80.2013.218
Deduzioni sociali: figli a carico, momento determinante, figli trasferitisi con la madre durante il periodo fiscale
30 ottobre 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2013.218
Data decisione, Autorità:
30.10.2013, CDT
Titolo:
Deduzioni sociali: figli a carico, momento determinante, figli trasferitisi con la madre durante il periodo fiscale
DEDUZIONE SOCIALE
art. 213 cpv. 1 let. a LIFD
art. 213 cpv. 2 LIFD
art. 34 cpv. 1 LT
art. 34 cpv. 1 let. a LT
Incarti n.
80.2013.218
80.2013.219
Lugano
30 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 agosto 2013 contro la decisione del 24
luglio 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. Nella
dichiarazione fiscale 2011, RI 1 ha chiesto la deduzione dal reddito imponibile
di alimenti per i figli minorenni nella misura di fr. 6'000.–; inoltre ha fatto
valere la deduzione per due figli a carico, corrispondente a fr. 21'800.– per
l’IC.
Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 23 maggio 2013, l’RS 1 ha commisurato il suo reddito imponibile in fr. 82'000.– per l’IC ed in fr. 84'500.– per l’IFD.
Ammessi in deduzione gli alimenti pagati ai figli minorenni, ha per contro negato
la deduzione sociale per figli a carico, facendo riferimento alla situazione
alla fine del periodo fiscale.
B. Con
reclamo del 21 giugno 2013, il contribuente ha genericamente argomentato di
aver provveduto “ai [suoi] figli __________ e __________ fino alla decisione
della tutoria, entrata in vigore a novembre 2012”.
L’autorità
di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 24 luglio 2013, così
motivata:
La
situazione per la deduzione dei figli a carico è quella risultante al
31.12.2011. Siccome la compagna del reclamante ha sciolto il rapporto di
convivenza e si è trasferita con i figli in un altro domicilio, gli sgravi per
gli stessi sono già stati a lei concessi.
Il
reclamante ha diritto alla deduzione del contributo alimentare pagato dopo lo
scioglimento del rapporto di convivenza: ciò che è avvenuto con la deduzione
dell’importo di fr. 6'000.– concessi in prima sede.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la
mancata concessione della deduzione per figli a carico. Il ricorrente sostiene
che “dopo lo scioglimento del rapporto di convivenza e fino all’entrata in
vigore della Tutoria (richiesta volontariamente) in novembre 2011”, aveva continuato a provvedere alle spese della sua ex compagna e dei suoi figli.
Diritto
1. 1.1.
Per
l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni
figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui
sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p.
149).
Per
figli a carico si intendono i figli minorenni e quelli a tirocinio o agli studi
fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede (cfr. Circolare n. 18/2009 della Divisione
delle contribuzioni, cifra 2.).
1.2.
Come ha
ricordato il Tribunale federale in una sentenza del 4 settembre 2007, mediante
le deduzioni e le aliquote differenziate, il legislatore ha distinto
determinate categorie di contribuenti in funzione della rispettiva capacità
economica in modo da stabilire tra di loro, ed entro questi limiti ristretti,
una certa parità di trattamento.
In particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i
vedovi, sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al
cui sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se provvede al suo
sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 213
cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 34
cpv. 1 lett. a e 32 cpv. 1 lett. g LT). Se, oltre a provvedere in
modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche alla tariffa privilegiata per coniugi (art.
214 cpv. 2 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 35 cpv. 2 LT). Inoltre, se
esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato
è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f
LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 22 lett. f LT). L’altro genitore
può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1
lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 32 cpv. 1 lett. c
LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo regime si
applica anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del
Tribunale federale del 4 settembre 2007 n.2A.683/2006 consid. 5.1, con
riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).
1.3.
Il
Tribunale federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto, per ragioni di parità di trattamento un medesimo alleggerimento non può
di principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie
sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi,
detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o
divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi
redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la deduzione per figlio a carico può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a
quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.2, con riferimento a: Hauser,
Zu den steuerrechtlichen Folgen des neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur
gemeinsames elterlichen Sorge, in: ASA 68 p. 353 s., in part. p. 364 s.; Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a,
Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 19 ad art. 35 LIFD).
1.4.
Sempre in
tale contesto, l’Alta Corte ha precisato ancora che, dal momento che gli alimenti
pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente che li
versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio. Questo genitore non è
pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai sensi
dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD. Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione l’utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e solo questo genitore che,
sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte
essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr., in relazione ad una coppia di concubini: sentenza 2A.566/1997 del 12 gennaio 1999, in: ASA 69 p. 198, consid. 3; cfr. anche: Bosshard/Bosshard/Lüdin,
Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p.
140; Locher, Kommentar zum DBG, I.
Teil, Therwil/Basilea 2001, n. 23 e 25 ad art. 35 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003,
n. 24 ad art. 213; Baumgartner,
op. cit., n. 32 ad art. 35 LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Per
quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli articoli 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite
"secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209
LIFD) o dell'assoggettamento".
2.2
Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell'applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im
schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n.
69.
all’art. 35 LIFD, p. 885).
Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un
contribuente può essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile
conseguire un'imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una
disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a
DTF 120 Ia 337).
Nel caso del principio in discussione, una simile discriminazione generale di una certa categoria di contribuenti
non si produce, per il fatto che una deduzione sociale vantaggiosa viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Boss-hard/Lüdin,
loc. cit.). Tali considerazioni spingono la dottrina a considerare quello del giorno determinante come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso
a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
op. cit., p. 112).
2.3
Anche questa Camera ha
avuto modo di decidere che, quando ancora era in vigore il sistema di tassazione biennale, la particolarità per cui, a seconda dell'anno di nascita del figlio, se pari o se dispari, il numero delle deduzioni per figli passava da dodici periodi fiscali a tredici, non costituiva una disparità di trattamento incostituzionale, a vantagg io dei figli nati in anni pari che protraggono i loro studi oltre il 24° anno
di età (CDT N. 80.98.00098 del 24 luglio 1998). In un’altra sentenza, questa
Camera ha applicato la stessa regola a dei genitori che lamentavano di avere
perso il diritto alle deduzioni per figli, a causa della intervenuta cessazione degli studi, ed ha considerato irrilevante la circostanza che tuttavia fra i redditi
dichiarati nel periodo fiscale rientrassero gli assegni familiari percepiti
durante il periodo di computo: ciò dipende semplicemente dal fatto che il periodo di computo è rappresentato dai due anni che precedono il periodo fiscale, mentre la situazione personale del contribuente viene rilevata all'inizio del periodo fiscale stesso (CDT N.
80.2002.00150
del 24 settembre 2002, in RDAT I-2003 n. 3t). In un altro caso
ancora, la Camera ha deciso che un contribuente che si sposa e
divorzia durante lo stesso periodo fiscale non ha diritto ad alcuna deduzione per figli a carico, non essendo mai stato considerato coniugato ai fini dell'imposta sul
reddito. Infatti, il matrimonio non è più motivo di tassazione intermedia e, per il riconoscimento delle deduzioni per figli, è determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale (CDT n. 80.2002.00171 del 2 dicembre 2002, in RDAT I-2003 n. 6t).
2.4
Inoltre,
come ricordato dal Tribunale federale, l’uso di parametri schematici e deduzioni
forfetarie è inevitabile, poiché per ragioni di praticabilità non è
evidentemente possibile individualizzare ogni singola situazione personale
(cfr. sentenza n.2A.683/2006 consid. 4.1; sentenza n.2A.107/2007
consid. 5.1). Per quanto la suddetta regola penalizzi
il ricorrente, essa va quindi considerata giustificata dalle esigenze di
semplificazione che hanno ispirato la scelta del legislatore (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.
112.
e p. 199).
3.
3.1.
Nel caso
in esame, nel corso del 2011 la compagna del ricorrente, madre dei suoi due
figli, si è trasferita con i bambini in un’altra abitazione. Dagli atti risulta
che l’insorgente ha versato alla madre dei figli 6'000 franchi di alimenti, dal
momento della separazione. Alla fine del periodo fiscale 2011, pertanto, il
contribuente non adempiva i presupposti per beneficiare della deduzione per
figli a carico. Poiché egli ha versato alimenti, che ha potuto dedurre dai
proventi, il reddito fiscale del contribuente che li versa risulta di per sé al
netto di oneri per i figli; secondo la giurisprudenza, non è pertanto
considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai sensi degli
articoli 213 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT.
3.2
Dalla formulazione
del ricorso, estremamente laconica e poco circostanziata, si fatica a
comprendere quale sia la censura che il ricorrente rivolge all’autorità
fiscale.
Se si
riferisce al fatto che, prima della separazione, ha sostenuto le spese di mantenimento
dei figli senza poter dedurre gli alimenti, lo svantaggio è riconducibile alla
regola precedentemente esposta. Va infatti ricordato che, salva l’eccezione
prevista dal diritto cantonale che non entra qui in considerazione (art. 34
cpv. 4 LT), il momento determinante per valutare la situazione che giustifica il riconoscimento delle deduzioni sociali è l’ultimo giorno dell’anno.
Di
conseguenza, se i presupposti per ottenere la deduzione non sono adempiuti al
31.
dicembre del periodo fiscale, il contribuente non ha diritto, per quel
periodo, alla deduzione sociale (integrale e tantomeno parziale) richiesta. Ciò
anche se avesse provveduto al sostentamento del figlio durante la maggior parte
dell’anno; inversamente, l’ammontare della deduzione non viene ridotto se le
condizioni per il suo ottenimento, adempiute solo al 31 dicembre, non lo sono
state durante l’intero anno (Jaques,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 3 ad art. 213, p. 1678).
Se invece
si riferisce al fatto che ha dovuto provvedere anche al mantenimento della ex
compagna, pagando anche l’affitto dell’appartamento in cui si è trasferita
insieme ai figli, dopo la separazione – come sembrerebbe potersi arguire dalle
poche frasi con cui ha motivato il ricorso –, allora gli va ricordato semplicemente
che i contributi di mantenimento pagati ad un ex convivente non sono
deducibili, a differenza di quelli versati all’ex coniuge. In ogni caso, non
giustificano il riconoscimento della deduzione per figli a carico.
4.
In
considerazione degli argomenti esposti, il ricorso è respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80–
per un
totale di fr. 380–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-
-
-;
- __________.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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