80.2013.180
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, spese condominiali, annullamento della decisione e rinvio degli atti, delimitazione delle spese di manutenzione rispetto alle spese di gestione
13 novembre 2014Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2013.180
Data decisione, Autorità:
13.11.2014, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, spese condominiali, annullamento della decisione e rinvio degli atti, delimitazione delle spese di manutenzione rispetto alle spese di gestione
DEDUZIONE SUI PROVENTI DELLA SOSTANZA
art. 32 cpv. 2 LIFD
art. 31 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2013.180
80.2013.181
Lugano
13 novembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 luglio 2013 contro le decisioni del
26 giugno 2013 in materia di IC/IFD 2010 e 2011.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e RI 2 sono domiciliati nel comune di __________ (__________), dove
possiedono, in ragione di un mezzo ciascuno, un appartamento in proprietà per
piani (PPP n. __________ al mappale __________).
Durante
la settimana lavorativa risiedono a __________, nel Canton __________, dove pure
sono proprietari di un appartamento. Il marito svolge la professione di infermiere
per il Gesundheitszentrum Jura Süd di __________, la moglie è responsabile
delle cure infermieristiche di una casa di riposo a __________ (prima, sino al
31 luglio 2011, a __________).
B. b.1.
Nelle
dichiarazioni fiscali 2010 e 2011, i coniugi attribuivano alle loro proprietà immobiliari
un valore locativo di, rispettivamente, fr. 9'085.– (immobile ticinese) e fr.
6'480.– (immobile __________). Da questi importi chiedevano la deduzione di spese
di manutenzione e gestione nella seguente misura:
Immobile ticinese
Immobile __________
Totale
2010
fr. 18'189.–
fr. 1'620.– (forfait)
fr. 19'809.–
2011
fr. 14'097.–
fr. 16'828.–
fr. 30'925.–
b.2
Per
quanto ancora qui di interesse, la moglie faceva inoltre valere le seguenti
spese professionali di trasporto:
Mezzo pubblico
Mezzo privato
2010
fr. 3'000.–
fr. 5'040.–
2011
fr. 3'000.–
fr. 3'836.–
C. c.1.
Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 28 dicembre 2012,
l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr.
94'700.– per l’IC (quello determinante per l’aliquota in fr. 97'800.–) ed in
fr. 94'800.– per l’IFD.
Rispetto
alla dichiarazione dei contribuenti, l’autorità aveva in particolar modo ridotto
le spese di manutenzione e gestione degli immobili a fr. 5'952.– (fr. 4'332.– per
l’immobile ticinese e fr. 1'620.– [forfait] per l’immobile bernese) e le spese
professionali di trasporto della moglie a fr. 3'000.–, riconoscendole unicamente
l’uso del mezzo pubblico.
c.2.
Con ulteriore
decisione del 20 marzo 2013, l’autorità notificava ai coniugi __________ anche
la tassazione IC/IFD 2011, commisurando il reddito imponibile in fr. 89'100.–
per l’IC ed in fr. 85'200.– per l’IFD.
Rispetto
alla dichiarazione, l’autorità aveva ridotto le spese di manutenzione e gestione degli immobili a fr. 16'484.– (fr. 2'272.– [forfait] per l’immobile ticinese e
fr. 14'212.– per l’immobile __________) e le spese di trasporto della moglie a fr.
3'000.–, riconoscendole unicamente l’uso del mezzo pubblico.
D. I
contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclami del 16 gennaio 2013
(tassazione 2010) e del 13 aprile 2013 (tassazione 2011), contestando la
mancata deduzione delle spese professionali e delle spese di manutenzione invocate.
L’Ufficio
di tassazione, con separate decisioni del 26 giugno 2013, confermava la sola
deduzione delle spese di trasporto con il mezzo pubblico per la moglie. Quanto
alle spese di manutenzione, convalidava l’importo di fr. 5'952.– ammesso nel
2010, mentre aumentava a fr. 17'672.– quello riconosciuto nel 2011, con la
seguente motivazione:
Nel caso in questione, richiamato quanto
già rivendicato nel precedente anno fiscale (ove è stato indicato che “non
sussistono fatture a sostegno” oltre alla nota dell’amministratore che si
limita a citare quanto complessivamente versato dai proprietari degli
appartamenti) v’è da dire che l’Ufficio di tassazione è nell’impossibilità di
verificare con esattezza i lavori eseguiti (eventuale suddivisione tra
manutenzione e quota di miglioria), motivo per il quale l’imposizione iniziale
viene confermata: sia per l’immobile sito in __________ che per quello sito in __________
sono infatti stati caricati i costi generali (di cui già abbiamo detto in
precedenza/impossibilità di deduzione degli stessi). La deduzione per il primo
immobile è quindi stata esposta secondo il forfait previsto (25%) mentre,
visionate le altre fatture proposte per il secondo immobile e già accordata una
deduzione di fr. 14'212.–, viene qui aggiunta d’ufficio – per valutazione –
quanto versato per l’assicurazione, rispettivamente per la tassa immobiliare
(fr. 156.–). La deduzione per l’immobile di __________ viene quindi esposta in
ragione di fr. 15'400.– (arrotondati).
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano
nuovamente la deduzione di tutte le spese di manutenzione invocate di, rispettivamente,
fr. 19'809.– (nel 2010) e fr. 30'925.– (nel 2011). Con riguardo alle spese
professionali di trasporto della moglie, chiedono inoltre che le sia riconosciuto,
per l’uso del mezzo privato, lo stesso importo di fr. 4'300.– ammesso per il
marito.
F. Nelle
proprie osservazioni del 31 luglio 2013, l’autorità di tassazione ha aderito al
ricorso in relazione alle spese professionali di trasporto della moglie, dichiarandosi
disposta a riconoscerle in deduzione un ulteriore importo di fr. 4'300.– per
l’uso del mezzo privato.
Quanto
alle spese di manutenzione degli immobili, propone invece di rettificare le proprie
decisioni nel seguente modo:
Immobile ticinese
Immobile __________
Totale
2010
fr. 12'644.–
fr. 1'620.– (forfait)
fr. 14'264.–
2011
fr. 10'103.–
fr. 15'400.–
fr. 25'503.–
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione
di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione
da parte di terzi.
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina
espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la Divisione
delle contribuzioni ha manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont”
già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra inequivocabilmente la nuova
Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011).
1.2.
Sono considerate spese di
manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano
lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219
s.; Känzig, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano
1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.3.
Per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio
di Stato per l’imposta cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:
Ø
al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito
lordo delle pigioni e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo
fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
Ø
al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito
lordo delle pigioni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale,
l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 del regolamento della legge tributaria
del 18 ottobre 1994; art. 2
cpv. 2 dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili
del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto
1992).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
in esame, i ricorrenti fanno valere le seguenti spese di gestione e manutenzione immobiliari:
Immobile di __________
2010.
2011.
Risanamento canna fumaria
fr. 3'300.–
–
Risanamento stabile (½)
fr. 7'600.–
fr. 7'600.–
Riscaldamento
fr. 1'110.–
fr. 874.–
Manutenzioni diverse
fr. 1'244.–
fr. 1'140.–
Piscina
fr. 447.–
fr. 421.–
Custode
fr. 1'960.–
fr. 2'067.–
Amministrazione
fr. 888.–
fr. 565.–
Altri costi
fr. 640.–
fr. 619.–
Acqua / rifiuti
fr. 1'000.–
fr. 811.–
Totale
fr. 18'189.–
fr. 14'097.–
Immobile di __________
2010.
2011.
Spazzacamino
fr. 102.10
Riparazione cucina
fr. 115.–
Riparazione cucina e elettrodomestici
fr. 13'097.–
Riparazione finestre
fr. 1'000.–
Rifiuti
fr. 556.–
Riscaldamento
fr. 504.55
Costi accessori
fr. 1'453.10
Totale
forfait
fr. 16'828.–
2.2
Come
esposto in narrativa, nelle decisioni su reclamo qui impugnate, l’autorità di
tassazione ha ammesso in deduzione gli importi totali di, rispettivamente, fr.
5'952.– nel 2010 e fr. 17'672.– nel 2011, contestando ai contribuenti la scarsa
documentazione presentata e la conseguente impossibilità di verificare con esattezza
i lavori eseguiti.
In questa
sede, nel termine assegnatole da questa Camera, l’autorità ha poi riesaminato le
proprie decisioni, proponendo le seguenti nuove deduzioni:
Immobile di __________
2010.
2011.
Risanamento canna fumaria
fr. 3'300.–
–
Risanamento stabile (½)
fr. 7'600.–
fr. 7'600.–
Manutenzioni diverse
fr. 1'000.–
fr. 1'140.–
Altri costi
–
fr. 619.–
Assicurazione stabile (stima)
fr. 600.–
fr. 600.–
Tassa immobiliare
fr. 144.–
fr. 144.–
Totale
fr. 12'644.–
fr. 10'103.–
Immobile di __________
2010.
2011.
Riparazione cucina
fr. 115.–
Sostituzione cucina e elettrodomestici
fr. 13'097.–
Sostituzione finestra
fr. 1'000.–
Diversi
fr. 143.–
Assicurazione stabile (stima)
fr. 888.–
Tassa immobiliare
fr. 157.–
Totale
forfait
fr. 15'400.–
3.
Tassazione
IC/IFD 2010
3.1
La deduzione
dell’importo forfettario di fr. 1'620.– in relazione all’immobile di __________
(25% del valore locativo per l’IC e 20% del valore locativo per l’IFD) non è mai
stata oggetto di discussione. Contestate sono unicamente le spese di manutenzione
effettive dell’immobile ticinese. I ricorrenti chiedono di poter dedurre
l’importo complessivo di fr. 18'189.–, mentre l’autorità di tassazione, come
visto, propone di ammettere in deduzione un importo totale di fr. 12'644.–.
3.2
Ora, le
spese di risanamento della canna fumaria (fr. 3'300.–) e, più in generale, i
contributi straordinari di risanamento del condominio di __________ (fr.
7'600.–) rientrano pacificamente tra i costi di manutenzione deducibili (art.
32.
cpv. 2 LIFD; art. 31 cpv. 2 LT).
D’altra
parte, e altrettanto pacificamente, una parte delle spese condominiali incluse
nel conteggio prodotto dai ricorrenti costituiscono già a prima vista tipici
costi di gestione, che nel caso di immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo) non sono ammessi in deduzione. Simili costi
sono considerati spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia
e possono essere dedotti dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta li trasferisce su una o più persone per cui
costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del
proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la
pigione oltre all’indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il
proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero
traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore
locativo (sentenza del Tribunale federale del 15 luglio 2005, n.2A.683/2004,
in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5). È in
particolare il caso delle postulate spese di riscaldamento (fr. 1'110.–), portineria
(fr. 1'960.–), acqua potabile e spazzatura (fr. 1'000.–) e, in assenza di altre
indicazioni, dell’onorario per l’amministrazione condominiale (fr. 888.–).
Più
problematici rimangono gli ulteriori costi rivendicati in deduzione dai
ricorrenti, ed in particolare le “manutenzioni diverse”, gli “altri costi” ed
infine le spese per “piscina”.
3.3
Quanto
alle spese di “manutenzioni diverse”, che l’autorità di tassazione propone in
questa sede di ammettere nella limitata misura di fr. 1'000.–, questa Camera si
trova nell’impossibilità di pronunciarsi sulla loro deducibilità. In assenza di
un elenco dettagliato, non può infatti valutare puntualmente quali costi siano
di effettiva manutenzione e quali invece non rientrino in
tale definizione.
Stesso
discorso vale per gli “altri costi” e per le spese di “piscina”, di cui non si
conosce minimamente la natura. Anche in questo caso occorrerebbe un elenco dettagliato
per poter distinguere tra spese di manutenzione in senso tecnico (per esempio
spese di riparazione o sostituzione) e spese di gestione non deducibili (per esempio
spese di abbonamento riferite al controllo periodico dell’impianto oppure
materiale per la pulizia). Per quanto attiene in particolare alle spese per
piscina, va inoltre aggiunto che simili costi non sono in ogni modo deducibili
se il valore della piscina non si riflette sul valore locativo imposto ai contribuenti
(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar
zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 36 ad art. 32 LIFD, p. 517; nello stesso
senso Locher, Kommentar zum DBG,
Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 28 ad art. 32 LIFD, p. 789).
Come pure sottolineato dalla giurisprudenza di altri cantoni, i costi di
manutenzione dell’immobile devono sempre essere correlati con un reddito
imponibile, anche se la lettera della legge non lo esprime, con la conseguenza
che i costi di manutenzione della piscina (o del giardino) sono deducibili solo
se essi sono stati considerati nel calcolo del valore locativo (StE 1999 B 25.6
n. 33).
3.4
Alla luce
di queste considerazioni, a questa Camera non resta quindi che rinviare gli
atti all’autorità di tassazione, perché si pronunci nuovamente sulla
deducibilità dei costi relativi alle voci “manutenzioni diverse”, “altri costi”
e “piscina”. In questa sede ci si limita ad osservare che il conteggio proposto
dall’autorità di tassazione tiene in considerazione anche spese non direttamente
rivendicate dai ricorrenti (premi d’assicurazione e imposta immobiliare
comunale), dimostrandosi in questo senso generoso.
4.
Tassazione
IC/IFD 2011
4.1
Oggetto
di litigio sono le spese di manutenzione di entrambi gli appartamenti. I ricorrenti
chiedono di poter dedurre gli importi di fr. 14'097.– (immobile di __________)
e fr. 16'828.– (immobile di __________), mentre l’autorità di tassazione, come
visto, propone di ammettere in deduzione gli importi complessivi di, rispettivamente,
fr. 10'103.– e fr. 15'400.–.
4.2
Anche in
questo caso i contributi di risanamento del condominio di __________ (fr.
7'600.–), così come le spese di riparazione e sostituzione della cucina, degli
elettrodomestici e della finestra dell’immobile di __________ (fr. 14'212.–) rientrano
chiaramente tra i costi di manutenzione deducibili. È poi altrettanto pacifico
che la maggior parte delle spese condominiali incluse nei conteggi prodotti dai
ricorrenti rappresentano tipici costi di gestione che non sono deducibili dal
valore locativo. È il caso, per quanto concerne l’appartamento ticinese, delle
spese di riscaldamento (fr. 874.–), portineria (fr. 2'067.–), acqua/rifiuti
(fr. 811.–) e, in assenza di altre indicazioni, dell’onorario per
l’amministrazione condominiale (fr. 565.–). È inoltre il caso, per l’immobile __________,
delle spese di spazzacamino (fr. 102.10), spazzatura (fr. 556.–) e riscaldamento
(fr. 504.55).
4.3
Più
problematici rimangono gli ulteriori costi rivendicati in deduzione dai
ricorrenti, ed in particolare le “manutenzioni diverse”, gli “altri costi” e le
spese per “piscina” dell’immobile ticinese (che l’autorità di tassazione
propone di riconoscere integralmente, fatte salve quelle per piscina), nonché i
“costi accessori” dell’immobile di __________ (che l’autorità propone di
riconoscere nella limitata misura di fr. 143.–). A questo proposito si rinvia
alle considerazioni esposte al punto precedente, che valgono evidentemente
anche per il periodo fiscale 2011. A questa Camera non resta quindi che
annullare la decisione e rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché
si pronunci nuovamente sulla deducibilità di questi ulteriori costi, non senza
ricordare che i calcoli proposti dall’autorità di tassazione sono per altri
versi generosi, riconoscendo in deduzione i premi d’assicurazione e le tasse immobiliari,
che i ricorrenti nemmeno hanno rivendicato.
5.
Un’ulteriore
censura sollevata dai ricorrenti concerneva la deduzione delle spese
professionali di trasporto della moglie. Come esposto in narrativa, l’autorità
di tassazione le ha riconosciuto, nelle decisioni impugnate, unicamente l’uso del
mezzo pubblico (fr. 3'000.– ciascun anno), salvo poi aderire al ricorso,
dichiarandosi disposta a riconoscerle in deduzione anche l’ulteriore importo
rivendicato di fr. 4'300.– per l’uso del mezzo privato.
Per
economia di giudizio, la proposta può essere condivisa, anche se la ricorrente
non ha prodotto alcun documento giustificativo. A giudizio di questa Camera è
qui appena il caso di sottolineare che la professione della moglie, responsabile
delle cure infermieristiche di una casa di riposo a __________ (prima, sino al
31.
luglio 2011, a __________), comporta verosimilmente orari di lavoro irregolari
e soprattutto incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici.
6.
Il ricorso è pertanto accolto per
quanto concerne la deduzione delle spese professionali della moglie. Le
decisioni impugnate sono invece annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuove decisioni in merito alle spese di
manutenzione.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. Le
decisioni impugnate sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuove decisioni in relazione alle spese di
manutenzione.
1.2. Alla
contribuente è riconosciuto in deduzione, per ciascun periodo fiscale, un
ulteriore importo di fr. 4'300.– per l’uso del mezzo privato.
2. Non si prelevano
né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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