Lexipedia

Decisione

80.2013.184

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell'inoltro della dichiarazione, onere della prova

9 settembre 2013Italiano5 min

di non aver avuto nessun interesse a inviare una sola dichiarazione, sottolineano

Source ti.ch

AIUTO

RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

80.2013.184

Data decisione, Autorità:

09.09.2013, CDT

Titolo:

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell'inoltro della dichiarazione, onere della prova

VIOLAZIONE DI OBBLIGHI PROCEDURALI

art. 174 LIFD

art. 257 LT

Incarto n.

80.2013.184

Lugano

9 settembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del

Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 25 luglio 2013 contro la decisione del 23

luglio 2013 in materia di multa per violazione degli obblighi di

collaborazione.

Fatti

Fatti

- non

avendo i coniugi RI 1 e RI 2 inoltrato la dichiarazione fiscale 2012,

nonostante il richiamo del 15 maggio 2013 e la diffida del 18 giugno 2013, con

decisione del 16 luglio 2013 l’RS 1 infliggeva loro una multa disciplinare di

fr. 1’400.– e li diffidava a presentare la dichiarazione entro 20 giorni,

scaduti i quali avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio;

- i

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 luglio 2013,

affermando di avere inviato la dichiarazione l’8 luglio 2013, “nella stessa

busta con la dichiarazione per l’anno 2011”;

- l’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 23 luglio 2013, così

motivata:

Il

contribuente sostiene che la dichiarazione d’imposta 2012 sia stata spedita

insieme alla dichiarazione 2011 inviata l’8.7.2013. Purtroppo tale affermazione

non trova riscontro nella realtà dei fatti poiché l’8 luglio scorso la

scrivente autorità fiscale ha ricevuto unicamente la dichiarazione d’imposta

2011;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

postulano l’annullamento della multa disciplinare, argomentando che le

dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2011 e 2012 gli sono state

consegnate dal loro contabile lo stesso giorno e che sono quindi state inviate

all’autorità fiscale in una sola busta l’8 luglio 2013, “purtroppo per nostra

disattenzione per posta normale e senza ricevuta”;

- rilevato

di non aver avuto nessun interesse a inviare una sola dichiarazione, sottolineano

di avere poi spedito “la tassazione 2012 fotocopia della fotocopia”, il 24

luglio 2013.

Diritto

- chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,

non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.

10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- perché

Considerandi

l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate

due distinte condizioni:

• l'una

soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua

azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e

l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere

al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;

Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996

p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

- il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza

del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- nella

fattispecie, i ricorrenti hanno indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata

dall’autorità fiscale, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il

termine di venti giorni, cioè nel rispetto del termine attribuitogli con la diffida

del 17 giugno 2013;

- l’Ufficio

di tassazione ha infatti ricevuto la dichiarazione per il periodo fiscale 2012

solo il 25 luglio 2013, quando ormai era stata notificata la decisione di

multa;

- la tesi

dei ricorrenti, secondo cui la dichiarazione sarebbe stata inoltrata già l’8

luglio 2013, insieme a quella del precedente periodo fiscale, non trova

riscontro negli atti dell’autorità di tassazione: l’unica versione della

dichiarazione 2012 è quella pervenuta il 25 luglio 2013 e risulta peraltro

sottoscritta dai contribuenti il 24 luglio 2013 e non prima;

- secondo una consolidata

giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento

dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.

41.

ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo

2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata);

- il

ricorso deve conseguentemente essere respinto;

- visto l’esito

del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster