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Decisione

80.2013.225

Deduzioni: spese per malattia, sclerosi multipla, iniezioni di cellule staminali in Cina, trattamento non ancora riconosciuto

26 novembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1960, affetta da sclerosi multipla, lavora come insegnante a tempo

parziale.

Nella

dichiarazione fiscale 2007, la contribuente chiedeva la deduzione per spese di

malattia dell’importo di fr. 43'750.–, già dedotta la franchigia del 5% del

reddito netto intermedio, affermando di essersi recata in Cina per uno

specifico trattamento con cellule staminali embrionali, non ancora riconosciuto

in Europa. Nella stessa dichiarazione fiscale indicava di avere ricevuto in

donazione dal padre, residente a __________, l’importo di fr. 43'700.–.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 25 febbraio 2009, l’Ufficio di

tassazione di Mendrisio respingeva la richiesta, spiegando nella motivazione

allegata che “la donazione del padre residente all’estero delle spese di cura

non può trovare alcun riconoscimento fiscale”.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 febbraio 2009.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 4 agosto 2010, nella

quale sottolineava in particolar modo che la fattura del trattamento medico era

stata saldata direttamente dal padre, che il 13 settembre 2007 aveva versato

l’importo pattuito di fr. 43'744.85 (USD 36'500.–) direttamente alla clinica

ospedaliera di __________.

D. Con

sentenza del 15 giugno 2011, la Camera di diritto tributario ha annullato la decisione

su reclamo e rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione, perché esaminasse le

altre condizioni per il riconoscimento della deduzione richiesta, non potendo

quest’ultima essere esclusa per il solo fatto che la terapia era stata pagata

dal padre della ricorrente.

L’Ufficio

di tassazione ha adottato una nuova decisione su reclamo, il 31 luglio 2013,

tenendo conto dei pareri dell’Ufficio del Medico cantonale e dell’Ufficio

giuridico della Divisione delle contribuzioni. Dal primo, in particolare, si

desumeva che “le terapie a base di cellule staminali per le malattie

neurovegetative non possono essere considerate un trattamento scientificamente

riconosciuto”, con la conseguenza che era esclusa la deduzione dei relativi

costi dal reddito imponibile.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ritiene che i due

certificati medici prodotti siano sufficienti per dimostrare che la terapia è

scientificamente riconosciuta. Pur ammettendo che il trattamento cui si è

sottoposta non è omologato in Svizzera, argomenta che è stato riconosciuto da

esperti internazionali ed è anche stato omologato dalle autorità di altri

Stati, fra i quali la Cina.

Diritto

1. 1.1.

In virtù

dell’art. 9 cpv. 2 lett. h LAID, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede,

quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una

franchigia determinata dal diritto cantonale.

L’art. 33

cpv. 1 lett. h LIFD, per l’imposta federale diretta, affermato lo stesso

principio, stabilisce la franchigia nel 5 per cento dei proventi imponibili,

dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33.

La stessa

disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32 cpv. 1

lett. i LT, secondo cui sono deducibili le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono

sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili,

dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32

1.2.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, di principio, con la nozione di spese

per malattia si intendono i costi delle misure per il mantenimento ed il

ripristino della salute propriamente dette, in particolare per i trattamenti

medici, i soggiorni in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni e le

apparecchiature mediche, gli occhiali, le terapie o le misure di

disintossicazione (cfr. sentenza del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.2.2).

D’altra

parte, nella sistematica della legge, le spese per malattia rientrano nelle deduzioni

generali, dette anche anorganiche o economico-sociali, le quali comprendono

spese che in sé consistono nell’utilizzazione del reddito e che come tali non sarebbero

deducibili (cfr. art. 34 LIFD e 33 LT); tuttavia, la loro deduzione è stata ammessa

dal legislatore per motivi di politica fiscale, cioè per perseguire obiettivi

extra fiscali (Oberson, Droit

fiscal suisse, 2a ediz., Basilea 2002, p. 130/131 e riferimenti; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 32/33 ad art. 25, p. 638). Per questa ragione, devono

essere interpretate in modo restrittivo. Del resto, la deduzione delle spese

per malattia è stata introdotta dal legislatore nell’intento di venire incontro

a quei contribuenti per i quali le spese mediche, che eccedono l’ammontare

rimborsato dall’assicurazione contro le malattie, rappresentano un onere

difficile da sopportare (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 28

novembre 2006, in RDAF 2006 II p. 409,

consid. 5.1, con riferimento a: Messaggio del Consiglio federale del

25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle

imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta, in FF

1983 III p. 110; inoltre DTF 128 II 66 consid. 4c).

1.3.

Sempre

secondo il Tribunale federale, il requisito secondo cui le spese chieste in

deduzione siano state prescritte da un medico è un criterio semplice da

applicare e coerente, che consente di distinguere in modo oggettivo i

trattamenti destinati a mantenere lo stato di salute, deducibile, dalle misure

preventive generali o finalizzate al miglioramento del benessere, non

deducibili. In effetti, perché le spese sostenute per mantenere o ripristinare

la salute siano considerate “spese provocate dalla malattia”, deve esservi un

nesso causale diretto tra il trattamento intrapreso e il mantenimento dello

stato di salute.

La

giurisprudenza ha anche sottolineato che, in generale, si può ritenere che i

trattamenti che non sono rimborsati dall’assicurazione contro le malattie non

sono necessari dal punto di vista medico (cfr. RDAF 2006 II p. 409, consid. 6.2, con riferimento a : Agner/Jung/Steinmann,

Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurigo 2001, n. 23 ad art.

33, p. 140).

1.4.

Sempre

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, spetta al contribuente l’onere

di provare le spese di malattia, infortunio o invalidità, in virtù del

consolidato principio secondo cui è compito del contribuente dimostrare i fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (cfr. sentenze n.2C.722/2007 del 14 aprile 2008, consid. 3.2; n.2A.438/2006 del 14

dicembre 2006, consid. 4; n.2A.272/2006 del 19 maggio 2006, consid. 2.1; n.2A.209/2005 del 3 novembre

2005, consid. 4.1, in: RtiD I-2006 n. 11t.; n.2A.84/2005 del 24 febbraio 2005 consid. 4; inoltre Locher, op. cit., n. 82

ad art. 33 LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

È

indiscusso che la ricorrente sia affetta da sclerosi multipla. Litigiosa è

tuttavia la deducibilità dal reddito delle spese che ha sostenuto, nel mese di

dicembre del 2007, per sottoporsi ad un trattamento di quattro iniezioni di

cellule staminali presso lo __________ in Cina. Che il trattamento in questione

non sia stato rimborsato dall’assicurazione contro le malattie è altresì incontestato.

La contribuente

ha prodotto due scritti di altrettanti medici, dai quali si desume quanto

segue:

·

secondo un “certificato medico” del 22 novembre

2011, del dottor __________, internista, nella sua qualità di “attuale medico

di base”, la ricorrente “è stata inviata con un’indicazione medica per 4

iniezioni di cellule staminali presso il Centro __________ con ricovero dal

3.12.07

al 27.12.2007”;

·

secondo un ulteriore “certificato medico” del 26

settembre 2012, del dottor __________, generalista e nutrizionista biologico,

l’insorgente “è stata inviata in Cina, su mio consiglio,… per la terapia che in

Europa non viene eseguita, nel 2007 e nel 2009”.

2.2

Proprio

perché il trattamento in discussione non è riconosciuto dall’assicurazione

contro le malattie, è senz’altro condivisibile la scelta dell’autorità di

tassazione di rivolgersi, per un parere qualificato, all’Ufficio del medico

cantonale. Le autorità di tassazione possono infatti far capo a periti (art. 123

cpv. 2 LIFD).

Il Medico

cantonale si è espresso a due riprese sul tema.

Nel suo

parere del 30 dicembre 2011, ha dapprima contestato che il certificato del

dott. __________ sia la prescrizione di un trattamento, trattandosi piuttosto

di una “certificazione che la paziente sarebbe ‘stata inviata con una indicazione

medica per 4 iniezioni di cellule staminali’ al centro cinese ivi

indicato”. Ha poi rilevato che l’uso di cellule staminali con trapianto

autologo in pazienti affetti da forme gravi di sclerosi multipla “inizia a

farsi strada”, ma “non vi sono prove scientifiche di alcuna efficacia

comprovata”. Ha pure sottolineato come la Società Svizzera di Neurologia e la

stessa Società di Sclerosi multipla abbiano invitato alla prudenza. Il medico

conclude che le terapie a base di cellule staminali per le malattie

neurodegenerative non possono essere considerate un trattamento

scientificamente riconosciuto, anche se non si può negare che per certi casi

sia possibile che un medico abbia optato per un simile “tentativo terapeutico”.

Il Medico

cantonale è nuovamente stato interpellato in tempi più recenti e, il 12 luglio 2013, ha ribadito che “allo stato attuale non vi è alcuna evidenza scientificamente dimostrata

dell’efficacia del trattamento con cellule staminali embrionali per la sclerosi

a placche (o sclerosi multipla)”, anche se non si può escludere che in futuro

la situazione cambi. In questo contesto, ha preso posizione anche in merito al

secondo certificato medico, firmato dal dott. __________, rilevando che “non si

tratta… di un certificato medico nel senso stretto”, in quanto “non indica

malattie, terapie, la necessità della stessa né tantomeno l’evidenza

scientifica di quest’ultima”. Osserva inoltre che un medico potrebbe

certificare la necessità di una terapia per uno specifico paziente solo dopo

che la stessa fosse stata “scientificamente riconosciuta”.

2.3

La

ricorrente oppone alle considerazioni del Medico cantonale la circostanza che i

trattamenti cui si è sottoposta sono scientificamente riconosciuti in altri

paesi, fra i quali la Cina.

Ora, è

senz’altro comprensibile che chi è affetto da una malattia grave e debilitante

cerchi un possibile conforto anche indirizzandosi a trattamenti che non sono

ancora riconosciuti in Svizzera e, più in generale, in Europa. Tuttavia, è

anche giustificato che le autorità svizzere, prima di ammettere il rimborso dei

relativi costi da parte delle assicurazioni sociali o anche solo di concedere

una deduzione fiscale, esigano che la terapia sia stata sottoposta a studi di

efficacia riconosciuti e ufficialmente omologata.

A

proposito delle terapie con cellule staminali, l’Ufficio federale della sanità

pubblica (UFSP) ha pubblicato, nell’aprile del 2011, un foglio informativo

indirizzato ai pazienti, in merito alle potenzialità ed ai rischi delle terapie

a base di cellule staminali non omologate. L’UFSP definisce le staminali “la

grande promessa della medicina”, aggiungendo però che il loro impiego terapeutico

è ancora perlopiù “un sogno”, con alcune eccezioni (trattamento di leucemie,

mielomi, linfomi). Per quanto riguarda le altre malattie, fra le quali menziona

espressamente la sclerosi multipla, l’UFSP rileva che “in Svizzera non esistono

attualmente terapie omologate a base di cellule staminali” e, pur riconoscendo

che “in tutto il mondo la ricerca continua con fervore e si fanno continui

passi avanti”, avverte tuttavia che “prima che le autorità sanitarie concedano

l’omologazione di terapie a base di cellule staminali potrebbero passare ancora

anni”. A tale riguardo, fa presente che sul tema “Cellule staminali e medicina

rigenerativa” è operativo un programma nazionale di ricerca (PRN 63), finanziato

dal Fondo nazionale per la ricerca scientifica.

Lo stesso

comitato scientifico della Società svizzera di sclerosi multipla, in una presa

di posizione del 2009, ha concluso quanto segue:

Il trapianto

autologo di cellule staminali nel trattamento della SM (sclerosi multipla) non

è ancora una tecnica consolidata. È una terapia in grado di stabilizzare la

malattia, ma non di curarla. I pazienti vengono sottoposti a procedimenti

lunghi ed estenuanti. Sussiste inoltre un determinato rischio che la terapia

stessa risulti letale, anche se negli studi più recenti è già stato possibile

ridurre in parte questo rischio grazie all’utilizzo di schemi terapeutici meno

aggressivi. Il metodo va preso in considerazione nei pazienti con una certa attività

infiammatoria, preferibilmente quando l’invalidità non è ancora ad uno stadio

avanzato e la terapia con immunomodulatori/immunosoppressori non ha sortito

alcun effetto stabilizzante.

2.4

La

decisione dell’autorità di tassazione, che ha negato la deduzione dei costi per

il trattamento in questione, deve pertanto essere condivisa.

In primo

luogo, come risulta da diverse fonti, anche vicine agli ammalati stessi, il trattamento

con le staminali per la sclerosi multipla è considerato ancora in una fase

sperimentale e, anche prescindendo dai rischi cui espone i pazienti, non

comporta la cura della malattia ma tutt¿l più la sua stabilizzazione.

In

secondo luogo, come ha rilevato il Medico cantonale, i due certificati medici

prodotti dalla ricorrente non possono essere considerati come la prescrizione

di un trattamento, essendo molto generici. È inoltre il caso di sottolineare

come entrambi siano posteriori ai trattamenti per i quali è chiesta la

deduzione.

In

relazione ancora ai certificati medici, il Tribunale federale ha ripetutamente

stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della

vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col

paziente, il medico curante tenda ad esprimersi a suo favore (cfr. p. es. la

sentenza del 23 aprile 2008 n.8C_828/2007 consid. 7 in fine e riferimenti).

3.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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