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Decisione

80.2013.220

Imposta sulla sostanza: stima, azioni non quotate, istruzioni della Conferenza fiscale svizzera, società difficilmente alienabile, ponderazione del valore di reddito una sola volta

27 marzo 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1__________ svolge l’attività dipendente di rappresentante di commercio. Detiene

inoltre, insieme alla moglie __________, la totalità delle quote della __________

Sagl di __________, società che ha per scopo l’importazione e il commercio di

macchine, attrezzature, utensili, accessori e prodotti di consumo per la saldatura

e in genere del settore della metallurgia.

Nella

dichiarazione d’imposta 2011, i contribuenti attribuivano alla partecipazione

in questione un valore di fr. 33'678.30 ed indicavano di aver percepito un

reddito di fr. 20'000.–.

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 28 novembre 2012, l’RS 1

commisurava il reddito imponibile in fr. 118'500.– per l’IC e fr. 122'000.– per

l’IFD; la sostanza imponibile era stabilita in fr. 544'000.–. Rispetto alla

dichiarazione presentata, aveva in particolar modo aumentato il valore della partecipazione

dei contribuenti nella __________ Sagl a fr. 144'000.–.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 30 novembre

2012, con il quale contestavano l’aumento della sostanza imponibile.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 21 agosto 2013, così

motivata:

Considerandi

II

valore delle quote della __________ Sagl di nominali Fr. 20'000.- deve essere

imposto al valore fiscale del 31.12.2011.

Il

valore fiscale va determinato in base alle disposizioni di calcolo indicate nellacircolare

no. 28 del 28.08.2008 edita dalla Conferenza fiscale svizzera.

Le

disposizioni prevedono, per le società operative quale è la __________ Sagl,

l'utilizzazione del metodo di calcolo misto che pondera due volte il valore di

reddito ed una volta il valore di sostanza.

Si

fa pure notare che la valutazione fiscale dei titoli viene effettuata ad un preciso

momento considerando, di regola, gli elementi dei due anni precedenti, perciò

indipendentemente dall'andamento attuale del mercato, delle aspettative e dal

management futuri (elementi questi che avranno un influsso solamente nella

successiva valutazione) e dalla facilità o meno dell'alienazione del titolo.

Il

valore fiscale delle quote deve esser stabilito al 720% del valore nominale. Il

valore delle quote deve essere perciò imposto per Fr. 144'000.-.

Nella

decisione di tassazione base il valore delle quote è stato giustamente imposto

al valore fiscale di Fr. 144’000.-.

Il

valore totale dei titoli e dei capitali posseduti al 31.12.2011 è da confermare

in Fr. 375'124.- complessivi.

Con

successiva “rettificazione” del 28 agosto 2013, l’Ufficio di tassazione

riduceva il reddito delle quote della __________ Sagl a fr. 14'000.–,

concedendo la riduzione del 40% prevista per le partecipazioni qualificate.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contestano

nuovamente il valore attribuito dall’autorità fiscale alla loro partecipazione

nella __________ Sagl. Gli insorgenti chiedono che il valore sia ridotto a fr.

60'678.–, che corrisponde al capitale proprio al 31 dicembre 2011. A loro avviso, si dovrebbe tener conto del fatto che si tratta di una società nata “per permettere

al contribuente lo svolgimento di un’attività accessoria (acquisto e rivendita

di materiale per la saldatura e la metallurgia, oltre all’esecuzione di

semplici riparazioni di macchine e apparecchi), peraltro del tutto occasionale,

accanto alla sua attività principale di rappresentante di una società del

ramo”. Sottolineano poi che la società non ha alcuna organizzazione commerciale

né personale, ma che la sua attività si svolge nell’abitazione dei contribuenti,

che non percepiscono alcuno stipendio, ma si sono limitati a prelevare un dividendo

di 20'000 franchi negli anni 2009 e 2011. I ricorrenti chiedono infine che

venga concessa l’imposizione attenuata, prevista per i dividendi provenienti da

partecipazioni qualificate, anche per il periodo fiscale 2009.

E. All’udienza

del 26 marzo 2013, il ricorrente ha ribadito che la società non ha alcun valore

di mercato, perché basterebbe che egli si ammalasse o si stancasse per farne

cessare completamente l’attività.

L’Ufficio

di tassazione ha per contro sottolineato che il valore fiscale si calcola ponderando

il valore di sostanza ed il valore di reddito e che quest’ultimo è stato particolarmente

elevato, negli anni presi in considerazione per il calcolo, anche per il fatto

che il contribuente non ha prelevato alcuno stipendio.

Diritto

1.

1.1.

L’imposta sulla sostanza

ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili

tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è

valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41

cpv. 2 LT).

I titoli, che sono

regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del

mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45

cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di

partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo

conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2

LT).

1.2

Per ciò che concerne i

titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono,

salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla

base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si

avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni “relative alla valutazione dei titoli senza corso

ai fini dell’imposta sulla sostanza” (edizione 1982, sostituita dall’edizione

1995, pubblicate anche in ASA 65 p. 872) contengono delle direttive in tal

senso per la determinazione del valore venale. Le considerazioni, che sono in

generale determinanti per la formazione del prezzo delle azioni non quotate in

borsa, sono enunciate in queste istruzioni (StE 1997 B 22.2 n. 13 = ASA 66 p.

484.

= RDAF 54/1998 p. 351; inoltre RF 49/1994 p. 548).

1.3

Scopo delle Istruzioni

emanate dalla Confederazione è quello di ottenere una stima uniforme in tutta

la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati, vale a dire

dei titoli non ufficialmente negoziati in borsa. L’obiettivo è quindi

l’armonizzazione delle valutazioni dei titoli non quotati sull’insieme del

territorio svizzero. Un metodo di valutazione uniforme, pur nei limiti di uno

schematismo più o meno affinato, è invero essenziale, non fosse che per una

ragione di parità di trattamento tra contribuenti domiciliati in cantoni

diversi, nell’ambito delle decisioni in materia di riparto intercantonale.

È appena il caso di

rilevare al riguardo che anche in materia di valutazioni immobiliari i valori

di stima cantonali vengono armonizzati mediante l’applicazione di coefficienti

elaborati dalla Confederazione.

1.4

Le Istruzioni emanate

dalla Confederazione sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione

cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni

sull’intero territorio della Confederazione.

Una diversa soluzione non

avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da

quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente opinabile

dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT n.

80.2003.128

del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 n.11t).

2.

2.1.

I ricorrenti non sostengono che la valutazione effettuata

dall’autorità fiscale abbia disatteso le Istruzioni federali in materia di

valutazione di titoli non quotati. Essi affermano piuttosto che l’autorità di

tassazione debba discostarsi dalle Istruzioni citate, perché a loro avviso esse

comportano una valutazione della società non aderente alla realtà.

2.2

Come si è

visto le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati,

fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul

territorio di tutto il paese le valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28,

n. 1 p. 1). Questo intento, dettato da preoccupazioni di praticabilità del

diritto ma soprattutto di uguaglianza di trattamento, si traduce in un metodo

valutativo che, per quanto affinato possa essere, comporta inevitabilmente

delle semplificazioni o delle schematizzazioni, che devono essere messe in

conto, a maggior ragione se si considera il carattere complementare che il

Legislatore cantonale ha voluto attribuire all’imposta sulla sostanza rispetto

a quella ordinaria sul reddito. Avere una valutazione uniforme in tutto il

paese è quindi un obiettivo di grande importanza, soprattutto se si vogliono

evitare trattamenti discriminatori tra i contribuenti di diversi cantoni (cfr.

Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1 p. 2).

I

principi di valutazione scelti per stimare il valore venale di un’azienda

devono permettere di pervenire a un risultato il più possibile affine alla

realtà economica: le Istruzioni, a questo proposito, contengono appunto delle

linee direttrici. Per motivi di uguaglianza, si può discostarsi da queste

Istruzioni quando la loro applicazione si rileva contraria al diritto oppure

quando il valore venale di un titolo può essere valutato meglio in un altro

modo (cfr. Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1 p. 2 con riferimenti).

2.3

Nel caso

in esame, l’UTPG, in applicazione delle sopracitate Istruzioni, ha intrapreso una

valutazione fondata sul presupposto che si tratta di una società operativa. Il valore è stato così definito facendo la media ponderata

del valore di reddito raddoppiato e del valore di sostanza.

I

ricorrenti obiettano tuttavia che la loro società dipende essenzialmente dal

lavoro di un’unica persona e che di conseguenza sarebbe praticamente

impossibile trovare un acquirente disposto ad acquistarne le quote.

Per tener conto degli argomenti degli

insorgenti, si può applicare un’eccezione prevista dal commentario della

circolare in questione. La Conferenza fiscale svizzera ammette infatti che, se

la creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro di una

persona (azionista di maggioranza), poiché l’azienda non ha altri dipendenti –

a parte qualcuno che si occupi di questioni amministrative e logistiche – essa

sarà inalienabile o difficilmente alienabile a terzi. Pertanto in questi casi

si giustifica di valutare il caso, ponderando un’unica volta – e non due – il

valore di reddito della società (cfr. Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 5

p. 8; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2013.234 del 17 dicembre 2013).

La valutazione delle quote secondo questo

metodo di calcolo permette di tener conto della situazione specifica della

società dei contribuenti, nella quale opera unicamente RI 1, dal quale dipende

il reddito aziendale.

Il

calcolo del valore fiscale delle quote dei ricorrenti nella __________ Sagl

viene pertanto rettificato come segue:

Valore di

reddito fr. 185'886.27

Valore di

sostanza fr. 60'678.00

Totale fr. 246’564.27

Valore

aziendale – Media (:2) fr. 123’282.14

2.4

Non può invece essere accolta la richiesta

dei ricorrenti, di tener conto unicamente del capitale proprio della società al

31.

dicembre 2011, che ammonta a fr. 60'678.–.

L’art. 45 cpv. 2 LT prevede una

valutazione per le azioni non regolarmente oggetto di transazione, in base al

valore di reddito e al valore intrinseco. La valutazione delle azioni è stata

infatti giustamente effettuata ponderando il valore del reddito conseguito

negli ultimi due anni precedenti, così come previsto nelle Istruzioni. Pertanto

il metodo di calcolo eseguito secondo le Istruzioni federali soddisfa le esigenze

legislative.

Secondariamente, il calcolo intrapreso

tenendo conto dell’eccezione prevista dal commentario della circolare risulta

essere il più appropriato alla fattispecie qui in esame: ponderando una volta

sola il valore di reddito anziché due, si è già tenuto conto della circostanza

che il reddito aziendale dipende esclusivamente da un’unica persona.

D’altronde, come ha sottolineato

l’autorità fiscale durante l’udienza tenutasi dinanzi alla Camera, il valore di

reddito della società, relativamente elevato, dipende anche dal fatto che il

contribuente non percepisce alcuno stipendio per il lavoro prestato per la

società, sebbene egli stesso lo consideri una sua attività lucrativa

accessoria. È infatti evidente che, se egli avesse prelevato un compenso per il

lavoro prestato, avrebbe creato un costo nei conti della società, diminuendone

di conseguenza l’utile. In tal caso, avrebbe peraltro dovuto dichiarare lo

stipendio quale reddito dell’attività lucrativa ed avrebbe anche dovuto pagare

i contributi sociali. Un sensibile aumento dell’imposta sul reddito si sarebbe

anche verificato, se l’insorgente avesse svolto l’attività accessoria a titolo

indipendente, rinunciando cioè a costituire una società.

2.5

Per queste ragioni, non si ritiene di

poter accogliere la richiesta dei ricorrenti di procedere nel loro caso,

diversamente da tutti gli altri, ad una diversa valutazione per la loro società.

Una certa schematizzazione valutativa deve forzatamente essere messa in conto,

proprio per le ragioni esposte in precedenza.

3.

Nel ricorso, i contribuenti chiedono altresì l’imposizione attenuata,

prevista per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate, anche per

il periodo fiscale 2009.

La

decisione impugnata concerne la tassazione IC/IFD 2011 e pertanto la Camera di

diritto tributario non può esaminare anche la decisione di tassazione relativa

al periodo fiscale 2009, che risulta peraltro essere passata in giudicato da oltre

tre anni (decisione su reclamo del 16 febbraio 2011).

Come già

segnalato dall’Ufficio di tassazione nelle osservazioni al ricorso, nel periodo

fiscale 2009 l’imposizione attenuata del dividendo era peraltro in vigore solo

per l’imposta federale diretta e non anche per l’imposta cantonale.

Se i

contribuenti riterranno che siano adempiuti i presupposti per una revisione

della decisione in questione, potranno inoltrare un’istanza di revisione

all’Ufficio di tassazione, che è l’autorità competente secondo l’art. 149 cpv.

1.

LIFD.

4.

Il

ricorso è conseguentemente accolto in misura parziale.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono parzialmente a carico dei ricorrenti, in proporzione

alla loro soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo (rettificata) del 28 agosto 2013 è riformata

nel senso che il valore fiscale della quota dei ricorrenti nella __________

Sagl è ridotto a fr. 123’282.–.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 600.–

sono a

carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 400.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. __________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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