80.2013.202
Procedura: prescrizione del diritto di tassare, atto interruttivo, e-mail di risposta ad una richiesta di informazioni in merito ad una comunione ereditaria di cui il contribuente è membro
16 novembre 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2013.202
80.2013.203
Lugano
16 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 agosto 2013 contro la decisione del 17 luglio 2013 in materia di IC e
IFD 2006.
Fatti
A. Con decisione del 19
dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi RI 1
e RI 2 la tassazione IC/IFD 2006.
L’autorità commisurava il
reddito imponibile in fr. 998'200.– per l’IC ed in fr. 1'124'900.– per l’IFD e,
ai soli fini cantonali, la sostanza in fr. 3'738'000.–.
B. I contribuenti,
rappresentati dalla RA 1, impugnavano la suddetta decisione, con lettera del 17
gennaio 2013, asserendo l’intervenuta prescrizione del diritto di imporre per l’anno
2006. Ponevano l’accento sul fatto che l’Ufficio di tassazione di __________
non avesse mai proceduto, fino a dicembre 2012, ad intimargli un atto ufficiale
inteso all’accertamento dell’imposta o altro atto formale inteso all’interruzione
del termine di prescrizione per l’anno 2006.
C. L’autorità di tassazione
rispondeva con lettera del 25 febbraio 2013, sostenendo di avergli intimato
diversi atti interruttivi della prescrizione.
In primo luogo una proroga
per la presentazione della dichiarazione fiscale 2006, concessagli fino al 31
dicembre 2007. In secondo luogo l’Ufficio di tassazione di __________, nel
corso del 2008, aveva richiesto alcune informazioni allo __________ in merito
alla dichiarazione fiscale 2006 della comunione ereditaria __________ eredi di __________,
alla quale partecipavano anche i contribuenti tramite un’altra comunione
ereditaria (__________eredi di __________). A tali informazioni è stato dato
seguito con scritto di posta elettronica del 4 agosto 2008 da parte di __________,
attivo presso lo __________.
D. Con successivo scritto
del 28 febbraio 2013, RI 1 informava l’Ufficio di tassazione di __________ di
aver deciso di pagare i conguagli richiesti, ma con la riserva seguente:
(…) se l’eventuale iter legale
confermasse la prescrizione di uno o di entrambi gli anni di assoggettamento
fiscale, richiederei la restituzione degli importi versati sia come acconto che
conguaglio con rispettivi interessi come da legge.
Nella
lettera, il contribuente faceva pure riferimento alla tassazione IC/IFD 2007. Il
29 gennaio 2013, infatti, il loro rappresentante aveva interposto reclamo
contro la relativa decisione, argomentando che il comune di __________ gli aveva
recapitato un conteggio d’imposta a conguaglio datato 22 gennaio 2013, fondato
su una notifica di tassazione mai ricevuta.
E. In occasione di un
incontro dell’11 aprile 2013, il rappresentante dei contribuenti prendeva
visione dei documenti concernenti la comunione ereditaria. L’Ufficio di
tassazione consegnava nuovamente ai contribuenti la decisione di tassazione IC/IFD
2007, con i rispettivi allegati, assegnandogli un termine di 30 giorni per presentare
un eventuale reclamo. Reclamo che non è mai stato interposto.
F. Nel frattempo,
l’Ufficio di tassazione di __________, con decisione del 17 luglio 2013,
respingeva il reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2006. Alle
argomentazioni sollevate nello scritto del 25 febbraio 2013, l’autorità fiscale
aggiungeva quanto segue:
Di più: la prescrizione è
stata interrotta anche dalle procedure ricorsuali in corso per l’anno 2004 e
2005, che vertevano sulla corretta attribuzione dei fattori imponibili relativi
alla quota detenuta dai contribuenti nella società in nome collettivo Fratelli __________,
con sede a __________ (sostanza commerciale o privata). Questo fatto condizionava,
ovviamente, le tassazioni future le quali dovevano forzatamente essere sospese
in attesa di tale giudizio. L’anno di tassazione 2004 è stato caratterizzato da
un lungo contenzioso concluso con la decisione del Tribunale federale emessa il
2 novembre 2012.
Per
l’anno 2005 era pendente un reclamo cui il contribuente, tramite __________
dello studio __________, ha chiesto alla scrivente autorità di sospenderlo fino
alla conclusione della vertenza in atto concernente l’anno 2004 (vedi
documentazione agli atti). Solamente al termine del ricorso all’Alto tribunale
di Losanna gli interessati (sempre tramite __________) hanno ritirato il
contenzioso 2005 (vedi documentazione agli atti), dopodiché la scrivente autorità
poteva procedere con l’emissione della tassazione 2006 sospesa, appunto, dalle
citate procedure.
Pendente
causa ci sono stati vari contatti telefonici e per mail tra la scrivente
autorità e il signor __________ dello studio __________, specialmente dopo la
decisione della camera di diritto tributario Ticinese, per proporre il ritiro
del reclamo 2005, per poi poter procedere con la tassazione 2006. (nostra mail
del 30.03.2012). Il signor __________, telefonicamente, ci aveva comunicato l’intenzione
di ricorrere al Tribunale federale e, quindi, di sospendere il reclamo 2005 e
le tassazioni future, condizionate, come detto, dal giudizio del Tribunale.
Dopo la decisione del Tribunale federale l’autorità scrivente ha proposto il
ritiro del reclamo 2005 (nostra mail del 26.11.2012) cui ha dato seguito (mail
del 5.12.2012) l’adesione al ritiro del citato reclamo: immediatamente è stata
emessa la tassazione 2006, intimata il 19.12.2012.
G. Il fiduciario __________
dello studio __________, con scritto del 12 agosto 2013 inviato direttamente al
contribuente, dichiarava di essersi limitato ad aiutarlo nell’allestimento
della dichiarazione fiscale ordinaria, senza aver mai assunto una funzione di
rappresentanza ufficiale. Egli sottolineava, in particolar modo, di non aver
mai assunto funzioni specifiche di rappresentanza riferite all’anno fiscale
2006. Precisava inoltre di aver seguito la pratica 2005 fino al ritiro del reclamo
avvenuto con l’invio della mail del 5 dicembre 2012. Considerava infine ingiusto
il fatto di mettere in relazione il ritardo nell’emissione della decisione di
tassazione 2006 con il ritiro del reclamo 2005, in quanto lo stesso non sarebbe
potuto avvenire prima di conoscere la decisione del Tribunale federale.
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati
dalla RA 1, sostengono nuovamente l’intervenuta prescrizione del diritto di
imporre per l’anno 2006.
A mente dei
ricorrenti, la concessione della proroga non è un atto formalmente volto
all’accertamento o alla riscossione del credito, così come indicato dagli art.
193 LT e 120 LIFD. Nel Cantone Ticino non sarebbe prevista la tassazione provvisoria,
che permette allo Stato di pretendere ed incassare immediatamente un
determinato credito fiscale “certo”, ragione per cui la richiesta e
l’ottenimento della proroga non possono essere considerati degli atti di
portata formale tale da interrompere la prescrizione. E comunque sia dalla
concessione della proroga (il 4 maggio 2007) e dalla presentazione della
dichiarazione fiscale (il 4 ottobre 2007) sono trascorsi più dei cinque anni
previsti dall’ordinamento giuridico.
Per quanto attiene alla
comunione ereditaria __________ eredi di __________, i ricorrenti pongono
l’accento sul fatto che una comunione ereditaria non costituisce soggetto fiscale
e pertanto le richieste vanno formulate ai singoli partecipanti oppure al loro
rappresentante. A tale riguardo, i ricorrenti sostengono di non avere mai
incaricato __________ di rappresentarli (eccezion fatta per la presentazione di
un reclamo inerente il periodo fiscale 2005, poi ritirato) e di non avere mai
ricevuto alcuna comunicazione o richiesta in merito. Per quanto riguarda invece
la pratica della __________, i ricorrenti rilevano che il ricorso al Tribunale
federale verteva sull’imponibilità o meno (e solo a livello di imposta federale
diretta) dei ricavi di una vendita immobiliare realizzata nel 2004 e che
pertanto non aveva nulla a che fare con il periodo fiscale 2006. Sottolineano
infine quanto segue:
(…) per la fattispecie
riferita al fratello Signor __________, l’ufficio circondariale di tassazione
di __________ ebbe ad inviare uno scritto (già nel dicembre 2011) nel quale
menzionava l’interruzione della prescrizione: pertanto la Divisione delle
Contribuzioni, per il tramite degli uffici circondariali, riconobbe per la
stessa e precisa situazione (anche il fratello __________ partecipa alla CE __________
Figli di __________ ed alla Fratelli __________ invocate dall’autorità a
sostegno del proprio agire ed aveva ottenuto una proroga) il fatto che gli atti
posti in essere in precedenza non costituivano sufficiente motivo per
interrompere formalmente l’imminente rischio di prescrizione.
I. All’udienza del 15
marzo 2016, i ricorrenti hanno ribadito che la proroga concessa per la
presentazione della dichiarazione non è un atto idoneo ad interrompere la
prescrizione, contestando gli ulteriori argomenti sollevati nella decisione impugnata.
L’Ufficio di tassazione,
da parte sua, ha ripetuto di avere interrotto la prescrizione, rinviando in particolar
modo alle richieste di collaborazione indirizzategli dall’Ufficio di tassazione
di __________ con riferimento alla tassazione della comunione ereditaria. Ha
quindi precisato che nel 2008 era ancora applicato il modulo 20, che attribuiva
ad un singolo ufficio la competenza per accertare gli elementi imponibili
dell’intera comunione ereditaria. Ha infine sottolineato che era ancora
pendente il ricorso al Tribunale federale in merito ai ricavi della Fratelli __________,
il cui esito era determinante per la tassazione del periodo fiscale in discussione.
A proposito delle
informazioni concernenti la comunione ereditaria, i ricorrenti hanno fatto
notare che si trattava della comunione ereditaria fu __________, cioè del
defunto nonno.
Diritto
1. Come esposto in
narrativa, con decisione del 19 dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione di __________
ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD relativa all’anno
2006. Con lettera del 17 gennaio 2013, i contribuenti hanno invocato la
sopravvenuta prescrizione del diritto di tassare, sostenendo che l’autorità di
tassazione non avrebbe mai proceduto, fino a dicembre 2012, ad intimargli un
atto ufficiale inteso all’accertamento fiscale o altro atto formale inteso
all’interruzione del termine di prescrizione.
Di parere contrario è
invece l’Ufficio di tassazione di __________, secondo cui la prescrizione del
diritto di tassare sarebbe stata interrotta, in particolare, dalle richieste di
collaborazione indirizzate dall’Ufficio di tassazione di __________ allo __________
__________ con riferimento alla tassazione della comunione ereditaria. Con
decisione del 17 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione di __________ ha pertanto
respinto il reclamo interposto dai ricorrenti, argomentando che la prescrizione
sarebbe stata interrotta anche dalla procedura ricorsuale pendente dinanzi al
Tribunale federale, con oggetto la corretta attribuzione dei fattori imponibili
relativi alla quota detenuta dai ricorrenti nella Fratelli __________, il cui
esito era determinante per la tassazione del periodo fiscale in discussione,
nonché dalla richiesta di sospensione del reclamo dell’anno 2005, formulata dal
loro rappresentante __________ dello studio __________.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, il
diritto di tassare il periodo fiscale 2006 si sarebbe prescritto il 31 dicembre
2011.
L’Ufficio di tassazione ritiene, tuttavia, di aver interrotto la prescrizione
con la concessione della proroga per la presentazione della dichiarazione
d’imposta, la quale avrebbe fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione ai
sensi degli artt. 193 LT e 120 LIFD.
La prescrizione sarebbe
anche stata interrotta, secondo la tesi dell’autorità, da una e-mail 4.8.2008
di __________ – dello __________ – in risposta ad una richiesta di informazioni
per via telefonica compiuta dall’UT di __________, tesa all’accertamento di
elementi imponibili della __________ di cui è parte anche la __________.
2.2
2.2.1
Secondo l’art. 120 cpv. 1
LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si
prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Un nuovo termine di
prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione
del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta
(art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 193 cpv. 4 lett. a LT). Il diritto di tassare
si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale
(art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5 LT).
La nozione di atto inteso
alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione dell’imposta, ma anche
tutti gli atti ufficiali intesi all’accertamento della pretesa fiscale che sono
portati a conoscenza del contribuente (decisione TF del 26 novembre 1999, RDAF
56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con
riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p. 9316, 97 I 167, consid. 5, p.
176). Vi rientrano, per esempio, l’invio del formulario per la dichiarazione,
la diffida a inoltrare la dichiarazione, l’annuncio di una verifica e le
ispezioni dei libri contabili, la notificazione di una tassazione fiscale
definitiva o provvisoria, l’invito o la diffida di pagamento (RDAF 56/2000 p.
212.
= StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
2ª ediz., n. 10 ad art. 128 DIFD). Nella menzionata sentenza del 1999, il
Tribunale federale ha stabilito che anche una comunicazione ufficiale con la
quale viene unicamente annunciata l’intenzione di procedere ad un’ulteriore
tassazione vale come atto di esazione suscettibile di interrompere il corso
della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338,
consid. 2f).
2.2.2
La prescrizione viene altresì
interrotta con qualsiasi dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da
parte del contribuente. Per dichiarazione non si deve intendere unicamente l’espresso
riconoscimento di debito da parte del debitore, ma ogni tipo di comportamento, che,
secondo i principi della buona fede, possa essere interpretato come conferma
dell’obbligo fiscale. Vi rientrano dei pagamenti anche parziali oppure una
richiesta di condono o di dilazione.
Per quanto riguarda la
posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i
medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.
A livello procedurale ci
si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione.
Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione
incombe all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un
verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure
una e-mail (M. Beusch, Der
Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 – 299).
2.3
Come visto, l’Ufficio di
tassazione di __________, con scritto del 4 maggio 2007, ha prorogato il temine
per l’inoltro della dichiarazione d’imposta sino al 31 dicembre 2007. I
ricorrenti hanno anticipato di qualche mese tale termine, presentando la
dichiarazione fiscale il 4 ottobre 2007. La decisione di tassazione gli è stata
infine intimata il 19 dicembre 2012.
La decisione di tassazione
è giunta ai ricorrenti oltre il termine di cinque anni previsto dagli art. 120
cpv. 1 LIFD e 193 cpv. 1 LT. Questa Camera è chiamata a verificare l'esistenza,
come sostenuto dall’UT e come contestato invece dai ricorrenti, di un atto interruttivo
della prescrizione.
3.
3.1.
3.1.1
Come già ricordato,
l’Ufficio di tassazione di __________ sostiene che la prescrizione del diritto
di tassare sia stata interrotta dalle richieste di collaborazione indirizzate
dall’Ufficio di tassazione di __________ in relazione all’imposizione della
comunione ereditaria, di cui anche i contribuenti fanno parte. A comprova di
ciò viene prodotta una e-mail di risposta pervenuta da parte di __________, attivo
presso il sopraccitato Studio Fiduciario.
Secondo i ricorrenti, __________
non li rappresentava per il periodo fiscale oggetto della presente vertenza e
producono uno scritto di quest’ultimo.
3.1.2
Come visto, una e-mail
spedita da un contribuente, oppure da un suo rappresentante, all’autorità
fiscale, in merito all’accertamento degli elementi imponibili, può costituire
un atto interruttivo della prescrizione.
Si tratta di ora di comprendere
se l’e-mail di risposta di __________ (dello __________) alla richiesta di informazioni
da parte dell’Ufficio di tassazione di __________ - relativa ad una comunione
ereditaria di cui anche i contribuenti fanno parte tramite la __________ –
possa essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione in
relazione alla situazione fiscale IC/IFD 2006 dei ricorrenti.
3.2
3.2.1
Per quanto di rilevanza
della situazione fiscale dei contribuenti per il 2006, dagli atti risulta che
essi fanno parte di due comunioni ereditarie, indivisione __________ M e CE__________.
Quest’ultima CE fa a sua volta parte della CE RI 1, che ha agli attivi
l’immobile sito in via __________ a __________ e per il quale l’UT di __________
ha richiesto informazioni, evase con e-mail 4.8.2008 da parte di __________,
dello __________ (in merito si veda anche la dichiarazione fiscale per il
periodo 2005, modulo 20 “Questionario per le comunioni ereditarie o altre
indivisioni, per le comproprietà”).
3.2.2
Sino al 1.1.2013 il Ticino
aveva un regime particolare d’imposizione delle comunioni ereditarie e delle
comproprietà.
In particolare era in
vigore, per alcuni casi, l’assoggettamento fiscale della comunione ereditaria e
delle comproprietà, che costituiva tuttavia una peculiarità impositiva locale.
L’esistenza come entità fiscale autonoma della comunione ereditaria era peraltro
controversa (da cui appunto l’abrogazione di tale specificità) a causa della
mancanza di personalità giuridica propria (S.
Mascetti, Comunione ereditaria e comproprietà: la festa è finita, in
Novità fiscali n. 1, gennaio 2014).
3.2.3
Con il Messaggio 6674 del
22.8.2012
“Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994/
Adeguamenti alla LAID e altre proposte di modifiche della Legge tributaria
cantonale” sono stati indicati i motivi dell’abrogazione dell’art. 9 cpv. 2 LT,
che aveva il seguente tenore:
“le comunioni ereditarie e le comproprietà le cui quote
non superano 2'000.- franchi di reddito annuo netto e 50'000.- franchi di
sostanza netta sono tuttavia tassate come tali. La stessa regola si applica
alle comunioni ereditarie le cui quote non siano chiaramente attribuibili. Sono
applicabili le
aliquote
degli art. 35 cpv. 1 e 49”.
Tale norma era stata
giudicata poco compatibile con il diritto federale:
“La
LAID non contempla nessuna disposizione né sull’imposizione delle comunioni
ereditarie né sulle imposizioni delle comproprietà lasciando spazio a possibili
interpretazioni.
Occorre
tuttavia osservare che in assenza di norme particolari valgono le norme
generali d’imposizione in base alle quali tutti i redditi e tutta la sostanza
di un contribuente devono essere imposti cumulativamente agli altri elementi
imponibili applicando le aliquote ordinarie.
Seguendo
tale principio generale il cpv. 2 dell’art. 9 LT risulterebbe contrario al
diritto superiore, segnatamente alla LAID. Tale considerazione trova riscontro
anche a livello federale: l’art. 10 cpv. 1 LIFD nega infatti la qualità di soggetto
fiscale delle comunioni ereditarie in quanto tali entità non sono dotate della
personalità giuridica. Tale interpretazione è stata confermata anche da una recente
sentenza della massima istanza cantonale che ha ritenuto più rispettosa del
principio di legalità la soluzione consistente nel considerare ogni coerede
come un contribuente indipendente dato che la comunione ereditaria manca di
personalità giuridica propria”.
L’art. 9 cpv. 2 LT è stato
quindi abrogato dalla legge del 18.12.2012, in vigore dal 1.1.2013 (BU 2013,
80).
Anche per il periodo
fiscale 2006 vigeva l’obbligo per i membri di una comunione ereditaria (o di
una comproprietà) di allestire il formulario per la massa indivisa (modulo 20).
Con l’abrogazione dell’art. 9 cpv. 2 LT tale modulo è diventato di natura
facoltativa.
3.2.4
Per il periodo fiscale
2006, le CE di cui facevano parte i contribuenti non erano tassate come
soggetto fiscale a sé stante, non essendo dati i parametri dell’art. 9 cpv. 2
LT.
Bisognava comunque
allestire il modulo 20.
In particolare della
Comunione ereditaria __________ (nr. di controllo __________) faceva anche
parte per 1/3 l’indivisione __________ (__________) come risulta in maniera più
chiara dalla dichiarazione fiscale del 2005. In particolare da tale dichiarazione,
ben si evincono i beni immobiliari facenti parte della comunione ereditaria __________,
ivi compreso l’immobile ubicato in via __________ a __________ [v. allegato al
modulo nr. 20 relativo alla __________).
Per il periodo fiscale
2006.
la documentazione presentata al fisco non è così completa. Tuttavia dagli
atti all’incarto 2005 vi è la “Liegenschaftenverzeichnis 2005” presentata nel
contesto della dichiarazione fiscale del Canton __________ (quella per persone
domiciliate fuori dal Cantone ma con proprietà immobiliari nel Canton __________)
in cui viene indicato anche: “Bei Wohn- und
Geschäftsliegenschaften, gewerblichen und industriellen Anlagen, Werkplätzen,
Lagerplätzen und anderen nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzten
Liegenschaften ist steuerlich massgebende Werkehrswert einzusetzen”.
Nella dichiarazione dei qui contribuenti compariva parimenti la proprietà sita
a __________, in via __________ __________ (facente parte della __________ [__________]).
3.2.5
Come visto, per le comunioni
ereditarie era da compilare l’apposito modulo (n. 20) “Questionario per le
comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà” [tale modulo
esiste ancora ma è facoltativo]. Nel caso concreto, le CE di cui
facevano parte anche i contribuenti erano anche correlate ad un numero di
controllo specifico, in casu __________ e __________ M. I dati inseriti
dovevano poi essere imposti nelle singole partite fiscali dei contribuenti.
Secondo l’art. 16 cpv. 3
del Regolamento della Legge tributaria (RL 10.2.1.1.) - vigente per il periodo
fiscale 2006 - e relativo ai “Comprensori degli uffici circondariali di
tassazione” valeva quanto segue:
Per l’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche
l’attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici circondariali di tassazione
avviene secondo i seguenti criteri: (...) d) per le comunioni ereditarie e le
società di persone fa stato il luogo a cui appartengono economicamente oppure
dove vi è la sede o l’amministrazione.
Nel caso che qui ci occupa
si rileva che era l’Ufficio di tassazione di __________ che si occupava delle tre
comunioni ereditarie.
3.2.6
Come visto, secondo l’art.
9.
cpv. 1 LT, le società in nome collettivo, le società in accomandita e le
società semplici, come pure le comunioni ereditarie non soggiacciono
all’imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti
agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi. Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 10 cpv. 1 LIFD, il quale dispone che il reddito di comunioni ereditarie
è aggiunto a quello dei singoli eredi e che il reddito di società semplici, di
società in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto agli elementi
imponibili dei singoli soci.
3.2.7
Assodato come gli elementi
di pertinenza della CE andassero imposti in casu ai singoli membri,
l’atto compiuto dall’UT di __________ ha valenza parimenti nella tassazione dei
qui contribuenti. La specificità ticinese, vigente sino al 1.1.2013 voleva,
come sopra indicato che fosse l’UT del luogo a cui appartenevano economicamente,
oppure dove vi era la sede o l’amministrazione, ad essere competente per
l’accertamento dei dati fiscali. Per queste tre comunioni ereditarie competente
era l’UT di __________.
Come visto, le
informazioni raccolte da tale UT erano necessarie per le tassazioni dei singoli
membri delle CE. Nella concreta fattispecie gli elementi raccolti dall’UT di __________
servivano poi per la tassazione dei qui contribuenti, la cui competenza era
dell’UT di __________, essendo gli stessi domiciliati a __________.
D’altronde l’art. 184 cpv.
1.
LT (e per l’IFD l’art. 111 LIFD) prevede che le autorità incaricate
dell’esecuzione della presente legge si assistono vicendevolmente
nell’adempimento del loro compito; possono comunicare gratuitamente le informazioni
necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei cantoni e dei comuni
e possono permettere loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali.
Ne discende come l’e-mail
di risposta del 4.8.2008 redatta da __________ dello Studio __________ SA
costituisce un atto interruttivo della prescrizione anche per quanto attiene alla
situazione fiscale IC/IFD 2006 dei qui ricorrenti.
3.3
3.3.1
I ricorrenti contestano
che __________ dello studio __________ li rappresentasse per il periodo fiscale
2006.
3.3.2
Dall’esame dell’incarto fiscale
trasmesso dall’UT per il 2006 da parte dei contribuenti emerge:
· sulla
dichiarazione d’imposta (modulo 1, 1a. pagina) viene indicato: “Per informazioni
complementari rivolgersi a: __________, __________”;
· nella
dichiarazione d’imposta si trova anche il modulo 20 – nr. registro __________
relativo alla CE __________ di cui fanno parte anche __________): nel
questionario viene indicato “Per informazioni complementari rivolgersi a: __________”;
· nella
dichiarazione d’imposta si trova anche il modulo 20 – nr. registro __________
relativo alla CE di cui fa parte anche __________): nel questionario viene
indicato “Per informazioni complementari rivolgersi a: __________”.
3.3.3
Secondo l’art. 33 cpv. 2
CO, la facoltà di compiere atti giuridici a favore di un terzo è, in linea di
principio, determinata dal contenuto del negozio giuridico. Se, tuttavia, il
rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto
di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione (art. 33 cpv. 3
CO).
Qualora l’esame dei
rapporti interni dovesse rivelare che il rappresentato non ha conferito dei
poteri, né espressamente né per atti concludenti, al rappresentante o che i
poteri effettivamente conferiti non coprono l’atto compiuto, un’eventuale
protezione del terzo in buona fede entra in considerazione. Tale protezione è
tuttavia subordinata all’adempimento di due condizioni. Occorre, in primo
luogo, una comunicazione dei poteri dal rappresentato al terzo e, in secondo
luogo, la buona fede del terzo.
Tale comunicazione può
essere fatta in maniera espressa o per atti concludenti. La comunicazione
prende la forma “concludente” quando la volontà di far conoscere i poteri può
essere dedotta dal comportamento del rappresentato, conformemente al principio
di fiducia. Non è però necessario che il rappresentato sia consapevole di fare
una tale comunicazione. La comunicazione può anche consistere in un
comportamento passivo, a condizione che il terzo possa basarsi su circostanze
oggettive sufficienti, che gli permettano di concludere per l’esistenza dei
poteri. La giurisprudenza e la dottrina subordinano la protezione del terzo
alla sua buona fede, che fondano sulla ratio legis dell’art. 33 cpv. 3
CO, sul suo rapporto con l’art. 34 cpv. 3 CO e sul fatto che solo la buona fede
del terzo giustifica di sanare il vizio dell’assenza di poteri (Chappuis, in: Thévenoz/Werro [a cura
di],Commentaire Romand, Code des Obligations I, Basilea 2012, n. 19, 21, 22 e
25.
ad art.33 CO, p. 294-296 e giurisprudenza citata).
3.4
3.4.1
Tornando al caso in esame,
con scritto di posta elettronica del 4 agosto 2008, il fiduciario __________,
dipendente dello studio __________, trasmetteva all’Ufficio di tassazione __________
la seguente comunicazione:
Oggetto: __________ [ndr. __________
nonno paterno di __________] – __________ – spese via __________
Egregio signor __________,
come
da accordo telefonico le invio i conteggi spese per gli anni 2004-2006.
Riassumendo le spese di gestione/manutenzione da prendere in considerazioni
sarebbero le seguenti:
anno
2004: CHF 16'344.–
anno
2005: CHF 19'712.–
anno
2006: CHF 27'619.– (Le spese effettive sarebbero di CHF 37'619.– ma coperte per
CHF 10'000.– da un rimborso assicurativo).
In
attesa di un suo riscontro la saluto cordialmente
Matteo
__________
3.4.2
Ora, a prescindere dal
fatto che gli stessi contribuenti hanno indicato nella loro dichiarazione
fiscale che per ulteriori informazioni in merito alla loro situazione
l’autorità avrebbe dovuto rivolgersi allo __________ [società presso la quale
era attivo __________ come si può desumere dalla e-mail dell’4.8.2008 e da
Registro di commercio], e che ciò risulta anche nei moduli 20 relativi alle due
comunioni ereditarie, non risulta affatto abusivo – da parte dell’UT – l’aver
voluto richiedere ulteriori informazioni necessarie all’accertamento degli
elementi imponibili allo Studio __________.
__________ ha risposto –
come si evince anche dall’indirizzo di posta elettronica – in qualità di
persona attiva presso lo __________, ed in nome e per conto dello stesso
essendo tale persona giuridica designata dai contribuenti come loro rappresentante.
3.4.3
Come anticipato sopra,
quando la comunicazione dei poteri del rappresentante al terzo consiste in un
comportamento passivo dello stesso rappresentato, il terzo è protetto
unicamente se circostanze oggettive sufficienti permettono di concludere per l’esistenza
di una procura. Il terzo deve inoltre essere in buona fede.
Nella fattispecie il
fiduciario __________ ha affermato, nello scritto del 12 agosto 2013
indirizzato ai ricorrenti, di non aver “mai assunto funzioni specifiche di rappresentanza
riferite all’anno fiscale 2006”.
Avendo dato seguito, con
scritto di posta elettronica del 4 agosto 2008, alle richieste d’informazioni
formulate dall’Ufficio di tassazione di __________ per gli anni 2004, 2005 e
2006, l’autorità fiscale poteva nondimeno concludere in buona fede che il
fiduciario fosse abilitato in nome e per conto dello __________ a trasmettere
informazioni rilevanti anche per i contribuenti.
Non vi è infatti motivo di
dubitare della buona fede dell’Ufficio di tassazione __________, dal momento
che il tassatore competente si era intrattenuto telefonicamente con il
fiduciario, che da parte sua non gli aveva mai negato di rappresentare i
coniugi RI 1 e RI 2, dando anzi seguito alle richieste di informazioni concernenti
pure il periodo fiscale 2006.
Non resta quindi che concludere
che l’Ufficio di tassazione __________ poteva ammettere, in buona fede, che il
fiduciario __________ dello __________ rilasciava informazioni anche per i
ricorrenti, perlomeno in relazione alle comunioni ereditarie di cui essi fanno
parte ed i cui dati fiscali incidono sulla loro situazione fiscale.
Sulla base di una valutazione
d’insieme, si deve in altri termini riconoscere la buona fede dell’Ufficio di
tassazione che ha semplicemente contattato la __________, come d’altronde indicato
dai contribuenti stessi ed ha trovato come interlocutore __________.
3.4.4
Inoltre non ha alcuna
rilevanza ai fini della presente vertenza la tesi ricorsuale__________ conferma
di non aver mai firmato per conto dei contribuenti le dichiarazioni fiscali ordinarie.
Il Tribunale federale ha
precisato che la dichiarazione d’imposta deve essere in ogni caso firmata dal
contribuente personalmente, poiché la firma del rappresentante contrattuale non
soddisfa i requisiti formali dal momento che l’art. 124 cpv. 1 LIFD richiede
che il contribuente firmi il modulo “personalmente” (cfr. decisione TF n.
2C_620/2007 2C_621/2007 del 2 luglio 2008, consid. 3.1).
In simili circostanze, è
quindi evidente come il comportamento dei ricorrenti (che, da una parte, hanno
firmato la dichiarazione di tassazione sulla quale risulta che per ulteriori
informazioni ci si poteva rivolgere al più volte citato __________ e,
dall’altra, con il ricorso negano l’esistenza di ogni rapporto di
rappresentanza) risulta contraddittorio e in contrasto con il principio della
buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2
CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5
cpv. 3 Cost).
4.
Il ricorso è
respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 3'080.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: