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Decisione

80.2013.200

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: spese giustificate dall'uso commerciale, ripresa di una fattura, onere della prova

18 agosto 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1, con sede a __________, è una società attiva nel settore della

consulenza aziendale. Soci sono i coniugi __________ e __________, con una

quota di fr. 10'000.– ciascuno.

B. Con la dichiarazione

d’imposta 2008, la società indicava di aver conseguito un utile di fr. 2'710.–.

Notificandole la

tassazione IC/IFD 2008, con decisione dell’8 luglio 2011, l’RS 1 (UTPG) commisurava

l’utile imponibile in fr. 82'800.–. Rispetto alla dichiarazione, l’autorità

aveva ripreso un importo di fr. 78'000.– per costi non ammessi. Riteneva,

infatti, che la documentazione a supporto della fattura emessa dalla __________

per “consulenza e progettazione in loco per Ville de __________ plan special __________”

fosse carente e che, in particolare, non fosse comprovata l’avvenuta consulenza

(contratto di mandato, corrispondenza ufficiale con le autorità comunali,

accordi ecc.). Un’ulteriore ripresa di fr. 2'100.– si riferiva all’uso privato

di un’automobile.

C. La società

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 3 agosto 2011,

contestando il mancato riconoscimento del costo di fr. 78'000.–.

L’UTPG respingeva il

reclamo, con decisione del 18 luglio 2013, nella quale rilevava che all’udienza

del 24 maggio 2013 era stato concesso alla reclamante un termine fino al 15

giugno 2013, “per completare la documentazione inerente la fattura ricevuta da __________”,

ma che non era stato inviato alcun documento.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede nuovamente che venga

riconosciuto il costo litigioso. “A comprova del coinvolgimento della RI 1” nel

progetto per il Comune di __________, la ricorrente allega copia di due e-mail,

nelle quali viene fatto il nome di __________, e tre bozze di contratti che

concernono lo stadio di calcio di __________.

E. Nelle sue

osservazioni del 27 agosto 2013, l’UTPG propone di respingere il ricorso.

Premesso che la fattura in questione è stata scoperta solo dopo accertamenti,

perché nel conto economico presentato dalla contribuente alcuni costi erano stati

compensati con dei ricavi, l’autorità fiscale sottolinea che né nei documenti

presentati all’udienza del 24 maggio 2013 né in quelli prodotti con il ricorso

viene menzionata la società insorgente.

F. All’udienza del 3

luglio 2014, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

L’autorità fiscale, in particolare, si oppone al riconoscimento del costo in

discussione per quattro ragioni: perché la fattura non era visibile nel conto

economico, poiché la società insorgente non viene menzionata in nessun documento

prodotto, perché la __________ va considerata società vicina ed infine perché

la fattura non è stata pagata, ma il debito è stato ceduto ad una terza società,

la __________ SA, amministrata da __________.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli art. 67 cpv. 1

LT e 58 cpv. 1 LIFD, l’utile netto imponibile delle persone giuridiche è

determinato in base al saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto

dell’anno precedente (lett. a), a cui vengono in particolare aggiunti i

prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo e non destinati alla copertura

di spese giustificate e riconosciute dall’uso commerciale (lett. b), così come i

ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in

capitale, di liquidazione e di rivalutazione (lett. c).

Rientrano in particolare

tra questi prelevamenti anche le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e

le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale (lett. b in

fine). Con tali concetti si intendono le prestazioni che una persona giuridica

esegue senza una corrispondente contropartita a favore di un suo membro o di

una persona comunque vicina e che non sarebbero state concesse alle stesse

condizioni ad un terzo estraneo alla società; il carattere particolarmente

vantaggioso della prestazione deve inoltre essere riconoscibile per gli organi

societari (RtiD II-2005 n. 10t consid. 3.1; DTF

119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 111 consid. 5; 113 Ib 23 consid. 2d).

1.2.

Il diritto fiscale si basa

sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali contabili,

esso è infatti determinante per la definizione dell’utile imponibile (Massgeblichkeitsprinzip),

riservate le disposizioni correttive proprie al diritto tributario (DTF 132 I

175 consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch, Zur Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die

Steuerbilanz, in Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.).

In altri termini, il carattere

vincolante dei conti annuali viene a cadere soltanto nella misura in cui gli

stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto commerciale o

vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni (decisione TF n.

2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p. 100, consid. 2.1, con rinvio; Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità

dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher, Kommentar zum

DGB, Vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art. 58 LIFD; Richner/Frei/ Kaufmann/meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 713).

1.3.

Secondo un

principio generalmente riconosciuto in materia tributaria, incombe a chi fa

valere l’esistenza di un fatto che esclude o diminuisce il suo debito fiscale

di portarne la prova e di subire le conseguenze dell’insuccesso di tale prova (RF

57/2002 p. 816 consid. 2.3 p. 818; RF 54/1999 p. 118 consid. 9a p. 126; DTF 121

Considerandi

II 257 consid. 4c/aa p. 266 e sentenze citate). Il carattere di spesa

deducibile di una determinata fattura è un fattore che concorre a ridurre il

debito verso l’erario. Secondo la regola generale, l’onere della prova al

riguardo incombe pertanto alla società contribuente. Certo, non tocca

all’autorità fiscale valutare l’opportunità di una spesa dal punto di vista

della politica societaria, sostituendo il proprio apprezzamento a quello della

direzione aziendale. La contribuente deve comunque dimostrare che le prestazioni da lei effettuate sono giustificate dal profilo commerciale. Il fisco può in tal modo

accertare che tali prestazioni non sono dettate da stretti legami personali o

economici tra la società ed il beneficiario (DTF 119 Ib 431 consid. 2c; decisione

TF n.2A.204/1997 del 26 maggio 1999, in: ASA 68 p. 746, consid. 2b).

D’altronde,

conformemente agli art. 662a e 959 CO (dal 1° gennaio 2013, art. 958c CO), i conti annuali devono conformarsi al principio della

giustificazione (documentazione), corollario del principio di sincerità:

l’esattezza della registrazione e del trattamento deve permettere in ogni

momento un controllo ulteriore della contabilità. In queste condizioni,

è a carico della società l’onere di provare che le sue spese sono giustificate

dall’uso commerciale e di sopportare le conseguenze del fallimento di tale

prova (ASA 68 p. 746 consid. 2b p. 749/750 e sentenze citate; cfr. anche NStP

1998.

p. 125 consid. 2a).

2.

2.1.

Nella fattispecie, come

visto, l’autorità di tassazione ha ripreso l’importo di fr. 78'000.–,

corrispondente alla fattura di € 50'000.– emessa dalla società italiana __________

il 15 dicembre 2008, contestandone il carattere di spesa deducibile.

La fattura in discussione,

relativa alla consulenza e progettazione di uno stadio di calcio polifunzionale

nel comune di __________, è stata scoperta solo in seguito agli accertamenti

dell’autorità fiscale. Nei conti annuali allegati alla dichiarazione d’imposta,

infatti, la società ricorrente aveva compensato questa ed altre fatture con i

ricavi, contravvenendo in tal modo al diritto contabile imperativo, ed in

particolare al divieto di compensare attivi e passivi come pure ricavi e costi,

prescritto dall’art. 662a cpv. 2 cifra 6 CO (dal 1° gennaio 2013, art. 958c

cpv. 1 cifra 7 CO). La società ricorrente ha quindi rettificato i conti annuali,

considerando nei costi d’esercizio anche la fattura del 15 dicembre 2008, sotto

la voce “Onorari”. Si tratta, in questa sede, di stabilire se la stessa sia

giustificata dal profilo commerciale.

2.2

Richiesta di comprovare un

suo coinvolgimento nell’ambito del progetto di stadio polifunzionale del comune

di __________, la società ricorrente, in occasione di un’udienza tenutasi il 24

maggio 2013, ha prodotto una copiosa documentazione. Agli atti dell’incarto

fiscale si trova, in particolare, una copia della convenzione conclusa il 15

maggio 2006 tra il comune di __________ e il __________, diversi studi pianificatori

allestiti dallo studio di pianificazione del territorio e urbanistica __________

di __________, un progetto immobiliare dello studio d’architetti __________ di __________

e una perizia tecnica dello studio __________ di __________. Si tratta di

progetti e studi di fattibilità commissionati tra il 2006 e il 2008 da __________,

allora presidente della società di calcio, nei quali non viene mai menzionata

la società ricorrente, né tanto meno i coniugi __________ e __________.

2.3

La società ricorrente ha

allegato nuova documentazione al presente gravame. Un primo messaggio di posta

elettronica del 13 dicembre 2007, inviato da __________ a due interlocutori italiani

e in copia per conoscenza ad __________ (all’indirizzo e-mail della società

italiana __________), nel quale esprimeva il suo desiderio di concludere al più

presto gli accordi contrattuali in corso. Un secondo messaggio di posta

elettronica, inviato il 6 gennaio 2008 ai medesimi interlocutori, nel quale manifestava

l’intenzione di presentare __________ all’architetto comunale di __________,

senza tuttavia precisare se in veste di presidente della società italiana

oppure in altra veste. Ha infine prodotto le bozze dei contratti citati nel

primo messaggio. Si tratta di un contratto di cessione di azioni, di un contratto

di sponsorizzazione sportiva e fideiussione e, da ultimo, di un contratto di

engineering, che il __________ avrebbe dovuto concludere con la società

italiana __________. La stessa figura, infatti, quale fornitrice di servizi

tecnico-gestionali necessari per la realizzazione di un nuovo studio d’impatto

ambientale, a complemento dei progetti già esistenti. Nessuna delle tre bozze

di contratto riferisce invece di un coinvolgimento diretto della società ricorrente

nell’ambito del progetto immobiliare di __________.

2.4

Troppo poco per comprovare

la giustificazione commerciale della fattura del 15 dicembre 2008. Premesso che

le bozze di contratto, in quanto tali, non hanno nessuna valenza giuridica,

dalle stesse risulta unicamente una partecipazione della società italiana. A

parte le generiche affermazioni contenute nei messaggi di posta elettronica del

13.

dicembre 2007 e 6 gennaio 2008, nei quali il promotore immobiliare __________

manifestava l’intenzione di coinvolgere anche __________ nel progetto di __________,

agli atti non vi è alcuna prova che supporti le allegazioni ricorsuali. In

particolare non è documentata né l’esistenza di accordi contrattuali con la

società ricorrente né tanto meno la natura e l’importanza dell’attività svolta

da quest’ultima nell’ambito del progetto immobiliare. Se si aggiunge infine che

nel periodo fiscale qui in esame __________ era pure presidente del consiglio

di amministrazione della __________ (cfr. osservazioni del 27 agosto 2013, p.

3), è facile supporre che una sua eventuale partecipazione sarebbe avvenuta in

veste di organo della società italiana. In simili circostanze si sarebbe imposta

una prova particolarmente completa della partecipazione di RI 1 nel progetto

immobiliare e, di riflesso, della giustificazione della fattura emessa da __________,

che di tutta evidenza difetta nel presente caso.

Le ulteriori considerazioni proposte dall’UTPG, in occasione dell’udienza del 3 luglio 2014, non fanno

altro che aggiungere dubbi a quelli già esistenti. In particolare, il fatto che

la società ricorrente non abbia pagato l’onorario direttamente alla società

emittente, ma lo abbia ceduto alla __________, società amministrata dalla

moglie __________, in compensazione di sue pretese, dimostra una volta ancora l’inconsistenza

delle allegazioni ricorsuali. Premesso che una simile operazione avrebbe

imposto il consenso di __________, l’asserito pagamento degli onorari potrebbe

tutt’al più essere considerato una distribuzione dissimulata di utili ad una

società vicina. La questione può nondimeno essere lasciata aperta, per il fatto

che, come detto, gli argomenti per riprendere i costi in questione sono già sufficienti, anche senza considerare la prestazione valutabile in denaro dalla

ricorrente alla società vicina.

2.5

Le considerazioni che

precedono impongono di concludere che la società ricorrente non ha ottemperato

alle proprie incombenze probatorie. Tanto basta per confermare la decisione su

reclamo del 18 luglio 2013.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia

e spese processuali sono a carico della società ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1'000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1'100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: