80.2013.215
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: spese professionali giustificate, locale per insegnare musica e metodo Feldenkrais, criteri di calcolo, unico locale per due attività, perfezionamento pro
10 dicembre 2014Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2013.215
Data decisione, Autorità:
10.12.2014, CDT
Titolo:
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: spese professionali giustificate, locale per insegnare musica e metodo Feldenkrais, criteri di calcolo, unico locale per due attività, perfezionamento professionale
ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE
art. 18 cpv. 1 LIFD
art. 27 LIFD
art. 17 cpv. 1 LT
art. 26 LT
Incarti n.
80.2013.215
80.2013.216
Lugano
10 dicembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 agosto 2013 contro la decisione del 31
luglio 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1,
domiciliata a __________, svolge due attività lucrative: l’una, a titolo
principale, quale insegnante privata di pianoforte e l’altra, a titolo
accessorio, quale insegnante del metodo Feldenkrais.
Nella dichiarazione fiscale 2012, la contribuente indicava di aver
conseguito dall’attività principale un reddito di fr. 21'507.– e dall’attività
accessoria una perdita di fr. 2'827.–.
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 19 giugno 2013,l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona commisurava il reddito della sua attività principale in
fr. 28'000.–, mentre azzerava la perdita proveniente dall’attività accessoria,
spiegando nella motivazione allegata di avere rettificato i valori dichiarati
“sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite
dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo e
facenti parte della realtà locale”.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 luglio 2013, lamentando
un calo di iscritti alle lezioni private di pianoforte e sottolineando gli “ingenti
costi di formazione” legati all’attività di insegnante del metodo Feldenkrais.
D. L’autorità
di tassazione, con decisione del 31 luglio 2013, accoglieva parzialmente il
reclamo, commisurando il reddito dell’attività lucrativa principale in fr.
23'000.– e quello dell’attività accessoria in fr. 3'000.–, con la seguente
motivazione:
– reddito da attività
indipendente principale rettificato in fr. 23'000.–, rispetto al dichiarato
viene effettuata una ripresa di ca. fr. 1'500.– in quanto la quota parte di
affitto del proprio appartamento considerato aziendale risulta eccessivo (anche
in considerazione dell’attività indipendente accessoria). La spesa nel caso di
abitazioni in affitto, dev’essere determinata partendo dal canone netto di
locazione, questo valore va diviso per il numero dei locali più uno in modo da
tener conto dei locali di servizio (cucina, bagni, cantina, lavanderia) che
concorrono alla determinazione del canone di locazione e moltiplicato per il
numero dei locali adibiti a scopi aziendali.
– reddito da attività
indipendente accessoria determinato in fr. 3'000.–, rispetto a quanto
dichiarato viene effettuata una ripresa di fr. 4'861.– inerenti le spese di
formazione, incluse le spese di trasferta, in quanto non sono deducibili le spese
necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una
professione.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le riprese
effettuate dall’autorità di tassazione, sostenendo in particolar modo di avere calcolato
le spese per l’utilizzo di due locali all’interno del proprio appartamento,
conformemente ai parametri citati nella decisione impugnata.
Diritto
1. 1.1.
Giusta
l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili
quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di
un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
In base
agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e
professionali giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e
gli accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e
29 LIFD.
1.2.
Per
spese generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente
deve affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono
considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente
nell’ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali
in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della
ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari
abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre dunque,
affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano
direttamente imputabili all’attività aziendale (Noël,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 2 ad art. 27 LIFD, p. 455; Locher, Kommentar zum
DGB, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad art. 27 LIFD, p. 677).
Non
è per contro necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito:
la tendenza è oggi quella di prediligere una concezione
causale, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente
sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate
dalla sua realizzazione (Locher,
op. cit., n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631; Reich,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol
I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163).
2. 2.1.
Il primo
oggetto di litigio è legato ai costi per l’uso di due locali della propria abitazione
a scopo aziendale.
La ricorrente
ha fatto valere, a tale proposito, un importo totale di fr. 5'600.–: fr.
3'600.– in relazione alla sua attività principale di insegnante di pianoforte e
fr. 2'000.– con riguardo all’attività accessoria di insegnante del metodo Feldenkrais
(cfr. questionari complementari per indipendenti senza contabilità). L’autorità
di tassazione, da parte sua, ha ripreso una parte di queste spese, nella misura
di fr. 1'493.– in relazione all’attività principale (nella motivazione della
decisione impugnata giustifica espressamente la differenza tra il reddito
tassato di fr. 23'000.– e il reddito dichiarato di fr. 21'507.– con la ripresa
di una quota parte delle spese di locazione) e di fr. 1'000.– con riguardo all’attività
accessoria (cfr. consid. 3.2).
2.2.
I canoni
di locazione o il valore locativo dei locali che servono direttamente
all’attività lucrativa indipendente di un contribuente rientrano senz’altro fra
le spese aziendali e professionali giustificate (Noël,
op. cit., n. 29 ad art. 27 LIFD, p. 461). Pur ammettendo la più ampia
libertà di apprezzamento dei lavoratori indipendenti nella scelta delle
modalità e dei luoghi di svolgimento della loro attività, si deve tuttavia
evitare di qualificare come spese aziendali mere spese di mantenimento
personale (cfr. la sentenza del Tribunale
amministrativo del Canton Lucerna del 19 gennaio 2009, in: LGVE 2009 II n. 22
p. 255, che ha negato la deduzione ad un avvocato, che abitava a meno di un
chilometro dal luogo di lavoro).
In
particolare, come ancora recentemente ammesso da questa Camera (sentenza CDT n.
80.2011.67 del 19 agosto 2011), nel calcolare la misura della deduzione litigiosa
vanno applicati gli stessi criteri validi per i lavoratori dipendenti. La
spesa deve cioè essere determinata, nel caso sia di abitazione in affitto sia
di abitazione in proprietà, partendo dal canone netto di locazione o dal valore
locativo (escluse quindi le spese), diviso per il numero dei locali più uno, in
modo da tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma
anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di
locazione, sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal
quale si parte per determinare l’importo della spesa deducibile. Nel caso di
abitazioni monofamiliari, il valore locativo o il canone di locazione viene
diviso per il numero dei locali maggiorato di due. Inoltre, per tener conto,
anche nel caso di chi utilizza il locale a titolo principale, di un parziale
uso privato, si giustifica una riduzione di un quinto (20%) del valore (cfr. la
sentenza CDT n. 80.1998.301 dell’8 febbraio 2000, in: RDAT II-2000
n. 3t consid. 4.2).
2.3.
Come
esposto in narrativa, la ricorrente vive a __________, in via __________, in un
appartamento di 3 locali e mezzo. Per sua stessa ammissione paga una pigione
annua (senza spese accessorie) di fr. 12'960.–. Applicando gli stessi criteri
validi per i lavoratori dipendenti, la deduzione per l’uso di un locale a scopo
aziendale andrebbe così calcolata:
(fr. 12'960.– : 4.5) x 80% = fr. 2'304.–.
All’importo
totale di fr. 5'600.– fatto valere dalla ricorrente andrebbe conseguentemente
ripresa la differenza di fr. 3'296.–. In simili circostanze, la decisione
dell’autorità di tassazione, di riprendere un importo complessivo di “soli” fr.
2'493.– (fr. 1'493.– in relazione all’attività principale e fr. 1'000.– con
riguardo all’attività accessoria) appare oltremodo generosa nei suoi confronti.
È infatti appena il caso di ricordare che le due attività professionali della
ricorrente non possono essere svolte parallelamente né tanto meno necessitano
di particolari spazi e infrastrutture, tali da giustificare l’utilizzo di due
locali separati.
2.4.
Va infine rilevato che la
ricorrente non può nemmeno trarre giovamento dalla circostanza che nei periodi fiscali precedenti l’autorità di tassazione abbia concesso le deduzioni ora negate. Il principio della buona fede non vieta infatti
alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore della contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
3. 3.1.
Oggetto
di litigio sono, in secondo luogo, le spese aziendali direttamente legate
all’attività accessoria di insegnante del metodo Feldenkrais.
L’autorità
di tassazione, come visto, ha negato la perdita dichiarata di fr. 2'827.–,
rivalutando il reddito imponibile dell’attività lucrativa indipendente in fr. 3'000.–.
Rispetto alle spese aziendali indicate dalla ricorrente, l’autorità ha ridotto
a fr. 1'000.– i costi per l’uso di un locale della propria abitazione (di cui
si è detto sopra) e ha azzerato le spese di trasporto e di formazione rivendicate
in deduzione.
3.2.
Secondo
un consolidato principio, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere
l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n.
2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121
Considerandi
II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale federale n.2A.209/2005 del 3 novembre
2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/ Locher, System des schweizerischen
Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). In concreto, spettava quindi alla ricorrente dimostrare in modo
ineccepibile le spese generali richieste in deduzione dall’utile lordo conseguito
con l’attività accessoria.
3.3
Quanto alle
spese di formazione (fr. 3'186.65, corrispondenti alla formazione osteopatia
craniosacrale), dall’esame della documentazione prodotta agli atti
dell’incarto fiscale risulta che la ricorrente ha effettivamente partecipato,
dal 28 al 30 agosto 2012, a un corso di terapia craniosacrale a __________, presso
la __________ di __________. La terapia craniosacrale è una pratica della
medicina complementare, che viene spesso associata ad altre terapie fisiche,
alcune di derivazione orientale (come per esempio l’agopuntura, lo shiatsu, lo
yoga oppure la riflessologia) ed altre nate in Occidente come la chiropratica,
l’osteopatia ma anche il metodo Feldenkrais. Già per questa ragione, senza la
necessità di approfondire ulteriormente il corso seguito dalla ricorrente, non si
intravvedono particolari motivi per negare la qualifica di spese aziendali alla
tassa di iscrizione (fr. 580.–) e ai costi di pernottamento (fr. 395.–, cfr. fattura
dell’albergo __________). Contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità
di tassazione, un simile corso non può certo assurgere a nuova formazione, per
almeno due ragioni. Innanzitutto perché la ricorrente esercita ormai da anni l’attività
accessoria di insegnante del metodo Feldenkrais e, secondariamente, poiché un
diploma in terapia craniosacrale si acquisisce solo attraverso una formazione
pluriennale seguita parallelamente all’attività professionale (cfr. sito internet
dell’Associazione Svizzera per la Terapia Craniosacrale [Cranio Suisse], in: http://www.craniosuisse.ch).
Sulla
base della documentazione prodotta dalla ricorrente, a giudizio di questa Camera
vanno ancora riconosciuti quali spese aziendali gli importi di,
rispettivamente, fr. 543.– e fr. 20.– versati al Registro di Medicina Empirica
(RME). Tale registro permette, infatti, ai terapeuti attivi nel settore della
medicina complementare e alternativa in possesso del marchio di qualità RME di
farsi conoscere a un vasto pubblico di potenziali pazienti. Vanno infine
considerate spese aziendali anche l’acquisto del libro “Kraniosakrale Osteopathie”
(fr. 179.–) e dei due cuscini anatomici (fr. 218.–). Per contro, in assenza di indicazioni
più precise in merito alla natura dei corsi ed al loro nesso con l’attività
professionale, la tassa di iscrizione al corso di improvvisazione teatrale di __________
e i due soggiorni presso il Seminarhotel di __________, nel Canton __________,
sembrano piuttosto rappresentare mere spese di mantenimento privato, in quanto
tali non deducibili dall’utile aziendale (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a
LIFD).
3.4
Per
quanto concerne le spese di trasferta (fr. 1'675.–, pari alla metà del costo
dell’abbonamento annuale del mezzo pubblico), è qui appena il caso di ricordare
che alla ricorrente è già stata concessa in deduzione la metà dell’abbonamento
annuale in relazione all’attività principale di insegnante di pianoforte. Un
simile importo è senz’altro più che sufficiente a coprire le sue spese aziendali,
anche con riferimento all’attività accessoria di insegnante del metodo
Feldenkrais. Del resto, dagli atti non si evince quale sia la necessità
professionale che giustifica la deduzione di costi tanto rilevanti, specie se
si considera che l’unica trasferta comprovata è quella intrapresa per il corso
di terapia craniosacrale, tenutosi a __________ dal 28 al 30 agosto 2012.
Da
ultimo, quanto ai costi per l’uso di un locale della propria abitazione a scopi
aziendali, si rinvia a quanto esposto al punto precedente (cfr. consid. 2). L’ammissione
di un ulteriore importo di fr. 1'000.–, che si aggiunge all’importo di fr.
2'107.– (fr. 3'600.– ./. fr. 1'493.–) già riconosciuto in relazione
all’attività principale di insegnante di pianoforte, appare addirittura generosa
nei confronti della ricorrente.
3.5
Alla luce
delle considerazioni che precedono, nel pieno rispetto delle norme concernenti
l’onere probatorio, le spese aziendali riconosciute dall’autorità di tassazione
vanno aumentate di un ulteriore importo di fr. 1'935.–. Conseguentemente il
reddito imponibile dell’attività lucrativa accessoria di insegnante del metodo
Feldenkrais va diminuito da fr. 3'000.– a fr. 1'065.–.
4.
Il
ricorso è parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata nel senso
che il reddito da attività indipendente accessoria della contribuente è
diminuito a fr. 1'065.–.
Nonostante
l’esito del gravame, solo parzialmente favorevole alla ricorrente, si rinuncia
eccezionalmente a porre a suo carico una parte della tassa di giustizia e delle
spese processuali, vista la sua situazione economica.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 31 luglio 2013 è riformata nel senso
che il reddito da attività indipendente accessoria della contribuente è diminuito
a fr. 1'065.–
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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