80.2013.220
Imposta sulla sostanza: stima, azioni non quotate, istruzioni della Conferenza fiscale svizzera, società difficilmente alienabile, ponderazione del valore di reddito una sola volta
27 marzo 2014Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2013.220
Data decisione, Autorità:
27.03.2014, CDT
Titolo:
Imposta sulla sostanza: stima, azioni non quotate, istruzioni della Conferenza fiscale svizzera, società difficilmente alienabile, ponderazione del valore di reddito una sola volta
TITOLO
art. 40 LT
art. 41 LT
art. 45 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2013.220
80.2013.221
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 agosto 2013 contro la decisione del 21
agosto 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI
1__________ svolge l’attività dipendente di rappresentante di commercio. Detiene
inoltre, insieme alla moglie __________, la totalità delle quote della __________
Sagl di __________, società che ha per scopo l’importazione e il commercio di
macchine, attrezzature, utensili, accessori e prodotti di consumo per la saldatura
e in genere del settore della metallurgia.
Nella
dichiarazione d’imposta 2011, i contribuenti attribuivano alla partecipazione
in questione un valore di fr. 33'678.30 ed indicavano di aver percepito un
reddito di fr. 20'000.–.
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 28 novembre 2012, l’RS 1
commisurava il reddito imponibile in fr. 118'500.– per l’IC e fr. 122'000.– per
l’IFD; la sostanza imponibile era stabilita in fr. 544'000.–. Rispetto alla
dichiarazione presentata, aveva in particolar modo aumentato il valore della partecipazione
dei contribuenti nella __________ Sagl a fr. 144'000.–.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 30 novembre
2012, con il quale contestavano l’aumento della sostanza imponibile.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 21 agosto 2013, così
motivata:
Considerandi
II
valore delle quote della __________ Sagl di nominali Fr. 20'000.- deve essere
imposto al valore fiscale del 31.12.2011.
Il
valore fiscale va determinato in base alle disposizioni di calcolo indicate nellacircolare
no. 28 del 28.08.2008 edita dalla Conferenza fiscale svizzera.
Le
disposizioni prevedono, per le società operative quale è la __________ Sagl,
l'utilizzazione del metodo di calcolo misto che pondera due volte il valore di
reddito ed una volta il valore di sostanza.
Si
fa pure notare che la valutazione fiscale dei titoli viene effettuata ad un preciso
momento considerando, di regola, gli elementi dei due anni precedenti, perciò
indipendentemente dall'andamento attuale del mercato, delle aspettative e dal
management futuri (elementi questi che avranno un influsso solamente nella
successiva valutazione) e dalla facilità o meno dell'alienazione del titolo.
Il
valore fiscale delle quote deve esser stabilito al 720% del valore nominale. Il
valore delle quote deve essere perciò imposto per Fr. 144'000.-.
Nella
decisione di tassazione base il valore delle quote è stato giustamente imposto
al valore fiscale di Fr. 144’000.-.
Il
valore totale dei titoli e dei capitali posseduti al 31.12.2011 è da confermare
in Fr. 375'124.- complessivi.
Con
successiva “rettificazione” del 28 agosto 2013, l’Ufficio di tassazione
riduceva il reddito delle quote della __________ Sagl a fr. 14'000.–,
concedendo la riduzione del 40% prevista per le partecipazioni qualificate.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contestano
nuovamente il valore attribuito dall’autorità fiscale alla loro partecipazione
nella __________ Sagl. Gli insorgenti chiedono che il valore sia ridotto a fr.
60'678.–, che corrisponde al capitale proprio al 31 dicembre 2011. A loro avviso, si dovrebbe tener conto del fatto che si tratta di una società nata “per permettere
al contribuente lo svolgimento di un’attività accessoria (acquisto e rivendita
di materiale per la saldatura e la metallurgia, oltre all’esecuzione di
semplici riparazioni di macchine e apparecchi), peraltro del tutto occasionale,
accanto alla sua attività principale di rappresentante di una società del
ramo”. Sottolineano poi che la società non ha alcuna organizzazione commerciale
né personale, ma che la sua attività si svolge nell’abitazione dei contribuenti,
che non percepiscono alcuno stipendio, ma si sono limitati a prelevare un dividendo
di 20'000 franchi negli anni 2009 e 2011. I ricorrenti chiedono infine che
venga concessa l’imposizione attenuata, prevista per i dividendi provenienti da
partecipazioni qualificate, anche per il periodo fiscale 2009.
E. All’udienza
del 26 marzo 2013, il ricorrente ha ribadito che la società non ha alcun valore
di mercato, perché basterebbe che egli si ammalasse o si stancasse per farne
cessare completamente l’attività.
L’Ufficio
di tassazione ha per contro sottolineato che il valore fiscale si calcola ponderando
il valore di sostanza ed il valore di reddito e che quest’ultimo è stato particolarmente
elevato, negli anni presi in considerazione per il calcolo, anche per il fatto
che il contribuente non ha prelevato alcuno stipendio.
Diritto
1.
1.1.
L’imposta sulla sostanza
ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili
tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è
valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41
cpv. 2 LT).
I titoli, che sono
regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del
mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45
cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di
partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo
conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2
LT).
1.2
Per ciò che concerne i
titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono,
salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla
base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si
avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni “relative alla valutazione dei titoli senza corso
ai fini dell’imposta sulla sostanza” (edizione 1982, sostituita dall’edizione
1995, pubblicate anche in ASA 65 p. 872) contengono delle direttive in tal
senso per la determinazione del valore venale. Le considerazioni, che sono in
generale determinanti per la formazione del prezzo delle azioni non quotate in
borsa, sono enunciate in queste istruzioni (StE 1997 B 22.2 n. 13 = ASA 66 p.
484.
= RDAF 54/1998 p. 351; inoltre RF 49/1994 p. 548).
1.3
Scopo delle Istruzioni
emanate dalla Confederazione è quello di ottenere una stima uniforme in tutta
la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati, vale a dire
dei titoli non ufficialmente negoziati in borsa. L’obiettivo è quindi
l’armonizzazione delle valutazioni dei titoli non quotati sull’insieme del
territorio svizzero. Un metodo di valutazione uniforme, pur nei limiti di uno
schematismo più o meno affinato, è invero essenziale, non fosse che per una
ragione di parità di trattamento tra contribuenti domiciliati in cantoni
diversi, nell’ambito delle decisioni in materia di riparto intercantonale.
È appena il caso di
rilevare al riguardo che anche in materia di valutazioni immobiliari i valori
di stima cantonali vengono armonizzati mediante l’applicazione di coefficienti
elaborati dalla Confederazione.
1.4
Le Istruzioni emanate
dalla Confederazione sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione
cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni
sull’intero territorio della Confederazione.
Una diversa soluzione non
avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da
quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente opinabile
dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT n.
80.2003.128
del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 n.11t).
2.
2.1.
I ricorrenti non sostengono che la valutazione effettuata
dall’autorità fiscale abbia disatteso le Istruzioni federali in materia di
valutazione di titoli non quotati. Essi affermano piuttosto che l’autorità di
tassazione debba discostarsi dalle Istruzioni citate, perché a loro avviso esse
comportano una valutazione della società non aderente alla realtà.
2.2
Come si è
visto le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati,
fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul
territorio di tutto il paese le valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28,
n. 1 p. 1). Questo intento, dettato da preoccupazioni di praticabilità del
diritto ma soprattutto di uguaglianza di trattamento, si traduce in un metodo
valutativo che, per quanto affinato possa essere, comporta inevitabilmente
delle semplificazioni o delle schematizzazioni, che devono essere messe in
conto, a maggior ragione se si considera il carattere complementare che il
Legislatore cantonale ha voluto attribuire all’imposta sulla sostanza rispetto
a quella ordinaria sul reddito. Avere una valutazione uniforme in tutto il
paese è quindi un obiettivo di grande importanza, soprattutto se si vogliono
evitare trattamenti discriminatori tra i contribuenti di diversi cantoni (cfr.
Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1 p. 2).
I
principi di valutazione scelti per stimare il valore venale di un’azienda
devono permettere di pervenire a un risultato il più possibile affine alla
realtà economica: le Istruzioni, a questo proposito, contengono appunto delle
linee direttrici. Per motivi di uguaglianza, si può discostarsi da queste
Istruzioni quando la loro applicazione si rileva contraria al diritto oppure
quando il valore venale di un titolo può essere valutato meglio in un altro
modo (cfr. Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1 p. 2 con riferimenti).
2.3
Nel caso
in esame, l’UTPG, in applicazione delle sopracitate Istruzioni, ha intrapreso una
valutazione fondata sul presupposto che si tratta di una società operativa. Il valore è stato così definito facendo la media ponderata
del valore di reddito raddoppiato e del valore di sostanza.
I
ricorrenti obiettano tuttavia che la loro società dipende essenzialmente dal
lavoro di un’unica persona e che di conseguenza sarebbe praticamente
impossibile trovare un acquirente disposto ad acquistarne le quote.
Per tener conto degli argomenti degli
insorgenti, si può applicare un’eccezione prevista dal commentario della
circolare in questione. La Conferenza fiscale svizzera ammette infatti che, se
la creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro di una
persona (azionista di maggioranza), poiché l’azienda non ha altri dipendenti –
a parte qualcuno che si occupi di questioni amministrative e logistiche – essa
sarà inalienabile o difficilmente alienabile a terzi. Pertanto in questi casi
si giustifica di valutare il caso, ponderando un’unica volta – e non due – il
valore di reddito della società (cfr. Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 5
p. 8; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2013.234 del 17 dicembre 2013).
La valutazione delle quote secondo questo
metodo di calcolo permette di tener conto della situazione specifica della
società dei contribuenti, nella quale opera unicamente RI 1, dal quale dipende
il reddito aziendale.
Il
calcolo del valore fiscale delle quote dei ricorrenti nella __________ Sagl
viene pertanto rettificato come segue:
Valore di
reddito fr. 185'886.27
Valore di
sostanza fr. 60'678.00
Totale fr. 246’564.27
Valore
aziendale – Media (:2) fr. 123’282.14
2.4
Non può invece essere accolta la richiesta
dei ricorrenti, di tener conto unicamente del capitale proprio della società al
31.
dicembre 2011, che ammonta a fr. 60'678.–.
L’art. 45 cpv. 2 LT prevede una
valutazione per le azioni non regolarmente oggetto di transazione, in base al
valore di reddito e al valore intrinseco. La valutazione delle azioni è stata
infatti giustamente effettuata ponderando il valore del reddito conseguito
negli ultimi due anni precedenti, così come previsto nelle Istruzioni. Pertanto
il metodo di calcolo eseguito secondo le Istruzioni federali soddisfa le esigenze
legislative.
Secondariamente, il calcolo intrapreso
tenendo conto dell’eccezione prevista dal commentario della circolare risulta
essere il più appropriato alla fattispecie qui in esame: ponderando una volta
sola il valore di reddito anziché due, si è già tenuto conto della circostanza
che il reddito aziendale dipende esclusivamente da un’unica persona.
D’altronde, come ha sottolineato
l’autorità fiscale durante l’udienza tenutasi dinanzi alla Camera, il valore di
reddito della società, relativamente elevato, dipende anche dal fatto che il
contribuente non percepisce alcuno stipendio per il lavoro prestato per la
società, sebbene egli stesso lo consideri una sua attività lucrativa
accessoria. È infatti evidente che, se egli avesse prelevato un compenso per il
lavoro prestato, avrebbe creato un costo nei conti della società, diminuendone
di conseguenza l’utile. In tal caso, avrebbe peraltro dovuto dichiarare lo
stipendio quale reddito dell’attività lucrativa ed avrebbe anche dovuto pagare
i contributi sociali. Un sensibile aumento dell’imposta sul reddito si sarebbe
anche verificato, se l’insorgente avesse svolto l’attività accessoria a titolo
indipendente, rinunciando cioè a costituire una società.
2.5
Per queste ragioni, non si ritiene di
poter accogliere la richiesta dei ricorrenti di procedere nel loro caso,
diversamente da tutti gli altri, ad una diversa valutazione per la loro società.
Una certa schematizzazione valutativa deve forzatamente essere messa in conto,
proprio per le ragioni esposte in precedenza.
3.
Nel ricorso, i contribuenti chiedono altresì l’imposizione attenuata,
prevista per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate, anche per
il periodo fiscale 2009.
La
decisione impugnata concerne la tassazione IC/IFD 2011 e pertanto la Camera di
diritto tributario non può esaminare anche la decisione di tassazione relativa
al periodo fiscale 2009, che risulta peraltro essere passata in giudicato da oltre
tre anni (decisione su reclamo del 16 febbraio 2011).
Come già
segnalato dall’Ufficio di tassazione nelle osservazioni al ricorso, nel periodo
fiscale 2009 l’imposizione attenuata del dividendo era peraltro in vigore solo
per l’imposta federale diretta e non anche per l’imposta cantonale.
Se i
contribuenti riterranno che siano adempiuti i presupposti per una revisione
della decisione in questione, potranno inoltrare un’istanza di revisione
all’Ufficio di tassazione, che è l’autorità competente secondo l’art. 149 cpv.
1.
LIFD.
4.
Il
ricorso è conseguentemente accolto in misura parziale.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono parzialmente a carico dei ricorrenti, in proporzione
alla loro soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo (rettificata) del 28 agosto 2013 è riformata
nel senso che il valore fiscale della quota dei ricorrenti nella __________
Sagl è ridotto a fr. 123’282.–.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 600.–
sono a
carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 400.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. __________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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