80.2013.184
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell'inoltro della dichiarazione, onere della prova
9 settembre 2013Italiano5 min
di non aver avuto nessun interesse a inviare una sola dichiarazione, sottolineano
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Numero d'incarto:
80.2013.184
Data decisione, Autorità:
09.09.2013, CDT
Titolo:
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell'inoltro della dichiarazione, onere della prova
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI PROCEDURALI
art. 174 LIFD
art. 257 LT
Incarto n.
80.2013.184
Lugano
9 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 luglio 2013 contro la decisione del 23
luglio 2013 in materia di multa per violazione degli obblighi di
collaborazione.
Fatti
Fatti
- non
avendo i coniugi RI 1 e RI 2 inoltrato la dichiarazione fiscale 2012,
nonostante il richiamo del 15 maggio 2013 e la diffida del 18 giugno 2013, con
decisione del 16 luglio 2013 l’RS 1 infliggeva loro una multa disciplinare di
fr. 1’400.– e li diffidava a presentare la dichiarazione entro 20 giorni,
scaduti i quali avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio;
- i
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 luglio 2013,
affermando di avere inviato la dichiarazione l’8 luglio 2013, “nella stessa
busta con la dichiarazione per l’anno 2011”;
- l’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 23 luglio 2013, così
motivata:
Il
contribuente sostiene che la dichiarazione d’imposta 2012 sia stata spedita
insieme alla dichiarazione 2011 inviata l’8.7.2013. Purtroppo tale affermazione
non trova riscontro nella realtà dei fatti poiché l’8 luglio scorso la
scrivente autorità fiscale ha ricevuto unicamente la dichiarazione d’imposta
2011;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
postulano l’annullamento della multa disciplinare, argomentando che le
dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2011 e 2012 gli sono state
consegnate dal loro contabile lo stesso giorno e che sono quindi state inviate
all’autorità fiscale in una sola busta l’8 luglio 2013, “purtroppo per nostra
disattenzione per posta normale e senza ricevuta”;
- rilevato
di non aver avuto nessun interesse a inviare una sola dichiarazione, sottolineano
di avere poi spedito “la tassazione 2012 fotocopia della fotocopia”, il 24
luglio 2013.
Diritto
- chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.
10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- perché
Considerandi
l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;
Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
- il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza
del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nella
fattispecie, i ricorrenti hanno indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata
dall’autorità fiscale, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il
termine di venti giorni, cioè nel rispetto del termine attribuitogli con la diffida
del 17 giugno 2013;
- l’Ufficio
di tassazione ha infatti ricevuto la dichiarazione per il periodo fiscale 2012
solo il 25 luglio 2013, quando ormai era stata notificata la decisione di
multa;
- la tesi
dei ricorrenti, secondo cui la dichiarazione sarebbe stata inoltrata già l’8
luglio 2013, insieme a quella del precedente periodo fiscale, non trova
riscontro negli atti dell’autorità di tassazione: l’unica versione della
dichiarazione 2012 è quella pervenuta il 25 luglio 2013 e risulta peraltro
sottoscritta dai contribuenti il 24 luglio 2013 e non prima;
- secondo una consolidata
giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento
dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.
41.
ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo
2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata);
- il
ricorso deve conseguentemente essere respinto;
- visto l’esito
del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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