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Decisione

80.2013.224

Imposte comunali: assoggettamento illimitato, domicilio, celibe ultratrentenne, carente motivazione, rinvio degli atti

30 marzo 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 6

marzo 2013, il RS 1 ha stabilito che PI 1 aveva trasferito il domicilio fiscale

a __________ dal 1° gennaio 2012, mentre manteneva quello civile a __________.

Ha infatti constatato che il contribuente, nato nel 1976, celibe, soggiornava

nel Comune dal 1° novembre 2009, recandosi quotidianamente a __________ per

esercitarvi l’attività di impiegato di vendita presso la __________. Il Comune

ha rilevato anche che il contribuente era celibe, senza figli e che, “per

libera scelta”, aveva locato un appartamento più vicino al posto di lavoro.

B. L’11 marzo 2013, il RI

1 si è rivolto al RS 1, invitandolo a “sospendere momentaneamente” la

procedura, in considerazione del fatto che quest’ultimo aveva “comunque

rilasciato al signor PI 1 un’autorizzazione di soggiorno nel vostro Comune

valida fino al 30 settembre 2012”.

Il RS 1 ha risposto con

lettera del 22 marzo 2013, ritenendo non sussistessero motivi giustificati per

sospendere momentaneamente la decisione “in quanto l’esecutivo ha già chiesto

di trasferire unicamente il domicilio fiscale anche ad altre persone”. Secondo

il dispositivo della decisione, la stessa era impugnabile con reclamo

all’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno.

C. Dopo che l’Ufficio di

tassazione di __________ aveva dichiarato irricevibile un reclamo interposto

dal contribuente contro la suddetta decisione, in quanto incompetente, il RS 1

ha notificato alle parti una nuova decisione, attribuendo loro il diritto di

reclamo al municipio dello stesso Comune.

Con reclamo,

rispettivamente del 9 e dell’11 luglio 2013, il RI 1 e PI 1 hanno contestato

che fossero adempiuti i presupposti per l’assoggettamento di quest’ultimo alle

imposte comunali nel RS 1.

In particolare il RI 1 ha

rilevato che il contribuente soggiornava a __________ “per ragioni di comodità

dettate dalla necessità di evitare impegnative trasferte giornaliere per

recarsi al lavoro”, ma che era domiciliato fin dalla nascita a __________, dove

rientrava regolarmente dai genitori e dove trascorreva la maggior parte del suo

tempo libero. Ha inoltre sottolineato che la nozione di domicilio della legge

tributaria si riallaccia a quella dell’art. 23 del Codice civile (CC), definendo

ingiustificata “la decisione di trasferire unicamente il domicilio fiscale del

signor PI 1” nel Comune di __________, “riconoscendo in modo esplicito che il medesimo

non intrattiene alcun vincolo nel vostro Comune”.

Quanto a PI 1, ha a sua

volta affermato di rientrare regolarmente, “almeno due o tre volte per

settimana, i fine settimana, per i giorni festivi e durante le vacanze” a __________, dove risiedono i genitori, il fratello,

amici e conoscenti. Al contrario, a __________ ha sostenuto di non intrattenere

“alcuna relazione di tipo sociale, ricreativo o sportivo” e di non avervi

“legami di natura personale”.

D. Il RS 1 ha respinto i

reclami, con decisione del 31 luglio 2013, nella quale ha ribadito che PI 1

lavorava a __________ quale impiegato di vendita presso la __________ e che

“quindi potrebbe raggiungere ogni giorno il luogo di lavoro anche dal suo comune

di domicilio” e che, essendo celibe e senza figli, “per libera scelta ha locato

un appartamento più vicino al posto di lavoro”.

E. Con tempestivi

ricorsi alla Camera di diritto tributario, sia PI 1 sia il RI 1 hanno impugnato

la decisione del RS 1, ribadendo che il domicilio fiscale del contribuente è

tuttora a __________. Le argomentazioni riprendono quelle già sottoposte al

Comune con i rispettivi reclami.

Diritto

1. 1.1.

Per

l’art. 299 cpv. 1 LT, contro la decisione

di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al

Municipio entro trenta giorni dalla notifica. Il capoverso seguente consente

poi al contribuente di ricorrere alla Camera di diritto tributario contro la

decisione su reclamo, entro trenta giorni dalla notifica.

Con

una sentenza del 27 agosto 2011 (n. 80.2011.107), la Camera di diritto tributario

ha stabilito che, quando è controverso solo l’assoggettamento all’imposta

comunale di un contribuente che è già soggetto fiscale nel Canton Ticino, compete

al comune che rivendica l’assoggettamento l’intimazione di una decisione nei

confronti del contribuente e dell’altro (o degli altri) comune che già assoggetta

la stessa persona. Contro tale decisione del Municipio sarà dato dapprima reclamo

alla stessa autorità comunale e poi ricorso alla Camera di diritto tributario

(art. 299 cpv. 2 LT).

1.2.

Il ricorso, interposto dal

contribuente e dal RI 1, contro la decisione

con cui il RS 1 ha respinto il reclamo ed ha confermato l’assoggettamento di PI

1 all’imposta comunale, è pertanto ricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Le persone fisiche

assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono

l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine

del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per

un’appartenenza economica (art. 277 cpv. 1 LT). Ai fini dell’assoggettamento

all’imposta comunale, si fa riferimento quindi alle norme applicabili per

definire l’assoggettamento cantonale alle imposte dirette (cfr. anche Messaggio

del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di

nuova legge tributaria, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, 1994, p.

794).

2.2

Il

diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.

3.

cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

2.3

Una

persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e

l’art. 3 cpv. 1 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi

regolarmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale

domicilio legale.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo

in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono

dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

·

l’effettiva residenza in un

determinato luogo;

·

l’intenzione di rimanervi in

modo duraturo.

A

tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì

la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il

centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme

delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue

dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.

2b).

Se i

presupposti del domicilio fiscale sono adempiuti contemporaneamente in più

luoghi, il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce

quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni

più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali

(Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che

materiale (Locher, Introduzione al

diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano 2010, p. 25; Höhn/Athanas, Interkantonales

Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

2.4

Come nel

diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza

rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale

principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso

dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale

federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro,

soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti).

Le relazioni del contribuente celibe con i genitori sono considerate

generalmente meno strette di quelle che intercorrono fra i coniugi, in

particolare quando ha superato i trenta anni e risiede da oltre cinque anni

ininterrottamente nello stesso luogo (cfr. le sentenze del Tribunale federale

dell’8 maggio 2012 n.2C_26/2012 consid. 3.2; del 12 aprile 2012 n.2C_918/2011

consid. 3.2 a. E.; del 1°

febbraio 2012 2C_518/2011 consid. 2.1). Se almeno uno dei

due criteri è adempiuto, si presume che il centro delle relazioni vitali si

trovi nel luogo in cui è esercitata l’attività lucrativa o nel luogo di

soggiorno settimanale, se non coincide con il primo. Il contribuente può

confutare la presunzione, dimostrando che ritorna almeno una volta alla

settimana nel luogo dove vive la sua famiglia, con la quale per determinati

motivi è legato in modo particolarmente stretto, e dove intrattiene altre

relazioni personali e sociali. Se riesce a provare l’esistenza di simili

relazioni familiari, private e sociali nel luogo di domicilio della famiglia,

compete al cantone o al comune, dove lavora o soggiorna durante la settimana,

l’onere di provare che il contribuente intrattiene con questo luogo le

relazioni economiche e eventualmente personali prevalenti (cfr. la sentenza del

Tribunale federale dell’8 maggio 2012 n.2C_26/2012 consid. 3.3.1 e

giurisprudenza citata).

3.

3.1.

Nel caso in esame, PI 1

aveva abbondantemente superato i trenta anni ed era celibe. Svolgeva la sua

attività lucrativa dipendente a __________, ma manteneva il domicilio a __________,

presso i genitori. Aveva ottenuto un’autorizzazione di soggiorno a __________

alla fine del 2009, quindi poco più di due anni prima. Secondo il RS 1 ciò

basta a ritenere che dal 1° gennaio 2012 il contribuente abbia trasferito il

domicilio fiscale da __________ a __________.

3.2

La motivazione della

decisione con cui il RS 1 ha assoggettato all’imposta comunale PI 1 è

estremamente succinta. È vero che pone l’accento sulla circostanza che il

contribuente è celibe e ultratrentenne, ma non fornisce alcuna indicazione in

merito all’appartamento in cui soggiorna durante la settimana: è evidente che

per accertare il domicilio fiscale sarebbe determinante sapere se si tratti di

un monolocale ammobiliato oppure di una casa con più locali. Né si accenna

all’esistenza di legami con persone o associazioni locali o a verifiche della

sua presenza nel Comune durante il fine settimana.

Inoltre, come fa notare

anche il RI 1 nel suo ricorso, appare difficilmente comprensibile la decisione

di scindere il domicilio fiscale da quello civile, se si tiene conto del fatto

che in entrambi i casi il presupposto è rappresentato dalla residenza nel comune con l’intenzione di rimanervi

stabilmente.

3.3

Il

contribuente ed il RI 1 avevano del resto già interposto reclamo contro la decisione

di assoggettamento, argomentando che PI 1 trascorreva tutto il tempo libero a __________,

dove intratteneva relazioni sociali importanti. Per quanto non siano state

portate prove concrete di quanto affermato, si deve constatare che il comune

resistente, nella decisione con cui ha respinto i reclami, non si è minimamente

confrontato con le considerazioni proposte dai reclamanti, limitandosi per

contro a riproporre le stesse motivazioni già contenute nella prima decisione.

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste

addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità

menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione

presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e

rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a

influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248,

consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del

30.

luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I,

n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

Tenuto conto dei

presupposti su cui si fonda la determinazione del domicilio fiscale, della

ripartizione dell’onere della prova, della motivazione perlomeno contraddittoria

della prima decisione di assoggettamento e soprattutto delle argomentazioni

proposte con i reclami, la decisione su reclamo impugnata non soddisfa le

esigenze di motivazione richieste dal diritto costituzionale.

3.4

La decisione impugnata è

conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati al RS 1, perché adotti una

nuova decisione su reclamo, confrontandosi con gli argomenti dei reclamanti.

4.

Visto l’esito dei

ricorsi, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

31 luglio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati al __________, perché

adotti una nuova decisione su reclamo.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: