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Decisione

80.2013.186

Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, mutuo all’azionista, acquisto di immobili, successivo fallimento della società

11 dicembre 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

era amministratore unico e azionista della __________ SA, società con sede a __________

il cui scopo era la gestione, l’acquisto, la vendita, la costruzione,

l’amministrazione, la locazione e la mediazione di immobili di qualsiasi genere

e natura, così come l’acquisto, la vendita e l’amministrazione di titoli e partecipazioni.

Anche la moglie __________ lavorava alle dipendenze della società.

B. Con

dichiarazione fiscale del 2008, i contribuenti indicavano di avere un debito privato

per complessivi fr. 78'309.– nei confronti della società sopramenzionata.

L’anno successivo, invece, dalla dichiarazione d’imposta non risultava più

alcun debito nei confronti di detta società. I coniugi menzionavano inoltre tra

i beni patrimoniali non soggetti all’imposta preventiva un diritto di compera (__________)

sulla PPP __________ a __________ per un importo totale di fr. 80'000.–.

C. Con lettera del 9 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione di Locarno

richiedeva ai contribuenti una serie di informazioni e documentazione,

attestante in particolare l’eventuale rimborso del debito verso __________ SA e

la provenienza dei capitali utilizzati per il finanziamento della sostanza

immobiliare __________.

RI 1 con

scritto del 28 giugno 2011 dichiarava che la moglie era divenuta proprietaria

delle due quote PPP __________ e __________ al fondo n. __________ RFD __________,

e ne dettagliava il finanziamento per l’acquisto come di seguito:

Rogito

no. __________ compravendita PPP __________ __________. Prezzo d’acquisto CHF

620'000 così finanziato:

-

CHF 80'000 acconto 2009

prelevato dalla __________ SA dal marito RI 1

-

CHF 500'000 ipoteca

Banca __________

-

CHF 40'000 saldo 2010

prelevato dalla __________ SA dal marito RI 1

Rogito

no. __________ compravendita PPP __________ __________. Prezzo d’acquisto CHF

112'000 così finanziato:

-

CHF 2'000 contanti al

momento del rogito

-

CHF 87'000 ipoteca

Banca __________

-

CHF 23'000 saldo 2010

prelevato dalla __________ SA dal marito RI 1

Lo stesso

annotava peraltro che il suo debito totale nei confronti della __________ SA al

31 dicembre 2009 ammontava a fr. 212'318.13. Detto importo risultava peraltro

anche dal bilancio e conto economico presentato dalla __________ SA per l’anno

2009, dal quale si evinceva che a inizio dell’anno 2009 il credito nei

confronti di RI 1 ammontava a fr. 78'309.28, mentre a fine anno lo stesso era

divenuto di fr. 212'318.13. La somma comprendeva, oltre agli importi necessari

all’acquisto delle due quote PPP, anche altre spese concernenti lo stesso

amministratore unico.

D. In data 11 agosto 2011, l’autorità di tassazione emetteva la sua

decisione di tassazione 2009, aggiungendo ai proventi dichiarati – visti gli

importi riscossi da RI 1 nell’anno 2009 – “altri redditi” nella misura di fr.

143'000.– per l’IC e fr. 85'800.– per l’IFD.

Il

contribuente reclamava allora contro detta decisione, chiedendone

l’annullamento e affermando che detto importo, aggiunto dall’Ufficio di

tassazione, doveva se del caso essere ammesso quale debito nei confronti della

società.

E. Nel frattempo, con decreto della Pretura del Distretto di __________

del 7 febbraio 2012 veniva pronunciato il fallimento della __________ SA, la

cui ragione sociale veniva cancellata.

F. L’Ufficio di tassazione di __________ inviava ai coniugi RI 1 e __________

due scritti, in data 19 dicembre 2012 e 20 gennaio 2013, richiedendo agli

stessi di presentare tutta la documentazione attestante l’ammontare del debito

verso la __________ SA al momento dell’apertura del fallimento, come pure il

rimborso dell’importo prelevato dalla società per l’acquisto immobiliare effettuato

da __________.

In

risposta a queste richieste, RI 1 inviava all’autorità di tassazione un

documento provante lo stato di riparto della società sopra menzionata, dal

quale risultava quale unico attivo fallimentare un “rimborso prelevamento in capitale”

di fr. 60'000.–.

G. Con successiva decisione del 17 luglio 2013, l’autorità di tassazione

respingeva il reclamo. La stessa osservava che l’asserito prestito ricevuto da RI

1 da parte della __________ SA non era né stato comprovato né rimborsato. In

mancanza di tale documentazione, l’Ufficio di tassazione confermava quindi la

sua precedente decisione.

H. I

contribuenti postulano, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto

tributario, l’annullamento della decisione di tassazione dopo reclamo e in

particolare lo stralcio degli “altri redditi” nella misura di fr. 143'000.– per

l’IC e fr. 85'800.– per l’IFD. Gli stessi ritengono sostanzialmente che i fondi

prelevati dalla società debbano essere ritenuti quale debito nei confronti

della __________ SA.

Nelle

proprie osservazioni del 6 agosto 2013, l’Ufficio di tassazione di __________

ribadisce che i prelevamenti effettuati durante il 2009 dalla liquidità della __________

SA a titolo di prestito devono essere considerati alla stregua di una distribuzione

mascherata di utili. Pertanto l’autorità di tassazione ritiene giustificata

l’imposizione aggiuntiva corrispondente a quanto prelevato da RI 1 durante il

2009.

La

prestazione imponibile, tuttavia, è stata corretta dall’autorità in fr.

134'000.– per l’IC e in fr. 80'400.– per l’IFD.

I. All’udienza

del 13 novembre 2013, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Nondimeno, i contribuenti hanno affermato che il preteso prestito prelevato dal

capitale della società non ha potuto essere restituito che in parte, poiché la

stessa nel frattempo è fallita.

In via

subordinata, i ricorrenti hanno chiesto che la prestazione valutabile in denaro

venisse, se del caso, calcolata deducendo fr. 100'000.– di capitale sociale e

fr. 60'000.– quale rimborso del prelevamento del capitale effettuato dal contribuente

alla società fallita.

Diritto

1. 1.1.

Sono

imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote

di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in

denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (art. 20 cpv. 1 lett.

c LIFD e art. 19 cpv. 1 lett. c LT), tra cui rientrano anche le prestazioni

valutabili in denaro (Locher,

Kommentar zum DGB, Parte I, Therwil/Basel 2001, p. 498).

Il 1°

gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 1bis LIFD, secondo

cui i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le

prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a

garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese

le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono

imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione

rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una

società di capitali o di una società cooperativa.

A loro

volta, gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono,

con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non

giustificate dall'uso commerciale concorrono a determinare l'altro utile netto

imponibile.

1.2.

La

dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di

utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,

Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,

Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.;

Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte

1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):

-

una prestazione da parte della società, senza una corrispondente

controprestazione;

-

il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista

o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un

terzo alle stesse condizioni;

-

il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare,

cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi

societari.

1.3.

Sono

considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione

stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure

dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 225). Il

Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone

vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono

dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione

insolita (cfr. ASA 45 p. 595).

1.4.

In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare

il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una

contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché

l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione

e controprestazione (Rivier, loc.cit.;

ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore

della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali

(cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar

zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40)

1.5

Quali

prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni

dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a

determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina,

con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel

conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene

definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme;

cfr. Bernardoni/Bortolotto, La

fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l'appunto

quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza,

che vengono così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando

quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un

terzo ad esempio la vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di

favore. La differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un

terzo e il valore pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione

mascherata di utile (Bernardoni/Bortolotto,

op. cit., p. 423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno

2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660,

consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con

riferimenti).

Considerandi

2.

2.1.

Dal

bilancio della __________ SA per l’anno 2009 risulta che RI 1 era debitore verso

la società di un importo di fr. 78'309.28 a inizio gennaio 2009, poi lievitato in fr. 212'318.13 al 31 dicembre 2009. Di seguito, in base alla scheda contabile

riguardante il debito del contribuente, risulta che esso si è ulteriormente accresciuto,

giungendo a fr. 293'416.98 a fine 2010.

In detta

scheda conto vengono dettagliati tutti gli importi prelevati

dall’amministratore unico nel corso degli anni (dal 2008 al 2010). In

particolare, i prelievi più importanti riguardano l’operazione immobiliare consistita

nell’acquisto delle quote PPP a nome della moglie, i quali vengono indicati nella

scheda conto ad esempio come “Diritto di compera per __________ __________ vers.

a __________ pag. fattura per oggetto 4113/501 cl. __________”, “__________pag.

per diritto di compera”, “Trap. TA per diritto compera privata”, “__________1.

acc. app. __________”, ecc. Gli altri prelevamenti di liquidità dalla società

concernono spese dello stesso azionista, come ad esempio il pagamento di ingegneri

o avvocati, assicurazioni, affitti e altre spese e fatture private.

A seguito

del fallimento della società, avvenuto nel 2012, secondo lo stato di riparto

come unico attivo della massa fallimentare della __________ SA risultava

esserci un “rimborso per il prelevamento del capitale” di fr. 60'000.–, che

sarebbe stato versato dal contribuente.

2.2

Fatta

questa premessa, vi sono numerosi elementi che inducono a ritenere che il

preteso prestito concesso dalla __________ SA ad RI 1 costituisca in realtà una

distribuzione mascherata di utile.

Le

operazioni, proseguite dal 2008 al 2010, sono state condotte dal contribuente

che, in quanto amministratore unico della società, ha prelevato frequentemente

somme destinate a sovvenzionare acquisti e a onorare pagamenti riguardanti lui

stesso e la sua famiglia. I prelevamenti per l’anno 2009, hanno comportato un

versamento complessivo da parte della società di fr. 134'000.–.

L’ammontare

del prestito è estremamente rilevante rispetto al capitale della __________ SA.

Gli attivi totali al 31 dicembre 2009 risultavano essere pari a fr. 308'389.53

e il credito nei confronti di RI 1 ammontava a fr. 212'318.13.

Come

opportunamente evidenziato dall’autorità di tassazione appare quindi rilevante

la circostanza che, di fronte a un credito di tali proporzioni, la società

mutuante non abbia preteso alcuna garanzia. Difatti, le operazioni svolte hanno

portato indubbiamente a un “arricchimento” dell’azionista e della di lui

moglie, a cui sono stati intestati gli appartamenti acquistati, cui è corrisposto

d’altra parte un equivalente “impoverimento” della società, che solo alcuni

anni dopo è fallita.

2.3

È dunque

senz’altro condivisibile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha

considerato quale prestazione valutabile in denaro l’intero incremento del

debito del ricorrente nei confronti della __________ SA, intervenuto nel corso

del 2009.

Se il

beneficiario della prestazione non fosse stato un membro della società o una

persona vicina, è da escludere che la società avrebbe concesso un credito di

tali dimensioni a una persona che, come il ricorrente, già all’epoca aveva

ingenti problemi finanziari e debitori. Meno che mai lo avrebbe fatto senza

ottenere dallo stesso alcuna garanzia, senza un contratto di mutuo scritto e

senza che fossero presi accordi in merito alla modalità e ai tempi del rimborso

o al pagamento di interessi. RI 1 ha difatti goduto di un prestito non

sottoposto ad alcuna controprestazione.

Le

condizioni a cui sono stati riscossi gli importi prelevati non sono conformi

alle regole normali di gestione aziendale: questi prelevamenti sono stati

effettuati in forza del rapporto diretto di partecipazione dell’azionista nella

società.

Pertanto, un simile modo d’agire non trova né può trovare

giustificazione negli usi commerciali e configura pacificamente – proprio per

le modalità insite nella concessione del prestito senza la benché minima

garanzia – un vantaggio per l’azionista che non sarebbe mai stato concesso a

terzi nelle stesse condizioni.

Peraltro, non può nemmeno

essere messo in dubbio che questo favore non potesse essere riconosciuto dagli

organi societari, data la perfetta identità personale tra l’amministratore

unico della __________ SA e il beneficiario dei versamenti.

2.4

Come ha deciso l’autorità fiscale, quindi,

l’incremento del preteso mutuo concesso dalla __________ SA ad RI 1, nelle

condizioni descritte, deve essere considerato come una prestazione valutabile

in denaro, imponibile quale reddito della sostanza del contribuente.

3.

3.1.

Da ultimo, i contribuenti

chiedono che, al fine della determinazione della prestazione valutabile in

denaro, vengano dedotti gli importi di fr. 60'000.– quale rimborso del mutuo e

di fr. 100'000.– quale rimborso del capitale sociale.

3.2

Come

sottolineano i ricorrenti, dallo stato di riparto del fallimento della __________

SA risulta esserci un attivo della massa fallimentare di fr. 60'000.–. RI 1

indica che questo rimborso da lui effettuato copre in parte l’asserito prestito

concessogli dalla società. Più precisamente, tale pagamento sarebbe stato

concordato con l’Ufficio esecuzioni per evitare conseguenze penali, a causa

della situazione in cui si sono venuti a trovare i creditori della società dopo

il fallimento.

Nel caso

in esame, al momento della concessione del preteso mutuo, come già rilevato,

nulla è stato pattuito in merito al rimborso. La prestazione che sarebbe stata

versata dopo l’apertura del fallimento della __________ SA rappresenta un versamento

in capitale alla società, intrapreso per tacitare i creditori, evidentemente danneggiati

dall’operato dell’azionista. In ogni caso, se anche si volesse considerare tale

versamento come un rimborso di parte del debito, lo stesso sarebbe intervenuto

nei periodi fiscali successivi, dopo il fallimento della società.

Per le

ragioni che precedono, non si giustifica di dedurre tale somma dall’importo di

fr. 134'000.–, corrispondente a quanto versato dalla __________ SA al suo azionista

nell’anno 2009.

3.3

Anche per

quanto concerne la deduzione del capitale sociale di fr. 100'000.– dalla

prestazione imponibile, la tesi dei ricorrenti non può venir accolta. In

effetti, il ricupero del capitale sociale può se del caso avvenire al momento

della liquidazione della società: tuttavia, nell’anno fiscale 2009 la __________

SA non è stata liquidata. La liquidazione è intervenuta in seguito, ma a causa

del sopravvenuto fallimento della società, in circostanze cioè in cui si può

escludere che vi sia stato un rimborso del capitale all’azionista. Pertanto è

da escludersi che dalla prestazione imponibile si possa dedurre la somma del

capitale sociale.

3.4

In

conclusione, in base ai prelevamenti/prestiti concessi dalla __________ SA al

ricorrente, la prestazione imponibile – diversamente da quanto quantificato

dall’autorità di tassazione nella decisione dopo reclamo del 17 luglio 2013 – deve

venire valutata in ragione di fr. 134'000.– per l’IC e in fr. 80'400.– per

l’IFD.

4.

Il ricorso

è parzialmente accolto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono ridotte proporzionalmente alla soccombenza

dei ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 2013 è riformata nel senso

che la prestazione valutabile in denaro proveniente dalla __________ SA è

ridotta per l’IC in fr. 134'000.– e per l’IFD in fr. 80'400.–.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un

totale di fr. 2’500.–

sono a

carico dei ricorrenti nella misura di 4/5 (fr. 2'000.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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