80.2013.222
Procedura: confronto fra entrate e uscite, non tassazione d'ufficio in senso stretto, onere della prova
12 settembre 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2013.222
Data decisione, Autorità:
12.09.2013, CDT
Titolo:
Procedura: confronto fra entrate e uscite, non tassazione d'ufficio in senso stretto, onere della prova
TASSAZIONE
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2013.222
80.2013.223
Lugano
12 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro
Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 28 agosto 2013 contro la decisione del 31
luglio 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
- nella
dichiarazione fiscale 2012, RI 1 ha indicato di aver conseguito un reddito professionale
di fr. 15'000.–, da “lavori di riparazione-manutenzione vari”, di non essere
dipendente e di non tenere la contabilità, “viste le poche entrate”;
- ha poi
precisato di frequentare dei corsi di “perfezionamento professionale alfine di
ottenere la maestria di elettricista” e di beneficiare dell’aiuto dei genitori;
- con
decisione del 23 maggio 2013, l’RS 1 gli ha notificato la tassazione IC/IFD
2012, commisurando il reddito imponibile in fr. 22'800.– per l’IC e per l’IFD;
- rispetto
alla dichiarazione d’imposta presentata dal contribuente, l’autorità di tassazione
ha in particolare elevato il reddito dell’attività indipendente a fr. 24'000.–,
argomentando che si trattava di “valori stabiliti per apprezzamento in mancanza
di documentazione precisa e completa”, ed ha ridotto la deduzione per oneri
assicurativi a fr. 1'200.–, indicando di aver proceduto alla rettifica “secondo
dati in nostro possesso”;
- il
contribuente ha interposto reclamo il 18 giugno 2013, contestando di aver conseguito
un reddito superiore rispetto a quanto dichiarato e di beneficiare di aiuti
finanziari da parte sia dei genitori sia della compagna con cui convive;
- il
reclamante ha pure ribadito di pagare premi per l’assicurazione contro le
malattie nella misura di fr. 435.15 al mese;
- l’Ufficio
di tassazione si è rivolto al contribuente con scritto del 3 luglio 2013, nel
quale gli ha chiesto di produrre il “questionario per indipendenti senza
contabilità” e la copia delle fatture emesse e di documentare la provenienza
dei capitali utilizzati per i costi di formazione e di acquisto di materiale;
- la
lettera si concludeva con l’avvertimento che, in caso di inosservanza
dell’invito, il reclamo sarebbe stato deciso “sulla base della documentazione
in nostro possesso”, cioè “il reddito da attività indipendente verrà confermato
in fr. 24'000.–, i contributi AVS/AI/IPG/AD ammessi nella misura di fr. 485.– e
gli oneri assicurativi rettificati in fr. 1'657.– pari ai premi cassa malati
pagati nel 2012 al netto dei sussidi percepiti”;
- il
reclamante ha preso posizione con scritto del 13 luglio 2013, nel quale ha
precisato di avere emesso fatture per lavori svolti prevalentemente per il
signor __________, “in quanto aveva bisogno di modifiche per la sua abitazione
causa le sue condizioni di salute”;
- in merito
al finanziamento delle spese sostenute, ha sostenuto di aver ottenuto un
prestito da parte dei genitori, come confermato anche da una dichiarazione
allegata del padre e della madre;
- con
decisione del 31 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione ha parzialmente accolto
il reclamo del contribuente, riducendo il reddito imponibile a fr. 21'800.–,
per effetto della deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD di fr. 485.– e
dell’aumento degli oneri assicurativi a fr. 1'657.–;
- la
decisione conteneva la seguente motivazione:
Preso atto
delle osservazioni espresse con il reclamo del 21 giugno 2013 contro la
decisione di tassazione intimata il 23 maggio 2013, tenuto conto della lacunosa
documentazione presentata a seguito della richiesta da parte dell'autorità del
3 luglio 2013, considerato che, secondo un consolidato principio, è il
contribuente ad avere l'onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere
o a ridurre il debito verso l'erario, che incombe perciò al contribuente di
portare la prova dell'esistenza di un fatto che esclude o diminuire il suo debito
fiscale, o di subire le conseguenze dell'insuccesso di tale prova, che affermazioni
autoreferenziali, sprovviste di prove effettive, non sono tenute in considerazione
considerazione; dopo attento riesame della documentazione agli atti la
scrivente autorità decide di evadere il reclamo nel modo e nei considerandi
seguenti:
-
reddito da attività
indipendente confermato in fr. 24'000.–;
-
contributi di legge
AVS/AI/IPG/AD ammessi in fr. 485.–;
-
oneri assicurativi
rettificati in fr. 1'657.– pari ai premi effettivamente pagati al netto dei
sussidi ricevuti.
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
di aver conseguito un reddito dell’attività indipendente di fr. 24'000.– e
ribadisce di aver frequentato corsi di perfezionamento professionale;
- quanto ai
premi dell’assicurazione contro le malattie, sostiene di aver pagato fr.
5'220.–, al netto dei sussidi;
- rileva
infine di aver sostenuto anche spese per cure dentarie e di aver beneficiato di
prestiti dei genitori;
- nelle sue
osservazioni al ricorso, l’Ufficio di tassazione ha sottolineato che il ricorrente
non ha presentato il “questionario per indipendenti senza contabilità”, mentre
aderisce alla richiesta di elevare la deduzione dei premi assicurativi a fr.
5'221.80;
- per
quanto concerne i corsi frequentati dal contribuente, secondo l’autorità
fiscale si tratta di formazione professionale, ma rileva che, se fossero
ammessi in deduzione, si dovrebbe aumentare il reddito dell’attività
indipendente, “causa mancanza di disponibilità”.
Considerandi
Diritto
- secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a
una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non
soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
- l’autorità
può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e
del tenore di vita del contribuente;
- la
tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta;
- il
reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non
tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì
all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta;
- nel caso
in esame, l’autorità fiscale ha determinato il reddito dell’attività indipendente
del contribuente, procedendo ad un apprezzamento, in mancanza di documentazione;
- l’autorità
fiscale ha tuttavia rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno
nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD),
omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti
dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza,
senza peraltro successivamente porvi rimedio;
- tale
circostanza non esclude però la possibilità di stabilire gli elementi
imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere
probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006);
- premesso
che l’autorità può procedere alla definizione degli elementi imponibili per
apprezzamento, nella fattispecie l’Ufficio di tassazione si è limitato ad
aumentare il reddito professionale del ricorrente senza avergli prima chiesto
spiegazioni in merito alla (eventuale) sproporzione fra le sue entrate
(dichiarate) e le sue uscite e senza invitarlo ad inviare documenti più precisi,
in particolar modo in relazione alla sua attività professionale;
- nella
decisione di tassazione, poi, l’Ufficio si è limitato ad indicare di aver
stabilito il reddito dell’attività lucrativa indipendente “per apprezzamento in
mancanza di documentazione precisa e completa”, senza peraltro spiegare come
fosse stato definito l’importo di fr. 24'000.–;
- per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29
cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di
esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II
132.
consid. 2b e rinvii);
- il diritto
di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica
di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità
di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa);
- si
potrebbe, certo, ritenere che l’autorità fiscale abbia sanato il vizio nel
corso della procedura di reclamo, quando ha chiesto al contribuente di produrre
l’apposito questionario per i lavoratori indipendenti che non tengono la
contabilità e di giustificare la provenienza dei mezzi finanziari serviti a
pagare i corsi frequentati ed il materiale acquistato;
- dal
tenore della lettera inviata al reclamante il 3 luglio 2013 e dalla motivazione
della decisione su reclamo del 31 luglio 2013, si evince tuttavia che l’Ufficio
di tassazione ha invertito l’onere della prova: nella lettera, ha anticipato
infatti che il reddito sarebbe stato “confermato in fr. 24'000.–“, in caso di
“inosservanza” della richiesta di collaborazione, e, nella decisione su
reclamo, ha attribuito al contribuente “l’onere della prova per i fatti che
concorrono ad escludere i a ridurre il debito verso l’erario”;
- come pure
si è già sottolineato in precedenza, se non vi è stata una procedura di
tassazione d’ufficio in senso stretto, caratterizzata cioè dalla diffida del
contribuente e poi dalla sua informazione in merito alle condizioni cui è
subordinata la ricevibilità di un eventuale reclamo contro la decisione,
l’autorità di tassazione mantiene l’onere della prova in relazione agli
elementi imponibili;
- in queste
circostanze, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il
conseguente rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, affinché adotti una
nuova decisione, nel rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente e
conformandosi alle norme di procedura applicabili;
- l’insorgente
dovrà certamente prestare una collaborazione più esauriente, soprattutto in
relazione ad aspetti che rivelano anche qualche incongruenza: si pensi al preteso
prestito ricevuto dai genitori, che, come opportunamente rilevato dall’autorità
fiscale nelle osservazioni al ricorso, non è stato indicato fra i suoi debiti
né sembra essere stato dichiarato quale credito dai genitori;
- nello
stesso contesto, l’Ufficio provvederà anche a chiarire la questione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie: nella decisione impugnata, ha infatti
calcolato l’onere assicurativo a carico del ricorrente, al netto della
riduzione di premio LAMal risultante dalla decisione del 23 novembre 2011
dell’Istituto delle assicurazioni sociali, ma, nelle osservazioni al ricorso,
propone di aderire alla richiesta del contribuente di dedurre l’intero ammontare
dei premi risultanti dal certificato di assicurazione;
- merita
altresì di essere approfondito il problema delle spese per i corsi frequentati
dal contribuente nel corso del periodo fiscale litigioso: già nella lettera del
25.
aprile 2013, allegata alla dichiarazione d’imposta, il ricorrente aveva
indicato di frequentare “corsi di perfezionamento professionale alfine di
ottenere la maestria di elettricista”, pur non allegando alcun documento al
riguardo;
- se
effettivamente si trattasse di spese per il conseguimento della maestria, le
stesse sarebbero qualificabili come spese di perfezionamento professionale e,
come tali, deducibili (cfr. la circolare n. 26 del 22 settembre 1995
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, p. 3 in alto: “Sono parimenti deducibili… le spese inerenti al perfezionamento allorquando trattasi
di migliorare le conoscenze di una professione già appresa ed esercitata; esempi
sono il caso dell'impiegato di commercio che diventa contabile diplomato/perito
contabile, il pittore che dà gli esami di maestria”);
- non si
comprende perché, come sostenuto nelle osservazioni al ricorso, l’eventuale
deduzione di tali costi implicherebbe un aumento del reddito dell’attività
lucrativa dipendente, “causa mancanza di disponibilità”: se il contribuente non
porta spiegazioni convincenti in merito al finanziamento delle spese sostenute
nel periodo fiscale, il problema non dovrebbe essere ampliato o ridimensionato
a dipendenza del fatto che tali spese siano deducibili dal reddito o meno.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 31 luglio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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