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Decisione

80.2013.215

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: spese professionali giustificate, locale per insegnare musica e metodo Feldenkrais, criteri di calcolo, unico locale per due attività, perfezionamento pro

10 dicembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliata a __________, svolge due attività lucrative: l’una, a titolo

principale, quale insegnante privata di pianoforte e l’altra, a titolo

accessorio, quale insegnante del metodo Feldenkrais.

Nella dichiarazione fiscale 2012, la contribuente indicava di aver

conseguito dall’attività principale un reddito di fr. 21'507.– e dall’attività

accessoria una perdita di fr. 2'827.–.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 19 giugno 2013,l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona commisurava il reddito della sua attività principale in

fr. 28'000.–, mentre azzerava la perdita proveniente dall’attività accessoria,

spiegando nella motivazione allegata di avere rettificato i valori dichiarati

“sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite

dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo e

facenti parte della realtà locale”.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 luglio 2013, lamentando

un calo di iscritti alle lezioni private di pianoforte e sottolineando gli “ingenti

costi di formazione” legati all’attività di insegnante del metodo Feldenkrais.

D. L’autorità

di tassazione, con decisione del 31 luglio 2013, accoglieva parzialmente il

reclamo, commisurando il reddito dell’attività lucrativa principale in fr.

23'000.– e quello dell’attività accessoria in fr. 3'000.–, con la seguente

motivazione:

– reddito da attività

indipendente principale rettificato in fr. 23'000.–, rispetto al dichiarato

viene effettuata una ripresa di ca. fr. 1'500.– in quanto la quota parte di

affitto del proprio appartamento considerato aziendale risulta eccessivo (anche

in considerazione dell’attività indipendente accessoria). La spesa nel caso di

abitazioni in affitto, dev’essere determinata partendo dal canone netto di

locazione, questo valore va diviso per il numero dei locali più uno in modo da

tener conto dei locali di servizio (cucina, bagni, cantina, lavanderia) che

concorrono alla determinazione del canone di locazione e moltiplicato per il

numero dei locali adibiti a scopi aziendali.

– reddito da attività

indipendente accessoria determinato in fr. 3'000.–, rispetto a quanto

dichiarato viene effettuata una ripresa di fr. 4'861.– inerenti le spese di

formazione, incluse le spese di trasferta, in quanto non sono deducibili le spese

necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una

professione.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le riprese

effettuate dall’autorità di tassazione, sostenendo in particolar modo di avere calcolato

le spese per l’utilizzo di due locali all’interno del proprio appartamento,

conformemente ai parametri citati nella decisione impugnata.

Diritto

1. 1.1.

Giusta

l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili

quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di

un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una

libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

In base

agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e

professionali giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e

gli accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e

29 LIFD.

1.2.

Per

spese generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente

deve affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono

considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente

nell’ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali

in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della

ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari

abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre dunque,

affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano

direttamente imputabili all’attività aziendale (Noël,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 2 ad art. 27 LIFD, p. 455; Locher, Kommentar zum

DGB, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad art. 27 LIFD, p. 677).

Non

è per contro necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito:

la tendenza è oggi quella di prediligere una concezione

causale, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente

sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate

dalla sua realizzazione (Locher,

op. cit., n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631; Reich,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol

I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und

Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163).

2. 2.1.

Il primo

oggetto di litigio è legato ai costi per l’uso di due locali della propria abitazione

a scopo aziendale.

La ricorrente

ha fatto valere, a tale proposito, un importo totale di fr. 5'600.–: fr.

3'600.– in relazione alla sua attività principale di insegnante di pianoforte e

fr. 2'000.– con riguardo all’attività accessoria di insegnante del metodo Feldenkrais

(cfr. questionari complementari per indipendenti senza contabilità). L’autorità

di tassazione, da parte sua, ha ripreso una parte di queste spese, nella misura

di fr. 1'493.– in relazione all’attività principale (nella motivazione della

decisione impugnata giustifica espressamente la differenza tra il reddito

tassato di fr. 23'000.– e il reddito dichiarato di fr. 21'507.– con la ripresa

di una quota parte delle spese di locazione) e di fr. 1'000.– con riguardo all’attività

accessoria (cfr. consid. 3.2).

2.2.

I canoni

di locazione o il valore locativo dei locali che servono direttamente

all’attività lucrativa indipendente di un contribuente rientrano senz’altro fra

le spese aziendali e professionali giustificate (Noël,

op. cit., n. 29 ad art. 27 LIFD, p. 461). Pur ammettendo la più ampia

libertà di apprezzamento dei lavoratori indipendenti nella scelta delle

modalità e dei luoghi di svolgimento della loro attività, si deve tuttavia

evitare di qualificare come spese aziendali mere spese di mantenimento

personale (cfr. la sentenza del Tribunale

amministrativo del Canton Lucerna del 19 gennaio 2009, in: LGVE 2009 II n. 22

p. 255, che ha negato la deduzione ad un avvocato, che abitava a meno di un

chilometro dal luogo di lavoro).

In

particolare, come ancora recentemente ammesso da questa Camera (sentenza CDT n.

80.2011.67 del 19 agosto 2011), nel calcolare la misura della deduzione litigiosa

vanno applicati gli stessi criteri validi per i lavoratori dipendenti. La

spesa deve cioè essere determinata, nel caso sia di abitazione in affitto sia

di abitazione in proprietà, partendo dal canone netto di locazione o dal valore

locativo (escluse quindi le spese), diviso per il numero dei locali più uno, in

modo da tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma

anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di

locazione, sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal

quale si parte per determinare l’importo della spesa deducibile. Nel caso di

abitazioni monofamiliari, il valore locativo o il canone di locazione viene

diviso per il numero dei locali maggiorato di due. Inoltre, per tener conto,

anche nel caso di chi utilizza il locale a titolo principale, di un parziale

uso privato, si giustifica una riduzione di un quinto (20%) del valore (cfr. la

sentenza CDT n. 80.1998.301 dell’8 febbraio 2000, in: RDAT II-2000

n. 3t consid. 4.2).

2.3.

Come

esposto in narrativa, la ricorrente vive a __________, in via __________, in un

appartamento di 3 locali e mezzo. Per sua stessa ammissione paga una pigione

annua (senza spese accessorie) di fr. 12'960.–. Applicando gli stessi criteri

validi per i lavoratori dipendenti, la deduzione per l’uso di un locale a scopo

aziendale andrebbe così calcolata:

(fr. 12'960.– : 4.5) x 80% = fr. 2'304.–.

All’importo

totale di fr. 5'600.– fatto valere dalla ricorrente andrebbe conseguentemente

ripresa la differenza di fr. 3'296.–. In simili circostanze, la decisione

dell’autorità di tassazione, di riprendere un importo complessivo di “soli” fr.

2'493.– (fr. 1'493.– in relazione all’attività principale e fr. 1'000.– con

riguardo all’attività accessoria) appare oltremodo generosa nei suoi confronti.

È infatti appena il caso di ricordare che le due attività professionali della

ricorrente non possono essere svolte parallelamente né tanto meno necessitano

di particolari spazi e infrastrutture, tali da giustificare l’utilizzo di due

locali separati.

2.4.

Va infine rilevato che la

ricorrente non può nemmeno trarre giovamento dalla circostanza che nei periodi fiscali precedenti l’autorità di tassazione abbia concesso le deduzioni ora negate. Il principio della buona fede non vieta infatti

alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore della contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).

3. 3.1.

Oggetto

di litigio sono, in secondo luogo, le spese aziendali direttamente legate

all’attività accessoria di insegnante del metodo Feldenkrais.

L’autorità

di tassazione, come visto, ha negato la perdita dichiarata di fr. 2'827.–,

rivalutando il reddito imponibile dell’attività lucrativa indipendente in fr. 3'000.–.

Rispetto alle spese aziendali indicate dalla ricorrente, l’autorità ha ridotto

a fr. 1'000.– i costi per l’uso di un locale della propria abitazione (di cui

si è detto sopra) e ha azzerato le spese di trasporto e di formazione rivendicate

in deduzione.

3.2.

Secondo

un consolidato principio, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere

l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n.

2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121

Considerandi

II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale federale n.2A.209/2005 del 3 novembre

2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/ Locher, System des schweizerischen

Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). In concreto, spettava quindi alla ricorrente dimostrare in modo

ineccepibile le spese generali richieste in deduzione dall’utile lordo conseguito

con l’attività accessoria.

3.3

Quanto alle

spese di formazione (fr. 3'186.65, corrispondenti alla formazione osteopatia

craniosacrale), dall’esame della documentazione prodotta agli atti

dell’incarto fiscale risulta che la ricorrente ha effettivamente partecipato,

dal 28 al 30 agosto 2012, a un corso di terapia craniosacrale a __________, presso

la __________ di __________. La terapia craniosacrale è una pratica della

medicina complementare, che viene spesso associata ad altre terapie fisiche,

alcune di derivazione orientale (come per esempio l’agopuntura, lo shiatsu, lo

yoga oppure la riflessologia) ed altre nate in Occidente come la chiropratica,

l’osteopatia ma anche il metodo Feldenkrais. Già per questa ragione, senza la

necessità di approfondire ulteriormente il corso seguito dalla ricorrente, non si

intravvedono particolari motivi per negare la qualifica di spese aziendali alla

tassa di iscrizione (fr. 580.–) e ai costi di pernottamento (fr. 395.–, cfr. fattura

dell’albergo __________). Contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità

di tassazione, un simile corso non può certo assurgere a nuova formazione, per

almeno due ragioni. Innanzitutto perché la ricorrente esercita ormai da anni l’attività

accessoria di insegnante del metodo Feldenkrais e, secondariamente, poiché un

diploma in terapia craniosacrale si acquisisce solo attraverso una formazione

pluriennale seguita parallelamente all’attività professionale (cfr. sito internet

dell’Associazione Svizzera per la Terapia Craniosacrale [Cranio Suisse], in: http://www.craniosuisse.ch).

Sulla

base della documentazione prodotta dalla ricorrente, a giudizio di questa Camera

vanno ancora riconosciuti quali spese aziendali gli importi di,

rispettivamente, fr. 543.– e fr. 20.– versati al Registro di Medicina Empirica

(RME). Tale registro permette, infatti, ai terapeuti attivi nel settore della

medicina complementare e alternativa in possesso del marchio di qualità RME di

farsi conoscere a un vasto pubblico di potenziali pazienti. Vanno infine

considerate spese aziendali anche l’acquisto del libro “Kraniosakrale Osteopathie”

(fr. 179.–) e dei due cuscini anatomici (fr. 218.–). Per contro, in assenza di indicazioni

più precise in merito alla natura dei corsi ed al loro nesso con l’attività

professionale, la tassa di iscrizione al corso di improvvisazione teatrale di __________

e i due soggiorni presso il Seminarhotel di __________, nel Canton __________,

sembrano piuttosto rappresentare mere spese di mantenimento privato, in quanto

tali non deducibili dall’utile aziendale (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a

LIFD).

3.4

Per

quanto concerne le spese di trasferta (fr. 1'675.–, pari alla metà del costo

dell’abbonamento annuale del mezzo pubblico), è qui appena il caso di ricordare

che alla ricorrente è già stata concessa in deduzione la metà dell’abbonamento

annuale in relazione all’attività principale di insegnante di pianoforte. Un

simile importo è senz’altro più che sufficiente a coprire le sue spese aziendali,

anche con riferimento all’attività accessoria di insegnante del metodo

Feldenkrais. Del resto, dagli atti non si evince quale sia la necessità

professionale che giustifica la deduzione di costi tanto rilevanti, specie se

si considera che l’unica trasferta comprovata è quella intrapresa per il corso

di terapia craniosacrale, tenutosi a __________ dal 28 al 30 agosto 2012.

Da

ultimo, quanto ai costi per l’uso di un locale della propria abitazione a scopi

aziendali, si rinvia a quanto esposto al punto precedente (cfr. consid. 2). L’ammissione

di un ulteriore importo di fr. 1'000.–, che si aggiunge all’importo di fr.

2'107.– (fr. 3'600.– ./. fr. 1'493.–) già riconosciuto in relazione

all’attività principale di insegnante di pianoforte, appare addirittura generosa

nei confronti della ricorrente.

3.5

Alla luce

delle considerazioni che precedono, nel pieno rispetto delle norme concernenti

l’onere probatorio, le spese aziendali riconosciute dall’autorità di tassazione

vanno aumentate di un ulteriore importo di fr. 1'935.–. Conseguentemente il

reddito imponibile dell’attività lucrativa accessoria di insegnante del metodo

Feldenkrais va diminuito da fr. 3'000.– a fr. 1'065.–.

4.

Il

ricorso è parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata nel senso

che il reddito da attività indipendente accessoria della contribuente è

diminuito a fr. 1'065.–.

Nonostante

l’esito del gravame, solo parzialmente favorevole alla ricorrente, si rinuncia

eccezionalmente a porre a suo carico una parte della tassa di giustizia e delle

spese processuali, vista la sua situazione economica.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 31 luglio 2013 è riformata nel senso

che il reddito da attività indipendente accessoria della contribuente è diminuito

a fr. 1'065.–

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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