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Decisione

80.2013.218

Deduzioni sociali: figli a carico, momento determinante, figli trasferitisi con la madre durante il periodo fiscale

30 ottobre 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

dichiarazione fiscale 2011, RI 1 ha chiesto la deduzione dal reddito imponibile

di alimenti per i figli minorenni nella misura di fr. 6'000.–; inoltre ha fatto

valere la deduzione per due figli a carico, corrispondente a fr. 21'800.– per

l’IC.

Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 23 maggio 2013, l’RS 1 ha commisurato il suo reddito imponibile in fr. 82'000.– per l’IC ed in fr. 84'500.– per l’IFD.

Ammessi in deduzione gli alimenti pagati ai figli minorenni, ha per contro negato

la deduzione sociale per figli a carico, facendo riferimento alla situazione

alla fine del periodo fiscale.

B. Con

reclamo del 21 giugno 2013, il contribuente ha genericamente argomentato di

aver provveduto “ai [suoi] figli __________ e __________ fino alla decisione

della tutoria, entrata in vigore a novembre 2012”.

L’autorità

di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 24 luglio 2013, così

motivata:

La

situazione per la deduzione dei figli a carico è quella risultante al

31.12.2011. Siccome la compagna del reclamante ha sciolto il rapporto di

convivenza e si è trasferita con i figli in un altro domicilio, gli sgravi per

gli stessi sono già stati a lei concessi.

Il

reclamante ha diritto alla deduzione del contributo alimentare pagato dopo lo

scioglimento del rapporto di convivenza: ciò che è avvenuto con la deduzione

dell’importo di fr. 6'000.– concessi in prima sede.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la

mancata concessione della deduzione per figli a carico. Il ricorrente sostiene

che “dopo lo scioglimento del rapporto di convivenza e fino all’entrata in

vigore della Tutoria (richiesta volontariamente) in novembre 2011”, aveva continuato a provvedere alle spese della sua ex compagna e dei suoi figli.

Diritto

1. 1.1.

Per

l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni

figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui

sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p.

149).

Per

figli a carico si intendono i figli minorenni e quelli a tirocinio o agli studi

fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede (cfr. Circolare n. 18/2009 della Divisione

delle contribuzioni, cifra 2.).

1.2.

Come ha

ricordato il Tribunale federale in una sentenza del 4 settembre 2007, mediante

le deduzioni e le aliquote differenziate, il legislatore ha distinto

determinate categorie di contribuenti in funzione della rispettiva capacità

economica in modo da stabilire tra di loro, ed entro questi limiti ristretti,

una certa parità di trattamento.

In particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i

vedovi, sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al

cui sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se provvede al suo

sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 213

cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 34

cpv. 1 lett. a e 32 cpv. 1 lett. g LT). Se, oltre a provvedere in

modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche alla tariffa privilegiata per coniugi (art.

214 cpv. 2 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 35 cpv. 2 LT). Inoltre, se

esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato

è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f

LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 22 lett. f LT). L’altro genitore

può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1

lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 32 cpv. 1 lett. c

LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo regime si

applica anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del

Tribunale federale del 4 settembre 2007 n.2A.683/2006 consid. 5.1, con

riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

1.3.

Il

Tribunale federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto, per ragioni di parità di trattamento un medesimo alleggerimento non può

di principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie

sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi,

detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o

divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi

redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la deduzione per figlio a carico può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a

quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.2, con riferimento a: Hauser,

Zu den steuerrechtlichen Folgen des neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur

gemeinsames elterlichen Sorge, in: ASA 68 p. 353 s., in part. p. 364 s.; Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a,

Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 19 ad art. 35 LIFD).

1.4.

Sempre in

tale contesto, l’Alta Corte ha precisato ancora che, dal momento che gli alimenti

pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente che li

versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio. Questo genitore non è

pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai sensi

dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD. Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione l’utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e solo questo genitore che,

sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte

essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr., in relazione ad una coppia di concubini: sentenza 2A.566/1997 del 12 gennaio 1999, in: ASA 69 p. 198, consid. 3; cfr. anche: Bosshard/Bosshard/Lüdin,

Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p.

140; Locher, Kommentar zum DBG, I.

Teil, Therwil/Basilea 2001, n. 23 e 25 ad art. 35 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003,

n. 24 ad art. 213; Baumgartner,

op. cit., n. 32 ad art. 35 LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Per

quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli articoli 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite

"secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209

LIFD) o dell'assoggettamento".

2.2

Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell'applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im

schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n.

69.

all’art. 35 LIFD, p. 885).

Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un

contribuente può essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile

conseguire un'imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una

disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a

DTF 120 Ia 337).

Nel caso del principio in discussione, una simile discriminazione generale di una certa categoria di contribuenti

non si produce, per il fatto che una deduzione sociale vantaggiosa viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Boss-hard/Lüdin,

loc. cit.). Tali considerazioni spingono la dottrina a considerare quello del giorno determinante come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso

a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 112).

2.3

Anche questa Camera ha

avuto modo di decidere che, quando ancora era in vigore il sistema di tassazione biennale, la particolarità per cui, a seconda dell'anno di nascita del figlio, se pari o se dispari, il numero delle deduzioni per figli passava da dodici periodi fiscali a tredici, non costituiva una disparità di trattamento incostituzionale, a vantagg io dei figli nati in anni pari che protraggono i loro studi oltre il 24° anno

di età (CDT N. 80.98.00098 del 24 luglio 1998). In un’altra sentenza, questa

Camera ha applicato la stessa regola a dei genitori che lamentavano di avere

perso il diritto alle deduzioni per figli, a causa della intervenuta cessazione degli studi, ed ha considerato irrilevante la circostanza che tuttavia fra i redditi

dichiarati nel periodo fiscale rientrassero gli assegni familiari percepiti

durante il periodo di computo: ciò dipende semplicemente dal fatto che il periodo di computo è rappresentato dai due anni che precedono il periodo fiscale, mentre la situazione personale del contribuente viene rilevata all'inizio del periodo fiscale stesso (CDT N.

80.2002.00150

del 24 settembre 2002, in RDAT I-2003 n. 3t). In un altro caso

ancora, la Camera ha deciso che un contribuente che si sposa e

divorzia durante lo stesso periodo fiscale non ha diritto ad alcuna deduzione per figli a carico, non essendo mai stato considerato coniugato ai fini dell'imposta sul

reddito. Infatti, il matrimonio non è più motivo di tassazione intermedia e, per il riconoscimento delle deduzioni per figli, è determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale (CDT n. 80.2002.00171 del 2 dicembre 2002, in RDAT I-2003 n. 6t).

2.4

Inoltre,

come ricordato dal Tribunale federale, l’uso di parametri schematici e deduzioni

forfetarie è inevitabile, poiché per ragioni di praticabilità non è

evidentemente possibile individualizzare ogni singola situazione personale

(cfr. sentenza n.2A.683/2006 consid. 4.1; sentenza n.2A.107/2007

consid. 5.1). Per quanto la suddetta regola penalizzi

il ricorrente, essa va quindi considerata giustificata dalle esigenze di

semplificazione che hanno ispirato la scelta del legislatore (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.

112.

e p. 199).

3.

3.1.

Nel caso

in esame, nel corso del 2011 la compagna del ricorrente, madre dei suoi due

figli, si è trasferita con i bambini in un’altra abitazione. Dagli atti risulta

che l’insorgente ha versato alla madre dei figli 6'000 franchi di alimenti, dal

momento della separazione. Alla fine del periodo fiscale 2011, pertanto, il

contribuente non adempiva i presupposti per beneficiare della deduzione per

figli a carico. Poiché egli ha versato alimenti, che ha potuto dedurre dai

proventi, il reddito fiscale del contribuente che li versa risulta di per sé al

netto di oneri per i figli; secondo la giurisprudenza, non è pertanto

considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai sensi degli

articoli 213 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT.

3.2

Dalla formulazione

del ricorso, estremamente laconica e poco circostanziata, si fatica a

comprendere quale sia la censura che il ricorrente rivolge all’autorità

fiscale.

Se si

riferisce al fatto che, prima della separazione, ha sostenuto le spese di mantenimento

dei figli senza poter dedurre gli alimenti, lo svantaggio è riconducibile alla

regola precedentemente esposta. Va infatti ricordato che, salva l’eccezione

prevista dal diritto cantonale che non entra qui in considerazione (art. 34

cpv. 4 LT), il momento determinante per valutare la situazione che giustifica il riconoscimento delle deduzioni sociali è l’ultimo giorno dell’anno.

Di

conseguenza, se i presupposti per ottenere la deduzione non sono adempiuti al

31.

dicembre del periodo fiscale, il contribuente non ha diritto, per quel

periodo, alla deduzione sociale (integrale e tantomeno parziale) richiesta. Ciò

anche se avesse provveduto al sostentamento del figlio durante la maggior parte

dell’anno; inversamente, l’ammontare della deduzione non viene ridotto se le

condizioni per il suo ottenimento, adempiute solo al 31 dicembre, non lo sono

state durante l’intero anno (Jaques,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 3 ad art. 213, p. 1678).

Se invece

si riferisce al fatto che ha dovuto provvedere anche al mantenimento della ex

compagna, pagando anche l’affitto dell’appartamento in cui si è trasferita

insieme ai figli, dopo la separazione – come sembrerebbe potersi arguire dalle

poche frasi con cui ha motivato il ricorso –, allora gli va ricordato semplicemente

che i contributi di mantenimento pagati ad un ex convivente non sono

deducibili, a differenza di quelli versati all’ex coniuge. In ogni caso, non

giustificano il riconoscimento della deduzione per figli a carico.

4.

In

considerazione degli argomenti esposti, il ricorso è respinto. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80–

per un

totale di fr. 380–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-

-

-;

- __________.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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