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Decisione

80.2013.222

Procedura: confronto fra entrate e uscite, non tassazione d'ufficio in senso stretto, onere della prova

12 settembre 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

- nella

dichiarazione fiscale 2012, RI 1 ha indicato di aver conseguito un reddito professionale

di fr. 15'000.–, da “lavori di riparazione-manutenzione vari”, di non essere

dipendente e di non tenere la contabilità, “viste le poche entrate”;

- ha poi

precisato di frequentare dei corsi di “perfezionamento professionale alfine di

ottenere la maestria di elettricista” e di beneficiare dell’aiuto dei genitori;

- con

decisione del 23 maggio 2013, l’RS 1 gli ha notificato la tassazione IC/IFD

2012, commisurando il reddito imponibile in fr. 22'800.– per l’IC e per l’IFD;

- rispetto

alla dichiarazione d’imposta presentata dal contribuente, l’autorità di tassazione

ha in particolare elevato il reddito dell’attività indipendente a fr. 24'000.–,

argomentando che si trattava di “valori stabiliti per apprezzamento in mancanza

di documentazione precisa e completa”, ed ha ridotto la deduzione per oneri

assicurativi a fr. 1'200.–, indicando di aver proceduto alla rettifica “secondo

dati in nostro possesso”;

- il

contribuente ha interposto reclamo il 18 giugno 2013, contestando di aver conseguito

un reddito superiore rispetto a quanto dichiarato e di beneficiare di aiuti

finanziari da parte sia dei genitori sia della compagna con cui convive;

- il

reclamante ha pure ribadito di pagare premi per l’assicurazione contro le

malattie nella misura di fr. 435.15 al mese;

- l’Ufficio

di tassazione si è rivolto al contribuente con scritto del 3 luglio 2013, nel

quale gli ha chiesto di produrre il “questionario per indipendenti senza

contabilità” e la copia delle fatture emesse e di documentare la provenienza

dei capitali utilizzati per i costi di formazione e di acquisto di materiale;

- la

lettera si concludeva con l’avvertimento che, in caso di inosservanza

dell’invito, il reclamo sarebbe stato deciso “sulla base della documentazione

in nostro possesso”, cioè “il reddito da attività indipendente verrà confermato

in fr. 24'000.–, i contributi AVS/AI/IPG/AD ammessi nella misura di fr. 485.– e

gli oneri assicurativi rettificati in fr. 1'657.– pari ai premi cassa malati

pagati nel 2012 al netto dei sussidi percepiti”;

- il

reclamante ha preso posizione con scritto del 13 luglio 2013, nel quale ha

precisato di avere emesso fatture per lavori svolti prevalentemente per il

signor __________, “in quanto aveva bisogno di modifiche per la sua abitazione

causa le sue condizioni di salute”;

- in merito

al finanziamento delle spese sostenute, ha sostenuto di aver ottenuto un

prestito da parte dei genitori, come confermato anche da una dichiarazione

allegata del padre e della madre;

- con

decisione del 31 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione ha parzialmente accolto

il reclamo del contribuente, riducendo il reddito imponibile a fr. 21'800.–,

per effetto della deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD di fr. 485.– e

dell’aumento degli oneri assicurativi a fr. 1'657.–;

- la

decisione conteneva la seguente motivazione:

Preso atto

delle osservazioni espresse con il reclamo del 21 giugno 2013 contro la

decisione di tassazione intimata il 23 maggio 2013, tenuto conto della lacunosa

documentazione presentata a seguito della richiesta da parte dell'autorità del

3 luglio 2013, considerato che, secondo un consolidato principio, è il

contribuente ad avere l'onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere

o a ridurre il debito verso l'erario, che incombe perciò al contribuente di

portare la prova dell'esistenza di un fatto che esclude o diminuire il suo debito

fiscale, o di subire le conseguenze dell'insuccesso di tale prova, che affermazioni

autoreferenziali, sprovviste di prove effettive, non sono tenute in considerazione

considerazione; dopo attento riesame della documentazione agli atti la

scrivente autorità decide di evadere il reclamo nel modo e nei considerandi

seguenti:

-

reddito da attività

indipendente confermato in fr. 24'000.–;

-

contributi di legge

AVS/AI/IPG/AD ammessi in fr. 485.–;

-

oneri assicurativi

rettificati in fr. 1'657.– pari ai premi effettivamente pagati al netto dei

sussidi ricevuti.

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

di aver conseguito un reddito dell’attività indipendente di fr. 24'000.– e

ribadisce di aver frequentato corsi di perfezionamento professionale;

- quanto ai

premi dell’assicurazione contro le malattie, sostiene di aver pagato fr.

5'220.–, al netto dei sussidi;

- rileva

infine di aver sostenuto anche spese per cure dentarie e di aver beneficiato di

prestiti dei genitori;

- nelle sue

osservazioni al ricorso, l’Ufficio di tassazione ha sottolineato che il ricorrente

non ha presentato il “questionario per indipendenti senza contabilità”, mentre

aderisce alla richiesta di elevare la deduzione dei premi assicurativi a fr.

5'221.80;

- per

quanto concerne i corsi frequentati dal contribuente, secondo l’autorità

fiscale si tratta di formazione professionale, ma rileva che, se fossero

ammessi in deduzione, si dovrebbe aumentare il reddito dell’attività

indipendente, “causa mancanza di disponibilità”.

Considerandi

Diritto

- secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a

una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non

soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non

possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

- l’autorità

può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e

del tenore di vita del contribuente;

- la

tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente

inesatta;

- il

reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non

tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì

all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta;

- nel caso

in esame, l’autorità fiscale ha determinato il reddito dell’attività indipendente

del contribuente, procedendo ad un apprezzamento, in mancanza di documentazione;

- l’autorità

fiscale ha tuttavia rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno

nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD),

omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti

dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza,

senza peraltro successivamente porvi rimedio;

- tale

circostanza non esclude però la possibilità di stabilire gli elementi

imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere

probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006);

- premesso

che l’autorità può procedere alla definizione degli elementi imponibili per

apprezzamento, nella fattispecie l’Ufficio di tassazione si è limitato ad

aumentare il reddito professionale del ricorrente senza avergli prima chiesto

spiegazioni in merito alla (eventuale) sproporzione fra le sue entrate

(dichiarate) e le sue uscite e senza invitarlo ad inviare documenti più precisi,

in particolar modo in relazione alla sua attività professionale;

- nella

decisione di tassazione, poi, l’Ufficio si è limitato ad indicare di aver

stabilito il reddito dell’attività lucrativa indipendente “per apprezzamento in

mancanza di documentazione precisa e completa”, senza peraltro spiegare come

fosse stato definito l’importo di fr. 24'000.–;

- per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29

cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di

esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di

determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II

132.

consid. 2b e rinvii);

- il diritto

di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica

di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità

di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa);

- si

potrebbe, certo, ritenere che l’autorità fiscale abbia sanato il vizio nel

corso della procedura di reclamo, quando ha chiesto al contribuente di produrre

l’apposito questionario per i lavoratori indipendenti che non tengono la

contabilità e di giustificare la provenienza dei mezzi finanziari serviti a

pagare i corsi frequentati ed il materiale acquistato;

- dal

tenore della lettera inviata al reclamante il 3 luglio 2013 e dalla motivazione

della decisione su reclamo del 31 luglio 2013, si evince tuttavia che l’Ufficio

di tassazione ha invertito l’onere della prova: nella lettera, ha anticipato

infatti che il reddito sarebbe stato “confermato in fr. 24'000.–“, in caso di

“inosservanza” della richiesta di collaborazione, e, nella decisione su

reclamo, ha attribuito al contribuente “l’onere della prova per i fatti che

concorrono ad escludere i a ridurre il debito verso l’erario”;

- come pure

si è già sottolineato in precedenza, se non vi è stata una procedura di

tassazione d’ufficio in senso stretto, caratterizzata cioè dalla diffida del

contribuente e poi dalla sua informazione in merito alle condizioni cui è

subordinata la ricevibilità di un eventuale reclamo contro la decisione,

l’autorità di tassazione mantiene l’onere della prova in relazione agli

elementi imponibili;

- in queste

circostanze, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il

conseguente rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, affinché adotti una

nuova decisione, nel rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente e

conformandosi alle norme di procedura applicabili;

- l’insorgente

dovrà certamente prestare una collaborazione più esauriente, soprattutto in

relazione ad aspetti che rivelano anche qualche incongruenza: si pensi al preteso

prestito ricevuto dai genitori, che, come opportunamente rilevato dall’autorità

fiscale nelle osservazioni al ricorso, non è stato indicato fra i suoi debiti

né sembra essere stato dichiarato quale credito dai genitori;

- nello

stesso contesto, l’Ufficio provvederà anche a chiarire la questione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie: nella decisione impugnata, ha infatti

calcolato l’onere assicurativo a carico del ricorrente, al netto della

riduzione di premio LAMal risultante dalla decisione del 23 novembre 2011

dell’Istituto delle assicurazioni sociali, ma, nelle osservazioni al ricorso,

propone di aderire alla richiesta del contribuente di dedurre l’intero ammontare

dei premi risultanti dal certificato di assicurazione;

- merita

altresì di essere approfondito il problema delle spese per i corsi frequentati

dal contribuente nel corso del periodo fiscale litigioso: già nella lettera del

25.

aprile 2013, allegata alla dichiarazione d’imposta, il ricorrente aveva

indicato di frequentare “corsi di perfezionamento professionale alfine di

ottenere la maestria di elettricista”, pur non allegando alcun documento al

riguardo;

- se

effettivamente si trattasse di spese per il conseguimento della maestria, le

stesse sarebbero qualificabili come spese di perfezionamento professionale e,

come tali, deducibili (cfr. la circolare n. 26 del 22 settembre 1995

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, p. 3 in alto: “Sono parimenti deducibili… le spese inerenti al perfezionamento allorquando trattasi

di migliorare le conoscenze di una professione già appresa ed esercitata; esempi

sono il caso dell'impiegato di commercio che diventa contabile diplomato/perito

contabile, il pittore che dà gli esami di maestria”);

- non si

comprende perché, come sostenuto nelle osservazioni al ricorso, l’eventuale

deduzione di tali costi implicherebbe un aumento del reddito dell’attività

lucrativa dipendente, “causa mancanza di disponibilità”: se il contribuente non

porta spiegazioni convincenti in merito al finanziamento delle spese sostenute

nel periodo fiscale, il problema non dovrebbe essere ampliato o ridimensionato

a dipendenza del fatto che tali spese siano deducibili dal reddito o meno.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 31 luglio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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