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Decisione

80.2013.202

Procedura: prescrizione del diritto di tassare, atto interruttivo, e-mail di risposta ad una richiesta di informazioni in merito ad una comunione ereditaria di cui il contribuente è membro

16 novembre 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 19

dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi RI 1

e RI 2 la tassazione IC/IFD 2006.

L’autorità commisurava il

reddito imponibile in fr. 998'200.– per l’IC ed in fr. 1'124'900.– per l’IFD e,

ai soli fini cantonali, la sostanza in fr. 3'738'000.–.

B. I contribuenti,

rappresentati dalla RA 1, impugnavano la suddetta decisione, con lettera del 17

gennaio 2013, asserendo l’intervenuta prescrizione del diritto di imporre per l’anno

2006. Ponevano l’accento sul fatto che l’Ufficio di tassazione di __________

non avesse mai proceduto, fino a dicembre 2012, ad intimargli un atto ufficiale

inteso all’accertamento dell’imposta o altro atto formale inteso all’interruzione

del termine di prescrizione per l’anno 2006.

C. L’autorità di tassazione

rispondeva con lettera del 25 febbraio 2013, sostenendo di avergli intimato

diversi atti interruttivi della prescrizione.

In primo luogo una proroga

per la presentazione della dichiarazione fiscale 2006, concessagli fino al 31

dicembre 2007. In secondo luogo l’Ufficio di tassazione di __________, nel

corso del 2008, aveva richiesto alcune informazioni allo __________ in merito

alla dichiarazione fiscale 2006 della comunione ereditaria __________ eredi di __________,

alla quale partecipavano anche i contribuenti tramite un’altra comunione

ereditaria (__________eredi di __________). A tali informazioni è stato dato

seguito con scritto di posta elettronica del 4 agosto 2008 da parte di __________,

attivo presso lo __________.

D. Con successivo scritto

del 28 febbraio 2013, RI 1 informava l’Ufficio di tassazione di __________ di

aver deciso di pagare i conguagli richiesti, ma con la riserva seguente:

(…) se l’eventuale iter legale

confermasse la prescrizione di uno o di entrambi gli anni di assoggettamento

fiscale, richiederei la restituzione degli importi versati sia come acconto che

conguaglio con rispettivi interessi come da legge.

Nella

lettera, il contribuente faceva pure riferimento alla tassazione IC/IFD 2007. Il

29 gennaio 2013, infatti, il loro rappresentante aveva interposto reclamo

contro la relativa decisione, argomentando che il comune di __________ gli aveva

recapitato un conteggio d’imposta a conguaglio datato 22 gennaio 2013, fondato

su una notifica di tassazione mai ricevuta.

E. In occasione di un

incontro dell’11 aprile 2013, il rappresentante dei contribuenti prendeva

visione dei documenti concernenti la comunione ereditaria. L’Ufficio di

tassazione consegnava nuovamente ai contribuenti la decisione di tassazione IC/IFD

2007, con i rispettivi allegati, assegnandogli un termine di 30 giorni per presentare

un eventuale reclamo. Reclamo che non è mai stato interposto.

F. Nel frattempo,

l’Ufficio di tassazione di __________, con decisione del 17 luglio 2013,

respingeva il reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2006. Alle

argomentazioni sollevate nello scritto del 25 febbraio 2013, l’autorità fiscale

aggiungeva quanto segue:

Di più: la prescrizione è

stata interrotta anche dalle procedure ricorsuali in corso per l’anno 2004 e

2005, che vertevano sulla corretta attribuzione dei fattori imponibili relativi

alla quota detenuta dai contribuenti nella società in nome collettivo Fratelli __________,

con sede a __________ (sostanza commerciale o privata). Questo fatto condizionava,

ovviamente, le tassazioni future le quali dovevano forzatamente essere sospese

in attesa di tale giudizio. L’anno di tassazione 2004 è stato caratterizzato da

un lungo contenzioso concluso con la decisione del Tribunale federale emessa il

2 novembre 2012.

Per

l’anno 2005 era pendente un reclamo cui il contribuente, tramite __________

dello studio __________, ha chiesto alla scrivente autorità di sospenderlo fino

alla conclusione della vertenza in atto concernente l’anno 2004 (vedi

documentazione agli atti). Solamente al termine del ricorso all’Alto tribunale

di Losanna gli interessati (sempre tramite __________) hanno ritirato il

contenzioso 2005 (vedi documentazione agli atti), dopodiché la scrivente autorità

poteva procedere con l’emissione della tassazione 2006 sospesa, appunto, dalle

citate procedure.

Pendente

causa ci sono stati vari contatti telefonici e per mail tra la scrivente

autorità e il signor __________ dello studio __________, specialmente dopo la

decisione della camera di diritto tributario Ticinese, per proporre il ritiro

del reclamo 2005, per poi poter procedere con la tassazione 2006. (nostra mail

del 30.03.2012). Il signor __________, telefonicamente, ci aveva comunicato l’intenzione

di ricorrere al Tribunale federale e, quindi, di sospendere il reclamo 2005 e

le tassazioni future, condizionate, come detto, dal giudizio del Tribunale.

Dopo la decisione del Tribunale federale l’autorità scrivente ha proposto il

ritiro del reclamo 2005 (nostra mail del 26.11.2012) cui ha dato seguito (mail

del 5.12.2012) l’adesione al ritiro del citato reclamo: immediatamente è stata

emessa la tassazione 2006, intimata il 19.12.2012.

G. Il fiduciario __________

dello studio __________, con scritto del 12 agosto 2013 inviato direttamente al

contribuente, dichiarava di essersi limitato ad aiutarlo nell’allestimento

della dichiarazione fiscale ordinaria, senza aver mai assunto una funzione di

rappresentanza ufficiale. Egli sottolineava, in particolar modo, di non aver

mai assunto funzioni specifiche di rappresentanza riferite all’anno fiscale

2006. Precisava inoltre di aver seguito la pratica 2005 fino al ritiro del reclamo

avvenuto con l’invio della mail del 5 dicembre 2012. Considerava infine ingiusto

il fatto di mettere in relazione il ritardo nell’emissione della decisione di

tassazione 2006 con il ritiro del reclamo 2005, in quanto lo stesso non sarebbe

potuto avvenire prima di conoscere la decisione del Tribunale federale.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati

dalla RA 1, sostengono nuovamente l’intervenuta prescrizione del diritto di

imporre per l’anno 2006.

A mente dei

ricorrenti, la concessione della proroga non è un atto formalmente volto

all’accertamento o alla riscossione del credito, così come indicato dagli art.

193 LT e 120 LIFD. Nel Cantone Ticino non sarebbe prevista la tassazione provvisoria,

che permette allo Stato di pretendere ed incassare immediatamente un

determinato credito fiscale “certo”, ragione per cui la richiesta e

l’ottenimento della proroga non possono essere considerati degli atti di

portata formale tale da interrompere la prescrizione. E comunque sia dalla

concessione della proroga (il 4 maggio 2007) e dalla presentazione della

dichiarazione fiscale (il 4 ottobre 2007) sono trascorsi più dei cinque anni

previsti dall’ordinamento giuridico.

Per quanto attiene alla

comunione ereditaria __________ eredi di __________, i ricorrenti pongono

l’accento sul fatto che una comunione ereditaria non costituisce soggetto fiscale

e pertanto le richieste vanno formulate ai singoli partecipanti oppure al loro

rappresentante. A tale riguardo, i ricorrenti sostengono di non avere mai

incaricato __________ di rappresentarli (eccezion fatta per la presentazione di

un reclamo inerente il periodo fiscale 2005, poi ritirato) e di non avere mai

ricevuto alcuna comunicazione o richiesta in merito. Per quanto riguarda invece

la pratica della __________, i ricorrenti rilevano che il ricorso al Tribunale

federale verteva sull’imponibilità o meno (e solo a livello di imposta federale

diretta) dei ricavi di una vendita immobiliare realizzata nel 2004 e che

pertanto non aveva nulla a che fare con il periodo fiscale 2006. Sottolineano

infine quanto segue:

(…) per la fattispecie

riferita al fratello Signor __________, l’ufficio circondariale di tassazione

di __________ ebbe ad inviare uno scritto (già nel dicembre 2011) nel quale

menzionava l’interruzione della prescrizione: pertanto la Divisione delle

Contribuzioni, per il tramite degli uffici circondariali, riconobbe per la

stessa e precisa situazione (anche il fratello __________ partecipa alla CE __________

Figli di __________ ed alla Fratelli __________ invocate dall’autorità a

sostegno del proprio agire ed aveva ottenuto una proroga) il fatto che gli atti

posti in essere in precedenza non costituivano sufficiente motivo per

interrompere formalmente l’imminente rischio di prescrizione.

I. All’udienza del 15

marzo 2016, i ricorrenti hanno ribadito che la proroga concessa per la

presentazione della dichiarazione non è un atto idoneo ad interrompere la

prescrizione, contestando gli ulteriori argomenti sollevati nella decisione impugnata.

L’Ufficio di tassazione,

da parte sua, ha ripetuto di avere interrotto la prescrizione, rinviando in particolar

modo alle richieste di collaborazione indirizzategli dall’Ufficio di tassazione

di __________ con riferimento alla tassazione della comunione ereditaria. Ha

quindi precisato che nel 2008 era ancora applicato il modulo 20, che attribuiva

ad un singolo ufficio la competenza per accertare gli elementi imponibili

dell’intera comunione ereditaria. Ha infine sottolineato che era ancora

pendente il ricorso al Tribunale federale in merito ai ricavi della Fratelli __________,

il cui esito era determinante per la tassazione del periodo fiscale in discussione.

A proposito delle

informazioni concernenti la comunione ereditaria, i ricorrenti hanno fatto

notare che si trattava della comunione ereditaria fu __________, cioè del

defunto nonno.

Diritto

1. Come esposto in

narrativa, con decisione del 19 dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione di __________

ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD relativa all’anno

2006. Con lettera del 17 gennaio 2013, i contribuenti hanno invocato la

sopravvenuta prescrizione del diritto di tassare, sostenendo che l’autorità di

tassazione non avrebbe mai proceduto, fino a dicembre 2012, ad intimargli un

atto ufficiale inteso all’accertamento fiscale o altro atto formale inteso

all’interruzione del termine di prescrizione.

Di parere contrario è

invece l’Ufficio di tassazione di __________, secondo cui la prescrizione del

diritto di tassare sarebbe stata interrotta, in particolare, dalle richieste di

collaborazione indirizzate dall’Ufficio di tassazione di __________ allo __________

__________ con riferimento alla tassazione della comunione ereditaria. Con

decisione del 17 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione di __________ ha pertanto

respinto il reclamo interposto dai ricorrenti, argomentando che la prescrizione

sarebbe stata interrotta anche dalla procedura ricorsuale pendente dinanzi al

Tribunale federale, con oggetto la corretta attribuzione dei fattori imponibili

relativi alla quota detenuta dai ricorrenti nella Fratelli __________, il cui

esito era determinante per la tassazione del periodo fiscale in discussione,

nonché dalla richiesta di sospensione del reclamo dell’anno 2005, formulata dal

loro rappresentante __________ dello studio __________.

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, il

diritto di tassare il periodo fiscale 2006 si sarebbe prescritto il 31 dicembre

2011.

L’Ufficio di tassazione ritiene, tuttavia, di aver interrotto la prescrizione

con la concessione della proroga per la presentazione della dichiarazione

d’imposta, la quale avrebbe fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione ai

sensi degli artt. 193 LT e 120 LIFD.

La prescrizione sarebbe

anche stata interrotta, secondo la tesi dell’autorità, da una e-mail 4.8.2008

di __________ – dello __________ – in risposta ad una richiesta di informazioni

per via telefonica compiuta dall’UT di __________, tesa all’accertamento di

elementi imponibili della __________ di cui è parte anche la __________.

2.2

2.2.1

Secondo l’art. 120 cpv. 1

LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si

prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Un nuovo termine di

prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione

del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta

(art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 193 cpv. 4 lett. a LT). Il diritto di tassare

si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale

(art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5 LT).

La nozione di atto inteso

alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione dell’imposta, ma anche

tutti gli atti ufficiali intesi all’accertamento della pretesa fiscale che sono

portati a conoscenza del contribuente (decisione TF del 26 novembre 1999, RDAF

56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con

riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p. 9316, 97 I 167, consid. 5, p.

176). Vi rientrano, per esempio, l’invio del formulario per la dichiarazione,

la diffida a inoltrare la dichiarazione, l’annuncio di una verifica e le

ispezioni dei libri contabili, la notificazione di una tassazione fiscale

definitiva o provvisoria, l’invito o la diffida di pagamento (RDAF 56/2000 p.

212.

= StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,

2ª ediz., n. 10 ad art. 128 DIFD). Nella menzionata sentenza del 1999, il

Tribunale federale ha stabilito che anche una comunicazione ufficiale con la

quale viene unicamente annunciata l’intenzione di procedere ad un’ulteriore

tassazione vale come atto di esazione suscettibile di interrompere il corso

della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338,

consid. 2f).

2.2.2

La prescrizione viene altresì

interrotta con qualsiasi dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da

parte del contribuente. Per dichiarazione non si deve intendere unicamente l’espresso

riconoscimento di debito da parte del debitore, ma ogni tipo di comportamento, che,

secondo i principi della buona fede, possa essere interpretato come conferma

dell’obbligo fiscale. Vi rientrano dei pagamenti anche parziali oppure una

richiesta di condono o di dilazione.

Per quanto riguarda la

posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i

medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.

A livello procedurale ci

si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione.

Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione

incombe all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un

verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure

una e-mail (M. Beusch, Der

Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 – 299).

2.3

Come visto, l’Ufficio di

tassazione di __________, con scritto del 4 maggio 2007, ha prorogato il temine

per l’inoltro della dichiarazione d’imposta sino al 31 dicembre 2007. I

ricorrenti hanno anticipato di qualche mese tale termine, presentando la

dichiarazione fiscale il 4 ottobre 2007. La decisione di tassazione gli è stata

infine intimata il 19 dicembre 2012.

La decisione di tassazione

è giunta ai ricorrenti oltre il termine di cinque anni previsto dagli art. 120

cpv. 1 LIFD e 193 cpv. 1 LT. Questa Camera è chiamata a verificare l'esistenza,

come sostenuto dall’UT e come contestato invece dai ricorrenti, di un atto interruttivo

della prescrizione.

3.

3.1.

3.1.1

Come già ricordato,

l’Ufficio di tassazione di __________ sostiene che la prescrizione del diritto

di tassare sia stata interrotta dalle richieste di collaborazione indirizzate

dall’Ufficio di tassazione di __________ in relazione all’imposizione della

comunione ereditaria, di cui anche i contribuenti fanno parte. A comprova di

ciò viene prodotta una e-mail di risposta pervenuta da parte di __________, attivo

presso il sopraccitato Studio Fiduciario.

Secondo i ricorrenti, __________

non li rappresentava per il periodo fiscale oggetto della presente vertenza e

producono uno scritto di quest’ultimo.

3.1.2

Come visto, una e-mail

spedita da un contribuente, oppure da un suo rappresentante, all’autorità

fiscale, in merito all’accertamento degli elementi imponibili, può costituire

un atto interruttivo della prescrizione.

Si tratta di ora di comprendere

se l’e-mail di risposta di __________ (dello __________) alla richiesta di informazioni

da parte dell’Ufficio di tassazione di __________ - relativa ad una comunione

ereditaria di cui anche i contribuenti fanno parte tramite la __________ –

possa essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione in

relazione alla situazione fiscale IC/IFD 2006 dei ricorrenti.

3.2

3.2.1

Per quanto di rilevanza

della situazione fiscale dei contribuenti per il 2006, dagli atti risulta che

essi fanno parte di due comunioni ereditarie, indivisione __________ M e CE__________.

Quest’ultima CE fa a sua volta parte della CE RI 1, che ha agli attivi

l’immobile sito in via __________ a __________ e per il quale l’UT di __________

ha richiesto informazioni, evase con e-mail 4.8.2008 da parte di __________,

dello __________ (in merito si veda anche la dichiarazione fiscale per il

periodo 2005, modulo 20 “Questionario per le comunioni ereditarie o altre

indivisioni, per le comproprietà”).

3.2.2

Sino al 1.1.2013 il Ticino

aveva un regime particolare d’imposizione delle comunioni ereditarie e delle

comproprietà.

In particolare era in

vigore, per alcuni casi, l’assoggettamento fiscale della comunione ereditaria e

delle comproprietà, che costituiva tuttavia una peculiarità impositiva locale.

L’esistenza come entità fiscale autonoma della comunione ereditaria era peraltro

controversa (da cui appunto l’abrogazione di tale specificità) a causa della

mancanza di personalità giuridica propria (S.

Mascetti, Comunione ereditaria e comproprietà: la festa è finita, in

Novità fiscali n. 1, gennaio 2014).

3.2.3

Con il Messaggio 6674 del

22.8.2012

“Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994/

Adeguamenti alla LAID e altre proposte di modifiche della Legge tributaria

cantonale” sono stati indicati i motivi dell’abrogazione dell’art. 9 cpv. 2 LT,

che aveva il seguente tenore:

“le comunioni ereditarie e le comproprietà le cui quote

non superano 2'000.- franchi di reddito annuo netto e 50'000.- franchi di

sostanza netta sono tuttavia tassate come tali. La stessa regola si applica

alle comunioni ereditarie le cui quote non siano chiaramente attribuibili. Sono

applicabili le

aliquote

degli art. 35 cpv. 1 e 49”.

Tale norma era stata

giudicata poco compatibile con il diritto federale:

“La

LAID non contempla nessuna disposizione né sull’imposizione delle comunioni

ereditarie né sulle imposizioni delle comproprietà lasciando spazio a possibili

interpretazioni.

Occorre

tuttavia osservare che in assenza di norme particolari valgono le norme

generali d’imposizione in base alle quali tutti i redditi e tutta la sostanza

di un contribuente devono essere imposti cumulativamente agli altri elementi

imponibili applicando le aliquote ordinarie.

Seguendo

tale principio generale il cpv. 2 dell’art. 9 LT risulterebbe contrario al

diritto superiore, segnatamente alla LAID. Tale considerazione trova riscontro

anche a livello federale: l’art. 10 cpv. 1 LIFD nega infatti la qualità di soggetto

fiscale delle comunioni ereditarie in quanto tali entità non sono dotate della

personalità giuridica. Tale interpretazione è stata confermata anche da una recente

sentenza della massima istanza cantonale che ha ritenuto più rispettosa del

principio di legalità la soluzione consistente nel considerare ogni coerede

come un contribuente indipendente dato che la comunione ereditaria manca di

personalità giuridica propria”.

L’art. 9 cpv. 2 LT è stato

quindi abrogato dalla legge del 18.12.2012, in vigore dal 1.1.2013 (BU 2013,

80).

Anche per il periodo

fiscale 2006 vigeva l’obbligo per i membri di una comunione ereditaria (o di

una comproprietà) di allestire il formulario per la massa indivisa (modulo 20).

Con l’abrogazione dell’art. 9 cpv. 2 LT tale modulo è diventato di natura

facoltativa.

3.2.4

Per il periodo fiscale

2006, le CE di cui facevano parte i contribuenti non erano tassate come

soggetto fiscale a sé stante, non essendo dati i parametri dell’art. 9 cpv. 2

LT.

Bisognava comunque

allestire il modulo 20.

In particolare della

Comunione ereditaria __________ (nr. di controllo __________) faceva anche

parte per 1/3 l’indivisione __________ (__________) come risulta in maniera più

chiara dalla dichiarazione fiscale del 2005. In particolare da tale dichiarazione,

ben si evincono i beni immobiliari facenti parte della comunione ereditaria __________,

ivi compreso l’immobile ubicato in via __________ a __________ [v. allegato al

modulo nr. 20 relativo alla __________).

Per il periodo fiscale

2006.

la documentazione presentata al fisco non è così completa. Tuttavia dagli

atti all’incarto 2005 vi è la “Liegenschaftenverzeichnis 2005” presentata nel

contesto della dichiarazione fiscale del Canton __________ (quella per persone

domiciliate fuori dal Cantone ma con proprietà immobiliari nel Canton __________)

in cui viene indicato anche: “Bei Wohn- und

Geschäftsliegenschaften, gewerblichen und industriellen Anlagen, Werkplätzen,

Lagerplätzen und anderen nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzten

Liegenschaften ist steuerlich massgebende Werkehrswert einzusetzen”.

Nella dichiarazione dei qui contribuenti compariva parimenti la proprietà sita

a __________, in via __________ __________ (facente parte della __________ [__________]).

3.2.5

Come visto, per le comunioni

ereditarie era da compilare l’apposito modulo (n. 20) “Questionario per le

comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà” [tale modulo

esiste ancora ma è facoltativo]. Nel caso concreto, le CE di cui

facevano parte anche i contribuenti erano anche correlate ad un numero di

controllo specifico, in casu __________ e __________ M. I dati inseriti

dovevano poi essere imposti nelle singole partite fiscali dei contribuenti.

Secondo l’art. 16 cpv. 3

del Regolamento della Legge tributaria (RL 10.2.1.1.) - vigente per il periodo

fiscale 2006 - e relativo ai “Comprensori degli uffici circondariali di

tassazione” valeva quanto segue:

Per l’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche

l’attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici circondariali di tassazione

avviene secondo i seguenti criteri: (...) d) per le comunioni ereditarie e le

società di persone fa stato il luogo a cui appartengono economicamente oppure

dove vi è la sede o l’amministrazione.

Nel caso che qui ci occupa

si rileva che era l’Ufficio di tassazione di __________ che si occupava delle tre

comunioni ereditarie.

3.2.6

Come visto, secondo l’art.

9.

cpv. 1 LT, le società in nome collettivo, le società in accomandita e le

società semplici, come pure le comunioni ereditarie non soggiacciono

all’imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti

agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi. Di tenore sostanzialmente

uguale l’art. 10 cpv. 1 LIFD, il quale dispone che il reddito di comunioni ereditarie

è aggiunto a quello dei singoli eredi e che il reddito di società semplici, di

società in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto agli elementi

imponibili dei singoli soci.

3.2.7

Assodato come gli elementi

di pertinenza della CE andassero imposti in casu ai singoli membri,

l’atto compiuto dall’UT di __________ ha valenza parimenti nella tassazione dei

qui contribuenti. La specificità ticinese, vigente sino al 1.1.2013 voleva,

come sopra indicato che fosse l’UT del luogo a cui appartenevano economicamente,

oppure dove vi era la sede o l’amministrazione, ad essere competente per

l’accertamento dei dati fiscali. Per queste tre comunioni ereditarie competente

era l’UT di __________.

Come visto, le

informazioni raccolte da tale UT erano necessarie per le tassazioni dei singoli

membri delle CE. Nella concreta fattispecie gli elementi raccolti dall’UT di __________

servivano poi per la tassazione dei qui contribuenti, la cui competenza era

dell’UT di __________, essendo gli stessi domiciliati a __________.

D’altronde l’art. 184 cpv.

1.

LT (e per l’IFD l’art. 111 LIFD) prevede che le autorità incaricate

dell’esecuzione della presente legge si assistono vicendevolmente

nell’adempimento del loro compito; possono comunicare gratuitamente le informazioni

necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei cantoni e dei comuni

e possono permettere loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali.

Ne discende come l’e-mail

di risposta del 4.8.2008 redatta da __________ dello Studio __________ SA

costituisce un atto interruttivo della prescrizione anche per quanto attiene alla

situazione fiscale IC/IFD 2006 dei qui ricorrenti.

3.3

3.3.1

I ricorrenti contestano

che __________ dello studio __________ li rappresentasse per il periodo fiscale

2006.

3.3.2

Dall’esame dell’incarto fiscale

trasmesso dall’UT per il 2006 da parte dei contribuenti emerge:

· sulla

dichiarazione d’imposta (modulo 1, 1a. pagina) viene indicato: “Per informazioni

complementari rivolgersi a: __________, __________”;

· nella

dichiarazione d’imposta si trova anche il modulo 20 – nr. registro __________

relativo alla CE __________ di cui fanno parte anche __________): nel

questionario viene indicato “Per informazioni complementari rivolgersi a: __________”;

· nella

dichiarazione d’imposta si trova anche il modulo 20 – nr. registro __________

relativo alla CE di cui fa parte anche __________): nel questionario viene

indicato “Per informazioni complementari rivolgersi a: __________”.

3.3.3

Secondo l’art. 33 cpv. 2

CO, la facoltà di compiere atti giuridici a favore di un terzo è, in linea di

principio, determinata dal contenuto del negozio giuridico. Se, tuttavia, il

rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto

di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione (art. 33 cpv. 3

CO).

Qualora l’esame dei

rapporti interni dovesse rivelare che il rappresentato non ha conferito dei

poteri, né espressamente né per atti concludenti, al rappresentante o che i

poteri effettivamente conferiti non coprono l’atto compiuto, un’eventuale

protezione del terzo in buona fede entra in considerazione. Tale protezione è

tuttavia subordinata all’adempimento di due condizioni. Occorre, in primo

luogo, una comunicazione dei poteri dal rappresentato al terzo e, in secondo

luogo, la buona fede del terzo.

Tale comunicazione può

essere fatta in maniera espressa o per atti concludenti. La comunicazione

prende la forma “concludente” quando la volontà di far conoscere i poteri può

essere dedotta dal comportamento del rappresentato, conformemente al principio

di fiducia. Non è però necessario che il rappresentato sia consapevole di fare

una tale comunicazione. La comunicazione può anche consistere in un

comportamento passivo, a condizione che il terzo possa basarsi su circostanze

oggettive sufficienti, che gli permettano di concludere per l’esistenza dei

poteri. La giurisprudenza e la dottrina subordinano la protezione del terzo

alla sua buona fede, che fondano sulla ratio legis dell’art. 33 cpv. 3

CO, sul suo rapporto con l’art. 34 cpv. 3 CO e sul fatto che solo la buona fede

del terzo giustifica di sanare il vizio dell’assenza di poteri (Chappuis, in: Thévenoz/Werro [a cura

di],Commentaire Romand, Code des Obligations I, Basilea 2012, n. 19, 21, 22 e

25.

ad art.33 CO, p. 294-296 e giurisprudenza citata).

3.4

3.4.1

Tornando al caso in esame,

con scritto di posta elettronica del 4 agosto 2008, il fiduciario __________,

dipendente dello studio __________, trasmetteva all’Ufficio di tassazione __________

la seguente comunicazione:

Oggetto: __________ [ndr. __________

nonno paterno di __________] – __________ – spese via __________

Egregio signor __________,

come

da accordo telefonico le invio i conteggi spese per gli anni 2004-2006.

Riassumendo le spese di gestione/manutenzione da prendere in considerazioni

sarebbero le seguenti:

anno

2004: CHF 16'344.–

anno

2005: CHF 19'712.–

anno

2006: CHF 27'619.– (Le spese effettive sarebbero di CHF 37'619.– ma coperte per

CHF 10'000.– da un rimborso assicurativo).

In

attesa di un suo riscontro la saluto cordialmente

Matteo

__________

3.4.2

Ora, a prescindere dal

fatto che gli stessi contribuenti hanno indicato nella loro dichiarazione

fiscale che per ulteriori informazioni in merito alla loro situazione

l’autorità avrebbe dovuto rivolgersi allo __________ [società presso la quale

era attivo __________ come si può desumere dalla e-mail dell’4.8.2008 e da

Registro di commercio], e che ciò risulta anche nei moduli 20 relativi alle due

comunioni ereditarie, non risulta affatto abusivo – da parte dell’UT – l’aver

voluto richiedere ulteriori informazioni necessarie all’accertamento degli

elementi imponibili allo Studio __________.

__________ ha risposto –

come si evince anche dall’indirizzo di posta elettronica – in qualità di

persona attiva presso lo __________, ed in nome e per conto dello stesso

essendo tale persona giuridica designata dai contribuenti come loro rappresentante.

3.4.3

Come anticipato sopra,

quando la comunicazione dei poteri del rappresentante al terzo consiste in un

comportamento passivo dello stesso rappresentato, il terzo è protetto

unicamente se circostanze oggettive sufficienti permettono di concludere per l’esistenza

di una procura. Il terzo deve inoltre essere in buona fede.

Nella fattispecie il

fiduciario __________ ha affermato, nello scritto del 12 agosto 2013

indirizzato ai ricorrenti, di non aver “mai assunto funzioni specifiche di rappresentanza

riferite all’anno fiscale 2006”.

Avendo dato seguito, con

scritto di posta elettronica del 4 agosto 2008, alle richieste d’informazioni

formulate dall’Ufficio di tassazione di __________ per gli anni 2004, 2005 e

2006, l’autorità fiscale poteva nondimeno concludere in buona fede che il

fiduciario fosse abilitato in nome e per conto dello __________ a trasmettere

informazioni rilevanti anche per i contribuenti.

Non vi è infatti motivo di

dubitare della buona fede dell’Ufficio di tassazione __________, dal momento

che il tassatore competente si era intrattenuto telefonicamente con il

fiduciario, che da parte sua non gli aveva mai negato di rappresentare i

coniugi RI 1 e RI 2, dando anzi seguito alle richieste di informazioni concernenti

pure il periodo fiscale 2006.

Non resta quindi che concludere

che l’Ufficio di tassazione __________ poteva ammettere, in buona fede, che il

fiduciario __________ dello __________ rilasciava informazioni anche per i

ricorrenti, perlomeno in relazione alle comunioni ereditarie di cui essi fanno

parte ed i cui dati fiscali incidono sulla loro situazione fiscale.

Sulla base di una valutazione

d’insieme, si deve in altri termini riconoscere la buona fede dell’Ufficio di

tassazione che ha semplicemente contattato la __________, come d’altronde indicato

dai contribuenti stessi ed ha trovato come interlocutore __________.

3.4.4

Inoltre non ha alcuna

rilevanza ai fini della presente vertenza la tesi ricorsuale__________ conferma

di non aver mai firmato per conto dei contribuenti le dichiarazioni fiscali ordinarie.

Il Tribunale federale ha

precisato che la dichiarazione d’imposta deve essere in ogni caso firmata dal

contribuente personalmente, poiché la firma del rappresentante contrattuale non

soddisfa i requisiti formali dal momento che l’art. 124 cpv. 1 LIFD richiede

che il contribuente firmi il modulo “personalmente” (cfr. decisione TF n.

2C_620/2007 2C_621/2007 del 2 luglio 2008, consid. 3.1).

In simili circostanze, è

quindi evidente come il comportamento dei ricorrenti (che, da una parte, hanno

firmato la dichiarazione di tassazione sulla quale risulta che per ulteriori

informazioni ci si poteva rivolgere al più volte citato __________ e,

dall’altra, con il ricorso negano l’esistenza di ogni rapporto di

rappresentanza) risulta contraddittorio e in contrasto con il principio della

buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2

CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5

cpv. 3 Cost).

4.

Il ricorso è

respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3'000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 3'080.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: