80.2013.224
Imposte comunali: assoggettamento illimitato, domicilio, celibe ultratrentenne, carente motivazione, rinvio degli atti
30 marzo 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2013.224
80.2013.229
Lugano
30 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
e
PI
1,
contro
RS
1
rappr.
da: RA 2
oggetto
ricorsi
del 29 e del 31 agosto 2013 contro la decisione del 31 luglio 2013 in materia di assoggettamento all’imposta comunale.
Fatti
A. Con decisione del 6
marzo 2013, il RS 1 ha stabilito che PI 1 aveva trasferito il domicilio fiscale
a __________ dal 1° gennaio 2012, mentre manteneva quello civile a __________.
Ha infatti constatato che il contribuente, nato nel 1976, celibe, soggiornava
nel Comune dal 1° novembre 2009, recandosi quotidianamente a __________ per
esercitarvi l’attività di impiegato di vendita presso la __________. Il Comune
ha rilevato anche che il contribuente era celibe, senza figli e che, “per
libera scelta”, aveva locato un appartamento più vicino al posto di lavoro.
B. L’11 marzo 2013, il RI
1 si è rivolto al RS 1, invitandolo a “sospendere momentaneamente” la
procedura, in considerazione del fatto che quest’ultimo aveva “comunque
rilasciato al signor PI 1 un’autorizzazione di soggiorno nel vostro Comune
valida fino al 30 settembre 2012”.
Il RS 1 ha risposto con
lettera del 22 marzo 2013, ritenendo non sussistessero motivi giustificati per
sospendere momentaneamente la decisione “in quanto l’esecutivo ha già chiesto
di trasferire unicamente il domicilio fiscale anche ad altre persone”. Secondo
il dispositivo della decisione, la stessa era impugnabile con reclamo
all’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno.
C. Dopo che l’Ufficio di
tassazione di __________ aveva dichiarato irricevibile un reclamo interposto
dal contribuente contro la suddetta decisione, in quanto incompetente, il RS 1
ha notificato alle parti una nuova decisione, attribuendo loro il diritto di
reclamo al municipio dello stesso Comune.
Con reclamo,
rispettivamente del 9 e dell’11 luglio 2013, il RI 1 e PI 1 hanno contestato
che fossero adempiuti i presupposti per l’assoggettamento di quest’ultimo alle
imposte comunali nel RS 1.
In particolare il RI 1 ha
rilevato che il contribuente soggiornava a __________ “per ragioni di comodità
dettate dalla necessità di evitare impegnative trasferte giornaliere per
recarsi al lavoro”, ma che era domiciliato fin dalla nascita a __________, dove
rientrava regolarmente dai genitori e dove trascorreva la maggior parte del suo
tempo libero. Ha inoltre sottolineato che la nozione di domicilio della legge
tributaria si riallaccia a quella dell’art. 23 del Codice civile (CC), definendo
ingiustificata “la decisione di trasferire unicamente il domicilio fiscale del
signor PI 1” nel Comune di __________, “riconoscendo in modo esplicito che il medesimo
non intrattiene alcun vincolo nel vostro Comune”.
Quanto a PI 1, ha a sua
volta affermato di rientrare regolarmente, “almeno due o tre volte per
settimana, i fine settimana, per i giorni festivi e durante le vacanze” a __________, dove risiedono i genitori, il fratello,
amici e conoscenti. Al contrario, a __________ ha sostenuto di non intrattenere
“alcuna relazione di tipo sociale, ricreativo o sportivo” e di non avervi
“legami di natura personale”.
D. Il RS 1 ha respinto i
reclami, con decisione del 31 luglio 2013, nella quale ha ribadito che PI 1
lavorava a __________ quale impiegato di vendita presso la __________ e che
“quindi potrebbe raggiungere ogni giorno il luogo di lavoro anche dal suo comune
di domicilio” e che, essendo celibe e senza figli, “per libera scelta ha locato
un appartamento più vicino al posto di lavoro”.
E. Con tempestivi
ricorsi alla Camera di diritto tributario, sia PI 1 sia il RI 1 hanno impugnato
la decisione del RS 1, ribadendo che il domicilio fiscale del contribuente è
tuttora a __________. Le argomentazioni riprendono quelle già sottoposte al
Comune con i rispettivi reclami.
Diritto
1. 1.1.
Per
l’art. 299 cpv. 1 LT, contro la decisione
di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al
Municipio entro trenta giorni dalla notifica. Il capoverso seguente consente
poi al contribuente di ricorrere alla Camera di diritto tributario contro la
decisione su reclamo, entro trenta giorni dalla notifica.
Con
una sentenza del 27 agosto 2011 (n. 80.2011.107), la Camera di diritto tributario
ha stabilito che, quando è controverso solo l’assoggettamento all’imposta
comunale di un contribuente che è già soggetto fiscale nel Canton Ticino, compete
al comune che rivendica l’assoggettamento l’intimazione di una decisione nei
confronti del contribuente e dell’altro (o degli altri) comune che già assoggetta
la stessa persona. Contro tale decisione del Municipio sarà dato dapprima reclamo
alla stessa autorità comunale e poi ricorso alla Camera di diritto tributario
(art. 299 cpv. 2 LT).
1.2.
Il ricorso, interposto dal
contribuente e dal RI 1, contro la decisione
con cui il RS 1 ha respinto il reclamo ed ha confermato l’assoggettamento di PI
1 all’imposta comunale, è pertanto ricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Le persone fisiche
assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono
l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine
del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per
un’appartenenza economica (art. 277 cpv. 1 LT). Ai fini dell’assoggettamento
all’imposta comunale, si fa riferimento quindi alle norme applicabili per
definire l’assoggettamento cantonale alle imposte dirette (cfr. anche Messaggio
del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di
nuova legge tributaria, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, 1994, p.
794).
2.2
Il
diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.
3.
cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
2.3
Una
persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e
l’art. 3 cpv. 1 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi
regolarmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale
domicilio legale.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo
in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono
dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
·
l’effettiva residenza in un
determinato luogo;
·
l’intenzione di rimanervi in
modo duraturo.
A
tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì
la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il
centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme
delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue
dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.
2b).
Se i
presupposti del domicilio fiscale sono adempiuti contemporaneamente in più
luoghi, il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce
quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni
più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali
(Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che
materiale (Locher, Introduzione al
diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano 2010, p. 25; Höhn/Athanas, Interkantonales
Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).
2.4
Come nel
diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza
rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale
principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso
dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale
federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro,
soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti).
Le relazioni del contribuente celibe con i genitori sono considerate
generalmente meno strette di quelle che intercorrono fra i coniugi, in
particolare quando ha superato i trenta anni e risiede da oltre cinque anni
ininterrottamente nello stesso luogo (cfr. le sentenze del Tribunale federale
dell’8 maggio 2012 n.2C_26/2012 consid. 3.2; del 12 aprile 2012 n.2C_918/2011
consid. 3.2 a. E.; del 1°
febbraio 2012 2C_518/2011 consid. 2.1). Se almeno uno dei
due criteri è adempiuto, si presume che il centro delle relazioni vitali si
trovi nel luogo in cui è esercitata l’attività lucrativa o nel luogo di
soggiorno settimanale, se non coincide con il primo. Il contribuente può
confutare la presunzione, dimostrando che ritorna almeno una volta alla
settimana nel luogo dove vive la sua famiglia, con la quale per determinati
motivi è legato in modo particolarmente stretto, e dove intrattiene altre
relazioni personali e sociali. Se riesce a provare l’esistenza di simili
relazioni familiari, private e sociali nel luogo di domicilio della famiglia,
compete al cantone o al comune, dove lavora o soggiorna durante la settimana,
l’onere di provare che il contribuente intrattiene con questo luogo le
relazioni economiche e eventualmente personali prevalenti (cfr. la sentenza del
Tribunale federale dell’8 maggio 2012 n.2C_26/2012 consid. 3.3.1 e
giurisprudenza citata).
3.
3.1.
Nel caso in esame, PI 1
aveva abbondantemente superato i trenta anni ed era celibe. Svolgeva la sua
attività lucrativa dipendente a __________, ma manteneva il domicilio a __________,
presso i genitori. Aveva ottenuto un’autorizzazione di soggiorno a __________
alla fine del 2009, quindi poco più di due anni prima. Secondo il RS 1 ciò
basta a ritenere che dal 1° gennaio 2012 il contribuente abbia trasferito il
domicilio fiscale da __________ a __________.
3.2
La motivazione della
decisione con cui il RS 1 ha assoggettato all’imposta comunale PI 1 è
estremamente succinta. È vero che pone l’accento sulla circostanza che il
contribuente è celibe e ultratrentenne, ma non fornisce alcuna indicazione in
merito all’appartamento in cui soggiorna durante la settimana: è evidente che
per accertare il domicilio fiscale sarebbe determinante sapere se si tratti di
un monolocale ammobiliato oppure di una casa con più locali. Né si accenna
all’esistenza di legami con persone o associazioni locali o a verifiche della
sua presenza nel Comune durante il fine settimana.
Inoltre, come fa notare
anche il RI 1 nel suo ricorso, appare difficilmente comprensibile la decisione
di scindere il domicilio fiscale da quello civile, se si tiene conto del fatto
che in entrambi i casi il presupposto è rappresentato dalla residenza nel comune con l’intenzione di rimanervi
stabilmente.
3.3
Il
contribuente ed il RI 1 avevano del resto già interposto reclamo contro la decisione
di assoggettamento, argomentando che PI 1 trascorreva tutto il tempo libero a __________,
dove intratteneva relazioni sociali importanti. Per quanto non siano state
portate prove concrete di quanto affermato, si deve constatare che il comune
resistente, nella decisione con cui ha respinto i reclami, non si è minimamente
confrontato con le considerazioni proposte dai reclamanti, limitandosi per
contro a riproporre le stesse motivazioni già contenute nella prima decisione.
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste
addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione
presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e
rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a
influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248,
consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del
30.
luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I,
n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
Tenuto conto dei
presupposti su cui si fonda la determinazione del domicilio fiscale, della
ripartizione dell’onere della prova, della motivazione perlomeno contraddittoria
della prima decisione di assoggettamento e soprattutto delle argomentazioni
proposte con i reclami, la decisione su reclamo impugnata non soddisfa le
esigenze di motivazione richieste dal diritto costituzionale.
3.4
La decisione impugnata è
conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati al RS 1, perché adotti una
nuova decisione su reclamo, confrontandosi con gli argomenti dei reclamanti.
4.
Visto l’esito dei
ricorsi, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
31 luglio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati al __________, perché
adotti una nuova decisione su reclamo.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: