80.2013.195
Condono: presupposti, stato di bisogno, prelevamento capitale cassa pensione, fallimento, perdite al gioco d'azzardo
12 settembre 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2013.195
Data decisione, Autorità:
12.09.2013, CDT
Titolo:
Condono: presupposti, stato di bisogno, prelevamento capitale cassa pensione, fallimento, perdite al gioco d'azzardo
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarti n.
80.2013.195
80.2013.196
Lugano
12 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro
Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 agosto 2013 contro la decisione del 19
giugno 2013 in materia di condono IFD e IC 2011.
Fatti
- RI 1, nata
nel 1956, divorziata, vive con la madre a __________;
- impiegata
di banca per oltre vent’anni, nella primavera del 2009 veniva licenziata, a
seguito di una ristrutturazione aziendale;
- dapprima
al beneficio delle indennità di disoccupazione, si trova attualmente a carico
della pubblica assistenza;
- il 7
febbraio 2013, tramite formulario ufficiale, la contribuente si rivolgeva
all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte federali e cantonali
2011;
- con
separate decisioni del 16 maggio 2013, l’autorità fiscale respingeva la domanda;
- pur
ammettendo l’esistenza di una situazione di bisogno, poneva l’accento
sull’importante capitale, di fr. 320'710.–, prelevato dalla previdenza
professionale nel corso del 2010, che le avrebbe senz’altro permesso di
accantonare le necessarie riserve per far fronte a tutti i suoi impegni verso
il fisco;
- RI 1 impugnava
le suddette decisioni, con reclamo del 21 maggio 2013, nel quale spiegava di
avere prelevato l’avere di vecchiaia con l’intento di aprire un’attività indipendente,
mai decollata, perdendo l’intero capitale investito;
- l’Ufficio
esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 19 giugno
2013;
- pur confermando
l’esiguità delle attuali entrate, l’autorità poneva nuovamente l’accento sull’importante
capitale a sua disposizione, aggiungendo poi che non avrebbe nemmeno dovuto
beneficiare del condono delle imposte 2009, se solo avesse correttamente
dichiarato il capitale prelevato dalla cassa pensione;
- con
scritto del 3 luglio 2013, indirizzato nuovamente all’Ufficio esazione e
condoni, la contribuente attribuiva la mancata dichiarazione del capitale ad
una svista, credendo che lo stesso “fosse già stato tassato alla fonte”;
- in
risposta, l’autorità fiscale si limitava a richiamare l’art. 246 cpv. 3 LT,
secondo cui per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola
domanda di condono;
- con
scritto del 9 agosto 2013, RI 1 si è quindi rivolta alla Camera di diritto
tributario, pur sapendo che la legge tributaria “non prevede una seconda
revisione”;
- nelle
proprie osservazioni del 19 agosto 2013, l’Ufficio esazione e condoni propone la
reiezione del gravame;
- l’autorità
sottolinea in particolare che la mancata dichiarazione del capitale previdenziale
è stata nel frattempo segnalata al competente Ufficio delle procedure speciali,
per il recupero delle imposte condonate a torto nel 2009;
- con
scritto del 29 agosto 2013, così richiesta da questa Camera, RI 1 ha spiegato di avere utilizzato solo una parte del capitale prelevato per avviare l’attività
indipendente, sperperando il rimanente saldo al casinò di __________.
Diritto
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi degli
art. 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD, è competente a pronunciarsi nel merito
dei gravami contro le decisioni su reclamo dell’Ufficio esazione e condoni, a
condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata;
- a prima
vista, il ricorso presentato il 9 agosto 2013 appare tardivo, giacché la decisione
su reclamo risale al 19 giugno 2013;
- in
realtà, come esposto in narrativa, la contribuente ha tempestivamente reagito
alla decisione, indirizzando all’Ufficio esazione e condoni lo scritto del 3
luglio 2013, che quest’ultimo ha omesso di trasmettere per competenza a questa
Camera, considerandolo erroneamente come una domanda di riesame;
- nelle
proprie osservazioni del 19 agosto 2013, l’autorità fiscale non ha tuttavia
sollevato alcuna obiezione formale al gravame, per cui nulla si oppone a
entrare nel merito delle censure della ricorrente;
- secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
Considerandi
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati;
- il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente (Beusch, Der
Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188);
- le
ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale
spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella
“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali
e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di
tassazione;
- per
motivi che possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica o finanziaria,
si ritiene infatti che l’esistenza economica di un contribuente debba essere
per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo
2009.
e dottrina citata);
- il
condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra
della legge;
- nel
rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti
precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad
art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468);
- conformemente
a quanto disposto dagli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
l’esistenza di una situazione di bisogno e conseguenze oltremodo gravose dovute
al pagamento del debito fiscale;
- la prima
condizione è adempiuta quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità
finanziaria del contribuente (art. 9 dell’Ordinanza federale concernente
l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta; RS 642.121);
- se,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto, adempiuta è pure la condizione
del grave rigore (Beusch, op.
cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347);
- a
differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore
non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore,
ma prende in considerazione anche altre circostanze, segnatamente ragioni di
equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010);
- conseguenze
oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante
deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse
cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari,
una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008
del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010);
- tornando
al caso in esame, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di
condono inoltrata dalla ricorrente in difetto della seconda condizione del
grave rigore;
- del
resto, è immediatamente evidente che la contribuente, a carico della pubblica
assistenza, si trova ormai in una situazione di bisogno ai sensi degli art. 246
LT e 167 LIFD, che al momento non le permette di sopperire al suo minimo
esistenziale (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale);
- come giustamente
rilevato dall’autorità fiscale, il cospicuo importo prelevato dalla cassa
pensione nel corso del 2010, le avrebbe tuttavia permesso di accantonare le
necessarie riserve per far fronte a tutti i suoi impegni verso il fisco
(decisione CDT n. 80.2010.65 del 21 luglio 2010);
- a nulla
valgono le argomentazioni della ricorrente, che nello scritto del 29 agosto
2013.
spiega di avere utilizzato una parte del capitale per avviare l’attività
indipendente, poi fallita, e di avere sperperato il rimanente saldo al casinò
di __________;
- tali
circostanze dimostrano semmai che l’attuale situazione di bisogno è da ricondurre
ad operazioni commerciali avventate e ad uno stile di vita eccessivo, che non
possono in nessun caso giustificare un grave rigore;
- la
decisione dell’Ufficio esazione e condoni merita pertanto piena tutela;
- decidere
diversamente significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano
la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro
sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono
invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo
scopo di estinguere i loro debiti fiscali;
- in simili
circostanze, legittima appare pure la segnalazione all’Ufficio delle procedure
speciali per il recupero delle imposte già condonate nel 2009, quando ancora
non si era a conoscenza dell’importante capitale prelevato dalla ricorrente;
- vista la sua
precaria situazione finanziaria, si rinuncia tuttavia a prelevare tassa di
giustizia e spese processuali;
- contro le
decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m
LTF);
- l’Alta
Corte si rifiuta inoltre di entrare nel merito di ricorsi sussidiari in materia
costituzionale, (art. 113 LTF), negando l’esistenza di un interesse
giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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