80.2013.2
Procedura: reclamo, accordo transattivo fra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, rappresentante contrattuale del contribuente
6 febbraio 2013Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.2
Data decisione, Autorità:
06.02.2013, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, accordo transattivo fra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, rappresentante contrattuale del contribuente
RECLAMO
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 206 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2013.1
80.2013.2
Lugano
6 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 28 dicembre 2012 contro la decisione del
28 gennaio 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
di professione elettrotecnico indipendente, e RI 2, lavoratrice dipendente, la
tassazione IC/IFD 2010.
I
contribuenti, rappresentati dalla RA 1, interponevano reclamo avverso la
tassazione citata, contestando la commisurazione del reddito dell’attività
indipendente del marito in fr. 240'000.– e l’imposizione di “altri redditi” per
fr. 2'400.–. Postulavano di ridurre il reddito a fr. 154'142.– come da
risultato della contabilità sulla scorta del bilancio e del conto economico al
31 dicembre 2010, e di essere sentiti.
B. In data 12 settembre 2012, l’Ispettorato fiscale della Divisione
delle contribuzioni convocava un’udienza, alla quale partecipavano, per i
reclamanti, __________, AU della __________ SA, e, per l’autorità fiscale, __________.
Al termine, le parti sottoscrivevano un verbale che aveva il seguente tenore:
Dopo
aver brevemente esposto e discusso le problematiche fiscali emerse in sede di
revisione contabile fiscale dei conti annuali della contribuente citata a
margine, chiusi in data 31.12.2010, sono stati definiti di comune accordo, i
seguenti elementi imponibili
Reddito aziendale imponibile
IC/IFD 2010
Utile dichiarato 154’142
Vantaggi
auto (compreso costi privati) 15’000
Vantaggi
diversi (tel. – rappr. – trasferte) 6'000
Costi
di carattere privato (imposte) 10'208
Costi
di carattere privato (Bar __________) 1'692
Costi
non ammessi (costi, diffide) 640
R.
T. TP su ricavi __________ non ammesso 16'105
Quota
parte affitto eccessiva 6'000
Reddito aziendale imponibile
IC/IFD, arrot. 210’000
Con
decisione 28 novembre 2012 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona accoglieva
parzialmente il reclamo, riducendo il reddito dell’attività indipendente a fr.
210'000.– e spiegando nella motivazione di aver definito con il rappresentante
dei contribuenti, in sede di audizione, in data 12 settembre 2012, l’imponibile
dopo verifica fiscale.
C. Con ricorso 28 dicembre 2012 alla Camera di diritto tributario, RI
1 e RI 2 contestano ora le riprese relative a “vantaggi auto” per fr. 15'000.–,
“vantaggi diversi” per fr. 6'000.– “transitori passivi” per fr. 16'105.–,
“affitto” per fr. 6'000.–. Chiedono che vengano rettificate le poste come a
registrazioni contabili.
Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2013,
l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso e di confermare la
tassazione dopo reclamo emessa il 28 novembre 2012 in base al verbale di audizione del 12 settembre 2012 sottoscritto dal rappresentante dei
contribuenti, con il quale erano stati ampiamente discussi i problemi emersi in
sede di verifica fiscale e disposti di comune accordo l’imponibile e le relative
poste.
Diritto
1. 1.1.
I ricorrenti contestano la decisione assunta dall’Ufficio di tassazione,
ignorando del tutto la transazione intervenuta nel corso della procedura di
reclamo e proponendo di nuovo contestazioni nel merito concernenti questioni
già risolte in sede di udienza 12 settembre 2012.
1.2.
Va
premesso che, come ha ancora recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene
l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di
legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per
regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo
di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e
dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
·
in primo luogo, se la base legale lascia margini
di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe
adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
·
in secondo luogo, quando nell’ambito della
procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza
di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe
sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere
accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque
risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.
2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a:
RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97
consid. 7b/aa).
1.3.
La
fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo
l’autorità fiscale concordato con il rappresentante dei contribuenti un utile
imponibile in presenza di una situazione oggettivamente non chiara. Dopo che
l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona ha richiesto all’Ispettorato
fiscale una verifica generale per l’anno 2010, vi è stata l’ispezione nei
giorni 11 e 12 settembre 2012 e, in sede di udienza, è poi sopravvenuta la transazione.
Sebbene
sia intervenuto in forma di verbale di audizione, l’accordo transattivo 12
settembre 2012 è valido, essendo stato sottoscritto dallo stesso rappresentante
dei contribuenti, __________, AU della RA 1.
Considerandi
2.
2.1.
Senonché,
in questa sede i ricorrenti, ignorando del tutto il contenuto dell’accordo
transattivo di cui al verbale 12 settembre 2012, contestano genericamente “le riprese”
relative a “vantaggi auto”, “vantaggi diversi”, “transitori passivi”,
“affitto”, rilevando di aver inoltrato tempestivamente tutta la documentazione
richiesta loro dall’ispettorato fiscale. Chiedono infine di rettificare “le
poste come a registrazioni contabili ed eventualmente che il signor __________
venga sentito”.
2.2
Ritornando
alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un
accordo la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque
contratto, è di principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t
consid. 4.5, con riferimento a: Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im
Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti
non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un
comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale
è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i
rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.). Tornando al caso in esame, i
ricorrenti non hanno, in questa sede, contestato la validità, o l’efficacia
dell’accordo intercorso con l’Ufficio di tassazione, ma hanno semplicemente
proposto questioni peraltro già discusse (e risolte), entrando nuovamente nel
merito della tassazione.
Essendo,
però, intervenuto un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento
espresso della decisione su reclamo, è evidente come il comportamento degli
insorgenti risulti contraddittorio e in contrasto con il principio della buona
fede.
Questi,
infatti, hanno presentato un ricorso in cui è stato completamente omesso ogni
riferimento all’accordo fiscale, peraltro sottoscritto dallo stesso
rappresentante contrattuale che ha pure inoltrato il ricorso.
Né si può
di certo ammettere che un contribuente, in un primo tempo, accetti la proposta
dell’autorità fiscale a chiusura di una vertenza e, poi, allo stesso tempo si rivolga
all’autorità giudiziaria per far valere ancora ulteriori pretese, in contrasto
con quanto convenuto in via transattiva. Verrebbe meno, in tal modo, l’essenza
stessa di un accordo transattivo in materia fiscale.
2.3
Se i ricorrenti
avevano conferito mandato ad un professionista perché si occupasse della loro
pratica fiscale ed il rappresentante ha raggiunto un accordo transattivo valido
con l’autorità competente, non può certo essere opposta a quest’ultima
un’eventuale istruzione successiva.
A tale
proposito, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente
che, impugnata con reclamo la propria tassazione, viene convocato ad
un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante
contrattuale, il quale sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non
può in seguito mettere in discussione il suddetto accordo, argomentando che il
rappresentante, che non aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza,
avrebbe oltrepassato i limiti del proprio potere di rappresentanza (CDT n.
80.97.00224
del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 9t). Infatti, per il codice
delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona
fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni
non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO:
“Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in
confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione”). Da
tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere
tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è
stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters,
Berna, 1994, p. 104).
Se poi il
rappresentante, raggiungendo l’accordo transattivo, avesse ecceduto i limiti
del proprio potere di rappresentanza, questa sarebbe una questione attinente ai
rapporti contrattuali fra le parti, che non potrebbe certamente essere opposta
all’autorità di tassazione.
3.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster