80.2013.185
Assoggettamento illimitato: domicilio, divorziata, attività nel settore immobiliare nel Canton Ticino, prevalenza del legame economico rispetto ai legami familiari con madre e compagno
10 dicembre 2014Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2013.185
Data decisione, Autorità:
10.12.2014, CDT
Titolo:
Assoggettamento illimitato: domicilio, divorziata, attività nel settore immobiliare nel Canton Ticino, prevalenza del legame economico rispetto ai legami familiari con madre e compagno
APPARTENENZA PERSONALE
art. 3 LAID
art. 2 LT
art. 193 LT
Incarto n.
80.2013.185
Lugano
10 dicembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi e Flavio Amadò, giudice supplente
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 29 luglio 2013 contro la decisione del 10
luglio 2013 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale (IC) 2008.
Fatti
A. RI 1,
nata il 6 gennaio 1945, divorziata, è da anni attiva nell’ambito
dell’intermediazione immobiliare, quale dipendente della società, di sua
proprietà, __________ Gmbh, con sede a __________ (__________), ma operante nel
Cantone Ticino, dove la società è considerata fiscalmente imponibile dal 2005.
B. Dal
1° gennaio 2010 la contribuente ha spostato il proprio domicilio civile da __________
ad __________, dove è proprietaria di un bene immobile (PPP n. __________,
fondo base __________). In precedenza il 6 aprile 2009 l’RS 1 aveva emanato una decisione di
assoggettamento illimitato riferita al periodo fiscale 2007, decisione contro
cui la ricorrente aveva interposto reclamo al predetto Ufficio, che lo aveva
respinto con decisione di assoggettamento del 9 giugno 2011, ritenendo dimostrati
elementi atti a fondare un domicilio fiscale della contribuente nel Comune di __________
a partire dal 1° gennaio 2008. Contro tale decisione è stato presentato ricorso
alla Camera di diritto tributario, la quale annullava la decisione impugnata e
ritornava gli atti all’Autorità amministrativa affinché adottasse una nuova
decisione motivata, riferendosi la decisione di assoggettamento illimitato del
6 aprile 2009 al periodo fiscale 2007, mentre che la motivazione della
decisione 9 giugno 2011 statuente su reclamo si riferiva al periodo a fare
tempo dal 1° gennaio 2008. Ritenendo così leso il diritto, di natura formale,
ad una adegata motivazione, questa Camera annullava la decisione impugnata
senza entrare nel merito della correttezza delle conclusioni della decisione di
assoggettamento del 9 luglio 2011 (cfr. decisione CDT del 18 gennaio 2013,
consid. 2, inc. 80.2011.96).
C. Successivamente l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno
emanava una nuova decisione di assoggettamento/decisione su reclamo in data 7
febbraio 2013 inerente il periodo fiscale 2007, accogliendo il reclamo di RI 1
contro la precedente decisione di assoggettamento del 6 aprile 2009 e non
assoggettandola quindi nel Cantone Ticino per il periodo in questione. Con
separata decisione del 7 febbraio 2013, lo stesso Ufficio notificava alla contribuente
una nuova decisione di assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino e nel
Comune di Ascona a fare tempo dal 1° gennaio 2008.
D. Contro detta decisione, la contribuente insorgeva con reclamo del
5 marzo 2013. La reclamante, all'audizione del 20 giugno 2013, sollevava
preliminarmente l’eccezione di prescrizione, e contestava l’assoggettamento
personale illimitato, argomentando che il domicilio fiscale principale si trovava
nel comune di __________ unicamente dal 1° gennaio 2010.
E. Con decisione del 10 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione di Locarno
ha respinto il reclamo interposto dalla contribuente, considerando che
l’assoggettamento nel Cantone Ticino si giustifica dal 1° gennaio 2008 in funzione dei legami esistenti per la contribuente con il Comune di __________ e con il
Cantone Ticino. L’Ufficio di tassazione si basava sull’attività professionale
della reclamante in Ticino, sull’intensità di utilizzo della proprietà immobiliare
posseduta ad __________, in base a consumo di energia elettrica e verifiche
dell’effettiva presenza, sull’immatricolazione in Ticino dell’autovettura e
sull’iscrizione ad un’importante istituzione sportiva della regione.
F. RI 1 si aggrava ora contro la suddetta decisione, con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, postulandone sostanzialmente l’annullamento.
La contribuente ribadisce quanto già sostenuto in sede di reclamo. Solleva
l’eccezione di prescrizione, indica che gli argomenti dell’Ufficio di
tassazione non sono provati e che il proprio centro di vita è __________ solo a
partire dal gennaio 2010, di non avere avuto alcuna presenza constante nel
Comune di __________ nel 2008, di non avere avuto alcuna auto immatricolata in
Ticino nel 2008, di non avere fruito dell’intero consumo di elettricità versato
agli atti, di non essere socia attiva dell’istituzione sportiva indicata nella
decisione impugnata, e che allora il suo centro di vita era __________, in prossimità
della madre e del proprio convivente.
G. L’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni e l’Ufficio
circondariale di tassazione di Locarno non hanno formulato osservazioni. La
reclamante ha prodotto in data 10 dicembre 2013 la decisione di tassazione
dell’Ufficio di tassazione di __________ del 31 agosto 2010 che la riguarda per
il periodo fiscale 2008.
Diritto
1. 1.1.
Occorre
innanzitutto pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione della reclamante, a
mente della quale la decisione impugnata, adottata nel 2013 per il periodo
fiscale 2008, non avrebbe potuto essere emanata in funzione della supposta
intervenuta prescrizione del diritto di tassare.
1.2.
Ai sensi
dell’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni
dalla fine del periodo fiscale. Riferendosi il periodo fiscale di cui alla
decisione impugnata al 2008, il termine quinquennale verrebbe quindi a scadere
il 31 dicembre 2013. Nella fattispecie la decisione di assoggettamento
illimitato riferita al 2008 è stata emanata dall’Ufficio di tassazione di
Locarno il 7 febbraio 2013, ed ulteriormente confermata, su reclamo, il 10 luglio
2013. Ai sensi dell’art. 194 cpv. 4 lit. a LT, un nuovo termine di
prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla
riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile
dell’imposta. La decisione 7 febbraio 2013 dell’Ufficio di tassazione di
Locarno palesemente costituisce un atto ufficiale ai fini della citata normativa
(cfr. pro multis, sull’art. 120 cpv. 3 lit. a LIFD, di identico tenore, Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad
art. 120 LIFD, p. 1183 s.). Nel presente caso la decisione del 7 febbraio 2013 ha fatto decorrere validamente un nuovo termine di prescrizione prima che la stessa intervenisse
al 31 dicembre 2013, ed il reclamo della ricorrente contro tale decisione ha interrotto
la decorrenza del (nuovo) termine, ex art. 193 cpv. 3 lit. a LT.
1.3.
L’eccezione
di prescrizione è pertanto infondata.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie è per il rimanente controverso
se la ricorrente sia illimitatamente assoggettata all’imposta nel Canton
Ticino, nel comune di __________, oppure nel Canton __________, a __________.
2.2
Il
diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.
3.
cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
2.3
Una
persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv.
2.
LT e l’art. 3 cpv. 2 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale
domicilio legale.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo
in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque
cumulativamente i due seguenti elementi:
·
l’effettiva residenza in un determinato luogo;
·
l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal
fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la
sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro
dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle
circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue
dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.
2b).
2.4
Secondo
l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale
nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza
interruzioni apprezzabili:
·
almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
·
almeno 90 giorni senza esercitare un’attività
lucrativa.
La dimora
fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno
l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata,
essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni
apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte
(art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza
personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari
del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata
come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso
di permanenza (Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 25).
2.5
Le
persone senza domicilio o dimora fiscali nel Canton Ticino possono essere assoggettate
all’imposta in modo limitato, posto che esista un sufficiente punto di collegamento
tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 3 cpv. 1
LT; art. 4 cpv. 1 LAID). È il caso, per esempio, delle persone fisiche che sono
proprietarie di fondi nel Cantone o che hanno su di essi diritti di godimento
reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili
(art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
Il
diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce il luogo di
situazione dell’immobile quale domicilio fiscale (accessorio) speciale. Esso
conferisce all’autorità di tassazione locale un diritto di imposizione esclusiva.
2.6
Per
contro, se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente
in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce
quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni
più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni
vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale
sia materiale (Locher, op. cit., p.
25; Höhn/Athanas, Interkantonales
Steuerrecht, Berna 1983, p. 105).
Come nel
diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza
rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale
principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso
dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale
federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto
quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di
contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento
al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346
segg., n. 2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la
personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire
eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a
quelli ideali, familiari (Locher,
op. cit., p. 29). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette
un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua
famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di
un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una
pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132
I 29).
Eccezionalmente
possono sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi
diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio
fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato
(“alternierenden Wohnsitz”; cfr. Locher,
op. cit., p. 30).
3.
3.1.
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8
CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti
che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II
153.
e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8). Incombe dunque alle
autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da
altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del
domicilio (dimora) fiscale (art. 123 cpv. 1 LIFD; art. 196 seg. LT) e quindi
provarne l’esistenza, mentre il contribuente ha l’obbligo di collaborare, deve
cioè fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a
fondare il suo assoggettamento (art. 124 segg. LIFD; art. 198 segg. LT).
3.2
La
descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non
lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità
probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie
und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima
eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed
in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,
nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda
eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei,
non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta
oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342
e riferimenti).
In
definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro
limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla
ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3
ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire
de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p.
1196). In presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la
fattispecie stabilita dall’autorità, si giustifica così di attribuire al
contribuente l’onere di confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla
stessa autorità (ASA 44 p. 621; decisione TF n.2C_484/2009 del 30 settembre
2010.
e TF n.2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n.
60.
e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).
4.
4.1.
L’autorità fiscale, e segnatamente l’RS 1, ha motivato la propria decisione facendo riferimento a elementi chiari e precisi (che di seguito
verranno passati in rassegna), genericamente contestati ma non confutati dalla
ricorrente.
Peraltro
la stessa nemmeno contesta l’aspetto fattuale, certamente non secondario,
riferito alla propria attività lavorativa in Ticino, ripreso nella motivazione
della decisione impugnata. Pacifico quindi, ed anzi ammesso, che l’attività
professionale della ricorrente, tramite la propria società, __________ GmbH, si
svolge in Ticino, dove la predetta società ha un ufficio in Via __________ ad __________,
è considerata fiscalmente imponibile in Ticino dal 2005, e dove nel 2008 aveva
già realizzato importanti progetti immobiliari, come indicato in dettaglio
nella decisione impugnata e non contestato dalla reclamante.
4.2
La
ricorrente contesta innanzitutto una presenza costante nel Comune di __________
nel 2008. La ricorrente però non prende posizione sui riscontri allegati al
rapporto di segnalazione 5 novembre 2008 della Polizia di __________, rapporto
che, oltre che confermare la presenza operativa dell’ufficio immobiliare in Via
__________, e la frequentazione costante del Golf di __________, include anche
un’invero dettagliata tabella di presenze per il periodo 28 marzo 2008 – 3
novembre 2008 dalla quale si evince una presenza quanto mai costante in Ticino.
Tale chiaro e preciso elemento, malgrado l’onere di contestazione e
confutazione a carico della ricorrente, non è stato fatto oggetto, non solo di
alcuna critica, ma nemmeno di alcuna – seppur succintamente – sostanziata
obiezione da parte della ricorrente.
4.3
Quest’ultima contesta per il rimanente di non essere socia attiva
del Club in questione e contesta in sostanza di avere fruito del consumo
di energia elettrica registrato per la sua abitazione nel 2006, 2007 e 2008,
pure versato agli atti, consumo non contestato invece quo ai volumi registrati
ed allegati al predetto rapporto di polizia, e quo alla loro compatibilità con
una costante occupazione dell’abitazione.
4.3.1
Sulla
prima contestazione, si rileva che la ricorrente non porta alcun elemento atto
a smentire le risultanze del rapporto di Polizia di __________ del 5 novembre
2008.
secondo cui ella è socia del Golf di __________. Ritenuto che la
ricorrente pure ammette implicitamente di essere socia, ancorché non attiva,
stante l’obbligo di contestazione e confutazione richiamato al precedente consid.
3.
, ella avrebbe potuto, se non dovuto in coerenza con il proprio asserto, produrre
una semplice dichiarazione in questo senso del Golf di __________, attestante
che la stessa non è socia iscritta, o non è socia attiva come ella
asserisce.
4.3.2
La
seconda contestazione inerente il consumo elettrico si baserebbe sull’elemento,
notorio secondo la ricorrente, secondo cui per appartamenti di vacanza nel
Comune di __________ sarebbe fatto normale quello di lasciare la luce
costantemente accesa durante l’assenza. Tale circostanza non è invero per nulla
notoria e rappresenta di conseguenza un’insufficiente contestazione del fatto
che il, peraltro non contestato, intenso consumo di energia elettrica,
risultante dal predetto rapporto di polizia per il periodo 2006-2008, sia stato
personalmente fruito dalla ricorrente in presenza di quest’ultima, e con
ciò rappresentando un’ulteriore prova di sua costante presenza in Ticino,
presso la propria abitazione di __________, già perlomeno nel 2008. A maggior ragione, se si legge tale dato in congiunzione con la precitata tabella delle presenze
inserita nel rapporto di segnalazione della Polizia di __________ del 5
novembre 2008, dal quale pure si evince che l’amministratore dello stabile
aveva dichiarato che la reclamante abita nell’abitazione di sua proprietà tutto
l’anno. Il tutto peraltro in perfetta coerenza con l’intensa attività
lavorativa svolta dalla ricorrente in Ticino. Intensità che d’altronde era già
stata fatta oggetto di un verbale di audizione 7 settembre 2007 innanzi all’Ufficio
di tassazione delle persone giuridiche, Bellinzona, mediante il quale veniva
assoggettata illimitatamente all’IC 2005 nel Canton Ticino la società __________
GmbH; da tale verbale, firmato anche dal rappresentante della società, emerge che
la società “da più anni (…) svolge completamente la sua attività in Ticino e
si impegna a trasferire la sede da __________ al Canton Ticino nel corso
dell’anno 2007”. Circostanza, quest’ultima, peraltro non ancora realizzatasi essendo
da un profilo civilistico la società ad oggi ancora domiciliata nel Canton __________.
4.4
In tale scenario, così come emerge dagli atti, non si può ammettere
che l’immatricolazione dell’autovettura in Ticino nel 2009 possa bastare a
ritenere provata l’intenzione della ricorrente di spostare il suo centro di
vita e domicilio, anche civile, nel Comune di __________ con effetto solo dal
gennaio 2010. L’autovettura precedentemente targata __________ è stata costantemente
osservata nel Comune di __________ da marzo a novembre 2008, in coerenza perfetta con l’intensità dell’attività lavorativa, comprovata e comunque ammessa.
Pure agli atti vi è lo stralcio di un’intervista pubblicata in una rivista inerente
la regione dove la stessa ricorrente ha dichiarato ad un giornalista di essersi
trasferita “definitivamente in Ticino” ben prima del 2008 (cfr.
documenti agli atti, e segnatamente allegati al rapporto di segnalazione 5
novembre 2008 della polizia di Ascona).
4.5
La ricorrente ribadisce infine che il centro dei propri interessi
personali si sarebbe trovato nel 2008 a __________ e nella Svizzera tedesca in
generale, dove risiedono la madre ed il proprio convivente, allegando a
sostegno una dichiarazione 21 giugno 2011 del sig. __________.
Si è già ricordato come, nel caso dei singles, la
giurisprudenza del Tribunale federale accentui il legame d’ordine economico con
il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più
anni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si presume che un contribuente
celibe, che esercita un’attività lucrativa dipendente nel luogo di dimora
settimanale, vi abbia il domicilio fiscale principale. Per confutare
tale presunzione, deve provare che rientra regolarmente, almeno una volta alla
settimana, al luogo di residenza dei membri della sua famiglia, con i quali
intrattiene legami particolarmente stretti per determinati motivi e che in tale
luogo è legato anche da altre strette relazioni personali e sociali. Se riesce
a portare tale prova, compete allora al cantone dove il contribuente risiede
durante la settimana l’onere di provare che vi intrattiene relazioni
economiche, e eventualmente personali, preponderanti (cfr. p. es. la sentenza
del 6 dicembre 2010, in StE 2011 A 24.21 n. 22 = RDAF 2011 II 127).
Per
quanto riguarda i rapporti con __________, va rilevato anzitutto che la formulazione della sua dichiarazione è in sé contraddittoria in
quanto afferma, al 21 giugno 2011, data della dichiarazione, che il centro di
vita della coppia è la Svizzera interna (quando invece la ricorrente
ammette comunque di avere un centro di vita ad __________ perlomeno dal 1°
gennaio 2010), salvo poi aggiungere “ossia __________ fino al 31.12.2009”.
Il documento in discussione appare quindi contenutisticamente non chiaro e
contraddittorio per rapporto a quanto intenderebbe dimostrare.
In ogni
caso, la nozione di “convivenza” su cui si fonda la dichiarazione menzionata
non può essere intesa nel senso di un comune domicilio con la ricorrente, per
la semplice ragione che non risulta che __________ e la contribuente abbiano
mai annunciato ad un’autorità comunale, né prima del 2010 né dopo, di avere una
comune economia domestica.
In queste
circostanze, si deve escludere che l’insorgente abbia confutato la presunzione
secondo cui il suo domicilio fiscale si trova ad __________. Anche volendo
ammettere una certa frequentazione della madre e del compagno, nelle concrete
circostanze emerse dal rapporto di polizia e dagli altri documenti agli atti, i
legami __________ appaiono indubbiamente più intensi di quelli con altri luoghi
della Svizzera, ed in particolare con il Comune __________.
4.6
Infine, la ricorrente ha prodotto in data 10 dicembre 2013 la decisione
dell’Ufficio di tassazione di __________ per l’anno 2008 indicando che la
stessa sarebbe cresciuta in giudicato il 3 dicembre 2013. La ricorrente non
indica in cosa tale elemento sarebbe atto a confutare la documentazione versata
agli atti dall’Ufficio di tassazione, e riferita ad una presenza costante e
lavorativa della ricorrente nel Canton Ticino già perlomeno a partire dal 2008.
La
ricorrente per il rimanente non ha dal canto suo esplicitamente lamentato una
doppia imposizione ex art. 127 cpv. 3 Cost. fed. nell’allegato
ricorsuale. Qualora la ricorrente volesse tuttavia ottenere il rimborso
dell’imposta pagata nel Canton __________, dovrebbe impugnare la decisione di
tassazione di quel cantone o, tutt’al più, interporre ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, invocando il divieto di doppia
imposizione garantito dall’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. Il ricorso di diritto
pubblico in materia di doppia imposizione è ammesso solo contro decisioni
emesse da un’Autorità cantonale di ultima istanza. Allo stesso tempo è possibile
impugnare una decisione di un altro cantone – anche già cresciuta in giudicato
– sebbene non sia stata adottata da un’Autorità di ultima istanza (Locher, op. cit., pag. 128). L’atto di
ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All’atto di
ricorso deve essere allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF) ed a
riguardo della formulazione di una richiesta di restituzione delle imposte,
essa deve essere richiesta con sufficiente chiarezza, pure allegando una
ricevuta degli importi pagati (Locher,
op. cit., pag. 151).
4.7
Per i
motivi su esposti si ritiene che la decisione del 10 luglio 2013, con cui l’Ufficio
di tassazione ha stabilito l’assoggettamento illimitato per il periodo a
partire dal 1° gennaio 2008, sia fondata su elementi fattuali e giuridici atti
a riconoscere l’esistenza del domicilio fiscale della ricorrente nel Canton
Ticino e nel Comune di __________ dal 1° gennaio 2008.
5.
Il
ricorso è pertanto respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 3’100.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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