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Decisione

80.2013.210

Procedura: reclamo, termini, onere della prova, contestazione solo dopo ricevimento del calcolo dell’imposta comunale

1 ottobre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

- nella

dichiarazione d’imposta 2011, RI 1 ha indicato quale unico reddito una rendita

AVS di fr. 2'580;

- con

lettera del 30 novembre 2012, nuovamente inviata il 17 gennaio 2013 a causa della mancata risposta della destinataria, l’RS 1 ha chiesto alla contribuente di comunicargli “le generalità di chi provvede al [suo] sostentamento” e di inviargli

copia del contratto d’affitto per il 2011;

- la

seconda lettera è stata completata con l’avvertenza che, in caso di

inosservanza dell’invito, l’autorità avrebbe proceduto in particolare alla

tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;

- neanche

al secondo scritto è stato dato seguito;

- con

decisione del 16 maggio 2013, l’Ufficio di tassazione ha notificato alla contribuente

la tassazione IC/IFD 2011, nella quale ha aggiunto ai proventi dichiarati

“altri redditi” per fr. 20'000.–;

- nella

motivazione, ha indicato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere impugnata

solo con il motivo che è manifestamente inesatta e che, in tal caso, il reclamo

avrebbe dovuto essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova;

- l’avvertenza

si concludeva con la comminatoria di irricevibilità di un reclamo che fosse

stato presentato con modalità e contenuti non conformi ai requisiti di legge;

- il 24

giugno 2013, la contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione,

chiedendo di azzerare le imposte, come era avvenuto in seguito a reclamo nel

periodo precedente, essendo “pressoché identiche le entrate”;

- l’autorità

fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 24 luglio

2013, per inosservanza del termine di trenta giorni previsto dalla legge;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver

ricevuto la decisione di tassazione menzionata nella decisione su reclamo e

sostiene di aver appreso che era debitrice dell’imposta solo che il Comune di __________

le ha notificato il calcolo dell’imposta comunale, il 24 maggio 2013;

- l’insorgente

sostiene che la decisione di tassazione non le è pervenuta, avendo ella

trasferito il domicilio a __________ proprio il 1° maggio 2013.

Diritto

- quale

autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di

tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata;

- se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella

fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo

inoltrato dalla contribuente il 24 giugno 2013 per tardività;

- ora,

contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);

- il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

- gli art.

192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla

legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo

di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza

dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia,

ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il

suo rappresentante;

- nella

fattispecie, è ben vero che, dalla data della verosimile notificazione della

decisione di tassazione del 16 maggio 2013, erano trascorsi più di trenta

giorni, ma va anche riconosciuto che la prova dell’avvenuta notificazione della

decisione in questione – il cui onere è a carico dell’autorità di tassazione –

non è stata fornita, né lo avrebbe potuto, non essendo avvenuta per raccomandata

Considerandi

o per posta “A PLUS”;

- se si

considera che la contribuente abbia effettivamente appreso che le era stata

notificata la decisione di tassazione solo quando il Comune le ha intimato il

calcolo dell’imposta comunale, il 24 maggio 2013, la tempestività del reclamo

potrebbe anche essere ammessa;

- secondo la giurisprudenza,

all’autorità di tassazione non è preclusa la facoltà di addurre altre prove

dell’intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell’azienda delle

poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare

può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in

modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente

alla data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18

febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331

del 27 agosto 1984 in re P.);

- costituiscono ad esempio

una prova indiretta dell’avvenuta intimazione

della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire

immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è

indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di

pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante

una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del

14.

dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);

- nel caso

in esame, la ricorrente ha reagito proprio dopo aver ricevuto il calcolo

dell’imposta comunale, sul quale era indicata la data di notificazione della

decisione di tassazione dell’imposta cantonale;

- in

considerazione del principio della buona fede, in linea di principio il termine

di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal

momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione

(DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3);

- sebbene

la ricorrente non si sia rivolta all’autorità di tassazione, esigendo una nuova

intimazione della decisione, il suo reclamo è intervenuto entro il termine di

trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto il conteggio che indicava

l’avvenuta notificazione della tassazione dell’imposta cantonale (e federale);

- la

decisione impugnata, che ha dichiarato irricevibile il reclamo, deve pertanto

essere annullata;

- va detto

peraltro che il reclamo presentava altri vizi, oltre alla sua (pretesa)

tardività: infatti, la decisione impugnata con il reclamo in discussione era

una tassazione d’ufficio e la sua contestazione presupponeva pertanto

l’osservanza di particolari requisiti di forma;

- gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili;

- il

contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il

motivo che essa è manifestamente inesatta (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3

LIFD);

- le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;

- tali

requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552);

- in altri

termini, il requisito della motivazione del reclamo deve essere considerato

quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente

come tale (DTF 122 I 70 consid. 1c; 121 I 117 consid. 3; 81 I 98 consid. 3);

- nella

fattispecie, la motivazione del reclamo era chiaramente inadeguata ai requisiti

indicati;

- tuttavia,

il Tribunale federale ha più volte precisato che, siccome la necessità di motivare

il reclamo e di indicare i mezzi di prova non è prevista per i reclami contro le

tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il

diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di sua inottemperanza;

- vi è

infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di

motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;

- sempre

secondo l’Alta Corte, in mancanza di un’espressa menzione, contenuta

nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del

contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai

requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile

l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f);

- questa

esigenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale,

proprio in considerazione del fatto che costituisce un’eccezione alla regola per cui il reclamo non deve neppure essere motivato;

- la

decisione di tassazione del 16 maggio 2013 conteneva un’esauriente avvertenza

circa le condizioni cui sottostà la contestazione di una tassazione d’ufficio e

pure in merito alle conseguenze della loro inosservanza;

- siccome

l’Ufficio di tassazione non ha provato l’avvenuta intimazione della decisione

di tassazione d’ufficio né, ricevuto il reclamo, ha attirato l’attenzione della

contribuente sui requisiti di forma della contestazione, la decisione impugnata

deve comunque essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di

tassazione, perché attribuisca alla contribuente un congruo termine per

presentare la documentazione necessaria a provare la manifesta inesattezza

della tassazione d’ufficio, avvertendola delle conseguenze dell’inadempienza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 24 luglio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché attribuisca alla contribuente un congruo

termine per presentare un reclamo conforme ai requisiti stabiliti dagli

articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, avvertendola delle conseguenze

dell’inadempienza.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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