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Decisione

80.2013.197

Condono: presupposti, stato di bisogno, aiuti finanziari a figlia maggiorenne, non obbligo di assistenza legale

12 settembre 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, nata

nel 1921, vedova, vive con la figlia __________ a __________;

- la

contribuente percepisce una rendita AVS di fr. 2'340.–, una pensione di fr. 1'717.–

e un assegno per grandi invalidi (AGI) di fr. 585.–;

- il 7

febbraio 2013, tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’Ufficio esazione

e condoni, postulando il condono delle imposte federali e cantonali 2011;

- a

sostegno della sua domanda sottolineava la necessità di aiutare economicamente

la figlia, da tempo disoccupata, lamentando inoltre problemi di salute;

- con

separate decisioni del 16 maggio 2013, l’autorità fiscale respingeva la domanda,

spiegando nella motivazione allegata che la contribuente poteva contare, una

volta dedotte le spese correnti calcolate secondo le direttive per il calcolo

del minimo esistenziale in materia esecutiva, su una disponibilità mensile di fr.

1'123.–, che le permetteva senz’altro di far fronte alle imposte ancora

scoperte;

- RI 1

impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 21 maggio 2013, nel quale

proponeva un elenco di spese correnti e ribadiva in particolar modo di dover

aiutare economicamente la figlia __________;

- l’Ufficio

esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 19 giugno

2013;

- l’autorità

sottolineava dapprima che gli aiuti finanziari concessi alla figlia non potevano

giustificare un condono delle imposte, precisando poi che le ulteriori spese rivendicate

dalla contribuente erano state tutte conteggiate, anche per importi superiori a

quelli indicati;

- con scritto

del 3 luglio 2013, indirizzato nuovamente all’Ufficio esazione e condoni, la

contribuente poneva nuovamente l’accento sugli aiuti economici offerti alla figlia;

- in

risposta, l’autorità fiscale si limitava a richiamare l’art. 246 cpv. 3 LT,

secondo cui per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola

domanda di condono ;

- con

scritto del 9 agosto 2013, RI 1 si è quindi rivolta quindi alla Camera di

diritto tributario, pur sapendo che la legge tributaria “non prevede una

seconda revisione”;

- nelle

proprie osservazioni del 19 agosto 2013, l’Ufficio esazione e condoni propone la

reiezione del gravame, rilevando in particolare che la figlia è già “economicamente

a carico dello Stato, il quale le versa mensilmente un contributo assistenziale

di fr. 2'031.–”;

Diritto

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi degli

art. 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD, è competente a pronunciarsi nel merito

dei gravami contro le decisioni su reclamo dell’Ufficio esazione e condoni, a

condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata;

- a prima

vista, il ricorso presentato il 9 agosto 2013 appare tardivo, giacché la decisione

su reclamo risale al 19 giugno 2013;

- in

realtà, come esposto in narrativa, la contribuente ha tempestivamente reagito

alla decisione, indirizzando all’Ufficio esazione e condoni lo scritto del 3

luglio 2013, che quest’ultimo ha omesso di trasmettere per competenza a questa

Camera, considerandolo erroneamente come una domanda di riesame;

- nelle

proprie osservazioni del 19 agosto 2013, l’autorità fiscale non ha tuttavia sollevato

alcuna obiezione formale al gravame, per cui nulla si oppone a entrare nel merito

delle censure della ricorrente;

- secondo

l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno,

per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione

tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o

parzialmente condonati;

- il

condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il

diritto vigente (Beusch, Der

Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188);

- le

ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale

spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella

“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali

Considerandi

e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di

tassazione;

- per

motivi che possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica o finanziaria,

si ritiene infatti che l’esistenza economica di un contribuente debba essere

per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo

2009.

e dottrina citata);

- il

condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra

della legge;

- nel

rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti

precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad

art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468);

- conformemente

a quanto disposto dagli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

l’esistenza di una situazione di bisogno e conseguenze oltremodo gravose dovute

al pagamento del debito fiscale;

- la prima

condizione è adempiuta quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità

finanziaria del contribuente (art. 9 dell’Ordinanza federale concernente

l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta; RS 642.121);

- se,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito

fiscale non può essere completamente estinto, adempiuta è pure la condizione

del grave rigore (Beusch, op.

cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347);

- a

differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore

non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore,

ma prende in considerazione anche altre circostanze, segnatamente ragioni di

equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010);

- conseguenze

oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante

deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse

cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari,

una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008

del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010);

- tornando

al caso in esame, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di

condono in difetto della prima condizione dell’esistenza di una situazione di

bisogno, ponendo l’accento sull’impossibilità di riconoscere gli aiuti

finanziari garantiti alla figlia __________ fra le spese della ricorrente;

- tra le

cause che possono condurre ad uno stato di bisogno, l’art. 10 cpv. 1

dell’Ordinanza federale riconosce espressamente un peggioramento essenziale della situazione economica dovuto ad obblighi di

mantenimento;

- come

questa Camera ha già avuto modo di sottolineare, occorre tuttavia che simili

contribuiti siano indispensabili per i beneficiari e soprattutto che la persona

obbligata viva “in condizioni agiate” ai sensi dell’art. 328 CC (Koller, in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura

di], Zivilgesetzbuch I, 3ª ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, n. 15 ad art. 328/329 CC);

- nella

fattispecie, per contro, le rendite della ricorrente non sono di tutta evidenza

tali da motivare un obbligo di assistenza nei confronti della figlia

maggiorenne;

- è qui

appena il caso di ricordare che la Conferenza svizzera per l’aiuto sociale,

nelle sue direttive, propone agli organi di aiuto sociale di considerare soggetti

all’obbligo di mantenimento unicamente i membri della famiglia i cui redditi

superano i fr. 120'000.– (per le persone sole) oppure i fr. 180'000.– (per le

persone sposate; cfr. Direttive COSAS

12/08, p.to F4);

- come

giustamente osservato dall’autorità fiscale, non va inoltre dimenticato che la

figlia già beneficia della pubblica assistenza, che le versa mensilmente un

contributo di fr. 2'031.–;

- in simili

circostanze, il sostegno finanziario gatantito alla figlia __________ – seppure

moralmente comprensibile – non può pertanto concorrere a giustificare la concessione

del postulato condono delle imposte;

- come

esposto in narrativa, le ulteriori spese rivendicate dalla contribuente sono invece

state tutte conteggiate, anche per importi superiori a quelli indicati;

- da qui la

conclusione di una disponibilità mensile di fr. 1'123.–, che peraltro la ricorrente

non sembra nemmeno contestare in quanto tale;

- a

giudizio di questa Camera un simile importo mensile è certamente sufficiente

per permettere alla contribuente di onorare il suo debito fiscale entro un

termine ragionevole;

- bene ha quindi fatto

l’Ufficio esazione e condoni a negare l’esistenza di una situazione di disagio;

- il

ricorso è conseguentemente respinto;

- vista la

particolarità del caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali;

- contro le

decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m

LTF);

- l’Alta

Corte si rifiuta inoltre di entrare nel merito di ricorsi sussidiari in materia

costituzionale, (art. 113 LTF), negando l’esistenza di un interesse

giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si prelevano

né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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