80.2013.191
Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, prova dell'esistenza di un mutuo di amici residenti in altri cantoni, onere della prova
14 settembre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2013.191
80.2013.192
Lugano
14 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
RI
2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 11 agosto 2013 contro la decisione del 10 luglio 2013 in materia di IC e
IFD 2010.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________,
si occupa del commercio e della distribuzione di articoli sportivi. La moglie RI
2, di formazione impiegata di commercio, è disoccupata.
Con atto pubblico del 13
gennaio 2010, iscritto a registro fondiario il 25 gennaio 2010, RI 1 acquistava
un appartamento nel comune di __________ (PPP n. __________ al mappale n. __________),
per il prezzo di fr. 800'000.–.
B. Nella dichiarazione
fiscale 2010, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito da
attività indipendente di fr. 92'481.–, mentre la moglie dichiarava indennità giornaliere
per complessivi fr. 11'321.–. Per quanto ancora qui di interesse, i coniugi esponevano
debiti privati nella misura di fr. 634'000.–, pari a due mutui ipotecari accesi
presso __________.
C. Con lettera del 7 gennaio
2013, l’Ufficio di tassazione di Locarno sottoponeva ai contribuenti un calcolo
delle entrate e delle uscite dell’anno, dal quale emergeva un’eccedenza di soli
fr. 277.– per far fronte ai fabbisogni annui della famiglia, invitandoli a
presentare puntuali osservazioni.
I contribuenti,
rappresentati dalla RA 1, rispondevano con scritto dell’8 febbraio 2013,
affermando di aver potuto beneficiare di un credito privato di fr. 50'000.– per
l’acquisto dell’immobile di __________.
D. L’autorità di tassazione,
con decisione del 27 febbraio 2013, notificava ai coniugi la tassazione IC/IFD
2010, aggiungendo alle entrate dichiarate “altri redditi” per fr. 50'000.–.
Nella motivazione allegata,
l’autorità spiegava che gli importi indicati a giustificazione dell’ammanco
finanziario rappresentavano piuttosto un “reddito d’altra fonte necessario per
far fronte alle necessità dell’esistenza”.
E. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 28 marzo 2013, lamentando l’aggiunta
di altri redditi alle entrate dichiarate. RI 1 precisava di aver beneficiato di
tre crediti privati concessigli da __________ (fr. 10'000.–), da __________
(fr. 10'000.–) e da __________ (fr. 30'000.–).
L’autorità di tassazione,
con nuova lettera del 21 maggio 2013 invitava i contribuenti a documentare,
entro il successivo 15 giugno 2013, le modalità di finanziamento dell’immobile,
così come le ricevute e/o gli ordini d’accredito attestanti l’incasso degli asseriti
prestiti. Non avendo ricevuto risposta, con decisione del 10 luglio 2013,
l’autorità respingeva il reclamo.
F. Nel frattempo, con
lettera di medesima data, il rappresentante dei contribuenti produceva all’autorità
di tassazione una copia dei tre contratti di prestito sottoscritti da __________
(l’11 gennaio 2010), __________ (il 12 gennaio 2010) e __________ (il 15
gennaio 2010), una copia del contratto di compravendita e dell’accordo quadro
concluso con __________ per la concessione di un mutuo ipotecario.
Con lettera del 15 luglio
2013, l’autorità spiegava ai contribuenti di avere già deciso il reclamo.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, sempre
rappresentati dalla RA 1, chiedono nuovamente che siano stralciati gli “altri
redditi” di fr. 50'000.–. Chiedono inoltre che il reddito da attività lucrativa
indipendente del marito (dichiarato ed accertato in fr. 92'481.–) sia
sostituito con un reddito da attività lucrativa dipendente (di fr. 97'978.–),
dal quale poter dedurre le spese professionali forfettarie. Allegano al gravame
un certificato di salario rilasciatogli dalla __________ AG di __________.
H. Nelle proprie
osservazioni del 10 ottobre 2013, l’autorità fiscale propone di respingere il
gravame. Reputa la documentazione prodotta insufficiente a dimostrare
l’esistenza degli asseriti prestiti privati. Rileva infine che il certificato
di salario “non trova corrispondenza con i dati precedentemente dichiarati con
la presentazione di un rendiconto per attività indipendente”, chiedendone la
conferma.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere
in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger,
Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.
190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT
sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente
le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed
esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per
consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1
LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e
trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.
442).
1.2.
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia spazio a
considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il contribuente
tralascia, in maniera colpevole e in violazione dei propri obblighi, la
collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano
l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente,
per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce
il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che
non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
Vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n.
29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima
ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva
dell’onere probatorio (Zweifel,
op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.
123 LIFD, p. 1196).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, come detto,
RI 1 ha acquistato, nel mese di gennaio 2010, un appartamento nel comune di __________,
per il prezzo di fr. 800'000.–. Lo stesso è stato finanziato tramite
l’accensione di due mutui ipotecari presso __________, per un importo totale dichiarato
di fr. 634'000.–.
Ricevuta la dichiarazione
d’imposta, l’Ufficio di tassazione ha allestito un calcolo della disponibilità
finanziaria dei ricorrenti, dal quale emergeva in particolar modo un consumo di
capitali di quasi 100'000 franchi, oltre all’accensione dei citati debiti. Come
esposto in narrativa, ne risultava in ogni caso un’eccedenza di soli fr. 277.–
per far fronte ai fabbisogni annui della famiglia, che i contribuenti hanno
giustificato affermando di aver potuto beneficiare di un ulteriore credito privato
di fr. 50'000.– per l’acquisto dell’immobile di __________. Con lettera del 10
luglio 2013, quando ormai la decisione su reclamo era già stata emessa, la rappresentante
dei ricorrenti ha quindi trasmesso all’autorità di tassazione la copia di tre
contratti di mutuo sottoscritti da __________ (l’11 gennaio 2010), __________
(il 12 gennaio 2010) e __________ (il 15 gennaio 2010), per un totale di fr.
50'000.–. Non ha invece dato seguito alla successiva richiesta di fornire le
ricevute e/o gli ordini d’accredito attestanti l’effettivo incasso degli
asseriti prestiti.
2.2
Troppo poco. In un sistema
fiscale che tende ad impedire elusioni alla legge o il raggiro di norme
tributarie i fatti allegati dal contribuente devono essere provati o, a seconda
delle circostanze, resi perlomeno attendibili. Questa esigenza si fa particolarmente
sentire quando a giustificare un dispendio che non può essere provato con il
reddito conseguito, il contribuente afferma di aver contratto un mutuo privato.
La giurisprudenza ha già,
pertanto, ripetutamente negato la deduzione di debiti e relativi interessi, soprattutto
in casi in cui il creditore ha domicilio o sede all’estero, in particolare in
Stati che consentono domiciliazioni fittizie, oppure se l’identità del creditore
non viene resa nota (cfr., per esempio, CDT n. 80.2014.8/9 del 12 settembre
2014.
e giurisprudenza citata). Nella fattispecie, come visto, i ricorrenti
hanno (infine) indicato il nome e l’indirizzo dei presunti creditori, fornendo
una copia dei contratti di mutuo. Ciò che ha permesso a questa Camera di effettuare
delle verifiche incrociate presso le competenti autorità fiscali del Cantone __________
(__________è domiciliato a __________, __________ ad __________) e del Cantone __________
(__________è domiciliato a __________). Ne è risultato che nessuno dei tre
presunti creditori ha dichiarato di vantare una pretesa creditizia nei
confronti di RI 1.
2.3
Diversi sono gli elementi
che inducono a dubitare dell’esistenza di simili crediti. In primo luogo, il
fatto stesso che il contribuente se ne sia “ricordato” solo dopo che l’autorità
di tassazione gli aveva presentato un calcolo delle entrate e delle uscite, dal
quale emergeva un’insufficiente disponibilità finanziaria per far fronte ai
fabbisogni annui della famiglia. In secondo luogo il fatto che la scarsa documentazione
relativa ai mutui in questione sia stata prodotta in momenti successivi, quando
ormai la decisione su reclamo era già stata emessa, e soprattutto l’inesistenza
di ogni altro mezzo di prova, espressamente richiesto dall’autorità di
tassazione (i ricorrenti, come visto, non hanno in particolare mai fornito le
ricevute e/o gli ordini d’accredito attestanti l’effettivo incasso degli
asseriti prestiti). Senza dimenticare infine che i presunti creditori non hanno
mai dichiarato il credito in capitale, come pure l’inesistenza di ogni forma di
garanzia e di interessi (cfr. copia dei contratti in discussione), che ha di
fatto permesso ai ricorrenti di far sì che i relativi importi non incidessero
sul calcolo del dispendio.
Da quanto precede risulta
ineccepibile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha ritenuto
insufficientemente provata l’esistenza dei debiti fatti valere a giustificazione
dell’ammanco finanziario. Il contribuente non può certo pretendere che
l’autorità fiscale ammetta l’esistenza di un debito, quando la stessa non è
provata in modo ineccepibile e, anzi, vi sono diversi elementi che inducono a
dubitare delle sue affermazioni. Ciò non presuppone in ogni caso che l’autorità
fiscale accerti la falsità dei documenti prodotti; in questa sede è sufficiente
constatare che il contribuente non è stato in grado di apportare la prova di
una circostanza che egli era tenuto a comprovare.
2.4
Il mancato riconoscimento
dei debiti comporta la ripresa dell’importo indicato di fr. 50'000.– alla stregua
di un elemento di reddito imponibile. Si tratta della logica conseguenza
dell’inadempimento dell’onere probatorio e del fatto che, secondo dottrina e
giurisprudenza, il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità delle
entrate che provengono al contribuente durante un determinato periodo e di cui
questi può disporre per le sue necessità senza dover diminuire il patrimonio
che aveva all’inizio del medesimo periodo (StE 1997 B 72.11 n. 5; v. anche decisione
TF n.2P.173/2002 del 7 febbraio 2003). Del resto, sia detto per inciso, nella
fattispecie è lo stesso ricorrente ad ammettere di avere potuto disporre della
somma di denaro litigiosa nel corso del periodo di computo in questione, per acquistare
l’appartamento di __________. Esclusa l’esistenza degli asseriti debiti
privati, l’autorità di tassazione non poteva semplicemente ignorare l’importo
indicato di fr. 50'000.–, ma era tenuta a riprenderlo e ad imporlo quale
reddito.
3.
3.1.
I ricorrenti chiedono
infine che il reddito da attività lucrativa indipendente del marito (di fr.
92'481.–) sia sostituito con un reddito da attività lucrativa dipendente (di
fr. 97'978.–), dal quale poter dedurre le spese professionali forfettarie. A
sostegno della loro richiesta allegano al gravame un certificato di salario
rilasciatogli dalla __________ AG di __________ il 10 giugno 2013, argomentando
che l’attività del marito sarebbe stata considerata quale dipendente dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS del Canton __________.
3.2
Dottrina e
prassi parlano di attività lucrativa indipendente quando essa si svolge in base
ad una organizzazione propria, liberamente scelta, che si manifesta all’esterno
e si esercita per conto ed a rischio proprio del contribuente. Per lo più si
richiede l’impiego sia di lavoro sia di capitale (cfr. Reich, Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit im
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, in: Knapp [a cura di], Problèmes
actuels de droit fiscal – Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson,
Basilea/Francoforte 1995, p. 121). Si deve invece ammettere un’attività
dipendente quando una delle parti, rispetto all’altra, è subordinata per quanto
concerne l’impiego del tempo o l’organizzazione del lavoro. Un altro indizio
può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che il
contribuente non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,
il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi il compito di stabilire in ogni caso
particolare se ci si trovi di fronte ad un’attività dipendente oppure
indipendente.
3.3
La casistica è invero
molto più dettagliata nel campo delle assicurazioni sociali. Può
allora essere utile rinviare alle Direttive sul salario determinante (DSD)
nell’AVS/AI e nelle IPG, edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali, e più in generale alla prassi instauratasi in questo campo.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale delle assicurazioni, un indizio determinante di
un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio
conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi
sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo,
non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che
è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982
pag. 208). Si è invece in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche
di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato
fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente
dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda
di quest’ultimo. Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano
di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza
dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176).
La qualifica
dell’assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente
formale della sua affiliazione in una o nell’altra categoria. Solo la natura di
tale attività, considerata nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Per questi motivi, un assicurato può
essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente
per un altro lavoro (Pratique VSI
1995.
pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
3.4
Nel caso in esame, come
visto, i ricorrenti hanno dichiarato un reddito da attività indipendente di fr.
92'481.–, allegando un rendiconto delle entrate e delle uscite dell’anno. In
questa sede chiedono invece che l’attività del marito sia considerata dipendente
ed imposta sulla base di un salario netto di fr. 97'978.–, così come indicato
nel certificato di salario allestito dalla società __________ il 10 giugno
2013.
In considerazione delle
scarse informazioni disponibili, è ben difficile stabilire se l’attività di RI
1.
sia più vicina a quella di un indipendente oppure a quella di un dipendente. Per
ragioni di economia procedurale, la questione può nondimeno restare aperta. Premesso
che il contribuente deve in ogni caso prestare all’autorità fiscale la più estesa
collaborazione ai fini della determinazione del reddito imponibile (art. 200 LT
e 126 LIFD) e che secondo un consolidato principio gli spetta l’onere di
dimostrare le spese professionali effettivamente sostenute, nella fattispecie
la decisione impugnata si appalesa a lui più favorevole. Dal salario netto di
fr. 97'978.– potrebbero, infatti, entrare in linea di considerazione soltanto
le “altre spese professionali” di fr. 2'500.–, con la conseguenza che il
reddito del lavoro risulterebbe comunque superiore a quello dichiarato (ed accertato
dall’autorità di tassazione) di fr. 92'481.–.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1'080.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: