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Decisione

80.2013.2

Procedura: reclamo, accordo transattivo fra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, rappresentante contrattuale del contribuente

6 febbraio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

di professione elettrotecnico indipendente, e RI 2, lavoratrice dipendente, la

tassazione IC/IFD 2010.

I

contribuenti, rappresentati dalla RA 1, interponevano reclamo avverso la

tassazione citata, contestando la commisurazione del reddito dell’attività

indipendente del marito in fr. 240'000.– e l’imposizione di “altri redditi” per

fr. 2'400.–. Postulavano di ridurre il reddito a fr. 154'142.– come da

risultato della contabilità sulla scorta del bilancio e del conto economico al

31 dicembre 2010, e di essere sentiti.

B. In data 12 settembre 2012, l’Ispettorato fiscale della Divisione

delle contribuzioni convocava un’udienza, alla quale partecipavano, per i

reclamanti, __________, AU della __________ SA, e, per l’autorità fiscale, __________.

Al termine, le parti sottoscrivevano un verbale che aveva il seguente tenore:

Dopo

aver brevemente esposto e discusso le problematiche fiscali emerse in sede di

revisione contabile fiscale dei conti annuali della contribuente citata a

margine, chiusi in data 31.12.2010, sono stati definiti di comune accordo, i

seguenti elementi imponibili

Reddito aziendale imponibile

IC/IFD 2010

Utile dichiarato 154’142

Vantaggi

auto (compreso costi privati) 15’000

Vantaggi

diversi (tel. – rappr. – trasferte) 6'000

Costi

di carattere privato (imposte) 10'208

Costi

di carattere privato (Bar __________) 1'692

Costi

non ammessi (costi, diffide) 640

R.

T. TP su ricavi __________ non ammesso 16'105

Quota

parte affitto eccessiva 6'000

Reddito aziendale imponibile

IC/IFD, arrot. 210’000

Con

decisione 28 novembre 2012 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona accoglieva

parzialmente il reclamo, riducendo il reddito dell’attività indipendente a fr.

210'000.– e spiegando nella motivazione di aver definito con il rappresentante

dei contribuenti, in sede di audizione, in data 12 settembre 2012, l’imponibile

dopo verifica fiscale.

C. Con ricorso 28 dicembre 2012 alla Camera di diritto tributario, RI

1 e RI 2 contestano ora le riprese relative a “vantaggi auto” per fr. 15'000.–,

“vantaggi diversi” per fr. 6'000.– “transitori passivi” per fr. 16'105.–,

“affitto” per fr. 6'000.–. Chiedono che vengano rettificate le poste come a

registrazioni contabili.

Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2013,

l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso e di confermare la

tassazione dopo reclamo emessa il 28 novembre 2012 in base al verbale di audizione del 12 settembre 2012 sottoscritto dal rappresentante dei

contribuenti, con il quale erano stati ampiamente discussi i problemi emersi in

sede di verifica fiscale e disposti di comune accordo l’imponibile e le relative

poste.

Diritto

1. 1.1.

I ricorrenti contestano la decisione assunta dall’Ufficio di tassazione,

ignorando del tutto la transazione intervenuta nel corso della procedura di

reclamo e proponendo di nuovo contestazioni nel merito concernenti questioni

già risolte in sede di udienza 12 settembre 2012.

1.2.

Va

premesso che, come ha ancora recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene

l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di

legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per

regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo

di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e

dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:

·

in primo luogo, se la base legale lascia margini

di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe

adottato se avesse regolamentato il caso specifico;

·

in secondo luogo, quando nell’ambito della

procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza

di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe

sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere

accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque

risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.

2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a:

RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97

consid. 7b/aa).

1.3.

La

fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo

l’autorità fiscale concordato con il rappresentante dei contribuenti un utile

imponibile in presenza di una situazione oggettivamente non chiara. Dopo che

l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona ha richiesto all’Ispettorato

fiscale una verifica generale per l’anno 2010, vi è stata l’ispezione nei

giorni 11 e 12 settembre 2012 e, in sede di udienza, è poi sopravvenuta la transazione.

Sebbene

sia intervenuto in forma di verbale di audizione, l’accordo transattivo 12

settembre 2012 è valido, essendo stato sottoscritto dallo stesso rappresentante

dei contribuenti, __________, AU della RA 1.

Considerandi

2.

2.1.

Senonché,

in questa sede i ricorrenti, ignorando del tutto il contenuto dell’accordo

transattivo di cui al verbale 12 settembre 2012, contestano genericamente “le riprese”

relative a “vantaggi auto”, “vantaggi diversi”, “transitori passivi”,

“affitto”, rilevando di aver inoltrato tempestivamente tutta la documentazione

richiesta loro dall’ispettorato fiscale. Chiedono infine di rettificare “le

poste come a registrazioni contabili ed eventualmente che il signor __________

venga sentito”.

2.2

Ritornando

alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un

accordo la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque

contratto, è di principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t

consid. 4.5, con riferimento a: Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im

Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti

non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un

comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale

è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i

rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.). Tornando al caso in esame, i

ricorrenti non hanno, in questa sede, contestato la validità, o l’efficacia

dell’accordo intercorso con l’Ufficio di tassazione, ma hanno semplicemente

proposto questioni peraltro già discusse (e risolte), entrando nuovamente nel

merito della tassazione.

Essendo,

però, intervenuto un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento

espresso della decisione su reclamo, è evidente come il comportamento degli

insorgenti risulti contraddittorio e in contrasto con il principio della buona

fede.

Questi,

infatti, hanno presentato un ricorso in cui è stato completamente omesso ogni

riferimento all’accordo fiscale, peraltro sottoscritto dallo stesso

rappresentante contrattuale che ha pure inoltrato il ricorso.

Né si può

di certo ammettere che un contribuente, in un primo tempo, accetti la proposta

dell’autorità fiscale a chiusura di una vertenza e, poi, allo stesso tempo si rivolga

all’autorità giudiziaria per far valere ancora ulteriori pretese, in contrasto

con quanto convenuto in via transattiva. Verrebbe meno, in tal modo, l’essenza

stessa di un accordo transattivo in materia fiscale.

2.3

Se i ricorrenti

avevano conferito mandato ad un professionista perché si occupasse della loro

pratica fiscale ed il rappresentante ha raggiunto un accordo transattivo valido

con l’autorità competente, non può certo essere opposta a quest’ultima

un’eventuale istruzione successiva.

A tale

proposito, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente

che, impugnata con reclamo la propria tassazione, viene convocato ad

un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante

contrattuale, il quale sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non

può in seguito mettere in discussione il suddetto accordo, argomentando che il

rappresentante, che non aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza,

avrebbe oltrepassato i limiti del proprio potere di rappresentanza (CDT n.

80.97.00224

del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 9t). Infatti, per il codice

delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona

fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni

non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO:

“Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in

confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione”). Da

tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere

tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è

stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters,

Berna, 1994, p. 104).

Se poi il

rappresentante, raggiungendo l’accordo transattivo, avesse ecceduto i limiti

del proprio potere di rappresentanza, questa sarebbe una questione attinente ai

rapporti contrattuali fra le parti, che non potrebbe certamente essere opposta

all’autorità di tassazione.

3.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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