Lexipedia

Decisione

80.2013.195

Condono: presupposti, stato di bisogno, prelevamento capitale cassa pensione, fallimento, perdite al gioco d'azzardo

12 settembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, nata

nel 1956, divorziata, vive con la madre a __________;

- impiegata

di banca per oltre vent’anni, nella primavera del 2009 veniva licenziata, a

seguito di una ristrutturazione aziendale;

- dapprima

al beneficio delle indennità di disoccupazione, si trova attualmente a carico

della pubblica assistenza;

- il 7

febbraio 2013, tramite formulario ufficiale, la contribuente si rivolgeva

all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte federali e cantonali

2011;

- con

separate decisioni del 16 maggio 2013, l’autorità fiscale respingeva la domanda;

- pur

ammettendo l’esistenza di una situazione di bisogno, poneva l’accento

sull’importante capitale, di fr. 320'710.–, prelevato dalla previdenza

professionale nel corso del 2010, che le avrebbe senz’altro permesso di

accantonare le necessarie riserve per far fronte a tutti i suoi impegni verso

il fisco;

- RI 1 impugnava

le suddette decisioni, con reclamo del 21 maggio 2013, nel quale spiegava di

avere prelevato l’avere di vecchiaia con l’intento di aprire un’attività indipendente,

mai decollata, perdendo l’intero capitale investito;

- l’Ufficio

esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 19 giugno

2013;

- pur confermando

l’esiguità delle attuali entrate, l’autorità poneva nuovamente l’accento sull’importante

capitale a sua disposizione, aggiungendo poi che non avrebbe nemmeno dovuto

beneficiare del condono delle imposte 2009, se solo avesse correttamente

dichiarato il capitale prelevato dalla cassa pensione;

- con

scritto del 3 luglio 2013, indirizzato nuovamente all’Ufficio esazione e

condoni, la contribuente attribuiva la mancata dichiarazione del capitale ad

una svista, credendo che lo stesso “fosse già stato tassato alla fonte”;

- in

risposta, l’autorità fiscale si limitava a richiamare l’art. 246 cpv. 3 LT,

secondo cui per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola

domanda di condono;

- con

scritto del 9 agosto 2013, RI 1 si è quindi rivolta alla Camera di diritto

tributario, pur sapendo che la legge tributaria “non prevede una seconda

revisione”;

- nelle

proprie osservazioni del 19 agosto 2013, l’Ufficio esazione e condoni propone la

reiezione del gravame;

- l’autorità

sottolinea in particolare che la mancata dichiarazione del capitale previdenziale

è stata nel frattempo segnalata al competente Ufficio delle procedure speciali,

per il recupero delle imposte condonate a torto nel 2009;

- con

scritto del 29 agosto 2013, così richiesta da questa Camera, RI 1 ha spiegato di avere utilizzato solo una parte del capitale prelevato per avviare l’attività

indipendente, sperperando il rimanente saldo al casinò di __________.

Diritto

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi degli

art. 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD, è competente a pronunciarsi nel merito

dei gravami contro le decisioni su reclamo dell’Ufficio esazione e condoni, a

condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata;

- a prima

vista, il ricorso presentato il 9 agosto 2013 appare tardivo, giacché la decisione

su reclamo risale al 19 giugno 2013;

- in

realtà, come esposto in narrativa, la contribuente ha tempestivamente reagito

alla decisione, indirizzando all’Ufficio esazione e condoni lo scritto del 3

luglio 2013, che quest’ultimo ha omesso di trasmettere per competenza a questa

Camera, considerandolo erroneamente come una domanda di riesame;

- nelle

proprie osservazioni del 19 agosto 2013, l’autorità fiscale non ha tuttavia

sollevato alcuna obiezione formale al gravame, per cui nulla si oppone a

entrare nel merito delle censure della ricorrente;

- secondo

l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel

bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa

Considerandi

per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono

essere interamente o parzialmente condonati;

- il

condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il

diritto vigente (Beusch, Der

Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188);

- le

ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale

spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella

“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali

e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di

tassazione;

- per

motivi che possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica o finanziaria,

si ritiene infatti che l’esistenza economica di un contribuente debba essere

per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo

2009.

e dottrina citata);

- il

condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra

della legge;

- nel

rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti

precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad

art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468);

- conformemente

a quanto disposto dagli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

l’esistenza di una situazione di bisogno e conseguenze oltremodo gravose dovute

al pagamento del debito fiscale;

- la prima

condizione è adempiuta quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità

finanziaria del contribuente (art. 9 dell’Ordinanza federale concernente

l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta; RS 642.121);

- se,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito

fiscale non può essere completamente estinto, adempiuta è pure la condizione

del grave rigore (Beusch, op.

cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347);

- a

differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore

non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore,

ma prende in considerazione anche altre circostanze, segnatamente ragioni di

equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010);

- conseguenze

oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante

deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse

cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari,

una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008

del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010);

- tornando

al caso in esame, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di

condono inoltrata dalla ricorrente in difetto della seconda condizione del

grave rigore;

- del

resto, è immediatamente evidente che la contribuente, a carico della pubblica

assistenza, si trova ormai in una situazione di bisogno ai sensi degli art. 246

LT e 167 LIFD, che al momento non le permette di sopperire al suo minimo

esistenziale (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale);

- come giustamente

rilevato dall’autorità fiscale, il cospicuo importo prelevato dalla cassa

pensione nel corso del 2010, le avrebbe tuttavia permesso di accantonare le

necessarie riserve per far fronte a tutti i suoi impegni verso il fisco

(decisione CDT n. 80.2010.65 del 21 luglio 2010);

- a nulla

valgono le argomentazioni della ricorrente, che nello scritto del 29 agosto

2013.

spiega di avere utilizzato una parte del capitale per avviare l’attività

indipendente, poi fallita, e di avere sperperato il rimanente saldo al casinò

di __________;

- tali

circostanze dimostrano semmai che l’attuale situazione di bisogno è da ricondurre

ad operazioni commerciali avventate e ad uno stile di vita eccessivo, che non

possono in nessun caso giustificare un grave rigore;

- la

decisione dell’Ufficio esazione e condoni merita pertanto piena tutela;

- decidere

diversamente significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano

la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro

sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono

invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo

scopo di estinguere i loro debiti fiscali;

- in simili

circostanze, legittima appare pure la segnalazione all’Ufficio delle procedure

speciali per il recupero delle imposte già condonate nel 2009, quando ancora

non si era a conoscenza dell’importante capitale prelevato dalla ricorrente;

- vista la sua

precaria situazione finanziaria, si rinuncia tuttavia a prelevare tassa di

giustizia e spese processuali;

- contro le

decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m

LTF);

- l’Alta

Corte si rifiuta inoltre di entrare nel merito di ricorsi sussidiari in materia

costituzionale, (art. 113 LTF), negando l’esistenza di un interesse

giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster