80.2013.197
Condono: presupposti, stato di bisogno, aiuti finanziari a figlia maggiorenne, non obbligo di assistenza legale
12 settembre 2013Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.197
Data decisione, Autorità:
12.09.2013, CDT
Titolo:
Condono: presupposti, stato di bisogno, aiuti finanziari a figlia maggiorenne, non obbligo di assistenza legale
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarti n.
80.2013.197
80.2013.198
Lugano
12 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro
Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 agosto 2013 contro la decisione del 19
giugno 2013 in materia di condono IFD e IC 2011.
Fatti
- RI 1, nata
nel 1921, vedova, vive con la figlia __________ a __________;
- la
contribuente percepisce una rendita AVS di fr. 2'340.–, una pensione di fr. 1'717.–
e un assegno per grandi invalidi (AGI) di fr. 585.–;
- il 7
febbraio 2013, tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’Ufficio esazione
e condoni, postulando il condono delle imposte federali e cantonali 2011;
- a
sostegno della sua domanda sottolineava la necessità di aiutare economicamente
la figlia, da tempo disoccupata, lamentando inoltre problemi di salute;
- con
separate decisioni del 16 maggio 2013, l’autorità fiscale respingeva la domanda,
spiegando nella motivazione allegata che la contribuente poteva contare, una
volta dedotte le spese correnti calcolate secondo le direttive per il calcolo
del minimo esistenziale in materia esecutiva, su una disponibilità mensile di fr.
1'123.–, che le permetteva senz’altro di far fronte alle imposte ancora
scoperte;
- RI 1
impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 21 maggio 2013, nel quale
proponeva un elenco di spese correnti e ribadiva in particolar modo di dover
aiutare economicamente la figlia __________;
- l’Ufficio
esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 19 giugno
2013;
- l’autorità
sottolineava dapprima che gli aiuti finanziari concessi alla figlia non potevano
giustificare un condono delle imposte, precisando poi che le ulteriori spese rivendicate
dalla contribuente erano state tutte conteggiate, anche per importi superiori a
quelli indicati;
- con scritto
del 3 luglio 2013, indirizzato nuovamente all’Ufficio esazione e condoni, la
contribuente poneva nuovamente l’accento sugli aiuti economici offerti alla figlia;
- in
risposta, l’autorità fiscale si limitava a richiamare l’art. 246 cpv. 3 LT,
secondo cui per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola
domanda di condono ;
- con
scritto del 9 agosto 2013, RI 1 si è quindi rivolta quindi alla Camera di
diritto tributario, pur sapendo che la legge tributaria “non prevede una
seconda revisione”;
- nelle
proprie osservazioni del 19 agosto 2013, l’Ufficio esazione e condoni propone la
reiezione del gravame, rilevando in particolare che la figlia è già “economicamente
a carico dello Stato, il quale le versa mensilmente un contributo assistenziale
di fr. 2'031.–”;
Diritto
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi degli
art. 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD, è competente a pronunciarsi nel merito
dei gravami contro le decisioni su reclamo dell’Ufficio esazione e condoni, a
condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata;
- a prima
vista, il ricorso presentato il 9 agosto 2013 appare tardivo, giacché la decisione
su reclamo risale al 19 giugno 2013;
- in
realtà, come esposto in narrativa, la contribuente ha tempestivamente reagito
alla decisione, indirizzando all’Ufficio esazione e condoni lo scritto del 3
luglio 2013, che quest’ultimo ha omesso di trasmettere per competenza a questa
Camera, considerandolo erroneamente come una domanda di riesame;
- nelle
proprie osservazioni del 19 agosto 2013, l’autorità fiscale non ha tuttavia sollevato
alcuna obiezione formale al gravame, per cui nulla si oppone a entrare nel merito
delle censure della ricorrente;
- secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno,
per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione
tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o
parzialmente condonati;
- il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente (Beusch, Der
Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188);
- le
ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale
spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella
“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali
Considerandi
e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di
tassazione;
- per
motivi che possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica o finanziaria,
si ritiene infatti che l’esistenza economica di un contribuente debba essere
per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo
2009.
e dottrina citata);
- il
condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra
della legge;
- nel
rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti
precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad
art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468);
- conformemente
a quanto disposto dagli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
l’esistenza di una situazione di bisogno e conseguenze oltremodo gravose dovute
al pagamento del debito fiscale;
- la prima
condizione è adempiuta quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità
finanziaria del contribuente (art. 9 dell’Ordinanza federale concernente
l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta; RS 642.121);
- se,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto, adempiuta è pure la condizione
del grave rigore (Beusch, op.
cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347);
- a
differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore
non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore,
ma prende in considerazione anche altre circostanze, segnatamente ragioni di
equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010);
- conseguenze
oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante
deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse
cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari,
una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008
del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010);
- tornando
al caso in esame, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di
condono in difetto della prima condizione dell’esistenza di una situazione di
bisogno, ponendo l’accento sull’impossibilità di riconoscere gli aiuti
finanziari garantiti alla figlia __________ fra le spese della ricorrente;
- tra le
cause che possono condurre ad uno stato di bisogno, l’art. 10 cpv. 1
dell’Ordinanza federale riconosce espressamente un peggioramento essenziale della situazione economica dovuto ad obblighi di
mantenimento;
- come
questa Camera ha già avuto modo di sottolineare, occorre tuttavia che simili
contribuiti siano indispensabili per i beneficiari e soprattutto che la persona
obbligata viva “in condizioni agiate” ai sensi dell’art. 328 CC (Koller, in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura
di], Zivilgesetzbuch I, 3ª ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, n. 15 ad art. 328/329 CC);
- nella
fattispecie, per contro, le rendite della ricorrente non sono di tutta evidenza
tali da motivare un obbligo di assistenza nei confronti della figlia
maggiorenne;
- è qui
appena il caso di ricordare che la Conferenza svizzera per l’aiuto sociale,
nelle sue direttive, propone agli organi di aiuto sociale di considerare soggetti
all’obbligo di mantenimento unicamente i membri della famiglia i cui redditi
superano i fr. 120'000.– (per le persone sole) oppure i fr. 180'000.– (per le
persone sposate; cfr. Direttive COSAS
12/08, p.to F4);
- come
giustamente osservato dall’autorità fiscale, non va inoltre dimenticato che la
figlia già beneficia della pubblica assistenza, che le versa mensilmente un
contributo di fr. 2'031.–;
- in simili
circostanze, il sostegno finanziario gatantito alla figlia __________ – seppure
moralmente comprensibile – non può pertanto concorrere a giustificare la concessione
del postulato condono delle imposte;
- come
esposto in narrativa, le ulteriori spese rivendicate dalla contribuente sono invece
state tutte conteggiate, anche per importi superiori a quelli indicati;
- da qui la
conclusione di una disponibilità mensile di fr. 1'123.–, che peraltro la ricorrente
non sembra nemmeno contestare in quanto tale;
- a
giudizio di questa Camera un simile importo mensile è certamente sufficiente
per permettere alla contribuente di onorare il suo debito fiscale entro un
termine ragionevole;
- bene ha quindi fatto
l’Ufficio esazione e condoni a negare l’esistenza di una situazione di disagio;
- il
ricorso è conseguentemente respinto;
- vista la
particolarità del caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali;
- contro le
decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m
LTF);
- l’Alta
Corte si rifiuta inoltre di entrare nel merito di ricorsi sussidiari in materia
costituzionale, (art. 113 LTF), negando l’esistenza di un interesse
giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si prelevano
né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster