80.2013.210
Procedura: reclamo, termini, onere della prova, contestazione solo dopo ricevimento del calcolo dell’imposta comunale
1 ottobre 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2013.210
Data decisione, Autorità:
01.10.2013, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, termini, onere della prova, contestazione solo dopo ricevimento del calcolo dell’imposta comunale
RECLAMO
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 206 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2013.210
80.2013.211
Lugano
1 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro
Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 agosto 2013 contro la decisione del 24
luglio 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
- nella
dichiarazione d’imposta 2011, RI 1 ha indicato quale unico reddito una rendita
AVS di fr. 2'580;
- con
lettera del 30 novembre 2012, nuovamente inviata il 17 gennaio 2013 a causa della mancata risposta della destinataria, l’RS 1 ha chiesto alla contribuente di comunicargli “le generalità di chi provvede al [suo] sostentamento” e di inviargli
copia del contratto d’affitto per il 2011;
- la
seconda lettera è stata completata con l’avvertenza che, in caso di
inosservanza dell’invito, l’autorità avrebbe proceduto in particolare alla
tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;
- neanche
al secondo scritto è stato dato seguito;
- con
decisione del 16 maggio 2013, l’Ufficio di tassazione ha notificato alla contribuente
la tassazione IC/IFD 2011, nella quale ha aggiunto ai proventi dichiarati
“altri redditi” per fr. 20'000.–;
- nella
motivazione, ha indicato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere impugnata
solo con il motivo che è manifestamente inesatta e che, in tal caso, il reclamo
avrebbe dovuto essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova;
- l’avvertenza
si concludeva con la comminatoria di irricevibilità di un reclamo che fosse
stato presentato con modalità e contenuti non conformi ai requisiti di legge;
- il 24
giugno 2013, la contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione,
chiedendo di azzerare le imposte, come era avvenuto in seguito a reclamo nel
periodo precedente, essendo “pressoché identiche le entrate”;
- l’autorità
fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 24 luglio
2013, per inosservanza del termine di trenta giorni previsto dalla legge;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver
ricevuto la decisione di tassazione menzionata nella decisione su reclamo e
sostiene di aver appreso che era debitrice dell’imposta solo che il Comune di __________
le ha notificato il calcolo dell’imposta comunale, il 24 maggio 2013;
- l’insorgente
sostiene che la decisione di tassazione non le è pervenuta, avendo ella
trasferito il domicilio a __________ proprio il 1° maggio 2013.
Diritto
- quale
autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di
tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
- se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella
fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo
inoltrato dalla contribuente il 24 giugno 2013 per tardività;
- ora,
contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
- il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);
- gli art.
192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla
legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo
di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza
dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia,
ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il
suo rappresentante;
- nella
fattispecie, è ben vero che, dalla data della verosimile notificazione della
decisione di tassazione del 16 maggio 2013, erano trascorsi più di trenta
giorni, ma va anche riconosciuto che la prova dell’avvenuta notificazione della
decisione in questione – il cui onere è a carico dell’autorità di tassazione –
non è stata fornita, né lo avrebbe potuto, non essendo avvenuta per raccomandata
Considerandi
o per posta “A PLUS”;
- se si
considera che la contribuente abbia effettivamente appreso che le era stata
notificata la decisione di tassazione solo quando il Comune le ha intimato il
calcolo dell’imposta comunale, il 24 maggio 2013, la tempestività del reclamo
potrebbe anche essere ammessa;
- secondo la giurisprudenza,
all’autorità di tassazione non è preclusa la facoltà di addurre altre prove
dell’intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell’azienda delle
poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare
può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in
modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente
alla data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18
febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331
del 27 agosto 1984 in re P.);
- costituiscono ad esempio
una prova indiretta dell’avvenuta intimazione
della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire
immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è
indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di
pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante
una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del
14.
dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);
- nel caso
in esame, la ricorrente ha reagito proprio dopo aver ricevuto il calcolo
dell’imposta comunale, sul quale era indicata la data di notificazione della
decisione di tassazione dell’imposta cantonale;
- in
considerazione del principio della buona fede, in linea di principio il termine
di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal
momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione
(DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3);
- sebbene
la ricorrente non si sia rivolta all’autorità di tassazione, esigendo una nuova
intimazione della decisione, il suo reclamo è intervenuto entro il termine di
trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto il conteggio che indicava
l’avvenuta notificazione della tassazione dell’imposta cantonale (e federale);
- la
decisione impugnata, che ha dichiarato irricevibile il reclamo, deve pertanto
essere annullata;
- va detto
peraltro che il reclamo presentava altri vizi, oltre alla sua (pretesa)
tardività: infatti, la decisione impugnata con il reclamo in discussione era
una tassazione d’ufficio e la sua contestazione presupponeva pertanto
l’osservanza di particolari requisiti di forma;
- gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili;
- il
contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3
LIFD);
- le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;
- tali
requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552);
- in altri
termini, il requisito della motivazione del reclamo deve essere considerato
quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente
come tale (DTF 122 I 70 consid. 1c; 121 I 117 consid. 3; 81 I 98 consid. 3);
- nella
fattispecie, la motivazione del reclamo era chiaramente inadeguata ai requisiti
indicati;
- tuttavia,
il Tribunale federale ha più volte precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare i mezzi di prova non è prevista per i reclami contro le
tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il
diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di sua inottemperanza;
- vi è
infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di
motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;
- sempre
secondo l’Alta Corte, in mancanza di un’espressa menzione, contenuta
nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del
contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai
requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile
l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f);
- questa
esigenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale,
proprio in considerazione del fatto che costituisce un’eccezione alla regola per cui il reclamo non deve neppure essere motivato;
- la
decisione di tassazione del 16 maggio 2013 conteneva un’esauriente avvertenza
circa le condizioni cui sottostà la contestazione di una tassazione d’ufficio e
pure in merito alle conseguenze della loro inosservanza;
- siccome
l’Ufficio di tassazione non ha provato l’avvenuta intimazione della decisione
di tassazione d’ufficio né, ricevuto il reclamo, ha attirato l’attenzione della
contribuente sui requisiti di forma della contestazione, la decisione impugnata
deve comunque essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di
tassazione, perché attribuisca alla contribuente un congruo termine per
presentare la documentazione necessaria a provare la manifesta inesattezza
della tassazione d’ufficio, avvertendola delle conseguenze dell’inadempienza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 24 luglio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché attribuisca alla contribuente un congruo
termine per presentare un reclamo conforme ai requisiti stabiliti dagli
articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, avvertendola delle conseguenze
dell’inadempienza.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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