80.2013.225
Deduzioni: spese per malattia, sclerosi multipla, iniezioni di cellule staminali in Cina, trattamento non ancora riconosciuto
26 novembre 2013Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.225
Data decisione, Autorità:
26.11.2013, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese per malattia, sclerosi multipla, iniezioni di cellule staminali in Cina, trattamento non ancora riconosciuto
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 9 cpv. 2 let. H LAID
art. 33 cpv. 1 let. h LIFD
art. 32 cpv. 1 let. i LT
Incarti n.
80.2013.225
80.2013.226
Lugano
26 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini,
assente)
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 agosto 2013 contro la decisione del 31
luglio 2013 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1960, affetta da sclerosi multipla, lavora come insegnante a tempo
parziale.
Nella
dichiarazione fiscale 2007, la contribuente chiedeva la deduzione per spese di
malattia dell’importo di fr. 43'750.–, già dedotta la franchigia del 5% del
reddito netto intermedio, affermando di essersi recata in Cina per uno
specifico trattamento con cellule staminali embrionali, non ancora riconosciuto
in Europa. Nella stessa dichiarazione fiscale indicava di avere ricevuto in
donazione dal padre, residente a __________, l’importo di fr. 43'700.–.
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 25 febbraio 2009, l’Ufficio di
tassazione di Mendrisio respingeva la richiesta, spiegando nella motivazione
allegata che “la donazione del padre residente all’estero delle spese di cura
non può trovare alcun riconoscimento fiscale”.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 febbraio 2009.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 4 agosto 2010, nella
quale sottolineava in particolar modo che la fattura del trattamento medico era
stata saldata direttamente dal padre, che il 13 settembre 2007 aveva versato
l’importo pattuito di fr. 43'744.85 (USD 36'500.–) direttamente alla clinica
ospedaliera di __________.
D. Con
sentenza del 15 giugno 2011, la Camera di diritto tributario ha annullato la decisione
su reclamo e rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione, perché esaminasse le
altre condizioni per il riconoscimento della deduzione richiesta, non potendo
quest’ultima essere esclusa per il solo fatto che la terapia era stata pagata
dal padre della ricorrente.
L’Ufficio
di tassazione ha adottato una nuova decisione su reclamo, il 31 luglio 2013,
tenendo conto dei pareri dell’Ufficio del Medico cantonale e dell’Ufficio
giuridico della Divisione delle contribuzioni. Dal primo, in particolare, si
desumeva che “le terapie a base di cellule staminali per le malattie
neurovegetative non possono essere considerate un trattamento scientificamente
riconosciuto”, con la conseguenza che era esclusa la deduzione dei relativi
costi dal reddito imponibile.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ritiene che i due
certificati medici prodotti siano sufficienti per dimostrare che la terapia è
scientificamente riconosciuta. Pur ammettendo che il trattamento cui si è
sottoposta non è omologato in Svizzera, argomenta che è stato riconosciuto da
esperti internazionali ed è anche stato omologato dalle autorità di altri
Stati, fra i quali la Cina.
Diritto
1. 1.1.
In virtù
dell’art. 9 cpv. 2 lett. h LAID, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede,
quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una
franchigia determinata dal diritto cantonale.
L’art. 33
cpv. 1 lett. h LIFD, per l’imposta federale diretta, affermato lo stesso
principio, stabilisce la franchigia nel 5 per cento dei proventi imponibili,
dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33.
La stessa
disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32 cpv. 1
lett. i LT, secondo cui sono deducibili le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono
sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili,
dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32
1.2.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, di principio, con la nozione di spese
per malattia si intendono i costi delle misure per il mantenimento ed il
ripristino della salute propriamente dette, in particolare per i trattamenti
medici, i soggiorni in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni e le
apparecchiature mediche, gli occhiali, le terapie o le misure di
disintossicazione (cfr. sentenza del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.2.2).
D’altra
parte, nella sistematica della legge, le spese per malattia rientrano nelle deduzioni
generali, dette anche anorganiche o economico-sociali, le quali comprendono
spese che in sé consistono nell’utilizzazione del reddito e che come tali non sarebbero
deducibili (cfr. art. 34 LIFD e 33 LT); tuttavia, la loro deduzione è stata ammessa
dal legislatore per motivi di politica fiscale, cioè per perseguire obiettivi
extra fiscali (Oberson, Droit
fiscal suisse, 2a ediz., Basilea 2002, p. 130/131 e riferimenti; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 32/33 ad art. 25, p. 638). Per questa ragione, devono
essere interpretate in modo restrittivo. Del resto, la deduzione delle spese
per malattia è stata introdotta dal legislatore nell’intento di venire incontro
a quei contribuenti per i quali le spese mediche, che eccedono l’ammontare
rimborsato dall’assicurazione contro le malattie, rappresentano un onere
difficile da sopportare (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 28
novembre 2006, in RDAF 2006 II p. 409,
consid. 5.1, con riferimento a: Messaggio del Consiglio federale del
25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta, in FF
1983 III p. 110; inoltre DTF 128 II 66 consid. 4c).
1.3.
Sempre
secondo il Tribunale federale, il requisito secondo cui le spese chieste in
deduzione siano state prescritte da un medico è un criterio semplice da
applicare e coerente, che consente di distinguere in modo oggettivo i
trattamenti destinati a mantenere lo stato di salute, deducibile, dalle misure
preventive generali o finalizzate al miglioramento del benessere, non
deducibili. In effetti, perché le spese sostenute per mantenere o ripristinare
la salute siano considerate “spese provocate dalla malattia”, deve esservi un
nesso causale diretto tra il trattamento intrapreso e il mantenimento dello
stato di salute.
La
giurisprudenza ha anche sottolineato che, in generale, si può ritenere che i
trattamenti che non sono rimborsati dall’assicurazione contro le malattie non
sono necessari dal punto di vista medico (cfr. RDAF 2006 II p. 409, consid. 6.2, con riferimento a : Agner/Jung/Steinmann,
Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurigo 2001, n. 23 ad art.
33, p. 140).
1.4.
Sempre
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, spetta al contribuente l’onere
di provare le spese di malattia, infortunio o invalidità, in virtù del
consolidato principio secondo cui è compito del contribuente dimostrare i fatti
che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (cfr. sentenze n.2C.722/2007 del 14 aprile 2008, consid. 3.2; n.2A.438/2006 del 14
dicembre 2006, consid. 4; n.2A.272/2006 del 19 maggio 2006, consid. 2.1; n.2A.209/2005 del 3 novembre
2005, consid. 4.1, in: RtiD I-2006 n. 11t.; n.2A.84/2005 del 24 febbraio 2005 consid. 4; inoltre Locher, op. cit., n. 82
ad art. 33 LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
È
indiscusso che la ricorrente sia affetta da sclerosi multipla. Litigiosa è
tuttavia la deducibilità dal reddito delle spese che ha sostenuto, nel mese di
dicembre del 2007, per sottoporsi ad un trattamento di quattro iniezioni di
cellule staminali presso lo __________ in Cina. Che il trattamento in questione
non sia stato rimborsato dall’assicurazione contro le malattie è altresì incontestato.
La contribuente
ha prodotto due scritti di altrettanti medici, dai quali si desume quanto
segue:
·
secondo un “certificato medico” del 22 novembre
2011, del dottor __________, internista, nella sua qualità di “attuale medico
di base”, la ricorrente “è stata inviata con un’indicazione medica per 4
iniezioni di cellule staminali presso il Centro __________ con ricovero dal
3.12.07
al 27.12.2007”;
·
secondo un ulteriore “certificato medico” del 26
settembre 2012, del dottor __________, generalista e nutrizionista biologico,
l’insorgente “è stata inviata in Cina, su mio consiglio,… per la terapia che in
Europa non viene eseguita, nel 2007 e nel 2009”.
2.2
Proprio
perché il trattamento in discussione non è riconosciuto dall’assicurazione
contro le malattie, è senz’altro condivisibile la scelta dell’autorità di
tassazione di rivolgersi, per un parere qualificato, all’Ufficio del medico
cantonale. Le autorità di tassazione possono infatti far capo a periti (art. 123
cpv. 2 LIFD).
Il Medico
cantonale si è espresso a due riprese sul tema.
Nel suo
parere del 30 dicembre 2011, ha dapprima contestato che il certificato del
dott. __________ sia la prescrizione di un trattamento, trattandosi piuttosto
di una “certificazione che la paziente sarebbe ‘stata inviata con una indicazione
medica per 4 iniezioni di cellule staminali’ al centro cinese ivi
indicato”. Ha poi rilevato che l’uso di cellule staminali con trapianto
autologo in pazienti affetti da forme gravi di sclerosi multipla “inizia a
farsi strada”, ma “non vi sono prove scientifiche di alcuna efficacia
comprovata”. Ha pure sottolineato come la Società Svizzera di Neurologia e la
stessa Società di Sclerosi multipla abbiano invitato alla prudenza. Il medico
conclude che le terapie a base di cellule staminali per le malattie
neurodegenerative non possono essere considerate un trattamento
scientificamente riconosciuto, anche se non si può negare che per certi casi
sia possibile che un medico abbia optato per un simile “tentativo terapeutico”.
Il Medico
cantonale è nuovamente stato interpellato in tempi più recenti e, il 12 luglio 2013, ha ribadito che “allo stato attuale non vi è alcuna evidenza scientificamente dimostrata
dell’efficacia del trattamento con cellule staminali embrionali per la sclerosi
a placche (o sclerosi multipla)”, anche se non si può escludere che in futuro
la situazione cambi. In questo contesto, ha preso posizione anche in merito al
secondo certificato medico, firmato dal dott. __________, rilevando che “non si
tratta… di un certificato medico nel senso stretto”, in quanto “non indica
malattie, terapie, la necessità della stessa né tantomeno l’evidenza
scientifica di quest’ultima”. Osserva inoltre che un medico potrebbe
certificare la necessità di una terapia per uno specifico paziente solo dopo
che la stessa fosse stata “scientificamente riconosciuta”.
2.3
La
ricorrente oppone alle considerazioni del Medico cantonale la circostanza che i
trattamenti cui si è sottoposta sono scientificamente riconosciuti in altri
paesi, fra i quali la Cina.
Ora, è
senz’altro comprensibile che chi è affetto da una malattia grave e debilitante
cerchi un possibile conforto anche indirizzandosi a trattamenti che non sono
ancora riconosciuti in Svizzera e, più in generale, in Europa. Tuttavia, è
anche giustificato che le autorità svizzere, prima di ammettere il rimborso dei
relativi costi da parte delle assicurazioni sociali o anche solo di concedere
una deduzione fiscale, esigano che la terapia sia stata sottoposta a studi di
efficacia riconosciuti e ufficialmente omologata.
A
proposito delle terapie con cellule staminali, l’Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP) ha pubblicato, nell’aprile del 2011, un foglio informativo
indirizzato ai pazienti, in merito alle potenzialità ed ai rischi delle terapie
a base di cellule staminali non omologate. L’UFSP definisce le staminali “la
grande promessa della medicina”, aggiungendo però che il loro impiego terapeutico
è ancora perlopiù “un sogno”, con alcune eccezioni (trattamento di leucemie,
mielomi, linfomi). Per quanto riguarda le altre malattie, fra le quali menziona
espressamente la sclerosi multipla, l’UFSP rileva che “in Svizzera non esistono
attualmente terapie omologate a base di cellule staminali” e, pur riconoscendo
che “in tutto il mondo la ricerca continua con fervore e si fanno continui
passi avanti”, avverte tuttavia che “prima che le autorità sanitarie concedano
l’omologazione di terapie a base di cellule staminali potrebbero passare ancora
anni”. A tale riguardo, fa presente che sul tema “Cellule staminali e medicina
rigenerativa” è operativo un programma nazionale di ricerca (PRN 63), finanziato
dal Fondo nazionale per la ricerca scientifica.
Lo stesso
comitato scientifico della Società svizzera di sclerosi multipla, in una presa
di posizione del 2009, ha concluso quanto segue:
Il trapianto
autologo di cellule staminali nel trattamento della SM (sclerosi multipla) non
è ancora una tecnica consolidata. È una terapia in grado di stabilizzare la
malattia, ma non di curarla. I pazienti vengono sottoposti a procedimenti
lunghi ed estenuanti. Sussiste inoltre un determinato rischio che la terapia
stessa risulti letale, anche se negli studi più recenti è già stato possibile
ridurre in parte questo rischio grazie all’utilizzo di schemi terapeutici meno
aggressivi. Il metodo va preso in considerazione nei pazienti con una certa attività
infiammatoria, preferibilmente quando l’invalidità non è ancora ad uno stadio
avanzato e la terapia con immunomodulatori/immunosoppressori non ha sortito
alcun effetto stabilizzante.
2.4
La
decisione dell’autorità di tassazione, che ha negato la deduzione dei costi per
il trattamento in questione, deve pertanto essere condivisa.
In primo
luogo, come risulta da diverse fonti, anche vicine agli ammalati stessi, il trattamento
con le staminali per la sclerosi multipla è considerato ancora in una fase
sperimentale e, anche prescindendo dai rischi cui espone i pazienti, non
comporta la cura della malattia ma tutt¿l più la sua stabilizzazione.
In
secondo luogo, come ha rilevato il Medico cantonale, i due certificati medici
prodotti dalla ricorrente non possono essere considerati come la prescrizione
di un trattamento, essendo molto generici. È inoltre il caso di sottolineare
come entrambi siano posteriori ai trattamenti per i quali è chiesta la
deduzione.
In
relazione ancora ai certificati medici, il Tribunale federale ha ripetutamente
stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della
vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col
paziente, il medico curante tenda ad esprimersi a suo favore (cfr. p. es. la
sentenza del 23 aprile 2008 n.8C_828/2007 consid. 7 in fine e riferimenti).
3.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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