80.2013.186
Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, mutuo all’azionista, acquisto di immobili, successivo fallimento della società
11 dicembre 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
80.2013.186
Data decisione, Autorità:
11.12.2013, CDT
Titolo:
Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, mutuo all’azionista, acquisto di immobili, successivo fallimento della società
REDDITO DA SOSTANZA MOBILIARE
art. 20 cpv. 1 let. bis LIFD
art. 20 cpv. 1 let. c LIFD
art. 19 cpv. 1 let. c LT
Incarti n.
80.2013.186
80.2013.187
Lugano
11 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 31 luglio 2013 contro la decisione del 17
luglio 2013 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1
era amministratore unico e azionista della __________ SA, società con sede a __________
il cui scopo era la gestione, l’acquisto, la vendita, la costruzione,
l’amministrazione, la locazione e la mediazione di immobili di qualsiasi genere
e natura, così come l’acquisto, la vendita e l’amministrazione di titoli e partecipazioni.
Anche la moglie __________ lavorava alle dipendenze della società.
B. Con
dichiarazione fiscale del 2008, i contribuenti indicavano di avere un debito privato
per complessivi fr. 78'309.– nei confronti della società sopramenzionata.
L’anno successivo, invece, dalla dichiarazione d’imposta non risultava più
alcun debito nei confronti di detta società. I coniugi menzionavano inoltre tra
i beni patrimoniali non soggetti all’imposta preventiva un diritto di compera (__________)
sulla PPP __________ a __________ per un importo totale di fr. 80'000.–.
C. Con lettera del 9 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione di Locarno
richiedeva ai contribuenti una serie di informazioni e documentazione,
attestante in particolare l’eventuale rimborso del debito verso __________ SA e
la provenienza dei capitali utilizzati per il finanziamento della sostanza
immobiliare __________.
RI 1 con
scritto del 28 giugno 2011 dichiarava che la moglie era divenuta proprietaria
delle due quote PPP __________ e __________ al fondo n. __________ RFD __________,
e ne dettagliava il finanziamento per l’acquisto come di seguito:
Rogito
no. __________ compravendita PPP __________ __________. Prezzo d’acquisto CHF
620'000 così finanziato:
-
CHF 80'000 acconto 2009
prelevato dalla __________ SA dal marito RI 1
-
CHF 500'000 ipoteca
Banca __________
-
CHF 40'000 saldo 2010
prelevato dalla __________ SA dal marito RI 1
Rogito
no. __________ compravendita PPP __________ __________. Prezzo d’acquisto CHF
112'000 così finanziato:
-
CHF 2'000 contanti al
momento del rogito
-
CHF 87'000 ipoteca
Banca __________
-
CHF 23'000 saldo 2010
prelevato dalla __________ SA dal marito RI 1
Lo stesso
annotava peraltro che il suo debito totale nei confronti della __________ SA al
31 dicembre 2009 ammontava a fr. 212'318.13. Detto importo risultava peraltro
anche dal bilancio e conto economico presentato dalla __________ SA per l’anno
2009, dal quale si evinceva che a inizio dell’anno 2009 il credito nei
confronti di RI 1 ammontava a fr. 78'309.28, mentre a fine anno lo stesso era
divenuto di fr. 212'318.13. La somma comprendeva, oltre agli importi necessari
all’acquisto delle due quote PPP, anche altre spese concernenti lo stesso
amministratore unico.
D. In data 11 agosto 2011, l’autorità di tassazione emetteva la sua
decisione di tassazione 2009, aggiungendo ai proventi dichiarati – visti gli
importi riscossi da RI 1 nell’anno 2009 – “altri redditi” nella misura di fr.
143'000.– per l’IC e fr. 85'800.– per l’IFD.
Il
contribuente reclamava allora contro detta decisione, chiedendone
l’annullamento e affermando che detto importo, aggiunto dall’Ufficio di
tassazione, doveva se del caso essere ammesso quale debito nei confronti della
società.
E. Nel frattempo, con decreto della Pretura del Distretto di __________
del 7 febbraio 2012 veniva pronunciato il fallimento della __________ SA, la
cui ragione sociale veniva cancellata.
F. L’Ufficio di tassazione di __________ inviava ai coniugi RI 1 e __________
due scritti, in data 19 dicembre 2012 e 20 gennaio 2013, richiedendo agli
stessi di presentare tutta la documentazione attestante l’ammontare del debito
verso la __________ SA al momento dell’apertura del fallimento, come pure il
rimborso dell’importo prelevato dalla società per l’acquisto immobiliare effettuato
da __________.
In
risposta a queste richieste, RI 1 inviava all’autorità di tassazione un
documento provante lo stato di riparto della società sopra menzionata, dal
quale risultava quale unico attivo fallimentare un “rimborso prelevamento in capitale”
di fr. 60'000.–.
G. Con successiva decisione del 17 luglio 2013, l’autorità di tassazione
respingeva il reclamo. La stessa osservava che l’asserito prestito ricevuto da RI
1 da parte della __________ SA non era né stato comprovato né rimborsato. In
mancanza di tale documentazione, l’Ufficio di tassazione confermava quindi la
sua precedente decisione.
H. I
contribuenti postulano, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto
tributario, l’annullamento della decisione di tassazione dopo reclamo e in
particolare lo stralcio degli “altri redditi” nella misura di fr. 143'000.– per
l’IC e fr. 85'800.– per l’IFD. Gli stessi ritengono sostanzialmente che i fondi
prelevati dalla società debbano essere ritenuti quale debito nei confronti
della __________ SA.
Nelle
proprie osservazioni del 6 agosto 2013, l’Ufficio di tassazione di __________
ribadisce che i prelevamenti effettuati durante il 2009 dalla liquidità della __________
SA a titolo di prestito devono essere considerati alla stregua di una distribuzione
mascherata di utili. Pertanto l’autorità di tassazione ritiene giustificata
l’imposizione aggiuntiva corrispondente a quanto prelevato da RI 1 durante il
2009.
La
prestazione imponibile, tuttavia, è stata corretta dall’autorità in fr.
134'000.– per l’IC e in fr. 80'400.– per l’IFD.
I. All’udienza
del 13 novembre 2013, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Nondimeno, i contribuenti hanno affermato che il preteso prestito prelevato dal
capitale della società non ha potuto essere restituito che in parte, poiché la
stessa nel frattempo è fallita.
In via
subordinata, i ricorrenti hanno chiesto che la prestazione valutabile in denaro
venisse, se del caso, calcolata deducendo fr. 100'000.– di capitale sociale e
fr. 60'000.– quale rimborso del prelevamento del capitale effettuato dal contribuente
alla società fallita.
Diritto
1. 1.1.
Sono
imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote
di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in
denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (art. 20 cpv. 1 lett.
c LIFD e art. 19 cpv. 1 lett. c LT), tra cui rientrano anche le prestazioni
valutabili in denaro (Locher,
Kommentar zum DGB, Parte I, Therwil/Basel 2001, p. 498).
Il 1°
gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 1bis LIFD, secondo
cui i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le
prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a
garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese
le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono
imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione
rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una
società di capitali o di una società cooperativa.
A loro
volta, gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono,
con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale concorrono a determinare l'altro utile netto
imponibile.
1.2.
La
dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di
utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.;
Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte
1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):
-
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente
controprestazione;
-
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista
o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un
terzo alle stesse condizioni;
-
il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare,
cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi
societari.
1.3.
Sono
considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione
stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure
dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 225). Il
Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone
vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono
dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione
insolita (cfr. ASA 45 p. 595).
1.4.
In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare
il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una
contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché
l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione
e controprestazione (Rivier, loc.cit.;
ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore
della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali
(cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40)
1.5
Quali
prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni
dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a
determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina,
con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel
conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene
definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme;
cfr. Bernardoni/Bortolotto, La
fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l'appunto
quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza,
che vengono così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando
quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un
terzo ad esempio la vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di
favore. La differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un
terzo e il valore pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione
mascherata di utile (Bernardoni/Bortolotto,
op. cit., p. 423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno
2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660,
consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con
riferimenti).
Considerandi
2.
2.1.
Dal
bilancio della __________ SA per l’anno 2009 risulta che RI 1 era debitore verso
la società di un importo di fr. 78'309.28 a inizio gennaio 2009, poi lievitato in fr. 212'318.13 al 31 dicembre 2009. Di seguito, in base alla scheda contabile
riguardante il debito del contribuente, risulta che esso si è ulteriormente accresciuto,
giungendo a fr. 293'416.98 a fine 2010.
In detta
scheda conto vengono dettagliati tutti gli importi prelevati
dall’amministratore unico nel corso degli anni (dal 2008 al 2010). In
particolare, i prelievi più importanti riguardano l’operazione immobiliare consistita
nell’acquisto delle quote PPP a nome della moglie, i quali vengono indicati nella
scheda conto ad esempio come “Diritto di compera per __________ __________ vers.
a __________ pag. fattura per oggetto 4113/501 cl. __________”, “__________pag.
per diritto di compera”, “Trap. TA per diritto compera privata”, “__________1.
acc. app. __________”, ecc. Gli altri prelevamenti di liquidità dalla società
concernono spese dello stesso azionista, come ad esempio il pagamento di ingegneri
o avvocati, assicurazioni, affitti e altre spese e fatture private.
A seguito
del fallimento della società, avvenuto nel 2012, secondo lo stato di riparto
come unico attivo della massa fallimentare della __________ SA risultava
esserci un “rimborso per il prelevamento del capitale” di fr. 60'000.–, che
sarebbe stato versato dal contribuente.
2.2
Fatta
questa premessa, vi sono numerosi elementi che inducono a ritenere che il
preteso prestito concesso dalla __________ SA ad RI 1 costituisca in realtà una
distribuzione mascherata di utile.
Le
operazioni, proseguite dal 2008 al 2010, sono state condotte dal contribuente
che, in quanto amministratore unico della società, ha prelevato frequentemente
somme destinate a sovvenzionare acquisti e a onorare pagamenti riguardanti lui
stesso e la sua famiglia. I prelevamenti per l’anno 2009, hanno comportato un
versamento complessivo da parte della società di fr. 134'000.–.
L’ammontare
del prestito è estremamente rilevante rispetto al capitale della __________ SA.
Gli attivi totali al 31 dicembre 2009 risultavano essere pari a fr. 308'389.53
e il credito nei confronti di RI 1 ammontava a fr. 212'318.13.
Come
opportunamente evidenziato dall’autorità di tassazione appare quindi rilevante
la circostanza che, di fronte a un credito di tali proporzioni, la società
mutuante non abbia preteso alcuna garanzia. Difatti, le operazioni svolte hanno
portato indubbiamente a un “arricchimento” dell’azionista e della di lui
moglie, a cui sono stati intestati gli appartamenti acquistati, cui è corrisposto
d’altra parte un equivalente “impoverimento” della società, che solo alcuni
anni dopo è fallita.
2.3
È dunque
senz’altro condivisibile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha
considerato quale prestazione valutabile in denaro l’intero incremento del
debito del ricorrente nei confronti della __________ SA, intervenuto nel corso
del 2009.
Se il
beneficiario della prestazione non fosse stato un membro della società o una
persona vicina, è da escludere che la società avrebbe concesso un credito di
tali dimensioni a una persona che, come il ricorrente, già all’epoca aveva
ingenti problemi finanziari e debitori. Meno che mai lo avrebbe fatto senza
ottenere dallo stesso alcuna garanzia, senza un contratto di mutuo scritto e
senza che fossero presi accordi in merito alla modalità e ai tempi del rimborso
o al pagamento di interessi. RI 1 ha difatti goduto di un prestito non
sottoposto ad alcuna controprestazione.
Le
condizioni a cui sono stati riscossi gli importi prelevati non sono conformi
alle regole normali di gestione aziendale: questi prelevamenti sono stati
effettuati in forza del rapporto diretto di partecipazione dell’azionista nella
società.
Pertanto, un simile modo d’agire non trova né può trovare
giustificazione negli usi commerciali e configura pacificamente – proprio per
le modalità insite nella concessione del prestito senza la benché minima
garanzia – un vantaggio per l’azionista che non sarebbe mai stato concesso a
terzi nelle stesse condizioni.
Peraltro, non può nemmeno
essere messo in dubbio che questo favore non potesse essere riconosciuto dagli
organi societari, data la perfetta identità personale tra l’amministratore
unico della __________ SA e il beneficiario dei versamenti.
2.4
Come ha deciso l’autorità fiscale, quindi,
l’incremento del preteso mutuo concesso dalla __________ SA ad RI 1, nelle
condizioni descritte, deve essere considerato come una prestazione valutabile
in denaro, imponibile quale reddito della sostanza del contribuente.
3.
3.1.
Da ultimo, i contribuenti
chiedono che, al fine della determinazione della prestazione valutabile in
denaro, vengano dedotti gli importi di fr. 60'000.– quale rimborso del mutuo e
di fr. 100'000.– quale rimborso del capitale sociale.
3.2
Come
sottolineano i ricorrenti, dallo stato di riparto del fallimento della __________
SA risulta esserci un attivo della massa fallimentare di fr. 60'000.–. RI 1
indica che questo rimborso da lui effettuato copre in parte l’asserito prestito
concessogli dalla società. Più precisamente, tale pagamento sarebbe stato
concordato con l’Ufficio esecuzioni per evitare conseguenze penali, a causa
della situazione in cui si sono venuti a trovare i creditori della società dopo
il fallimento.
Nel caso
in esame, al momento della concessione del preteso mutuo, come già rilevato,
nulla è stato pattuito in merito al rimborso. La prestazione che sarebbe stata
versata dopo l’apertura del fallimento della __________ SA rappresenta un versamento
in capitale alla società, intrapreso per tacitare i creditori, evidentemente danneggiati
dall’operato dell’azionista. In ogni caso, se anche si volesse considerare tale
versamento come un rimborso di parte del debito, lo stesso sarebbe intervenuto
nei periodi fiscali successivi, dopo il fallimento della società.
Per le
ragioni che precedono, non si giustifica di dedurre tale somma dall’importo di
fr. 134'000.–, corrispondente a quanto versato dalla __________ SA al suo azionista
nell’anno 2009.
3.3
Anche per
quanto concerne la deduzione del capitale sociale di fr. 100'000.– dalla
prestazione imponibile, la tesi dei ricorrenti non può venir accolta. In
effetti, il ricupero del capitale sociale può se del caso avvenire al momento
della liquidazione della società: tuttavia, nell’anno fiscale 2009 la __________
SA non è stata liquidata. La liquidazione è intervenuta in seguito, ma a causa
del sopravvenuto fallimento della società, in circostanze cioè in cui si può
escludere che vi sia stato un rimborso del capitale all’azionista. Pertanto è
da escludersi che dalla prestazione imponibile si possa dedurre la somma del
capitale sociale.
3.4
In
conclusione, in base ai prelevamenti/prestiti concessi dalla __________ SA al
ricorrente, la prestazione imponibile – diversamente da quanto quantificato
dall’autorità di tassazione nella decisione dopo reclamo del 17 luglio 2013 – deve
venire valutata in ragione di fr. 134'000.– per l’IC e in fr. 80'400.– per
l’IFD.
4.
Il ricorso
è parzialmente accolto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono ridotte proporzionalmente alla soccombenza
dei ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 2013 è riformata nel senso
che la prestazione valutabile in denaro proveniente dalla __________ SA è
ridotta per l’IC in fr. 134'000.– e per l’IFD in fr. 80'400.–.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un
totale di fr. 2’500.–
sono a
carico dei ricorrenti nella misura di 4/5 (fr. 2'000.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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