;
Ø premi della cassa malati pagati nel 2010.
C. La
lettere rimaneva senza risposta. Con successiva decisione del 12 dicembre 2012,
l’autorità notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2010, allestita d’ufficio. Il
reddito da attività lucrativa veniva stabilito in fr. 130'000.–, mentre il
valore locativo dell’abitazione di __________ veniva fissato in fr. 9'092.–. La
decisione era così motivata:
La tassazione
d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130
cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.
Il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa
che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente
compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.
Vi rendiamo
attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i
requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione
d’ufficio diventerà definitiva.
D. Con
lettera del 14 dicembre 2012, considerando un precedente scritto della contribuente
quale reclamo contro la tassazione d’ufficio, l’autorità attirava nuovamente l’attenzione
sui requisiti di forma previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione
per apprezzamento e le attribuiva un termine fino al 4 gennaio 2013 per conformarvisi,
con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato
irricevibile.
In
risposta, la contribuente spiegava di avere nel frattempo richiesto la
correzione del certificato di salario notificatole dalla sua vecchia datrice di
lavoro, aggiungendo poi che avrebbe provveduto all’allestimento della
dichiarazione d’imposta non appena in possesso della versione corretta.
E. Dopo
un ulteriore richiesta di motivazione e documentazione inviata l’11 aprile 2013
per posta A Plus, rimasta inevasa, l’autorità di tassazione, con
decisione del 30 maggio 2013, dichiarava irricevibile il reclamo, difettando la
prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.
Con scritti
del 19 giugno e 14 luglio 2013, trasmessi a questa Camera per competenza, RI 1,
dopo aver riassunto le vicissitudini personali affrontate negli anni precedenti,
chiede che le sia “concessa la possibilità di inoltrare una corretta dichiarazione
d’imposta per l’anno 2010”.
F. Nelle
proprie osservazioni del 24 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
propone di respingere il gravame, non avendo saputo la ricorrente provare la
manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio impugnata.
Diritto
1. 1.1.
Come
esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il
reclamo presentato da RI 1, in difetto dei requisiti formali pretesi dalla
legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio, e per ciò stesso ha
confermato quest’ultima, rilevando che la contribuente si è sempre manifestata
sfuggente alle richieste di integrazione, limitandosi a presentare una sola
lettera del 30 novembre 2012, con la quale chiedeva alla sua vecchia datrice di
lavoro (Ufficio federale di polizia) di rilasciarle un nuovo certificato di
salario corretto, dal momento che “la cifra da Voi erroneamente dichiarata non
rispecchia il salario pervenutomi per l’anno 2010”.
1.2.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione
coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente.
1.3.
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità
di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione
per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
Considerandi
2.
2.1.
La prova
della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole
posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed
in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non
presentata (cfr. sentenza del 22 novembre 2011 n.2C_504/2010 in: RF 67/2012 p.
143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
2.2
La
ricorrente, in sede di reclamo, non ha sicuramente addotto la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio del 12 dicembre
2012.
Sebbene nella motivazione l’autorità fiscale avesse indicato con estrema
chiarezza a quali condizioni formali era subordinata la ricevibilità di un
eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, la contribuente si è
limitata a reagire affermando di non essere ancora in possesso della corretta
versione del certificato di salario notificatole dall’Ufficio federale di
polizia, aggiungendo poi che avrebbe provveduto all’allestimento della
dichiarazione d’imposta non appena in suo possesso.
Pur
ammettendo che il certificato di salario in suo possesso fosse effettivamente
viziato da un errore e che la sua richiesta di sostituzione sia tutt’oggi rimasta
inevasa, la contribuente poteva perlomeno produrre una copia del contratto di
lavoro e dei conteggi mensili. In tal modo avrebbe potuto dimostrare la “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio, impedendo nel contempo alla decisione
stessa di diventare esecutiva. Rimanendo passiva, per contro, ha di fatto
obbligato l’autorità fiscale a confermare la tassazione d’ufficio, ed in
particolare la stima del reddito proveniente dall’attività lucrativa alle
dipendenze dell’Ufficio federale di polizia.
2.3
Alla luce di quanto
precede, la decisione di irricevibilità qui contestata non può
che essere confermata.
In questa sede ci si
limita a ricordare alla ricorrente che le invocate difficoltà economiche non
sono in ogni caso atte a giustificare una modifica della
tassazione, ma vanno semmai fatte valere nell’ambito di una procedura di
condono. Gli art. 167 cpv. 1 LIFD e 246 cpv. 1 LT consentono infatti al
contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta,
dell’interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso,
di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Nonostante
l’esito del ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche della ricorrente,
si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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